Circolare n. 284, 13 dicembre 1993

 
 
 
931213
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
COORDINAMENTO CENTRALE
PER LE FUNZIONI
STATISTICO ATTUARIALI
Circolare n. 284.
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai VICE COMMISSARI STRAORDINARI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Legge 27 marzo 1992, n. 257. Articolo 13, commi 2, 3,
4,  e  5.  Disposizioni  in  materia  di  pensionamento
anticipato.
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
COORDINAMENTO CENTRALE
PER LE FUNZIONI
STATISTICO ATTUARIALI
Roma, 13 dicembre 1993   Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 284.        Ai COORDINATORI GENERALI CENTRALI E
                            PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                         Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         Ai DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                            e, per conoscenza,
                         Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         Ai VICE COMMISSARI STRAORDINARI
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati 1
OGGETTO:  Legge 27 marzo 1992, n. 257. Articolo 13, commi 2, 3,
          4,  e  5.  Disposizioni  in  materia  di  pensionamento
          anticipato.
La legge 27 marzo 1992, n.  257,  recante  "Norme  relative  alla
cessazione  dell'impiego dell'amianto", all'articolo 13, commi 2,
3, 4, e 5, detta norme in materia di pensionamento anticipato.
A seguito della deliberazione  del  CIPE,  adottata  in  data  19
ottobre  1993,  con  la  quale  e  stata accertata l'eccedenza di
manodopera delle imprese  estrattrici  ed  utilizzatrici  dell'a-
mianto  ai  fini  del  pensionamento  anticipato di cui al citato
articolo 13, il cui testo e  stato  trasmesso  con  messaggio  n.
36655  del  22 novembre 1993, ed a scioglimento della riserva ivi
formulata, si forniscono le istruzioni relative alle disposizioni
in parola.
1 - PERIODO DI VALIDITA' DELLA NORMA
La facolta' di richiedere il trattamento anticipato di anzianita'
deve  essere  esercitata  dai  lavoratori interessati entro il 28
aprile 1994 (vedi successivo punto 9).
2 - DESTINATARI
A  norma del comma 2 dell'articolo 13 possono richiedere il trat-
tamento anticipato  di  anzianita'  i  lavoratori  dipendenti  da
imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in
                              - 2 -
processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, anche se
in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari.
3 - CONDIZIONI OGGETTIVE
La  concessione  del  trattamento  anticipato  di  anzianita'  e'
subordinata  alla  condizione  che  l'impresa  da  cui dipende il
lavoratore risulti destinataria della  citata  deliberazione  del
CIPE del 19 ottobre 1993 attestante l'esistenza e l'entita' delle
eccedenze strutturali di manodopera.
4 - REQUISITI SOGGETTIVI
Il  riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di anzia-
nita' e' subordinato alla condizione che il lavoratore, alla data
di  presentazione  della  domanda  all'impresa  di  appartenenza,
faccia  valere  nell'assicurazione  generale   obbligatoria   dei
lavoratori  dipendenti almeno trenta anni (pari a 1560 settimane)
di anzianita' assicurativa e di contribuzione utile ai  fini  del
diritto  alla pensione di anzianita' di cui all'articolo 22 della
legge n. 153/1969, e successive modificazioni.
Per quanto concerne l'utilizzazione di eventuali periodi  assicu-
rativi  fatti  valere  in  Stati esteri convenzionati ai fini del
perfezionamento del  requisito  contributivo,  si  fa  rinvio  al
criterio  richiamato  al  punto 1.4 della circolare n. 198 del 30
luglio 1992.
Non hanno titolo alla pensione anticipata di anzianita'  i  tito-
lari di pensione di invalidita' o di assegno d'invalidita'.
5 - NUMERO MASSIMO DEI LAVORATORI DA AMMETTERE AL PENSIONAMENTO
    ANTICIPATO DI ANZIANITA'
Il  numero dei lavoratori prepensionabili di ogni impresa ammessa
a fruire del pensionamento anticipato non puo'  essere  superiore
al  contingente determinato dal CIPE, indicato nella delibera per
ciascuna impresa.
6 - MISURA DEL TRATTAMENTO ANTICIPATO DI ANZIANITA'
Il  trattamento  anticipato di anzianita' e' calcolato secondo le
norme vigenti, aumentando l'anzianita' contributiva utile ai fini
della  pensione di anzianita' fatta valere dall'interessato di un
numero di settimane pari a quelle necessarie per  la  maturazione
dei  35  anni  di  contribuzione.  In  ogni  caso l'incremento di
anzianita' non puo' essere superiore al  numero  delle  settimane
comprese  tra  la  data  di  risoluzione del rapporto di lavoro e
quella  del  compimento  di   sessanta   anni,   se   uomini,   o
                              - 3 -
cinquantacinque  anni,  se  donne.  Per  effetto  di quest'ultima
limitazione  puo'  accadere  che  la   pensione   anticipata   di
anzianita'  venga attribuita sulla base di un numero di settimane
di contribuzione utili inferiore a 1820.  Conseguentemente  anche
il  calcolo  della  pensione puo' essere effettuato sulla base di
un'anzianita' contributiva  inferiore  a  1820  settimane;  resta
comunque  fermo  che  ai  fini  del calcolo della pensione devono
essere presi in considerazione anche  gli  eventuali  periodi  di
contribuzione  figurativa  non  valutabili  ai  fini del relativo
diritto.
7 - DECORRENZA
Il  trattamento di pensionamento anticipato di anzianita' decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione  del
rapporto di lavoro.
8 - REGIME NORMATIVO
Agli effetti dell'applicazione del regime di cumulo con i redditi
da   lavoro,   il  trattamento  di  pensionamento  anticipato  di
anzianita' e' equiparato  alla  pensione  di  anzianita'  di  cui
all'articolo 22 della legge n. 153/1969.
9 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La facolta' di richiedere il trattamento di pensione in argomento
deve  essere  esercitata,  secondo  quanto  previsto  dal comma 2
dell'articolo 13, entro settecentotrenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge n. 257/1992, e cioe entro il 28
aprile 1994.
Ai fini dell'ammissione al pensionamento anticipato i  lavoratori
sono  tenuti  a  presentare  all'impresa di appartenenza, secondo
quanto espressamente stabilito  dal  comma  5  dell'articolo  13,
domanda  irrevocabile entro trenta giorni dalla data di comunica-
zione all'impresa o al gruppo di imprese degli  accertamenti  del
CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla data di maturazione dei 30
anni di anzianita', se posteriore.
La data di comunicazione alle imprese e' quella di  pubblicazione
della  deliberazione  del CIPE sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta
il 9 novembre 1993.
Per effetto delle anzidette disposizioni il termine ultimo per il
perfezionamento  dei  requisiti  soggettivi  per  il  diritto  al
trattamento di pensionamento anticipato e  per  la  presentazione
delle relative domande alle imprese da parte dei lavoratori e' il
28 aprile 1994.
                              - 4 -
Le  domande  dei  lavoratori,  previa eventuale selezione, devono
essere trasmesse dall'impresa alle competenti Sedi  dell'Istituto
entro  dieci  giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5
dell'articolo 13 assegnato al  lavoratore  per  la  presentazione
della domanda stessa all'impresa.
Tenuto  conto che la scadenza di quest'ultimo termine, come sopra
precisato, non puo' essere  successiva  al  28  aprile  1994,  il
termine  di  presentazione all'INPS  delle domande dei lavoratori
da parte delle imprese deve necessariamente  collocarsi  in  data
non successiva al 9 maggio 1994.
10 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Secondo quanto espressamente  previsto  dall'ultimo  periodo  del
comma 5 dell'articolo 13, il rapporto di lavoro dei dipendenti le
cui domande sono trasmesse all'Istituto si  estingue  nell'ultimo
giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
11 - ONERI A CARICO DELLE IMPRESE
A norma del comma 10 dell'articolo 13, per  ogni  lavoratore  che
ottenga  il  trattamento  anticipato  di  anzianita' l'impresa e'
tenuta a corrispondere a favore della gestione  interessata,  per
ciascun  mese di anticipazione della pensione, un contributo pari
al trenta per  cento  dell'onere  complessivo  connesso  al  pre-
pensionamento, costituito dalle seguenti somme:
a)   una  somma  pari  all'importo  risultante  dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore alla data di risoluzione del
rapporto  di  lavoro  per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti
sull'ultima retribuzione annua, percepita  dal  lavoratore  inte-
ressato,  ragguagliata a mese. L'aliquota contributiva per l'anno
1993 e pari al 26,67%;
b) una somma pari all'importo mensile della  pensione  anticipata
di anzianita' ivi compresa la tredicesima mensilita'.
Ai  fini  della determinazione dell'onere derivante dall'applica-
zione dell'aliquota contributiva sull'ultima  retribuzione  e  di
quello  relativo alle rate di pensione anticipata si richiamano i
criteri di cui ai punti 1.11.1 e 1.11.2 della  circolare  n.  284
del 17 dicembre 1991.
Il  pagamento  dell'onere  deve  essere  effettuato  entro trenta
giorni dalla richiesta formulata dall'Istituto.
L'impresa ha facolta' di optare per il pagamento  del  contributo
stesso,  con  addebito  di  interessi  nella misura del dieci per
cento in ragione d'anno, in un numero di rate  mensili,  di  pari
importo,  non  superiore a quello dei mesi di anticipazione della
pensione.
                              - 5 -
Il  comma  11  dell'articolo 13 prevede la riduzione dal 30 al 20
per cento della misura percentuale del contributo richiesto alle
imprese ubicate nei territori di cui  all'articolo  1  del  Testo
Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218,  e
successive   modificazioni,  nonche  nelle  zone  industriali  in
declino e a quelle assoggettate a procedure concorsuali.
Ai  fini  dell'applicazione  della  riduzione  dell'onere  si  fa
rinvio,  rispettivamente,   all'allegato 1 della circolare n. 254
del 1  dicembre 1989 e agli allegati  2 e 3 della circolare n. 90
del 9 aprile 1990.
12 - COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE
Appena liquidato il trattamento di  pensionamento  anticipato  di
anzianita',  le  Sedi  provvederanno  a comunicare all'impresa di
appartenenza del lavoratore l'importo degli  oneri  posti  a  suo
carico  utilizzando  il  modulo allegato 1. La comunicazione deve
essere inoltrata alla Sede legale  dell'impresa  mediante  racco-
mandata A.R..
Per  quanto  compatibili,  si  richiamano le istruzioni di cui al
punto 1.11.1 della circolare n. 198 del  30  luglio  1992  nonche
quelle  di cui al messaggio n.88 del 6 agosto 1992 in merito alla
procedura automatizzata per il calcolo degli  oneri  connessi  al
pensionamento anticipato.
13 - ISTRUZIONI OPERATIVE
Si fa rinvio ai criteri di cui al  punto  1.12  della  richiamata
circolare n. 198, per quanto non in contrasto con le disposizioni
in esame.
14 - SEGNALAZIONE DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI
Ai  fini  della  liquidazione dei trattamenti anticipati in esame
dovranno essere segnalati,  oltre  ai  consueti  dati,  anche  le
seguenti informazioni da indicare nel pannello MNLAN30:
Campo codice natura: 1  sottocampo il valore 1;
                     3  sottocampo il valore X;
Campo attivita' economica: il valore 92;
Campo professione individuale: il valore 257.
L'esatta indicazione dei predetti dati  consentira'  l'individua-
zione   negli  archivi  magnetici  dei  pensionamenti  anticipati
                              - 6 -
liquidati  a  norma delle disposizioni legislative di cui all'ar-
ticolo 13 della legge n. 257.
Le  istruzioni  contabili concernenti il pensionamento anticipato
di cui all'articolo 13 della legge n.  257  saranno  fornite  con
apposita circolare.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                           MANZARA
                              - 7 -
INPS
SEDE DI.................
                         OGGETTO: Richiesta versamento oneri di
                         cui all'articolo 13 della legge 27 marzo
                         1992, n. 257.
Raccomandata A.R.
Allegati:
piano di ammortamento
bollettini n.
                         Al....................................
                         Via...................................
                                              .................
          Ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.
257 e stato riconosciuto il diritto al  pensionamento  anticipato
nei  confronti  degli  ex  dipendenti di codesta impresa indicati
nell'allegato piano di ammortamento.
          Il  contributo  a  carico  di  codesta   impresa,   li-
re.........  per l'aumento convenzionale dell'anzianita assicura-
tiva e lire.................  per  la  copertura  delle  rate  di
pensione  anticipata,  e  pari  al  30/20  per  cento degli oneri
previsti dall'articolo 13, comma 10, della legge n. 257/1992.
          Si invita, pertanto, codesta impresa a versare entro 30
giorni  dal  ricevimento  della  presente  comunicazione la somma
complessiva  di   lire......................,   ovvero,   qualora
codesta  impresa medesima opti per il pagamento rateale, la somma
di lire.............. pari all'importo della prima rata  mensile,
comprensiva degli interessi in misura del 10 per cento in ragione
d'anno, quale risulta dall'allegato piano di ammortamento.
          In caso di pagamento rateale, per i mesi  successivi  a
quello  in  corso alla data della presente comunicazione i versa-
menti dovranno essere effettuati con periodicita mensile.
          I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite i  bollet-
tini  di  conto  corrente  postale  di  cui  si unisce un congruo
numero.
          In  caso  di  totale  o  parziale   inadempienza    nel
versamento  degli  importi  dovuti alle previste scadenze saranno
addebitate  le  somme  aggiuntive  e,  qualora  codesta   impresa
                              - 8 -
persista  nella  inadempienza,  saranno  esperite  le  azioni  di
recupero a norma di legge.
                                   IL DIRETTORE DELLA SEDE