DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 20 novembre 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 204

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione Centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 12

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.a. Costituzione della posizione assicurativa. Riscatto di laurea e ricongiunzioni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO

Iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa. Natura del Fondo speciale. Modalità di costituzione della posizione assicurativa degli iscritti al Fondo speciale. Riscatti. Ricongiunzioni. Trasferimento all’Assicurazione generale obbligatoria. Istruzioni contabili.

 

 

Premessa

Il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con effetto dal 1° gennaio 1909 (legge 9 luglio 1908, n. 418) come forma di previdenza esclusiva dell'Assicurazione generale obbligatoria e soppresso dall'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (collegato alla legge finanziaria 2000), è divenuto un Fondo speciale gestito dall'INPS, con effetto dal 1° aprile 2000.

Con l'assunzione in carico delle competenze del soppresso "Fondo pensioni per il personale ferroviario", in attesa che si realizzino le condizioni per il completo decentramento delle attività operative del "Fondo speciale FS" di nuova istituzione, la definizione delle domande di riscatto dei periodi universitari di studi, delle domande di ricongiunzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 45/1990, nonché l'individuazione degli elementi necessari alla costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano assegnate alla "Struttura regionale FS", di norma corrispondente al Compartimento Ferroviario di appartenenza degli iscritti, istituita presso l'Agenzia di Area ubicata nel relativo capoluogo di regione.

La gestione delle suddette pratiche viene invece demandata alle Agenzie di Area, competenti per territorio in relazione alla residenza degli interessati; conseguentemente, le domande, eventualmente presentate dagli interessati all'Agenzia di residenza, dovranno essere inviate alla competente "Struttura regionale FS" e trattate secondo le indicazioni fornite con la presente circolare.

Al fine di normalizzare la situazione di arretrato nelle suddette pratiche, di adeguare i tempi della loro definizione a quelli raggiunti per gli altri Fondi speciali e di disporre di informazioni il più possibile aggiornate in merito alla situazione contributiva dei soggetti interessati, le Agenzie di area dovranno evadere, con la massima urgenza, tutte le richieste di dati assicurativi e contributivi già effettuate dal soppresso Fondo Ferrovieri ed inviarne le risultanze alla competente "Struttura regionale FS", che tratterà la definizione delle pratiche giacenti e che investirà poi - come detto - l'Agenzia interessata a gestire il pagamento dei relativi oneri e gli altri eventuali adempimenti di competenza.

Una particolare attenzione dovrà essere altresì rivolta alle richieste di trasferimento dei contributi al Fondo FS, tuttora giacenti nelle singole Agenzie, delle quali si sollecita l'urgente definizione.

2. Natura giuridica del Fondo

L'attuale ordinamento del "Fondo speciale FS" fa tuttora riferimento - per quanto riguarda le modalità di finanziamento (i disavanzi sono posti, per legge, a carico dello Stato) e le regole di accesso e di calcolo dei trattamenti pensionistici - al "Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, ed in particolare alla parte terza del citato decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

Il DPR 1092/1973, in vigore dal 1° giugno 1974, ha raccolto organicamente ed aggiornato le numerose norme che, nel tempo, erano intervenute a disciplinare il soppresso Fondo.

Il citato "Testo unico" è stato a sua volta integrato e modificato da più norme, fra le quali:

la legge 29.4.1976, n. 177, che ha elevato la base pensionabile del 18 per cento;

la legge 6.2.1979, n. 42 che ha reso pensionabile l'aumento periodico di stipendio maturato all'atto della cessazione;

la legge 7.2.1979, n. 29, che ha introdotto la facoltà di ricongiungere nel Fondo FS i periodi assicurativi maturati in altri ordinamenti previdenziali anteriormente all'iscrizione;

la legge 7.7.1980, n. 299, che ha dettato i criteri di determinazione degli oneri di ricongiunzione;

la legge 25.3.1983, n. 79, che ha, fra l'altro, previsto la sospensione della prestazione nei confronti dei pensionati che riprendono l'attività lavorativa dipendente dopo il pensionamento;

la legge 26.7.1984, n. 413, che ha attuato il riordino della normativa dei lavoratori marittimi;

la legge 5.3.1990, n. 45 che ha introdotto nel Fondo FS la facoltà di ricongiungere i periodi assicurativi maturati in ordinamenti previdenziali obbligatori dei liberi professionisti.

Sulla normativa del Fondo sono altresì intervenute le sotto elencate norme di riforma dei sistemi pensionistici e di armonizzazione delle disposizioni vigenti negli ordinamenti previdenziali sostitutivi, esclusivi ed esonerativi con le norme dell'Assicurazione generale obbligatoria:

il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503, che ha introdotto la, sia pur graduale sostituzione del principio della pensionabilità della retribuzione dell’ultimo giorno di servizio con quello della pensionabilità della media delle retribuzioni percepite nel "periodo di riferimento" diversificandone la durata in relazione all’anzianità maturata al 31 dicembre 1992 (più o meno di 15 anni di anzianità contributiva);

la legge 24.12.1993, n. 537, che ha introdotto consistenti riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici nei casi di pensionamento di anzianità con meno di 35 anni di contribuzione;

la legge 23.12.1994, n. 724, che ha - fra l'altro - fissato al 2 per cento annuo l'aliquota di rendimento da applicare ai periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1994;

la legge 8.8.1995, n. 335, che:

ha modificato il calcolo della durata del periodo di riferimento relativamente ai periodi successivi al 31 dicembre 1995;

ha introdotto l’applicazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, dell’articolo 12 della legge n. 153/1969;

ha introdotto il sistema di calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 nei confronti di coloro che non possono far valere 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995;

ha subordinato l’accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e/o di anzianità contributiva di cui ai commi 25, 26 e 27 dell’articolo 1 della stessa legge.

il Decreto Legislativo 16.9.1996, n. 564, che è intervenuto in materia di contribuzione figurativa e che ha previsto nuove tipologie di riscatto;

il Decreto Legislativo 30.4.1997, n. 184, che ha introdotto nuove possibilità di riscatto, prevedendo un diverso sistema di calcolo (calcolo percentuale) dell'onere; e che ha esteso agli iscritti al Fondo la normativa della prosecuzione volontaria già vigente nell'Assicurazione obbligatoria;

il Decreto Legislativo 29.6.1998, n. 278, che ha apportato modifiche ed integrazioni ai decreti 564/1996, 180/1997 e 184/1997;

il Decreto Legislativo 2.9.1997, n. 314, che ha fissato il principio generale secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i redditi qualificati "di lavoro dipendente" ai fini fiscali sono qualificati allo stesso modo anche ai fini contributivi/previdenziali;

la legge 27.12.1997, n. 449, che subordina l'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998 al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva (ovvero di sola anzianità contributiva) previsti dalla tabella D allegata alla stessa legge.

2.1 Assicurati del Fondo

Il rapporto che - alla data di emanazione del DPR 1092/1973 - legava il personale ferroviario all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato era per tutti, salve rare eccezioni, un rapporto di pubblico impiego.

Secondo quanto stabilito all'articolo 209, comma 2, del DPR 1092/1973, erano obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni FS:

  • i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;

  • i dipendenti non di ruolo, assunti in servizio per un periodo non inferiore ad un anno (fino all'emanazione della legge 6.12.1966, n. 1077 era prevista l'iscrizione del solo personale in ruolo);

  • il personale inquadrato nei ruoli ferroviari sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Rientravano fra i soggetti di cui alla precedente lettera c) le seguenti categorie di iscritti:

  • il personale delle assuntorie (sistemato nei ruoli FS con legge n. 747/1969);

  • il personale dipendente da imprese appaltatrici di cui alla legge n. 880/1971;

  • il personale dipendente da imprese appaltatrici dei servizi di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni (sistemato nei ruoli FS con legge n. 5/1974);

  • gli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello (sistemati nei ruoli FS con legge n. 39/1974);

  • il personale già dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della NATO e destinato all'Azienda Ferrovie (legge n. 736/1977);

  • gli incaricati di particolari servizi ferroviari (inquadramento ex lege n. 220/1982);

  • lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (legge n. 863/1984);

  • assunti ai sensi della legge n. 444/1985.

2.2 Soggetti esclusi dall'iscrizione al Fondo

Erano esclusi dall'iscrizione al Fondo FS i lavoratori che

all'atto dell'assunzione presso l'Azienda Ferrovie, non erano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di inquadramento presso il Fondo;

secondo le norme che hanno disciplinato l'assunzione presso l'Azienda Ferrovie, dovevano essere iscritti o mantenere l'iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'INPS;

secondo le particolari modalità di assunzione, dovevano essere iscritti o mantenere l'iscrizione all'INPS o ad altro ordinamento previdenziale.

 

2.3 Trasformazione della "Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato" in "Ferrovie dello Stato S.P.A"

A partire dall’anno 1992, all’Ente Ferrovie dello Stato, già Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, è subentrata l'Azienda "Ferrovie dello Stato SPA", impresa pubblica ma soggetto di diritto privato, con personalità giuridica distinta da quella dello Stato; conseguentemente, il rapporto di lavoro dei dipendenti della nuova Azienda è un rapporto di diritto privato, regolato su base contrattuale.

Tuttavia, essendo i rapporti di lavoro del personale ferroviario a tempo indeterminato e con garanzia di stabilità, gli stessi sono stati equiparati ai rapporti di servizio di ruolo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di iscrizione al Fondo FS: sono pertanto obbligati all'iscrizione al Fondo FS i lavoratori ferroviari, compresi i dirigenti, il cui rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e rivesta le caratteristiche della stabilita, in forza dei Contratti collettivi nazionali di lavoro che lo disciplinano.

Pertanto, in relazione alla qualifica rivestita, sono soggetti all'iscrizione al FPLD gestito dall'INPS ovvero all'iscrizione presso l'INPDAI tutti gli altri lavoratori nei cui confronti non opera la norma che obbliga l'iscrizione al Fondo FS.

Sono inoltre iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti:

gli "addetti ai servizi", il cui rapporto di lavoro, regolato da uno specifico contratto, non prevede la clausola della stabilità;

i lavoratori assunti in base a norme che imponevano o consentivano agli interessati l'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria;

il personale navigante del settore "Navi Traghetto FS", assunto dalla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2.4 Il personale navigante

Il personale navigante, già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 413/1984, ha invece conservato il regime della contemporanea iscrizione al Fondo FS ed all'Assicurazione generale obbligatoria (per l'avvenuta soppressione della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara), .

Tale duplice iscrizione, prevista per legge, aveva e mantiene lo scopo di tutelare tale categoria di lavoratori che - per aver titolo all'assunzione - dovevano aver già prestato attività di navigazione, con conseguente iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza Marinara gestita dall'INPS.

La prosecuzione dell'iscrizione alla predetta Cassa (con onere contributivo interamente a carico del Fondo FS) consente di maturate un'anzianità contributiva sufficiente a liquidare una prestazione pensionistica "marittima", utilizzando anche la contribuzione maturata anteriormente all'iscrizione presso il Fondo.

Tuttavia, per il periodo di servizio coperto da duplice contribuzione, la legge non ammette la liquidazione all'interessato di un duplice trattamento pensionistico per il medesimo periodo di servizio ma l'intera pensione a carico del Fondo FS e soltanto la quota di pensione "marittima" proporzionale ai periodi di navigazione pregressa (la quota di pensione a carico della Cassa, corrispondente ai periodi di doppia iscrizione, va liquidata al Fondo FS, che ha sostenuto l'onere dell'intera contribuzione marittima).

A tale personale, con la citata legge n. 413/1984, è stato consentito di optare – con domanda da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di comunicazione dell’ultimo provvedimento adottato, tra quello del Fondo e quello dell’INPS – per la fruizione dell’intera pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, previa contemporanea rinuncia alla pensione a carico del Fondo.

2.5 Il servizio effettivo ed il servizio utile

Il rapporto assicurativo degli iscritti al Fondo FS è contraddistinto dal carattere di continuità; non si attribuisce perciò alcuna rilevanza all’anzianità assicurativa, mentre si fa riferimento alla sola anzianità contributiva, differenziandola in "servizio effettivo" e "servizio utile".

Il servizio effettivo corrisponde, di norma, all’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione ed è costituito dalla somma dei periodi:

  • di servizio assicurati direttamente nel Fondo;

  • di servizio militare, riconosciuto obbligatoriamente e d’ufficio;

  • di servizio prestato in posizione non di ruolo, reso presso la Ferrovie dello Stato o altre Amministrazioni dello Stato, ovvero di servizio comunque computabile nel Fondo, d’ufficio o a domanda, secondo la previsione del DPR 1092/1973;

  • riscattati in applicazione di varie disposizioni normative ovvero ricongiunti secondo le leggi n. 29/1979 e n. 45/1990;

  • di contribuzione volontaria e figurativa.

Il servizio utile corrisponde invece, generalmente, all’anzianità contributiva utile per la misura della pensione e rappresenta la somma dei periodi di servizio effettivo e degli eventuali aumenti di valutazione, spettanti in applicazione di specifiche disposizioni di legge.

Gli aumenti di valutazione maggiormente ricorrenti nel Fondo in esame sono riferiti ai periodi:

  • di servizio ferroviario prestato nei profili professionali in relazione ai quali è previsto il collocamento a riposo d’ufficio, per raggiunti limiti di età e di servizio, al compimento di 58 o di 60 anni e competono, rispettivamente, nella misura di 1/10 o di 1/12;

  • di servizio militare prestato nella Marina Militare a bordo di navi in armamento o in riserva e competono, rispettivamente, nella misura di 1/3, se servizio di coperta, o di 2/5, se servizio di macchina;

  • di servizio prestato, con percezione della relativa indennità, dagli Agenti di custodia, dal personale della Pubblica Sicurezza, nell’Arma dei Carabinieri, del Genio Ferrovieri e della Guardia di Finanza e competono nella misura di 1/5;

  • di servizio militare prestato in attività di volo o in qualità di paracadutista, con percezione della relativa indennità, e competono nella misura di 1/3.

Peraltro, a far tempo dal 1° gennaio 1998 gli aumenti di valutazione riconoscibili nel Fondo non possono complessivamente superare i 5 anni, per espressa previsione dell’articolo 59, comma 1, lettera a), della legge n. 449/1997, fatta comunque salva la durata di quelli già maturati in corrispondenza dei servizi prestati entro il 31 dicembre 1997, ancorché eccedente il predetto quinquennio.

Oltre agli aumenti di valutazione sopra richiamati, riconoscibili sulla base della specifica normativa del Fondo FS, può essere attribuita, a domanda, anche l’anzianità convenzionale prevista per i non vedenti, ai quali compete una maggiorazione dei periodi di servizio nella misura di 1/3 (4 mesi per ogni anno, 10 giorni per mese intero ed 1/3 dei giorni, per l’eventuale frazione di mese), utile tanto per il diritto, quanto per la misura della pensione.

2.6 Anzianità contributiva ed arrotondamenti

Sulla base della normativa vigente nel Fondo fino al 31 dicembre 1997, l’anzianità contributiva veniva attribuita in anni, mesi e giorni, mentre il diritto a pensione e la misura della prestazione pensionistica venivano determinati in anni interi, arrotondando per eccesso o per difetto la frazione di anno rispettivamente superiore ovvero pari o inferiore a sei mesi.

Con effetto dal 1° gennaio 1998, secondo la previsione dell’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici deve essere quella effettivamente maturata.

Dalla suddetta data, pertanto, l’anzianità maturata nel Fondo viene determinata in anni e mesi interi, arrotondando per eccesso o per difetto la frazione di mese rispettivamente superiore ovvero pari o inferiore a 15 giorni.

Nel Fondo FS vale tuttora il criterio dell'arrotondamento per verificare il requisito dei 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 (art. 7, comma 1, Decreto Legislativo n. 503/1992), mentre va valutato in relazione all’anzianità effettiva il requisito dei 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 12, legge n. 335/1995).

3. Contribuzione trasferita dal Fondo Ferrovieri all'Assicurazione generale obbligatoria

L’ordinamento previdenziale degli iscritti al Fondo ferrovieri prevede il trasferimento della posizione assicurativa nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, subordinandone la costituzione alla circostanza che l'assicurato sia cessato dal servizio e che non abbia perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla normativa del Fondo.

Tale trasferimento è disciplinato dall’articolo 241 del DPR 29.12.1973, n. 1092, che estende al Fondo pensioni "Ferrovieri" le norme in materia di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, contenute negli articoli da 124 a 127 del medesimo decreto.

Nei confronti degli iscritti al Fondo è altresì operante l'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la cui applicazione può essere invocata quando non si verifichino le condizioni di fatto e di diritto previste per l'applicazione delle suddette norme speciali ai fini della costituzione delle posizioni assicurative presso il "Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

Al verificarsi di determinate condizioni, delle quali si dirà in seguito, le posizioni assicurative possono essere inoltre ricongiunte presso qualsiasi gestione previdenziale sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'Assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979.

3.1 Costituzione della posizione assicurativa nell'Assicurazione Generale Obbligatoria

Secondo l’articolo 124 del DPR n. 1092/1973, che riproduce sostanzialmente le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322, in favore del soggetto che cessa dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione si fa luogo, obbligatoriamente e d'ufficio, alla costituzione della posizione assicurativa nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’IVS per il periodo di servizio prestato.

La posizione assicurativa viene costituita secondo le disposizioni della legge 22 novembre 1962, n. 1646, alla quale rinvia espressamente l’articolo 124 sopra citato.

A sua volta, l’articolo 38 della legge n. 1646/1962 stabilisce che la legge n. 322/1958 non trova applicazione nei casi di cessazione dal servizio:

per passaggio ad altro impiego, qualora sia prevista l’unificazione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza;

per morte, quando non sussista per i superstiti il diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS (cioè quando l’anzianità contributiva maturata nel Fondo "Ferrovieri", sommata all’eventuale contribuzione esistente nell’AGO, sia di durata inferiore al limite minimo richiesto per il diritto a pensione nel regime generale).

L’articolo 40 della predetta legge n. 1646/1962 dispone che la costituzione della posizione assicurativa nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’IVS, prevista dalla legge n. 322/1958, deve essere effettuata anche per i periodi riscattati o riconosciuti, purché gli stessi siano riferiti ad effettiva prestazione di lavoro subordinato ed a condizione che non risultino già coperti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

A tale proposito si fa presente che la Corte Costituzionale - con sentenza n. 113/01 del 7/9 maggio 2001 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 124, comma 5, del DPR 1092/1973 e 40 della legge 1646/1962, nella parte in cui subordinano la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD alla condizione che, per gli stessi periodi, vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato.

Alla declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni censurate conseguono pertanto il computo, nella posizione assicurativa da costituire, dei periodi di riscatto non collegati ad effettivo lavoro (ad esempio il corso legale di laurea, riscattato ai sensi dell’articolo 13 del DPR 1092/1973) e l’obbligo di versare la relativa contribuzione al FPLD, secondo le regole fissate dallo stesso articolo 124 e norme successive.

3.1.1. Determinazione dei contributi relativi all’operazione

Secondo l’articolo 41 della citata legge 1646, i contributi da versare all’INPS vanno determinati sulla base delle retribuzioni pensionabili dei periodi di servizio ai quali si riferisce la costituzione della posizione assicurativa, mentre la contribuzione relativa ai servizi riscattati o riconosciuti va calcolata sulla retribuzione alla quale è stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento; in ogni caso devono essere rispettati i minimali di retribuzione vigenti nell’AGO nei singoli periodi.

Il servizio militare di leva - che nel "Fondo Ferrovieri" deve essere computato obbligatoriamente e d’ufficio, in applicazione dell’articolo 8 del DPR 1092/1973 - non rientra invece fra i periodi per i quali si costituisce la posizione assicurativa, ma verrà accreditato figurativamente e direttamente nell’Assicurazione generale obbligatoria con i criteri fissati dall’articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Secondo l’articolo 124 del DPR n. 1092/1973, l’importo complessivo dei contributi da versare all’AGO deve essere determinato applicando l’aliquota contributiva intera, comprensiva pertanto della percentuale a carico sia del datore di lavoro, sia del lavoratore; l’ammontare dei contributi così determinati va poi portato in detrazione dell’indennità "una tantum" spettante agli interessati.

Tuttavia, nel caso in cui l’ammontare della predetta indennità risulti inferiore all’importo contributivo dovuto per la costituzione della posizione assicurativa, l’eventuale maggior onere resta a carico del Fondo FS; quando invece l’indennità "una tantum" risulti di importo superiore ai contributi dovuti per la costituzione della posizione assicurativa, la somma residua deve essere liquidata all’interessato.

Nella trattazione delle pratiche di trasferimento delle posizioni assicurative vanno seguiti anche i seguenti criteri:

la rilevazione dei periodi assicurativi e delle corrispondenti retribuzioni oggetto di denuncia da parte dell’Azienda, a seguito del passaggio della riscossione contributiva all’INPS, deve essere effettuata direttamente a cura delle Agenzie sull'archivio Hydra;

le posizioni assicurative costituite per periodi anteriori al 1° aprile 2000, coperti da contribuzione obbligatoria ovvero per periodi riscattati, ricongiunti o coperti da contribuzione volontaria o figurativa devono essere rilevati con specifica transazione che verrà resa disponibile al momento della costituzione dell’archivio automatizzato degli iscritti al Fondo speciale;

i periodi interessati da retribuzione ridotta in conseguenza del rapporto di lavoro regolato da contratto a "part-time" di tipo orizzontale e verticale vanno trasferiti per intero, curandone la loro evidenziazione, attesa la rilevanza di tale informazione ai fini della liquidazione della pensione;

i periodi di assenza dal servizio senza contribuzione devono essere esclusi dalla costituzione delle posizioni assicurative;

devono essere accreditati, senza alcun onere a carico del Fondo FS, e deve essere loro attribuito un valore figurativo secondo gli stessi criteri previsti nell’AGO i periodi riconosciuti:

per aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 31 della legge 20.5.1970, n. 300 e successive modificazioni, nonché quelli accreditati ai sensi dell’articolo 2 della legge 27.12.1985, n. 816;

per servizio militare;

per gravidanza e puerperio;

rientrano nella costituzione della posizione assicurativa i periodi confluiti nel Fondo ai sensi delle leggi n. 29/1979 e 45/1990; essi hanno infatti acquisito, attraverso l’istituto della ricongiunzione, la natura di contributi propri del Fondo FS e sono pertanto equiparati a quelli versati in tale gestione pensionistica.

I contributi relativi a detti periodi devono essere pertanto determinati prendendo a riferimento la retribuzione pensionabile (della quota A e/o della quota B) alla quale è stato commisurato l’onere di ricongiunzione; analogo criterio dovrà essere applicato anche ai periodi oggetto di riscatto.

Pertanto, in corrispondenza dei periodi riscattati e/o ricongiunti, verrà accreditato un valore retributivo ricavato dalla retribuzione pensionabile della quota A e/o della quota B utilizzata per la determinazione del relativo onere.

Ai predetti importi retributivi verranno applicate le aliquote contributive complessive vigenti nell’AGO nei corrispondenti anni, per determinare la quota a carico dell’azienda, effettivamente applicate al lavoratore nei medesimi anni, per determinare la quota a carico dell’iscritto al Fondo.

In fase di accredito, poi, dovrà essere attribuito a ciascuna settimana dei suddetti periodi il valore retributivo corrispondente alla retribuzione pensionabile utilizzata per il calcolo dei contributi trasferiti.

Peraltro, atteso che non esiste una relazione diretta o proporzionale fra i periodi riscattati e/o ricongiunti ed i periodi presi a riferimento per il calcolo delle retribuzioni pensionabili delle quote A e B, in fase di liquidazione di una prestazione che comporti la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, le stesse devono essere:

divise per i coefficienti di rivalutazione vigenti nell’anno di presentazione della domanda di riscatto/ricongiunzione, individuati con riferimento ad ogni singolo anno riscattato e/o ricongiunto, nei casi in cui i relativi periodi debbano essere presi a riferimento per determinare le retribuzioni pensionabili ai fini del calcolo retributivo della prestazione, che prevede la rivalutazione degli importi retributivi relativi agli anni diversi da quello di decorrenza della prestazione e da quello immediatamente precedente;

utilizzate nel loro importo effettivo, nei casi in cui si debba determinare il montante individuale ai fini del calcolo contributivo della pensione, tenendo comunque presente che la rivalutazione dei corrispondenti contributi ha effetto dalla data di presentazione della domanda di riscatto/ricongiunzione.

devono essere accreditate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti le somme eventualmente versate dall’iscritto per i periodi di contribuzione volontaria, per i periodi acquisiti al Fondo a seguito di riconoscimento o riscatto o comunque attribuiti all’interessato con onere a suo carico.

L'importo dei contributi relativi ai periodi di contribuzione obbligatoria di cui alle lettere a), b) e c), da accreditare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e da addebitare al Fondo speciale, va determinato applicando le modalità di calcolo e le aliquote in vigore nell’AGO alle retribuzioni determinate con i criteri vigenti nel Fondo medesimo (v. tabelle allegate n.1 e n. 2).

In tali aliquote è compresa la quota percentuale di finanziamento dell'assistenza malattia ai pensionati (fino al 31 dicembre 1997), mentre è esclusa quella per il finanziamento del Fondo asili-nido (0,10%).

Poiché le anzianità contributive maturate nel Fondo vengono espresse in giorni, nel limite di 30 al mese e di 360 all’anno, la loro trasformazione in settimane - per il relativo accredito nel FPLD - dovrà avvenire sulla base del coefficiente 6,923 (risultante dal rapporto fra 360 giorni e 52 settimane).

All’anno considerato dovrà essere poi attribuito il numero di settimane corrispondente al quoziente, arrotondato per eccesso, risultante dalla predetta trasformazione, nel rispetto, ovviamente, della relativa capienza massima (esempio: giorni 286 : 6,923 = 41,31 settimane, da arrotondare a 42).

3.1.2 Riflessi operati dalle norme della prosecuzione volontaria sull'obbligo di costituire la posizione assicurativa nell'AGO

Dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che ha introdotto l’istituto della prosecuzione volontaria in tutti gli ordinamenti previdenziali sostitutivi ed esclusivi dell’AGO, il soggetto, cessato dal servizio successivamente all'11 luglio 1997 senza aver maturato il diritto a pensione, può effettuare versamenti volontari nel "Fondo pensioni Ferrovieri" a condizione che nel quinquennio anteriore alla data della domanda possa far valere almeno tre anni di contribuzione utile ai fini dell’autorizzazione.

All'unico requisito contributivo previsto dal Decreto legislativo n. 184/1997, dal 1° gennaio 2001 - per quanto disposto dall’articolo 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) - si è aggiunto il requisito alternativo di almeno cinque anni di contribuzione utile ai fini dell’autorizzazione, qualunque sia l’epoca del versamento dei contributi.

Coloro che siano cessati dal servizio dopo il 12 luglio 1997 con almeno cinque anni di contribuzione utile, potranno chiedere in qualsiasi momento l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria nel Fondo FS sulla base del requisito di almeno 5 anni di contribuzione, purché alla data del 1° gennaio 2001 potessero ancora esercitare la suddetta facoltà avvalendosi del requisito dei tre anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la domanda.

Appare di tutta evidenza come le norme che hanno esteso al personale ferroviario la facoltà di proseguire volontariamente l’iscrizione al Fondo siano, di fatto, intervenute a modificare la disciplina dell'immediata costituzione d’ufficio della posizione assicurativa in favore del personale cessato dal servizio senza diritto a pensione.

Tenendo conto dei riflessi prodotti dalla normativa che disciplina la prosecuzione volontaria, il provvedimento d’ufficio potrebbe essere di fatto adottato limitatamente ai casi di cessazione dal servizio con un’anzianità contributiva inferiore al requisito contributivo minimo richiesto ai fini dell’autorizzazione ai versamenti volontari, pari a tre anni nel quinquennio antecedente la domanda (dal 12 luglio 1997) ovvero a cinque anni, qualunque sia l’epoca del versamento dei contributi (dal 1° gennaio 2001).

Peraltro, con il passaggio delle competenze dal soppresso Fondo all’INPS, è venuta meno la conoscenza immediata delle condizioni di trasferibilità d'ufficio della posizione assicurativa nel FPLD e, conseguentemente, l’applicabilità delle norme che la disciplinano.

In attesa che sull’argomento venga acquisito il parere del competente Ministero, le Sedi sono pertanto invitate a soprassedere alla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa, operazione che potrà comunque avvenire in presenza di espressa richiesta dei soggetti interessati.

3.2 Ricongiunzioni nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art. 1, legge n. 29/1979)

Le posizioni assicurative possono essere ricongiunte nell'AGO anche in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 29/1979; tale possibilità è tuttavia limitata ai casi in cui nell'AGO risulti accreditata o da accreditare altra contribuzione e sempre che - in relazione ai periodi maturati nel Fondo - non si realizzino i presupposti per la costituzione della posizione assicurativa ai sensi delle disposizioni vigenti nell'ordinamento pensionistico FS.

Stante il loro carattere obbligatorio, infatti, le norme che disciplinano la costituzione della posizione nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti continuano ad operare anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 29/1979; a tali norme si dovrà perciò fare ricorso, anche in presenza di domande di ricongiunzione presentate a norma dell'art. 1 in esame, in tutti i casi in cui esistano le condizioni che impongono la costituzione della posizione assicurativa.

Qualora poi il conto assicurativo esistente nel Fondo non possa essere estinto, si darà seguito anche alla domanda di ricongiunzione limitatamente ai periodi residui – quali, ad esempio, i periodi derivanti da riscatto degli studi universitari - esclusi dal campo di applicazione delle norme che disciplinano la costituzione della posizione assicurativa.

3.2.1 Soggetti interessati

I soggetti ai quali l'articolo 1 della legge in esame attribuisce la facoltà di ricongiunzione sono gli assicurati titolari di periodi di contribuzione in almeno due gestioni pensionistiche:

  • nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel Fondo Ferrovieri;

  • nel Fondo Ferrovieri ed in almeno una diversa gestione "alternativa" (devono intendersi "alternative" le gestioni pensionistiche esclusive, esonerative e sostitutive del FPLD);

  • nel Fondo Ferrovieri ed in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi Artigiani (ART), Commercianti (COM) e Coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM).

Ove ricorrano le condizioni prescritte, l'articolo 1 della legge n. 29/1979 è applicabile a domanda, diretta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti quale gestione accentrante.

La richiesta di ricongiunzione potrà essere avanzata dall'interessato in qualsiasi momento, a condizione che i periodi assicurativi interessati non abbiano già dato luogo a pensione (la titolarità di pensione a carico di una gestione alternativa non preclude la possibilità di ricongiungere nell'AGO periodi assicurativi di altre gestioni che non hanno dato luogo a pensione).

La ricongiunzione richiesta in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 29/1979 da un soggetto in attività di servizio, con iscrizione in atto al Fondo ferrovieri, opererà per i soli periodi compresi fino a tutto il mese di presentazione della domanda, ferma restando l’iscrizione alla predetta gestione FS.

I successivi periodi di iscrizione maturati nel Fondo potranno essere ricongiunti alle condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge n. 29/1979 (dopo dieci anni, di cui almeno 5 coperti da contribuzione effettiva, ovvero al momento del pensionamento) o, ancora, potranno diventare oggetto di costituzione di posizione assicurativa, qualora ne ricorrano le condizioni.

Il soggetto che faccia valere periodi di iscrizione in più gestioni, potrà esercitare la facoltà di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge n. 29/1979 solo con riferimento a tutti i periodi di contribuzione, nella loro globalità, maturati in gestioni "alternative" ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (in quest'ultimo caso, solo se ne ricorrono le condizioni): non è infatti consentito limitare la ricongiunzione solo a taluni periodi, quando sono perfezionati i requisiti di ricongiungibilità.

La ricongiunzione nel FPLD dei periodi di iscrizione al Fondo FS non comporta alcun onere a carico del lavoratore; qualora invece l’interessato sia anche titolare di periodi di assicurazione delle gestioni speciali per lavoratori autonomi, limitatamente ad essi la ricongiunzione sarà onerosa.

In tali casi l'interessato dovrà una somma pari al 50 per cento dell'importo ottenuto sottraendo l'ammontare dei contributi autonomi, maggiorati dei relativi interessi, dalla riserva matematica corrispondente a tali ultimi periodi, calcolata con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12.8.1962, n. 1338.

3.2.2 Periodi ricongiungibili

Formano oggetto di ricongiunzione, mediante trasferimento nell'assicurazione IVS dei lavoratori dipendenti e senza oneri per il richiedente, tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata, trasferita e ricongiunta, maturati nel Fondo FS.

I contributi da accreditare al "FPLD" ed i relativi interessi vanno determinati in base alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge n. 29/1979.

L’ammontare dei contributi obbligatori relativi alla sola gestione pensionistica (esclusa la contribuzione per asili-nido, Gescal, ecc.) deve essere quantificato utilizzando le aliquote IVS (contributi base ed integrativi) previste per i medesimi periodi nell'Assicurazione generale obbligatoria.

Le suddette contribuzioni sono trasferite sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore, applicando le aliquote IVS alle retribuzioni assoggettate a ritenuta ai fini pensionistici, individuate secondo le norme del regime pensionistico del Fondo (contributi base ed integrativi); a tale proposito si precisa che la quota a carico dell’Amministrazione va determinata applicando l’aliquota prevista per i datori di lavoro, vigente per i medesimi periodi nell'Assicurazione generale obbligatoria, mentre quella a carico del lavoratore corrisponde alle ritenute operate nel tempo sulle relative retribuzioni (vedi anche circ. n. 21 del 28/3/1981 del Ministero del Tesoro, allegata alla circ. INPS n. 127 del 10/6/1981).

I contributi volontari verranno trasferiti applicando i medesimi criteri (l’istituto della prosecuzione volontaria è stato introdotto nel Fondo FS a partire dal 12 luglio 1997, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).

L'importo dei contributi obbligatori e volontari va maggiorato di interessi al tasso annuo composto del 4,50 per cento, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di riferimento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello dell'effettivo trasferimento (va trasferita esclusivamente la contribuzione IVS).

Per i periodi riscattati vanno trasferiti gli oneri versati al Fondo, maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente alla data del trasferimento (per i riscatti con pagamento dell’onere non ancora perfezionato, la ricongiunzione opera, con effetto dalla data della domanda, trasferendo al FPLD anche il rapporto creditizio nei confronti del lavoratore).

Per i periodi riconosciuti o riconoscibili figurativamente nel Fondo va trasferita una somma pari all'importo dei contributi che sarebbero stati versati se l'interessato avesse prestato attività lavorativa nel periodo riconosciuto figurativamente.

Il trasferimento delle suddette somme deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta della competente Agenzia di area; in caso di ritardo, in aggiunta agli importi dovuti, il Fondo è tenuto a corrispondere al FPLD un ulteriore interesse al tasso del 6 per cento annuo, a decorrere dal 61 giorno successivo alla data della relativa richiesta.

3.2.3 La ricongiunzione delle contribuzioni da lavoro autonomo

Nell’ipotesi in cui il richiedente sia anche titolare di contribuzione da lavoro autonomo, la ricongiunzione di tali periodi sarà possibile solo se, nel periodo intercorrente fra l'ultima iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la data della domanda di ricongiunzione, l’interessato potrà far complessivamente valere almeno cinque anni di contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) in qualità di lavoratore dipendente.

Il predetto requisito si considera perciò perfezionato anche con il concorso di contribuzioni versate in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, cioè in tutto o in parte negli ordinamenti di provenienza ovvero in tutto o in parte nella gestione di destinazione (non si considera interruzione l’iscrizione nelle gestioni autonome coincidente con la prosecuzione volontaria in una delle gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti).

Qualora il requisito del quinquennio contributivo non sussista alla data della domanda di ricongiunzione, ma risulti perfezionato al momento in cui la pratica viene presa in esame, la richiesta di ricongiunzione dovrà essere considerata come validamente presentata, con decorrenza dalla data di perfezionamento del requisito di legge, in base al principio amministrativo della conservazione dell'atto.

Qualora invece, non sia possibile ammettere a ricongiunzione le contribuzioni maturate nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per mancanza del requisito del quinquennio contributivo anche al momento di definizione della pratica, l'esercizio della ricongiunzione dei periodi di lavoro autonomo è rimesso alla volontà degli interessati.

In assenza del suddetto quinquennio contributivo, è comunque possibile operare la ricongiunzione dal Fondo Ferrovieri ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 29/1979, a condizione che esista almeno un altro periodo di contribuzione nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ovvero in una o più gestioni "alternative". In tal caso, ovviamente, i periodi di lavoro autonomo resteranno esclusi dall’operazione di ricongiunzione.

Quando poi, maturato il previsto quinquennio contributivo, gli interessati chiedono di ricongiungere anche il periodo di lavoro autonomo non compreso nella prima operazione, tale richiesta non deve essere considerata quale seconda domanda di ricongiunzione e non devono essere perciò verificate le condizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 29/1979, anche se la facoltà è già stata esercitata per i periodi di lavoro dipendente.

Ciò in quanto l'articolo 4 citato, nel porre limitazioni alla possibilità di un'ulteriore domanda di ricongiunzione, fa riferimento a periodi contributivi temporalmente collocati dopo la data di presentazione della prima richiesta.

Nei casi in esame, invece, la contribuzione autonoma è antecedente alla data della prima domanda, ma la limitazione contenuta all'articolo 1, quarto comma, della legge n. 29/1979 ne ha impedito la ricongiunzione, in deroga alla volontà della norma stessa di considerare tutti i periodi di contribuzione.

Resta comunque inteso che l’onere relativo ai periodi di lavoro autonomo deve essere determinato con riferimento alla data in cui viene richiesto il completamento dell’operazione di ricongiunzione precedentemente avviata, facendo pertanto riferimento agli elementi di calcolo (età anagrafica, retribuzione pensionabile e coefficiente attuariale) esistenti alla data della nuova richiesta.

3.2.4 Trattazione della domanda di ricongiunzione

La domanda di ricongiunzione in discorso, corredata di tutti gli elementi necessari, va presentata dall'interessato all'Agenzia di area dell'INPS territorialmente competente per il luogo di residenza del richiedente.

In presenza di motivi ostativi alla ricongiunzione, la suddetta Agenzia deve adottare un formale provvedimento di reiezione della domanda, dandone comunicazione all'interessato ed avvertendolo della possibilità di presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Qualora invece non esistano impedimenti alla definizione della domanda, l’Agenzia interessata chiederà gli elementi necessari alla ricongiunzione, inviando al Fondo (Struttura Regionale, ex Compartimento FS) una richiesta a trasmettere il prospetto dei periodi di contribuzione esistenti a nome del lavoratore, con l'indicazione:

  • degli estremi dei periodi contributivi e del numero dei contributi (le registrazioni vanno ripartite per periodi non superiori all'anno solare, al fine del calcolo degli interessi);

  • delle retribuzioni relative ai vari periodi;

  • della natura delle contribuzioni segnalate.

Per i periodi riscattati, dovranno essere indicati:

  • gli estremi del periodo ed il numero dei relativi contributi;

  • la natura del riscatto (periodi lavorativi, laurea, ecc.);

  • la retribuzione pensionabile presa a base per il calcolo dell'onere;

  • la somma versata per riscatto;

  • la data di versamento del valore di riscatto o della prima rata di esso.

Il Fondo deve altresì comunicare se sia in corso il pagamento rateale dell’onere di riscatto ed, in caso affermativo, fornire gli elementi necessari per il subentro nel rapporto creditizio nei confronti dell'interessato (estremi del periodo, natura del riscatto, data della domanda, valore del capitale, importo della singola rata, durata della dilazione, periodicità di versamento delle rate, numero delle rate concesse, numero delle rate versate al momento della comunicazione); la quota di capitale corrispondente alle rate versate deve essere compresa nel trasferimento.

Il Fondo dovrà fornire i dati richiesti, compilando il prospetto di cui all’allegato n. 3

Pervenuto il citato prospetto, l'Agenzia competente dovrà effettuare tutte le operazioni necessarie per quantificare l'ammontare dei contributi trasferibili dal Fondo, utilizzando la procedura automatizzata appositamente realizzata e di imminente rilascio, acquisendo la pratica in base anagrafica GPA92, con codice tipo-pratica FS29/1 ed operando secondo le indicazioni che verranno appositamente fornite.

Qualora presso il Fondo fosse in corso il pagamento rateale degli oneri di riscatto, l'Agenzia - sulla base degli elementi forniti dal Fondo - provvederà ad assumere in carico la rateazione, invitando l'interessato a proseguire i versamenti secondo le condizioni originarie, indicandogli le modalità di pagamento (quelle praticate per i pagamenti rateali dei riscatti effettuati nel FPLD).

Nel caso in cui la ricongiunzione riguardi anche periodi di contribuzione da lavoro autonomo, deve essere accertata preliminarmente la consistenza dei periodi maturati nell'assicurazione IVS dei lavoratori dipendenti (sempre che l'interessato ne sia titolare) e nel Fondo, oltre che quella presente nella gestione o gestioni autonome e richiede al Fondo il prospetto delle contribuzioni di propria pertinenza, secondo la procedura sopra indicata.

Qualora tale ricognizione evidenzi l’assenza del requisito del quinquennio di contribuzione nelle gestioni dei lavoratori dipendenti (valutato sulla base dei periodi AGO e di quelli maturati nel Fondo), limitatamente ai periodi di lavoro autonomo dovrà essere adottato un formale provvedimento di reiezione della domanda di ricongiunzione.

Nel caso in cui risultino soddisfatti i requisiti per effettuare detta ricongiunzione, l'Agenzia competente determinerà invece, con le consuete modalità, l'onere da porre a carico del richiedente e subordinerà all'accettazione di esso da parte dell'interessato la ricongiunzione dei periodi maturati nel Fondo FS, rinviandone le operazioni di trasferimento nell'AGO, da effettuare secondo le indicazioni che verranno fornite con il rilascio della procedura automatizzata.

Il valore dell'onere di ricongiunzione deve essere notificato all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; nel provvedimento di accoglimento devono essere contenute tutte le informazioni in merito ai termini ed alle modalità di versamento.

Il mancato versamento totale o parziale dell’onere entro il termine di 60 giorni, va inteso come rinuncia alla facoltà di ricongiunzione, con conseguente improponibilità di una successiva domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 29/1979; la rinuncia tacita o espressa va notificata - oltre che al Fondo FS - anche alle altre gestioni "alternative" eventualmente interessate, affinché ne prendano atto.

3.2.5 Valutazione dei periodi assicurativi coincidenti

Come previsto dall’art. 8 della legge n. 29/1979, qualora dalla ricongiunzione dovesse risultare una coincidenza di più periodi assicurativi, va considerato utile il periodo coperto da contribuzione connessa ad effettive prestazioni di lavoro; in assenza di periodi contributivi derivanti da lavoro effettivo, va invece considerato utile il periodo coperto dalla contribuzione di importo più elevato ed escluso ogni altro.

In caso di versamenti volontari coincidenti con contribuzione confluita dal Fondo FS nel FPLD, la contribuzione volontaria dovrà essere annullata e rimborsata, in conformità a quanto previsto dal secondo comma del citato articolo 8, ferma restando l'acquisizione alla gestione IVS dei relativi interessi.

 

4. La ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/1979

Secondo la previsione dell'art. 2 della legge 29/1979 la ricongiunzione dei periodi assicurativi in un unico ordinamento pensionistico può essere effettuata in presenza di uno dei seguenti casi:

con iscrizione in atto nella gestione previdenziale in cui si esercita la facoltà: in tale circostanza non sono rilevanti né la durata dei periodi da ricongiungere, né quella dei periodi di iscrizione nella gestione accentrante, salvo il requisito previsto per la ricongiunzione di periodi di lavoro autonomo;

senza iscrizione in atto nella gestione previdenziale destinataria dei contributi: in tale caso è necessario aver maturato un'anzianità pari ad almeno otto anni di contribuzione, per effettiva attività lavorativa, nella forma di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.

In conseguenza di quanto precede, pertanto, al verificarsi di ciascuna delle due ipotesi sopra formulate, l'esercizio della facoltà in argomento determinerà, secondo i casi, la ricongiunzione nel Fondo FS da ordinamenti alternativi all'Assicurazione generale obbligatoria ovvero la ricongiunzione dal Fondo FS in direzione dei predetti ordinamenti alternativi.

Di seguito viene esaminata ciascuna delle due ipotesi di ricongiunzione sopra menzionate, nel caso in cui la facoltà sia esercitata da soggetti con iscrizione in atto nel Fondo Ferrovieri alla data della relativa domanda. Si fa riserva di fornire indicazioni in merito alle ipotesi di ricongiunzione relative a soggetti non iscritti al Fondo al momento della richiesta.

4.1 Ricongiunzioni nel Fondo Ferrovieri

La facoltà di conseguire un unico trattamento pensionistico nel Fondo "Ferrovieri" attraverso la ricongiunzione di tutti i periodi di iscrizione maturati in forme di previdenza diverse dal Fondo, è attribuita dall'articolo 2 della legge n. 29/1979 "al lavoratore" che possa far valere anche periodi di iscrizione nel FPLD, in gestioni "alternative" dell'ordinamento generale e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani (ART), commercianti (COM) e coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM).

Tale facoltà può essere esercitata nel Fondo fino all’ultimo giorno di servizio, con apposita domanda.

L'articolo 10 della legge n. 29/1979 attribuisce la facoltà di ricongiunzione anche ai superstiti del dipendente deceduto in servizio, che potranno esercitarla nel Fondo fino a quando non avranno ricevuto la comunicazione dell'accoglimento della domanda di pensione, in analogia a quanto stabilito nei confronti degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera n.52 del 29 marzo 1985.

Il calcolo della riserva matematica da porre a carico dei superstiti dovrà conseguentemente avvenire con riferimento alla data di decorrenza della pensione e non a quella di presentazione della domanda di ricongiunzione.

Come previsto dall’art. 7 della legge n. 29/1979, i periodi di ricongiunzione sono equiparati a tutti gli effetti a quelli versati nella gestione accentrante: essi devono essere perciò valutati ai fini pensionistici secondo la normativa vigente in materia nel Fondo "Ferrovieri".

4.1.1 Periodi ricongiungibili e periodi esclusi dalla ricongiunzione

Formano oggetto di ricongiunzione, mediante trasferimento al Fondo FS, tutti i periodi di assicurazione maturati dal richiedente in altri ordinamenti pensionistici fino a tutto il mese di presentazione della domanda e coperti da contribuzione:

obbligatoria (non è rilevante l’ammontare dei contributi, né la natura del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’assicurazione);

volontaria (tale contribuzione, se concomitante ad altra tipologia di copertura assicurativa, andrà detratta dall’ammontare dell’onere di ricongiunzione);

figurativa (accreditata secondo le modalità previste dalla normativa vigente nell'ordinamento di provenienza);

riscattata secondo le norme vigenti nella gestione dalla quale avviene la ricongiunzione.

Eventuale contribuzione successiva alla ricongiunzione resta acquisita alla gestione di provenienza, salvo il caso dei contributi volontari successivi (quelli rientranti nella ricongiunzione vengono posti in detrazione dall'onere), che vanno invece rimborsati all’interessato a carico della gestione in cui risultano versati, venendo meno - per effetto della ricongiunzione - la validità dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Rientrano nella ricongiunzione, se coperti da contribuzione nel FPLD, anche i periodi di lavoro prestato all’estero:

alle dipendenze di imprese italiane autorizzate al versamento dei contributi in Italia (si tratterà di normale contribuzione obbligatoria);

in Paesi con i quali non esistono convenzioni in materia pensionistica (si tratterà di contribuzione da riscatto, in applicazione dell’art. 51, 2° comma, della legge 30.4.1969, n. 153, e successive modificazioni);

periodi di lavoro prestato in Libia, riscattati in base all’articolo 51, comma 2, della legge 153/1969 ovvero riconosciuti nell’AGO (riserva matematica a carico dello Stato), per effetto delle leggi 181/1983 (periodi fino al 30 giugno 1957) e 166/1991 (periodi dal 1° luglio 1957 al del 21 luglio 1970);

periodi di lavoro prestato in Svizzera, per i quali vi sia stato trasferimento di contribuzione nell’AGO; la loro ricongiunzione, previo trasferimento dei contributi dalle Casse di compensazione elvetiche all’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, è divenuta possibile nel Fondo Ferrovieri solo dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 5614 del 15 ottobre 1988).

La facoltà di ricongiunzione è esercitabile a condizione che i periodi oggetto dell'operazione non abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione. Fa eccezione la contribuzione utilizzata per liquidare una pensione di invalidità a carico dell’AGO, purché alla data della domanda di ricongiunzione il trattamento pensionistico non sia più dovuto (la prestazione deve essere revocata per recupero delle capacità lavorativa e non sospesa per motivi reddituali, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 638/1983).

Al titolare di pensione che possa far valere ulteriore contribuzione è inoltre consentita la facoltà di ricongiungere in altra gestione assicurativa gli eventuali periodi contributivi non utilizzati per liquidare il trattamento pensionistico in godimento.

Sono invece esclusi dall’applicazione della legge n. 29/1979 i contributi versati presso le Casse dei Liberi professionisti, la cui ricongiunzione è regolata dalla legge 5 marzo1990, n. 45 e della quale si dirà al punto 5 della presente circolare.

Anche i periodi assicurativi riconosciuti nel FPLD in applicazione dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962, ancorché precedenti alla domanda di ricongiunzione, restano esclusi dall’applicazione della legge n. 29/1979 nel caso in cui la richiesta di riscatto sia successiva all’avvenuta conferma dell’operazione di ricongiunzione, conferma che si determina con il versamento dell’intero onere di ricongiunzione o delle prime tre rate di esso.

Nei suddetti casi, pertanto, la pratica deve essere considerata definita in relazione alla situazione assicurativa esistente alla data della domanda di ricongiunzione e, stante il carattere negoziale dell’operazione, non deve essere oggetto di riesame. I periodi riconosciuti ai sensi dell’articolo 13 sopra citato potranno quindi formare oggetto di una successiva ricongiunzione, solo alle condizioni e nei termini stabiliti dall’articolo 4 della legge n. 29/1979.

Un’ulteriore esclusione riguarda i periodi di lavoro prestato in Libia dal 1° luglio 1957 al del 21 luglio 1970 ed accreditati in applicazione dell’articolo 4 della legge 1° giugno 1991, n. 166, in tutti i casi in cui la domanda di regolarizzazione sia stata presentata in data successiva a quella di ricongiunzione, considerata l’espressa esclusione dell’efficacia retroattiva della domanda di regolarizzazione contenuta nell’articolo 4 sopra citato.

4.1.2 Ricongiunzione dei periodi di lavoro autonomo

L’operazione di ricongiunzione può riguardare anche i periodi di contribuzione da lavoro autonomo, sempre che - alla data della domanda - risultino soddisfatti i requisiti previsti al 4° comma dell’art. 1, siano cioè maturati almeno cinque anni di contribuzione in una gestione dei lavoratori dipendenti successivamente ai periodi autonomi da ricongiungere.

Il requisito del quinquennio contributivo nella gestione dei lavoratori dipendenti è richiesto, infatti, anche per le ricongiunzioni disciplinate dall'articolo 2 della legge in discorso. Tale requisito si considera perfezionato anche con il concorso di contribuzione versata in parte nell’ordinamento di provenienza ed in parte nel Fondo FS.

Sull'argomento si rinvia a quanto già illustrato al precedente punto 3.2.3 della presente circolare.

4.1.3 Reiterazione della domanda di ricongiunzione

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata, di massima, una sola volta e deve riguardare la totalità dei periodi di contribuzione ricongiungibili alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, secondo la previsione dell’art. 4, 1° comma, della legge n. 29/1979, una seconda richiesta è consentita quando l'interessato, successivamente alla data della prima ricongiunzione, possa far valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, dei quali almeno cinque di contribuzione versata in corrispondenza di effettiva attività lavorativa. Tale facoltà, non avendo la legge stabilito nulla in merito, potrà essere esercitata anche in un ordinamento previdenziale diverso da quello nel quale è avvenuta la prima ricongiunzione.

La facoltà di trasferire ulteriori periodi successivi alla prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti previsti dal sopra citato 1° comma dell'articolo 4, può essere esercitata solo all’atto del pensionamento e solo nella gestione destinataria della precedente operazione (art. 4, 2° comma, legge n. 29/1979).

In merito al perfezionamento delle condizioni che consentono la ricongiunzione dei periodi di lavoro autonomo in data successiva a quella della domanda, si rinvia al precedente punto 3.2.3.

4.1.4 Trattazione della domanda di ricongiunzione

La domanda di ricongiunzione di cui all’art. 2 della legge 29 deve essere presentata al Fondo "Ferrovieri" (con tale denominazione si intende la "Struttura regionale FS" corrispondente al Compartimento ferroviario di appartenenza dell'interessato, di regola concomitante con l’Agenzia INPS localizzata nella città capoluogo della regione) ed in copia all'Agenzia di Area dell'INPS competente per la residenza del richiedente, con l’indicazione di tutti i periodi da ricongiungere, delle gestioni previdenziali presso cui sono accreditati i periodi da trasferire nonché della data presunta del pensionamento.

Al momento della domanda sono richieste l’iscrizione nel Fondo e la titolarità di contribuzione nel FPLD e/o in altre forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive di tale assicurazione generale (cosiddette forme "alternative") e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS (ART, COM e CD/CM).

Ai fini dell'esercizio della facoltà non sono rilevanti né la durata dei periodi da ricongiungere, né quella di iscrizione al Fondo FS, salvo i casi di ricongiunzione di lavoro autonomo per il quale è necessario aver perfezionato alla data della domanda il requisito del quinquennio di contribuzione nelle gestioni dei lavoratori dipendenti, come richiesto dal 4° comma dell’art. 1 e dall’ultimo comma dell’art. 2 della norma in esame (tale requisito, come noto, si considera perfezionato anche con il concorso della contribuzione versata negli ordinamenti di provenienza).

4.1.5 Valutazione dei periodi assicurativi coincidenti

Come previsto dall’art. 8 della legge n. 29/1979, qualora dalla ricongiunzione dovesse risultare una coincidenza di più periodi assicurativi, la quantificazione dell'anzianità contributiva da ricongiungere dovrà avvenire tenendo conto dei sotto elencati criteri di valutazione.

La contribuzione connessa ad effettiva prestazione di lavoro conserva comunque validità e la ricongiunzione opera sull’intero ammontare delle contribuzioni relative ai periodi lavorativi doppiamente coperti.

Quando la sovrapposizione non riguarda periodi contributivi derivanti da lavoro effettivo, va invece considerato utile ai fini della ricongiunzione quello coperto con contribuzione più elevata ed escluso ogni altro.

Se la sovrapposizione si verifica con periodi di contribuzione volontaria, la ricongiunzione opera sempre sui periodi coperti da altra tipologia contribuzione e la contribuzione volontaria coincidente viene utilizzata per ridurre l’onere a carico del richiedente.

Da quanto sopra si evidenzia che i periodi lavorativi, anche se tra loro coincidenti, devono essere considerati utili, ma tale coincidenza non determina alcuna maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere al lavoratore per effetto della ricongiunzione (il periodo è utile una sola volta, relativamente alla sua durata; la contribuzione relativa alla duplice attività viene portata in detrazione dalla riserva matematica, unitamente a quelle degli altri periodi ricongiungibili).

Al riguardo, tenuto conto che la legge n. 29/1979 è finalizzata al conseguimento di un'unica pensione, tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto di cui gli assicurati sono titolari presso i vari ordinamenti previdenziali rientranti nel campo di applicazione della norma sopra citata, ancorché coincidenti con quelli maturati o riconosciuti nel Fondo, dovranno essere comunicati e quindi trasferiti.

Il Fondo provvederà poi a quanto di sua competenza in ordine alla relativa valutazione ed all'utilizzo delle relative somme trasferite.

4.1.6 Limiti di valutazione dei periodi ricongiunti

Ai fini del corretto calcolo dell’onere sarà necessario quantificare l'entità dell'anzianità contributiva effettivamente utile all'interessato per effetto della ricongiunzione, determinando preliminarmente la durata dei periodi di servizio già maturati presso il Fondo e quella complessiva dei periodi ricongiungibili.

Effettuate tali operazioni, si dovrà poi accertare se l’anzianità contributiva ricongiungibile, interamente considerata, faccia o meno superare il limite di servizio utile al raggiungimento della percentuale massima di pensionabilità, che nel Fondo è pari all’80%.

Nel caso in cui il predetto limite di servizio non venga superato, i periodi ricongiungibili dovranno essere considerati per intero ai fini del calcolo del beneficio pensionistico; qualora, invece, la percentuale massima di pensionabilità venga superata, dovranno essere considerati, ai fini del calcolo del beneficio pensionistico, i soli periodi ricongiungibili strettamente necessari a raggiungere tale limite massimo.

Anche nel caso in cui i periodi ricongiungibili vengano valutati entro il limite massimo di pensionabilità, l’operazione di ricongiunzione comporterà comunque l'annullamento dell’intera posizione assicurativa negli ordinamenti di provenienza ed il trasferimento al Fondo dei relativi contributi, compresi quelli accreditati ai periodi eccedenti il limite di servizio utile.

4.1.7 La copertura finanziaria delle ricongiunzioni

La copertura finanziaria delle ricongiunzioni disciplinate dall’art. 2 della legge n. 29/1979 è costituita dall’ammontare delle contribuzioni e dei relativi interessi, trasferiti al Fondo FS dalle gestioni interessate e da un onere a carico dei richiedenti.

Con riferimento a tutta la contribuzione relativa ai periodi temporalmente collocati fino alla data della domanda di ricongiunzione viene accreditato al Fondo l’ammontare dei contributi maturati dall'interessato, maggiorati di interessi al tasso annuo composto del 4,50 per cento.

Il richiedente deve invece una somma corrispondente al 50 per cento della differenza risultante fra:

la riserva matematica della quota di pensione corrispondente ai periodi ricongiungibili, calcolata con i criteri dell’articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 e secondo le tabelle in vigore per l’applicazione dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con DM 27.1.1964, (si veda in proposito anche la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei Conti n. 1422 del 17 febbraio 1984);

l’ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dalle gestioni di provenienza, determinato con riferimento alla domanda di ricongiunzione.

Il richiamato articolo 4 della legge n. 299/1980 stabilisce che la quota di pensione relativa ai periodi oggetto di ricongiunzione (beneficio pensionistico), arrotondati ad anni e mesi interi, deve essere calcolata applicando alla retribuzione annua pensionabile riferita alla data della domanda l’aliquota del 2 per cento per ogni anno da ricongiungere e tanti dodicesimi del 2 per cento per quanti sono i mesi interi del periodo ricongiungibile (va arrotondata a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni; va invece trascurata la frazione fino a 15 giorni).

4.1.8 Determinazione della retribuzione pensionabile

Poiché il calcolo della riserva matematica comporta la quantificazione del beneficio pensionistico corrispondente ai periodi ricongiunti, per determinare la retribuzione pensionabile sulla quale calcolare l'onere da porre a carico dei richiedenti si dovranno applicare i criteri di volta in volta vigenti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici a carico del Fondo, individuati con riferimento alla data della domanda di ricongiunzione.

L’onere di ricongiunzione deve essere determinato tenendo ovviamente conto della collocazione temporale del periodo oggetto di ricongiunzione. Pertanto, se il periodo in parola si colloca temporalmente entro il 31 dicembre 1992 ed incrementa quindi la sola quota A di pensione, la retribuzione pensionabile va individuata secondo i criteri dell’articolo 22 della legge n. 177/1976.

In particolare, per le domande non ancora definite e presentate dalla data di entrata in vigore della legge n. 29/79 (24 febbraio 1979) al 31 dicembre 1994, dovranno essere presi in considerazione:

- le competenze fisse in godimento il giorno della presentazione della domanda;

- il relativo aumento del 18 per cento;

- la tredicesima mensilità.

Per le domande presentate dal 1° gennaio 1995 in poi, dovranno essere presi in considerazione:

- le competenze fisse in godimento il giorno della presentazione della domanda;

- il relativo aumento del 18 per cento;

- la tredicesima mensilità;

- l’indennità integrativa speciale, comprensiva della quota spettante sulla tredicesima mensilità.

Si dovrà invece utilizzare una diversa retribuzione annua pensionabile per i periodi di ricongiunzione che si collocano successivamente al 31 dicembre 1992 e che incrementano perciò la quota B di pensione; in tali casi il beneficio pensionistico relativo a detti periodi deve essere determinato applicando le disposizioni vigenti per il calcolo della predetta quota di pensione.

Nel caso in cui il periodo da ricongiungere interessi, invece, un arco temporale che comprende la data del 1° gennaio 1993, incrementando quindi entrambe le quote di pensione, il beneficio pensionistico relativo all'intero periodo deriverà dalla somma:

della quota A di pensione, corrispondente al periodo di ricongiunzione precedente il 1° gennaio 1993;

della quota B di pensione, relativa al periodo di ricongiunzione successivo al 31 dicembre 1992.

4.1.9 Calcolo della riserva matematica

L’articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 dispone che la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere sia determinata applicando alla retribuzione annua pensionabile, riferita alla data della domanda, un’unica aliquota, pari al 2 per cento per ogni anno di servizio.

Le operazioni di calcolo della riserva matematica risultano perciò semplificate : l’applicazione di un’unica aliquota consente infatti di determinare direttamente la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive riconoscibili nel Fondo per effetto della ricongiunzione.

Pertanto, una volta definite l'anzianità contributiva da ricongiungere (in anni e mesi interi) e la retribuzione o le retribuzioni pensionabili riferite alla data della domanda, verrà calcolato il beneficio pensionistico derivante dall'operazione di ricongiunzione applicando direttamente alla retribuzione annua pensionabile la percentuale di pensionabilità corrispondente ai periodi da ricongiungere (2% per ogni anno e 1/12 del 2% per ogni mese intero, considerando tale la frazione superiore a 15 giorni ed ignorando quella inferiore).

Il beneficio pensionistico verrà poi capitalizzato con il coefficiente attuariale rilevato dalle tabelle predisposte per i soggetti di sesso maschile ed approvate con DM 27 gennaio 1964 in corrispondenza dell'anzianità ricongiungibile e dell'età anagrafica dell’interessato, entrambe espresse in valori interi con arrotondamento per eccesso o per difetto della frazione di anno rispettivamente pari o inferiore a 6 mesi.

Dal valore ottenuto con la predetta operazione, che corrisponde all'ammontare della riserva matematica, dovrà essere sottratto l’importo delle contribuzioni e degli interessi dovuti al Fondo, alla data della domanda di ricongiunzione, rilevabile dal modello Tr.C. O1/bis.

L'importo residuo sopra ottenuto dovrà essere infine ridotto al 50 per cento e costituirà l’onere da porre a carico del richiedente.

Laddove la ricongiunzione venga richiesta dai superstiti di un assicurato deceduto in costanza di servizio, la quota di pensione (beneficio pensionistico) da capitalizzare dovrà essere ridotta in misura corrispondente all’aliquota di reversibilità. All'importo così ottenuto dovrà essere poi applicato il coefficiente attuariale previsto per tale tipologia di soggetti, rilevato da apposite tabelle tenendo conto delle indicazioni fornite in merito dal DM del 27 gennaio 1964.

Se la ricongiunzione è stata invece presentata da un assicurato, poi deceduto in costanza di servizio, si dovrà operare come se il lavoratore fosse ancora in vita e si dovrà perciò calcolare la riserva matematica applicato il coefficiente attuariale riferito al richiedente.

Una volta determinato l'onere di ricongiunzione dovuto dall'interessato, si dovrà poi calcolare la quota di esso da porre a carico dei superstiti, riducendone l'ammontare in misura corrispondente alla percentuale di reversibilità della pensione loro spettante.

4.1.10 Termini e modalità di pagamento dell’onere di ricongiunzione

La legge n. 29/1979 fissa i termini e le modalità di pagamento dell'onere di ricongiunzione, prevedendo, come alternativa al versamento in unica soluzione, la possibilità di corrisponderlo in un numero di rate mensili non superiore alla metà dei mesi ricongiunti, con maggiorazione della quota di capitale del 4,50 per cento annuo composto, a titolo di interessi.

L'art. 2, comma 6, della legge n. 29/1979 prevede peraltro che per la definizione del piano di ammortamento dell'onere di ricongiunzione possano trovare applicazione le modalità di rateazione, già in vigore per i riscatti nella gestione accentrante, se più favorevoli rispetto a quelle indicate dalla legge medesima.

Avvalendosi della citata norma, il Fondo Ferrovieri applica le condizioni di rateazione degli oneri di riscatto previste dall’art. 150 del DPR 1092/1973: l'onere può essere versato in un numero di rate non superiore a quello dei mesi riscattati, senza alcuna maggiorazione per interessi.

Conseguentemente il piano di ammortamento delle ricongiunzioni va effettuato dividendo semplicemente l’ammontare dell'onere da porre a carico dell'interessato per il numero dei mesi ricongiunti.

Il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione, indicante l'ammontare dell'onere, il piano di pagamento dilazionato ed il termine entro il quale effettuare il versamento in unica soluzione ovvero in misura corrispondente alle prime tre rate, deve essere notificato all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredato dei bollettini di conto corrente postale necessari per il pagamento.

Improrogabilmente entro 90 giorni dalla ricezione del suddetto provvedimento, l’interessato deve versare l’intero onere di ricongiunzione ovvero l’importo corrispondente a tre rate di esso.

Il pagamento dell’onere o delle prime tre rate determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione e comporta la richiesta di trasferimento delle somme di copertura finanziaria alla gestione da cui provengono i contributi ricongiunti.

4.1.11 Decadenza dalla facoltà della ricongiunzione onerosa

Se l’interessato non provvede ad effettuare nessun versamento entro il termine assegnato o vi provvede in ritardo, decade per rinuncia dalla facoltà di ricongiunzione, come espressamente previsto dall’articolo 5 della legge in esame; in tal caso, non potrà effettuare un’ulteriore ricongiunzione onerosa, se non al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 4 della legge 29/1979:

dopo 10 anni dalla data della precedente domanda, in presenza di almeno 5 anni coperti da contribuzione per effettiva attività lavorativa (art. 4, comma 1, legge n. 29/1979);

contestualmente al pensionamento (art. 4, comma 2, legge n. 29/1979).

Per coloro che hanno rinunciato alla ricongiunzione onerosa di cui all'articolo2 della legge 29/1979 o che sono decaduti da tale facoltà, resta salva la possibilità alternativa di chiedere la ricongiunzione a titolo gratuito nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge 29/1979.

4.1.12 Pensionamento nel corso della rateazione

Quando interviene il pensionamento nel corso della rateazione, le eventuali rate di ricongiunzione ancora dovute possono essere trattenute direttamente dai ratei di pensione, purché la quota di pensione residua da corrispondere all’interessato sia almeno pari all'importo del trattamento minimo.

L’interessato dovrà invece versare in unica soluzione la quota di capitale non rateizzabile quando la trattenuta dell’intera rata di ricongiunzione determinerà una quota di pensione residua di importo inferiore al trattamento minimo garantito.

4.2 Ricongiunzioni dal Fondo Ferrovieri in altre gestioni pensionistiche

Nell'ipotesi in cui la domanda di ricongiunzione sia presentata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 ad altro ordinamento previdenziale alternativo all'Assicurazione generale obbligatoria da un soggetto in attività di servizio, con iscrizione in atto al Fondo "Ferrovieri" al momento della domanda, devono essere sostanzialmente seguiti i criteri già illustrati per i casi di ricongiunzione nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge n. 29/1979.

I contributi da ricongiungere - quantificati secondo le aliquote contributive vigenti nei singoli anni d’iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria e maggiorati degli interessi al tasso composto del 4,50 per cento annuo - sono tutti quelli relativi alla sola gestione pensionistica, ovvero quelli accreditati in applicazione delle norme che hanno disciplinato i riscatti, le ricongiunzioni, la prosecuzione volontaria e gli accrediti figurativi.

Essi dovranno essere segnalati alla gestione pensionistica accentrante (e per conoscenza all’iscritto) con il previsto modello Tr.C.O1/bis solo a seguito di precisa richiesta dell’Ente destinatario della ricongiunzione, in relazione alla domanda presentata dell’interessato. Sul conto dell’assicurato (nell'archivio FSPA) dovrà essere tempestivamente registrata la indisponibilità della contribuzione ricongiunta.

Ovviamente è ad esclusivo carico dell'Ente destinatario della ricongiunzione la verifica dei requisiti contributivi (almeno otto anni di contribuzione effettiva) necessari all'esercizio di tale tipologia di ricongiunzione.

Anche in tali casi la ricongiunzione opererà per i periodi compresi fino a tutto il mese di presentazione della domanda, ferma restando la prosecuzione dell’iscrizione alla gestione FS per i periodi di servizio successivi a tale momento.

La contribuzione maturata nel Fondo successivamente alla ricongiunzione potrà essere ricongiunta alle condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge n. 29/1979 (dopo dieci anni, di cui almeno 5 coperti da contribuzione effettiva, ovvero al momento del pensionamento) o potrà diventare oggetto di costituzione di posizione assicurativa nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, qualora ne ricorrano le condizioni.

Va peraltro sottolineata la possibilità che la seconda ricongiunzione, chiesta in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 29/1979 dopo dieci anni dall'esercizio della prima facoltà, consente al soggetto ancora iscritto di far confluire nel Fondo i periodi contributivi di servizio ferroviario già oggetto della precedente ricongiunzione, unitamente a quelli che l'interessato aveva maturato nell'altro ordinamento previdenziale.

L'onere di ricongiunzione dovuto in tale ultimo caso dovrà essere determinato secondo i criteri già illustrati per le tipologie ricongiunzione di cui al punto 6.1 della presente circolare.

5. La ricongiunzione dei liberi professionisti: legge 5 marzo 1990, n. 45

Come noto, la legge 5 marzo 1990, n. 45, integrando la disciplina generale della legge n. 29/1979, ha esteso la facoltà di ricongiunzione ai periodi contributivi maturati nelle Casse di previdenza per i liberi professionisti.

Va peraltro sottolineato che le citate leggi n. 29/1979 e n. 45/1990 disciplinano due facoltà distinte ed autonome, esercitabili anche indipendentemente l’una dall’altra.

L’articolo 1, comma 1, della legge in esame dispone che, prima del compimento dell'età pensionabile, la facoltà di ricongiungere periodi di assicurazione maturati come liberi professionisti possa essere esercitata solo nella gestione presso la quale è in atto l’iscrizione al momento della domanda e solo con riferimento ai periodi di assicurazione precedenti l'iscrizione stessa.

Analogamente, l’articolo 1, comma 2, della legge in argomento attribuisce al libero professionista la facoltà di ricongiungere presso la Cassa a cui risulta iscritto al momento della domanda tutti i periodi di contribuzione maturati presso forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti pubblici o privati, per i lavoratori autonomi ovvero presso diverse gestioni previdenziali per i liberi professionisti, per rapporti assicurativi precedenti all’iscrizione medesima.

La possibilità di effettuare la ricongiunzione in una forma previdenziale diversa da quella in cui è in atto l’iscrizione è prevista dal comma 4 dello stesso articolo 1, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • compimento dell’età pensionabile prevista nella gestione in cui opera la ricongiunzione,

  • almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso la gestione accentrante, per attività effettivamente esercitata (dal calcolo dei dieci anni vanno perciò esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria e figurativa e quelli relativi al riscatto di periodi non collegati a prestazione lavorativa).

Il comma 1 del predetto articolo 3, consente una seconda ricongiunzione dopo un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque coperti da contribuzione continuativa, derivante da prestazione di effettiva attività di servizio.

Laddove non si verifichino le suddette condizioni, il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede la possibilità di chiedere una seconda ricongiunzione per gli ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, qualunque sia la loro durata, ma solo all’atto del pensionamento e solo nella gestione presso la quale è stata esercitata la precedente facoltà.

In conseguenza di quanto precede, pertanto, al verificarsi di ciascuna delle ipotesi sopra formulate, l'esercizio della facoltà in argomento determinerà, secondo i casi, la ricongiunzione nel Fondo FS dalle Casse professionali ovvero la ricongiunzione dal Fondo FS in direzione dei predetti ordinamenti pensionistici.

Di seguito viene esaminata l'ipotesi di ricongiunzione nel solo caso in cui la facoltà sia esercitata da soggetti con iscrizione in atto nel Fondo Ferrovieri alla data della relativa domanda, a norma del comma 1 dell'articolo 1. Si fa riserva di fornire indicazioni in merito alle ipotesi di ricongiunzione relative a soggetti non iscritti al Fondo al momento della domanda e richieste in applicazione dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge in esame.

5.1 Ricongiunzioni al Fondo Ferrovieri dalle Casse di previdenza dei liberi professionisti

Come anticipato in premessa, gli iscritti al Fondo Ferrovieri, avvalendosi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 45/1990, possono ricongiungere i periodi di contribuzione maturata presso le forme di previdenza per i liberi professionisti, per rapporti assicurativi precedenti l’iscrizione al Fondo.

Anche per tale tipologia di ricongiunzioni si deve fare riferimento alla totalità delle contribuzioni esistenti presso le Casse dei liberi professionisti, con la sola esclusione delle somme non destinate al finanziamento della gestione pensionistica, tenendo comunque presente che la ricongiunzione può essere richiesta una sola volta, salve le eccezioni previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 45/1990 in discorso.

La legge n. 45/1990 è applicabile nel Fondo Ferrovieri a decorrere dal 10 marzo 1990, data della sua entrata in vigore; vanno tenuti peraltro in considerazione i vincoli normativi derivanti dall’applicazione delle norme specifiche vigenti nel Fondo medesimo in materia di disponibilità e di utilizzo del conto assicurativo.

Non è peraltro possibile la ricongiunzione nei casi in cui l'operazione sia riferita esclusivamente a periodi già riconosciuti o riconoscibili ad altro titolo ovvero oggetto di computo obbligatorio, in applicazione delle norme specifiche vigenti nel Fondo. L’articolo 6 del DPR 1092/1973 impedisce infatti la duplice valutazione del medesimo periodo in applicazione di due diverse norme di legge.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui i periodi ricongiungibili secondo la legge n. 45/1990 fossero anche computabili a domanda secondo le previsioni del DPR 1092/1973 e delle norme successive, l'applicazione dell'una o dell’altra norma discenderà dalla esplicita manifestazione di volontà dell'interessato.

L’ammontare dell’onere deve essere determinato con criteri e modalità analoghi a quelli previsti per le ricongiunzioni di cui all’articolo 2 della legge 29/1979. Tuttavia, a differenza di quanto previsto da tale ultima norma, il richiedente dovrà versare l’intera differenza risultante fra l'importo della riserva matematica relativa ai periodi ricongiunti e le somme trasferite dalla gestione competente.

Qualora poi, in un momento successivo alla domanda di ricongiunzione, la gestione trasferente dovesse accreditare periodi di contribuzione con efficacia antecedente alla predetta richiesta, il provvedimento di ricongiunzione già adottato dovrà essere riesaminato e dovrà essere determinato il nuovo onere a carico dell’interessato con riferimento all’originaria data di presentazione della domanda.

La ricongiunzione - con gli stessi limiti normativi ed in presenza delle stesse condizioni richieste al diretto interessato – è concessa dall’articolo 7 della legge n. 45/1990 anche ai superstiti di assicurato deceduto successivamente all’entrata in vigore della legge medesima, a condizione che la relativa facoltà sia esercitata entro il termine di due anni dal decesso dell’interessato, pena la decadenza.

5.1.1 Trattazione della domanda di ricongiunzione

Una volta verificata la presenza dei requisiti che consentono al richiedente l'esercizio della facoltà di ricongiunzione, si dovranno interessare le Casse previdenziali competenti perché forniscano tutti gli elementi necessari ad individuare i periodi di contribuzione ricongiungibili alla data di presentazione della domanda ed a determinare l’onere da porre a carico dell’interessato.

Alle suddette gestioni dovranno essere anche fornite le informazioni (data di iscrizione al Fondo FS, eventuali periodi, computati o computabili) utili a valutare l’eventuale esistenza di periodi coincidenti con il servizio ferroviario - o comunque con quelli eventualmente riconoscibili nel Fondo - ed a segnalare detti periodi coincidenti con apposite e distinte registrazioni.

5.1.2 Adempimenti a carico della gestione trasferente

La gestione trasferente, accertato che la contribuzione di sua pertinenza non abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione, provvederà a segnalare tutti i periodi esistenti alla data della domanda, specificando per ciascuno di essi:

  • la data iniziale e finale;

  • la natura delle relative contribuzioni (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto);

  • l’ammontare delle contribuzioni, escluse quelle non destinate al finanziamento della gestione pensionistica e quelle riscosse a titolo di eventuali interessi di dilazione;

  • l’ammontare degli interessi dovuti sulle predette contribuzioni (escluse quelle figurative) nella misura del 4,50% annuo composto;

  • il montante contributivo calcolato alla data del 31 dicembre precedente la data della domanda di ricongiunzione;

  • l’importo complessivo dei contributi e degli interessi, aggiornato alla data della domanda, da porre in detrazione dalla riserva matematica dovuta dal richiedente.

Al fine di verificare la correttezza delle informazioni segnalate dalle Casse professionali si ricorda che gli interessi dovuti al Fondo vanno determinati:

sui contributi obbligatori e volontari, a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello al quale tali contributi si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno precedente a quello del trasferimento;

sui contributi da riscatto, dal primo giorno dell’anno successivo a quello di versamento (dell’intero onere o della prima rata) e fino al 31 dicembre dell’anno precedente a quello del trasferimento (viene trasferito il solo valore capitale, escludendo dall’operazione gli eventuali interessi di dilazione).

Sui contributi figurativi non vanno invece calcolati interessi aggiuntivi: il trasferimento riguarderà esclusivamente gli importi accreditati ai singoli periodi, determinati sulla base delle norme che disciplinano gli accrediti figurativi nella gestione di provenienza.

 

5.1.3 Valutazione dei periodi "coincidenti"

L’articolo 6 della legge n. 45/1990 disciplina i criteri di valutazione ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi coincidenti fra loro, stabilendo che:

la coincidenza di periodi lavorativi con periodi non riguardanti attività effettiva comporta la valutazione dei soli periodi riferiti ad effettiva attività lavorativa;

nel caso in cui nessuno dei periodi coincidenti sia relativo ad effettivo lavoro, è utile solo il periodo coperto dalla contribuzione di importo più elevato.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la contribuzione del periodo non considerato ai fini della ricongiunzione va rimborsata, a domanda dell’interessato, previa maggiorazione per interessi, al tasso legale (si veda la circ. INPS n. 179/90);

la contribuzione volontaria non considerata perché coincidente con altri periodi viene invece posta in detrazione dell’onere di ricongiunzione.

Da quanto sopra si evidenzia che sono oggetto di rimborso - se non utilizzabili ai fini della ricongiunzione - solo le contribuzioni non riferite ad attività effettiva: i periodi lavorativi, anche se tra loro coincidenti, devono essere considerati utili, ma tale coincidenza non determina alcuna maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere al lavoratore per effetto della ricongiunzione (il periodo è utile una sola volta, relativamente alla sua durata; la contribuzione relativa alla duplice attività viene portata in detrazione dalla riserva matematica, unitamente a quelle degli altri periodi ricongiungibili).

Al riguardo, tenuto conto che anche la legge 45/1990 - come peraltro la legge 29/79 - è finalizzata al conseguimento di un'unica pensione, tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto di cui gli assicurati sono titolari presso le Casse, ancorché coincidenti con quelli maturati o riconosciuti nel Fondo, dovranno essere pertanto comunicati e quindi trasferiti.

Il Fondo FS provvederà poi a quanto di sua competenza in ordine alla relativa valutazione, secondo le previsioni delle norme che lo disciplinano, nonché al conseguente utilizzo delle relative somme trasferite.

Al verificarsi delle ipotesi di cui ai punti a) e b), gli eventuali periodi non lavorativi coincidenti con quelli esistenti nell'ordinamento ferroviario - pur non rientrando nel computo dell'anzianità contributiva - dovranno essere comunque inclusi dalla Cassa di provenienza fra quelli trasferibili al Fondo Ferrovieri, che provvederà al rimborso della relativa contribuzione - comprensiva degli interessi - in favore ed a richiesta dell'interessato, ovvero la detrarrà dall'ammontare dell'onere posto a carico del richiedente, previa acquisizione di tale autorizzazione in tal senso.

La contribuzione volontaria di cui al punto c), pure compresa fra quelle trasferibili al Fondo, andrà esclusa dal computo dell'anzianità contributiva ma dovrà essere esclusivamente detratta dall'ammontare dell'onere posto a carico del richiedente, come previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 45/1990.

5.1.4 Determinazione del beneficio pensionistico

Secondo la previsione dell’articolo 2, comma 2, della legge 45/1990, il Fondo FS deve porre a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza fra la riserva matematica determinata secondo i criteri di cui all’articolo 13 della legge 1338/1962 e le somme versate dalle gestioni trasferenti.

L'anzianità contributiva ricongiungibile è costituita dai periodi segnalati dalla Cassa professionale, considerati nella loro durata effettiva (anni, mesi e giorni), mentre il calcolo dell'onere deve avvenire sulla base di un'anzianità calcolata in anni e mesi (si arrotonda a mese intero la frazione superiore a 15 giorni, si trascura la frazione pari o inferiore a tale limite), tenendo comunque presente che - ai fini del calcolo predetto - deve essere valutato esclusivamente il periodo necessario e sufficiente a raggiungere il limite massimo di servizio utile nel Fondo, a cui corrisponde la percentuale di pensionabilità dell'80 per cento.

Per determinare correttamente la durata del periodo maturato presso il Fondo alla data della domanda e, conseguentemente, il periodo massimo ricongiungibile ed il relativo onere, si dovranno prendere in considerazione il periodo di servizio ferroviario, i periodi già riconosciuti, riscattati o riuniti nel Fondo, a domanda o d’ufficio, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia nonché il servizio militare e gli eventuali altri periodi riconoscibili d’ufficio, compresi gli eventuali aumenti di valutazione. Alle anzianità contributive dei predetti periodi vanno inoltre aggiunte quelle connesse a domande di riconoscimento, riscatto, riunione e computo, ancora giacenti e validamente presentate.

Qualora il richiedente abbia presentato due domande di ricongiunzione, una ai sensi della legge 29/1979 e l’altra della legge 45/1990, dovrà essere definita per prima la domanda più remota, con conseguente determinazione dei periodi riconoscibili in base a ciascuna norma di legge - nel limite massimo di computabilità -e degli elementi di calcolo del relativo onere.

Una volta definita la durata del periodo di ricongiunzione, si dovrà determinare la retribuzione annua pensionabile in godimento alla data della domanda, secondo i criteri vigenti alla data della domanda di ricongiunzione e tenendo ovviamente conto della collocazione temporale del periodo oggetto di ricongiunzione. A tale riguardo si rinvia a quanto già precisato, per la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79, al punto 4.1.8 della presente circolare.

Applicando alla retribuzione pensionabile di cui sopra l’aliquota corrispondente alla durata del periodo ricongiunto (2 per cento per ogni anno intero e tanti dodicesimi della predetta aliquota, per quanti sono i mesi interi riconoscibili), si otterrà la relativa quota di pensione (beneficio pensionistico).

Nel caso in cui la ricongiunzione sia stata richiesta dai superstiti di dipendenti deceduti in servizio, alla quota di pensione calcolata alla data del decesso secondo i predetti criteri, vanno applicate le aliquote di reversibilità previste dalla normativa vigente prima di procedere alla relativa capitalizzazione (articolo 230 del DPR 1092/1973??).

5.1.5 Calcolo dell'onere di ricongiunzione

Per determinare l'ammontare della riserva matematica, il "beneficio pensionistico" derivante dall’operazione di ricongiunzione dovrà essere capitalizzato con il coefficiente attuariale di cui al D.M. 19 febbraio 1981, rilevato dalle sole tabelle predisposte per i soggetti di sesso maschile (1M, 1bisM, 3VM, ecc.).

Il coefficiente da utilizzare dovrà essere individuato in corrispondenza dell’età anagrafica del richiedente, e dell’anzianità contributiva complessiva (nella valutazione vanno compresi anche i periodi ricongiunti).

Dall’ammontare della riserva matematica deve essere poi dedotto l’importo dei contributi e dei relativi interessi, comunicato dalla Cassa professionale.

Non vanno detratte dalla riserva matematica le contribuzioni relative ai periodi coincidenti, rimborsabili a domanda degli interessati, e le eventuali contribuzioni volontarie, il cui ammontare dovrà essere portato in detrazione dall’onere da porre a carico del richiedente.

Restano invece acquisiti al Fondo FS, gli eventuali importi di contributi ed interessi eccedenti l’ammontare della riserva matematica, le somme che le Casse professionali corrispondono a titolo di interessi per il periodo compreso fra la data della domanda di ricongiunzione ed il 31 dicembre dell’anno precedente l'effettivo trasferimento dei contributi, nonché gli eventuali interessi per ritardo, dal 61° giorno successivo alla richiesta di trasferimento e fino alla data della sua effettuazione.

L'importo ottenuto sottraendo dalla riserva matematica l’ammontare dei contributi e dei relativi interessi trasferibili al Fondo costituisce l'onere di ricongiunzione da porre a carico dell'interessato.

Va tuttavia tenuto presente che - nel caso di ricongiunzione presentata da più superstiti - il predetto onere dovrà essere posto a carico di ciascuno in proporzione alla quota di pensione rispettivamente spettante.

5.1.6 Comunicazione dell’onere e modalità di pagamento

Determinato l'onere di ricongiunzione dovuto dal richiedente, deve essere predisposto il provvedimento di accoglimento della domanda, da inviare all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale sono specificati l’ammontare dell’onere, il periodo ricongiungibile e la relativa anzianità contributiva, il termine di pagamento.

Unitamente al suddetto provvedimento vengono inviati i bollettini di conto corrente postale utili per il pagamento, ciascuno indicante la relativa scadenza: un bollettino predisposto per il pagamento in unica soluzione, uno predisposto per il versamento delle prime tre rate (nel caso venga prescelto il pagamento dilazionato) ed alcuni bollettini per il versamento delle successive rate mensili (la procedura prevede l'emissione periodica dei bollettini per il completamento del piano di ammortamento).

Contestualmente alla notifica del provvedimento di ricongiunzione dovrà essere comunicata al richiedente l'esistenza di eventuali periodi contributivi suscettibili di rimborso.

L’onere di ricongiunzione deve essere versato in unica soluzione, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, pena la decadenza.

È tuttavia consentito il pagamento dilazionato dell'onere in rate mensili di uguale importo ed in numero non superiore alla metà, arrotondata per eccesso, dei mesi corrispondenti al periodo ricongiunto (si tiene conto della durata complessiva dei periodi segnalati e non dell’effettivo incremento dell'anzianità contributiva derivante dalla ricongiunzione.

Tale scelta di versamento comporta che il richiedente - entro il medesimo termine di 90 giorni, pena la decadenza - corrisponda l’importo equivalente ad almeno tre rate. Il versamento della quarta rata dovrà poi avvenire entro e non oltre la fine del quarto mese successivo a quello del provvedimento di accoglimento, e ciascuna delle altre entro e non oltre la fine di ogni mese successivo (ad esempio, la quarta rata deve essere pagata entro il 31 agosto se nel provvedimento è indicata la data di aprile).

Il versamento in forma rateale determina la maggiorazione del capitale di copertura di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo, accertato dall’ISTAT con riferimento all’anno precedente la domanda di ricongiunzione.

Il termine di 90 giorni previsto per il versamento dell'intero onere o delle prime tre rate viene ampliato dall'utilizzo della procedura automatizzata di emissione dei bollettini e viene fissato mediamente alla fine del terzo mese successivo a quello indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

Ricevuto il provvedimento, l’iscritto ha tuttavia la facoltà di chiedere una rateazione di minore durata presentando una specifica domanda entro la scadenza del termine assegnato per il pagamento; in tal caso dovrà essere predisposto un nuovo piano di ammortamento, da notificare all’interessato con le modalità sopra descritte, assegnando un nuovo termine per l’effettuazione dei versamenti.

5.1.7 Pensionamento nel corso della rateazione

Quando interviene il pensionamento nel corso della rateazione, le eventuali rate di ricongiunzione ancora dovute possono essere trattenute direttamente dai ratei di pensione, purché la quota di pensione residua da corrispondere all’interessato sia almeno pari all'importo del trattamento minimo.

L’interessato dovrà invece versare in unica soluzione la quota di capitale non rateizzabile quando la trattenuta dell’intera rata di ricongiunzione determinerà una quota di pensione residua di importo inferiore al trattamento minimo garantito.

5.1.8 Rinuncia alla ricongiunzione

La volontà di rinunciare alla ricongiunzione potrà essere manifestata espressamente dall’interessato; in difetto di dichiarazione in tal senso, equivarrà a rinuncia il mancato pagamento dell’intero onere o delle prime tre rate entro il termine assegnato, ovvero il pagamento effettuato in ritardo; tale rinuncia, che rende nuovamente disponibili le contribuzioni non ricongiunte nella relativa gestione pensionistica, dovrà essere immediatamente comunicata all'Ente previdenziale interessato.

La rinuncia, esplicita o tacita, determina la decadenza dalla facoltà e sarà possibile per l’interessato proporre una seconda ricongiunzione nel Fondo solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni, fissate dall’articolo 3 della legge 45/1990:

dopo dieci anni dalla prima domanda, a condizione che almeno cinque anni siano relativi ad attività effettiva;

all’atto del pensionamento.

Nessuna ulteriore possibilità è invece prevista per i superstiti.

5.1.9 Irrevocabilità della ricongiunzione

Qualora l’interessato confermi l’operazione di ricongiunzione, il versamento in unica soluzione determina la irrevocabilità della domanda e l’obbligo del Fondo di richiedere il trasferimento dei contributi e dei relativi interessi; analogo effetto consegue al versamento parziale dell’importo dovuto.

Tuttavia, nel caso in cui il richiedente, una volta iniziato il versamento in forma rateale, non perfezioni per intero il pagamento dell’onere, il Fondo FS - previa diffida a regolarizzare le rate scadute - è tenuto ad interrompere il procedimento di ricongiunzione ed a restituire all’interessato le somme già versate (per capitale ed interessi), senza ulteriori interessi (circ. Ministero del Lavoro n.71/91 del 14.5.1991).

5.1.10 Richiesta di trasferimento dei contributi

L’articolo 2, comma 1, della legge 45/1990 stabilisce che le gestioni proprietarie della contribuzione trasferiscono i contributi pensionistici di loro pertinenza (esclusi eventuali interessi di mora, di dilazione, sanzioni....), maggiorati dell’interesse annuo composto al tasso del 4,50%.

In presenza del versamento in unica soluzione o in forma rateale, il Fondo FS richiede pertanto il trasferimento degli importi relativi ai periodi di contribuzione ricongiunti, indicando alle gestioni interessate le modalità da seguire.

Queste ultime, dopo aver aggiornato gli interessi fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello del relativo trasferimento, dovranno predisporre l'accredito delle somme dovute per ricongiunzione entro 60 giorni dalla richiesta del Fondo; l’eventuale ritardo comporta il versamento di un interesse aggiuntivo, pari al 6% annuo, a decorrere dal 61° giorno a carico della Cassa trasferente.

5.1.11 Efficacia dei periodi ricongiunti

I periodi assicurativi ricongiunti ai sensi dell’articolo 1 della legge 45/1990, valutati nella loro durata complessiva di anni, mesi e giorni, sono utili alla stessa stregua dei periodi di servizio ferroviario e concorrono perfezionare il diritto ed a determinare la misura delle pensioni liquidabili nel Fondo FS secondo le disposizioni vigenti in materia, contenute nel DPR 1092/1973 e nelle norme successive.

Agli effetti pensionistici, i contributi versati in misura fissa assumono un valore retributivo o reddituale pari a dieci volte il loro ammontare.

In caso di decesso dell’assicurato che abbia perfezionato la ricongiunzione, il relativo beneficio va riconosciuto sul trattamento pensionistico spettante agli eventuali superstiti.

6. Riscatti nel Fondo Ferrovieri a titolo oneroso

Nell'ordinamento del Fondo, oltre al riscatto del corso legale di laurea e dei corsi di specializzazione, è possibile esercitare tale facoltà in relazione ad altre tipologie di eventi, fra i quali:

  • i servizi non di ruolo prestati senza iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria o ad altra gestione pensionistica;

  • i periodi di lavoro all'estero, di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 184/1997;

  • i periodi individuati dagli articoli 5, 6, 7 ed 8 del Decreto Legislativo n. 564/1996.

Relativamente alle sopra elencate possibilità di riscatto si fa riserva di successive istruzioni, limitando la trattazione dell'argomento ai riscatti del corso legale di laurea e dei corsi di specializzazione, nonché alle tipologie di diploma universitario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

6.1 Riscatto del corso legale di laurea e dei corsi universitari di studi

Le norme che hanno disciplinato nel tempo le condizioni di esercizio della facoltà di riscatto e le modalità di calcolo del relativo onere sono state ripetutamente modificate, facendo di volta in volta salva l'applicazione delle previgenti disposizioni alle domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della nuova norma.

La facoltà di riscatto è esercitabile a domanda per la durata legale del corso per il quale viene conseguita la laurea; il relativo periodo va individuato a partire dal 1° novembre dell‘anno accademico di immatricolazione e fino al 31 ottobre dell’anno accademico in cui il corso legale si è concluso, escludendo l’eventuale periodo di studi avvenuto in posizione di "fuori corso".

Il corso legale degli studi universitari, una volta riscattato, rientra fra i periodi utili a formare il servizio effettivo; il suo riconoscimento va tuttavia limitato ai periodi di studio non contemporanei ad eventuali servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, già considerati utili agli stessi fini nel Fondo per effetto di disposizioni diverse.

Il riscatto può essere perciò parziale e va comunque limitato ai soli periodi privi di altra copertura assicurativa, non essendo compatibile con altra tipologia di contribuzione.

6.1.1 Domande presentate dal 1° giugno 1974 al 3 ottobre 1982

La facoltà di riscattare il corso legale di laurea è stata dapprima disciplinata dall’articolo 13 del DPR 1092/1973, norma che subordinava l'esercizio del riscatto alla condizione che il diploma di laurea costituisse elemento necessario per l'assunzione in servizio.

L'onere dovuto dal richiedente è stato inizialmente pari al 6 per cento dell'80 per cento della retribuzione pensionabile spettante alla data della domanda, rapportata alla durata del periodo riconosciuto. L'aliquota è stata successivamente elevata al 7%, in corrispondenza della contestuale variazione dell'aliquota di finanziamento della gestione pensionistica, disposta dalla legge 29 aprile 1976, n. 177.

In concreto, l'onere di riscatto veniva quantificato sulla base degli stessi elementi retributivi presi a riferimento per determinare la retribuzione pensionabile e dell’aliquota percentuale prevista nei vari periodi.

6..1.2 Domande presentate dal 4 ottobre 1982 all'11 luglio 1997

La normativa in materia è stata modificata dall'articolo 2 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 694, convertito con la legge 29 novembre 1982, n. 881, con effetto sulle domande presentate dal 4 ottobre 1982, data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

Da tale decorrenza sono state riviste le modalità di calcolo dell'onere di riscatto, introducendo nel Fondo i criteri della riserva matematica già vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria, e sono state fissate diverse condizioni di esercizio della facoltà di riscatto.

Dal 4 ottobre 1982, pertanto, la possibilità di riscattare il periodo di laurea è riconosciuto anche a coloro ai quali, al momento dell'assunzione, non era stato richiesto il possesso della laurea ma ai quali, nel corso del rapporto di servizio, è stato possibile - per la titolarità di tale diploma - conseguire una delle qualifiche della carriera direttiva ovvero far valere un maggior titolo per la progressione in carriera.

L'onere deve essere quantificato in termini di riserva matematica; a tal fine è necessario determinare la quota di pensione corrispondente al periodo riscattabile, applicando alla retribuzione pensionabile spettante alla data della domanda una percentuale "di pensionabilità" pari al 2 per cento, per ogni anno intero del periodo riconosciuto e ad un dodicesimo del 2 per cento per ogni mese intero e per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni.

Se il riscatto viene richiesto dai superstiti di iscritto deceduto, la quota di pensione da capitalizzare deve essere ridotta in misura corrispondente alla relativa aliquota di reversibilità.

Il valore della quota di pensione deve essere poi capitalizzato mediante coefficienti attuariali individuati tenendo conto dell’età del richiedente e dell’anzianità contributiva complessivamente fatta valere alla data della domanda ai fini della misura della pensione.

Inizialmente - come previsto dal DM 8 aprile 1983, con il quale sono stati individuati i criteri di definizione degli oneri di riscatto - vennero utilizzati i coefficienti di cui alle tabelle approvate con DM 19 febbraio 1981.

Successivamente - in seguito alla richiesta del Consiglio di Stato di annullare il DM 8 aprile 1983, che imponeva di utilizzare gli stessi coefficienti applicati nell’AGO, senza tenere conto della diversa età anagrafica prevista per uomini e donne in tale sistema pensionistico - è stato emanato il decreto del Ministro del tesoro del 9 maggio 1992 (G.U. 159 del 8 luglio 1992) che, nel sostituire le tabelle di cui al DM del 1981, ha abolito le diversificazioni precedentemente previste in relazione al sesso del richiedente (vedi allegato n.4).

I coefficienti attuariali di tali tabelle (vedi allegato n. 5) interessano le domande presentate a partire dal 4 ottobre 1982, data di entrata in vigore del citato D.L. 1 ottobre 1982, n. 694, poi convertito con la legge 29 novembre 1982, n. 881, e fino all’11 luglio 1997.

 

6.1.3 Domande presentate dal 12 luglio 1997

Un’ulteriore revisione dei criteri in materia di riscatti è avvenuta con l’emanazione del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con effetto sulle domande presentate a partire dal 12 luglio 1997, data della sua entrata in vigore.

La norma sopra richiamata ha reso integralmente applicabile agli iscritti al Fondo Ferrovieri la disciplina dei riscatti degli studi universitari vigente nell'Assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto riguarda i requisiti richiesti per l'esercizio della facoltà, sia in relazione alle modalità di calcolo dell'onere.

I criteri introdotti dal Decreto Legislativo n. 184/1997 in materia di riscatti riguardano esclusivamente le domande presentate a partire dal 12 luglio 1997. Continuano invece a trovare applicazione le norme in vigore al momento di presentazione della relativa domanda, per le richieste antecedenti la data citata.

Dalla suddetta decorrenza, pertanto, la facoltà di riscatto può essere esercitata da ogni soggetto iscritto al Fondo, atteso che l'esistenza di almeno un contributo è l'unico requisito contributivo richiesto nel regime generale e che l'accoglibilità della domanda non è più subordinata ad alcuna delle condizioni richieste dalla precedente normativa del Fondo.

6.2 I corsi di studio universitario riscattabili

Secondo la previsione dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 184/1997, sono riscattabili, anche parzialmente, a domanda dell'assicurato - purché non coperti da contribuzione in nessun ordinamento previdenziale - i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i sotto richiamati diplomi, indicati all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

"diploma universitario" (corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni);

"diploma di laurea" (corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);

"diploma di specializzazione", successivo alla laurea (corso di durata non inferiore a due anni);

"dottorato di ricerca" (corsi di durata variabile, regolati da specifiche disposizioni di legge).

La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più corsi di studi e nessuna limitazione temporale al periodo di riscatto deriva dall'eventuale collocazione del corso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 184/1997.

6.3 Criteri di determinazione dell'onere di riscatto e scelta del sistema di calcolo

L'onere di riscatto relativo alle domande presentate dal 12 luglio 1997 deve essere determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi riscattati, anche ai fini della determinazione delle anzianità contributive previste dall'art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995.

Secondo le citate norme, hanno titolo alla pensione calcolata con il sistema

interamente contributivo, i lavoratori privi di qualsiasi anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996;

in parte retributivo ed in parte contributivo (sistema misto) i lavoratori che al 31 dicembre 1995 facciano valere un'anzianità contributiva di durata inferiore a 18 anni interi;

interamente retributivo i lavoratori che al 31 dicembre 1995 facciano valere almeno 18 anni interi di anzianità contributiva.

Pertanto, l'onere di riscatto relativo a periodi precedenti al 1° gennaio 1996 dovrà essere sempre determinato con il sistema di calcolo retributivo, applicando i criteri della riserva matematica di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

L'onere di riscatto dei periodi successivi al 31 dicembre 1995 varia invece in relazione all'anzianità contributiva che l'interessato ha maturato a tale data e dovrà essere determinato:

con il sistema di calcolo retributivo, applicando i criteri della riserva matematica, nei confronti di coloro che facciano valere almeno 18 anni interi di anzianità;

con il sistema di calcolo percentuale introdotto dal Decreto Legislativo n. 184/1997, per coloro che facciano valere un'anzianità contributiva di durata inferiore a 18 anni interi o che siano privi di qualsiasi anzianità contributiva.

Qualora la domanda di riscatto sia presentata da un assicurato con anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi ed il periodo di riscatto si collochi in epoca sia antecedente il 1° gennaio 1996, sia successiva al 31 dicembre 1995, l'onere sarà costituito dalla somma degli importi determinati applicando le due diverse modalità di calcolo

Va peraltro evidenziato che il periodo da riscattare collocato in epoca anteriore al 1° gennaio 1996, potrebbe influire sul regime pensionistico da utilizzare: potrebbe, infatti, incrementare l'anzianità contributiva compresa entro il 31 dicembre 1995 in misura tale da rendere applicabile il solo sistema retributivo nei confronti di un lavoratore che, senza riscatto, avrebbe invece beneficiato del sistema misto.

6.3.1 Calcolo retributivo con i criteri dell'art. 13 della legge 1338/1962

L'onere dovuto da coloro che sono soggetti al sistema di calcolo retributivo della pensione per aver maturato il requisito di 18 anni interi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 ovvero perché raggiungono tale requisito contributivo per effetto del riscatto, va determinato con i criteri della riserva matematica di cui all'articolo 13 della legge 1338/1962, applicando i criteri di calcolo delle pensioni e tenendo comunque presente il limite dell’anzianità contributiva utilizzabile ai fini pensionistici.

Per determinare la retribuzione pensionabile si dovranno applicare le norme vigenti alla data di presentazione della domanda, prendendo in considerazione gli elementi della retribuzione individuati dalla normativa in materia nei vari periodi.

Ovviamente, in relazione alla collocazione temporale del periodo da riscattare, dovrà essere determinata la retribuzione pensionabile

della sola quota A), se il periodo ricade interamente entro il 31dicembre 1992;

della sola quota B), se il periodo è interamente successivo al 31dicembre 1992;

di entrambe le quote A) e B), se il periodo si colloca a cavallo della suddetta data.

Sulla base della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva (utile e riscattabile) dovrà essere quantificato il maggior importo annuo di pensione, comprensivo della tredicesima mensilità, dato dalla differenza fra

la pensione virtuale liquidabile alla data della domanda sulla base dell'anzianità contributiva comprensiva del periodo di riscatto

la pensione spettante sulla base del solo servizio utile, maturato alla medesima data.

Ai periodi di riscatto collocati dopo il 31 dicembre 1992 va poi attribuito - proporzionalmente alla relativa durata - il valore retributivo ricavato attualizzando a ritroso la retribuzione media annua pensionabile della quota B), cioè dividendo il suo importo per i coefficienti di rivalutazione di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 503/1992.

Ai periodi di riscatto collocati anteriormente al 1° gennaio 1993 non va invece attribuito alcun valore retributivo, posto che la quota A) di pensione alla quale concorrono va sempre calcolata prendendo a riferimento la retribuzione pensionabile relativa alla data di cessazione dal servizio, determinata secondo la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1992.

L'ammontare della differenza annua della pensione derivante dall'operazione di riscatto dovrà essere poi capitalizzato, applicando i coefficienti attuariali rilevabili dalle tabelle approvate con D.M. 19 febbraio 1981 fino a quando le stesse non verranno aggiornate, secondo la previsione dell'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo n. 184/1997.

La ricerca del coefficiente attuariale deve avvenire tenendo in considerazione, oltre che l'età anagrafica e la durata dell'anzianità contributiva complessiva, anche il sesso dell'interessato, a differenza di quanto avviene per le domande presentate fino all'11 luglio 1997, alle quali si applicano le tabelle di cui al D.M. 9 maggio 1992, che non prevedono diversificazioni in relazione al sesso del richiedente.

6.3.2 Calcolo percentuale con i criteri dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 184/1997

L’onere relativo ai periodi successivi al 31 dicembre 1995, da valutare ai fini pensionistici con il sistema contributivo, va invece determinato utilizzando l'aliquota contributiva di finanziamento vigente nel Fondo alla data di presentazione della domanda di riscatto, complessivamente considerata (quota a carico dell'Azienda e del lavoratore).

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo percentuale è quella assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

Qualora nel suddetto periodo fossero presenti altre tipologie di contribuzione, le stesse dovranno essere ignorate e dovrà essere rapportata al valore annuo la retribuzione imponibile percepita dall'interessato nel periodo residuo ,compreso nel predetto arco temporale di dodici mesi.

Applicando l'aliquota contributiva alla retribuzione annua come sopra determinata, si ricava il contributo annuo, da rapportare poi proporzionalmente alla durata del periodo oggetto di riscatto: l'importo ottenuto corrisponde all'onere da porre a carico del richiedente.

Ai fini di costituire il montante individuale in funzione della pensione contributiva da liquidare, al periodo riscattato dovrà essere attribuita temporalmente e proporzionalmente la retribuzione imponibile considerata per calcolare il relativo onere, mentre per l'applicazione del tasso annuo di capitalizzazione la suddetta retribuzione va rivalutata con effetto dalla data della domanda di riscatto, a prescindere dagli anni ai quali il riscatto si riferisce.

6.4 Trattazione delle domande

Le domande di riscatto devono essere corredate da certificazione rilasciata dalla competente Università, comprovante il titolo conseguito e la data del suo conseguimento, la durata del corso legale e la sua collocazione temporale.

In alternativa alla suddetta certificazione i richiedenti possono rilasciare idonea autocertificazione, il cui contenuto dovrà essere verificato direttamente dall'Agenzia interessata, assumendo specifica documentazione dalla competente Università.

Nei casi in cui la documentazione necessaria ad individuare il periodo riscattabile ed a quantificare il relativo onere non sia stata presentata contestualmente alla domanda di riscatto ovvero quando la richiesta risulti corredata da documentazione carente, gli interessati dovranno essere invitati a produrre i documenti necessari entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta.

Qualora la suddetta documentazione non venga presentata entro il termine assegnato, la domanda di riscatto dovrà essere respinta, salva la facoltà per l'iscritto di presentarne una nuova.

Alle domande di riscatto presentate prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 184/1997 ed ancora giacenti continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni in materia, tenendo comunque presenti le condizioni soggettive che nel Fondo consentivano il riscatto del corso di laurea ovvero dei periodi di specializzazione (titoli richiesti per l'assunzione in servizio e/o per la progressione in carriera).

In relazione a tali domande, oltre che la documentazione necessaria ad individuare il periodo di riscatto ed a determinarne il relativo onere, dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione dell'Azienda, da cui risulti che il possesso della laurea ha costituito condizione necessaria per l’ammissione in servizio o per la progressione di carriera con indicazione della relativa disposizione normativa.

6.5 Pagamento dell'onere di riscatto

L'attuale ordinamento del Fondo pensioni "Ferrovieri" fa tuttora riferimento al "Testo Unico" approvato con DPR n. 1092/1973.

L’art. 150 del citato decreto, nel disciplinare il pagamento dei contributi di riscatto, stabilisce che:

il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in forma rateale;

in caso di pagamento rateale vengono effettuate ritenute mensili sullo stipendio, sulla paga o retribuzione o sul trattamento diretto di quiescenza;

il numero delle rate non può essere superiore al periodo di tempo riscattato;

il pagamento decorre dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento;

in caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di riscatto o le rate residue sono detratti in unica soluzione dall’indennità stessa;

nel caso di pensione di reversibilità, l’importo residuo del contributo di riscatto viene ridotto proporzionalmente all’aliquota di reversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate ancora da versare.

Da quanto sopra si rileva, fra l'altro, che il pagamento dell'onere può essere dilazionato in un numero di rate pari a quello dei mesi riscattati, che tale forma di pagamento non comporta aggravio di interessi per il richiedente e che la rateazione può proseguire oltre la decorrenza della pensione, con trattenuta della rata sull'importo della prestazione..

Tuttavia, ferma restando la previsione del citato articolo 150 per quanto riguarda la determinazione del piano di ammortamento dell'onere di riscatto (numero rate ed assenza di interessi), il relativo pagamento dovrà essere effettuato utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale emessi dalla procedura automatizzata ovvero con trattenuta diretta sull'ammontare della pensione liquidata o da liquidare all'interessato o ai suoi superstiti, fatto comunque salvo il principio di ridurre il numero delle rate mensili nei casi in cui il relativo importo risulti inferiore a lire 50.000, secondo i criteri generali applicati alla totalità degli assicurati presso questo Istituto.

6.6 Comunicazione dell’onere e modalità di pagamento

Determinato l'onere di riscatto, deve essere predisposto il provvedimento di accoglimento della domanda, da inviare all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale sono specificati l’ammontare dell’onere, il periodo riconosciuto e la relativa anzianità contributiva, il termine di pagamento.

Unitamente al suddetto provvedimento vengono inviati i bollettini di conto corrente postale utili per il pagamento, ciascuno indicante la relativa scadenza: un bollettino predisposto per il pagamento in unica soluzione, gli altri per il versamento in forma rateale (la procedura prevede l'emissione periodica dei bollettini per il completamento del piano di ammortamento).

L’onere di riscatto deve essere versato in unica soluzione, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, pena la decadenza. Entro il medesimo termine deve invece avvenire il pagamento della prima rata mensile.

Il termine di 90 giorni previsto per il versamento dell'intero onere o della prima rata viene ampliato dall'utilizzo della procedura automatizzata di emissione dei bollettini e viene fissato mediamente alla fine del terzo mese successivo a quello indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

Ricevuto il provvedimento, l’iscritto ha tuttavia la facoltà di chiedere una rateazione di minore durata presentando una specifica domanda entro la scadenza del termine assegnato per il pagamento; in tal caso dovrà essere predisposto un nuovo piano di ammortamento, da notificare all’interessato con le modalità sopra descritte, assegnando un nuovo termine per l’effettuazione dei versamenti.

6.7 I termini del pagamento

Il termine di versamento dell’onere di riscatto è perentorio: il mancato pagamento dell’intera somma richiesta o della prima rata di essa entro il termine assegnato, ovvero il pagamento effettuato in ritardo comporta la decadenza dalla facoltà, salva la possibilità dell'interessato di riproporre una nuova domanda.

Peraltro, quando il pagamento sia stato effettuato in ritardo, la data della sua effettuazione dovrà essere considerata come data di presentazione di una nuova domanda, sempre che il richiedente abbia ancora interesse al riscatto. In tal caso dovrà essere rideterminato l'onere di riscatto sulla base degli elementi di calcolo, individuati con riferimento alla data del ritardato pagamento, elementi che l'interessato dovrà fornire entro 60 giorni dalla specifica richiesta del Fondo.

Nel caso in cui l'interessato non intenda invece proseguire il riscatto o non fornisca la documentazione richiestagli entro il termine sopra indicato, la somma versata in ritardo dovrà essere rimborsata, senza maggiorazione di interessi.

Nel caso in cui, dopo il versamento della prima rata o di una delle rate successive, venga sospeso il pagamento rateale, l’onere parzialmente versato non dovrà essere rimborsato ma verrà invece utilizzato a copertura di una parte del periodo di corso legale, di durata proporzionale all’ammontare della quota di capitale corrisposta dall’interessato.

7. Aspetti organizzativi

La necessità di realizzare in tempi brevi uno stato di correntezza nella definizione delle domande di riscatto e di ricongiunzione - per l'entità dei carichi di lavoro ancora giacenti presso le attuali Strutture corrispondenti agli ex Uffici Compartimentali del Fondo Pensioni FS - costituisce un onere particolarmente rilevante, sia per il numero dei lavoratori interessati, sia per la laboriosità delle connesse operazioni, anche conseguenti all'assenza di adeguate procedure informatiche di supporto.

L'obiettivo prioritario è quello di realizzare al più presto un modello organizzativo che esaurisca al proprio interno l'intero procedimento e che operi in stretto collegamento con le strutture competenti ad effettuare gli interventi di aggiornamento sugli archivi dei conti individuali.

Tuttavia, l'assunzione in carico delle competenze del soppresso "Fondo Ferrovieri" ha suggerito un iniziale assetto organizzativo che riproponesse sostanzialmente quello fino ad allora esistente.

Ciò al fine di garantire una continuità nello svolgimento delle funzioni istituzionali, già di pertinenza del vecchio ordinamento pensionistico e transitate nel "Fondo speciale FS" di nuova istituzione, e di creare le condizioni per l'assunzione in carico di tutte le attività facenti capo all'INPDAP.

Tale scelta ha comportato - in corrispondenza dei precedenti Uffici Compartimentali Ferroviari - l'istituzione di gruppi di lavoro formati da personale proveniente dal soppresso Fondo ed inseriti, di norma, nelle Agenzie di Area INPS ubicate nel capoluogo di regione.

A tali gruppi di lavoro, convenzionalmente definiti "Struttura regionale FS" o "Fondo FS", restano assegnate le funzioni in materia pensionistica e di gestione del conto assicurativo già di competenza degli Uffici Compartimentali di provenienza, in attesa che si realizzino le condizioni per il completo decentramento delle attività operative presso le Agenzie di Area di questo Istituto.

Vanno quindi adottate scelte organizzative adeguate, al fine di decentrare alle Agenzie anche la definizione delle domande di riscatto, riconoscimento e ricongiunzione presentate al Fondo FS, non appena completate le operazioni di costituzione dell’archivio delle posizioni assicurative degli iscritti nonché le procedure automatizzate di definizione e di determinazione degli oneri.

A quel momento le Agenzie saranno perciò in grado di definire in un unico procedimento, anche se in fasi successive, sia il trasferimento della contribuzione dall'AGO, sia il calcolo dell'onere a carico dell'interessato, con evidente semplificazione ed accelerazione del complessivo iter procedurale.

La piena autonomia delle Agenzie, oltre a consentire di far fronte con maggiore tempestività alle specifiche richieste degli interessati, avrà effetti positivi anche sulla liquidazione delle pensioni, considerato che gran parte di esse sono interessate da richieste di riconoscimenti, ricongiunzioni o riscatti non definite.

Ovviamente, per la trattazione delle pratiche di ricongiunzione - nelle fasi di segnalazione e di trasferimento dei contributi con il modello TrC/01 bis - valgono per intero le disposizioni emanate in merito all'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 29/1979, nonché le esistenti procedure amministrative ed informatiche.

È peraltro opportuno sottolineare l'importanza di realizzare da subito - anche ai fini di una migliore gestione della relativa situazione contributiva - un coinvolgimento diretto degli interessati, con i quali va grandemente sviluppato il metodo del colloquio per le vie brevi (contatti telefonici, invio dell'estratto delle contribuzioni da ricongiungere e successiva analisi in Sede, ed - appena possibile - dell'estratto contributivo che verrà costituito nell'archivio FSPA, ecc.).

Le successive fasi del decentramento verranno in seguito dettagliatamente illustrate con apposita circolare operativa.

7.1 Attuale assetto organizzativo

Come anticipato in premessa, fino a quando non diversamente disposto, fra le competenze della "Struttura regionale FS" in materia di gestione del conto assicurativo rientrano la definizione delle domande di riscatto dei periodi universitari di studi, delle domande di ricongiunzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 45/1990, nonché l'individuazione degli elementi necessari alla costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'ambito territoriale di competenza della "Struttura regionale FS", corrisponderà a quella del Compartimento Ferroviario di appartenenza degli iscritti ed a tale Struttura dovranno rivolgersi le Agenzie in merito a tutte le problematiche connesse alla gestione della posizione assicurativa degli interessati.

Di seguito si definiscono i compiti assegnati alle Strutture regionali FS e quelli a carico delle Agenzie, in relazione al contenuto della presente circolare, intendendo che

la competenza della "Struttura regionale" corrisponde al territorio del Compartimento ferroviario di appartenenza degli iscritti al Fondo;

la competenza dell'Agenzia è invece individuata con riferimento all'ambito territoriale in cui rientra la residenza dell’interessato.

Si fa riserva di istruzioni in merito agli ulteriori adempimenti di competenza, connessi ad altre tipologie di pratiche, di cui si dirà con successiva circolare.

7.1.1 Ricongiunzioni ex articolo 2 della legge 29/1979: pratiche non istruite

Al fine di poter disporre degli elementi necessari alla definizione delle domande di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge 29/1979 ancora giacente e non istruite, la "Struttura regionale FS" richiederà all'Agenzia competente per territorio - ed eventualmente agli Enti previdenziali esterni all’Istituto, interessati alla ricongiunzione - il modello di segnalazione dei periodi contributivi maturati dal richiedente anteriormente all’iscrizione al Fondo e tutti gli elementi necessari alla corretta trattazione della pratica.

L’Agenzia competente, dopo aver aggiornato il conto assicurativo, anche sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, provvederà a segnalare tutta la contribuzione esistente a nome dell'interessato, comprendendo nel modello Tr.C./01 bis anche le contribuzioni versate e/o accreditate presso altre Agenzie.

Il predetto modello dovrà essere poi inviato al Fondo FS ed all'interessato per conoscenza.

Completata la fase istruttoria ed acquisiti tutti gli elementi necessari alla definizione della domanda di ricongiunzione, anche sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, la Struttura regionale FS" determinerà l’ammontare dell’onere di ricongiunzione e darà notizia dell’avvenuta definizione della domanda, con apposita lettera, all’Agenzia competente per territorio.

Ricevuta detta comunicazione, l'Agenzia tratterà il prosieguo della pratica, notificando gli oneri e provvedendo poi alla relativa riscossione, nonché allo svolgimento degli ulteriori adempimenti di propria competenza.

7.1.2 Ricongiunzioni ex articolo 2 della legge 29/1979: pratiche ancora giacenti, già istruite

Relativamente alle vecchie pratiche ancora giacenti ma già istruite, per le quali era stata effettuata l'emissione del modello Tr.C./01 bis da parte di ciascuna delle Agenzie INPS interessate, la predetta Struttura regionale - dopo aver determinato l’ammontare dell’onere di ricongiunzione - darà notizia dell’avvenuta definizione della domanda all’Agenzia competente per territorio, che opererà come sopra in merito alla registrazione in archivio FSPA dei periodi ricongiunti e limiterà gli altri adempimenti alla sola contribuzione segnalata con proprio modello Tr.C./01 bis

La struttura regionale interesserà infatti le altre Agenzie dell'Istituto, nonché gli eventuali Enti proprietari della contribuzione ricongiunta, perché provvedano direttamente al suo trasferimento alla contabilità del Fondo Ferrovieri.

7.1.3 Pratiche di riscatto del corso legale di laurea

Come sopra detto, anche la definizione delle pratiche di riscatto laurea resta, al momento, attribuita alla Struttura regionale del "Fondo Ferrovieri".

Analogamente a quanto illustrato in merito alle pratiche di ricongiunzione ex articolo 2 della legge 29/1979, la predetta Struttura regionale, dopo aver determinato l’ammontare dell’onere di riscatto, darà notizia dell’avvenuta definizione della domanda, con apposita lettera, all’Agenzia competente per territorio, che provvederà a riscuotere gli oneri per la copertura dei periodi oggetto di riscatto ed a svolgere gli ulteriori adempimenti connessi a tali pratiche.

7.2 Modalità operative

La "Struttura regionale FS", definita la pratica di riscatto o di ricongiunzione con la determinazione dell'onere, comunicherà la circostanza all'Agenzia competente utilizzando lo schema di lettera-tipo di cui all'allegato n. 6, che contiene, tra l'altro, i dati necessari per l'inserimento e la successiva gestione della pratica nella procedura automatizzata "Riscatti, rendite e ricongiunzioni":

dati anagrafici relativi all'assicurato;

tipo pratica (riscatto o ricongiunzione);

data della domanda;

periodo oggetto dei riscatto o ricongiunzione;

Sede o Ente che ha inviato, il mod. Tr.C./01 bis (per ricongiunzioni art. 2, legge 29/1979);

onere di riscatto o di ricongiunzione (già ridotto del 50 per cento, nei casi in cui tale riduzione è prevista).

Ricevuta dalla "Struttura regionale" la comunicazione dell'avvenuta definizione della domanda, l'Agenzia tratterà il prosieguo della pratica, acquisendo preliminarmente i dati identificativi della domanda e dell'assicurato, utilizzando la procedura residente in data-base GPA92, allo scopo opportunamente aggiornata , secondo le indicazioni che accompagneranno il suo rilascio.

Completata l’acquisizione delle informazioni necessarie ed effettuata la memorizzazione dei dati immessi (predisponendo anche il piano di rateazione, utile per chi volesse effettuare il pagamento dilazionato), si procederà alle operazioni di stampa dei modelli RRR2, per la notifica dell'onere e per la fornitura dei bollettini di c/c prestampati.

La pratica verrà poi tenuta in apposita evidenza, in attesa di verificare la volontà dell'interessato in merito all'accettazione dell'onere richiesto e di controllare la legittimità degli eventuali versamenti, secondo le modalità di seguito illustrate.

7.3 Gestione dei pagamenti

Al ricevimento del versamento da parte degli iscritti, l’Agenzia dovrà innanzitutto verificare che il pagamento dell'intero onere, ovvero delle prime tre rate (per le ricongiunzioni) o della prima rata mensile (per i riscatti) sia stato effettuato nel termine assegnato con la lettera di notifica e provvederà poi ai successivi adempimenti (si veda in proposito la circolare INPS n. 190 del 1° agosto 1990).

7.3.1 Primo versamento

Qualora venga riscontrata la regolarità del versamento, l’Agenzia provvederà ulteriormente:

ad aggiornare, per le ricongiunzioni ex art. 2 della legge 29/1979, l'ammontare delle somme di cui al modello Tr.C. 01/bis ed a predisporne lo storno contabile in favore del Fondo ovvero a richiederne il rilascio all’Agenzia INPS o all'Ente presso cui sono accreditati i contributi oggetto della ricongiunzione, desumendoli dalla lettera di comunicazione trasmessa dalla Struttura regionale del Fondo FS (schemi di cui agli allegati n. 7 e 8);

ad apportare sulla posizione assicurativa dell'interessato le prescritte annotazioni in merito alla indisponibilità dei contributi, ovvero ad inviare apposita comunicazione all’Agenzia presso la quale la posizione risulti costituita, quando non sia possibile l'intervento diretto sugli archivi;

a gestire il flusso dei versamenti a mezzo del fascicolo già costituito, nell’eventualità di sospensione del pagamento dell’onere da parte dell'interessato e dei connessi adempimenti, di seguito illustrati;

ad aggiornare la posizione assicurativa costituita nell'archivio automatizzato del Fondo (FSPA) con il periodo oggetto della ricongiunzione art. 2, legge 29/1979 o del riscatto.

Con riferimento alla precedente lettera d) va tenuto presente che l'aggiornamento del conto assicurativo con i periodi di ricongiunzione ex art. 2, legge 29/1979 va effettuato utilizzando il codice 29, nel caso di pagamento dell’onere in unica soluzione, ovvero il codice 30 per il pagamento dilazionato dell’onere, dopo aver verificato l'avvenuto versamento delle prime tre rate.

Per quanto riguarda invece i riscatti, la posizione assicurativa dovrà essere immediatamente aggiornata solo nel caso in cui il versamento dell'onere avvenga in unica soluzione; in caso di pagamento rateale, dovrà essere invece costituita apposita evidenza, allo scopo di aggiornare la posizione assicurativa non appena ricevuto il versamento dell'ultima rata.

7.3.2 Rinuncia o decadenza

Qualora l'interessato, entro il termine assegnato, non abbia provveduto al versamento dell'intero onere o non abbia corrisposto le prime tre rate di esso, per le ricongiunzioni, ovvero ancora non abbia versato la prima rata dell’onere di riscatto, l’Agenzia provvederà all'archiviazione della pratica, dandone comunicazione alla Struttura regionale del Fondo, con apposita nota.

Analogamente si dovrà operare nel caso in cui l’interessato, ricevuto il provvedimento di accoglimento della domanda, abbia formulato espressa rinuncia.

Limitatamente alle ricongiunzioni, si dovrà inoltre ripristinare la disponibilità dei contributi IVS già esposti nel modello Tr.C.01/bis, inviando apposita comunicazione all’Ente interessato, nei casi in cui la loro segnalazione sia stata effettuata da gestioni pensionistiche diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni di lavoratori autonomi ovvero da uno dei Fondi speciali gestiti dall’Istituto.

 

7.3.3 Versamento effettuato in ritardo

Nel caso in cui l'interessato abbia provveduto in ritardo al versamento totale o parziale dell'onere, si dovrà operare diversamente, a seconda che si tratti di ricongiunzioni o di riscatti.

Per le ricongiunzioni occorrerà dare comunicazione all'interessato ed alla competente Struttura regionale del Fondo Ferrovieri dell'avvenuta decadenza dalla facoltà, con la precisazione che sarà disposto il rimborso delle somme versate in ritardo.

Con la stessa comunicazione sarà fatto presente all'interessato che potrà riproporre la domanda solo quando si verificheranno le previsioni di cui all'art. 4 della legge n. 29/1979, mentre all’Agenzia o al Fondo pensionistico che ha segnalato i periodi ricongiungibili, verrà segnalato di considerare disponibili i periodi stessi (v. lettera-tipo, allegati n. 9 e 10);

Per i riscatti, dovrà essere egualmente data comunicazione all'interessato della decadenza dalla facoltà, per inosservanza del termine, specificando peraltro che la data in cui è stato effettuato il versamento contestato potrà essere considerata quale nuova manifestazione della volontà di esercitare il riscatto.

Dovrà essere pertanto espressa una riserva di successiva comunicazione del relativo onere - da determinare con riferimento alla predetta data - e dovrà essere invitato l’interessato a comunicare, entro 60 giorni dalla data della comunicazione in discorso, gli elementi retributivi necessari per il nuovo calcolo.

Laddove l’interessato non ritenga di proseguire la pratica e non comunichi quanto richiesto, dovrà essere disposto il rimborso delle somme versate in ritardo e dovrà essere data notizia della circostanza alla Struttura regionale FS.

Qualora invece l’interessato comunichi gli elementi retributivi necessari per il nuovo calcolo l’Agenzia dovrà trasmettere tempestivamente tale documentazione alla Struttura regionale FS, che procederà a calcolare il nuovo ammontare dell'onere con riferimento alla data del tardivo versamento ed a ritrasmettere all’Agenzia le informazioni previste per la predisposizione del nuovo provvedimento e del nuovo piano di ammortamento.

7.3.4 Inadempienza nel corso della rateazione

Nel caso in cui gli iscritti, ammessi alle ricongiunzioni o ai riscatti, sospendano i versamenti dopo aver effettuato nei termini il pagamento delle prime rate, dovranno essere invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a regolarizzare la situazione, mediante versamento delle rate scadute.

Se, nonostante tale invito, gli interessati non vi provvedano, si dovrà operare nel modo seguente:

per le ricongiunzioni, saranno seguite le stesse indicazioni fornite a proposito di versamenti effettuati in ritardo;

per i riscatti, sarà determinato - in anni, mesi e giorni - il periodo che può essere coperto utilizzando le somme versate dall'interessato, operando con gli stessi criteri applicati nell'Assicurazione generale obbligatoria.

Di tali operazioni sarà data comunicazione all'interessato ed alla Struttura regionale FS nei termini di cui si è già detto.

7.4 Pensionamento nel corso del pagamento degli oneri

Qualora l'iscritto, ammesso a riscatto o ricongiunzione, cessi dal servizio per pensionamento nel corso del pagamento rateale dell'onere, si renderà necessario operare come di seguito indicato, stante l'attuale fase, in cui le pensioni sono ancora liquidate presso la Struttura regionale del Fondo FS.

La competente Struttura regionale FS, una volta a conoscenza dell'avvenuta cessazione per pensionamento, provvederà alla liquidazione della pensione ed a localizzarne il pagamento presso l'ufficio pagatore convenzionale.

Alla ricezione degli elaborati relativi alla pensione liquidata, l’Agenzia accerterà la regolarità dei versamenti rateali fino alla data di decorrenza della pensione.

Qualora il pagamento dell'onere di ricongiunzione per i periodi antecedenti la decorrenza della pensione non risulti regolare, l’Agenzia dovrà inviare all’interessato una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a versare le rate scadute, prima di eseguire le operazioni di seguito descritte.

Se, nonostante tale invito, l’interessato non provvederà alla regolarizzazione, non dovranno essere effettuati pagamenti a titolo di pensione: l’Agenzia stessa avvertirà la competente Struttura regionale, che porrà in atto i conseguenti adempimenti (annullamento o ricostituzione della pensione già assegnata).

Nel caso in cui i versamenti risultino invece regolarmente effettuati, l’Agenzia:

recupererà sulle somme arretrate di pensione le rate di ricongiunzione maturate per il periodo compreso fra la decorrenza della prestazione e la data di determinazione degli arretrati;

provvederà alla scissione dell'ordinativo di pagamento per il recupero delle rate di ricongiunzione ancora dovute;

porrà in pagamento la pensione (e la parte residua degli arretrati), localizzando la quota di pertinenza del pensionato presso l'ufficio pagatore indicato dall’interessato.

Analogamente si dovrà operare per il recupero delle rate residue degli oneri di riscatto, che – secondo la normativa specifica del Fondo Ferrovieri – possono essere corrisposte anche con trattenuta sulla pensione.

7.5 Ricorsi

I ricorsi eventualmente presentati dagli iscritti in relazione a provvedimenti adottati in base alle disposizioni contenute nella presente circolare, dovranno essere sollecitamente inoltrati a questa Direzione Generale, Direzione Centrale Prestazioni, Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa, per essere sottoposti al competente Comitato Amministratore del Fondo.

Le generiche richieste di riesame dovranno essere invece inoltrate alla competente Struttura regionale FS, per i conseguenti provvedimenti.

Qualora si tratti di ricorsi avverso provvedimenti di ammissione alla ricongiunzione o al riscatto, adottati dalla Struttura regionale del Fondo e soltanto notificati dalle Agenzie, non dovrà in via di massima essere svolto alcun adempimento istruttorio.

Tuttavia, qualora il ricorso verta sui periodi di contribuzione ammessi alla ricongiunzione ed il relativo modello Tr.C. 01/bis risulti emesso dalla stessa Agenzia che ha notificato il provvedimento, quest'ultima, nel trasmettere il ricorso, dovrà fornire ogni utile precisazione in ordine alla posizione assicurativa dell'interessato.

Analogamente, qualora i ricorsi riguardino provvedimenti adottati direttamente dalle Agenzie (ad esempio, dichiarazioni di decadenza per inosservanza del termine, ecc.), i ricorsi dovranno essere trasmessi corredati di tutte le indicazioni utili per la decisione.

7.6 Descrizione della procedura

La descrizione della procedura automatizzata, l'illustrazione delle modalità di accesso e di trattazione delle varie fasi delle pratiche avverrà con apposito messaggio operativo, a cura della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.

8. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei fatti di gestione illustrati nei precedenti punti della presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni.

8.1 Costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria

Per la rilevazione contabile dei trasferimenti a carico del Fondo speciale ex art. 43 della legge n. 488/1999 conseguenti alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’art. 241 del DPR n. 1092/1973, dovrà essere predisposto, da parte della Sede presso la quale è stata istituita la Struttura FS, apposito biglietto contabile di mod. SC 3 con imputazione:

in "DARE" del conto:

GFR 32/40 – per il trasferimento a carico del Fondo speciale ex art. 43 della legge n. 488/1999;

e in "AVERE" dei conti:

FPR 22/40 – per la quota di pertinenza del FPLD;

GMR 22/40 – per il contributo addizionale destinato al finanziamento dell’assistenza malattia ai

pensionati.

Al riguardo si precisa che il conto GMR 22/40 dovrà essere interessato soltanto per i trasferimenti relativi a periodi fino al 31.12.1997, mentre, per i periodi successivi, l’imputazione in "AVERE" riguarderà esclusivamente il conto FPR 22/40.

8.2 Ricongiunzione di periodi assicurativi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e presso altri Fondi e Gestioni ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979

Per le ricongiunzioni presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti ovvero presso altre Gestioni amministrate dall’Istituto ai sensi, rispettivamente, dell’art . 1 e dell’art. 2 della legge n. 29/1979, la Sede presso la quale è stata istituita la Struttura FS dovrà trasferire le relative somme alla Sede che ha richiesto i dati necessari alla ricongiunzione mediante mod. SC 10/R con imputazione in "DARE" del conto GFR 32/40 ed in "AVERE" del conto GPA 55/00. Al modello SC 10/R dovrà essere allegato il prospetto contenente gli elementi relativi al ricongiunzione.

Pervenuto il predetto mod. SC 10/R, la Sede ricevente provvederà ad imputare il relativo importo in "DARE" del conto GPA 55/01 ed in "AVERE" del conto …22/40 della Gestione interessata.

Qualora la Sede territorialmente competente a trattare la ricongiunzione presso il FPLD ovvero presso altre Gestioni amministrate dall’INPS sia la stessa presso la quale è stata istituita la Struttura FS, quest’ultima dovrà predisporre apposito biglietto contabile con imputazione:

in "DARE" del conto:

GFR 32/40 – per il trasferimento a carico del Fondo speciale ex art. 43 della legge n. 488/1999;

e in "AVERE" dei conti:

…22/40 – per il trasferimento a favore della Gestione INPS interessata.

Nei casi in cui la ricongiunzione debba essere effettuata presso altri Enti di previdenza, il trasferimento delle relative somme da parte della predetta Sede dovrà essere imputato, previa emissione del mod. I.P. 6 bis, al conto GFR 32/30.

8.3 Ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 presso il fondo speciale ex art. 43 della legge n. 488/1999

Per le ricongiunzioni presso il Fondo speciale ex art. 43 della legge n. 488/1999 provenienti da altre Gestioni amministrate dall’INPS, dovrà essere predisposto, da parte della Sede competente ad effettuare il trasferimento della relativa contribuzione, apposito biglietto contabile con imputazione:

in "DARE" dei conti:

…32/40 – per il trasferimento a carico della Gestione INPS interessata;

e in "AVERE" del conto:

GFR 22/40 – per il trasferimento a favore del Fondo speciale ex art. 43 della legge n. 488/1999.

Qualora i periodi da ricongiungere provengano da altri Enti di previdenza, le somme trasferite a tal fine da detti Enti dovranno essere imputate al conto GFR 22/00.

Inoltre, la quota di riserva matematica a carico dell’interessato dovrà essere imputato al previsto conto GPA 54/61. Al momento della ripartizione contabile delle somme versate il relativo importo verrà imputato in "DARE" del conto GPA 54/61 ed in "AVERE" del conto GFR 22/76. Si richiama, al riguardo, quanto già precedentemente precisato in merito alla circostanza che le disposizioni vigenti per il soppresso Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato in materia di riscatti non prevedono la maggiorazione degli interessi di dilazione nei casi di versamenti rateali a copertura dei relativi oneri e quindi la rata e’ costituita esclusivamente dalla quota capitale.

8.4 Riscatto del corso legale di laurea

I versamenti a copertura degli oneri per riscatto del corso legale di laurea ovvero le trattenute a tale titolo effettuate sull’indennità liquidata in luogo della pensione dovranno essere rilevati al conto GPA 54/61. In sede di ripartizione contabile la relativa some verrà imputata in "DARE" del citato conto GPA 54/61 ed in "AVERE" del conto GFR 22/73 . Anche per tali oneri, in relazione a quanto sopra esposto, in caso di versamenti rateali la rata e’ costituita soltanto dalla quota capitale.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le disposizioni procedurali e contabili vigenti in materia di ricongiunzioni di periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 comprese quelle riguardanti le modalità di registrazione degli estremi delle contabilizzazioni sui documenti di liquidazione.

Nell’allegato n. 11, ai fini di facilitare le imputazioni da parte delle Sedi, vengono riportati i conti …22/40 e …32/40, attualmente esistenti, delle Gestioni che potrebbero essere interessate ai trasferimenti delle posizioni assicurative in argomento, mentre nell’allegato n. 12 sono riportati i conti di nuova istituzione ivi compresi il conto GFR 22/40 ed il conto GFR 22/76, peraltro già istituiti con messaggio n. 2001/0014/000034 per consentire l’assunzione in contabilità di eventuali biglietti contabili prodotti dalla procedura automatizzata.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO