DIREZIONE CENTRALE

DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

DIREZIONE CENTRALE

FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 11 maggio 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

 

 

e Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 91

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

 

 

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 43. Soppressione del Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e costituzione presso l'Istituto di apposito Fondo speciale. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti.

 

SOMMARIO:

Istruzioni per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori iscritti all'ex Fondo Pensioni delle Ferrovie dello Stato

 

 

Premessa.

L'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (allegato n. 1) ha disposto la soppressione, al 31 marzo 2000, del Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418 e la costituzione presso l'Inps, a decorrere dalla medesima data, di un apposito Fondo speciale al quale è obbligatoriamente iscritto, con effetto dalla stessa data:

-         tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A, già iscritto alla data del 31 marzo 2000;

-         il personale assunto a far data dal 1 aprile 2000, iscrivibile al Fondo speciale secondo la previgente normativa;

-         l'ex personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A, già iscritto al Fondo, che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.

 

Il Fondo è finanziato con una aliquota contributiva che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, è pari a quella prevista per il F.P.L.D, attualmente 32,70% di cui 8,89% a carico del lavoratore (art. 4, c. 1 della legge n. 663/1996).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 ter della legge n. 438/92, sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile è dovuto, inoltre, il contributo aggiuntivo dell'1% a totale carico del lavoratore.

Per l'anno 2000 l'aliquota predetta deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 66.324.000 (E. 34.253, 49) il quale, rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in L. 5.527.000 (E. 2.854,46).

Per la definizione delle necessarie norme attuative del citato disposto normativo, il comma 7 dell'art. 43, prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

 

Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, si forniscono le modalità operative per il versamento, a decorrere dal periodo di paga "aprile 2000" (scadenza 16 maggio 2000), delle contribuzioni relative al personale iscritto al Fondo speciale.

 

1. Personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Ai fini della contribuzione dovuta per il personale dipendente iscritto o iscrivibile al Fondo speciale, le Ferrovie dello Stato S.p.A. dovranno provvedere all'apertura di apposita posizione contributiva.

In base al c. 2 dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la classificazione previdenziale dovrà essere attribuita al settore “industria" (trasporti ferroviari).

Relativamente al codice statistico contributivo, atteso che il capitale sociale è interamente di proprietà pubblica, continuerà ad essere utilizzato il CSC 2.01.02. (codice ISTAT = 60.10.1).

La posizione contributiva dovrà essere contraddistinta dal codice di autorizzazione "4F" che assume il nuovo significato di "posizione relativa al personale iscritto al Fondo speciale ex art. 43 L.488/1999".

 

1.1 Obblighi contributivi.

Stante l'esclusione, per il personale di cui al precedente punto, da qualsiasi obbligo contributivo diverso da quello inerente il finanziamento del costituendo Fondo speciale, il codice di autorizzazione "4F" dovrà, inoltre, essere accompagnato dai seguenti codici:

 

Codice

Significato

6B

Lavoratori soggetti solo al contributo per l’I.V.S

8F

Enti non soggetti al contributo di garanzia per il TFR

8G

Datori di lavoro esclusi dal contributo per l'indennità economica di malattia

8H

Datori di lavoro esclusi dal contributo per l'indennità economica di maternità

 

 

2. Ex personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A, già iscritto al Fondo.

Come sopra precisato, al Fondo speciale è obbligatoriamente iscritto anche l'ex personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A, confluito in altre Amministrazioni che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base alle norme di attuazione di cui al DPR 22 marzo 1993, n. 104 e, da ultimo, in forza di quanto previsto dall'art. 4, c. 1 della legge n. 663/1996, ha esercitato l'opzione per il mantenimento del regime pensionistico precedente.

 

Anche per il personale in argomento, ai fini del versamento del contributo dovuto al Fondo speciale, le Amministrazioni interessate dovranno provvedere all'apertura, presso l'Agenzia dell'Istituto competente per territorio, di apposite posizioni contributive.

 

A queste ultime saranno attribuiti il CSC ed il codice ISTAT relativi all’attività di fatto esercitata dall'Amministrazione interessata (Ente territoriale, Amministrazione dello Stato ecc…).


 

 

2.1 Obblighi contributivi.

Oltre alla contribuzione di finanziamento del costituendo Fondo speciale, per il personale in argomento saranno dovute le altre contribuzioni in relazione all'inquadramento delle singole Amministrazioni.

Le sopracitate posizioni contributive, pertanto, dovranno essere contraddistinte, oltre che dal codice di autorizzazione "4F", anche dagli altri codici corrispondenti alle contribuzioni dovute.

 

3. Modalità operative.

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, i datori di lavoro interessati si atterranno alle consuete modalità (rigo 10 per il personale con qualifica di operaio e rigo 11 per quello con qualifica di impiegato e/o quadro).

Dovranno, inoltre, essere indicati nelle caselle:

-         "N. dipendenti" il numero dei lavoratori;

-         "N. giornate" il numero delle giornate lavorate;

-         "Retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni imponibili;

-         "Somme a debito del datore di lavoro" la contribuzione dovuta.

 

Per l'esposizione del personale con qualifica di "dirigente" e/o per il personale con contratto di lavoro a part-time, dovranno essere osservate le modalità di seguito riportate:

 

Personale con qualifica di "dirigente".

Il personale in epigrafe, già iscritto al soppresso Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, dovrà essere indicato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, preceduto dal codice "360".

Dovranno, inoltre, essere indicati nelle caselle:

-         "N. dipendenti" il numero dei dirigenti;

-         "N. giornate" il numero delle giornate lavorate;

-         "Retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni imponibili;

-         "Somme a debito del datore di lavoro" la contribuzione dovuta.

 

Personale con rapporto di lavoro a part-time.

Il personale in epigrafe dovrà essere indicato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, preceduto dai seguenti codici:

 

Codice

Significato

100P

Operai con rapporto di lavoro a part-time

200P

Impiegati con rapporto di lavoro a part-time

360P

Dirigenti con rapporto di lavoro a part-time

 

 

Dovranno, inoltre, essere indicati nelle caselle:

-         "N. dipendenti" il numero dei lavoratori;

-         "N. giornate" il numero delle ore lavorate;

-         "Retribuzioni" l'ammontare delle retribuzioni imponibili;

-         "Somme a debito del datore di lavoro" la contribuzione dovuta.

 

Contribuzione aggiuntiva ex art. 3 ter L. 438/92.

Ai fini del versamento del contributo dovuto per il personale, che nel mese cui si riferisce la denuncia supera la retribuzione imponibile individuale stabilita per l'anno 2000 in L. 5.527.000 (E. 2.854,46), i datori di lavoro si atterranno alle modalità che seguono:

 

-         calcoleranno i contributi previdenziali su tutta la retribuzione imponibile senza tener conto dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e li esporranno sul mod. DM10/2 con le consuete modalità;

-         calcoleranno l'aliquota aggiuntiva dell'1% sulla fascia delle retribuzioni eccedente l'importo mensile di L. 5.527.000 e riporteranno il relativo importo dei contributi nella casella "Somme a debito del datore di lavoro" in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Art. 3 ter L. 438/92" e dal codice di nuova istituzione "X950". Nelle caselle "numero dipendenti" e "retribuzioni" saranno riportati, rispettivamente, il numero dei dipendenti per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo e l'ammontare delle retribuzioni eccedenti il predetto importo mensile di L. 5.527.000. Nessun dato sarà riportato nella casella "numero giornate"

 

Ai fini del versamento delle contribuzioni, trovano applicazione le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro (mod. F24).

 

4. Modalità di compilazione del quadro "SA" del modello 770 e del modello CUD.

Ai fini della compilazione del quadro "SA" del mod. 770 e del modello CUD 2000 (dati previdenziali ed assistenziali INPS), è istituito il nuovo codice tipo "FS" da riportare nella sezione seconda (retribuzioni particolari) nella casella "tipo": punti 29,38,47,56 del mod CUD (circolare n. 208 del 1 dicembre 1999) ovvero del mod. 770. Relativamente a tale ultimo modello, le istruzioni saranno fornite in occasione della presentazione del modello 770 per l'anno 2001.

 

5. Istruzioni contabili.

A seguito della costituzione, per il personale in questione, di apposito Fondo speciale ai sensi del già citato art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si è resa necessaria, per la rilevazione dei relativi fatti amministrativi, l'istituzione della seguente Gestione:

 

GF - Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. - Art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 -

 

in seno alla quale è stata istituita la nuova contabilità separata "GFR - Gestione assicurativa a ripartizione".

 

Ciò posto, ai fini della rilevazione contabile dei contributi evidenziati nelle denunce contributive di mod. DM 10/2, secondo le modalità descritte nel precedente punto 3., sono stati istituiti, nell'ambito della predetta Gestione, i conti GFR 21/10 - per l'imputazione dei contributi di competenza degli anni precedenti - e GFR 21/70 - per l'imputazione dei contributi di competenza dell'anno in corso (vedi allegato n. 2), che verranno movimentati dalla procedura DM in sede di ripartizione contabile dei saldi afferenti alle suddette denunce contributive.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 


 

Allegato 1

 

Legge 23 dicembre 1999 n. 488. pubblicata sul supplemento ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999.- STRALCIO -

 

TITOLO III - Disposizioni in materia di spesa / CAPO III - Interventi in materia previdenziale

 

Art. 43 (Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'Inps un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa e all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

a)      l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso fondo;

b)      l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;

c)      tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un Comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'Inps il personale delle Ferrovie dello Stato adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il ministero dei Trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'Inps.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra le Ferrovie dello Stato S.p.A., l'Inps e gli altri enti ed amministrazioni interessate sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economia.

 


 

 

Allegato 2

 

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

 

Tipo variazione

: I

 

 

Codice conto

: GFR 21/10

 

 

Denominazione completa

: Contributi dovuti da aziende tenute alla denuncia ed al versamento

  con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli

  anni precedenti

 

 

Denominazione abbreviata

: CTR.DA AZ.SISTEMA DM 5.2.69-A.P.

 

 

Tipo variazione

: I

 

 

Codice conto

: GFR 21/70

 

 

Denominazione completa

: Contributi dovuti da aziende tenute alla denuncia ed al versamento

  con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza          dell'anno in corso

 

 

Denominazione abbreviata

: CTR.DA AZ.SISTEMA DM 5.2.69-A.C.