DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
970802
Circolare n. 181
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGI-
LANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVIN-
CIALI
Riflessi del riconoscimento dei benefici previsti
dall'articolo 13 della legge n. 257/1992, come
modificato dalla legge n. 271/1993, sulla maggio-
razione convenzionale dell'anzianita' contributiva
e assicurativa riconosciuta a lavoratori che
usufruiscono di pensionamento anticipato.
Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei
conti.
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Roma, 2 agosto 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 181 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO
LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGI-
LANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI
E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVIN-
CIALI
Allegati 2
OGGETTO: Riflessi del riconoscimento dei benefici previsti
dall'articolo 13 della legge n. 257/1992, come
modificato dalla legge n. 271/1993, sulla maggio-
razione convenzionale dell'anzianita' contributiva
e assicurativa riconosciuta a lavoratori che
usufruiscono di pensionamento anticipato.
Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei
conti.
Da parte di alcune Sedi dell'Istituto sono stati chiesti
chiarimenti in merito ai riflessi del riconoscimento dei
benefici previsti dall'articolo 13 della legge n. 257/1992,
come modificato dalla legge n. 271/1993, sulla maggiorazione
dell'anzianita' contributiva ed assicurativa riconosciuta a
lavoratori in favore dei quali sono state liquidate pensioni
anticipate per effetto di provvedimenti emanati in materia
di prepensionamento.
La questione e' stata sottoposta al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale che ha, al riguardo, precisato
quanto segue.
La rivalutazione dell'anzianita' contributiva ottenuta, ai
sensi della legge n.271/1993, mediante la moltiplicazione
per il coefficiente di 1,5 dei periodi di esposizione
all'amianto, e' da ritenersi utile, per i lavoratori inte-
ressati, ai fini del raggiungimento dell'anzianita' contri-
butiva minima stabilita dalle varie leggi in materia, ai
fini dell'accesso al pensionamento anticipato.
Peraltro, poiche' i periodi di esposizione all'amianto
rivalutati applicando il suddetto coefficiente di moltipli-
cazione di 1,5 si collocano temporalmente prima dell'ammis-
sione al pensionamento anticipato, tale meccanismo di
rivalutazione ha diretta incidenza anche sull'entita' della
maggiorazione dell'anzianita' contributiva convenzionalmente
attribuita a coloro che usufruiscono del prepensionamento.
Infatti, qualora le norme sul pensionamento anticipato
prevedano una maggiorazione dell'anzianita' contributiva
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito
dei 35 anni (oppure per il compimento di determinate eta'
anagrafiche), appare indubbio, che ai fini del calcolo di
tale periodo mancante debba essere presa in considerazione
non solo l'anzianita' proveniente dalla contribuzione
effettiva ma anche quella risultante dall'applicazione del
coefficiente di 1,5 piu' volte menzionato.
Del resto, anche nel caso in cui, per effetto dell'applica-
zione del coefficiente di moltiplicazione, il lavoratore
interessato risulti in possesso di 35 o piu' anni di con-
tribuzione, l'ammissione al pensionamento anticipato e'
senz'altro legittima, pur se riferita ad un soggetto in
possesso, all'epoca, del diritto ad accedere autonomamente
alla pensione di anzianita'.
Cio' sulla base delle precisazioni fornite al riguardo dallo
stesso Ministero del Lavoro con nota del 22 novembre 1994,
portata a conoscenza delle Sedi con messaggio n. 3314 del 23
novembre 1994 (allegato 1).
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha
precisato, infine, che qualora la rivalutazione di cui
all'articolo 13 della legge n. 271/93 avvenga o sia avvenuta
quando gia' siano state attivate le procedure di addebito
degli oneri alle aziende interessate dai provvedimenti di
prepensionamento, tali oneri dovranno essere rideterminati
secondo i criteri innanzi esposti, ponendo a carico dello
Stato quelli derivanti dal riconoscimento del beneficio di
cui alla citata legge n. 271/1993 secondo quanto previsto
dal comma 12 dell'articolo 13 della legge n. 257/1992,
nonche' dall'articolo 1, comma 2, della stessa legge n.271.
L'anzidetta operazione di ricalcolo degli oneri puo' com-
portare, quindi, il rimborso dei pagamenti gia' effettuati
dalle aziende.
ISTRUZIONI CONTABILI
Per l'imputazione contabile delle somme da rimborsare alle
aziende per effetto della rideterminazione degli oneri di
prepensionamento, a seguito del riconoscimento agli inte-
ressati del beneficio di cui sopra e' cenno, e' stato
istituito il conto GAS 34/01, riportato nell'allegato n. 2,
ai fini dei dovuti riscontri da parte di questa Direzione
Generale con i dati che le Sedi dovranno successivamente
comunicare.
Per le aziende che hanno in corso il versamento rateale
degli importi loro addebitati la rideterminazione dei
suddetti oneri comporta la predisposizione di nuovi piani di
ammortamento per effetto dei diversi periodi considerati e
quindi delle rate di diverso importo da versare.
Conseguentemente devono essere effettuate le scritture di
storno della quota di credito risultante eccedente qualora
il credito stesso sia stato assunto in contabilita'
nell'anno in corso, ovvero le scritture contabili per
l'eliminazione della quota di credito risultante insussi-
stente, relativamente ai crediti assunti in contabilita'
negli anni precedenti al 1997, secondo le disposizioni di
cui alla lettera F), sub c), della circolare del 7 luglio
1984 n. 51022 R.C.V. - n. 53606 A.G.O. - n. 336 B - n. 5954
G.S. - n. 270 S.L./152.
Infine, nel ribadire che gli oneri derivanti dal riconosci-
mento del beneficio di che trattasi sono posti a carico
dello Stato, si dispone che siano tenute opportunamente in
evidenza le pratiche dei prepensionamenti oggetto di revi-
sione in attesa delle istruzioni per la rilevazione e la
comunicazione a questa Direzione Generale, tramite apposita
procedura in via di definizione, dei dati necessari per
l'adeguamento dell'archivio dei prepensionamenti stessi, ai
fini di una corretta attribuzione degli oneri alla Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, in relazione alla mutata data di cessazione
del beneficio.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
ALLEGATO N. 1
D.C. PENSIONI MESSAGGIO N. 03314 DEL 23.11.94
MITTENTE UFF.LAV.DIP.E MINATORI STAMPATO IL 23.11.94
OGGETTO: Possibilita' di ammettere al pens. anticipato lav.
requisito contrib. 35 anni
DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
Oggetto: Possibilita' di ammettere al pensionamento
anticipato lavoratori in possesso del requisito
contributivo dei 35 anni.
Com'e' noto le recenti disposizioni in materia di prepen-
sionamento prevedono la possibilita' di accedere al benefi-
cio in parola per i dipendenti delle aziende in esse con-
template che possano far valere determinati requisiti minimi
di contribuzione (30 anni) o di eta' (di norma 55 anni per
gli uomini e 50 anni per le donne).
Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e' stato
interpellato in merito alla possibilita' di includere negli
elenchi dei lavoratori prepensionabili anche lavoratori che
abbiano raggiunto il requisito dei 35 anni di contribuzione
utile per il diritto alla pensione di anzianita', ovvero che
abbiano maturato l'eta' di 60 anni se uomini o di 55 se
donne.
Al riguardo il predetto dicastero ha precisato che il
criterio della ammissibilita' alle procedure di prepensio-
namento dei soggetti che possono far valere i requisiti di
contribuzione indicati nelle specifiche normative in mate-
ria, sia pure in misura piu' elevata di quella prevista
dalle disposizioni predette, costituisce, in assenza di
norme di segno contrario, principio di portata generale.
Per quanto concerne, inoltre, il requisito di eta' di 55 e
60 anni, il Ministero stesso ha espresso l'avviso che detto
requisito costituisca soltanto il parametro di riferimento
ai fini della determinazione del periodo massimo di
anzianita' da attribuire.
IL DIRETTORE CENTRALE
FAMILIARI
ALLEGATO N. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione : I
Codice conto : GAS 34/01
Denominazione completa: Uscite varie - Rimborso alle azien-
de di somme eccedenti gli oneri per
pensionamenti anticipati a seguito
della rivalutazione dei periodi di
esposizione all'amianto ai sensi
dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, della
legge n. 257/1992 e successive
modificazioni.
Denominazione abbreviata: U.V. - RIMB.SOMME ECCED.PENS.
ANTICIP. RIVALUTAZ. AMIANTO.