DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 10 agosto 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 160

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei

Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Allegati 3

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa. Rapporti tra l’INPDAP e l’INPS.

 

 

SOMMARIO:

Trasferimento all’INPS degli adempimenti svolti dall’INPDAP per la gestione del Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa.

 

 

Dal 1° aprile 2000 è istituito presso l'INPS il Fondo speciale pensioni del personale della Ferrovie dello Stato Spa che sostituisce, dalla stessa data, il Fondo pensioni gestito dalla medesima società, soppresso contestualmente ai sensi dell’articolo 43 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999.

Le pensioni in essere alla data del 1° aprile 2000 nonché le pensioni liquidate successivamente a tale data sono poste a carico del fondo speciale.

 

 

Le deliberazioni costitutive delle pensioni a carico del soppresso fondo, emesse dagli Uffici del Fondo, venivano trasmesse all’INPDAP, che provvedeva al pagamento e alla gestione delle prestazioni nel corso del tempo. L’INPDAP a sua volta era subentrata al Ministero del Tesoro, Direzione dei Servizi Periferici, che svolgeva una analoga funzione.

Le attività di pagamento e di gestione sopra richiamate erano affidate ai suddetti Enti sulla base di specifiche convenzioni intercorse tra gli stessi.

Per consentire all’INPS di assumere in carico al nuovo Fondo speciale istituito dal 1° aprile 2000 le pensioni di che trattasi, sono state definite ed ultimate le operazioni finalizzate al trasferimento telematico dall'INPDAP e al loro caricamento sulle banche dati dell’Istituto.

Le pensioni trasferite saranno pagate dall’INPS a decorrere dalla rata di ottobre 2001 mentre l’INPDAP assicurerà il pagamento delle stesse fino a tutto settembre 2001.

Con la presente circolare sono illustrati gli adempimenti effettuati e da effettuare per attuare il passaggio delle competenze all'INPS. Con successiva circolare verranno illustrate le modalità con cui tali pensioni sono state memorizzate nel data base pensioni.

In via preliminare, per consentirne una migliore comprensione, sono illustrati gli adempimenti finora svolti dagli Enti interessati al trasferimento.

 

  1. ATTIVITA' SVOLTA DALL' INPDAP

1.1 - FINO AL 31 MARZO 2000

Gli uffici compartimentali della Ferrovie dello Stato Spa, ai quali era affidata l’ istruttoria dei pensionamenti hanno provveduto, fino al 31 marzo 2000, all'emanazione dei provvedimenti di pensione, ovvero alla loro riforma, riguardanti gli iscritti al Fondo pensioni determinando o rideterminando, in ogni caso, l'importo della pensione (definita PENSIONE ANNUA LORDA – PAL) alla decorrenza originaria.

I provvedimenti venivano poi inviati alle sedi dell'INPDAP, competenti per territorio, che provvedevano, in relazione ad essi, a:

  • memorizzare la pensione negli archivi informatici per consentirne il pagamento e la gestione nel corso del tempo;

  • determinare gli eventuali arretrati maturati dalla decorrenza della pensione alla data di pagamento;

  • procedere all'imposizione fiscale sulla base delle specifiche attribuzioni delle detrazioni di imposta;

  • concedere le prestazioni accessorie se spettanti (integrazione al minimo, assegni al nucleo familiare, tredicesima mensilità e simili);

  • determinare gli interessi legali se spettanti.

Oltre agli adempimenti di primo impianto sopra descritti l'INDAP provvedeva e ha provveduto fino al 28 giugno 2001 a:

  • gestire le modalità di pagamento e le variazioni delle stesse;

  • applicare la perequazione automatica;

  • gestire le trattenute sindacali (nuove concessioni ovvero revoche);

  • effettuare gli adempimenti fiscali (tassazione ed emissione dei modelli CUD);

  • prestare l’assistenza fiscale diretta ed indiretta ed effettuare i conguagli a credito e/o a debito che ne derivano;

  • determinare le variazioni delle prestazioni accessorie (integrazione al minimo, assegni al nucleo familiare ecc.);

  • determinare gli arretrati di eventuali riforme (ricostituzioni) emesse dagli Uffici Pensioni del Fondo Ferrovie;

  • istruire e liquidare le eventuali prestazioni ai superstiti (domande di pensione di riversibilità presentate dagli aventi diritto direttamente alle sedi dell'INPDAP);

  • eliminare le prestazioni in caso di decesso del beneficiario e liquidare le spettanze agli eredi se richieste.

 

Unitamente alla generalità delle pensioni gestite, l’INPDAP ha inviato al Casellario centrale delle pensioni i dati relativi alle prestazioni a carico del Fondo Ferrovie. Le stesse sono state fin qui contraddistinte dal codice ente 9921.

La memorizzazione di tali pensioni nel Casellario ha consentito di applicare, con modalità informatiche, la tassazione unificata considerando l’imponibile derivante da eventuali altri trattamenti pensionistici presenti sul Casellario e la perequazione sull’importo complessivamente dovuto considerando anche altri trattamenti.

 

1.2 - DAL 1° APRILE 2000

Per facilitare il passaggio degli adempimenti all'INPS si è convenuto di non modificare l'iter amministrativo svolto fino alla data del 31 marzo 2000.

Il decreto interministeriale 15 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, emesso in attuazione del richiamato art. 43 della legge n. 488/1999, ha tra l’altro stabilito che fossero a carico del Fondo speciale, a decorrere dal 1° aprile 2000, i trattamenti pensionistici in essere, nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti (art. 2) e che, nelle more del passaggio all’INPS delle informazioni relative alle pensioni in pagamento alla data del 1° aprile 2000, le stesse continuassero ad essere erogate dall’INPDAP che avrebbe altresì provveduto al pagamento delle pensioni liquidate dopo detta data, alla liquidazione e al pagamento delle pensioni di reversibilità, nonché ad ogni adempimento relativo (art. 4).

Il testo del decreto è riportato nell’allegato 1.

Sulla base di tali disposizioni gli uffici del Fondo pensioni, transitati dal 1° aprile 2000 alle dipendenze dell'INPS, hanno continuato a trasmettere i nuovi provvedimenti di pensione, ovvero le riforme dei trattamenti in essere, alle strutture periferiche dell'INPDAP competenti per territorio.

Per facilitare l’attività del Fondo nella fase di transizione è stata stipulata un’apposita convenzione tra l’INPS e la Ferrovie dello Stato Spa (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 293 del 24 maggio 2000) che prevede, tra l’altro, l’utilizzo del software e delle strutture messi a disposizione dalla medesima Società.

L'INPDAP, dal canto suo, ha continuato a svolgere le stesse funzioni. I rapporti intercorsi tra l’INPDAP e l’INPS dal 1° aprile 2000 fino al 30 settembre 2001, sono disciplinati da apposita convenzione (allegato 2) approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 luglio 2001 con deliberazione n. 209.

 

2 - TRASFERIMENTO INFORMATICO DEI DATI

Come accennato in precedenza sono state ultimate le operazioni finalizzate al trasferimento informatico dei dati presenti sugli archivi dell'INPDAP per consentire all'INPS di procedere alla gestione diretta delle pensioni del Fondo speciale nonché al loro pagamento dalla rata di ottobre 2001.

Sul data base pensioni dell’Istituto verranno memorizzate le seguenti informazioni:

  • Dati anagrafici del titolare della pensione

  • Dati identificativi della prestazione

  •  

Le pensioni di che trattasi vengono identificate con le seguenti categorie:

VFS per le pensioni di vecchiaia ed assimilate (cod 024)

SFS per le pensioni di reversibilità (cod 026)

Ad esse viene attribuita la seguente numerazione:

per le pensioni di vecchiaia e simili

da 100.000 a 199.999

da 400.000 a 499.999

per le pensioni di reversibilità

da 300.000 a 399.999

da 600.000 a 699.999

Le prestazioni di invalidità sono inserite fra le pensioni di categoria VFS. Peraltro le pensioni di invalidità di nuova liquidazione assumeranno la categoria IFS (025).

Occorre precisare che nell’utilizzo della transazione GAPNL deve essere utilizzato, per tutte le pensioni in carico al Fondo, il codice 024.

All’atto del caricamento sul data base pensioni si procederà alla contestuale rinumerazione delle pensioni, utilizzando la serie di numeri sopra riportata, previa memorizzazione della precedente.

  • Dati relativi alle modalità di pagamento

In via generale il frazionario dell’Ente Poste e i codici ABI e CAB dovrebbero determinare una esatta identità tra la localizzazione dei pagamenti effettuati da INPDAP e la codifica degli uffici pagatori presenti negli archivi dell’Istituto. Peraltro in caso di mancata identità degli uffici del ramo Poste si provvederà a collocare il pagamento della pensione in via provvisoria all’Ufficio Vaglia e Risparmi presente nella provincia di residenza.

In caso di mancata identità fra i codici Abi e Cab delle agenzie bancarie comunicati da INPDAP e i codici presenti nell’archivio degli uffici pagatori le pensioni sono state localizzate all’Ufficio pagatore di Sede "YYY" per consentire, oltre alla possibilità di listarle, di procedere alla esatta individuazione dell’ufficio pagatore e quindi alla esatta memorizzazione dello stesso prima dell’estrazione della rata di ottobre 2001.

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto 15 giugno 2000 del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, l’Istituto adotterà per il pagamento delle pensioni del Fondo speciale le modalità e le scadenze previste, per la generalità delle pensioni, nella deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1998, n. 350, approvata con decreto ministeriale del 25 marzo 1998.

  • Dati relativi al delegato alla riscossione.

Per molti sono stati trasmessi soltanto i dati relativi al cognome e al nome del delegato(identificato come procuratore). Successivamente alla presa in carico delle pensioni le sedi avranno la possibilità di richiedere i dati anagrafici integrali del delegato alla riscossione (ovvero tutore), ivi compreso il codice fiscale, per consentire tra l’altro l’eventuale riscossione unificata di più trattamenti pensionistici. Tale operazione può essere svolta anche consultando gli atti contenuti nel fascicolo INPDAP.

  • Dati contabili della prestazione alla data del 1° gennaio 2001. In particolare sono memorizzati i seguenti dati:

Pensione annua lorda alla data del 1° gennaio 2001

Indennità integrativa speciale

Assegno al nucleo familiare

Indennità erogate a vario titolo (superinvalidità e simili)

Tredicesima mensilità

La presenza dell'assegno al nucleo familiare in pagamento alla data del 1° gennaio 2001 rende necessario acquisire gli elementi utili per la gestione del dato stesso e cioè la composizione familiare e i redditi del nucleo familiare. Successivamente alle operazioni di caricamento le Agenzie saranno interessate a richiedere e a memorizzare i dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare e i redditi del nucleo relativi agli anni 1998, 1999 e 2000.

  • Dati fiscali per consentire l'imposizione all'IRPEF. Sono memorizzati i dati dell’intero consuntivo dell’anno corrente per consentire l’emissione da parte dell’Istituto del CUD contenente l’imponibile dell’intero anno 2001.

  • Dati relativi alle trattenute sindacali.

  • Dati relativi alle trattenute mensili che a vario titolo gravano sulla pensione.

 

3 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLE PENSIONI

Il trasferimento informatico dei dati relativi alle pensioni del Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.a. dall’INPDAP all’INPS ha reso necessario il blocco dell’operatività delle procedure INPDAP per impedire qualsiasi modifica ai dati contabili contenuti in detti archivi e oggetto di trasferimento all’Istituto.

Si è convenuto di fissare al 29 giugno 2001 la data a partire dalla quale le sedi INPDAP non hanno più la possibilità di variare tali dati che peraltro saranno ancora utilizzati per il pagamento delle mensilità di agosto e di settembre 2001.

Nell’allegato 3 viene riportato il testo delle disposizioni inviate dalla Direzione Generale INPDAP a tutte le proprie strutture periferiche (Informativa n. 35 dell’11 luglio 2001).

E' necessario che le strutture INPS ed INPDAP operanti sul territorio definiscano nel breve periodo congiuntamente tutti gli aspetti amministrativi conseguenti al trasferimento delle pensioni del Fondo speciale dipendenti Ferrovie dello Stato Spa.

Di seguito vengono illustrati molto sinteticamente i principali aspetti da definire congiuntamente.

 

3.1 – Deliberazioni di pensione rimaste da definire alla data del 29 giugno.

Le deliberazioni riguardanti nuove liquidazioni, definite dalle strutture amministrative del Fondo ma non ancora trasformate in posizioni pensionistiche, devono essere restituite alle medesime strutture del Fondo operanti presso l’INPS, non essendo più possibile agli uffici periferici INPDAP operare per il caricamento di nuove posizioni.

Le predette pratiche, per le quali può essere necessario un supplemento di istruttoria, devono essere acquisite nell’archivio delle domande. I dati necessari per la liquidazione della pensione devono essere successivamente acquisiti a mezzo della procedura di liquidazione dei fondi speciali opportunamente modificata, memorizzando, tra gli altri, il codice dell’agenzia dell’Istituto nella quale risiede il pensionando.

3.2 - Pratiche in corso di definizione determinanti una variazione nell'importo delle pensioni in essere.

Le domande che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, dell'importo della pensione sono riconducibili alle seguenti tipologie:

  • liquidazione in forma definitiva delle pensioni provvisorie (derivanti da deliberazioni emesse dalle strutture amministrative del Fondo);

  • riforme dei trattamenti pensionistici (modifiche del P.A.L. – pensione annua lorda – dalla decorrenza originaria);

  • assegni al nucleo familiare;

  • trattamenti accessori (indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità);

  • gestione dello scadenzario dei figli contitolari delle pensioni di riversibilità;

  • modifica delle detrazioni di imposta determinanti una diversa imposizione fiscale;

  • variazione delle indennità accessorie tipiche dei trattamenti di invalidità.

Si precisa ancora una volta che dalla data del 29 giugno le sedi INPDAP non possono più definire amministrativamente e contabilmente le variazioni delle pensioni a seguito del blocco delle procedure.

Le variazioni in oggetto saranno definite dalle sedi INPS che assumeranno in carico le pensioni del Fondo speciale.

Le domande sopra elencate devono essere memorizzate nell’apposito archivio locale utilizzando le stesse codifiche fin qui utilizzate per la generalità delle domande.

Con successivi messaggi verrà comunicata alle Sedi la disponibilità delle singole procedure da utilizzare per la definizione delle predette istanze.

3.3 - Domande di pensione di reversibilità

Le domande di pensione di reversibilità presentate alle sedi dell'INPDAP e non definite dallo stesso Ente entro la data del 28 giugno 2001 dovranno essere trasferite alle Sedi dell’INPS per la conseguente definizione.

Analogamente le domande di pensione di reversibilità eventualmente presentate alle sedi dell’INPDAP dopo la predetta data saranno trasferite alle Sedi provinciali dell’INPS competenti per territorio.

E’ opportuno rilevare che la liquidazione delle domande di reversibilità è affidata alle stesse Sedi che provvedono alla gestione della pensione.

Nelle more del caricamento sul data base dei dati delle pensioni in essere alla data del 29 giugno 2001, sarà necessario che le Sedi richiedano alle coesistenti sedi dell’INPDAP i dati necessari per la liquidazione della prestazione che in linea di massima, oltre ai dati anagrafici del de cuius, risultano essere i dati che compongono il pagamento (Pensione Annua Lorda e Indennità Integrativa Speciale).

Con successivo messaggio verranno illustrate alle Sedi le modalità di liquidazione e di trasmissione dei dati relativi alle domande di pensione di che trattasi.

 

3.4 - Domande di rate maturate e non riscosse

Le domande di rate maturate e non riscosse (che l’INPDAP definisce "Ratei insoluti") relative a prestazioni i cui titolari sono deceduti ed i relativi pagamenti sono stati sospesi in data anteriore al 29 giugno 2001, devono essere definite dalle Sedi INPDAP, le quali, sulla base della documentazione acquisita, che in copia autentica sarà inviata alle competenti Sedi INPS, comunicheranno a queste ultime gli importi da liquidare e le generalità complete degli aventi diritto.

Alla stessa stregua saranno definite le domande di rate maturate e non riscosse collegate alla presentazione di una domanda di pensione di reversibilità.

Peraltro occorrerà acquisire dall’INPDAP, in tutti i casi in cui ciò si renda necessario, tutti gli elementi contabili in suo possesso posto che tale Ente predispone i pagamenti fino alla rata di settembre 2001 compresa.

La soluzione concordata risolve, tra l’altro, il problema della competenza finanziaria che comunque resta a carico del Fondo speciale istituito presso l'INPS.

Anche per tale adempimento sarà comunicata alle Sedi la data a partire dalla quale potrà essere utilizzata la specifica procedura per la liquidazione delle rate maturate e non riscosse.

3.5 - Trattenute sindacali

Le trattenute sindacali sulle pensioni del Fondo speciale sono attualmente gestite dall'INPDAP con due modalità diverse.

Le trattenute relative alle seguenti organizzazioni sindacali dei pensionati sono gestite dalle procedure centrali dell’INPDAP e le relative informazioni sono presenti sulla banca dati che sarà trasmessa all'INPS:

CODICE INPDAP DENOMINAZIONE

  1. CGIL pensionati

  2. CISL pensionati

  3. CISNAL

  4. FAILP-CISAL

  5. FASIL

  1. SNALS

  2. UIL

  3. UNADIS

  4. UNMS

 

Per tali trattenute non sono quindi previsti adempimenti particolari al di fuori del caricamento dei dati identificativi nel data base.

Le trattenute relative ad alcune organizzazioni sindacali sono invece gestite a livello delle singole strutture INPDAP sotto forma di "Trattenute varie".

Per consentire una gestione uniforme è necessario verificare la presenza di tali trattenute ed evidenziare i pensionati e l'organizzazione sindacale interessati attraverso appositi programmi di lista.

Con successive comunicazioni verranno fornite alle sedi dell'INPS le istruzioni cui attenersi per consentire una adeguata gestione centralizzata.

 

3.6 - Trattenute varie

La contemporanea figura di datore di lavoro e gestore del Fondo pensioni aveva consentito fino ad oggi alla Ferrovie dello Stato Spa di operare, direttamente sulla pensione, una serie di trattenute riconducibili alle seguenti tipologie:

  • quote di appartenenza a soggetti diversi dal pensionato e attribuite da provvedimenti legali;

  • rate di riscatti e ricongiunzioni contributive;

  • indebiti pensionistici;

  • indebiti, anticipazioni a vario titolo riguardanti comunque i rapporti intercorrenti, direttamente o indirettamente tra il pensionato e l'ex datore di lavoro (la Ferrovie dello Stato Spa).

L'analisi della situazione esistente, rivisitata nell'ambito della costituzione del Fondo speciale e delle norme di carattere generale che regolano l’attività dell’Istituto di previdenza, ha consentito, sentita l'Avvocatura centrale, di ridefinire l'ambito operativo e normativo cui adeguare i recuperi per conto terzi.

Non è possibile infatti trattenere sulla pensione importi che nulla hanno a che fare con i trattamenti pensionistici e che pertanto non possono essere gestiti dal Fondo speciale a meno che non siano previsti da apposite normative ovvero da provvedimenti giudiziali.

Per quanto riguarda i recuperi di trattenute che non saranno più effettuati dall'Istituto si è provveduto ad interessare la Ferrovie dello Stato Spa per avvertire il pensionato ed invitarlo a disporre direttamente o con le modalità prescelte il pagamento delle rate.

3.7 - Assistenza fiscale

I pensionati in carico al soppresso Fondo, le cui pensioni sono attualmente erogate dall’INPDAP, possono avvalersi dello stesso Ente nonché dei CAF per fruire dell'assistenza fiscale relativa ai redditi percepiti nell'anno 2000.

L’INPDAP effettuerà i conguagli sulle mensilità di agosto e settembre e provvederà a trasferire tutti i dati della dichiarazione e dei conguagli, effettuati e da effettuare, direttamente all’INPS.

Le eventuali modifiche dei secondi acconti di imposta, il cui termine come è noto scade il 30 settembre 2001, potranno invece essere presentate direttamente all'INPS.

L’intera certificazione connessa all’assistenza fiscale sarà effettuata dall’INPS con l’emissione del CUD relativo all’anno 2001.

3.8 - Trasferimento dei fascicoli cartacei

Parallelamente al trasferimento telematico delle pensioni è necessario che siano trasferiti all'Istituto i relativi fascicoli cartacei.

Occorre rilevare che il fascicolo cartaceo relativo alle pensioni del Fondo speciale pensioni per i dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa si compone di tre elementi:

  • il fascicolo relativo ai provvedimenti di concessione della pensione, della eventuale riforma e di applicazione di norme perequative come la legge 59/91 (pensioni d'annata) e alla documentazione contributiva attualmente in possesso degli uffici del soppresso Fondo presso la Ferrovie dello Stato Spa;

  • una scheda sintetica dei movimenti contabili avvenuti nel tempo in possesso delle sedi INPDAP;

  • il fascicolo inerente la gestione della pensione in relazione ai fatti amministrativi che ne contraddistinguono la storia (deleghe, trasferimenti, modelli reddituali, interessi legali, concessione o revoca degli oneri accessori, certificati di studio dei figli o dei contitolari della pensione di reversibilità) con la documentazione che ne deriva in possesso delle sedi INPDAP.

All'atto del caricamento delle pensioni nel data base dell'Istituto le pensioni del Fondo speciale sono poste a carico delle Sedi provinciali e, nelle aree metropolitane, a carico della sola Sede provinciale.

In deroga a tale principio si è ritenuto opportuno attribuire alla Sede sub provinciale di Civitavecchia (codice sede 7006) la gestione delle pensioni, già in carico al Fondo speciale, i cui titolari siano residenti nella zona di riferimento della Sede, avuto riguardo alla presenza dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa impiegati nelle navi traghetto destinatari di una specifica normativa.

Le pensioni in pagamento all’estero sono state poste a carico della Sede provinciale di Roma (codice sede 7000).

In via generale le sedi dell'INPDAP e le sedi provinciali dell'INPS risultano coincidenti sul territorio. Peraltro in alcune aree metropolitane sono operanti più sedi dell'INPDAP (Roma con 3 sedi e Torino e Napoli con 2 sedi ciascuna) a fronte di un’unica Sede Provinciale INPS. In tal caso dovranno essere definite congiuntamente le modalità cui attenersi per il trasferimento degli archivi cartacei.

In allegato alla presente circolare (allegato 3) viene riportata l’analoga informativa dell’INPDAP. In tale informativa sono illustrati gli adempimenti da seguire per pervenire ad un sollecito passaggio degli atti relativi alle pensioni del Fondo speciale.

Il Centro Calcolo Pensioni INPDAP metterà a disposizione delle proprie sedi territoriali tabulati, cartacei ed informatici, relativi alle pensioni da trasferire ed in essere alla data del 29 giugno 2001, che costituiranno la base per il trasferimento dei relativi fascicoli e la redazione del verbale di consegna.

Le operazioni sono riportate, nella Informativa INPDAP, sotto il capitolo "Trasferimento dei ruoli di iscrizione e dei relativi fascicoli" a cui si rimanda.

Si precisa che copia del verbale di consegna e copia dell’allegato contenente l’elenco delle pratiche inevase trasferite dalle sedi dell’INPDAP alle sedi dell’Istituto devono essere inviati alla Direzione Centrale Prestazioni – Fondo Speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa.

4 - COMUNICAZIONE AI PENSIONATI

In occasione del trasferimento all'INPS viene inviata ai pensionati, attualmente titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.a., una comunicazione nella quale vengono fornite al pensionato le seguenti informazioni:

la nuova numerazione attribuita dall’Istituto alla prestazione;

l’indicazione della sede INPS territorialmente competente alla gestione della stessa;

la localizzazione del pagamento;

 

 

Peraltro l’INPDAP provvederà ad informare i pensionati con un’apposita comunicazione all’atto del pagamento della mensilità di agosto 2001.

 

 

 

 

P. IL DIRETTORE GENERALE

PRAUSCELLO

 

 

Allegato 1

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 GIUGNO 2000

Iscrizione al Fondo speciale istituito presso l’INPS, ai sensi dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, del personale delle Ferrovie dello Stato (G.U. n. 163 del 14 luglio 2000).

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 418, istitutiva del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto l’articolo 43, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il quale il predetto Fondo è soppresso, con contemporanea istituzione presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale di un apposito Fondo speciale che ad esso subentra nei rapporti attivi e passivi;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 43, che fa obbligo di iscrizione al Fondo speciale istituito presso l’INPS per tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Visto il comma 7 del medesimo art. 43, che deferisce ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compito di adottare le necessarie norme attuative delle disposizioni contenute nel più volte richiamato art. 43;

Visto l’art. 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che definisce la partecipazione dello Stato alla copertura delle spese del Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato, con uno stanziamento di 6.020 miliardi di lire in termini di competenza e di 5.820 miliardi di lire in termini di cassa;

Visto l’articolo 8 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 421, che disciplina la compensazione tra debiti per trattamenti pensionistici e crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato;

Visto il comma 6 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui prevede specifiche regole di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Visto l’art. 10 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con la legge 29 febbraio 1988, n. 48, in tema di delegificazione;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione dell’INPS in data 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, che fissa regole uniformi relativamente alle modalità di pagamento delle pensioni di pertinenza;

Ritenuto doversi fornire, con riferimento al Fondo speciale istituito presso l’INPS, elementi di chiarificazione in ordine all’ambito di applicazione ed alla decorrenza della competenza assicurativa, nonchè, ai fini della razionalizzazione delle procedure e per i riflessi organizzativi e dei costi, regole di conformizzazione alle modalità erogative previste per la generalità dei trattamenti pensionistici;

decreta:

Art. 1

1. Con effetto dal 1aprile 2000, sono iscritti al Fondo speciale, istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

    1. i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;
    2. i lavoratori dipendenti, assunti dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. a far data dal 1° aprile 2000.

Art. 2

1. Con la medesima decorrenza di cui all’art. 1, l’INPS subentra in tutte le attività e passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo con esclusione di quelle definite ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 421.

  1. A decorrere dalla stessa data di cui all’articolo 1, sono a carico del Fondo speciale i trattamenti pensionistici in essere, nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti secondo le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo , ivi compreso quanto previsto al comma 6 dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  2. La copertura degli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale viene assicurata utilizzando le disponibilità del capitolo 1950 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000 e di corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     

    Art. 3

  3. Subentrando nel pagamento delle prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, l’INPS adotterà, per esse, le modalità e le scadenze previste nella deliberazione assunta dal proprio consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1998, n. 350, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998. Eventuali variazioni potranno essere adottate dal consiglio di amministrazione medesimo, ai sensi dell’art. 10, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536. convertito, con modificazioni, con la legge 29 febbraio 1988, n. 48.

     

    Art. 4

    1. Le Ferrovie dello Stato e gli altri enti, amministrazioni e soggetti interessati provvedono a mettere a disposizione dell’INPS tutte le informazioni relative alla vita assicurativa e contributiva del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dei soggetti titolari di pensione a carico del soppresso Fondo, nonché tutti gli archivi gestionali che le contengono e le procedure di liquidazione delle prestazioni ad esse collegate.

  4. Nelle more del passaggio all’INPS delle informazioni relative alle pensioni in essere alla data del 1 aprile 2000, le stesse continueranno ad essere erogate dall’INPDAP che provvederà, altresì, al pagamento delle pensioni liquidate dopo tale data, alla liquidazione e al pagamento delle pensioni di reversibilità, nonché ad ogni adempimento relativo. A tale fine saranno stipulate apposite convenzioni tra le parti interessate.
  5. Al fine di garantire la continuità delle funzioni, possono essere stipulate apposite convenzioni con i predetti enti, amministrazioni e soggetti interessati, senza oneri per le parti, aventi come oggetto la gestione e la liquidazione delle prestazioni assicurative per il tempo necessario alla completa operatività del Fondo speciale presso l’INPS.

Roma 15 giugno 2000

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SALVI

P. IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

SOLAROLI

 

 

Allegato 2

DELIBERAZIONE N. 209 DEL 24 LUGLIO 2001

 

 

OGGETTO: Convenzione INPS - INPDAP per il pagamento e la gestione delle prestazioni a carico del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato soppresso dal 1° aprile 2000

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 24 luglio 2001)

 

 

VISTO l’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) che dispone la soppressione del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e l’istituzione presso l’INPS in pari data di un apposito Fondo speciale al quale è obbligatoriamente iscritto tutto il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato Spa;

VISTA la lettera 3/PS/20240 del 3 aprile 2000 con la quale il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale invita l’INPS, l’INPDAP e le Ferrovie dello Stato Spa ad assumere tutte le dovute iniziative per la definizione delle convenzioni previste dall’articolo 43 della legge 488/99, finanziaria 2000, per garantire la continuità delle funzioni previdenziali del soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato

VISTO l’articolo 4 del decreto 15 giugno 2000 del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità della gestione e dei pagamenti delle pensioni a carico del soppresso fondo;

Su proposta del Direttore Generale,

 

 

D E L I B E R A

 

  1. di approvare l’ipotesi di convenzione di cui all’allegato n. 1 alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;

  2. di autorizzare il Presidente dell’Istituto, in qualità di legale rappresentante, a sottoscrivere la Convenzione tra l’INPDAP e l’INPS per l’attuazione dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

 

 

 

 

C O N V E N Z I O N E

 

Per lo svolgimento del servizio di gestione e pagamento delle pensioni definitive e provvisorie e di altri assegni periodici, di liquidazione di pensioni di reversibilità e di attribuzione di assegni accessori a carico del Fondo speciale dipendenti FF.SS che ha sostituito il soppresso Fondo pensioni dei dipendenti della FF.SS. Spa

 

 

TRA

 

L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica ( di seguito denominato INPDAP), con sede in Roma, Via di S. Croce in Gerusalemme, n. 55, codice fiscale n. 97095380586, rappresentato dal Presidente dr. Rocco Familiari

 

E

 

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale n. 80078750587, rappresentato dal Presidente Prof. Massimo Paci

 

PREMESSO

 

  • che a norma dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418 è soppresso;

  • che a norma dello stesso articolo e dalla stessa data è istituito presso l'INPS un apposito fondo speciale;

  • che a norma del comma 3 dello stesso articolo sono a carico del Fondo speciale i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti;

  • che con verbale di intesa del 9 dicembre 1998 tra il Ministero del Tesoro, la FF. SS Spa e l’INPDAP sono stati attribuiti a quest’ultimo i servizi di gestione e pagamento delle pensioni definitive e provvisorie e di altri assegni periodici, di liquidazione di pensioni di reversibilità e di attribuzione di assegni accessori, già propri delle Direzioni Provinciali del Tesoro;

 

CONSIDERATO

 

  • che è obiettivo primario di tutti gli Enti interessati garantire la regolarità delle funzioni di pagamento e di gestione fin qui svolte;

  • che il pagamento e la gestione delle pensioni saranno svolti dall'INPS solo dopo aver effettuato il trasferimento dei dati oggi presenti negli archivi INPDAP e aver adeguato le proprie procedure informatiche.

VISTI

 

  • la lettera del 3 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. prot. 3/PS/70240 e del Ministero del Tesoro del 5 aprile 2000 n. 30322;

  • l’articolo 4 del decreto 15 giugno 2000 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000.

 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

 

 

ARTICOLO 1

 

PAGAMENTO E GESTIONE DELLE PENSIONI EX FONDO FF.SS.

Con effetto dal 1° aprile 2000, data dalla quale è stato istituito il Fondo speciale in luogo del soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato Spa, l'INPDAP, tramite le proprie strutture territoriali continua a provvedere, con le modalità e le procedure già in essere, alla gestione e al pagamento delle pensioni dirette e di reversibilità, normali e privilegiate, degli assegni alimentari e degli assegni periodici nonché di altri trattamenti a carattere periodico, e delle relative eventuali successive modifiche o revisioni, posti a carico dell'istituendo Fondo speciale e all’effettuazione delle relative trattenute.

Resta confermato a carico di FF. SS Spa l’onere parziale relativo agli assegni relativi alle ex Staatbahn e Sudbahn. Tale onere dovrà essere rimborsato all’ INPS che ne ha effettuato l’anticipazione.

 

ARTICOLO 2

CONCESSIONE PENSIONI DI REVERSIBILITA’

L'INPDAP continuerà a provvedere alla concessione delle pensioni di reversibilità, degli assegni alimentari, degli assegni periodici e delle relative eventuali successive modifiche nei confronti degli aventi causa di titolari di pensione a carico del fondo speciale, in base al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 20.12.1973, n. 1092, e successive modificazioni.

ARTICOLO 3

ATTRIBUZIONE ASSEGNI ACCESSORI

L'INPDAP provvederà all'attribuzione degli assegni accessori ai trattamenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonché a porre in essere ogni altra attività connessa agli adempimenti di cui ai precedenti articoli.

In tutti i casi nei quali disposizioni legislative o regolamentari autorizzino l'INPDAP a concedere direttamente, in via provvisoria e definitiva, benefici economici a favore dei titolari di pensione, le strutture territoriali INPDAP, previa intesa con i competenti Uffici dell'INPS, sono autorizzate all'attribuzione diretta dei benefici, nei limiti delle norme, anche a favore degli aventi diritto titolari di assegni a carico dell'ex Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato ora Fondo speciale dipendenti delle FF.SS. Spa.

 

ARTICOLO 4

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli, si richiamano le procedure fin qui seguite, che si intendono integralmente confermate.

Nel periodo transitorio le strutture ex FF. SS.Spa. titolari della funzione di liquidazione continueranno a svolgere le stesse funzioni alle dipendenze però della corrispondente sede INPS .

Per l'ammissione a pagamento delle pensioni definitive e provvisorie dirette e di quelle di reversibilità, la cui concessione in via definitiva rientri nella competenza dell'INPS, i relativi provvedimenti di liquidazione sono trasmessi alle strutture territoriali INPDAP, a cura delle sedi INPS, di cui al comma precedente, titolari della funzione di liquidazione.

Ai provvedimenti sono allegati i prospetti contenenti le indicazioni dell’importo mensile spettante al pensionato nonché le annotazioni che si rendessero necessarie, comprese quelle relative alle ritenute diverse dall'IRPEF comunque gravanti sui trattamenti di pensione liquidati.

Le strutture territoriali INPDAP, ricevuti detti provvedimenti, procedono direttamente all'apertura delle corrispondenti partite di spesa fissa (ruoli di iscrizione), sulle quali viene disposto il pagamento del trattamento economico spettante ai titolari sulla base di quanto stabilito nei provvedimenti stessi.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono trasmessi con elenchi, in duplice copia, una delle quali verrà restituita con attestazione di ricevuta.

Le determinazioni dei trattamenti di reversibilità, adottate dalle strutture territoriali INPDAP, sono comunicate agli Uffici INPS competenti i quali provvederanno ai necessari riscontri.

I pagamenti delle pensioni liquidate agli ex dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa. vengono effettuati nei termini e con le modalità che le strutture territoriali INPDAP sono tenute ad osservare per tale tipo di trattamenti.

Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale estinti, restituiti dall’Ente Poste Spa, relativi a periodi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 restano depositati presso il Centro di calcolo dell’INPDAP di Latina.

ARTICOLO 5

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Restano confermate fino al 31 dicembre 2000 le modalità di pagamento recepite con deliberazione INPDAP del 13 febbraio 1999 n. 908, nonché l’erogazione dei trattamenti scaglionati come da calendario fissato dal Decreto del Ministero del Tesoro del 15 luglio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997.

A decorrere dalle rate scadenti dal mese di gennaio 2001 il pagamento verrà effettuato il giorno 16 di ciascun mese, anticipato al primo giorno lavorativo se festivo. Il pagamento degli arretrati di pensioni, a qualsiasi titolo dovuti, viene effettuato analogamente a decorrere dallo stesso giorno, in uno con la rata corrente (delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP n. 1273 del 27 luglio 2000).

Con la stessa deliberazione e con la stessa decorrenza è abolito il pagamento con assegno di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento delle pensioni allo sportello dell’Agenzia postale di localizzazione.

Resta anche confermata la vigente normativa in materia di pagamento a persone diverse dal beneficiario e di rilascio di delega, di gestione delle variazioni delle modalità di pagamento, di residenza dei beneficiari, di sospensione dei pagamenti, nonché la determinazione degli importi da pagare e delle relative trattenute.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

ONERI A CARICO DELL’INPS

Gli oneri onnicomprensivi a carico dell’INPS relativi al servizio svolto dall’INPDAP, saranno corrisposti a quest’ultimo nella stessa misura già riconosciuta dalla Ferrovie dello Stato Spa e quantificata in una somma pari allo 0,50 per cento dell’importo al lordo mensile delle pensioni.

L’INPS provvede al pagamento degli oneri come sopra determinati al termine dell’esercizio, dietro presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo 8.

 

ARTICOLO 7

RAPPORTI FINANZIARI

L’INPS è tenuto a precostituire i fondi occorrenti al pagamento delle prestazioni ed al versamento delle relative trattenute, la cui disposizione resta a carico dell’INPDAP, dietro ricezione di una comunicazione con la quale l’INPDAP stesso porta a conoscenza l’ammontare degli importi disposti in pagamento.

Le somme riaccreditate dagli Istituti di Credito incaricati dei pagamenti, nonché quelle eventualmente recuperate, continuano dagli stessi Istituti ad essere versate con le attuali modalità sul conto di Tesoreria Centrale n. 20299 intestato all’ex Fondo pensioni F. S., ora gestito dall’INPS.

Le somme messe in pagamento mediante assegni di conto corrente postale non riscosse entro il periodo di validità vengono riaccreditate a cura di Poste Italiane Spa sul conto corrente postale intestato a INPDAP – pagamento pensioni. Dette somme nonché quelle messe in pagamento allo sportello e risultanti non pagate entro il periodo di validità dell’ordine di pagamento vengono rimborsate dall’INPDAP all’INPS, mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria Centrale n. 20350 intestato INPS – Direzione Generale, al momento della rendicontazione definitiva resa all’INPDAP da parte delle Poste Italiane Spa.

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO RESO

Entro il 28 febbraio 2001, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2000, ed entro sessanta giorni dalla fine del periodo che decorre dal 1° gennaio 2001 alla data di cessazione dei pagamenti da parte dell’INPDAP, quest’ultimo invia all’INPS una rendicontazione indicante:

  • l’ammontare dei trasferimenti effettuati dall’INPS,

  • l’ammontare degli importi messi in pagamento dall’INPDAP distintamente per ciascuna tipologia di prestazione e al lordo delle ritenute, diverse da quelle fiscali, da versare a terzi,

  • l’ammontare delle ritenute fiscali operate dall’INPDAP distintamente per ciascuna tipologia di prestazione,

  • l’ammontare del corrispettivo a carico dell’INPS, calcolato con le modalità indicate nel precedente articolo 6,

  • l’importo a saldo.

 

L’Ente che dal conteggio risulti debitore provvede al pagamento dell’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’INPS di tale rendicontazione.

ARTICOLO 9

La presente convenzione ha validità fino al 30 settembre 2001 salva la necessità, da valutare congiuntamente entro il 31 luglio 2001 e da formalizzare con semplice scambio di specifiche comunicazioni, di prorogarne gli effetti.

Il presente atto viene redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti interessate.

IL PRESIDENTE DELL’INPS

IL PRESIDENTE DELL’INPDAP

F.to PACI

F.to FAMILIARI

 

 

 

Allegato 3

INPDAP

 

DIREZIONE CENTRALE

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

UFF. 1 NORMATIVA – AA GG

DIREZIONE CENTRALE

SISTEMA INFORMATIVO

UFFICIO II

Roma 11 luglio 2001

 

Informativa n. 35

 

Omissis

 

 

OGGETTO: Trasferimento all’INPS delle attività espletate dalle Sedi provinciali dell’INPDAP in materia di gestione e pagamento delle pensioni degli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

 

 

L’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto, come è noto, la soppressione del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, con contemporanea istituzione presso l’INPS di un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente tutto il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato Spa.

Il decreto interministeriale 15 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, emesso in attuazione del richiamato articolo 43 della legge n. 488/ 1999, ha tra l’altro stabilito che fossero a carico del Fondo speciale, a decorrere dal 1° aprile 2000, i trattamenti pensionistici in essere, nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti (art. 2) e che, nelle more del passaggio all’INPS delle informazioni relative alle pensioni in pagamento alla data del 1° aprile 2000, le stesse continuassero ad essere erogate dall’INPDAP che avrebbe altresì provveduto al pagamento delle pensioni liquidate dopo detta data, alla liquidazione e al pagamento delle pensioni di reversibilità, nonché ad ogni adempimento relativo (art. 4).

Con l’informativa n. 30 del 21/6/2001 è stato già comunicato che dalla rata di OTTOBRE 2001 l’INPS provvederà direttamente alla gestione e al pagamento delle pensioni in questione.

Al fine di una corretta operazione di passaggio degli adempimenti dalle sedi provinciali INPDAP alle coesistenti Sedi provinciali INPS, si forniscono le seguenti istruzioni.

 

 

 

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Centro di Calcolo INPDAP provvederà a sospendere, con procedura automatizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2001 i pagamenti sulle partite di pensione da trasferire all’INPS. Dette partite saranno descritte in appositi tabulati distinti per provincia e recheranno, in doppio esemplare, la dichiarazione sottoscritta dal Dirigente Informatico responsabile attestante l’avvenuta cessazione. Il Direttore della Sede provinciale INPDAP formalizzerà l’avvenuta operazione, apponendo la propria firma sull’apposita dichiarazione prestampata sul tabulato che verrà poi conservato, con le dovute cautele, agli atti dell’Ufficio.

Il Centro di Calcolo ai fini del trasferimento delle partite di pensioni in argomento, avrà cura di trasmettere alle Sedi provinciali INPDAP, con la massima urgenza, appositi tabulati distinti per provincia, in ordine anagrafico e in stretto numero di iscrizione.

Il tabulato delle partite trasferite all’INPS dovrà essere sottoscritto dai Direttori provinciali dell’INPDAP e dell’INPS.

I titolari delle pensioni trasferite saranno informati del passaggio delle competenze dalle Sedi provinciali INPDAP alle coesistenti sedi INPS direttamente dall’INPS.

 

TRASFERIMENTO DEI RUOLI DI ISCRIZIONE E DEI RELATIVI FASCICOLI

Dovranno essere consegnati alle coesistenti Sedi provinciali INPS i ruoli di iscrizione, completi delle strisce meccanografiche adesive a tutt’oggi pervenute, relativi alle pensioni del personale elencato in premessa, presenti in banca dati al 30/9/2001, la cui consistenza sarà rilevata in via automatizzata mediante l’allestimento di un elenco tabulato, in ordine di iscrizione.

Per l’effettivo trasferimento, è necessario eseguire preliminarmente il raffronto del quantitativo dei ruoli in carico presso ciascuna Sede provinciale con quello risultante dai rispettivi registri di carico.

Le Sedi INPDAP, sulla base delle risultanze di tale preliminare accertamento, dovranno aggiungere sul tabulato le partite di pensione eventualmente in carico e non comprese nello stesso, perchè sospese per qualsiasi causa, ovvero non in pagamento in via continuativa.

Contestualmente ai ruoli di iscrizione dovranno essere consegnati i rispettivi fascicoli.

 

TRASFERIMENTO ATTI INEVASI

La rilevazione degli atti inevasi dovrà essere effettuata, con riferimento alla data del 28 giugno 2001, mediante utilizzo del protocollo automatizzato e, se del caso, manualmente, dopo aver provveduto, beninteso, al discarico dei numeri di protocollo relativi alle pratiche evase.

La rilevazione sarà effettuata sulla scorta del prospetto di cui all’allegato esemplare (allegato n. 1), che farà parte integrante del verbale di consegna.

Il prospetto sarà corredato di appositi dettagliati elenchi degli atti, dei quali andrà riportata la tipologia, gli estremi di protocollo e le generalità dell’amministrato.

Detti elenchi potranno essere allestiti in forma cartacea o su supporto magnetico.

Una copia di essi verrà trattenuta agli atti della Sede e farà parte integrante dei registri di protocollo, dai quali si intenderanno discaricati i relativi numeri.

Con l’occasione, si avverte che dovrà porsi particolare cura nel far luogo alla ricognizione ed alla elencazione di tutte le pratiche da trasferire, in modo da scindere la responsabilità del Direttore INPDAP da quella del Direttore INPS.

Tutta la corrispondenza di competenza delle sedi INPS, che perverrà successivamente al 28/6/2001, dovrà essere prontamente inoltrata alla Sede stessa, senza procedere alla sua protocollazione.

 

CONTENZIOSO

A decorrere dal 1° ottobre 2001 l’INPS succederà nella legittimazione attiva e passiva già propria delle sedi provinciali INPDAP, in ordine alle controversie instaurate o da instaurarsi dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sulle materie trasferite all’INPS. Pertanto per i procedimenti già instaurati e non ancora conclusi con decisione passata in giudicato, le Direzioni Compartimentali INPDAP trasmetteranno alle competenti sedi provinciali dell’INPS i fascicoli contenenti tutti gli atti di giudizio nel frattempo acquisiti, nonché tutti gli atti che possano essere utili al fine della tutela degli interessi dell’Istituto; contemporaneamente ne daranno opportuna comunicazione alle segreterie delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, nonché, ove necessario, alla avvocatura dell’INPDAP e agli uffici provinciali INPDAP corrispondenti, fatta eccezione per le provincie dei Trento e Bolzano, che provvederanno direttamente agli analoghi adempimenti.

Si precisa che per le dichiarazioni del terzo, da rendere dopo il 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 547 del c.p.c., le Sedi provinciali INPDAP trasmetteranno l’atto notificato ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. alla coesistente sede dell’INPS, che subentrerà negli obblighi previsti dall’articolo 546 del c.p.c.

Si ricorda che gli atti di impedimento, per i quali non è stata ancora applicata la ritenuta per la presenza di precedenti altri pignoramenti, devono essere parimenti consegnati e descritti in apposito elenco.

 

PRIMI PAGAMENTI

I decreti concessivi di pensione pervenuti alle Sedi provinciali INPDAP, il cui pagamento non è stato disposto entro il 28 giugno 2001, devono essere immediatamente restituiti agli Uffici del Fondo che li hanno emessi.

 

DOMANDE DI RATE MATURATE E NON RISCOSSE

Le istanze concernenti la riammissione a pagamento di rate maturate fino al 30 settembre 2001, e non riscosse, dovranno essere definite dalle competenti sedi INPDAP che, eseguiti i prescritti accertamenti, le trasmetteranno alle sedi INPS perché dispongano i conseguenti pagamenti in favore degli aventi diritto.

 

PENSIONI DI REVERSIBILITA’ AI SUPERSTITI

Per le eventuali domande di pensione di reversibilità relativa a titolari deceduti, sulle cui partite di spesa è stata già disposta la cessazione dei pagamenti entro il 28 giugno 2001, e non ancora definite dalle sedi INPDAP, le Sedi medesime dovranno emettere, con la massima urgenza, la prescritta determinazione che, unitamente a copia autentica della documentazione probatoria prodotta, deve essere inviata alla coesistente struttura INPS per i provvedimenti di competenza.

Viceversa, le domande di pensioni di reversibilità che dovessero essere presentate alle Sedi INPDAP dopo la data suindicata, relative quindi a partite di pensione ancora in pagamento, devono essere inviate immediatamente alle Agenzie dell’INPS competenti per territorio.

 

RATEI INSOLUTI

I ratei rimasti insoluti sulle partite di pensione i cui titolari sono deceduti ed i relativi pagamenti sono stati sospesi entro il 28/6/2001, devono essere determinati dalle Sedi INPDAP, le quali, sulla base della documentazione acquisita, che in copia autentica sarà inviata alle strutture INPS, comunicheranno a queste ultime gli importi da liquidare e le generalità complete degli aventi diritto.

Si rammenta che le Sedi provinciali INPDAP, utilizzando la procedura dei "RATEI" e "UNA TANTUM", potranno comunque disporre pagamenti sulle partite di pensione oggetto di trasferimento all’INPS, con l’avvertenza che le eventuali modifiche che riguardano i dati del CUD/2001 non potranno essere effettuati dagli uffici INPDAP, ma gli importi liquidati (al lordo e al netto) devono essere segnalati alle competenti Sedi INPS.

Si precisa che detti pagamenti potranno essere effettuati fino alla data di fine ciclo della scadenza ex 25 per la rata di settembre 2001, come peraltro già comunicato dall’Ufficio II della Direzione Centrale Sistema Informativo con nota n. 515 del 2 luglio 2001.

Viceversa, il pagamento dei ratei di pensione tramite mandato diretto traibile in caso di necessità e di urgenza e per motivi di particolare gravità (vedi nota n. 441 P.E. del 10/1/2001 della Direzione Centrale Ragioneria) potrà essere effettuato fino al 30 settembre c.a.

DECESSI CHE AVVERRANNO NEL PERIODO 29/6/2001 – 30/9/2001 OVVERO PARTITE DI PENSIONE CHE DEVONO ESSERE CHIUSE PER PERDITA DEL RELATIVO DIRITTO

In tali casi le sedi INPDAP, ancorché impossibilitate a disporre la cessazione dei pagamenti, dovranno comunque segnalare, con le consuete modalità, detta circostanza agli uffici pagatori (banche e/o uffici postali) e richiedere agli stessi l’assicurazione della sospensione dei pagamenti.

E’ appena il caso di sottolineare che le partite di pensione della specie dovranno essere evidenziate in modo particolare alle sedi INPS.

 

RITENUTE EXTRAERARIALI

Gli importi eventualmente in più trattenuti per ritenute extraerariali ovvero per ritenute sindacali su partite vigenti devono essere tempestivamente segnalati alle competenti Sedi INPS per la conseguente regolarizzazione.

I pagamenti disposti con la procedura "UNA TANTUM" (alimenti da liquidare a residenti fuori provincia, pignoramenti, corresponsione di interessi legali e/o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento ovvero spettanti in applicazione di sentenze ecc) dovranno comunque essere effettuati dalle sedi INPDAP fino all’ultimo giorno utile di segnalazione per la scadenza ex 25 della rata di settembre 2001.

Con l’occasione, si informa che l’Ufficio II della Direzione Centrale Sistema Informativo provvederà, dopo i versamenti concernenti la rata di settembre p.v., a depurare l"Archivio ritenute" delle ritenute afferenti le pensioni delle Ferrovie dello Stato, la cui lista, con l’indicazione del pensionato debitore, dell’Ente creditore della natura e dell’importo della ritenuta, sarà invece inviata all’INPS per i provvedimenti di competenza.

ASSISTENZA FISCALE

L’INPDAP effettuerà i conguagli a credito e/o a debito sui trattamenti pensionistici per i quali ha prestato l’assistenza fiscale diretta o indiretta, per i redditi percepiti nell’anno 2000, maturati fino al mese di settembre 2001.

Si sottolinea che il trasferimento dei trattamenti pensionistici in questione non comporta alcuna modifica al servizio di assistenza fiscale 2001; in concreto, tutte le rettifiche ai dati già acquisiti che si dovessero rendere necessarie, derivanti sia dall’assistenza diretta che da quella indiretta, nelle quali le Sedi INPDAP intervengono, rispettivamente, in veste di "sostituti di imposta" e di "sostituti di dichiarazioni", dovranno essere sempre segnalate in banca dati. I risultati del conguaglio (mod. 730/4) saranno inoltrati all’INPS direttamente dal Centro di Calcolo INPDAP.

La certificazione fiscale relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2001 sarà rilasciata dall’INPS, ad eccezione dei pagamenti "UNA TANTUM" e dei ratei liquidati dalle Sedi INPDAP, nonché dei pagamenti effettuati su partite di pensione cessate per morte e/o sospese.

 

CUMULO PENSIONI ORDINARIE CON PARTITE FERROVIE DELLO STATO

Si precisa che sui trattamenti pensionistici in questione non saranno applicate le disposizioni contenute nell’articolo 8 della legge 2 settembre 1997, n. 314.

 

DISPOSIZIONI VARIE

Le operazioni di trasferimento delle partite, dei fascicoli e degli atti, che dovranno essere concluse entro termini ragionevolmente brevi, dovranno formare oggetto di apposito verbale redatto secondo l’unito fac-simile (all. n. 2) e sottoscritto dal Direttore della Sede provinciale INPDAP e da quello dell’INPS.

Il trasferimento materiale di quanto sopra nei locali della sede provinciale INPS dovrà avvenire a cura e a spese dello stesso INPS, secondo modalità e tempi da concordare in sede locale e tali comunque da ridurre al minimo gli in convenienti per i pensionati.

Si precisa che, in sede di redazione del verbale di consegna, potranno essere regolate anche particolari situazioni non espressamente previste nelle presenti istruzioni, nonché essere raggiunti accordi in sede locale, tramite conferenze di servizio, per ogni successiva iniziativa riguardante la risoluzione di problematiche diverse, in base alla rispettiva competenza.

Si fa da ultimo presente che ai titolari delle pensioni di che trattasi sarà inviata, nel mese di agosto p.v., la seguente comunicazione:

"Per effetto dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si informa che la sua pensione, a decorrere dal 1° ottobre 2001, sarà amministrata dalla coesistente Sede provinciale INPS ed i pagamenti continueranno ad essere effettuati secondo le modalità tuttora in essere".

IL DIRIGENTE GENERALE

IL DIRIGENTE GENERALE

(Ing. Remo Gozzi)

(Dr. Luigi Marchione)

 

 

 

Allegato

 

SEDE PROVINCIALE INPDAP DI ---------------------------------

Elenco delle pratiche inevase alla data del ---------------------, trasferite alla Sede Provinciale

I.N.P.S. di …………………………….

 

FONDO PENSIONI F.S SPA

 

 

Tipologia delle pratiche

Numero delle pratiche

PRIMI PAGAMENTI

(Autorizzazioni D.P.R. 138, Reversibilità ecc.

PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE

(Decreti , RR.VV. ecc)

 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

 

 

PRATICHE RELATIVE A CONTENZIOSO

 

 

DICHIARAZIONI DI QUANTITA’

Ex art. 547 C.P.C.

 

RICHIESTE DI ASSISTENZA FISCALE

 

 

RATEI

 

 

CORRISPONDENZA E PRATICHE VARIE

(Variazioni anagrafiche, variazioni di ufficio pagatore ecc.)

 

TOTALE GENERALE

 

 

Il DIRETTORE PROV.LE INPDAP

IL DIRETTORE PROV.LE INPS

---------------------------------------------

-----------------------------------------

 

 

 

VERBALE DI CONSEGNA

DELLA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DELLE PENSIONI DEGLI EX DIPENDENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO DALLA SEDE PROVINCIALE INPDAP

ALLA SEDE INPS

DI -------------------------------------------------------

Addì --------- del mese ------------------- dell’anno 2001, nei locali della Sede Provinciale INPDAP di ------------------------------, via ------------------------------------------------------------- n. ---------------

Presenti il Direttore Provinciale INPDAP di -----------------------------------------------------------------

Dr. -------------------------------- e il Direttore dell’Agenzia dell’INPS di ----------------------------------

Dr:-------------------------------- si procede alla consegna della documentazione di seguito analiticamente descritta, formante parte integrante del presente verbale relative al servizio delle pensioni delle Ferrovie dello Stato Spa.

1 - RUOLI DI CONTO CORRENTE:

  • Vigenti al 30/9/2001 n. ----------- ruoli di c/c risultanti dagli allegati elenchi tabulati e

Contenuti in n. ….. cassette portaconti

  • Sospesi per motivi vari n. --------

2 – FASCICOLI

  • Vigenti al 30/9/2001 n. ------------- fascicoli relativi a pensioni F.S. contenuti in n. -----

Falconi.

  • In evidenza :

per primi pagamenti n. --------- contenuti in n. --------- falconi

per cessazioni n. --------- contenuti in n. ------- falconi

3 – ATTI INEVASI:

  • N. ---------- atti inevasi, complessivamente descritti nell’allegato n. 1 ed analiticamente riportati negli allegati 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e e 2/f.

Il trasporto dei documenti descritti nel presente verbale alla Sede INPS di ------------------------------

sarà fatto in modo da evitare qualsiasi interruzione delle attività istituzionali e avverrà a cura ed a spese dell’INPS medesimo a decorrere dal ----------------------------.

A partire dalla predetta data s’intende trasferita a carico dell’INPS la responsabilità in ordine ai documenti descritti nel presente verbale, il quale viene redatto in quattro esemplari di uno per la Sede Provinciale INPDAP di ------------------------------------------------------, uno per la Sede INPS di

--------------------------------------------------, uno per l’INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali – Roma e uno per l’INPS – Direzione Centrale Prestazioni – Roma.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL DIRETTORE PROVINCIALE

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

DELL’INPDAP

INPS