DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 1 agosto 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 141

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Pagamento unificato delle pensioni INPS e delle rendite INAIL.

SOMMARIO:

A partire dal mese di ottobre 2000 l’INPS provvederà al pagamento anche delle rendite INAIL.

 

1 – Convenzione INAIL/INPS per il pagamento delle rendite INAIL da parte dell’INPS

Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 401 del 19 luglio 2000 e il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL con delibera n. 420 del 20 luglio 2000 hanno approvato lo schema di convenzione INAIL/INPS per il pagamento delle rendite INAIL da parte dell’INPS (allegato 1).

Le delibere in argomento sono il completamento di precedenti atti compiuti per rendere concrete le sinergie tra gli Enti della pubblica amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 471 del 28 ottobre 1999 in un’ottica di complessiva riduzione dei costi amministrativi e considerati gli accordi intervenuti in tema di sinergie e cooperazioni, aveva deliberato di affidare all’INPS il pagamento delle rendite INAIL con le modalità concordate a seguito di una fase di sperimentazione.

Con lettera n. 2182 del 10 maggio 2000 indirizzata ai Presidenti dell’INAIL e dell’INPS, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva invitato gli Enti a predisporre le misure idonee a consentire al più presto l’avvio dell’operazione.

Tale linea di intervento era stata già recepita dall’INPS, infatti il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 600 del 20 ottobre 1999, considerato il costante orientamento legislativo finalizzato alla semplificazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa al fine di sviluppare sinergie nell’organizzazione dei servizi con le altre pubbliche Amministrazioni.

La convenzione approvata disciplina

  • il pagamento nei confronti dei titolari di sola rendita INAIL con cadenza mensile e con disponibilità dal giorno 1 di ogni mese, come previsto per le pensioni INPS;

  • il pagamento unificato nei confronti dei titolari di pensioni INPS e di rendita INAIL con cadenza mensile e con disponibilità dal giorno 1 di ogni mese, salvo frazionamento per i pagamenti in contanti presso gli uffici postali, come previsto per le pensioni INPS;

  • le modalità di pagamento;

  • il pagamento a persone diverse dal beneficiario;

  • le modalità di gestione delle variazioni;

  • le modalità di scambio dei dati per il pagamento;

  • le sospensioni e i riaccrediti;

  • la regolazione dei rapporti finanziari;

  • la rendicontazione telematica dei pagamenti;

  • i compensi per il servizio e la modalità di retrocessione delle commissioni;

  • la condivisione degli archivi.

 

2 – Memorizzazione delle rendite INAIL sul data base delle pensioni

Per disporre il pagamento delle rendite INAIL si è provveduto al caricamento dei dati forniti dall’INAIL sugli archivi INPS, sia per poter procedere all’abbinamento delle diverse prestazioni percepite dallo stesso soggetto, che per memorizzare l’ufficio pagatore e le modalità di pagamento.

Sul campo GP2BYC1 delle rendite INAIL sono riportate le pensioni INPS abbinabili per il pagamento e sul campo GP2BYC1 delle pensioni INPS sono riportate le rendite INAIL abbinabili per il pagamento.

Sul campo GP2BKEY delle rendite INAIL è riportata la "chiave" della rendita INAIL, che è costituta da 11 caratteri: il primo carattere indica se trattasi di rendita diretta (valore 1) o ai superstiti (valore 2), i successivi 9 caratteri indicano il numero di infortunio, l’ultimo carattere indica la composizione del nucleo.

Sul data base delle pensioni INPS, le rendite INAIL sono memorizzate con una chiave così composta

Codice categoria

Serie "700" con

  • primo carattere il valore"7";

  • secondo carattere il valore "0" se trattasi di rendita diretta, o un valore diverso da zero se trattasi di rendita ai superstiti;

  • terzo carattere la prima cifra del numero di infortunio

Codice Sede

Valore "9993"

Numero certificato

Dalla seconda alla nona cifra del numero di infortunio

Per il momento l’accesso alla transazione GAPNL dovrà essere effettuato con la chiave INPS, (fornita dalla transazione GAPE e CASPEN), con successiva comunicazione saranno rilasciate le procedure aggiornate per consentire l’accesso sia con la chiave INAIL che con la chiave INPS.

Sul data base delle pensione è stata inoltre memorizzata in GP1AV09 il codice della Sede INPS presso la quale è localizzato il pagamento della rendita INAIL e che rende significativo il codice dell’ufficio pagatore contenuto in GP1AC01 e in GP1AV08 il codice della Sede INAIL che ha in carico la rendita. La decodifica delle Sedi INAIL è riportata nell’allegato 5.

Al momento del caricamento sul data base delle pensioni è stato memorizzato, sulla base delle coordinate dell’ufficio pagatore e delle modalità di pagamento fornite dall’INPS, il codice dell’ufficio pagatore INPS in GP1AC01 e in GP2BN81, GP2BN82, GP2BN83, GP2BN84 e GP2BN85 sono registrate le modalità di pagamento con i criteri previsti per le pensioni INPS.

Le rendite pagate con assegno postale sono state localizzate all’ufficio pagatore presso il quale era in precedenza localizzato l’assegno.

Sono state localizzate ad uffici pagatori particolari le rendite in pagamento con assegno circolare non trasferibile (emesso anche in presenza di delegato), le rendite per le quali le coordinate fornite dall’INAIL non hanno trovato riscontro nell’archivio degli uffici pagatori INPS e le rendite in pagamento con assegno postale non localizzato ad alcun ufficio postale.

Si riportano tali codici di ufficio pagatore

Situazione

Modalità di pagamento

Codice ufficio pagatore

Codice ABI

Codice CAB

Pagamento con assegno circolare

Assegno circolare

IN2

2008

22222

Pagamento per il quale non si trovano sull’archivio INPS i riferimenti al frazionario o alle coordinate bancarie forniti dall’INAIL

Assegno circolare

IN3

2008

33333

Pagamento con assegno postale per il quale non è noto il frazionario

Assegno circolare

IN1

2008

11111

 

3 – Comunicazione agli interessati

Per informare i titolari di rendita INAIL della nuova modalità di gestione dei pagamenti è stata predisposta un’apposita comunicazione personalizzata congiunta INAIL/INPS (allegato 2) che è in corso di spedizione con il sistema POSTEL.

Nei casi in cui gli uffici pagatori e/o i delegati delle rendite INAIL e delle pensioni INPS sono difformi vengono allegati alla comunicazione i Mod. UNIF01 e Mod. DEL01 per comunicare le relative variazioni.

I titolari di rendita INAIL possono presentare le richieste di variazione sia alle Sedi INAIL che alle Sedi INPS.

La procedura di variazione dell’ufficio pagatore e delle modalità di pagamento e la procedura per l’acquisizione dei delegati sono state aggiornate per gestire anche le variazioni sulle rendite INAIL. Con successivo messaggio saranno messi a disposizione delle Sedi i programmi aggiornati.

Per coloro che sono titolari anche di pensione INPS il pagamento delle rendite sarà effettuato unificato sulla pensione INPS, dietro presentazione del certificato di pensione INPS; per coloro che sono titolari di sola rendita INAIL, il pagamento sarà effettuato con la presentazione, da parte del reddituario, della comunicazione pervenutagli tramite POSTEL di cui all’allegato 2.

 

4 – Decorrenza delle nuove modalità di pagamento

Il primo pagamento delle rendite INAIL da parte dell’INPS sarà disposto con la rata di ottobre 2000, la cui estrazione avverrà a partire dai primi giorni di settembre.

 

5 – Attività delle Sedi INPS

I reddituari potranno presentarsi sia alle Sedi INAIL che alle Sedi INPS per chiedere informazioni e chiarimenti o per presentare le richieste di variazione anagrafiche, di ufficio pagatore e di delegato.

I direttori delle Sedi e delle Agenzie dovranno attivarsi per svolgere incontri con i direttori delle Sedi INAIL al fine di concordare le modalità ritenute più confacenti al territorio per rispondere alle richieste dei reddituari. Ogni struttura dovrà designare una o più persone di riferimento alle quali le Sedi INAIL potranno rivolgersi per concordare le modalità operative.

Dovranno inoltre essere organizzati incontri congiunti INAIL/INPS e organizzazioni di tutela dei reddituari e pensionati ed Enti di Patronato.

Dovrà essere posta la massima attenzione affinché l’operazione abbia sul territorio la migliore riuscita in quanto si tratta di un’operazione che mette in campo concretamente le sinergie tra Enti pubblici.

Le Sedi Regionali avranno cura di seguire con la massima attenzione le attività sul territorio.Qualsiasi problema si evidenziasse dovrà essere segnalato con urgenza alla Direzione Centrale per le Prestazioni al numero di fax 06 59054485.

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

Allegato 1

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 401

 

 

 

Oggetto:

Convenzione per il pagamento unificato delle pensioni INPS e delle rendite INAIL

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 19 luglio 2000)

 

TENUTO conto che il Consiglio di Amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 471 del 28 ottobre 1999, in un’ottica di complessiva riduzione dei costi amministrativi e considerati gli accordi intervenuti in tema di sinergie e cooperazioni, ha deliberato di affidare all’INPS il pagamento delle rendite INAIL;

 

CONSIDERATO che il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con lettera n. 2182 del 10 maggio 2000, indirizzata ai Presidenti dell’INAIL e dell’INPS, ha invitato gli Enti a predisporre le misure idonee a consentire al più presto l’avvio dell’operazione;

 

CONSIDERATO altresì che con la deliberazione n. 600 del 20 ottobre 1999 il Consiglio di Amministrazione aveva già recepito tale linea di intervento;

 

RILEVATO il costante orientamento legislativo finalizzato alla semplificazione e razionalizzazione dell’azione amministrativa e ravvisata l’opportunità di sviluppare sinergie nell’organizzazione dei servizi con le altre pubbliche Amministrazioni, con riferimento anche all’unificazione dei pagamenti dei trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori;

Su proposta del Direttore Generale,

 

DELIBERA

 

  1. di approvare lo schema di Convenzione di cui all’allegato alla deliberazione di cui forma parte integrante;

  2. di autorizzare il Presidente dell’Istituto, in qualità di legale rappresentante, a sottoscrivere la Convenzione tra l’INAIL e l’INPS per l’attuazione del pagamento delle rendite INAIL da parte dell’INPS.

 

Allegato alla deliberazione n. 401 del 19 luglio 2000

CONVENZIONE I N A I L / I N P S PER IL PAGAMENTO DELLE RENDITE INAIL

TRA

 

L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, in prosieguo denominato più semplicemente INAIL, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante prof. Giovanni Billia, domiciliato per la carica in Roma,

 

E

 

L’ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, domiciliato per la carica in Roma,

 

 

VISTA la deliberazione n. 600 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS nella seduta del 20 ottobre 1999, con la quale il Consiglio medesimo ha disposto tra l’altro, di dare mandato al Direttore generale al fine di procedere attraverso un unico mandato, all’unificazione dei pagamenti nei confronti di titolari di piu’ pensioni a carico dell’INPS e di altri Enti nei casi in cui questi ultimi lo richiedano, individuando meccanismi di compensazione dei costi;

 

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL n. 235 del 1 luglio 1999 e n. 471 del 28 ottobre 1999 con le quali – ferme restando le competenze dell’Istituto in materia di accertamento del diritto, determinazione della misura dei trattamenti e rapporti con i soggetti interessati – è stato deciso di demandare all’INPS la gestione del pagamento delle rendite INAIL, autorizzando l’avvio di una sperimentazione;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

 

 

Art. 1

PAGAMENTO DELLE RENDITE INAIL

 

L’INPS a decorrere dal 1° ottobre 2000 provvede al pagamento per conto dell’INAIL, di tutte le rendite e le prestazioni collegate, sia in favore di bititolari di rendita INAIL e pensione, sia in favore di titolari di sola rendita.

 

Art. 2

PAGAMENTO UNIFICATO E PERIODICITÀ

Nei confronti dei soggetti titolari di più trattamenti, l’INPS provvede alla predisposizione di un unico mandato di pagamento.

Il mandato unificato, il mandato in favore di titolari di sola rendita INAIL, le modalità e la periodicità di pagamento vengono effettuati secondo i criteri di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998. Eventuali variazioni, previamente concordate con l’INAIL, potranno essere adottate dal Consiglio di amministrazione dell'INPS, ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio, n. 48.

Il pagamento delle rendite INAIL, anche in presenza di pensioni INPS, viene in ogni caso disposto con periodicità mensile.

 

Art. 3

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento verrà effettuato, sia per i titolari di pensione INPS e rendita INAIL, sia per i titolari di sola rendita INAIL, con una delle seguenti modalità a scelta del beneficiario:

  • presso le Agenzie postali in contanti allo sportello, con accredito in c/c postale o su libretto a risparmio;

  • presso gli Istituti di credito convenzionati con l’INPS in contanti allo sportello, con accredito in c/c, con assegno circolare, o sul libretto a risparmio;

  • per il tramite degli Istituti di credito convenzionati con l’INPS per i titolari di rendita INAIL che riscuotono all’estero.

Per i pagamenti in contanti allo sportello sia bancario che postale, spettanti ai titolari di sola rendita INAIL, considerato che l’INAIL stesso non rilascia agli interessati alcun certificato della rendita liquidata, sarà inviato ai beneficiari un attestato da esibire, unitamente a un documento di riconoscimento, all’ufficio pagatore all’atto della riscossione.

L’INPS comunica mensilmente all’INAIL le variazioni di ufficio pagatore apportate, a seguito di richieste avanzate dai beneficiari.

Il pagamento in contanti allo sportello può essere disposto anche a persona diversa dal titolare della prestazione (delegato).

Il pagamento deve essere effettuato al tutore, nel caso in cui il titolare della prestazione sia minore o incapace.

La firma apposta dal titolare sulla delega deve essere autenticata secondo le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Per i titolari di più prestazioni deve essere rilasciata un’unica delega. Le deleghe a riscuotere possono essere presentate sia all’INPS che all’INAIL e hanno validità per tutte le prestazioni percepite dal soggetto.

Vale anche per le rendite INAIL il limite di due deleganti per ciascun delegato, secondo quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 189 del 21 ottobre 1988.

Le richieste di variazione relative al pagamento (cambio ufficio pagatore, revoca o rilascio delega a riscuotere, cambio residenza), sono valide per tutte le prestazioni del soggetto e possono essere presentate sia all’INAIL (che provvederà ad acquisirle e comunicarle all’INPS con il flusso mensile delle variazioni), sia all’INPS che ne curerà l’acquisizione diretta nei propri archivi, dando comunicazione mensile all’INAIL dell’avvenuta variazione.

 

Art. 4

IMPORTI DA PAGARE

L’INAIL, utilizzando l’apposito tracciato record, comunica all’INPS l’importo mensile della rendita da porre in pagamento nonchè le informazioni relative ad eventuali trattenute o arretrati.

L’INPS, per i titolari di sola rendita INAIL, provvede ad arrotondare gli importi da pagare alle mille lire superiori con recupero nel pagamento successivo, mentre per i titolari anche di pensioni INPS, l’arrotondamento resta a carico di tale ultima pensione.

L’INPS dispone il pagamento per l’importo netto comunicato dall’INAIL finchè non intervengano eventuali variazioni.

I flussi di variazione devono pervenire all’INPS almeno 30 giorni prima dalla data dalla quale deve essere effettuato il pagamento con il nuovo importo.

 

Art. 5

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

La sospensione dei pagamenti delle rendite INAIL, allorquando si ha notizia del decesso del beneficiario o del tutore o della loro irreperibilità all’indirizzo conosciuto, può avvenire direttamente a cura dell’INPS o su segnalazione dell’INAIL o a cura degli Enti pagatori, in due momenti diversi:

  1. prima della predisposizione da parte dell’INPS dei relativi flussi di pagamento;

  2. prima del pagamento della rata da sospendere.

Le sospensioni di cui al punto a) saranno comunicate mensilmente all’INAIL.

Le sospensioni di cui al punto b) saranno comunicate per via telematica all’INAIL dopo che sia pervenuta all’INPS l’analoga rendicontazione telematica a carico degli Enti pagatori.

 

 

Art. 6

RIACCREDITI ALL’ INAIL

L’INPS comunica all’INAIL per via telematica, con le modalità di cui al successivo art.8, distintamente:

  1. le informazioni relative alle somme non pagate, in quanto sospese direttamente dall’INPS o su segnalazione dell’INAIL;

  2. le informazioni relative alle somme non pagate, in quanto sospese dagli Istituti di credito e dalle Poste italiane;

  3. le informazioni relative alle somme riaccreditate dagli Istituti di credito o stornate dalle Poste, in quanto non riscosse entro il periodo di validità dei titoli di pagamento.

L’eventuale riemissione in pagamento delle rate di cui ai punti precedenti viene effettuata direttamente dall'INAIL.

 

Art. 7

RAPPORTI FINANZIARI

L’INAIL è tenuto a precostituire entro il giorno 7 del mese precedente quello di pagamento, sul conto corrente infruttifero n. 20350 intestato all’INPS presso la Tesoreria centrale, i fondi occorrenti per i pagamenti mensili.

Sullo stesso conto l’INAIL accredita anche gli importi dallo stesso dovuti ai sensi dei successivi articoli n. 9 e n.10.

L’INPS per i pagamenti sospesi o non andati a buon fine (somme riaccreditate o stornate), provvede a trasferire i corrispondenti importi sul conto corrente n. intestato all’INAIL, presso la Tesoreria centrale, entro il mese successivo a quello in cui gli siano pervenute dagli Enti pagatori, le rendicontazioni analitiche di cui all’art. 8.

Su detto conto l’INPS accredita eventuali conguagli determinati a favore dell’INAIL ai sensi del successivo art. 9.

 

Art. 8

RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI PAGAMENTI

L’INPS mette a disposizione dell’INAIL:

  1. una rendicontazione sintetica dei pagamenti disposti;

  2. una rendicontazione analitica dei pagamenti sospesi direttamente dall’INPS o su richiesta dell’INAIL;

  3. una rendicontazione analitica dei pagamenti sospesi dagli Istituti di credito e dalle Poste italiane;

  4. una rendicontazione analitica delle somme riaccreditate dagli Istituti di credito e delle somme stornate dalle Poste, in quanto non riscosse dai beneficiari entro il periodo di validità dei titoli

di pagamento.

La rendicontazione sintetica di cui al punto a) è resa disponibile entro il giorno 20 del mese precedente a quello al quale il pagamento si riferisce.

La rendicontazione analitica di cui al punto b) dei pagamenti sospesi dall’INPS viene messa a disposizione entro la fine del mese precedente quello al quale il pagamento si riferisce.

Le rendicontazioni analitiche di cui ai punti c) e d) vengono trasmesse entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui sono pervenute all’INPS le analoghe rendicontazioni analitiche degli Enti pagatori.

 

Art. 9

RENDICONTAZIONE ANNUALE

L’INPS invia all’INAIL entro il 31 marzo di ogni anno, una rendicontazione annuale corredata della documentazione indicante: i versamenti effettuati dall’INAIL, i versamenti eseguiti dall’INPS distintamente per le somme non pagate e per quelle riaccreditate dagli Enti pagatori entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

La rendicontazione contiene, inoltre, il calcolo del compenso e delle commissioni a carico dell’INAIL, al netto degli acconti corrisposti, come previsto dal successivo articolo 10.

 

Art. 10

COMPENSO E RETROCESSIONE DELLE COMMISSIONI

Gli oneri a carico dell’INAIL relativi al servizio di erogazione delle rendite svolto dall’INPS, vengono quantificati in lire 1869, per ogni disposizione di pagamento trasmessa all’INPS.

La somma di cui sopra è costituita dal puro costo del servizio ed è stata determinata sulla base dei criteri della contabilità industriale.

Per gli anni successivi al 2000, tale somma è maggiorata dell’80% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo maturato nell’anno precedente per le famiglie di operai ed impiegati.

Sono inoltre a carico dell’INAIL le commissioni ed i rimborsi comunque riconosciuti da apposite Convenzioni o Accordi tra l’INPS e gli Istituti di credito e le Poste per i pagamenti dagli stessi effettuati ivi compresi i rimborsi relativi a spese postali.

Per le rendite il cui pagamento è unificato con altra prestazione a carico dell’INPS, tali commissioni sono ripartite tra i due Istituti in base al numero dei trattamenti erogati.

L’INAIL provvede al versamento mensilmente, a richiesta dell’INPS, a corrispondere il 98% delle commissioni calcolate come previsto ai commi precedenti, avuto riferimento ai pagamenti disposti.

La regolazione definitiva dei costi del servizio avviene entro la data prevista all’articolo 9. Eventuali conguagli positivi o negativi saranno regolati dalla parte interessata entro 30 giorni dalla comunicazione emessa dall’INPS ai sensi del precedente articolo 9. dell’importo complessivo come sopra annualmente dovuto entro 30 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione annuale di cui all’articolo 9.

 

 

Art. 11

SICUREZZA E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

I due Istituti si impegnano a non utilizzare le informazioni assunte per mezzo della presente convenzione per fini diversi da quelli inerenti ai propri scopi istituzionali e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone.

Ai fini della sicurezza, i due Istituti si impegnano, sulla base di criteri di autorizzazione, a limitare e a controllare l’accesso dei dati attraverso idonee procedure atte a garantire la sicurezza dei medesimi, nonché a identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate. Gli operatori dovranno essere debitamente autorizzati secondo le procedure in uso presso ciascun Istituto.

A tal fine i due Istituti si impegnano ad usare sistemi di sicurezza basati su firma digitale su intese reciproche in attesa della scelta dell’ Autorità di certificazione.

Le applicazioni saranno reciprocamente rese disponibili sulla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione.

E’ fatto divieto di cessione a terzi dei dati oggetto della presente convenzione. Resta altresì esclusa la possibilità di utilizzo delle suddette informazioni per qualsiasi attività che non sia condotta congiuntamente dalle parte ovvero da una o dall’altra autorizzata.

 

Art. 12

OBBLIGHI EX LEGE N. 675/96

A far data dall’entrata in vigore della presente convenzione, i due Istituti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformeranno alle disposizioni contenute nella legge n. 675 del 1996, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché agli adempimenti previsti dal D.P.R. 318/99.

I due Istituti si impegnano per tutta la durata del servizio disciplinato dal presente documento, e anche oltre la cessazione del servizio medesimo, a utilizzare i dati acquisiti per fini esclusivamente istituzionali nonché a provvedere alla loro distruzione nei termini previsti dalle leggi vigenti.

I due Istituti comunicheranno vicendevolmente gli elementi identificativi dei rispettivi responsabili del trattamento dei dati.

 

Art. 13

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la presente Convenzione debbono essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l’INPS, alla Direzione generale, via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

- per l’INAIL, alla Direzione generale, piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma

 

Art. 14

ARCHIVIO CONDIVISO

L’INPS e l’INAIL si impegnano, allo scopo di migliorare il servizio, a costituire un archivio condiviso sicuro, relativo alle pensioni interessate al pagamento unificato, che consenta all’INAIL l’accesso ai dati e l’alimentazione dei flussi informativi in entrata e la confluenza dei flussi medesimi nelle procedure in base alle quali l’INPS effettua i pagamenti unificati.

Le specifiche di tale archivio nonché le norme e le procedure finalizzate a garantire l’integrità dei dati,l’autenticità, il non ripudio e il rispetto delle norme in materia di riservatezza saranno definite in apposito protocollo tecnico aggiuntivo.

 

Art. 15

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere dall’esecuzione o dalla interpretazione della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ogni parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dalle parti di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il collegio deciderà secondo le norme di diritto.

 

Art. 16

SPESE

La presente Convenzione sarà registrata, solo in caso d’uso, con l’applicazione dell’imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’articolo 1 della Tabella allegata allo stesso decreto.

 

ART.17

VARIAZIONI

L’INPS si impegna a portare preventivamente a conoscenza dell’INAIL le variazioni che attengono la materia della presente convenzione.

 

ART.18

DURATA

La presente Convenzione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua sottoscrizione fino al ……………………., salvo disdetta da comunicare all’altro Istituto, con un preavviso di almeno sei mesi.

 

 

IL PRESIDENTE DELL’INPS

IL PRESEDENTE DELL’INAIL

Massimo PACI

Giovanni BILLIA

 

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Modalità di applicazione della convenzione

Ai fini dell'applicazione della convenzione per la gestione della fase di impianto e di transizione relativamente alle situazioni in essere le parti convengono quanto segue:

  • sia l’INPS che l’INAIL riporteranno sulla modulistica relativa alle deleghe a riscuotere, alle domande di variazione delle modalità di pagamento e alle segnalazioni di variazione di indirizzo, rispettivamente il literal "La delega è rilasciata sia per le pensioni INPS che per le rendite INAIL" e "La variazione delle modalità di pagamento è relativa sia alle pensioni INPS che alle rendite INAIL";

  • l’INAIL fornisce la situazione del proprio archivio delle rendite in pagamento alla data del ……

  • l’INPS provvede ad effettuare l’abbinamento delle posizioni INAIL con le posizioni INPS nel caso in cui il codice fiscale coincida;

  • nel caso in cui il codice fiscale coincida ma l’indirizzo sia diverso viene effettuato comunque l’abbinamento delle posizioni. Per il pagamento con assegno circolare viene comunque utilizzato l’indirizzo fornito dall’INAIL;

  • gli indirizzi segnalati dall’INAIL vengono memorizzati sulle rendite INAIL;

  • nel caso in cui il codice fiscale non coincida con quelli memorizzati su nessuna delle pensioni INPS, la posizione INAIL viene inserita in archivio senza che venga effettuato l’abbinamento;

  • il pagamento delle pensioni abbinate viene disposto in modo unificato con le modalità utilizzate per i pagamenti unificati delle pensioni INPS (il pagamento non è unificato nel caso siano presenti delegati diversi e per prestazioni INPS localizzate a particolari uffici pagatori);

  • nel caso in cui il pagamento risulti disposto per le pensioni INPS e le rendite INAIL presso uffici pagatori diversi o con modalità diverse, e il soggetto non comunichi la propria scelta, il pagamento cumulato viene effettuato con le modalità in uso sulle pensioni INPS;

  • non viene unificato il pagamento delle diverse prestazioni del soggetto nel caso in cui siano in pagamento presso Sedi di province diverse,

  • le rendite INAIL non abbinate a pensioni INPS e in precedenza pagate con assegno postale saranno localizzate all’ufficio postale di riferimento. Nel solo caso in cui il frazionario comunicato dall’INAIL non risulti corretto, il pagamento sarà disposto con assegno circolare a domicilio;

  • nel caso in cui anche una sola delle prestazioni INPS o INAIL risulti eliminata per morte, nessun pagamento sarà disposto;

  • per l’esecuzione dei pagamenti all’estero sono utilizzate le modalità già in atto per i pagamenti all’estero delle pensioni erogate dall’INPS;

  • nel caso in cui venga sospeso dalla Sede INPS un pagamento unificato, al pagamento di quanto dovuto per la rendita INAIL provvede direttamente la Sede INPS, con assegno circolare non trasferibile;

  • per consentire la riscossione presso lo sportello postale o bancario anche ai titolari di sola rendita INAIL verrà inviato, unitamente alla comunicazione delle nuove modalità di gestione dei pagamenti, un attestato utilizzabile per la riscossione. Tale attestato sarà portato a conoscenza delle Poste Italiane Spa e degli Istituti di credito, in tempo utile pere non creare disagi fin dal primo pagamento con le nuove modalità.

  • l’INPS darà agli uffici centrali e periferici dell’INAIL "viste" degli archivi, mettendo a disposizione per i soggetti interessati ai pagamenti;

  • la procedura ARCA per quanto riguarda la consultazione delle informazioni relative all’anagrafica del soggetto;

  • le procedure CASPEN e GAPNL per quanto riguarda la consultazione del data base delle pensioni;

  • la procedura AGENDA per quanto riguarda la consultazione dell’archivio dei pagamenti.

  • le sospensioni disposte da INAIL centrale vanno comunicate all’INPS Direzione Centrale Prestazioni, a mezzo fax o E-Mail.

  • le sospensioni disposte dalle Sedi INAIL vanno comunicate alle Sedi INPS a mezzo fax o E-Mail.

 

Regole per perseguire la riservatezza,l’autenticità, il non ripudio e l’integrità dei dati oggetto di scambio tra INPS e INAIL

Al fine di conseguire gli obiettivi di integrità, autenticità, non ripudio e riservatezza dei dati, si dovrà verificare preliminarmente che:

  • tutti i componenti hardware, software e di rete sono tali che il loro malfunzionamento o messa fuori operazione non comporti una diminuzione della sicurezza d’esercizio, al fine di garantire, nel livello di servizio concordato, la disponibilità dei dati;

  • è sempre possibile individuare tramite le firme digitali l’autore di qualsiasi operazione; inoltre deve essere garantita l’integrità dell’archivio dei "log" e la sua disponibilità nel tempo e per il periodo concordato;

  • è garantita l’integrità del software sia di base che applicativo;

 

 

A regime verranno messe in atto due attività principali:

  • il MONITORAGGIO: per la verifica continua dell’efficacia delle misure realizzate, sotto la responsabilità della struttura che progetta e realizza le misure di sicurezza;

  • l’AUDIT: per l’esecuzione di un’attività di verifica svolta in maniera estemporanea e non prevedibile. Verrà quindi controllata la corretta attuazione e efficienza delle misure di sicurezza adottate sotto la responsabilità della struttura all’uopo deputata.

 

 

Allegato 2

Lett. 1/a

(Solo rendita INAIL – pagamento in Banca in contanti o con accredito su c/c)

(nessun allegato)

 

 

 

  • 28 luglio 2000

  • A …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

     

    OGGETTO: Pagamento delle rendite INAIL da parte dell'INPS

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

     

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    L'INPS continuerà a pagare la Sua rendita nella forma finora adottata dall'INAIL, in contanti, presso lo sportello bancario dove abitualmente riscuote o con accredito sul Suo c/c bancario.

    In presenza di più rendite, è prevista anche l'unificazione di tutti i ratei mensili in un unico importo, con una notevole semplificazione delle operazioni di riscossione. Le somme relative alle singole rendite saranno rilevabili dalla comunicazione che Le sarà inviata mensilmente dalla Banca.

    Per la riscossione in contanti, dovrà essere presentata questa Lettera e un documento di identità valido.

    Ogni richiesta di variazione (cambio della forma di pagamento, rilascio o revoca della delega per la riscossione, modifica dell'indirizzo) potrà essere inoltrata agli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS, che sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Per la trattazione della Sua pratica, Lei potrà rivolgersi, inoltre, agli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge che Le forniranno assistenza gratuita.

     

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS

     

    Lett. 1/b

    (Rendita INAIL e pensione INPS – pagamento in Banca in contanti o con accredito su c/c)

    (nessun allegato)

     

     

     

  • 28 luglio 2000

  •  

    A …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

     

    OGGETTO: Pagamento delle rendite INAIL da parte dell'INPS e unificazione del

    pagamento dei trattamenti INAIL e INPS.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Pensione INPS n. xxxxxxx. Cat. xxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxx.

    Pensione INPS n. xxxxxxx. Cat. xxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxx.

     

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    Oltre al trasferimento all'INPS del pagamento delle rendite, è prevista anche l'unificazione di tutti i pagamenti INAIL e INPS, con una notevole semplificazione delle operazioni di riscossione. Le somme relative alle singole prestazioni saranno rilevabili dalla comunicazione che Le sarà inviata mensilmente dalla Banca.

    L'INPS pagherà le Sue rendite e le Sue pensioni in un unico importo e nella forma finora da Lei utilizzata, in contanti presso lo sportello bancario dove abitualmente riscuote o con accredito sul Suo c/c bancario.

    Ogni richiesta di variazione (cambio della forma di pagamento, rilascio o revoca della delega per la riscossione, modifica dell'indirizzo) potrà essere inoltrata agli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS, che sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Per la trattazione della Sua pratica, Lei potrà rivolgersi, inoltre, agli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge che Le forniranno assistenza gratuita.

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS

    Lett. 2/a

    (Solo rendita INAIL – pagamento con assegno circolare – IN2 – IN3)

    (allegato Mod. UNIF01)

     

  • 28 luglio 2000

  • A …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    OGGETTO: Pagamento delle rendite INAIL da parte dell'INPS

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    L'INPS pagherà la Sua rendita con assegno circolare non trasferibile.

    Questa forma di pagamento sarà utilizzata solo in via provvisoria in quanto è da considerare rischiosa per l'alta percentuale registrata di furti, mancati o ritardati recapiti e smarrimenti.

    In presenza di più rendite, è prevista anche l'unificazione di tutti i ratei mensili in un unico importo, con una notevole semplificazione delle operazioni di riscossione. Le somme relative alle singole rendite saranno rilevabili dalla comunicazione che Le sarà inviata mensilmente dalla Banca.

    Lei dovrà quindi scegliere una tra le forme di pagamento sotto indicate, inviando o consegnando alla Sede INAIL o INPS più vicina l'unito modulo debitamente compilato:

    • in contanti presso un ufficio postale;

    • in contanti presso uno sportello bancario;

    • accredito su conto corrente postale o bancario;

    • accredito su libretto di risparmio nominativo sia postale sia bancario.

    Per la riscossione in contanti, alla Posta o in Banca, dovrà essere presentata questa Lettera e un documento di identità valido.

    Ogni richiesta di variazione (cambio della forma di pagamento, rilascio o revoca della delega per la riscossione, modifica dell'indirizzo) potrà essere inoltrata agli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS, che sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Per la trattazione della Sua pratica, Lei potrà rivolgersi, inoltre, agli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge che Le forniranno assistenza gratuita.

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS

    Lett. 2/b

    (Rendita INAIL in pagamento con assegno circolare e pensione INPS)

    (allegato Mod. UNIF01)

     

    28 luglio 2000

    A …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    OGGETTO: Pagamento delle rendite INAIL da parte dell'INPS e unificazione del

    pagamento dei trattamenti INAIL e INPS

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Pensione INPS n. xxxxxxx. Cat. xxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxx.

    Pensione INPS n. xxxxxxx. Cat. xxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxx.

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    Oltre al trasferimento all'INPS del pagamento delle rendite, è prevista anche l'unificazione di tutti i pagamenti INAIL e INPS, con una notevole semplificazione delle operazioni di riscossione. Le somme relative alle singole rendite saranno rilevabili dalla comunicazione che Le sarà inviato mensilmente dalla Banca.

    Pertanto l'INPS pagherà le Sue rendite e le Sue pensioni in un unico importo il cui ammontare corrisponde al totale dei singoli trattamenti.

    Questa forma di pagamento sarà utilizzata solo in via provvisoria in quanto è da considerare rischiosa per l'alta percentuale registrata di furti, mancati o ritardati recapiti e smarrimenti.

    E’ pertanto opportuno che Lei scelga una tra le forme di pagamento sotto indicate, inviando o consegnando alla Sede INAIL o INPS più vicina l'unito modulo debitamente compilato:

    • in contanti presso un ufficio postale;

    • in contanti presso uno sportello bancario;

    • accredito su conto corrente postale o bancario;

    • accredito su libretto di risparmio nominativo sia postale sia bancario.

    Ogni richiesta di variazione (cambio della forma di pagamento, rilascio o revoca della delega per la riscossione, modifica dell'indirizzo) potrà essere inoltrata agli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS, che sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Per la trattazione della Sua pratica, Lei potrà rivolgersi, inoltre, agli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge che Le forniranno assistenza gratuita.

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS

    Lett. 3/a

    (Solo rendita INAIL pagamento con assegno postale con frazionario)

    (allegato Mod. UNIF01)

     

  • 28 luglio 2000

  • A …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    OGGETTO: Pagamento delle rendite INAIL da parte dell'INPS

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    La Sua rendita, in pagamento fino al rateo di settembre con assegno postale (modalità non prevista dall'INPS), da ottobre sarà corrisposta in contanti presso lo sportello dell'Ufficio postale dove oggi è localizzato il pagamento dell'assegno.

    In presenza di più rendite, è prevista anche l'unificazione di tutti i ratei mensili in un unico importo, con una notevole semplificazione delle operazioni di riscossione. Le somme relative alle singole rendite saranno rilevabili dalla comunicazione che Le sarà consegnata all’atto della riscossione.

    Nel caso volesse scegliere una delle forme di pagamento sotto indicate, potrà inviare o consegnare alla Sede INAIL o INPS più vicina l'unito modulo debitamente compilato:

    • in contanti presso uno sportello bancario;

    • in contanti presso un sportello postale;

    • accredito su conto corrente postale o bancario;

    • accredito su libretto di risparmio nominativo sia postale sia bancario.

    Per la riscossione in contanti, alla Posta o in Banca, dovrà essere presentata questa Lettera e un documento di identità valido.

    Ogni richiesta di variazione (cambio della forma di pagamento, rilascio o revoca della delega per la riscossione, modifica dell'indirizzo) potrà essere inoltrata agli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS, che sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Per la trattazione della Sua pratica, Lei potrà rivolgersi, inoltre, agli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge che Le forniranno assistenza gratuita.

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS

    Lett. 3/b

    (Solo rendita INAIL pagamento con assegno postale senza frazionario IN1)

    (allegato Mod. UNIF01)

     

     

  • 28 luglio 2000

  • A …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    OGGETTO: Pagamento delle rendite INAIL da parte dell'INPS

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    La Sua rendita, in pagamento fino al rateo di settembre con assegno postale riscuotibile presso qualunque ufficio postale (modalità non prevista dall'INPS), da ottobre sarà corrisposta con assegno circolare non trasferibile.

    Questa forma di pagamento sarà utilizzata solo in via provvisoria in quanto è da considerare rischiosa per l’alta percentuale di furti, mancati o ritardati recapiti e smarrimenti.

    In presenza di più rendite, è prevista anche l'unificazione di tutti i ratei mensili in un unico importo, con una notevole semplificazione delle operazioni di riscossione. Le somme relative alle singole rendite saranno rilevabili dalla comunicazione che Le sarà consegnata all’atto della riscossione.

    Nel caso volesse scegliere una delle forme di pagamento sotto indicate, potrà inviare o consegnare alla Sede INAIL o INPS più vicina l'unito modulo debitamente compilato:

    • in contanti presso uno sportello bancario;

    • in contanti presso un sportello postale;

    • accredito su conto corrente postale o bancario;

    • accredito su libretto di risparmio nominativo sia postale sia bancario.

    Per la riscossione in contanti, alla Posta o in Banca, dovrà essere presentata questa Lettera e un documento di identità valido.

     

    Ogni richiesta di variazione (cambio della forma di pagamento, rilascio o revoca della delega per la riscossione, modifica dell'indirizzo) potrà essere inoltrata agli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS, che sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Per la trattazione della Sua pratica, Lei potrà rivolgersi, inoltre, agli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge che Le forniranno assistenza gratuita.

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS

     

    Lett. 3/c

    (Rendita INAIL in pagamento con assegno postale e pensione INPS in pagamento in posta in contanti)

    (allegato Mod. UNIF01)

     

  • 28 luglio 2000

  • A …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    OGGETTO: Pagamento delle rendite INAIL da parte dell'INPS e unificazione del

    pagamento dei trattamenti INAIL e INPS

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Pensione INPS n. xxxxxxx. Cat. xxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxx.

    Pensione INPS n. xxxxxxx. Cat. xxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxx.

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    Oltre al trasferimento all'INPS del pagamento delle rendite, è prevista anche l'unificazione di tutti i pagamenti INAIL e INPS, con una notevole semplificazione delle operazioni di riscossione. Le somme relative alle singole rendite saranno rilevabili dalla comunicazione che Le sarà inviata mensilmente dalla Banca.

    Le Sue rendite, in pagamento fino al rateo di settembre con assegno postale (modalità non prevista dall'INPS), da ottobre saranno corrisposte in contanti in un unico importo presso lo sportello dell'ufficio postale dove oggi è localizzato il pagamento dell'assegno INAIL e dove Lei già riscuote le pensioni INPS.

    Nel caso volesse scegliere una delle forme di pagamento sotto indicate, potrà inviare o consegnare alla Sede INAIL o INPS più vicina l'unito modulo debitamente compilato:

    • in contanti presso uno sportello bancario;

    • accredito su conto corrente postale o bancario;

    • accredito su libretto di risparmio nominativo sia postale sia bancario;

    • assegno circolare non trasferibile.

    Ogni richiesta di variazione (cambio della forma di pagamento, rilascio o revoca della delega per la riscossione, modifica dell'indirizzo) potrà essere inoltrata agli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS, che sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Per la trattazione della Sua pratica, Lei potrà rivolgersi, inoltre, agli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge che Le forniranno assistenza gratuita.

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS

    Lett. 4/a

    (Solo rendita INAIL pagamento con assegno postale o assegno circolare al delegato)

    (allegato Mod. UNIF01)

     

  • 28 luglio 2000

  • A …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    OGGETTO: Pagamento delle rendite INAIL da parte dell'INPS

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx. Gestione xxx. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx. Gestione xxx. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx. Gestione xxx. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    Le rendite in pagamento fino al rateo di settembre con assegno postale (modalità non prevista dall'INPS) da ottobre saranno corrisposte in contanti – a Lei o al Suo delegato - presso lo sportello dell'Ufficio postale dove attualmente è localizzato il pagamento dell'assegno.

    Le rendite in pagamento fino al rateo di settembre con assegno postale riscuotibile presso qualunque Ufficio postale (anche questa modalità non è prevista dall'INPS) saranno corrisposte con assegno circolare non trasferibile intestato al delegato.

    Le rendite già pagate con assegno circolare non trasferibile intestato al delegato saranno ancora corrisposte con tale forma di pagamento solo in via provvisoria in quanto il pagamento con assegno circolare è da considerare rischioso per l'alta percentuale registrata di furti, mancati o ritardati recapiti e smarrimenti.

    In presenza di più rendite, è prevista anche l'unificazione di tutti i ratei mensili in un unico importo, con una notevole semplificazione delle operazioni di riscossione. Le somme relative alle singole rendite saranno rilevabili dalla comunicazione che Le sarà inviata mensilmente dalla Banca o consegnata al momento della riscossione all’ufficio postale.

    Lei dovrà quindi scegliere una tra le forme di pagamento sotto indicate, inviando o consegnando alla Sede INAIL o INPS più vicina l'unito modulo debitamente compilato:

    • in contanti presso un ufficio postale;

    • in contanti presso uno sportello bancario;

    • accredito su conto corrente postale o bancario;

    • accredito su libretto di risparmio nominativo sia postale sia bancario.

    Per la riscossione in contanti alla Posta o in Banca, Lei o la persona da Lei delegata dovrà presentare questa lettera e un documento di identità valido.

    Ogni richiesta di variazione (cambio della forma di pagamento, rilascio o revoca della delega per la riscossione, modifica dell'indirizzo) potrà essere inoltrata agli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS, che sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Per la trattazione della Sua pratica, Lei potrà rivolgersi, inoltre, agli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge che Le forniranno assistenza gratuita.

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS

    Lett. 4/b

    (pensione INPS e rendita INAIL pagata con assegno postale o assegno circolare al delegato)

    (allegati Mod. UNIF01 e Mod. DEL01)

     

     

     

  • 28 luglio 2000

  • A …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    OGGETTO: Pagamento delle rendite INAIL da parte dell'INPS e unificazione del

    pagamento dei trattamenti INAIL e INPS

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Pensione INPS n. xxxxxxx. Cat. xxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxx.

    Pensione INPS n. xxxxxxx. Cat. xxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxx.

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    Le Sue rendite continueranno ad essere pagate dall'INPS nella stessa forma finora adottata dall'INAIL.

    Le rendite in pagamento fino al rateo di settembre con assegno postale (modalità non prevista dall'INPS) saranno corrisposte in contanti – a Lei o al Suo delegato - presso lo sportello dell'Ufficio postale dove attualmente è localizzato il pagamento dell'assegno.

    Le rendite già pagate con assegno circolare non trasferibile intestato al delegato saranno ancora corrisposte con tale forma di pagamento solo in via provvisoria in quanto il pagamento con assegno circolare è da considerare rischioso per l'alta percentuale registrata di furti, mancati o ritardati recapiti e smarrimenti.

    Lei dovrà quindi scegliere una delle forme di pagamento sotto indicate:

    • in contanti presso uno sportello postale;

    • in contanti presso uno sportello bancario;

    • accredito su conto corrente postale o bancario;

    • accredito su libretto di risparmio nominativo sia postale sia bancario.

    Nell'ambito del passaggio del pagamento all'INPS, è prevista anche l'unificazione di tutti gli importi mensili in un unico pagamento. Le somme relative alle singole rendite saranno rilevabili dalla comunicazione che Le sarà inviata mensilmente dalla Banca o consegnata al momento della riscossione all’ufficio postale. Per consentire tale unificazione Lei dovrà inoltre scegliere una sola persona alla quale delegare la riscossione di tutti i pagamenti oppure revocare le deleghe esistenti nel caso volesse riscuotere direttamente.

    Per effettuare le scelte relative alla forma di pagamento ed alla delega, potrà inviare o consegnare alla Sede INAIL o INPS più vicina l'unito modulo debitamente compilato.

    Per la riscossione in contanti alla Posta o in Banca Lei, o la persona da Lei delegata, dovrà presentare questa lettera e un documento di identità valido.

    Ogni richiesta di variazione (cambio della forma di pagamento, rilascio o revoca della delega per la riscossione, modifica dell'indirizzo) potrà essere inoltrata agli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS, che sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Per la trattazione della Sua pratica, Lei potrà rivolgersi, inoltre, agli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge che Le forniranno assistenza gratuita.

     

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS

    Lett. 5/a

    (Più rendite INAIL in pagamento presso Banche diverse da non unificare)

    (allegato Mod. UNIF01)

     

     

  • 28 luglio 2000

  • A …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

     

    OGGETTO: Pagamento delle Rendite INAIL da parte dell'INPS

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

     

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    Le Sue rendite continueranno ad essere pagate dall'INPS nella stessa forma finora adottata dall'INAIL.

    Le rendite finora pagate con assegno circolare non trasferibile saranno corrisposte con tale forma di pagamento solo in via provvisoria in quanto l'assegno circolare è da considerare rischioso per l'alta percentuale registrata di furti, mancati o ritardati recapiti e smarrimenti.

    Nell'ambito del passaggio del pagamento all'INPS, è prevista anche l'unificazione di tutti i ratei mensili in un unico importo, con la stessa forma per tutti i pagamenti. Le somme relative alle singole rendite saranno rilevabili dalla comunicazione Le sarà inviata mensilmente dalla banca.

    Lei dovrà quindi scegliere, per tutte le Sue rendite, una tra le forme di pagamento sotto indicate, inviando o consegnando alla Sede INAIL o INPS più vicina l'unito modulo debitamente compilato:

    • in contanti presso un ufficio postale;

    • in contanti presso uno sportello bancario;

    • accredito su conto corrente postale o bancario;

    • accredito su libretto di risparmio nominativo sia postale sia bancario.

    Per la riscossione in contanti, alla Posta o in Banca, Lei dovrà presentare questa lettera e un documento di identità valido.

    Ogni richiesta di variazione (cambio della forma di pagamento, rilascio o revoca della delega per la riscossione, modifica dell'indirizzo) potrà essere inoltrata agli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS, che sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Per la trattazione della Sua pratica, Lei potrà rivolgersi, inoltre, agli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge che Le forniranno assistenza gratuita.

     

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS

    Lett. 5/b

    (Più rendite INAIL pagamento presso Enti diversi -Posta / Banca)

    (allegati Mod. UNIF01 e Mod. DEL01)

     

  • 28 luglio 2000

  • A …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

     

    OGGETTO: Pagamento delle rendite INAIL da parte dell'INPS

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    Le rendite in pagamento fino al rateo di settembre con assegno postale (modalità non prevista dall'INPS) successivamente saranno corrisposte in contanti presso lo sportello dell'Ufficio postale dove oggi è localizzato il pagamento dell'assegno.

    Le rendite già pagate con assegno circolare non trasferibile saranno ancora corrisposte con tale forma di pagamento solo in via provvisoria in quanto l'assegno circolare è da considerare rischioso per l'alta percentuale registrata di furti, mancati o ritardati recapiti e smarrimenti.

    Nell'ambito del passaggio del pagamento all'INPS, è prevista anche l'unificazione di tutti i ratei mensili in un unico importo, con la stessa forma per tutti i pagamenti. Le somme relative alle singole rendite saranno rilevabili dalla comunicazione che Lei riceverà mensilmente.

    Lei dovrà quindi scegliere, per tutte le Sue rendite, una tra le forme di pagamento sotto indicate, inviando o consegnando alla Sede INAIL o INPS più vicina l'unito modulo debitamente compilato:

    • in contanti presso un Ufficio postale;

    • in contanti presso uno Sportello bancario;

    • accredito su conto corrente postale o bancario;

    • accredito su libretto di risparmio nominativo sia postale sia bancario.

    Per la riscossione in contanti, alla Posta o in Banca, Lei dovrà presentare questa lettera e un documento di identità valido.

    Ogni richiesta di variazione (cambio della forma di pagamento, rilascio o revoca della delega per la riscossione, modifica dell'indirizzo) potrà essere inoltrata agli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS, che sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Per la trattazione della Sua pratica, Lei potrà rivolgersi, inoltre, agli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge che Le forniranno assistenza gratuita.

     

     

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS

    Lett. 5/c

    (Rendita INAIL e pensione INPS in pagamento con modalità diverse)

    (allegati Mod. UNIF01 e Mod. DEL01)

     

    28 luglio 2000

    A …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    …………………………………

    OGGETTO: Pagamento delle rendite INAIL da parte dell'INPS e unificazione del

    pagamento dei trattamenti INAIL e INPS

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Pensione INPS n. xxxxxxx. Cat. xxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxx.

    Pensione INPS n. xxxxxxx. Cat. xxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxx.

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    Le Sue rendite, in pagamento fino al rateo di settembre con assegno postale (modalità non prevista dall'INPS), da ottobre saranno corrisposte in contanti presso lo sportello dell’Ufficio postale dove oggi è localizzato il pagamento dell’assegno. Per la riscossione in contanti, dovrà essere presentata questa Lettera e un documento di identità valido.

    Le rendite già pagate con assegno circolare non trasferibile saranno ancora corrisposte con tale forma di pagamento solo in via provvisoria in quanto l'assegno circolare è da considerare rischioso per l'alta percentuale registrata di furti, mancati o ritardati recapiti e smarrimenti.

    Nell'ambito del passaggio del pagamento all'INPS, è prevista anche l'unificazione di tutti i ratei mensili in un unico importo, con la stessa forma per tutti i pagamenti. Le somme relative alle singole rendite saranno rilevabili dalla comunicazione che Lei riceverà mensilmente.

    Lei dovrà quindi scegliere una tra le forme di pagamento sotto indicate, inviando o consegnando alla Sede INAIL o INPS più vicina l'unito modulo debitamente compilato:

    • in contanti presso un Ufficio postale;

    • in contanti presso uno Sportello bancario;

    • accredito su conto corrente postale o bancario;

    • accredito su libretto di risparmio nominativo sia postale sia bancario;

    Se la comunicazione sulla scelta della forma di pagamento non sarà effettuata entro il 30 settembre 2000, l'INPS unificherà i pagamenti secondo le modalità finora adottate per le pensioni INPS, a partire dal pagamento di gennaio 2001.

    Ogni richiesta di variazione (cambio della forma di pagamento, rilascio o revoca della delega per la riscossione, modifica dell'indirizzo) potrà essere inoltrata agli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS, che sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento. Per la trattazione della Sua pratica, Lei potrà rivolgersi, inoltre, agli Enti di Patronato riconosciuti dalla Legge che Le forniranno assistenza gratuita.

     

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS

    Lett. 6

    (Rendite INAIL riscosse all’estero)

    (nessun allegato)

     

  • 28 luglio 2000

  • A …………………………………

    …………………………………

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    …………………………………

    OGGETTO: Pagamento delle rendite INAIL da parte dell'INPS e unificazione del

    pagamento dei trattamenti INAIL e INPS

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Rendita INAIL n. xxxxxxxxx.. Sede di xxxxxxxxxxxxxx.

    Pensione INPS n. xxxxxxx. Cat. xxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxx.

    Pensione INPS n. xxxxxxx. Cat. xxxxxxxx. Sede di xxxxxxxxxxx.

    Gentile Signora/Gentile Signore,

    La informiamo che, a partire da ottobre 2000, il pagamento delle rendite INAIL sarà effettuato a cura dell'INPS e pertanto anticipato al 1° giorno di ogni mese. Gli importi relativi alle rendite INAIL resteranno comunque non assoggettabili a tassazione IRPEF.

    Le funzioni relative all'accertamento medico sanitario ed alla gestione dello specifico rapporto assicurativo continueranno invece ad essere garantite dall'INAIL.

    L'INPS procederà anche all'unificazione di tutti i pagamenti relativi sia alle rendite sia alle pensioni in un unico importo.

    Le somme relative alle singole rendite saranno comunque rilevabili dal prospetto analitico che Le sarà inviato mensilmente dall'INPS.

    Lei riceverà una ulteriore comunicazione dalla Banca incaricata del pagamento che la informerà sulle modalità previste.

    Gli Uffici sia dell’INAIL sia dell’INPS sono comunque a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

    IL DIRETTORE GENERALE INAIL

    IL DIRETTORE GENERALE INPS