Circolare n. 219. 1  ottobre 1993

 
 
931013
DIREZIONE CENTRALE
 PER LE PENSIONI
Circolare n. 219.
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   E, PER CONOSCENZA,
Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai VICE COMMISSARI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
   E PROVINCIALI
Legge   4 agosto 1993, n.271. Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 5 giugno 1993,
n. 169,   recante  "Disposizioni   urgenti   per  i
lavoratori del settore dell'amianto".
DIREZIONE CENTRALE
 PER LE PENSIONI
Roma, 1  ottobre 1993   Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 219.       Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                           PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                        Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                           PRIMARI MEDICO LEGALI
                        Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                           E, PER CONOSCENZA,
                        Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
                        Ai VICE COMMISSARI
                        Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           E PROVINCIALI
OGGETTO: Legge   4 agosto 1993, n.271. Conversione in legge,
         con modificazioni, del decreto legge 5 giugno 1993,
         n. 169,   recante  "Disposizioni   urgenti   per  i
         lavoratori del settore dell'amianto".
La  Gazzetta  Ufficiale  n.181, serie generale, parte prima,
del 4 agosto 1993, ha pubblicato la  legge  4  agosto  1993,
n.271,   di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,del
decreto legge 5 giugno 1993, n. 169,  recante  "Disposizioni
urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto".
L'articolo  1 del decreto n.169, come modificato dalla legge
di conversione, sostituisce  il  comma  8  dell'articolo  13
della  legge  27  marzo  1992, n.257, stabilendo che: "Per i
lavoratori  che  siano  stati  esposti  all'amianto  per  un
periodo  superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro  le  malattie
professionali    derivanti   dall'esposizione   all'amianto,
gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini  delle  presta-
zioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5."
La legge n.271 modifica altresi' il comma 7 dell'articolo 13
della legge n.257 il cui testo e' pertanto cosi'  formulato:
"Ai  fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
per i lavoratori che abbiano contratto  malattie  professio-
nali   a   causa  dell'esposizione  all'amianto  documentate
dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto
da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di  presta-
zione  lavorativa  per  il  periodo  di  provata esposizione
all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5".
Per espressa previsione legislativa le  modifiche  apportate
al decreto legge n.169 dalla legge n.271 hanno efficacia dal
5 agosto 1993, giorno successivo a quello della sua  pubbli-
cazione.
L'articolo  1,  comma  2,  della  legge  n.271,  conferma la
validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi
gli  effetti  prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto legge 5 aprile 1993, n.95.
Si forniscono di seguito  le  istruzioni  applicative  delle
disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
1   - DESTINATARI
Per quanto attiene alla sfera dei destinatari  dei  benefici
di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'articolo  13  della  legge
n.257/1992 si precisa quanto segue.
1.1 - ARTICOLO 13, COMMA 7, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992,
      n.257.
Dalla nuova  formulazione  della  norma  in  esame,  che  ha
eliminato  la  condizione della dipendenza dei lavoratori da
imprese che utilizzano ovvero estraggono  amianto,  prevista
dall'originaria  formulazione  del  comma 7 dell'articolo 13
della legge n.257, deriva che destinatari del beneficio  ivi
previsto  sono  tutti  i  lavoratori  che  abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto,
ancorche' non occupati nel settore dell'amianto.
Il  riconoscimento  del  diritto  alla  rivalutazione  delle
settimane di contribuzione relative  a  periodi  di  provata
esposizione  all'amianto e', pertanto, subordinato alla sola
condizione  dell'insorgenza  della  malattia   professionale
causata     dall'esposizione     all'amianto,    documentata
dall'INAIL.
1.2- ARTICOLO 13, COMMA 8, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, n.257.
Al  comma  8  dell'articolo  13  della  legge n.257 e' stata
eliminata la condizione  della  dipendenza  da  imprese  che
estraggano o utilizzino amianto come materia prima, prevista
dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n.169.
Per effetto di  tale  modifica,  destinatari  del  beneficio
previsto  dalla  norma  in esame sono tutti i lavoratori che
possano far valere un  periodo  di  esposizione  all'amianto
superiore  a  dieci anni, ancorche' non occupati nel settore
dell'amianto.
Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'intero
periodo  lavorativo  soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti  dall'esposizione
all'amianto  gestita dall'INAIL e' pertanto subordinato alla
sola condizione che i  lavoratori  interessati  siano  stati
esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni.
In conformita' con le nuove disposizioni , a far tempo dal 5
agosto 1993, giorno successivo  a  quello  di  pubblicazione
sulla  Gazzetta  Ufficiale  della legge n.271, devono inten-
dersi parzialmente modificate  le  istruzioni  di  cui  alla
circolare n. 143 del 23 giugno 1993, punti 2.2 e 2.3.
1.3 -  TITOLARI DI PENSIONE
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis,  del
decreto  n. 169, come modificato dalla legge n. 271, indivi-
duano nei  lavoratori  i  destinatari  del  beneficio  della
rivalutazione  dei  periodi di contribuzione ivi previsti ai
fini delle prestazioni pensionistiche.
Devono, pertanto, ritenersi esclusi dal beneficio in  parola
i  titolari  di  pensione liquidata con decorrenza anteriore
alla data di efficacia dei singoli provvedimenti.
                       IL DIRETTORE GENERALE
                           F.to  MANZARA