DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
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Ai |
Dirigenti centrali e
periferici |
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Ai |
Direttori delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori generali, centrali
e |
Roma, 20 novembre
2001 |
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periferici dei Rami
professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico
legale |
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e Dirigenti Medici |
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Circolare n. 204 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri di
Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai membri del
Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
amministratori |
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di fondi, gestioni e
casse |
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Al |
Presidente della Commissione Centrale per
l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli
unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
regionali |
Allegati 12 |
Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
OGGETTO: |
Fondo speciale dipendenti della Ferrovie
dello Stato S.p.a. Costituzione della posizione assicurativa.
Riscatto di laurea e ricongiunzioni. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
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SOMMARIO |
Iscritti al Fondo speciale dipendenti della
Ferrovie dello Stato Spa. Natura del Fondo speciale. Modalità
di costituzione della posizione assicurativa degli iscritti al
Fondo speciale. Riscatti. Ricongiunzioni. Trasferimento
all’Assicurazione generale obbligatoria. Istruzioni contabili.
|
Premessa
Il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie
dello Stato, istituito con effetto dal 1° gennaio 1909 (legge 9
luglio 1908, n. 418) come forma di previdenza esclusiva
dell'Assicurazione generale obbligatoria e soppresso dall'articolo
43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (collegato alla legge
finanziaria 2000), è divenuto un Fondo speciale gestito dall'INPS,
con effetto dal 1° aprile 2000.
Con l'assunzione in carico delle competenze del
soppresso "Fondo pensioni per il personale ferroviario", in attesa
che si realizzino le condizioni per il completo decentramento delle
attività operative del "Fondo speciale FS" di nuova istituzione, la
definizione delle domande di riscatto dei periodi
universitari di studi, delle domande di ricongiunzione ai sensi
degli articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979 e dell'articolo 1, comma
1, della legge 45/1990, nonché l'individuazione degli elementi
necessari alla costituzione della posizione assicurativa nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti restano assegnate alla "Struttura
regionale FS", di norma corrispondente al Compartimento Ferroviario
di appartenenza degli iscritti, istituita presso l'Agenzia di Area
ubicata nel relativo capoluogo di regione.
La gestione delle suddette pratiche viene
invece demandata alle Agenzie di Area, competenti per territorio in
relazione alla residenza degli interessati; conseguentemente, le
domande, eventualmente presentate dagli interessati all'Agenzia di
residenza, dovranno essere inviate alla competente "Struttura
regionale FS" e trattate secondo le indicazioni fornite con la
presente circolare.
Al fine di normalizzare la situazione di arretrato
nelle suddette pratiche, di adeguare i tempi della loro definizione
a quelli raggiunti per gli altri Fondi speciali e di disporre di
informazioni il più possibile aggiornate in merito alla situazione
contributiva dei soggetti interessati, le Agenzie di area dovranno
evadere, con la massima urgenza, tutte le richieste di dati
assicurativi e contributivi già effettuate dal soppresso Fondo
Ferrovieri ed inviarne le risultanze alla competente "Struttura
regionale FS", che tratterà la definizione delle pratiche giacenti e
che investirà poi - come detto - l'Agenzia interessata a gestire il
pagamento dei relativi oneri e gli altri eventuali adempimenti di
competenza.
Una particolare attenzione dovrà essere altresì
rivolta alle richieste di trasferimento dei contributi al Fondo FS,
tuttora giacenti nelle singole Agenzie, delle quali si sollecita
l'urgente definizione.
2. Natura giuridica del Fondo
L'attuale ordinamento del "Fondo speciale FS" fa
tuttora riferimento - per quanto riguarda le modalità di
finanziamento (i disavanzi sono posti, per legge, a carico dello
Stato) e le regole di accesso e di calcolo dei trattamenti
pensionistici - al "Testo Unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", approvato
con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, ed in particolare alla parte
terza del citato decreto e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il DPR 1092/1973, in vigore dal 1° giugno 1974, ha
raccolto organicamente ed aggiornato le numerose norme che, nel
tempo, erano intervenute a disciplinare il soppresso Fondo.
Il citato "Testo unico" è stato a sua volta
integrato e modificato da più norme, fra le quali:
la legge 29.4.1976, n. 177, che ha elevato la base
pensionabile del 18 per cento;
la legge 6.2.1979, n. 42 che ha reso pensionabile
l'aumento periodico di stipendio maturato all'atto della
cessazione;
la legge 7.2.1979, n. 29, che ha introdotto la
facoltà di ricongiungere nel Fondo FS i periodi assicurativi
maturati in altri ordinamenti previdenziali anteriormente
all'iscrizione;
la legge 7.7.1980, n. 299, che ha dettato i criteri
di determinazione degli oneri di ricongiunzione;
la legge 25.3.1983, n. 79, che ha, fra l'altro,
previsto la sospensione della prestazione nei confronti dei
pensionati che riprendono l'attività lavorativa dipendente dopo il
pensionamento;
la legge 26.7.1984, n. 413, che ha attuato il
riordino della normativa dei lavoratori marittimi;
la legge 5.3.1990, n. 45 che ha introdotto nel
Fondo FS la facoltà di ricongiungere i periodi assicurativi maturati
in ordinamenti previdenziali obbligatori dei liberi
professionisti.
Sulla normativa del Fondo sono altresì intervenute
le sotto elencate norme di riforma dei sistemi pensionistici e di
armonizzazione delle disposizioni vigenti negli ordinamenti
previdenziali sostitutivi, esclusivi ed esonerativi con le norme
dell'Assicurazione generale obbligatoria:
il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503, che ha
introdotto la, sia pur graduale sostituzione del principio della
pensionabilità della retribuzione dell’ultimo giorno di servizio con
quello della pensionabilità della media delle retribuzioni percepite
nel "periodo di riferimento" diversificandone la durata in relazione
all’anzianità maturata al 31 dicembre 1992 (più o meno di 15 anni di
anzianità contributiva);
la legge 24.12.1993, n. 537, che ha introdotto
consistenti riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici nei
casi di pensionamento di anzianità con meno di 35 anni di
contribuzione;
la legge 23.12.1994, n. 724, che ha - fra l'altro -
fissato al 2 per cento annuo l'aliquota di rendimento da applicare
ai periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre
1994;
la legge 8.8.1995, n. 335, che:
ha modificato il calcolo della durata del periodo
di riferimento relativamente ai periodi successivi al 31 dicembre
1995;
ha introdotto l’applicazione, ai fini della
determinazione della retribuzione pensionabile, dell’articolo 12
della legge n. 153/1969;
ha introdotto il sistema di calcolo contributivo
per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 nei confronti di
coloro che non possono far valere 18 anni interi di contribuzione al
31 dicembre 1995;
ha subordinato l’accesso ai trattamenti
pensionistici di anzianità al raggiungimento dei requisiti di età
anagrafica e/o di anzianità contributiva di cui ai commi 25, 26 e 27
dell’articolo 1 della stessa legge.
il Decreto Legislativo 16.9.1996, n. 564, che è
intervenuto in materia di contribuzione figurativa e che ha previsto
nuove tipologie di riscatto;
il Decreto Legislativo 30.4.1997, n. 184, che ha
introdotto nuove possibilità di riscatto, prevedendo un diverso
sistema di calcolo (calcolo percentuale) dell'onere; e che ha esteso
agli iscritti al Fondo la normativa della prosecuzione volontaria
già vigente nell'Assicurazione obbligatoria;
il Decreto Legislativo 29.6.1998, n. 278, che ha
apportato modifiche ed integrazioni ai decreti 564/1996, 180/1997 e
184/1997;
il Decreto Legislativo 2.9.1997, n. 314, che ha
fissato il principio generale secondo il quale, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, i redditi qualificati "di lavoro dipendente" ai fini
fiscali sono qualificati allo stesso modo anche ai fini
contributivi/previdenziali;
la legge 27.12.1997, n. 449, che subordina
l'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal
1° gennaio 1998 al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e
di anzianità contributiva (ovvero di sola anzianità contributiva)
previsti dalla tabella D allegata alla stessa legge.
2.1 Assicurati del Fondo
Il rapporto che - alla data di emanazione del DPR
1092/1973 - legava il personale ferroviario all'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato era per tutti, salve rare eccezioni, un
rapporto di pubblico impiego.
Secondo quanto stabilito all'articolo 209, comma 2,
del DPR 1092/1973, erano obbligatoriamente iscritti al Fondo
pensioni FS:
- i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle Ferrovie
dello Stato;
- i dipendenti non di ruolo, assunti in servizio per un periodo
non inferiore ad un anno (fino all'emanazione della legge
6.12.1966, n. 1077 era prevista l'iscrizione del solo personale in
ruolo);
- il personale inquadrato nei ruoli ferroviari sulla base di
specifiche disposizioni di legge.
Rientravano fra i soggetti di cui alla precedente
lettera c) le seguenti categorie di iscritti:
- il personale delle assuntorie (sistemato nei ruoli FS con
legge n. 747/1969);
- il personale dipendente da imprese appaltatrici di cui alla
legge n. 880/1971;
- il personale dipendente da imprese appaltatrici dei servizi di
manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per
l'illuminazione dei treni (sistemato nei ruoli FS con legge n.
5/1974);
- gli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello
(sistemati nei ruoli FS con legge n. 39/1974);
- il personale già dipendente da organismi militari operanti
nell'ambito della NATO e destinato all'Azienda Ferrovie (legge n.
736/1977);
- gli incaricati di particolari servizi ferroviari
(inquadramento ex lege n. 220/1982);
- lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro (legge
n. 863/1984);
- assunti ai sensi della legge n. 444/1985.
2.2 Soggetti esclusi dall'iscrizione al
Fondo
Erano esclusi dall'iscrizione al Fondo FS i
lavoratori che
all'atto dell'assunzione presso l'Azienda Ferrovie,
non erano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in
materia di inquadramento presso il Fondo;
secondo le norme che hanno disciplinato
l'assunzione presso l'Azienda Ferrovie, dovevano essere iscritti o
mantenere l'iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
gestito dall'INPS;
secondo le particolari modalità di assunzione,
dovevano essere iscritti o mantenere l'iscrizione all'INPS o ad
altro ordinamento previdenziale.
2.3 Trasformazione della "Azienda autonoma delle
Ferrovie dello Stato" in "Ferrovie dello Stato S.P.A"
A partire dall’anno 1992, all’Ente Ferrovie dello
Stato, già Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, è subentrata
l'Azienda "Ferrovie dello Stato SPA", impresa pubblica ma soggetto
di diritto privato, con personalità giuridica distinta da quella
dello Stato; conseguentemente, il rapporto di lavoro dei dipendenti
della nuova Azienda è un rapporto di diritto privato, regolato su
base contrattuale.
Tuttavia, essendo i rapporti di lavoro del
personale ferroviario a tempo indeterminato e con garanzia di
stabilità, gli stessi sono stati equiparati ai rapporti di servizio
di ruolo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di iscrizione al
Fondo FS: sono pertanto obbligati all'iscrizione al Fondo FS i
lavoratori ferroviari, compresi i dirigenti, il cui rapporto di
lavoro sia a tempo indeterminato e rivesta le caratteristiche della
stabilita, in forza dei Contratti collettivi nazionali di lavoro che
lo disciplinano.
Pertanto, in relazione alla qualifica rivestita,
sono soggetti all'iscrizione al FPLD gestito dall'INPS ovvero
all'iscrizione presso l'INPDAI tutti gli altri lavoratori nei cui
confronti non opera la norma che obbliga l'iscrizione al Fondo
FS.
Sono inoltre iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti:
gli "addetti ai servizi", il cui rapporto di
lavoro, regolato da uno specifico contratto, non prevede la clausola
della stabilità;
i lavoratori assunti in base a norme che imponevano
o consentivano agli interessati l'iscrizione all'Assicurazione
generale obbligatoria;
il personale navigante del settore "Navi Traghetto
FS", assunto dalla data di entrata in vigore della legge 26 luglio
1984, n. 413.
2.4 Il personale navigante
Il personale navigante, già in servizio alla data
di entrata in vigore della legge 413/1984, ha invece conservato il
regime della contemporanea iscrizione al Fondo FS ed
all'Assicurazione generale obbligatoria (per l'avvenuta soppressione
della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara), .
Tale duplice iscrizione, prevista per legge, aveva
e mantiene lo scopo di tutelare tale categoria di lavoratori che -
per aver titolo all'assunzione - dovevano aver già prestato attività
di navigazione, con conseguente iscrizione alla Cassa Nazionale di
Previdenza Marinara gestita dall'INPS.
La prosecuzione dell'iscrizione alla predetta Cassa
(con onere contributivo interamente a carico del Fondo FS) consente
di maturate un'anzianità contributiva sufficiente a liquidare una
prestazione pensionistica "marittima", utilizzando anche la
contribuzione maturata anteriormente all'iscrizione presso il
Fondo.
Tuttavia, per il periodo di servizio coperto da
duplice contribuzione, la legge non ammette la liquidazione
all'interessato di un duplice trattamento pensionistico per il
medesimo periodo di servizio ma l'intera pensione a carico del Fondo
FS e soltanto la quota di pensione "marittima" proporzionale ai
periodi di navigazione pregressa (la quota di pensione a carico
della Cassa, corrispondente ai periodi di doppia iscrizione, va
liquidata al Fondo FS, che ha sostenuto l'onere dell'intera
contribuzione marittima).
A tale personale, con la citata legge n. 413/1984,
è stato consentito di optare – con domanda da presentarsi entro il
termine perentorio di sei mesi dalla data di comunicazione
dell’ultimo provvedimento adottato, tra quello del Fondo e quello
dell’INPS – per la fruizione dell’intera pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria, previa contemporanea
rinuncia alla pensione a carico del Fondo.
2.5 Il servizio effettivo ed il servizio utile
Il rapporto assicurativo degli iscritti al Fondo FS
è contraddistinto dal carattere di continuità; non si attribuisce
perciò alcuna rilevanza all’anzianità assicurativa, mentre si fa
riferimento alla sola anzianità contributiva, differenziandola in
"servizio effettivo" e "servizio utile".
Il servizio effettivo corrisponde, di norma,
all’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione ed è
costituito dalla somma dei periodi:
- di servizio assicurati direttamente nel Fondo;
- di servizio militare, riconosciuto obbligatoriamente e
d’ufficio;
- di servizio prestato in posizione non di ruolo, reso presso la
Ferrovie dello Stato o altre Amministrazioni dello Stato, ovvero
di servizio comunque computabile nel Fondo, d’ufficio o a domanda,
secondo la previsione del DPR 1092/1973;
- riscattati in applicazione di varie disposizioni normative
ovvero ricongiunti secondo le leggi n. 29/1979 e n. 45/1990;
- di contribuzione volontaria e figurativa.
Il servizio utile corrisponde invece,
generalmente, all’anzianità contributiva utile per la misura della
pensione e rappresenta la somma dei periodi di servizio effettivo e
degli eventuali aumenti di valutazione, spettanti in applicazione di
specifiche disposizioni di legge.
Gli aumenti di valutazione maggiormente ricorrenti
nel Fondo in esame sono riferiti ai periodi:
- di servizio ferroviario prestato nei profili professionali in
relazione ai quali è previsto il collocamento a riposo d’ufficio,
per raggiunti limiti di età e di servizio, al compimento di 58 o
di 60 anni e competono, rispettivamente, nella misura di 1/10 o di
1/12;
- di servizio militare prestato nella Marina Militare a bordo di
navi in armamento o in riserva e competono, rispettivamente, nella
misura di 1/3, se servizio di coperta, o di 2/5, se servizio di
macchina;
- di servizio prestato, con percezione della relativa indennità,
dagli Agenti di custodia, dal personale della Pubblica Sicurezza,
nell’Arma dei Carabinieri, del Genio Ferrovieri e della Guardia di
Finanza e competono nella misura di 1/5;
- di servizio militare prestato in attività di volo o in qualità
di paracadutista, con percezione della relativa indennità, e
competono nella misura di 1/3.
Peraltro, a far tempo dal 1° gennaio 1998 gli
aumenti di valutazione riconoscibili nel Fondo non possono
complessivamente superare i 5 anni, per espressa previsione
dell’articolo 59, comma 1, lettera a), della legge n. 449/1997,
fatta comunque salva la durata di quelli già maturati in
corrispondenza dei servizi prestati entro il 31 dicembre 1997,
ancorché eccedente il predetto quinquennio.
Oltre agli aumenti di valutazione sopra richiamati,
riconoscibili sulla base della specifica normativa del Fondo FS, può
essere attribuita, a domanda, anche l’anzianità convenzionale
prevista per i non vedenti, ai quali compete una maggiorazione dei
periodi di servizio nella misura di 1/3 (4 mesi per ogni anno, 10
giorni per mese intero ed 1/3 dei giorni, per l’eventuale frazione
di mese), utile tanto per il diritto, quanto per la misura della
pensione.
2.6 Anzianità contributiva ed
arrotondamenti
Sulla base della normativa vigente nel Fondo fino
al 31 dicembre 1997, l’anzianità contributiva veniva attribuita in
anni, mesi e giorni, mentre il diritto a pensione e la misura della
prestazione pensionistica venivano determinati in anni interi,
arrotondando per eccesso o per difetto la frazione di anno
rispettivamente superiore ovvero pari o inferiore a sei mesi.
Con effetto dal 1° gennaio 1998, secondo la
previsione dell’articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1997,
n. 449, l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici deve
essere quella effettivamente maturata.
Dalla suddetta data, pertanto, l’anzianità maturata
nel Fondo viene determinata in anni e mesi interi, arrotondando per
eccesso o per difetto la frazione di mese rispettivamente superiore
ovvero pari o inferiore a 15 giorni.
Nel Fondo FS vale tuttora il criterio
dell'arrotondamento per verificare il requisito dei 15 anni di
contribuzione al 31 dicembre 1992 (art. 7, comma 1, Decreto
Legislativo n. 503/1992), mentre va valutato in relazione
all’anzianità effettiva il requisito dei 18 anni interi di
contribuzione al 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 12, legge n.
335/1995).
3. Contribuzione trasferita dal Fondo Ferrovieri
all'Assicurazione generale obbligatoria
L’ordinamento previdenziale degli iscritti al Fondo
ferrovieri prevede il trasferimento della posizione assicurativa
nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, subordinandone la
costituzione alla circostanza che l'assicurato sia cessato dal
servizio e che non abbia perfezionato i requisiti per il diritto
alla pensione in base alla normativa del Fondo.
Tale trasferimento è disciplinato dall’articolo 241
del DPR 29.12.1973, n. 1092, che estende al Fondo pensioni
"Ferrovieri" le norme in materia di costituzione della posizione
assicurativa presso l’INPS, contenute negli articoli da 124 a 127
del medesimo decreto.
Nei confronti degli iscritti al Fondo è altresì
operante l'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la cui
applicazione può essere invocata quando non si verifichino le
condizioni di fatto e di diritto previste per l'applicazione delle
suddette norme speciali ai fini della costituzione delle posizioni
assicurative presso il "Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
Al verificarsi di determinate condizioni, delle
quali si dirà in seguito, le posizioni assicurative possono essere
inoltre ricongiunte presso qualsiasi gestione previdenziale
sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'Assicurazione generale
obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979.
3.1 Costituzione della posizione assicurativa
nell'Assicurazione Generale Obbligatoria
Secondo l’articolo 124 del DPR n. 1092/1973, che
riproduce sostanzialmente le disposizioni della legge 2 aprile 1958,
n. 322, in favore del soggetto che cessa dal servizio senza aver
acquisito il diritto a pensione si fa luogo, obbligatoriamente e
d'ufficio, alla costituzione della posizione assicurativa
nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’IVS per il periodo di
servizio prestato.
La posizione assicurativa viene costituita secondo
le disposizioni della legge 22 novembre 1962, n. 1646, alla quale
rinvia espressamente l’articolo 124 sopra citato.
A sua volta, l’articolo 38 della legge n. 1646/1962
stabilisce che la legge n. 322/1958 non trova applicazione nei casi
di cessazione dal servizio:
per passaggio ad altro impiego, qualora sia
prevista l’unificazione dei servizi ai fini del trattamento di
quiescenza;
per morte, quando non sussista per i superstiti il
diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria gestita
dall’INPS (cioè quando l’anzianità contributiva maturata nel Fondo
"Ferrovieri", sommata all’eventuale contribuzione esistente
nell’AGO, sia di durata inferiore al limite minimo richiesto per il
diritto a pensione nel regime generale).
L’articolo 40 della predetta legge n. 1646/1962
dispone che la costituzione della posizione assicurativa
nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’IVS, prevista dalla
legge n. 322/1958, deve essere effettuata anche per i periodi
riscattati o riconosciuti, purché gli stessi siano riferiti ad
effettiva prestazione di lavoro subordinato ed a condizione che non
risultino già coperti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
A tale proposito si fa presente che la Corte
Costituzionale - con sentenza n. 113/01 del 7/9 maggio 2001 – ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 124, comma 5, del DPR 1092/1973 e 40 della legge
1646/1962, nella parte in cui subordinano la costituzione della
posizione assicurativa nel FPLD alla condizione che, per gli stessi
periodi, vi sia stata effettiva prestazione di lavoro
subordinato.
Alla declaratoria di incostituzionalità delle
disposizioni censurate conseguono pertanto il computo, nella
posizione assicurativa da costituire, dei periodi di riscatto non
collegati ad effettivo lavoro (ad esempio il corso legale di laurea,
riscattato ai sensi dell’articolo 13 del DPR 1092/1973) e l’obbligo
di versare la relativa contribuzione al FPLD, secondo le regole
fissate dallo stesso articolo 124 e norme successive.
3.1.1. Determinazione dei contributi relativi
all’operazione
Secondo l’articolo 41 della citata legge 1646, i
contributi da versare all’INPS vanno determinati sulla base delle
retribuzioni pensionabili dei periodi di servizio ai quali si
riferisce la costituzione della posizione assicurativa, mentre la
contribuzione relativa ai servizi riscattati o riconosciuti va
calcolata sulla retribuzione alla quale è stato commisurato il
contributo di riscatto o di riconoscimento; in ogni caso devono
essere rispettati i minimali di retribuzione vigenti nell’AGO nei
singoli periodi.
Il servizio militare di leva - che nel "Fondo
Ferrovieri" deve essere computato obbligatoriamente e d’ufficio, in
applicazione dell’articolo 8 del DPR 1092/1973 - non rientra invece
fra i periodi per i quali si costituisce la posizione assicurativa,
ma verrà accreditato figurativamente e direttamente
nell’Assicurazione generale obbligatoria con i criteri fissati
dall’articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Secondo l’articolo 124 del DPR n. 1092/1973,
l’importo complessivo dei contributi da versare all’AGO deve essere
determinato applicando l’aliquota contributiva intera, comprensiva
pertanto della percentuale a carico sia del datore di lavoro, sia
del lavoratore; l’ammontare dei contributi così determinati va poi
portato in detrazione dell’indennità "una tantum" spettante agli
interessati.
Tuttavia, nel caso in cui l’ammontare della
predetta indennità risulti inferiore all’importo contributivo dovuto
per la costituzione della posizione assicurativa, l’eventuale
maggior onere resta a carico del Fondo FS; quando invece l’indennità
"una tantum" risulti di importo superiore ai contributi dovuti per
la costituzione della posizione assicurativa, la somma residua deve
essere liquidata all’interessato.
Nella trattazione delle pratiche di trasferimento
delle posizioni assicurative vanno seguiti anche i seguenti
criteri:
la rilevazione dei periodi assicurativi e delle
corrispondenti retribuzioni oggetto di denuncia da parte
dell’Azienda, a seguito del passaggio della riscossione contributiva
all’INPS, deve essere effettuata direttamente a cura delle Agenzie
sull'archivio Hydra;
le posizioni assicurative costituite per periodi
anteriori al 1° aprile 2000, coperti da contribuzione obbligatoria
ovvero per periodi riscattati, ricongiunti o coperti da
contribuzione volontaria o figurativa devono essere rilevati con
specifica transazione che verrà resa disponibile al momento della
costituzione dell’archivio automatizzato degli iscritti al Fondo
speciale;
i periodi interessati da retribuzione ridotta in
conseguenza del rapporto di lavoro regolato da contratto a
"part-time" di tipo orizzontale e verticale vanno trasferiti per
intero, curandone la loro evidenziazione, attesa la rilevanza di
tale informazione ai fini della liquidazione della pensione;
i periodi di assenza dal servizio senza
contribuzione devono essere esclusi dalla costituzione delle
posizioni assicurative;
devono essere accreditati, senza alcun onere a
carico del Fondo FS, e deve essere loro attribuito un valore
figurativo secondo gli stessi criteri previsti nell’AGO i periodi
riconosciuti:
per aspettativa non retribuita ai sensi
dell’articolo 31 della legge 20.5.1970, n. 300 e successive
modificazioni, nonché quelli accreditati ai sensi dell’articolo 2
della legge 27.12.1985, n. 816;
per servizio militare;
per gravidanza e puerperio;
rientrano nella costituzione della posizione
assicurativa i periodi confluiti nel Fondo ai sensi delle leggi n.
29/1979 e 45/1990; essi hanno infatti acquisito, attraverso
l’istituto della ricongiunzione, la natura di contributi propri del
Fondo FS e sono pertanto equiparati a quelli versati in tale
gestione pensionistica.
I contributi relativi a detti periodi devono essere
pertanto determinati prendendo a riferimento la retribuzione
pensionabile (della quota A e/o della quota B) alla quale è stato
commisurato l’onere di ricongiunzione; analogo criterio dovrà essere
applicato anche ai periodi oggetto di riscatto.
Pertanto, in corrispondenza dei periodi riscattati
e/o ricongiunti, verrà accreditato un valore retributivo ricavato
dalla retribuzione pensionabile della quota A e/o della quota B
utilizzata per la determinazione del relativo onere.
Ai predetti importi retributivi verranno applicate
le aliquote contributive complessive vigenti nell’AGO nei
corrispondenti anni, per determinare la quota a carico dell’azienda,
effettivamente applicate al lavoratore nei medesimi anni, per
determinare la quota a carico dell’iscritto al Fondo.
In fase di accredito, poi, dovrà essere attribuito
a ciascuna settimana dei suddetti periodi il valore retributivo
corrispondente alla retribuzione pensionabile utilizzata per il
calcolo dei contributi trasferiti.
Peraltro, atteso che non esiste una relazione
diretta o proporzionale fra i periodi riscattati e/o ricongiunti ed
i periodi presi a riferimento per il calcolo delle retribuzioni
pensionabili delle quote A e B, in fase di liquidazione di una
prestazione che comporti la rivalutazione delle retribuzioni
pensionabili, le stesse devono essere:
divise per i coefficienti di rivalutazione
vigenti nell’anno di presentazione della domanda di
riscatto/ricongiunzione, individuati con riferimento ad ogni singolo
anno riscattato e/o ricongiunto, nei casi in cui i relativi periodi
debbano essere presi a riferimento per determinare le retribuzioni
pensionabili ai fini del calcolo retributivo della
prestazione, che prevede la rivalutazione degli importi retributivi
relativi agli anni diversi da quello di decorrenza della prestazione
e da quello immediatamente precedente;
utilizzate nel loro importo effettivo, nei casi
in cui si debba determinare il montante individuale ai fini del
calcolo contributivo della pensione, tenendo comunque
presente che la rivalutazione dei corrispondenti contributi ha
effetto dalla data di presentazione della domanda di
riscatto/ricongiunzione.
devono essere accreditate al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti le somme eventualmente versate dall’iscritto
per i periodi di contribuzione volontaria, per i periodi acquisiti
al Fondo a seguito di riconoscimento o riscatto o comunque
attribuiti all’interessato con onere a suo carico.
L'importo dei contributi relativi ai periodi di
contribuzione obbligatoria di cui alle lettere a), b) e c), da
accreditare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e da addebitare
al Fondo speciale, va determinato applicando le modalità di calcolo
e le aliquote in vigore nell’AGO alle retribuzioni determinate con i
criteri vigenti nel Fondo medesimo (v. tabelle allegate n.1 e n.
2).
In tali aliquote è compresa la quota percentuale di
finanziamento dell'assistenza malattia ai pensionati (fino al 31
dicembre 1997), mentre è esclusa quella per il finanziamento del
Fondo asili-nido (0,10%).
Poiché le anzianità contributive maturate nel Fondo
vengono espresse in giorni, nel limite di 30 al mese e di 360
all’anno, la loro trasformazione in settimane - per il relativo
accredito nel FPLD - dovrà avvenire sulla base del coefficiente
6,923 (risultante dal rapporto fra 360 giorni e 52 settimane).
All’anno considerato dovrà essere poi attribuito il
numero di settimane corrispondente al quoziente, arrotondato per
eccesso, risultante dalla predetta trasformazione, nel rispetto,
ovviamente, della relativa capienza massima (esempio: giorni 286 :
6,923 = 41,31 settimane, da arrotondare a 42).
3.1.2 Riflessi operati dalle norme della
prosecuzione volontaria sull'obbligo di costituire la posizione
assicurativa nell'AGO
Dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, che ha introdotto l’istituto della prosecuzione
volontaria in tutti gli ordinamenti previdenziali sostitutivi ed
esclusivi dell’AGO, il soggetto, cessato dal servizio
successivamente all'11 luglio 1997 senza aver maturato il diritto a
pensione, può effettuare versamenti volontari nel "Fondo pensioni
Ferrovieri" a condizione che nel quinquennio anteriore alla data
della domanda possa far valere almeno tre anni di contribuzione
utile ai fini dell’autorizzazione.
All'unico requisito contributivo previsto dal
Decreto legislativo n. 184/1997, dal 1° gennaio 2001 - per quanto
disposto dall’articolo 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (legge finanziaria 2001) - si è aggiunto il requisito
alternativo di almeno cinque anni di contribuzione utile ai fini
dell’autorizzazione, qualunque sia l’epoca del versamento dei
contributi.
Coloro che siano cessati dal servizio dopo il 12
luglio 1997 con almeno cinque anni di contribuzione utile, potranno
chiedere in qualsiasi momento l'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria nel Fondo FS sulla base del requisito di almeno 5 anni di
contribuzione, purché alla data del 1° gennaio 2001 potessero ancora
esercitare la suddetta facoltà avvalendosi del requisito dei tre
anni di contribuzione nel quinquennio antecedente la domanda.
Appare di tutta evidenza come le norme che hanno
esteso al personale ferroviario la facoltà di proseguire
volontariamente l’iscrizione al Fondo siano, di fatto, intervenute a
modificare la disciplina dell'immediata costituzione d’ufficio della
posizione assicurativa in favore del personale cessato dal servizio
senza diritto a pensione.
Tenendo conto dei riflessi prodotti dalla normativa
che disciplina la prosecuzione volontaria, il provvedimento
d’ufficio potrebbe essere di fatto adottato limitatamente ai casi di
cessazione dal servizio con un’anzianità contributiva inferiore al
requisito contributivo minimo richiesto ai fini dell’autorizzazione
ai versamenti volontari, pari a tre anni nel quinquennio antecedente
la domanda (dal 12 luglio 1997) ovvero a cinque anni, qualunque sia
l’epoca del versamento dei contributi (dal 1° gennaio 2001).
Peraltro, con il passaggio delle competenze dal
soppresso Fondo all’INPS, è venuta meno la conoscenza immediata
delle condizioni di trasferibilità d'ufficio della posizione
assicurativa nel FPLD e, conseguentemente, l’applicabilità delle
norme che la disciplinano.
In attesa che sull’argomento venga acquisito il
parere del competente Ministero, le Sedi sono pertanto invitate a
soprassedere alla costituzione d’ufficio della posizione
assicurativa, operazione che potrà comunque avvenire in presenza di
espressa richiesta dei soggetti interessati.
3.2 Ricongiunzioni nel Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti (art. 1, legge n. 29/1979)
Le posizioni assicurative possono essere
ricongiunte nell'AGO anche in applicazione dell'articolo 1 della
legge n. 29/1979; tale possibilità è tuttavia limitata ai casi in
cui nell'AGO risulti accreditata o da accreditare altra
contribuzione e sempre che - in relazione ai periodi maturati nel
Fondo - non si realizzino i presupposti per la costituzione della
posizione assicurativa ai sensi delle disposizioni vigenti
nell'ordinamento pensionistico FS.
Stante il loro carattere obbligatorio, infatti, le
norme che disciplinano la costituzione della posizione nel Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti continuano ad operare anche dopo
l'entrata in vigore della legge n. 29/1979; a tali norme si dovrà
perciò fare ricorso, anche in presenza di domande di ricongiunzione
presentate a norma dell'art. 1 in esame, in tutti i casi in cui
esistano le condizioni che impongono la costituzione della posizione
assicurativa.
Qualora poi il conto assicurativo esistente nel
Fondo non possa essere estinto, si darà seguito anche alla domanda
di ricongiunzione limitatamente ai periodi residui – quali, ad
esempio, i periodi derivanti da riscatto degli studi universitari -
esclusi dal campo di applicazione delle norme che disciplinano la
costituzione della posizione assicurativa.
3.2.1 Soggetti interessati
I soggetti ai quali l'articolo 1 della legge in
esame attribuisce la facoltà di ricongiunzione sono gli assicurati
titolari di periodi di contribuzione in almeno due gestioni
pensionistiche:
- nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel Fondo
Ferrovieri;
- nel Fondo Ferrovieri ed in almeno una diversa gestione
"alternativa" (devono intendersi "alternative" le gestioni
pensionistiche esclusive, esonerative e sostitutive del FPLD);
- nel Fondo Ferrovieri ed in una delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi Artigiani (ART), Commercianti (COM) e
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM).
Ove ricorrano le condizioni prescritte, l'articolo
1 della legge n. 29/1979 è applicabile a domanda, diretta al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti quale gestione accentrante.
La richiesta di ricongiunzione potrà essere
avanzata dall'interessato in qualsiasi momento, a condizione che i
periodi assicurativi interessati non abbiano già dato luogo a
pensione (la titolarità di pensione a carico di una gestione
alternativa non preclude la possibilità di ricongiungere nell'AGO
periodi assicurativi di altre gestioni che non hanno dato luogo a
pensione).
La ricongiunzione richiesta in applicazione
dell'articolo 1 della legge n. 29/1979 da un soggetto in attività di
servizio, con iscrizione in atto al Fondo ferrovieri, opererà per i
soli periodi compresi fino a tutto il mese di presentazione della
domanda, ferma restando l’iscrizione alla predetta gestione FS.
I successivi periodi di iscrizione maturati nel
Fondo potranno essere ricongiunti alle condizioni stabilite
dall'articolo 4 della legge n. 29/1979 (dopo dieci anni, di cui
almeno 5 coperti da contribuzione effettiva, ovvero al momento del
pensionamento) o, ancora, potranno diventare oggetto di costituzione
di posizione assicurativa, qualora ne ricorrano le condizioni.
Il soggetto che faccia valere periodi di iscrizione
in più gestioni, potrà esercitare la facoltà di ricongiunzione di
cui all'articolo 1 della legge n. 29/1979 solo con riferimento a
tutti i periodi di contribuzione, nella loro globalità, maturati in
gestioni "alternative" ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi (in quest'ultimo caso, solo se ne ricorrono le condizioni):
non è infatti consentito limitare la ricongiunzione solo a taluni
periodi, quando sono perfezionati i requisiti di
ricongiungibilità.
La ricongiunzione nel FPLD dei periodi di
iscrizione al Fondo FS non comporta alcun onere a carico del
lavoratore; qualora invece l’interessato sia anche titolare di
periodi di assicurazione delle gestioni speciali per lavoratori
autonomi, limitatamente ad essi la ricongiunzione sarà onerosa.
In tali casi l'interessato dovrà una somma pari al
50 per cento dell'importo ottenuto sottraendo l'ammontare dei
contributi autonomi, maggiorati dei relativi interessi, dalla
riserva matematica corrispondente a tali ultimi periodi, calcolata
con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12.8.1962, n.
1338.
3.2.2 Periodi ricongiungibili
Formano oggetto di ricongiunzione, mediante
trasferimento nell'assicurazione IVS dei lavoratori dipendenti e
senza oneri per il richiedente, tutti i periodi di contribuzione
obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata, trasferita e
ricongiunta, maturati nel Fondo FS.
I contributi da accreditare al "FPLD" ed i relativi
interessi vanno determinati in base alle disposizioni di cui agli
articoli 1 e 5 della legge n. 29/1979.
L’ammontare dei contributi obbligatori relativi
alla sola gestione pensionistica (esclusa la contribuzione per
asili-nido, Gescal, ecc.) deve essere quantificato utilizzando le
aliquote IVS (contributi base ed integrativi) previste per i
medesimi periodi nell'Assicurazione generale obbligatoria.
Le suddette contribuzioni sono trasferite sia per
la quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del
lavoratore, applicando le aliquote IVS alle retribuzioni
assoggettate a ritenuta ai fini pensionistici, individuate secondo
le norme del regime pensionistico del Fondo (contributi base ed
integrativi); a tale proposito si precisa che la quota a carico
dell’Amministrazione va determinata applicando l’aliquota prevista
per i datori di lavoro, vigente per i medesimi periodi
nell'Assicurazione generale obbligatoria, mentre quella a carico del
lavoratore corrisponde alle ritenute operate nel tempo sulle
relative retribuzioni (vedi anche circ. n. 21 del 28/3/1981 del
Ministero del Tesoro, allegata alla circ. INPS n. 127 del
10/6/1981).
I contributi volontari verranno trasferiti
applicando i medesimi criteri (l’istituto della prosecuzione
volontaria è stato introdotto nel Fondo FS a partire dal 12 luglio
1997, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184).
L'importo dei contributi obbligatori e volontari va
maggiorato di interessi al tasso annuo composto del 4,50 per cento,
a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di
riferimento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente
precedente a quello dell'effettivo trasferimento (va trasferita
esclusivamente la contribuzione IVS).
Per i periodi riscattati vanno trasferiti gli oneri
versati al Fondo, maggiorati degli interessi annui composti al tasso
del 4,50 per cento, a decorrere dal primo giorno dell'anno
successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero
valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre
dell'anno immediatamente precedente alla data del trasferimento (per
i riscatti con pagamento dell’onere non ancora perfezionato, la
ricongiunzione opera, con effetto dalla data della domanda,
trasferendo al FPLD anche il rapporto creditizio nei confronti del
lavoratore).
Per i periodi riconosciuti o riconoscibili
figurativamente nel Fondo va trasferita una somma pari all'importo
dei contributi che sarebbero stati versati se l'interessato avesse
prestato attività lavorativa nel periodo riconosciuto
figurativamente.
Il trasferimento delle suddette somme deve essere
effettuato entro 60 giorni dalla richiesta della competente Agenzia
di area; in caso di ritardo, in aggiunta agli importi dovuti, il
Fondo è tenuto a corrispondere al FPLD un ulteriore interesse al
tasso del 6 per cento annuo, a decorrere dal 61 giorno successivo
alla data della relativa richiesta.
3.2.3 La ricongiunzione delle contribuzioni da
lavoro autonomo
Nell’ipotesi in cui il richiedente sia anche
titolare di contribuzione da lavoro autonomo, la ricongiunzione di
tali periodi sarà possibile solo se, nel periodo intercorrente fra
l'ultima iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
e la data della domanda di ricongiunzione, l’interessato potrà far
complessivamente valere almeno cinque anni di contribuzione
(obbligatoria, volontaria o figurativa) in qualità di lavoratore
dipendente.
Il predetto requisito si considera perciò
perfezionato anche con il concorso di contribuzioni versate in una o
più gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti,
cioè in tutto o in parte negli ordinamenti di provenienza ovvero in
tutto o in parte nella gestione di destinazione (non si considera
interruzione l’iscrizione nelle gestioni autonome coincidente con la
prosecuzione volontaria in una delle gestioni obbligatorie dei
lavoratori dipendenti).
Qualora il requisito del quinquennio contributivo
non sussista alla data della domanda di ricongiunzione, ma risulti
perfezionato al momento in cui la pratica viene presa in esame, la
richiesta di ricongiunzione dovrà essere considerata come
validamente presentata, con decorrenza dalla data di perfezionamento
del requisito di legge, in base al principio amministrativo della
conservazione dell'atto.
Qualora invece, non sia possibile ammettere a
ricongiunzione le contribuzioni maturate nelle gestioni speciali per
i lavoratori autonomi, per mancanza del requisito del quinquennio
contributivo anche al momento di definizione della pratica,
l'esercizio della ricongiunzione dei periodi di lavoro autonomo è
rimesso alla volontà degli interessati.
In assenza del suddetto quinquennio contributivo, è
comunque possibile operare la ricongiunzione dal Fondo Ferrovieri ai
sensi dell'articolo 1 della legge n. 29/1979, a condizione che
esista almeno un altro periodo di contribuzione nel Fondo pensioni
dei lavoratori dipendenti ovvero in una o più gestioni
"alternative". In tal caso, ovviamente, i periodi di lavoro autonomo
resteranno esclusi dall’operazione di ricongiunzione.
Quando poi, maturato il previsto quinquennio
contributivo, gli interessati chiedono di ricongiungere anche il
periodo di lavoro autonomo non compreso nella prima operazione, tale
richiesta non deve essere considerata quale seconda domanda di
ricongiunzione e non devono essere perciò verificate le condizioni
di cui all'articolo 4 della legge n. 29/1979, anche se la facoltà è
già stata esercitata per i periodi di lavoro dipendente.
Ciò in quanto l'articolo 4 citato, nel porre
limitazioni alla possibilità di un'ulteriore domanda di
ricongiunzione, fa riferimento a periodi contributivi temporalmente
collocati dopo la data di presentazione della prima richiesta.
Nei casi in esame, invece, la contribuzione
autonoma è antecedente alla data della prima domanda, ma la
limitazione contenuta all'articolo 1, quarto comma, della legge n.
29/1979 ne ha impedito la ricongiunzione, in deroga alla volontà
della norma stessa di considerare tutti i periodi di
contribuzione.
Resta comunque inteso che l’onere relativo ai
periodi di lavoro autonomo deve essere determinato con riferimento
alla data in cui viene richiesto il completamento dell’operazione di
ricongiunzione precedentemente avviata, facendo pertanto riferimento
agli elementi di calcolo (età anagrafica, retribuzione pensionabile
e coefficiente attuariale) esistenti alla data della nuova
richiesta.
3.2.4 Trattazione della domanda di
ricongiunzione
La domanda di ricongiunzione in discorso, corredata
di tutti gli elementi necessari, va presentata dall'interessato
all'Agenzia di area dell'INPS territorialmente competente per il
luogo di residenza del richiedente.
In presenza di motivi ostativi alla ricongiunzione,
la suddetta Agenzia deve adottare un formale provvedimento di
reiezione della domanda, dandone comunicazione all'interessato ed
avvertendolo della possibilità di presentare ricorso al Comitato
amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Qualora invece non esistano impedimenti alla
definizione della domanda, l’Agenzia interessata chiederà gli
elementi necessari alla ricongiunzione, inviando al Fondo (Struttura
Regionale, ex Compartimento FS) una richiesta a trasmettere il
prospetto dei periodi di contribuzione esistenti a nome del
lavoratore, con l'indicazione:
- degli estremi dei periodi contributivi e del numero dei
contributi (le registrazioni vanno ripartite per periodi non
superiori all'anno solare, al fine del calcolo degli interessi);
- delle retribuzioni relative ai vari periodi;
- della natura delle contribuzioni segnalate.
Per i periodi riscattati, dovranno essere
indicati:
- gli estremi del periodo ed il numero dei relativi contributi;
- la natura del riscatto (periodi lavorativi, laurea, ecc.);
- la retribuzione pensionabile presa a base per il calcolo
dell'onere;
- la somma versata per riscatto;
- la data di versamento del valore di riscatto o della prima
rata di esso.
Il Fondo deve altresì comunicare se sia in corso il
pagamento rateale dell’onere di riscatto ed, in caso affermativo,
fornire gli elementi necessari per il subentro nel rapporto
creditizio nei confronti dell'interessato (estremi del periodo,
natura del riscatto, data della domanda, valore del capitale,
importo della singola rata, durata della dilazione, periodicità di
versamento delle rate, numero delle rate concesse, numero delle rate
versate al momento della comunicazione); la quota di capitale
corrispondente alle rate versate deve essere compresa nel
trasferimento.
Il Fondo dovrà fornire i dati richiesti, compilando
il prospetto di cui all’allegato n. 3
Pervenuto il citato prospetto, l'Agenzia competente
dovrà effettuare tutte le operazioni necessarie per quantificare
l'ammontare dei contributi trasferibili dal Fondo, utilizzando la
procedura automatizzata appositamente realizzata e di imminente
rilascio, acquisendo la pratica in base anagrafica GPA92, con codice
tipo-pratica FS29/1 ed operando secondo le indicazioni che
verranno appositamente fornite.
Qualora presso il Fondo fosse in corso il pagamento
rateale degli oneri di riscatto, l'Agenzia - sulla base degli
elementi forniti dal Fondo - provvederà ad assumere in carico la
rateazione, invitando l'interessato a proseguire i versamenti
secondo le condizioni originarie, indicandogli le modalità di
pagamento (quelle praticate per i pagamenti rateali dei riscatti
effettuati nel FPLD).
Nel caso in cui la ricongiunzione riguardi anche
periodi di contribuzione da lavoro autonomo, deve essere accertata
preliminarmente la consistenza dei periodi maturati
nell'assicurazione IVS dei lavoratori dipendenti (sempre che
l'interessato ne sia titolare) e nel Fondo, oltre che quella
presente nella gestione o gestioni autonome e richiede al Fondo il
prospetto delle contribuzioni di propria pertinenza, secondo la
procedura sopra indicata.
Qualora tale ricognizione evidenzi l’assenza del
requisito del quinquennio di contribuzione nelle gestioni dei
lavoratori dipendenti (valutato sulla base dei periodi AGO e di
quelli maturati nel Fondo), limitatamente ai periodi di lavoro
autonomo dovrà essere adottato un formale provvedimento di reiezione
della domanda di ricongiunzione.
Nel caso in cui risultino soddisfatti i requisiti
per effettuare detta ricongiunzione, l'Agenzia competente
determinerà invece, con le consuete modalità, l'onere da porre a
carico del richiedente e subordinerà all'accettazione di esso da
parte dell'interessato la ricongiunzione dei periodi maturati nel
Fondo FS, rinviandone le operazioni di trasferimento nell'AGO, da
effettuare secondo le indicazioni che verranno fornite con il
rilascio della procedura automatizzata.
Il valore dell'onere di ricongiunzione deve essere
notificato all'interessato mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno; nel provvedimento di accoglimento devono essere
contenute tutte le informazioni in merito ai termini ed alle
modalità di versamento.
Il mancato versamento totale o parziale dell’onere
entro il termine di 60 giorni, va inteso come rinuncia alla facoltà
di ricongiunzione, con conseguente improponibilità di una successiva
domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n.
29/1979; la rinuncia tacita o espressa va notificata - oltre che al
Fondo FS - anche alle altre gestioni "alternative" eventualmente
interessate, affinché ne prendano atto.
3.2.5 Valutazione dei periodi assicurativi
coincidenti
Come previsto dall’art. 8 della legge n. 29/1979,
qualora dalla ricongiunzione dovesse risultare una coincidenza di
più periodi assicurativi, va considerato utile il periodo coperto da
contribuzione connessa ad effettive prestazioni di lavoro; in
assenza di periodi contributivi derivanti da lavoro effettivo, va
invece considerato utile il periodo coperto dalla contribuzione di
importo più elevato ed escluso ogni altro.
In caso di versamenti volontari coincidenti con
contribuzione confluita dal Fondo FS nel FPLD, la contribuzione
volontaria dovrà essere annullata e rimborsata, in conformità a
quanto previsto dal secondo comma del citato articolo 8, ferma
restando l'acquisizione alla gestione IVS dei relativi interessi.
4. La ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della
legge 29/1979
Secondo la previsione dell'art. 2 della legge
29/1979 la ricongiunzione dei periodi assicurativi in un unico
ordinamento pensionistico può essere effettuata in presenza di uno
dei seguenti casi:
con iscrizione in atto nella gestione previdenziale
in cui si esercita la facoltà: in tale circostanza non sono
rilevanti né la durata dei periodi da ricongiungere, né quella dei
periodi di iscrizione nella gestione accentrante, salvo il requisito
previsto per la ricongiunzione di periodi di lavoro autonomo;
senza iscrizione in atto nella gestione
previdenziale destinataria dei contributi: in tale caso è
necessario aver maturato un'anzianità pari ad almeno otto anni di
contribuzione, per effettiva attività lavorativa, nella forma
di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.
In conseguenza di quanto precede, pertanto, al
verificarsi di ciascuna delle due ipotesi sopra formulate,
l'esercizio della facoltà in argomento determinerà, secondo i casi,
la ricongiunzione nel Fondo FS da ordinamenti alternativi
all'Assicurazione generale obbligatoria ovvero la ricongiunzione dal
Fondo FS in direzione dei predetti ordinamenti alternativi.
Di seguito viene esaminata ciascuna delle due
ipotesi di ricongiunzione sopra menzionate, nel caso in cui la
facoltà sia esercitata da soggetti con iscrizione in atto nel Fondo
Ferrovieri alla data della relativa domanda. Si fa riserva di
fornire indicazioni in merito alle ipotesi di ricongiunzione
relative a soggetti non iscritti al Fondo al momento della
richiesta.
4.1 Ricongiunzioni nel Fondo Ferrovieri
La facoltà di conseguire un unico trattamento
pensionistico nel Fondo "Ferrovieri" attraverso la ricongiunzione di
tutti i periodi di iscrizione maturati in forme di previdenza
diverse dal Fondo, è attribuita dall'articolo 2 della legge n.
29/1979 "al lavoratore" che possa far valere anche periodi di
iscrizione nel FPLD, in gestioni "alternative" dell'ordinamento
generale e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
artigiani (ART), commercianti (COM) e coltivatori diretti, coloni e
mezzadri (CD/CM).
Tale facoltà può essere esercitata nel Fondo fino
all’ultimo giorno di servizio, con apposita domanda.
L'articolo 10 della legge n. 29/1979 attribuisce la
facoltà di ricongiunzione anche ai superstiti del dipendente
deceduto in servizio, che potranno esercitarla nel Fondo fino a
quando non avranno ricevuto la comunicazione dell'accoglimento della
domanda di pensione, in analogia a quanto stabilito nei confronti
degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dal Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto con delibera n.52 del 29 marzo
1985.
Il calcolo della riserva matematica da porre a
carico dei superstiti dovrà conseguentemente avvenire con
riferimento alla data di decorrenza della pensione e non a quella di
presentazione della domanda di ricongiunzione.
Come previsto dall’art. 7 della legge n. 29/1979, i
periodi di ricongiunzione sono equiparati a tutti gli effetti a
quelli versati nella gestione accentrante: essi devono essere perciò
valutati ai fini pensionistici secondo la normativa vigente in
materia nel Fondo "Ferrovieri".
4.1.1 Periodi ricongiungibili e periodi esclusi
dalla ricongiunzione
Formano oggetto di ricongiunzione, mediante
trasferimento al Fondo FS, tutti i periodi di assicurazione maturati
dal richiedente in altri ordinamenti pensionistici fino a tutto il
mese di presentazione della domanda e coperti da contribuzione:
obbligatoria (non è rilevante l’ammontare dei
contributi, né la natura del rapporto di lavoro che ha dato luogo
all’assicurazione);
volontaria (tale contribuzione, se concomitante ad
altra tipologia di copertura assicurativa, andrà detratta
dall’ammontare dell’onere di ricongiunzione);
figurativa (accreditata secondo le modalità
previste dalla normativa vigente nell'ordinamento di
provenienza);
riscattata secondo le norme vigenti nella gestione
dalla quale avviene la ricongiunzione.
Eventuale contribuzione successiva alla
ricongiunzione resta acquisita alla gestione di provenienza, salvo
il caso dei contributi volontari successivi (quelli rientranti nella
ricongiunzione vengono posti in detrazione dall'onere), che vanno
invece rimborsati all’interessato a carico della gestione in cui
risultano versati, venendo meno - per effetto della ricongiunzione -
la validità dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Rientrano nella ricongiunzione, se coperti da
contribuzione nel FPLD, anche i periodi di lavoro prestato
all’estero:
alle dipendenze di imprese italiane autorizzate al
versamento dei contributi in Italia (si tratterà di normale
contribuzione obbligatoria);
in Paesi con i quali non esistono convenzioni in
materia pensionistica (si tratterà di contribuzione da riscatto, in
applicazione dell’art. 51, 2° comma, della legge 30.4.1969, n. 153,
e successive modificazioni);
periodi di lavoro prestato in Libia, riscattati in
base all’articolo 51, comma 2, della legge 153/1969 ovvero
riconosciuti nell’AGO (riserva matematica a carico dello Stato), per
effetto delle leggi 181/1983 (periodi fino al 30 giugno 1957) e
166/1991 (periodi dal 1° luglio 1957 al del 21 luglio 1970);
periodi di lavoro prestato in Svizzera, per i quali
vi sia stato trasferimento di contribuzione nell’AGO; la loro
ricongiunzione, previo trasferimento dei contributi dalle Casse di
compensazione elvetiche all’Assicurazione generale obbligatoria
dell’INPS, è divenuta possibile nel Fondo Ferrovieri solo dopo la
sentenza della Corte di Cassazione n. 5614 del 15 ottobre 1988).
La facoltà di ricongiunzione è esercitabile a
condizione che i periodi oggetto dell'operazione non abbiano dato
luogo alla liquidazione di una pensione. Fa eccezione la
contribuzione utilizzata per liquidare una pensione di invalidità a
carico dell’AGO, purché alla data della domanda di ricongiunzione il
trattamento pensionistico non sia più dovuto (la prestazione deve
essere revocata per recupero delle capacità lavorativa e non sospesa
per motivi reddituali, ai sensi dell’art. 8 della legge n.
638/1983).
Al titolare di pensione che possa far valere
ulteriore contribuzione è inoltre consentita la facoltà di
ricongiungere in altra gestione assicurativa gli eventuali periodi
contributivi non utilizzati per liquidare il trattamento
pensionistico in godimento.
Sono invece esclusi dall’applicazione della legge
n. 29/1979 i contributi versati presso le Casse dei Liberi
professionisti, la cui ricongiunzione è regolata dalla legge 5
marzo1990, n. 45 e della quale si dirà al punto 5 della presente
circolare.
Anche i periodi assicurativi riconosciuti nel FPLD
in applicazione dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962, ancorché
precedenti alla domanda di ricongiunzione, restano esclusi
dall’applicazione della legge n. 29/1979 nel caso in cui la
richiesta di riscatto sia successiva all’avvenuta conferma
dell’operazione di ricongiunzione, conferma che si determina con il
versamento dell’intero onere di ricongiunzione o delle prime tre
rate di esso.
Nei suddetti casi, pertanto, la pratica deve essere
considerata definita in relazione alla situazione assicurativa
esistente alla data della domanda di ricongiunzione e, stante il
carattere negoziale dell’operazione, non deve essere oggetto di
riesame. I periodi riconosciuti ai sensi dell’articolo 13 sopra
citato potranno quindi formare oggetto di una successiva
ricongiunzione, solo alle condizioni e nei termini stabiliti
dall’articolo 4 della legge n. 29/1979.
Un’ulteriore esclusione riguarda i periodi di
lavoro prestato in Libia dal 1° luglio 1957 al del 21 luglio 1970 ed
accreditati in applicazione dell’articolo 4 della legge 1° giugno
1991, n. 166, in tutti i casi in cui la domanda di regolarizzazione
sia stata presentata in data successiva a quella di ricongiunzione,
considerata l’espressa esclusione dell’efficacia retroattiva della
domanda di regolarizzazione contenuta nell’articolo 4 sopra
citato.
4.1.2 Ricongiunzione dei periodi di lavoro
autonomo
L’operazione di ricongiunzione può riguardare anche
i periodi di contribuzione da lavoro autonomo, sempre che - alla
data della domanda - risultino soddisfatti i requisiti previsti al
4° comma dell’art. 1, siano cioè maturati almeno cinque anni di
contribuzione in una gestione dei lavoratori dipendenti
successivamente ai periodi autonomi da ricongiungere.
Il requisito del quinquennio contributivo nella
gestione dei lavoratori dipendenti è richiesto, infatti, anche per
le ricongiunzioni disciplinate dall'articolo 2 della legge in
discorso. Tale requisito si considera perfezionato anche con il
concorso di contribuzione versata in parte nell’ordinamento di
provenienza ed in parte nel Fondo FS.
Sull'argomento si rinvia a quanto già illustrato al
precedente punto 3.2.3 della presente circolare.
4.1.3 Reiterazione della domanda di
ricongiunzione
La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata,
di massima, una sola volta e deve riguardare la totalità dei periodi
di contribuzione ricongiungibili alla data di presentazione della
domanda.
Tuttavia, secondo la previsione dell’art. 4, 1°
comma, della legge n. 29/1979, una seconda richiesta è consentita
quando l'interessato, successivamente alla data della prima
ricongiunzione, possa far valere un periodo di assicurazione di
almeno dieci anni, dei quali almeno cinque di contribuzione versata
in corrispondenza di effettiva attività lavorativa. Tale facoltà,
non avendo la legge stabilito nulla in merito, potrà essere
esercitata anche in un ordinamento previdenziale diverso da quello
nel quale è avvenuta la prima ricongiunzione.
La facoltà di trasferire ulteriori periodi
successivi alla prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i
requisiti previsti dal sopra citato 1° comma dell'articolo 4, può
essere esercitata solo all’atto del pensionamento e solo nella
gestione destinataria della precedente operazione (art. 4, 2° comma,
legge n. 29/1979).
In merito al perfezionamento delle condizioni che
consentono la ricongiunzione dei periodi di lavoro autonomo in data
successiva a quella della domanda, si rinvia al precedente punto
3.2.3.
4.1.4 Trattazione della domanda di
ricongiunzione
La domanda di ricongiunzione di cui all’art. 2
della legge 29 deve essere presentata al Fondo "Ferrovieri" (con
tale denominazione si intende la "Struttura regionale FS"
corrispondente al Compartimento ferroviario di appartenenza
dell'interessato, di regola concomitante con l’Agenzia INPS
localizzata nella città capoluogo della regione) ed in copia
all'Agenzia di Area dell'INPS competente per la residenza del
richiedente, con l’indicazione di tutti i periodi da ricongiungere,
delle gestioni previdenziali presso cui sono accreditati i periodi
da trasferire nonché della data presunta del pensionamento.
Al momento della domanda sono richieste
l’iscrizione nel Fondo e la titolarità di contribuzione nel
FPLD e/o in altre forme di previdenza sostitutive, esonerative o
esclusive di tale assicurazione generale (cosiddette forme
"alternative") e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
gestite dall'INPS (ART, COM e CD/CM).
Ai fini dell'esercizio della facoltà non sono
rilevanti né la durata dei periodi da ricongiungere, né quella di
iscrizione al Fondo FS, salvo i casi di ricongiunzione di lavoro
autonomo per il quale è necessario aver perfezionato alla data della
domanda il requisito del quinquennio di contribuzione nelle gestioni
dei lavoratori dipendenti, come richiesto dal 4° comma dell’art. 1 e
dall’ultimo comma dell’art. 2 della norma in esame (tale requisito,
come noto, si considera perfezionato anche con il concorso della
contribuzione versata negli ordinamenti di provenienza).
4.1.5 Valutazione dei periodi assicurativi
coincidenti
Come previsto dall’art. 8 della legge n. 29/1979,
qualora dalla ricongiunzione dovesse risultare una coincidenza di
più periodi assicurativi, la quantificazione dell'anzianità
contributiva da ricongiungere dovrà avvenire tenendo conto dei sotto
elencati criteri di valutazione.
La contribuzione connessa ad effettiva prestazione
di lavoro conserva comunque validità e la ricongiunzione opera
sull’intero ammontare delle contribuzioni relative ai periodi
lavorativi doppiamente coperti.
Quando la sovrapposizione non riguarda periodi
contributivi derivanti da lavoro effettivo, va invece considerato
utile ai fini della ricongiunzione quello coperto con contribuzione
più elevata ed escluso ogni altro.
Se la sovrapposizione si verifica con periodi di
contribuzione volontaria, la ricongiunzione opera sempre sui periodi
coperti da altra tipologia contribuzione e la contribuzione
volontaria coincidente viene utilizzata per ridurre l’onere a carico
del richiedente.
Da quanto sopra si evidenzia che i periodi
lavorativi, anche se tra loro coincidenti, devono essere considerati
utili, ma tale coincidenza non determina alcuna maggiorazione
dell'anzianità contributiva da riconoscere al lavoratore per effetto
della ricongiunzione (il periodo è utile una sola volta,
relativamente alla sua durata; la contribuzione relativa alla
duplice attività viene portata in detrazione dalla riserva
matematica, unitamente a quelle degli altri periodi
ricongiungibili).
Al riguardo, tenuto conto che la legge n. 29/1979 è
finalizzata al conseguimento di un'unica pensione, tutti i periodi
di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto
di cui gli assicurati sono titolari presso i vari ordinamenti
previdenziali rientranti nel campo di applicazione della norma sopra
citata, ancorché coincidenti con quelli maturati o riconosciuti nel
Fondo, dovranno essere comunicati e quindi trasferiti.
Il Fondo provvederà poi a quanto di sua competenza
in ordine alla relativa valutazione ed all'utilizzo delle relative
somme trasferite.
4.1.6 Limiti di valutazione dei periodi ricongiunti
Ai fini del corretto calcolo dell’onere sarà
necessario quantificare l'entità dell'anzianità contributiva
effettivamente utile all'interessato per effetto della
ricongiunzione, determinando preliminarmente la durata dei periodi
di servizio già maturati presso il Fondo e quella complessiva dei
periodi ricongiungibili.
Effettuate tali operazioni, si dovrà poi accertare
se l’anzianità contributiva ricongiungibile, interamente
considerata, faccia o meno superare il limite di servizio utile al
raggiungimento della percentuale massima di pensionabilità, che nel
Fondo è pari all’80%.
Nel caso in cui il predetto limite di servizio
non venga superato, i periodi ricongiungibili dovranno essere
considerati per intero ai fini del calcolo del beneficio
pensionistico; qualora, invece, la percentuale massima di
pensionabilità venga superata, dovranno essere considerati,
ai fini del calcolo del beneficio pensionistico, i soli periodi
ricongiungibili strettamente necessari a raggiungere tale limite
massimo.
Anche nel caso in cui i periodi ricongiungibili
vengano valutati entro il limite massimo di pensionabilità,
l’operazione di ricongiunzione comporterà comunque l'annullamento
dell’intera posizione assicurativa negli ordinamenti di provenienza
ed il trasferimento al Fondo dei relativi contributi, compresi
quelli accreditati ai periodi eccedenti il limite di servizio
utile.
4.1.7 La copertura finanziaria delle
ricongiunzioni
La copertura finanziaria delle ricongiunzioni
disciplinate dall’art. 2 della legge n. 29/1979 è costituita
dall’ammontare delle contribuzioni e dei relativi interessi,
trasferiti al Fondo FS dalle gestioni interessate e da un onere a
carico dei richiedenti.
Con riferimento a tutta la contribuzione relativa
ai periodi temporalmente collocati fino alla data della domanda di
ricongiunzione viene accreditato al Fondo l’ammontare dei contributi
maturati dall'interessato, maggiorati di interessi al tasso annuo
composto del 4,50 per cento.
Il richiedente deve invece una somma corrispondente
al 50 per cento della differenza risultante fra:
la riserva matematica della quota di pensione
corrispondente ai periodi ricongiungibili, calcolata con i criteri
dell’articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 e secondo le
tabelle in vigore per l’applicazione dell’art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, approvate con DM 27.1.1964, (si veda in
proposito anche la deliberazione della sezione di controllo della
Corte dei Conti n. 1422 del 17 febbraio 1984);
l’ammontare dei contributi e degli interessi
trasferiti dalle gestioni di provenienza, determinato con
riferimento alla domanda di ricongiunzione.
Il richiamato articolo 4 della legge n. 299/1980
stabilisce che la quota di pensione relativa ai periodi oggetto di
ricongiunzione (beneficio pensionistico), arrotondati ad anni e mesi
interi, deve essere calcolata applicando alla retribuzione annua
pensionabile riferita alla data della domanda l’aliquota del 2 per
cento per ogni anno da ricongiungere e tanti dodicesimi del 2 per
cento per quanti sono i mesi interi del periodo ricongiungibile (va
arrotondata a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni;
va invece trascurata la frazione fino a 15 giorni).
4.1.8 Determinazione della retribuzione
pensionabile
Poiché il calcolo della riserva matematica comporta
la quantificazione del beneficio pensionistico corrispondente ai
periodi ricongiunti, per determinare la retribuzione pensionabile
sulla quale calcolare l'onere da porre a carico dei richiedenti si
dovranno applicare i criteri di volta in volta vigenti per la
liquidazione dei trattamenti pensionistici a carico del Fondo,
individuati con riferimento alla data della domanda di
ricongiunzione.
L’onere di ricongiunzione deve essere determinato
tenendo ovviamente conto della collocazione temporale del periodo
oggetto di ricongiunzione. Pertanto, se il periodo in parola si
colloca temporalmente entro il 31 dicembre 1992 ed incrementa quindi
la sola quota A di pensione, la retribuzione pensionabile va
individuata secondo i criteri dell’articolo 22 della legge n.
177/1976.
In particolare, per le domande non ancora definite
e presentate dalla data di entrata in vigore della legge n. 29/79
(24 febbraio 1979) al 31 dicembre 1994, dovranno essere presi in
considerazione:
- le competenze fisse in godimento il giorno della
presentazione della domanda;
- il relativo aumento del 18 per cento;
- la tredicesima mensilità.
Per le domande presentate dal 1° gennaio 1995 in
poi, dovranno essere presi in considerazione:
- le competenze fisse in godimento il giorno della
presentazione della domanda;
- il relativo aumento del 18 per cento;
- la tredicesima mensilità;
- l’indennità integrativa speciale, comprensiva
della quota spettante sulla tredicesima mensilità.
Si dovrà invece utilizzare una diversa retribuzione
annua pensionabile per i periodi di ricongiunzione che si collocano
successivamente al 31 dicembre 1992 e che incrementano perciò la
quota B di pensione; in tali casi il beneficio pensionistico
relativo a detti periodi deve essere determinato applicando le
disposizioni vigenti per il calcolo della predetta quota di
pensione.
Nel caso in cui il periodo da ricongiungere
interessi, invece, un arco temporale che comprende la data del 1°
gennaio 1993, incrementando quindi entrambe le quote di pensione, il
beneficio pensionistico relativo all'intero periodo deriverà dalla
somma:
della quota A di pensione, corrispondente al
periodo di ricongiunzione precedente il 1° gennaio 1993;
della quota B di pensione, relativa al periodo di
ricongiunzione successivo al 31 dicembre 1992.
4.1.9 Calcolo della riserva matematica
L’articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299
dispone che la quota di pensione relativa ai periodi da
ricongiungere sia determinata applicando alla retribuzione annua
pensionabile, riferita alla data della domanda, un’unica aliquota,
pari al 2 per cento per ogni anno di servizio.
Le operazioni di calcolo della riserva matematica
risultano perciò semplificate : l’applicazione di un’unica aliquota
consente infatti di determinare direttamente la quota di pensione
corrispondente alle anzianità contributive riconoscibili nel Fondo
per effetto della ricongiunzione.
Pertanto, una volta definite l'anzianità
contributiva da ricongiungere (in anni e mesi interi) e la
retribuzione o le retribuzioni pensionabili riferite alla data della
domanda, verrà calcolato il beneficio pensionistico derivante
dall'operazione di ricongiunzione applicando direttamente alla
retribuzione annua pensionabile la percentuale di pensionabilità
corrispondente ai periodi da ricongiungere (2% per ogni anno e 1/12
del 2% per ogni mese intero, considerando tale la frazione superiore
a 15 giorni ed ignorando quella inferiore).
Il beneficio pensionistico verrà poi capitalizzato
con il coefficiente attuariale rilevato dalle tabelle predisposte
per i soggetti di sesso maschile ed approvate con DM 27 gennaio
1964 in corrispondenza dell'anzianità ricongiungibile e dell'età
anagrafica dell’interessato, entrambe espresse in valori interi con
arrotondamento per eccesso o per difetto della frazione di anno
rispettivamente pari o inferiore a 6 mesi.
Dal valore ottenuto con la predetta operazione, che
corrisponde all'ammontare della riserva matematica, dovrà essere
sottratto l’importo delle contribuzioni e degli interessi dovuti al
Fondo, alla data della domanda di ricongiunzione, rilevabile dal
modello Tr.C. O1/bis.
L'importo residuo sopra ottenuto dovrà essere
infine ridotto al 50 per cento e costituirà l’onere da porre a
carico del richiedente.
Laddove la ricongiunzione venga richiesta dai
superstiti di un assicurato deceduto in costanza di servizio, la
quota di pensione (beneficio pensionistico) da capitalizzare dovrà
essere ridotta in misura corrispondente all’aliquota di
reversibilità. All'importo così ottenuto dovrà essere poi applicato
il coefficiente attuariale previsto per tale tipologia di soggetti,
rilevato da apposite tabelle tenendo conto delle indicazioni fornite
in merito dal DM del 27 gennaio 1964.
Se la ricongiunzione è stata invece presentata da
un assicurato, poi deceduto in costanza di servizio, si dovrà
operare come se il lavoratore fosse ancora in vita e si dovrà perciò
calcolare la riserva matematica applicato il coefficiente attuariale
riferito al richiedente.
Una volta determinato l'onere di ricongiunzione
dovuto dall'interessato, si dovrà poi calcolare la quota di esso da
porre a carico dei superstiti, riducendone l'ammontare in misura
corrispondente alla percentuale di reversibilità della pensione loro
spettante.
4.1.10 Termini e modalità di pagamento dell’onere
di ricongiunzione
La legge n. 29/1979 fissa i termini e le modalità
di pagamento dell'onere di ricongiunzione, prevedendo, come
alternativa al versamento in unica soluzione, la possibilità di
corrisponderlo in un numero di rate mensili non superiore alla metà
dei mesi ricongiunti, con maggiorazione della quota di capitale del
4,50 per cento annuo composto, a titolo di interessi.
L'art. 2, comma 6, della legge n. 29/1979 prevede
peraltro che per la definizione del piano di ammortamento dell'onere
di ricongiunzione possano trovare applicazione le modalità di
rateazione, già in vigore per i riscatti nella gestione accentrante,
se più favorevoli rispetto a quelle indicate dalla legge
medesima.
Avvalendosi della citata norma, il Fondo Ferrovieri
applica le condizioni di rateazione degli oneri di riscatto previste
dall’art. 150 del DPR 1092/1973: l'onere può essere versato in un
numero di rate non superiore a quello dei mesi riscattati, senza
alcuna maggiorazione per interessi.
Conseguentemente il piano di ammortamento delle
ricongiunzioni va effettuato dividendo semplicemente l’ammontare
dell'onere da porre a carico dell'interessato per il numero dei mesi
ricongiunti.
Il provvedimento di accoglimento della domanda di
ricongiunzione, indicante l'ammontare dell'onere, il piano di
pagamento dilazionato ed il termine entro il quale effettuare il
versamento in unica soluzione ovvero in misura corrispondente alle
prime tre rate, deve essere notificato all'interessato mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredato dei
bollettini di conto corrente postale necessari per il pagamento.
Improrogabilmente entro 90 giorni dalla ricezione
del suddetto provvedimento, l’interessato deve versare l’intero
onere di ricongiunzione ovvero l’importo corrispondente a tre rate
di esso.
Il pagamento dell’onere o delle prime tre rate
determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione e
comporta la richiesta di trasferimento delle somme di copertura
finanziaria alla gestione da cui provengono i contributi
ricongiunti.
4.1.11 Decadenza dalla facoltà della ricongiunzione
onerosa
Se l’interessato non provvede ad effettuare nessun
versamento entro il termine assegnato o vi provvede in ritardo,
decade per rinuncia dalla facoltà di ricongiunzione, come
espressamente previsto dall’articolo 5 della legge in esame; in tal
caso, non potrà effettuare un’ulteriore ricongiunzione onerosa, se
non al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 4 della legge
29/1979:
dopo 10 anni dalla data della precedente domanda,
in presenza di almeno 5 anni coperti da contribuzione per effettiva
attività lavorativa (art. 4, comma 1, legge n. 29/1979);
contestualmente al pensionamento (art. 4, comma 2,
legge n. 29/1979).
Per coloro che hanno rinunciato alla ricongiunzione
onerosa di cui all'articolo2 della legge 29/1979 o che sono
decaduti da tale facoltà, resta salva la possibilità alternativa di
chiedere la ricongiunzione a titolo gratuito nel Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 1 della
stessa legge 29/1979.
4.1.12 Pensionamento nel corso della
rateazione
Quando interviene il pensionamento nel corso della
rateazione, le eventuali rate di ricongiunzione ancora dovute
possono essere trattenute direttamente dai ratei di pensione, purché
la quota di pensione residua da corrispondere all’interessato sia
almeno pari all'importo del trattamento minimo.
L’interessato dovrà invece versare in unica
soluzione la quota di capitale non rateizzabile quando la trattenuta
dell’intera rata di ricongiunzione determinerà una quota di pensione
residua di importo inferiore al trattamento minimo garantito.
4.2 Ricongiunzioni dal Fondo Ferrovieri in altre
gestioni pensionistiche
Nell'ipotesi in cui la domanda di ricongiunzione
sia presentata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 ad
altro ordinamento previdenziale alternativo all'Assicurazione
generale obbligatoria da un soggetto in attività di servizio, con
iscrizione in atto al Fondo "Ferrovieri" al momento della domanda,
devono essere sostanzialmente seguiti i criteri già illustrati per i
casi di ricongiunzione nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti
ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge n. 29/1979.
I contributi da ricongiungere - quantificati
secondo le aliquote contributive vigenti nei singoli anni
d’iscrizione nell'Assicurazione generale obbligatoria e maggiorati
degli interessi al tasso composto del 4,50 per cento annuo - sono
tutti quelli relativi alla sola gestione pensionistica, ovvero
quelli accreditati in applicazione delle norme che hanno
disciplinato i riscatti, le ricongiunzioni, la prosecuzione
volontaria e gli accrediti figurativi.
Essi dovranno essere segnalati alla gestione
pensionistica accentrante (e per conoscenza all’iscritto) con il
previsto modello Tr.C.O1/bis solo a seguito di precisa richiesta
dell’Ente destinatario della ricongiunzione, in relazione alla
domanda presentata dell’interessato. Sul conto dell’assicurato
(nell'archivio FSPA) dovrà essere tempestivamente registrata la
indisponibilità della contribuzione ricongiunta.
Ovviamente è ad esclusivo carico dell'Ente
destinatario della ricongiunzione la verifica dei requisiti
contributivi (almeno otto anni di contribuzione effettiva) necessari
all'esercizio di tale tipologia di ricongiunzione.
Anche in tali casi la ricongiunzione opererà per i
periodi compresi fino a tutto il mese di presentazione della
domanda, ferma restando la prosecuzione dell’iscrizione alla
gestione FS per i periodi di servizio successivi a tale momento.
La contribuzione maturata nel Fondo successivamente
alla ricongiunzione potrà essere ricongiunta alle condizioni
stabilite dall'articolo 4 della legge n. 29/1979 (dopo dieci anni,
di cui almeno 5 coperti da contribuzione effettiva, ovvero al
momento del pensionamento) o potrà diventare oggetto di costituzione
di posizione assicurativa nel Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti, qualora ne ricorrano le condizioni.
Va peraltro sottolineata la possibilità che la
seconda ricongiunzione, chiesta in applicazione dell'articolo 4,
comma 1, della legge n. 29/1979 dopo dieci anni dall'esercizio della
prima facoltà, consente al soggetto ancora iscritto di far confluire
nel Fondo i periodi contributivi di servizio ferroviario già oggetto
della precedente ricongiunzione, unitamente a quelli che
l'interessato aveva maturato nell'altro ordinamento
previdenziale.
L'onere di ricongiunzione dovuto in tale ultimo
caso dovrà essere determinato secondo i criteri già illustrati per
le tipologie ricongiunzione di cui al punto 6.1 della presente
circolare.
5. La ricongiunzione dei liberi professionisti:
legge 5 marzo 1990, n. 45
Come noto, la legge 5 marzo 1990, n. 45, integrando
la disciplina generale della legge n. 29/1979, ha esteso la facoltà
di ricongiunzione ai periodi contributivi maturati nelle Casse di
previdenza per i liberi professionisti.
Va peraltro sottolineato che le citate leggi n.
29/1979 e n. 45/1990 disciplinano due facoltà distinte ed autonome,
esercitabili anche indipendentemente l’una dall’altra.
L’articolo 1, comma 1, della legge in esame dispone
che, prima del compimento dell'età pensionabile, la facoltà di
ricongiungere periodi di assicurazione maturati come liberi
professionisti possa essere esercitata solo nella gestione presso
la quale è in atto l’iscrizione al momento della domanda e solo
con riferimento ai periodi di assicurazione precedenti
l'iscrizione stessa.
Analogamente, l’articolo 1, comma 2, della legge in
argomento attribuisce al libero professionista la facoltà di
ricongiungere presso la Cassa a cui risulta iscritto al momento
della domanda tutti i periodi di contribuzione maturati presso forme
obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti pubblici o
privati, per i lavoratori autonomi ovvero presso diverse gestioni
previdenziali per i liberi professionisti, per rapporti assicurativi
precedenti all’iscrizione medesima.
La possibilità di effettuare la ricongiunzione in
una forma previdenziale diversa da quella in cui è in atto
l’iscrizione è prevista dal comma 4 dello stesso articolo 1, al
verificarsi delle seguenti condizioni:
- compimento dell’età pensionabile prevista nella gestione in
cui opera la ricongiunzione,
- almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso la
gestione accentrante, per attività effettivamente esercitata (dal
calcolo dei dieci anni vanno perciò esclusi i periodi coperti da
contribuzione volontaria e figurativa e quelli relativi al
riscatto di periodi non collegati a prestazione lavorativa).
Il comma 1 del predetto articolo 3, consente una
seconda ricongiunzione dopo un periodo di assicurazione di almeno
dieci anni, di cui almeno cinque coperti da contribuzione
continuativa, derivante da prestazione di effettiva attività di
servizio.
Laddove non si verifichino le suddette condizioni,
il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede la possibilità di
chiedere una seconda ricongiunzione per gli ulteriori periodi di
contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima
ricongiunzione, qualunque sia la loro durata, ma solo all’atto del
pensionamento e solo nella gestione presso la quale è stata
esercitata la precedente facoltà.
In conseguenza di quanto precede, pertanto, al
verificarsi di ciascuna delle ipotesi sopra formulate, l'esercizio
della facoltà in argomento determinerà, secondo i casi, la
ricongiunzione nel Fondo FS dalle Casse professionali ovvero la
ricongiunzione dal Fondo FS in direzione dei predetti ordinamenti
pensionistici.
Di seguito viene esaminata l'ipotesi di
ricongiunzione nel solo caso in cui la facoltà sia esercitata da
soggetti con iscrizione in atto nel Fondo Ferrovieri alla data della
relativa domanda, a norma del comma 1 dell'articolo 1. Si fa riserva
di fornire indicazioni in merito alle ipotesi di ricongiunzione
relative a soggetti non iscritti al Fondo al momento della domanda e
richieste in applicazione dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge
in esame.
5.1 Ricongiunzioni al Fondo Ferrovieri dalle Casse
di previdenza dei liberi professionisti
Come anticipato in premessa, gli iscritti al Fondo
Ferrovieri, avvalendosi dell’articolo 1, comma 1, della legge n.
45/1990, possono ricongiungere i periodi di contribuzione maturata
presso le forme di previdenza per i liberi professionisti, per
rapporti assicurativi precedenti l’iscrizione al Fondo.
Anche per tale tipologia di ricongiunzioni si deve
fare riferimento alla totalità delle contribuzioni esistenti presso
le Casse dei liberi professionisti, con la sola esclusione delle
somme non destinate al finanziamento della gestione pensionistica,
tenendo comunque presente che la ricongiunzione può essere richiesta
una sola volta, salve le eccezioni previste dall’articolo 3, commi 1
e 2, della legge 45/1990 in discorso.
La legge n. 45/1990 è applicabile nel Fondo
Ferrovieri a decorrere dal 10 marzo 1990, data della sua entrata in
vigore; vanno tenuti peraltro in considerazione i vincoli normativi
derivanti dall’applicazione delle norme specifiche vigenti nel Fondo
medesimo in materia di disponibilità e di utilizzo del conto
assicurativo.
Non è peraltro possibile la ricongiunzione nei casi
in cui l'operazione sia riferita esclusivamente a periodi già
riconosciuti o riconoscibili ad altro titolo ovvero oggetto di
computo obbligatorio, in applicazione delle norme specifiche vigenti
nel Fondo. L’articolo 6 del DPR 1092/1973 impedisce infatti la
duplice valutazione del medesimo periodo in applicazione di due
diverse norme di legge.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui i periodi
ricongiungibili secondo la legge n. 45/1990 fossero anche
computabili a domanda secondo le previsioni del DPR 1092/1973 e
delle norme successive, l'applicazione dell'una o dell’altra norma
discenderà dalla esplicita manifestazione di volontà
dell'interessato.
L’ammontare dell’onere deve essere determinato con
criteri e modalità analoghi a quelli previsti per le ricongiunzioni
di cui all’articolo 2 della legge 29/1979. Tuttavia, a differenza di
quanto previsto da tale ultima norma, il richiedente dovrà versare
l’intera differenza risultante fra l'importo della riserva
matematica relativa ai periodi ricongiunti e le somme trasferite
dalla gestione competente.
Qualora poi, in un momento successivo alla domanda
di ricongiunzione, la gestione trasferente dovesse accreditare
periodi di contribuzione con efficacia antecedente alla predetta
richiesta, il provvedimento di ricongiunzione già adottato dovrà
essere riesaminato e dovrà essere determinato il nuovo onere a
carico dell’interessato con riferimento all’originaria data di
presentazione della domanda.
La ricongiunzione - con gli stessi limiti normativi
ed in presenza delle stesse condizioni richieste al diretto
interessato – è concessa dall’articolo 7 della legge n. 45/1990
anche ai superstiti di assicurato deceduto successivamente
all’entrata in vigore della legge medesima, a condizione che la
relativa facoltà sia esercitata entro il termine di due anni dal
decesso dell’interessato, pena la decadenza.
5.1.1 Trattazione della domanda di
ricongiunzione
Una volta verificata la presenza dei requisiti che
consentono al richiedente l'esercizio della facoltà di
ricongiunzione, si dovranno interessare le Casse previdenziali
competenti perché forniscano tutti gli elementi necessari ad
individuare i periodi di contribuzione ricongiungibili alla data di
presentazione della domanda ed a determinare l’onere da porre a
carico dell’interessato.
Alle suddette gestioni dovranno essere anche
fornite le informazioni (data di iscrizione al Fondo FS, eventuali
periodi, computati o computabili) utili a valutare l’eventuale
esistenza di periodi coincidenti con il servizio ferroviario - o
comunque con quelli eventualmente riconoscibili nel Fondo - ed a
segnalare detti periodi coincidenti con apposite e distinte
registrazioni.
5.1.2 Adempimenti a carico della gestione
trasferente
La gestione trasferente, accertato che la
contribuzione di sua pertinenza non abbia già dato luogo alla
liquidazione di una pensione, provvederà a segnalare tutti i periodi
esistenti alla data della domanda, specificando per ciascuno di
essi:
- la data iniziale e finale;
- la natura delle relative contribuzioni (obbligatoria,
figurativa, volontaria, da riscatto);
- l’ammontare delle contribuzioni, escluse quelle non destinate
al finanziamento della gestione pensionistica e quelle riscosse a
titolo di eventuali interessi di dilazione;
- l’ammontare degli interessi dovuti sulle predette
contribuzioni (escluse quelle figurative) nella misura del 4,50%
annuo composto;
- il montante contributivo calcolato alla data del 31 dicembre
precedente la data della domanda di ricongiunzione;
- l’importo complessivo dei contributi e degli interessi,
aggiornato alla data della domanda, da porre in detrazione dalla
riserva matematica dovuta dal richiedente.
Al fine di verificare la correttezza delle
informazioni segnalate dalle Casse professionali si ricorda che gli
interessi dovuti al Fondo vanno determinati:
sui contributi obbligatori e volontari, a
decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello al quale
tali contributi si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello del trasferimento;
sui contributi da riscatto, dal primo giorno
dell’anno successivo a quello di versamento (dell’intero onere o
della prima rata) e fino al 31 dicembre dell’anno precedente a
quello del trasferimento (viene trasferito il solo valore capitale,
escludendo dall’operazione gli eventuali interessi di
dilazione).
Sui contributi figurativi non vanno invece
calcolati interessi aggiuntivi: il trasferimento riguarderà
esclusivamente gli importi accreditati ai singoli periodi,
determinati sulla base delle norme che disciplinano gli accrediti
figurativi nella gestione di provenienza.
5.1.3 Valutazione dei periodi "coincidenti"
L’articolo 6 della legge n. 45/1990 disciplina i
criteri di valutazione ai fini della ricongiunzione dei periodi
contributivi coincidenti fra loro, stabilendo che:
la coincidenza di periodi lavorativi con periodi
non riguardanti attività effettiva comporta la valutazione dei soli
periodi riferiti ad effettiva attività lavorativa;
nel caso in cui nessuno dei periodi coincidenti sia
relativo ad effettivo lavoro, è utile solo il periodo coperto dalla
contribuzione di importo più elevato.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la
contribuzione del periodo non considerato ai fini della
ricongiunzione va rimborsata, a domanda dell’interessato, previa
maggiorazione per interessi, al tasso legale (si veda la circ. INPS
n. 179/90);
la contribuzione volontaria non considerata perché
coincidente con altri periodi viene invece posta in detrazione
dell’onere di ricongiunzione.
Da quanto sopra si evidenzia che sono oggetto di
rimborso - se non utilizzabili ai fini della ricongiunzione - solo
le contribuzioni non riferite ad attività effettiva: i periodi
lavorativi, anche se tra loro coincidenti, devono essere considerati
utili, ma tale coincidenza non determina alcuna maggiorazione
dell'anzianità contributiva da riconoscere al lavoratore per effetto
della ricongiunzione (il periodo è utile una sola volta,
relativamente alla sua durata; la contribuzione relativa alla
duplice attività viene portata in detrazione dalla riserva
matematica, unitamente a quelle degli altri periodi
ricongiungibili).
Al riguardo, tenuto conto che anche la legge
45/1990 - come peraltro la legge 29/79 - è finalizzata al
conseguimento di un'unica pensione, tutti i periodi di contribuzione
obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto di cui gli
assicurati sono titolari presso le Casse, ancorché coincidenti con
quelli maturati o riconosciuti nel Fondo, dovranno essere pertanto
comunicati e quindi trasferiti.
Il Fondo FS provvederà poi a quanto di sua
competenza in ordine alla relativa valutazione, secondo le
previsioni delle norme che lo disciplinano, nonché al conseguente
utilizzo delle relative somme trasferite.
Al verificarsi delle ipotesi di cui ai punti a) e
b), gli eventuali periodi non lavorativi coincidenti con quelli
esistenti nell'ordinamento ferroviario - pur non rientrando nel
computo dell'anzianità contributiva - dovranno essere comunque
inclusi dalla Cassa di provenienza fra quelli trasferibili al Fondo
Ferrovieri, che provvederà al rimborso della relativa contribuzione
- comprensiva degli interessi - in favore ed a richiesta
dell'interessato, ovvero la detrarrà dall'ammontare dell'onere posto
a carico del richiedente, previa acquisizione di tale autorizzazione
in tal senso.
La contribuzione volontaria di cui al punto c),
pure compresa fra quelle trasferibili al Fondo, andrà esclusa dal
computo dell'anzianità contributiva ma dovrà essere esclusivamente
detratta dall'ammontare dell'onere posto a carico del richiedente,
come previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 45/1990.
5.1.4 Determinazione del beneficio
pensionistico
Secondo la previsione dell’articolo 2, comma 2,
della legge 45/1990, il Fondo FS deve porre a carico del richiedente
la somma risultante dalla differenza fra la riserva matematica
determinata secondo i criteri di cui all’articolo 13 della legge
1338/1962 e le somme versate dalle gestioni trasferenti.
L'anzianità contributiva ricongiungibile è
costituita dai periodi segnalati dalla Cassa professionale,
considerati nella loro durata effettiva (anni, mesi e giorni),
mentre il calcolo dell'onere deve avvenire sulla base di
un'anzianità calcolata in anni e mesi (si arrotonda a mese intero la
frazione superiore a 15 giorni, si trascura la frazione pari o
inferiore a tale limite), tenendo comunque presente che - ai fini
del calcolo predetto - deve essere valutato esclusivamente il
periodo necessario e sufficiente a raggiungere il limite massimo di
servizio utile nel Fondo, a cui corrisponde la percentuale di
pensionabilità dell'80 per cento.
Per determinare correttamente la durata del periodo
maturato presso il Fondo alla data della domanda e,
conseguentemente, il periodo massimo ricongiungibile ed il relativo
onere, si dovranno prendere in considerazione il periodo di servizio
ferroviario, i periodi già riconosciuti, riscattati o riuniti nel
Fondo, a domanda o d’ufficio, ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia nonché il servizio militare e gli eventuali altri periodi
riconoscibili d’ufficio, compresi gli eventuali aumenti di
valutazione. Alle anzianità contributive dei predetti periodi vanno
inoltre aggiunte quelle connesse a domande di riconoscimento,
riscatto, riunione e computo, ancora giacenti e validamente
presentate.
Qualora il richiedente abbia presentato due domande
di ricongiunzione, una ai sensi della legge 29/1979 e l’altra della
legge 45/1990, dovrà essere definita per prima la domanda più
remota, con conseguente determinazione dei periodi riconoscibili in
base a ciascuna norma di legge - nel limite massimo di computabilità
-e degli elementi di calcolo del relativo onere.
Una volta definita la durata del periodo di
ricongiunzione, si dovrà determinare la retribuzione annua
pensionabile in godimento alla data della domanda, secondo i criteri
vigenti alla data della domanda di ricongiunzione e tenendo
ovviamente conto della collocazione temporale del periodo oggetto di
ricongiunzione. A tale riguardo si rinvia a quanto già precisato,
per la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29/79, al punto 4.1.8
della presente circolare.
Applicando alla retribuzione pensionabile di cui
sopra l’aliquota corrispondente alla durata del periodo ricongiunto
(2 per cento per ogni anno intero e tanti dodicesimi della predetta
aliquota, per quanti sono i mesi interi riconoscibili), si otterrà
la relativa quota di pensione (beneficio pensionistico).
Nel caso in cui la ricongiunzione sia stata
richiesta dai superstiti di dipendenti deceduti in servizio, alla
quota di pensione calcolata alla data del decesso secondo i predetti
criteri, vanno applicate le aliquote di reversibilità previste dalla
normativa vigente prima di procedere alla relativa capitalizzazione
(articolo 230 del DPR 1092/1973??).
5.1.5 Calcolo dell'onere di ricongiunzione
Per determinare l'ammontare della riserva
matematica, il "beneficio pensionistico" derivante dall’operazione
di ricongiunzione dovrà essere capitalizzato con il coefficiente
attuariale di cui al D.M. 19 febbraio 1981, rilevato dalle
sole tabelle predisposte per i soggetti di sesso maschile (1M,
1bisM, 3VM, ecc.).
Il coefficiente da utilizzare dovrà essere
individuato in corrispondenza dell’età anagrafica del richiedente, e
dell’anzianità contributiva complessiva (nella valutazione vanno
compresi anche i periodi ricongiunti).
Dall’ammontare della riserva matematica deve essere
poi dedotto l’importo dei contributi e dei relativi interessi,
comunicato dalla Cassa professionale.
Non vanno detratte dalla riserva matematica le
contribuzioni relative ai periodi coincidenti, rimborsabili a
domanda degli interessati, e le eventuali contribuzioni volontarie,
il cui ammontare dovrà essere portato in detrazione dall’onere da
porre a carico del richiedente.
Restano invece acquisiti al Fondo FS, gli eventuali
importi di contributi ed interessi eccedenti l’ammontare della
riserva matematica, le somme che le Casse professionali
corrispondono a titolo di interessi per il periodo compreso fra la
data della domanda di ricongiunzione ed il 31 dicembre dell’anno
precedente l'effettivo trasferimento dei contributi, nonché gli
eventuali interessi per ritardo, dal 61° giorno successivo alla
richiesta di trasferimento e fino alla data della sua
effettuazione.
L'importo ottenuto sottraendo dalla riserva
matematica l’ammontare dei contributi e dei relativi interessi
trasferibili al Fondo costituisce l'onere di ricongiunzione da porre
a carico dell'interessato.
Va tuttavia tenuto presente che - nel caso di
ricongiunzione presentata da più superstiti - il predetto onere
dovrà essere posto a carico di ciascuno in proporzione alla quota di
pensione rispettivamente spettante.
5.1.6 Comunicazione dell’onere e modalità di
pagamento
Determinato l'onere di ricongiunzione dovuto dal
richiedente, deve essere predisposto il provvedimento di
accoglimento della domanda, da inviare all'interessato mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale sono
specificati l’ammontare dell’onere, il periodo ricongiungibile e la
relativa anzianità contributiva, il termine di pagamento.
Unitamente al suddetto provvedimento vengono
inviati i bollettini di conto corrente postale utili per il
pagamento, ciascuno indicante la relativa scadenza: un bollettino
predisposto per il pagamento in unica soluzione, uno predisposto per
il versamento delle prime tre rate (nel caso venga prescelto il
pagamento dilazionato) ed alcuni bollettini per il versamento delle
successive rate mensili (la procedura prevede l'emissione periodica
dei bollettini per il completamento del piano di ammortamento).
Contestualmente alla notifica del provvedimento di
ricongiunzione dovrà essere comunicata al richiedente l'esistenza di
eventuali periodi contributivi suscettibili di rimborso.
L’onere di ricongiunzione deve essere versato in
unica soluzione, entro il termine di 90 giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, pena la decadenza.
È tuttavia consentito il pagamento dilazionato
dell'onere in rate mensili di uguale importo ed in numero non
superiore alla metà, arrotondata per eccesso, dei mesi
corrispondenti al periodo ricongiunto (si tiene conto della durata
complessiva dei periodi segnalati e non dell’effettivo incremento
dell'anzianità contributiva derivante dalla ricongiunzione.
Tale scelta di versamento comporta che il
richiedente - entro il medesimo termine di 90 giorni, pena la
decadenza - corrisponda l’importo equivalente ad almeno tre rate. Il
versamento della quarta rata dovrà poi avvenire entro e non oltre la
fine del quarto mese successivo a quello del provvedimento di
accoglimento, e ciascuna delle altre entro e non oltre la fine di
ogni mese successivo (ad esempio, la quarta rata deve essere pagata
entro il 31 agosto se nel provvedimento è indicata la data di
aprile).
Il versamento in forma rateale determina la
maggiorazione del capitale di copertura di un interesse annuo
composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei
prezzi al consumo, accertato dall’ISTAT con riferimento all’anno
precedente la domanda di ricongiunzione.
Il termine di 90 giorni previsto per il versamento
dell'intero onere o delle prime tre rate viene ampliato
dall'utilizzo della procedura automatizzata di emissione dei
bollettini e viene fissato mediamente alla fine del terzo mese
successivo a quello indicato nel provvedimento di accoglimento della
relativa domanda.
Ricevuto il provvedimento, l’iscritto ha tuttavia
la facoltà di chiedere una rateazione di minore durata presentando
una specifica domanda entro la scadenza del termine assegnato per il
pagamento; in tal caso dovrà essere predisposto un nuovo piano di
ammortamento, da notificare all’interessato con le modalità sopra
descritte, assegnando un nuovo termine per l’effettuazione dei
versamenti.
5.1.7 Pensionamento nel corso della
rateazione
Quando interviene il pensionamento nel corso della
rateazione, le eventuali rate di ricongiunzione ancora dovute
possono essere trattenute direttamente dai ratei di pensione, purché
la quota di pensione residua da corrispondere all’interessato sia
almeno pari all'importo del trattamento minimo.
L’interessato dovrà invece versare in unica
soluzione la quota di capitale non rateizzabile quando la trattenuta
dell’intera rata di ricongiunzione determinerà una quota di pensione
residua di importo inferiore al trattamento minimo garantito.
5.1.8 Rinuncia alla ricongiunzione
La volontà di rinunciare alla ricongiunzione potrà
essere manifestata espressamente dall’interessato; in difetto di
dichiarazione in tal senso, equivarrà a rinuncia il mancato
pagamento dell’intero onere o delle prime tre rate entro il termine
assegnato, ovvero il pagamento effettuato in ritardo; tale rinuncia,
che rende nuovamente disponibili le contribuzioni non ricongiunte
nella relativa gestione pensionistica, dovrà essere immediatamente
comunicata all'Ente previdenziale interessato.
La rinuncia, esplicita o tacita, determina la
decadenza dalla facoltà e sarà possibile per l’interessato proporre
una seconda ricongiunzione nel Fondo solo al verificarsi di una
delle seguenti condizioni, fissate dall’articolo 3 della legge
45/1990:
dopo dieci anni dalla prima domanda, a condizione
che almeno cinque anni siano relativi ad attività effettiva;
all’atto del pensionamento.
Nessuna ulteriore possibilità è invece prevista per
i superstiti.
5.1.9 Irrevocabilità della ricongiunzione
Qualora l’interessato confermi l’operazione di
ricongiunzione, il versamento in unica soluzione determina la
irrevocabilità della domanda e l’obbligo del Fondo di richiedere il
trasferimento dei contributi e dei relativi interessi; analogo
effetto consegue al versamento parziale dell’importo dovuto.
Tuttavia, nel caso in cui il richiedente, una volta
iniziato il versamento in forma rateale, non perfezioni per intero
il pagamento dell’onere, il Fondo FS - previa diffida a
regolarizzare le rate scadute - è tenuto ad interrompere il
procedimento di ricongiunzione ed a restituire all’interessato le
somme già versate (per capitale ed interessi), senza ulteriori
interessi (circ. Ministero del Lavoro n.71/91 del 14.5.1991).
5.1.10 Richiesta di trasferimento dei
contributi
L’articolo 2, comma 1, della legge 45/1990
stabilisce che le gestioni proprietarie della contribuzione
trasferiscono i contributi pensionistici di loro pertinenza (esclusi
eventuali interessi di mora, di dilazione, sanzioni....), maggiorati
dell’interesse annuo composto al tasso del 4,50%.
In presenza del versamento in unica soluzione o in
forma rateale, il Fondo FS richiede pertanto il trasferimento degli
importi relativi ai periodi di contribuzione ricongiunti, indicando
alle gestioni interessate le modalità da seguire.
Queste ultime, dopo aver aggiornato gli interessi
fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello del relativo
trasferimento, dovranno predisporre l'accredito delle somme dovute
per ricongiunzione entro 60 giorni dalla richiesta del Fondo;
l’eventuale ritardo comporta il versamento di un interesse
aggiuntivo, pari al 6% annuo, a decorrere dal 61° giorno a carico
della Cassa trasferente.
5.1.11 Efficacia dei periodi ricongiunti
I periodi assicurativi ricongiunti ai sensi
dell’articolo 1 della legge 45/1990, valutati nella loro durata
complessiva di anni, mesi e giorni, sono utili alla stessa stregua
dei periodi di servizio ferroviario e concorrono perfezionare il
diritto ed a determinare la misura delle pensioni liquidabili nel
Fondo FS secondo le disposizioni vigenti in materia, contenute nel
DPR 1092/1973 e nelle norme successive.
Agli effetti pensionistici, i contributi versati in
misura fissa assumono un valore retributivo o reddituale pari a
dieci volte il loro ammontare.
In caso di decesso dell’assicurato che abbia
perfezionato la ricongiunzione, il relativo beneficio va
riconosciuto sul trattamento pensionistico spettante agli eventuali
superstiti.
6. Riscatti nel Fondo Ferrovieri a titolo
oneroso
Nell'ordinamento del Fondo, oltre al riscatto del
corso legale di laurea e dei corsi di specializzazione, è possibile
esercitare tale facoltà in relazione ad altre tipologie di eventi,
fra i quali:
- i servizi non di ruolo prestati senza iscrizione
all'Assicurazione generale obbligatoria o ad altra gestione
pensionistica;
- i periodi di lavoro all'estero, di cui all'art. 3 del Decreto
Legislativo n. 184/1997;
- i periodi individuati dagli articoli 5, 6, 7 ed 8 del Decreto
Legislativo n. 564/1996.
Relativamente alle sopra elencate possibilità di
riscatto si fa riserva di successive istruzioni, limitando la
trattazione dell'argomento ai riscatti del corso legale di laurea e
dei corsi di specializzazione, nonché alle tipologie di diploma
universitario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184.
6.1 Riscatto del corso legale di laurea e dei corsi
universitari di studi
Le norme che hanno disciplinato nel tempo le
condizioni di esercizio della facoltà di riscatto e le modalità di
calcolo del relativo onere sono state ripetutamente modificate,
facendo di volta in volta salva l'applicazione delle previgenti
disposizioni alle domande presentate anteriormente all’entrata in
vigore della nuova norma.
La facoltà di riscatto è esercitabile a domanda per
la durata legale del corso per il quale viene conseguita la laurea;
il relativo periodo va individuato a partire dal 1° novembre
dell‘anno accademico di immatricolazione e fino al 31 ottobre
dell’anno accademico in cui il corso legale si è concluso,
escludendo l’eventuale periodo di studi avvenuto in posizione di
"fuori corso".
Il corso legale degli studi universitari, una volta
riscattato, rientra fra i periodi utili a formare il servizio
effettivo; il suo riconoscimento va tuttavia limitato ai periodi di
studio non contemporanei ad eventuali servizi civili e militari, di
ruolo e non di ruolo, già considerati utili agli stessi fini nel
Fondo per effetto di disposizioni diverse.
Il riscatto può essere perciò parziale e va
comunque limitato ai soli periodi privi di altra copertura
assicurativa, non essendo compatibile con altra tipologia di
contribuzione.
6.1.1 Domande presentate dal 1° giugno 1974 al 3
ottobre 1982
La facoltà di riscattare il corso legale di laurea
è stata dapprima disciplinata dall’articolo 13 del DPR 1092/1973,
norma che subordinava l'esercizio del riscatto alla condizione che
il diploma di laurea costituisse elemento necessario per
l'assunzione in servizio.
L'onere dovuto dal richiedente è stato inizialmente
pari al 6 per cento dell'80 per cento della retribuzione
pensionabile spettante alla data della domanda, rapportata alla
durata del periodo riconosciuto. L'aliquota è stata successivamente
elevata al 7%, in corrispondenza della contestuale variazione
dell'aliquota di finanziamento della gestione pensionistica,
disposta dalla legge 29 aprile 1976, n. 177.
In concreto, l'onere di riscatto veniva
quantificato sulla base degli stessi elementi retributivi presi a
riferimento per determinare la retribuzione pensionabile e
dell’aliquota percentuale prevista nei vari periodi.
6..1.2 Domande presentate dal 4 ottobre 1982 all'11
luglio 1997
La normativa in materia è stata modificata
dall'articolo 2 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 694, convertito con la
legge 29 novembre 1982, n. 881, con effetto sulle domande presentate
dal 4 ottobre 1982, data di entrata in vigore del citato
decreto-legge.
Da tale decorrenza sono state riviste le modalità
di calcolo dell'onere di riscatto, introducendo nel Fondo i criteri
della riserva matematica già vigenti nell'Assicurazione generale
obbligatoria, e sono state fissate diverse condizioni di esercizio
della facoltà di riscatto.
Dal 4 ottobre 1982, pertanto, la possibilità di
riscattare il periodo di laurea è riconosciuto anche a coloro ai
quali, al momento dell'assunzione, non era stato richiesto il
possesso della laurea ma ai quali, nel corso del rapporto di
servizio, è stato possibile - per la titolarità di tale diploma -
conseguire una delle qualifiche della carriera direttiva ovvero far
valere un maggior titolo per la progressione in carriera.
L'onere deve essere quantificato in termini di
riserva matematica; a tal fine è necessario determinare la quota di
pensione corrispondente al periodo riscattabile, applicando alla
retribuzione pensionabile spettante alla data della domanda una
percentuale "di pensionabilità" pari al 2 per cento, per ogni anno
intero del periodo riconosciuto e ad un dodicesimo del 2 per cento
per ogni mese intero e per l'eventuale frazione di mese superiore a
15 giorni.
Se il riscatto viene richiesto dai superstiti di
iscritto deceduto, la quota di pensione da capitalizzare deve essere
ridotta in misura corrispondente alla relativa aliquota di
reversibilità.
Il valore della quota di pensione deve essere poi
capitalizzato mediante coefficienti attuariali individuati tenendo
conto dell’età del richiedente e dell’anzianità contributiva
complessivamente fatta valere alla data della domanda ai fini della
misura della pensione.
Inizialmente - come previsto dal DM 8 aprile 1983,
con il quale sono stati individuati i criteri di definizione degli
oneri di riscatto - vennero utilizzati i coefficienti di cui alle
tabelle approvate con DM 19 febbraio 1981.
Successivamente - in seguito alla richiesta del
Consiglio di Stato di annullare il DM 8 aprile 1983, che imponeva di
utilizzare gli stessi coefficienti applicati nell’AGO, senza tenere
conto della diversa età anagrafica prevista per uomini e donne in
tale sistema pensionistico - è stato emanato il decreto del Ministro
del tesoro del 9 maggio 1992 (G.U. 159 del 8 luglio 1992)
che, nel sostituire le tabelle di cui al DM del 1981, ha abolito le
diversificazioni precedentemente previste in relazione al sesso del
richiedente (vedi allegato n.4).
I coefficienti attuariali di tali tabelle (vedi
allegato n. 5) interessano le domande presentate a partire dal 4
ottobre 1982, data di entrata in vigore del citato D.L. 1
ottobre 1982, n. 694, poi convertito con la legge 29 novembre 1982,
n. 881, e fino all’11 luglio 1997.
6.1.3 Domande presentate dal 12 luglio 1997
Un’ulteriore revisione dei criteri in materia di
riscatti è avvenuta con l’emanazione del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, con effetto sulle domande presentate a partire
dal 12 luglio 1997, data della sua entrata in vigore.
La norma sopra richiamata ha reso
integralmente applicabile agli iscritti al Fondo Ferrovieri
la disciplina dei riscatti degli studi universitari vigente
nell'Assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto riguarda i
requisiti richiesti per l'esercizio della facoltà, sia in relazione
alle modalità di calcolo dell'onere.
I criteri introdotti dal Decreto Legislativo n.
184/1997 in materia di riscatti riguardano esclusivamente le
domande presentate a partire dal 12 luglio 1997. Continuano invece a
trovare applicazione le norme in vigore al momento di presentazione
della relativa domanda, per le richieste antecedenti la data
citata.
Dalla suddetta decorrenza, pertanto, la facoltà di
riscatto può essere esercitata da ogni soggetto iscritto al Fondo,
atteso che l'esistenza di almeno un contributo è l'unico requisito
contributivo richiesto nel regime generale e che l'accoglibilità
della domanda non è più subordinata ad alcuna delle condizioni
richieste dalla precedente normativa del Fondo.
Secondo la previsione dell’art. 2 del Decreto
Legislativo n. 184/1997, sono riscattabili, anche parzialmente, a
domanda dell'assicurato - purché non coperti da contribuzione in
nessun ordinamento previdenziale - i periodi corrispondenti alla
durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali
siano stati conseguiti i sotto richiamati diplomi, indicati
all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341:
"diploma universitario" (corso di durata non
inferiore a due e non superiore a tre anni);
"diploma di laurea" (corso di durata non inferiore
a quattro e non superiore a sei anni);
"diploma di specializzazione", successivo alla
laurea (corso di durata non inferiore a due anni);
"dottorato di ricerca" (corsi di durata variabile,
regolati da specifiche disposizioni di legge).
La facoltà di riscatto può essere esercitata anche
per due o più corsi di studi e nessuna limitazione temporale al
periodo di riscatto deriva dall'eventuale collocazione del corso in
epoca anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto
Legislativo n. 184/1997.
6.3 Criteri di determinazione dell'onere di
riscatto e scelta del sistema di calcolo
L'onere di riscatto relativo alle domande
presentate dal 12 luglio 1997 deve essere determinato con le norme
che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema
retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della
collocazione temporale dei periodi riscattati, anche ai fini della
determinazione delle anzianità contributive previste dall'art. 1,
commi 12 e 13, della legge n. 335/1995.
Secondo le citate norme, hanno titolo alla pensione
calcolata con il sistema
interamente contributivo, i lavoratori privi di
qualsiasi anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996;
in parte retributivo ed in parte contributivo
(sistema misto) i lavoratori che al 31 dicembre 1995 facciano valere
un'anzianità contributiva di durata inferiore a 18 anni interi;
interamente retributivo i lavoratori che al 31
dicembre 1995 facciano valere almeno 18 anni interi di anzianità
contributiva.
Pertanto, l'onere di riscatto relativo a periodi
precedenti al 1° gennaio 1996 dovrà essere sempre determinato con il
sistema di calcolo retributivo, applicando i criteri della riserva
matematica di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338.
L'onere di riscatto dei periodi successivi al 31
dicembre 1995 varia invece in relazione all'anzianità contributiva
che l'interessato ha maturato a tale data e dovrà essere
determinato:
con il sistema di calcolo retributivo, applicando i
criteri della riserva matematica, nei confronti di coloro che
facciano valere almeno 18 anni interi di anzianità;
con il sistema di calcolo percentuale introdotto
dal Decreto Legislativo n. 184/1997, per coloro che facciano valere
un'anzianità contributiva di durata inferiore a 18 anni interi o che
siano privi di qualsiasi anzianità contributiva.
Qualora la domanda di riscatto sia presentata da un
assicurato con anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi ed
il periodo di riscatto si collochi in epoca sia antecedente il 1°
gennaio 1996, sia successiva al 31 dicembre 1995, l'onere sarà
costituito dalla somma degli importi determinati applicando le due
diverse modalità di calcolo
Va peraltro evidenziato che il periodo da
riscattare collocato in epoca anteriore al 1° gennaio 1996, potrebbe
influire sul regime pensionistico da utilizzare: potrebbe, infatti,
incrementare l'anzianità contributiva compresa entro il 31 dicembre
1995 in misura tale da rendere applicabile il solo sistema
retributivo nei confronti di un lavoratore che, senza riscatto,
avrebbe invece beneficiato del sistema misto.
6.3.1 Calcolo retributivo con i criteri dell'art.
13 della legge 1338/1962
L'onere dovuto da coloro che sono soggetti al
sistema di calcolo retributivo della pensione per aver maturato il
requisito di 18 anni interi di contribuzione alla data del 31
dicembre 1995 ovvero perché raggiungono tale requisito contributivo
per effetto del riscatto, va determinato con i criteri della riserva
matematica di cui all'articolo 13 della legge 1338/1962, applicando
i criteri di calcolo delle pensioni e tenendo comunque presente il
limite dell’anzianità contributiva utilizzabile ai fini
pensionistici.
Per determinare la retribuzione pensionabile si
dovranno applicare le norme vigenti alla data di presentazione della
domanda, prendendo in considerazione gli elementi della retribuzione
individuati dalla normativa in materia nei vari periodi.
Ovviamente, in relazione alla collocazione
temporale del periodo da riscattare, dovrà essere determinata la
retribuzione pensionabile
della sola quota A), se il periodo ricade
interamente entro il 31dicembre 1992;
della sola quota B), se il periodo è interamente
successivo al 31dicembre 1992;
di entrambe le quote A) e B), se il periodo si
colloca a cavallo della suddetta data.
Sulla base della retribuzione pensionabile e
dell'anzianità contributiva (utile e riscattabile) dovrà essere
quantificato il maggior importo annuo di pensione, comprensivo della
tredicesima mensilità, dato dalla differenza fra
la pensione virtuale liquidabile alla data della
domanda sulla base dell'anzianità contributiva comprensiva del
periodo di riscatto
la pensione spettante sulla base del solo servizio
utile, maturato alla medesima data.
Ai periodi di riscatto collocati dopo il 31
dicembre 1992 va poi attribuito - proporzionalmente alla relativa
durata - il valore retributivo ricavato attualizzando a ritroso la
retribuzione media annua pensionabile della quota B), cioè dividendo
il suo importo per i coefficienti di rivalutazione di cui
all'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 503/1992.
Ai periodi di riscatto collocati anteriormente al
1° gennaio 1993 non va invece attribuito alcun valore retributivo,
posto che la quota A) di pensione alla quale concorrono va sempre
calcolata prendendo a riferimento la retribuzione pensionabile
relativa alla data di cessazione dal servizio, determinata secondo
la normativa vigente alla data del 31 dicembre 1992.
L'ammontare della differenza annua della pensione
derivante dall'operazione di riscatto dovrà essere poi
capitalizzato, applicando i coefficienti attuariali rilevabili dalle
tabelle approvate con D.M. 19 febbraio 1981 fino a quando le
stesse non verranno aggiornate, secondo la previsione dell'articolo
2, comma 4, del Decreto Legislativo n. 184/1997.
La ricerca del coefficiente attuariale deve
avvenire tenendo in considerazione, oltre che l'età anagrafica e la
durata dell'anzianità contributiva complessiva, anche il sesso
dell'interessato, a differenza di quanto avviene per le domande
presentate fino all'11 luglio 1997, alle quali si applicano le
tabelle di cui al D.M. 9 maggio 1992, che non prevedono
diversificazioni in relazione al sesso del richiedente.
6.3.2 Calcolo percentuale con i criteri dell'art.
2, comma 5, del decreto legislativo 184/1997
L’onere relativo ai periodi successivi al 31
dicembre 1995, da valutare ai fini pensionistici con il sistema
contributivo, va invece determinato utilizzando l'aliquota
contributiva di finanziamento vigente nel Fondo alla data di
presentazione della domanda di riscatto, complessivamente
considerata (quota a carico dell'Azienda e del lavoratore).
La retribuzione da prendere a riferimento per il
calcolo percentuale è quella assoggettata a contribuzione
obbligatoria nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della
domanda.
Qualora nel suddetto periodo fossero presenti altre
tipologie di contribuzione, le stesse dovranno essere ignorate e
dovrà essere rapportata al valore annuo la retribuzione imponibile
percepita dall'interessato nel periodo residuo ,compreso nel
predetto arco temporale di dodici mesi.
Applicando l'aliquota contributiva alla
retribuzione annua come sopra determinata, si ricava il contributo
annuo, da rapportare poi proporzionalmente alla durata del periodo
oggetto di riscatto: l'importo ottenuto corrisponde all'onere da
porre a carico del richiedente.
Ai fini di costituire il montante individuale in
funzione della pensione contributiva da liquidare, al periodo
riscattato dovrà essere attribuita temporalmente e proporzionalmente
la retribuzione imponibile considerata per calcolare il relativo
onere, mentre per l'applicazione del tasso annuo di capitalizzazione
la suddetta retribuzione va rivalutata con effetto dalla data della
domanda di riscatto, a prescindere dagli anni ai quali il riscatto
si riferisce.
Le domande di riscatto devono essere corredate da
certificazione rilasciata dalla competente Università, comprovante
il titolo conseguito e la data del suo conseguimento, la durata del
corso legale e la sua collocazione temporale.
In alternativa alla suddetta certificazione i
richiedenti possono rilasciare idonea autocertificazione, il cui
contenuto dovrà essere verificato direttamente dall'Agenzia
interessata, assumendo specifica documentazione dalla competente
Università.
Nei casi in cui la documentazione necessaria ad
individuare il periodo riscattabile ed a quantificare il relativo
onere non sia stata presentata contestualmente alla domanda di
riscatto ovvero quando la richiesta risulti corredata da
documentazione carente, gli interessati dovranno essere invitati a
produrre i documenti necessari entro 30 giorni dalla data della
relativa richiesta.
Qualora la suddetta documentazione non venga
presentata entro il termine assegnato, la domanda di riscatto dovrà
essere respinta, salva la facoltà per l'iscritto di presentarne una
nuova.
Alle domande di riscatto presentate prima
dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 184/1997 ed ancora
giacenti continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni in
materia, tenendo comunque presenti le condizioni soggettive che nel
Fondo consentivano il riscatto del corso di laurea ovvero dei
periodi di specializzazione (titoli richiesti per l'assunzione in
servizio e/o per la progressione in carriera).
In relazione a tali domande, oltre che la
documentazione necessaria ad individuare il periodo di riscatto ed a
determinarne il relativo onere, dovrà essere altresì prodotta
apposita dichiarazione dell'Azienda, da cui risulti che il possesso
della laurea ha costituito condizione necessaria per l’ammissione in
servizio o per la progressione di carriera con indicazione della
relativa disposizione normativa.
L'attuale ordinamento del Fondo pensioni
"Ferrovieri" fa tuttora riferimento al "Testo Unico" approvato con
DPR n. 1092/1973.
L’art. 150 del citato decreto, nel disciplinare il
pagamento dei contributi di riscatto, stabilisce che:
il contributo di riscatto può essere versato in
unica soluzione ovvero in forma rateale;
in caso di pagamento rateale vengono effettuate
ritenute mensili sullo stipendio, sulla paga o retribuzione o sul
trattamento diretto di quiescenza;
il numero delle rate non può essere superiore al
periodo di tempo riscattato;
il pagamento decorre dal secondo mese successivo a
quello di registrazione del provvedimento;
in caso di liquidazione di indennità in luogo di
pensione, il contributo di riscatto o le rate residue sono detratti
in unica soluzione dall’indennità stessa;
nel caso di pensione di reversibilità, l’importo
residuo del contributo di riscatto viene ridotto proporzionalmente
all’aliquota di reversibilità della pensione, fermo restando il
numero delle rate ancora da versare.
Da quanto sopra si rileva, fra l'altro, che il
pagamento dell'onere può essere dilazionato in un numero di rate
pari a quello dei mesi riscattati, che tale forma di pagamento non
comporta aggravio di interessi per il richiedente e che la
rateazione può proseguire oltre la decorrenza della pensione, con
trattenuta della rata sull'importo della prestazione..
Tuttavia, ferma restando la previsione del citato
articolo 150 per quanto riguarda la determinazione del piano di
ammortamento dell'onere di riscatto (numero rate ed assenza di
interessi), il relativo pagamento dovrà essere effettuato
utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale emessi
dalla procedura automatizzata ovvero con trattenuta diretta
sull'ammontare della pensione liquidata o da liquidare
all'interessato o ai suoi superstiti, fatto comunque salvo il
principio di ridurre il numero delle rate mensili nei casi in cui il
relativo importo risulti inferiore a lire 50.000, secondo i criteri
generali applicati alla totalità degli assicurati presso questo
Istituto.
Determinato l'onere di riscatto, deve essere
predisposto il provvedimento di accoglimento della domanda, da
inviare all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, nel quale sono specificati l’ammontare dell’onere, il
periodo riconosciuto e la relativa anzianità contributiva, il
termine di pagamento.
Unitamente al suddetto provvedimento vengono
inviati i bollettini di conto corrente postale utili per il
pagamento, ciascuno indicante la relativa scadenza: un bollettino
predisposto per il pagamento in unica soluzione, gli altri per il
versamento in forma rateale (la procedura prevede l'emissione
periodica dei bollettini per il completamento del piano di
ammortamento).
L’onere di riscatto deve essere versato in unica
soluzione, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione del
provvedimento, pena la decadenza. Entro il medesimo termine deve
invece avvenire il pagamento della prima rata mensile.
Il termine di 90 giorni previsto per il versamento
dell'intero onere o della prima rata viene ampliato dall'utilizzo
della procedura automatizzata di emissione dei bollettini e viene
fissato mediamente alla fine del terzo mese successivo a quello
indicato nel provvedimento di accoglimento della relativa
domanda.
Ricevuto il provvedimento, l’iscritto ha tuttavia
la facoltà di chiedere una rateazione di minore durata presentando
una specifica domanda entro la scadenza del termine assegnato per il
pagamento; in tal caso dovrà essere predisposto un nuovo piano di
ammortamento, da notificare all’interessato con le modalità sopra
descritte, assegnando un nuovo termine per l’effettuazione dei
versamenti.
Il termine di versamento dell’onere di riscatto è
perentorio: il mancato pagamento dell’intera somma richiesta o della
prima rata di essa entro il termine assegnato, ovvero il pagamento
effettuato in ritardo comporta la decadenza dalla facoltà, salva la
possibilità dell'interessato di riproporre una nuova domanda.
Peraltro, quando il pagamento sia stato effettuato
in ritardo, la data della sua effettuazione dovrà essere considerata
come data di presentazione di una nuova domanda, sempre che il
richiedente abbia ancora interesse al riscatto. In tal caso dovrà
essere rideterminato l'onere di riscatto sulla base degli elementi
di calcolo, individuati con riferimento alla data del ritardato
pagamento, elementi che l'interessato dovrà fornire entro 60 giorni
dalla specifica richiesta del Fondo.
Nel caso in cui l'interessato non intenda invece
proseguire il riscatto o non fornisca la documentazione richiestagli
entro il termine sopra indicato, la somma versata in ritardo dovrà
essere rimborsata, senza maggiorazione di interessi.
Nel caso in cui, dopo il versamento della prima
rata o di una delle rate successive, venga sospeso il pagamento
rateale, l’onere parzialmente versato non dovrà essere rimborsato ma
verrà invece utilizzato a copertura di una parte del periodo di
corso legale, di durata proporzionale all’ammontare della quota di
capitale corrisposta dall’interessato.
7. Aspetti organizzativi
La necessità di realizzare in tempi brevi uno stato
di correntezza nella definizione delle domande di riscatto e di
ricongiunzione - per l'entità dei carichi di lavoro ancora giacenti
presso le attuali Strutture corrispondenti agli ex Uffici
Compartimentali del Fondo Pensioni FS - costituisce un onere
particolarmente rilevante, sia per il numero dei lavoratori
interessati, sia per la laboriosità delle connesse operazioni, anche
conseguenti all'assenza di adeguate procedure informatiche di
supporto.
L'obiettivo prioritario è quello di realizzare al
più presto un modello organizzativo che esaurisca al proprio interno
l'intero procedimento e che operi in stretto collegamento con le
strutture competenti ad effettuare gli interventi di aggiornamento
sugli archivi dei conti individuali.
Tuttavia, l'assunzione in carico delle competenze
del soppresso "Fondo Ferrovieri" ha suggerito un iniziale assetto
organizzativo che riproponesse sostanzialmente quello fino ad allora
esistente.
Ciò al fine di garantire una continuità nello
svolgimento delle funzioni istituzionali, già di pertinenza del
vecchio ordinamento pensionistico e transitate nel "Fondo speciale
FS" di nuova istituzione, e di creare le condizioni per l'assunzione
in carico di tutte le attività facenti capo all'INPDAP.
Tale scelta ha comportato - in corrispondenza dei
precedenti Uffici Compartimentali Ferroviari - l'istituzione di
gruppi di lavoro formati da personale proveniente dal soppresso
Fondo ed inseriti, di norma, nelle Agenzie di Area INPS ubicate nel
capoluogo di regione.
A tali gruppi di lavoro, convenzionalmente definiti
"Struttura regionale FS" o "Fondo FS", restano assegnate le funzioni
in materia pensionistica e di gestione del conto assicurativo già di
competenza degli Uffici Compartimentali di provenienza, in attesa
che si realizzino le condizioni per il completo decentramento delle
attività operative presso le Agenzie di Area di questo Istituto.
Vanno quindi adottate scelte organizzative
adeguate, al fine di decentrare alle Agenzie anche la definizione
delle domande di riscatto, riconoscimento e ricongiunzione
presentate al Fondo FS, non appena completate le operazioni
di costituzione dell’archivio delle posizioni assicurative degli
iscritti nonché le procedure automatizzate di definizione e di
determinazione degli oneri.
A quel momento le Agenzie saranno perciò in grado
di definire in un unico procedimento, anche se in fasi successive,
sia il trasferimento della contribuzione dall'AGO, sia il calcolo
dell'onere a carico dell'interessato, con evidente semplificazione
ed accelerazione del complessivo iter procedurale.
La piena autonomia delle Agenzie, oltre a
consentire di far fronte con maggiore tempestività alle specifiche
richieste degli interessati, avrà effetti positivi anche sulla
liquidazione delle pensioni, considerato che gran parte di esse sono
interessate da richieste di riconoscimenti, ricongiunzioni o
riscatti non definite.
Ovviamente, per la trattazione delle pratiche di
ricongiunzione - nelle fasi di segnalazione e di trasferimento dei
contributi con il modello TrC/01 bis - valgono per intero le
disposizioni emanate in merito all'applicazione dell'articolo 2
della legge n. 29/1979, nonché le esistenti procedure amministrative
ed informatiche.
È peraltro opportuno sottolineare l'importanza di
realizzare da subito - anche ai fini di una migliore gestione della
relativa situazione contributiva - un coinvolgimento diretto degli
interessati, con i quali va grandemente sviluppato il metodo del
colloquio per le vie brevi (contatti telefonici, invio dell'estratto
delle contribuzioni da ricongiungere e successiva analisi in Sede,
ed - appena possibile - dell'estratto contributivo che verrà
costituito nell'archivio FSPA, ecc.).
Le successive fasi del decentramento verranno in
seguito dettagliatamente illustrate con apposita circolare
operativa.
Come anticipato in premessa, fino a quando non
diversamente disposto, fra le competenze della "Struttura regionale
FS" in materia di gestione del conto assicurativo rientrano la
definizione delle domande di riscatto dei periodi universitari di
studi, delle domande di ricongiunzione ai sensi degli articoli 1 e 2
della legge n. 29/1979 e dell'articolo 1, comma 1, della legge
45/1990, nonché l'individuazione degli elementi necessari alla
costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
L'ambito territoriale di competenza della
"Struttura regionale FS", corrisponderà a quella del Compartimento
Ferroviario di appartenenza degli iscritti ed a tale Struttura
dovranno rivolgersi le Agenzie in merito a tutte le problematiche
connesse alla gestione della posizione assicurativa degli
interessati.
Di seguito si definiscono i compiti assegnati alle
Strutture regionali FS e quelli a carico delle Agenzie, in relazione
al contenuto della presente circolare, intendendo che
la competenza della "Struttura regionale"
corrisponde al territorio del Compartimento ferroviario di
appartenenza degli iscritti al Fondo;
la competenza dell'Agenzia è invece individuata con
riferimento all'ambito territoriale in cui rientra la residenza
dell’interessato.
Si fa riserva di istruzioni in merito agli
ulteriori adempimenti di competenza, connessi ad altre tipologie di
pratiche, di cui si dirà con successiva circolare.
7.1.1 Ricongiunzioni ex articolo 2 della legge
29/1979: pratiche non istruite
Al fine di poter disporre degli elementi necessari
alla definizione delle domande di ricongiunzione ai sensi
dell’articolo 2 della legge 29/1979 ancora giacente e non istruite,
la "Struttura regionale FS" richiederà all'Agenzia competente per
territorio - ed eventualmente agli Enti previdenziali esterni
all’Istituto, interessati alla ricongiunzione - il modello di
segnalazione dei periodi contributivi maturati dal richiedente
anteriormente all’iscrizione al Fondo e tutti gli elementi necessari
alla corretta trattazione della pratica.
L’Agenzia competente, dopo aver aggiornato il conto
assicurativo, anche sulla base delle informazioni fornite dal
richiedente, provvederà a segnalare tutta la contribuzione esistente
a nome dell'interessato, comprendendo nel modello Tr.C./01 bis anche
le contribuzioni versate e/o accreditate presso altre Agenzie.
Il predetto modello dovrà essere poi inviato al
Fondo FS ed all'interessato per conoscenza.
Completata la fase istruttoria ed acquisiti tutti
gli elementi necessari alla definizione della domanda di
ricongiunzione, anche sulla base delle informazioni fornite dal
richiedente, la Struttura regionale FS" determinerà l’ammontare
dell’onere di ricongiunzione e darà notizia dell’avvenuta
definizione della domanda, con apposita lettera, all’Agenzia
competente per territorio.
Ricevuta detta comunicazione, l'Agenzia tratterà il
prosieguo della pratica, notificando gli oneri e provvedendo poi
alla relativa riscossione, nonché allo svolgimento degli ulteriori
adempimenti di propria competenza.
7.1.2 Ricongiunzioni ex articolo 2 della legge
29/1979: pratiche ancora giacenti, già istruite
Relativamente alle vecchie pratiche ancora giacenti
ma già istruite, per le quali era stata effettuata l'emissione del
modello Tr.C./01 bis da parte di ciascuna delle Agenzie INPS
interessate, la predetta Struttura regionale - dopo aver determinato
l’ammontare dell’onere di ricongiunzione - darà notizia
dell’avvenuta definizione della domanda all’Agenzia competente per
territorio, che opererà come sopra in merito alla registrazione in
archivio FSPA dei periodi ricongiunti e limiterà gli altri
adempimenti alla sola contribuzione segnalata con proprio modello
Tr.C./01 bis
La struttura regionale interesserà infatti le altre
Agenzie dell'Istituto, nonché gli eventuali Enti proprietari della
contribuzione ricongiunta, perché provvedano direttamente al suo
trasferimento alla contabilità del Fondo Ferrovieri.
Come sopra detto, anche la definizione delle
pratiche di riscatto laurea resta, al momento, attribuita alla
Struttura regionale del "Fondo Ferrovieri".
Analogamente a quanto illustrato in merito alle
pratiche di ricongiunzione ex articolo 2 della legge 29/1979, la
predetta Struttura regionale, dopo aver determinato l’ammontare
dell’onere di riscatto, darà notizia dell’avvenuta definizione della
domanda, con apposita lettera, all’Agenzia competente per
territorio, che provvederà a riscuotere gli oneri per la copertura
dei periodi oggetto di riscatto ed a svolgere gli ulteriori
adempimenti connessi a tali pratiche.
La "Struttura regionale FS", definita la pratica di
riscatto o di ricongiunzione con la determinazione dell'onere,
comunicherà la circostanza all'Agenzia competente utilizzando lo
schema di lettera-tipo di cui all'allegato n. 6, che contiene, tra
l'altro, i dati necessari per l'inserimento e la successiva gestione
della pratica nella procedura automatizzata "Riscatti, rendite e
ricongiunzioni":
Sede o Ente che ha inviato, il mod. Tr.C./01 bis
(per ricongiunzioni art. 2, legge 29/1979);
onere di riscatto o di ricongiunzione (già ridotto
del 50 per cento, nei casi in cui tale riduzione è prevista).
Ricevuta dalla "Struttura regionale" la
comunicazione dell'avvenuta definizione della domanda, l'Agenzia
tratterà il prosieguo della pratica, acquisendo preliminarmente i
dati identificativi della domanda e dell'assicurato, utilizzando la
procedura residente in data-base GPA92, allo scopo opportunamente
aggiornata , secondo le indicazioni che accompagneranno il suo
rilascio.
Completata l’acquisizione delle informazioni
necessarie ed effettuata la memorizzazione dei dati immessi
(predisponendo anche il piano di rateazione, utile per chi volesse
effettuare il pagamento dilazionato), si procederà alle operazioni
di stampa dei modelli RRR2, per la notifica dell'onere e per la
fornitura dei bollettini di c/c prestampati.
La pratica verrà poi tenuta in apposita evidenza,
in attesa di verificare la volontà dell'interessato in merito
all'accettazione dell'onere richiesto e di controllare la
legittimità degli eventuali versamenti, secondo le modalità di
seguito illustrate.
Al ricevimento del versamento da parte degli
iscritti, l’Agenzia dovrà innanzitutto verificare che il pagamento
dell'intero onere, ovvero delle prime tre rate (per le
ricongiunzioni) o della prima rata mensile (per i riscatti) sia
stato effettuato nel termine assegnato con la lettera di notifica e
provvederà poi ai successivi adempimenti (si veda in proposito la
circolare INPS n. 190 del 1° agosto 1990).
Qualora venga riscontrata la regolarità del
versamento, l’Agenzia provvederà ulteriormente:
ad aggiornare, per le ricongiunzioni ex art. 2
della legge 29/1979, l'ammontare delle somme di cui al modello Tr.C.
01/bis ed a predisporne lo storno contabile in favore del Fondo
ovvero a richiederne il rilascio all’Agenzia INPS o all'Ente presso
cui sono accreditati i contributi oggetto della ricongiunzione,
desumendoli dalla lettera di comunicazione trasmessa dalla Struttura
regionale del Fondo FS (schemi di cui agli allegati n. 7 e 8);
ad apportare sulla posizione assicurativa
dell'interessato le prescritte annotazioni in merito alla
indisponibilità dei contributi, ovvero ad inviare apposita
comunicazione all’Agenzia presso la quale la posizione risulti
costituita, quando non sia possibile l'intervento diretto sugli
archivi;
a gestire il flusso dei versamenti a mezzo del
fascicolo già costituito, nell’eventualità di sospensione del
pagamento dell’onere da parte dell'interessato e dei connessi
adempimenti, di seguito illustrati;
ad aggiornare la posizione assicurativa costituita
nell'archivio automatizzato del Fondo (FSPA) con il periodo oggetto
della ricongiunzione art. 2, legge 29/1979 o del riscatto.
Con riferimento alla precedente lettera d) va
tenuto presente che l'aggiornamento del conto assicurativo con i
periodi di ricongiunzione ex art. 2, legge 29/1979 va effettuato
utilizzando il codice 29, nel caso di pagamento dell’onere in unica
soluzione, ovvero il codice 30 per il pagamento dilazionato
dell’onere, dopo aver verificato l'avvenuto versamento delle prime
tre rate.
Per quanto riguarda invece i riscatti, la posizione
assicurativa dovrà essere immediatamente aggiornata solo nel caso in
cui il versamento dell'onere avvenga in unica soluzione; in caso di
pagamento rateale, dovrà essere invece costituita apposita evidenza,
allo scopo di aggiornare la posizione assicurativa non appena
ricevuto il versamento dell'ultima rata.
Qualora l'interessato, entro il termine assegnato,
non abbia provveduto al versamento dell'intero onere o non abbia
corrisposto le prime tre rate di esso, per le ricongiunzioni, ovvero
ancora non abbia versato la prima rata dell’onere di riscatto,
l’Agenzia provvederà all'archiviazione della pratica, dandone
comunicazione alla Struttura regionale del Fondo, con apposita
nota.
Analogamente si dovrà operare nel caso in cui
l’interessato, ricevuto il provvedimento di accoglimento della
domanda, abbia formulato espressa rinuncia.
Limitatamente alle ricongiunzioni, si dovrà inoltre
ripristinare la disponibilità dei contributi IVS già esposti nel
modello Tr.C.01/bis, inviando apposita comunicazione all’Ente
interessato, nei casi in cui la loro segnalazione sia stata
effettuata da gestioni pensionistiche diverse dal Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dalle gestioni di lavoratori autonomi ovvero
da uno dei Fondi speciali gestiti dall’Istituto.
Nel caso in cui l'interessato abbia provveduto in
ritardo al versamento totale o parziale dell'onere, si dovrà operare
diversamente, a seconda che si tratti di ricongiunzioni o di
riscatti.
Per le ricongiunzioni occorrerà dare comunicazione
all'interessato ed alla competente Struttura regionale del Fondo
Ferrovieri dell'avvenuta decadenza dalla facoltà, con la
precisazione che sarà disposto il rimborso delle somme versate in
ritardo.
Con la stessa comunicazione sarà fatto presente
all'interessato che potrà riproporre la domanda solo quando si
verificheranno le previsioni di cui all'art. 4 della legge n.
29/1979, mentre all’Agenzia o al Fondo pensionistico che ha
segnalato i periodi ricongiungibili, verrà segnalato di considerare
disponibili i periodi stessi (v. lettera-tipo, allegati n. 9 e
10);
Per i riscatti, dovrà essere egualmente data
comunicazione all'interessato della decadenza dalla facoltà, per
inosservanza del termine, specificando peraltro che la data in cui è
stato effettuato il versamento contestato potrà essere considerata
quale nuova manifestazione della volontà di esercitare il
riscatto.
Dovrà essere pertanto espressa una riserva di
successiva comunicazione del relativo onere - da determinare con
riferimento alla predetta data - e dovrà essere invitato
l’interessato a comunicare, entro 60 giorni dalla data della
comunicazione in discorso, gli elementi retributivi necessari per il
nuovo calcolo.
Laddove l’interessato non ritenga di proseguire la
pratica e non comunichi quanto richiesto, dovrà essere disposto il
rimborso delle somme versate in ritardo e dovrà essere data notizia
della circostanza alla Struttura regionale FS.
Qualora invece l’interessato comunichi gli elementi
retributivi necessari per il nuovo calcolo l’Agenzia dovrà
trasmettere tempestivamente tale documentazione alla Struttura
regionale FS, che procederà a calcolare il nuovo ammontare
dell'onere con riferimento alla data del tardivo versamento ed a
ritrasmettere all’Agenzia le informazioni previste per la
predisposizione del nuovo provvedimento e del nuovo piano di
ammortamento.
Nel caso in cui gli iscritti, ammessi alle
ricongiunzioni o ai riscatti, sospendano i versamenti dopo aver
effettuato nei termini il pagamento delle prime rate, dovranno
essere invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a
regolarizzare la situazione, mediante versamento delle rate
scadute.
Se, nonostante tale invito, gli interessati non vi
provvedano, si dovrà operare nel modo seguente:
per le ricongiunzioni, saranno seguite le stesse
indicazioni fornite a proposito di versamenti effettuati in
ritardo;
per i riscatti, sarà determinato - in anni, mesi e
giorni - il periodo che può essere coperto utilizzando le somme
versate dall'interessato, operando con gli stessi criteri applicati
nell'Assicurazione generale obbligatoria.
Di tali operazioni sarà data comunicazione
all'interessato ed alla Struttura regionale FS nei termini di cui si
è già detto.
Qualora l'iscritto, ammesso a riscatto o
ricongiunzione, cessi dal servizio per pensionamento nel corso del
pagamento rateale dell'onere, si renderà necessario operare come di
seguito indicato, stante l'attuale fase, in cui le pensioni sono
ancora liquidate presso la Struttura regionale del Fondo FS.
La competente Struttura regionale FS, una volta a
conoscenza dell'avvenuta cessazione per pensionamento, provvederà
alla liquidazione della pensione ed a localizzarne il pagamento
presso l'ufficio pagatore convenzionale.
Alla ricezione degli elaborati relativi alla
pensione liquidata, l’Agenzia accerterà la regolarità dei versamenti
rateali fino alla data di decorrenza della pensione.
Qualora il pagamento dell'onere di ricongiunzione
per i periodi antecedenti la decorrenza della pensione non risulti
regolare, l’Agenzia dovrà inviare all’interessato una lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a versare le
rate scadute, prima di eseguire le operazioni di seguito
descritte.
Se, nonostante tale invito, l’interessato non
provvederà alla regolarizzazione, non dovranno essere effettuati
pagamenti a titolo di pensione: l’Agenzia stessa avvertirà la
competente Struttura regionale, che porrà in atto i conseguenti
adempimenti (annullamento o ricostituzione della pensione già
assegnata).
Nel caso in cui i versamenti risultino invece
regolarmente effettuati, l’Agenzia:
recupererà sulle somme arretrate di pensione le
rate di ricongiunzione maturate per il periodo compreso fra la
decorrenza della prestazione e la data di determinazione degli
arretrati;
provvederà alla scissione dell'ordinativo di
pagamento per il recupero delle rate di ricongiunzione ancora
dovute;
porrà in pagamento la pensione (e la parte residua
degli arretrati), localizzando la quota di pertinenza del pensionato
presso l'ufficio pagatore indicato dall’interessato.
Analogamente si dovrà operare per il recupero delle
rate residue degli oneri di riscatto, che – secondo la normativa
specifica del Fondo Ferrovieri – possono essere corrisposte anche
con trattenuta sulla pensione.
I ricorsi eventualmente presentati dagli iscritti
in relazione a provvedimenti adottati in base alle disposizioni
contenute nella presente circolare, dovranno essere sollecitamente
inoltrati a questa Direzione Generale, Direzione Centrale
Prestazioni, Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato
Spa, per essere sottoposti al competente Comitato Amministratore del
Fondo.
Le generiche richieste di riesame dovranno essere
invece inoltrate alla competente Struttura regionale FS, per i
conseguenti provvedimenti.
Qualora si tratti di ricorsi avverso provvedimenti
di ammissione alla ricongiunzione o al riscatto, adottati dalla
Struttura regionale del Fondo e soltanto notificati dalle Agenzie,
non dovrà in via di massima essere svolto alcun adempimento
istruttorio.
Tuttavia, qualora il ricorso verta sui periodi di
contribuzione ammessi alla ricongiunzione ed il relativo modello
Tr.C. 01/bis risulti emesso dalla stessa Agenzia che ha notificato
il provvedimento, quest'ultima, nel trasmettere il ricorso, dovrà
fornire ogni utile precisazione in ordine alla posizione
assicurativa dell'interessato.
Analogamente, qualora i ricorsi riguardino
provvedimenti adottati direttamente dalle Agenzie (ad esempio,
dichiarazioni di decadenza per inosservanza del termine, ecc.), i
ricorsi dovranno essere trasmessi corredati di tutte le indicazioni
utili per la decisione.
La descrizione della procedura automatizzata,
l'illustrazione delle modalità di accesso e di trattazione delle
varie fasi delle pratiche avverrà con apposito messaggio operativo,
a cura della Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni.
8. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei fatti di
gestione illustrati nei precedenti punti della presente circolare si
forniscono le seguenti istruzioni.
8.1 Costituzione della posizione assicurativa
nell’assicurazione generale obbligatoria
Per la rilevazione contabile dei trasferimenti a
carico del Fondo speciale ex art. 43 della legge n. 488/1999
conseguenti alla costituzione della posizione assicurativa
nell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell’art. 241 del
DPR n. 1092/1973, dovrà essere predisposto, da parte della Sede
presso la quale è stata istituita la Struttura FS, apposito
biglietto contabile di mod. SC 3 con imputazione:
GFR 32/40 – per il trasferimento a carico del Fondo
speciale ex art. 43 della legge n. 488/1999;
GMR 22/40 – per il contributo addizionale destinato
al finanziamento dell’assistenza malattia ai
pensionati.
Al riguardo si precisa che il conto GMR 22/40 dovrà
essere interessato soltanto per i trasferimenti relativi a periodi
fino al 31.12.1997, mentre, per i periodi successivi, l’imputazione
in "AVERE" riguarderà esclusivamente il conto FPR 22/40.
8.2 Ricongiunzione di periodi assicurativi nel
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e presso altri Fondi e Gestioni
ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 29/1979
Per le ricongiunzioni presso il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti ovvero presso altre Gestioni amministrate
dall’Istituto ai sensi, rispettivamente, dell’art . 1 e dell’art. 2
della legge n. 29/1979, la Sede presso la quale è stata istituita la
Struttura FS dovrà trasferire le relative somme alla Sede che ha
richiesto i dati necessari alla ricongiunzione mediante mod. SC 10/R
con imputazione in "DARE" del conto GFR 32/40 ed in "AVERE" del
conto GPA 55/00. Al modello SC 10/R dovrà essere allegato il
prospetto contenente gli elementi relativi al ricongiunzione.
Pervenuto il predetto mod. SC 10/R, la Sede
ricevente provvederà ad imputare il relativo importo in "DARE" del
conto GPA 55/01 ed in "AVERE" del conto …22/40 della Gestione
interessata.
Qualora la Sede territorialmente competente a
trattare la ricongiunzione presso il FPLD ovvero presso altre
Gestioni amministrate dall’INPS sia la stessa presso la quale è
stata istituita la Struttura FS, quest’ultima dovrà predisporre
apposito biglietto contabile con imputazione:
GFR 32/40 – per il trasferimento a carico del Fondo
speciale ex art. 43 della legge n. 488/1999;
…22/40 – per il trasferimento a favore della
Gestione INPS interessata.
Nei casi in cui la ricongiunzione debba essere
effettuata presso altri Enti di previdenza, il trasferimento delle
relative somme da parte della predetta Sede dovrà essere imputato,
previa emissione del mod. I.P. 6 bis, al conto GFR 32/30.
8.3 Ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 della legge
n. 29/1979 presso il fondo speciale ex art. 43 della legge n.
488/1999
Per le ricongiunzioni presso il Fondo speciale ex
art. 43 della legge n. 488/1999 provenienti da altre Gestioni
amministrate dall’INPS, dovrà essere predisposto, da parte della
Sede competente ad effettuare il trasferimento della relativa
contribuzione, apposito biglietto contabile con imputazione:
…32/40 – per il trasferimento a carico della
Gestione INPS interessata;
GFR 22/40 – per il trasferimento a favore del Fondo
speciale ex art. 43 della legge n. 488/1999.
Qualora i periodi da ricongiungere provengano da
altri Enti di previdenza, le somme trasferite a tal fine da detti
Enti dovranno essere imputate al conto GFR 22/00.
Inoltre, la quota di riserva matematica a carico
dell’interessato dovrà essere imputato al previsto conto GPA 54/61.
Al momento della ripartizione contabile delle somme versate il
relativo importo verrà imputato in "DARE" del conto GPA 54/61 ed in
"AVERE" del conto GFR 22/76. Si richiama, al riguardo, quanto già
precedentemente precisato in merito alla circostanza che le
disposizioni vigenti per il soppresso Fondo pensioni per il
personale delle Ferrovie dello Stato in materia di riscatti non
prevedono la maggiorazione degli interessi di dilazione nei casi di
versamenti rateali a copertura dei relativi oneri e quindi la rata
e’ costituita esclusivamente dalla quota capitale.
I versamenti a copertura degli oneri per riscatto
del corso legale di laurea ovvero le trattenute a tale titolo
effettuate sull’indennità liquidata in luogo della pensione dovranno
essere rilevati al conto GPA 54/61. In sede di ripartizione
contabile la relativa some verrà imputata in "DARE" del citato conto
GPA 54/61 ed in "AVERE" del conto GFR 22/73 . Anche per tali oneri,
in relazione a quanto sopra esposto, in caso di versamenti rateali
la rata e’ costituita soltanto dalla quota capitale.
Per quanto non espressamente previsto si richiamano
le disposizioni procedurali e contabili vigenti in materia di
ricongiunzioni di periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio
1979, n. 29 comprese quelle riguardanti le modalità di registrazione
degli estremi delle contabilizzazioni sui documenti di
liquidazione.
Nell’allegato n. 11, ai fini di facilitare le
imputazioni da parte delle Sedi, vengono riportati i conti …22/40 e
…32/40, attualmente esistenti, delle Gestioni che potrebbero essere
interessate ai trasferimenti delle posizioni assicurative in
argomento, mentre nell’allegato n. 12 sono riportati i conti di
nuova istituzione ivi compresi il conto GFR 22/40 ed il conto GFR
22/76, peraltro già istituiti con messaggio n. 2001/0014/000034 per
consentire l’assunzione in contabilità di eventuali biglietti
contabili prodotti dalla procedura automatizzata.