Circolare n. 70, 1 marzo 1994

 
 
 
940311
DIREZIONE CENTRALE
 PER LE PENSIONI
Circolare n. 70
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   primari Medico legali
Ai Direttori dei Centri operativi
   e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Ai Vice Commissari
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Legge 27 marzo 1992, n. 257 e legge 4 agosto
1993, n.271. Chiarimenti.
DIREZIONE CENTRALE
 PER LE PENSIONI
Roma, 1 marzo 1994   Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 70      Ai Coordinatori generali, centrali e
                        periferici dei Rami professionali
                     Ai Primari Coordinatori generali e
                        primari Medico legali
                     Ai Direttori dei Centri operativi
                        e, per conoscenza,
                     Al Commissario Straordinario
                     Ai Vice Commissari
                     Ai Presidenti dei Comitati regionali
                     Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Oggetto: Legge 27 marzo 1992, n. 257 e legge 4 agosto
         1993, n.271. Chiarimenti.
Con circolare n.219 del 1  ottobre 1993, nel diramare le
istruzioni concernenti le disposizioni di cui alla legge 4
agosto 1993, n.271, recante " Disposizioni urgenti per i
lavoratori del settore dell'amianto", al punto 1.3 e' stato
precisato che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1
e 1-bis, del decreto-legge 5 giugno 1993, n.169, come
modificato dalla legge n.271, individuano nei lavoratori i
destinatari del beneficio della rivalutazione dei periodi di
contribuzione ivi previsti ai fini delle prestazioni pen-
sionistiche.
In tale contesto e' stato altresi' precisato che devono
ritenersi esclusi dal beneficio in parola i titolari di
pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di
efficacia dei citati provvedimenti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inte-
ressato dalle parti sociali in merito al riconoscimento del
diritto a tale beneficio anche ai lavoratori gia' titolari
di pensione o di assegno di invalidita', ha espresso parere
favorevole.
Cio', nella considerazione che il legislatore, con i commi 7
e 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel
prevedere in presenza di determinati requisiti il beneficio
della rivalutazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero
periodo di esposizione all'amianto ai fini delle prestazioni
pensionistiche, abbia voluto concedere il beneficio stesso a
tutti i lavoratori del settore considerato, compresi quindi
i lavoratori titolari di pensione o titolari di assegno di
invalidita'.
Alla luce dei suesposti criteri interpretativi si forniscono
le seguenti istruzioni a parziale modifica di quelle di cui
al punto 1.3 della circolare n. 219 del 1  ottobre 1993.
1 - Destinatari
1.1 - Articolo 13, comma 7, legge 27 marzo 1992, n. 257
I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati
con decorrenza anteriore al 28 aprile 1992, data di entrata
in vigore della legge n. 257/1992, occupati a tale data alle
dipendenze di imprese che utilizzassero o estraessero
amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedura fallimentare o fallite, che abbiano contratto
malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto,
documentate dall'INAIL, hanno titolo al beneficio della
rivalutazione delle settimane di contribuzione relative a
periodi di provata esposizione all'amianto prevista dal
comma 7 dell'articolo 13 della stessa legge.
1.2 - Articolo 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n.257
I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati
con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
della legge n. 257/1992 ed occupati a tale data, che possano
far valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a
dieci anni, hanno titolo alla rivalutazione dell'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, prevista dal comma 8
dell'articolo 13 della stessa legge.
Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavoratori
delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto l'a-
mianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite.
1.3 - Articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992 come
      modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271
I titolari di pensione o di assegno di invalidita' liquidati
con decorrenza anteriore al 5 agosto 1993, data di entrata
in vigore della legge n. 271/1993, occupati a tale data
ancorche' in settori diversi da quello dell'amianto che, a
causa dell'esposizione all'amianto, abbiano contratto
malattie professionali  documentate dall'INAIL, hanno
diritto alla rivalutazione delle settimane di contribuzione
relative a periodi di provata esposizione all'amianto
prevista dal comma 7 dell'articolo 13 della legge n.
257/1992, come modificato dalla legge n. 271/1993.
Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche i lavoratori
delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto l'a-
mianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite.
1.4 - Articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 come
      modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271
I titolari di pensione o assegno di invalidita' liquidati
con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
della legge n. 271/1993, occupati a tale data ancorche' in
settori diversi da quello dell'amianto, che possano far
valere un periodo di esposizione all'amianto superiore a
dieci anni, hanno diritto alla rivalutazione dell'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali gestita dall'INAIL prevista
dal comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992, come
modificato dalla legge n. 271/1993.
Hanno titolo alla rivalutazione in parola anche  i lavora-
tori delle aziende che abbiano utilizzato ovvero estratto
l'amianto anche se in corso di dismissione o sottoposte a
procedure fallimentari o fallite.
2 - Riliquidazione
Le pensioni e gli assegni di invalidita' liquidati con
decorrenza anteriore alla data di entrata della legge
n.257/1992 o della legge n. 271/1993, in presenza delle
condizioni richieste dai singoli provvedimenti ed a domanda
degli interessati, saranno riliquidati con effetto dal mese
successivo alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
stessi.
Dovranno essere altresi' riliquidate, a domanda, le pensioni
concesse ai superstiti di pensionato avente titolo prima del
decesso al beneficio di cui trattasi in virtu' dei criteri
interpretativi sopra delineati.
                            IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                     TRIZZINO