Circolare n. 304, 15 dicembre 1995

 
   

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

Roma, 15 dicembre 1995

Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

 

Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI

E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E

PRIMARI MEDICO LEGALI

e, per conoscenza,

Al PRESIDENTE

Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Al PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO: Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Dichiarazione dell'INAIL e dichiarazione dell'azienda.

1 - PREMESSA

Con circolare n. 129 del 27 aprile 1994, e' stato diramato il testo dei facsimili delle dichiarazioni dell'INAIL e dell'azienda da presentare a cura dei lavoratori interessati al beneficio della rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n .257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271.

La problematica riguardante l'accesso al beneficio in argomento e' stata di recente oggetto di un riesame svolto congiuntamente al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'INAIL ed alle parti sociali interessate.

Tale riesame si e' reso necessario al fine di delineare un quadro di riferimento certo ed univoco per l'applicazione della norma in oggetto, con particolare riguardo alla difficoltà sorta, in alcune realtà aziendali complesse, di reperire riscontri oggettivi dell'effettivo periodo di esposizione all'amianto riferito al singolo lavoratore.

In sede ministeriale si e' ravvisata, pertanto, l'opportunità di affidare all'INAIL l'incarico dell'accertamento del rischio di esposizione all'amianto per ogni lavoratore che ne faccia motivata richiesta nonché del rilascio dell'attestazione dei periodi di esposizione.

L'INAIL svolgerà i propri adempimenti secondo le modalità di seguito illustrate, approvate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

1 - LAVORATORI PER I QUALI LE AZIENDE HANNO PAGATO IL PREMIO SUPPLEMENTARE CONTRO L'ASBESTOSI

Il lavoratore presenta la richiesta di dichiarazione all'INAIL corredandola della certificazione, in precedenza rilasciata dall'azienda, che attesta l'avvenuto pagamento,

per lo stesso lavoratore, del premio supplementare contro l'asbestosi, con l'indicazione del relativo premio.

La Sede dell'INAIL, effettuati gli accertamenti amministrativi, rilascia al lavoratore interessato la seguente dichiarazione, inviandone copia per conoscenza all'azienda:

"Si dichiara che l'Azienda........... Stabilimento di...........svolge/ha svolto attività lavorative per le quali ha corrisposto il premio supplementare contro l'asbestosi dal.............. al ...............".

2 - LAVORATORI PER I QUALI LE AZIENDE NON HANNO PAGATO IL PREMIO SUPPLEMENTARE CONTRO L'ASBESTOSI MA SONO STATI COMUNQUE ESPOSTI ALL'AMIANTO

Il lavoratore presenta la richiesta di dichiarazione all'INAIL corredandola, oltre che della documentazione a sostegno della propria domanda, anche del suo curriculum professionale, che gli e' stato in precedenza rilasciato dall'azienda con l'indicazione, per ogni periodo, delle mansioni effettivamente svolte alle dipendenze dell'azienda stessa.

La Sede dell'INAIL acquisisce la documentazione prodotta e sottopone l'intera pratica, integrandola con tutti gli elementi di valutazione in suo possesso, raccolti, ove necessario, anche attraverso accertamenti ispettivi, all'esame della "Consulenza Tecnica Rischi Professionali" regionale.

A quest'ultima spetta il compito di esprimere un parere che

"fotografi", in sintesi, la situazione ambientale dell'azienda, in base a come si e' sviluppata negli anni, individuando analiticamente i reparti e/o gli ambienti di lavoro,le attivita' e le mansioni a rischio di esposizione all'amianto ed i relativi limiti temporali.

La Sede dell'INAIL, una volta ricevuta in restituzione la pratica con il parere della predetta "Consulenza Tecnica Rischi Professionali", esamina, alla luce delle conclusioni del parere stesso, il curriculum professionale di ogni singolo lavoratore richiedente la dichiarazione per individuare se lo stesso e' stato esposto all'amianto e, in caso positivo, in relazione a quali mansioni, in quali reparti e per quali periodi.

Ad istruttoria conclusa, la Sede dell'INAIL rilascia al lavoratore interessato la dichiarazione, inviandone copia per conoscenza all'azienda, secondo il seguente fac simile:

" Sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l'Azienda ........................... Stabilimento di ......................... il Signor............................ e' stato esposto all'amianto per le seguenti mansioni da lui svolte nei reparti e per i periodi sottoindicati:

Periodo dal ........... al ........... Mansioni/attività Reparti/ambienti di lavoro ................. .......................................... .......................................................... ..........................

Periodo dal ........... al ........... Mansioni/attività Reparti/ambienti di lavoro ....................... ............................................... ................................................ ...........................

Sulle certificazioni attestanti l'esposizione all'amianto, oppure il pagamento del premio supplementare, l'INAIL provvederà ad apporre la seguente annotazione finale:

"La presente dichiarazione e' rilasciata ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992, modificato dalla legge n. 271/1993, e non produce gli effetti di cui agli articoli 1988 (promessa di pagamento e ricognizione di debito) e 2944 (interruzione di prescrizione) del codice civile."

3 - ISTRUZIONI APPLICATIVE

Sulla base delle precisazioni di cui sopra gli interessati, all'atto della presentazione delle domande intese ad ottenere il beneficio della rivalutazione di cui alla norma in oggetto, dovranno produrre la sola certificazione dell'INAIL secondo i facsimili di cui al punto 1 o al punto 2.

Si precisa che la documentazione gia' presentata dai lavoratori interessati al beneficio in argomento secondo i facsimili allegati alla circolare n. 129 del 27 aprile 1994, deve, ovviamente, intendersi validamente acquisita.

                                                                                                                              IL DIRETTORE    GENERALE

                                                                                                                                                  TRIZZINO