Circolare n. 187, 24 ottobre 2001

 

 

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 24 ottobre 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 187

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Incumulabilità tra pensione ai superstiti e rendita INAIL.

SOMMARIO:

Il divieto di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita INAIL riguarda solo la pensione di reversibilità proveniente da pensione di inabilità.

 

L’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D. P. R. 30.6.1965, n. 1124 fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L’incumulabilità opera, fino a concorrenza della rendita, per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Con messaggio n. 8617 del 2.2.1996, allegato alla circolare n. 91 del 20 aprile 1996, è stato precisato che l’incumulabilità della pensione ai superstiti disciplinata dal predetto articolo 1 deve trovare applicazione anche nel caso di titolare di pensione di vecchiaia deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita vitalizia.

Con sentenze n. 16128, 16132 e 16136 del 2000 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell’esaminare l’articolo 1, comma 43, della legge n. 335 ha affermato che "l’interpretazione sistematica, quella letterale e quella conforme a Costituzione concorrono tutte nel senso di far ritenere che il divieto di cumulo in questione non riguardi i trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia".

La Corte ha rilevato che lo scopo dell’incumulabilità (totale o parziale), prevista dall’articolo 1, comma 43, della legge n. 335/95 citata, tra prestazione INPS (di inabilità, di reversibilità o assegno ordinario di invalidità) e rendita INAIL è quello di impedire che vengano erogate prestazioni a carico di enti diversi quando tali prestazioni siano originate dal medesimo evento invalidante e siano liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

La medesima Corte ha osservato che "la morte del lavoratore assicurato, mentre può costituire l’evento di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, non costituisce mai un evento invalidante nel sistema dell’assicurazione generale per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, bensì l’ordinario presupposto del trattamento di reversibilità dei superstiti" precisando che l’inabilità rilevante nel predetto sistema "è quella derivante da un evento diverso dalla morte ed afferente direttamente il lavoratore assicurato, la quale poi, in caso di morte di quest’ultimo, può comportare un’attribuzione patrimoniale indiretta in favore dei superstiti (quale appunto il trattamento di reversibilità delle pensioni di inabilità) ed è questa che conserva, anche in capo ai superstiti, quella connotazione di sovrapposizione al trattamento riconosciuto all’INAIL, in conseguenza dello stesso originario evento invalidante".

Nel corso della disamina della fattispecie di che trattasi la Corte ha evidenziato che "l’interpretazione accolta è anche quella conforme a Costituzione, mentre l’interpretazione opposta comporterebbe un non manifestamente infondato dubbio di legittimità costituzionale, apparendo contrario al principio di eguaglianza (articolo 3 Costituzione) consentire il cumulo tra pensione diretta di vecchiaia e rendita vitalizia INAIL e vietarlo tra trattamento di reversibilità della medesima pensione di vecchiaia e la stessa rendita vitalizia INAIL in favore dei superstiti."

Nel contesto interpretativo delineato dalla Corte di Cassazione il divieto di cumulo non deve operare, oltre che per le pensioni liquidate al superstite di titolare di pensione di vecchiaia, anche per le pensioni liquidate ai superstiti di titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento, in quanto prestazioni tutte escluse dal divieto di cumulo con la rendita INAIL.

Del pari il divieto di cumulo non deve operare per le pensioni di reversibilità liquidate ai superstiti dei titolari di pensioni di invalidità a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 12 giugno 1984, n. 222, nella considerazione che per queste ultime prestazioni non è operante il predetto divieto.

Per l’assegno ordinario di invalidità è operante il divieto di cumulo. Peraltro sulla base delle considerazioni della Cassazione tale divieto non può estendersi alla pensione liquidata al superstite di titolare di assegno di invalidità, in quanto non reversibile a norma dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 222/1984 il quale dispone che "L’assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato".

Conclusivamente il predetto articolo 1, comma 43, della legge n. 335, come interpretato dalla Corte di Cassazione, deve aver riguardo esclusivamente alla pensione di reversibilità proveniente da pensione di inabilità.

Vanno peraltro escluse dal divieto di cumulo le pensioni di reversibilità provenienti da pensioni di inabilità il cui titolare sia deceduto anteriormente al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335, e che quindi non siano state soggette al divieto di cumulo.

Il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995 diventa inoperante per le pensioni liquidate ai superstiti di titolare di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento, nonché ai superstiti di titolari di pensione di invalidità e per le pensioni indirette comprese quelle liquidate ai superstiti di titolare di assegno di invalidità.

Le domande eventualmente pendenti devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti.

Si precisa al riguardo che per domande pendenti devono intendersi anche quelle per le quali i Comitati Amministratori hanno disposto l’annullamento delle decisioni dei Comitati Provinciali con invito alla Sede di riesame in caso di modifica dei criteri da parte dell’Istituto.

Per le pensioni in essere, i relativi arretrati devono essere posti in pagamento su domanda degli interessati nei limiti della prescrizione ordinaria semprechè non sia intervenuta sentenza passata in giudicato con la quale è stata affermata l’incumulabilità di detti trattamenti pensionistici con la rendita vitalizia INAIL.

In tale ipotesi i ratei di pensione sono dovuti a partire dal mese successivo a quello di passaggio in giudicato di detta sentenza.

Si ricorda, comunque, che, a norma dell’articolo 73, comma 1, e dell’articolo 78, commi 20 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° luglio 2000 il divieto di cumulo di cui al citato articolo 1, comma 43, non è più operante (v. circolare n. 38 del 15 febbraio 2001).

La modifica dei criteri, pertanto, si riferisce al periodo dal 1.9.1995 al 30.6.2000.

La decadenza non opera in tali situazioni, trattandosi di questione concernente importi da porre in pagamento relativi ad una prestazione pensionistica il cui diritto è stato riconosciuto.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO