DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
COORDINAMENTO GENERALE LEGALE
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 7 dicembre 2001 |
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periferici dei Rami professionali |
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Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 215 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Consiglieri di Amministrazione |
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Al |
Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti
delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati
provinciali |
OGGETTO: |
Rinuncia all’azione giudiziaria da parte di lavoratori
esposti all’amianto. Articolo 80, comma 25, legge 23 dicembre
2000, n. 388. |
SOMMARIO : |
Abbandono dell’azione di recupero delle somme
indebitamente percepite nei confronti dei pensionati, che
hanno ottenuto i benefici previsti per i lavoratori esposti
all’amianto a seguito di sentenze favorevoli agli stessi, che
presentino rinuncia all’azione giudiziaria.
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L’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.388,
al comma 25 prevede che: " In caso di rinuncia all’azione
giudiziaria promossa da parte di lavoratori esposti all’amianto
aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n.257, e
cessati dall’attività lavorativa antecedentemente all’entrata in
vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e
gli onorari relativi alle attività antecedenti all’estinzione sono
compensati. Non si dà luogo da parte dell’INPS al recupero dei
relativi importi oggetto di ripetizioni di indebito nei confronti
dei titolari di pensione interessati".
Con circolare n.70 del 1° marzo 1994, nel portare a
conoscenza delle Sedi il parere del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale riguardante i destinatari dei benefici
previdenziali previsti dall’articolo 13, commi 7 e 8 della citata
legge n.257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n.271, è
stato precisato che il beneficio in argomento è da riconoscersi "a
tutti i lavoratori del settore considerato, compresi quindi i
lavoratori titolari di pensione o titolari di assegno di
invalidità", occupati alla data di entrata in vigore del
provvedimento che li riguardi.
Sulla base delle predette istruzioni, le Sedi hanno
adottato provvedimenti di diniego del diritto a pensione o alla
ricostituzione di quelle già in essere, nei confronti di soggetti
cessati dall’attività lavorativa antecedentemente all’entrata in
vigore delle predette leggi.
A seguito di sentenze di primo grado
provvisoriamente esecutive, sfavorevoli all’Istituto, sono stati
riconosciuti in favore di taluni assicurati o pensionati, cessati
dall’attività lavorativa antecedentemente all’entrata in vigore
della legge n. 257 del 1992, i benefici previsti dalla citata legge,
che hanno dato luogo alla liquidazione di pensioni ovvero alla
ricostituzione di trattamenti pensionistici in essere, con
l’attribuzione dei benefici stessi.
Tenuto conto che il comma 25 dell’articolo 80 in
esame si riferisce "all’azione giudiziaria promossa da parte dei
lavoratori", si ritiene che la stessa contempli fattispecie
riguardanti sentenze di primo grado provvisoriamente eseguite,
riformate in appello in favore dell’Istituto, con conseguente revoca
dei benefici già concessi e determinazione del relativo indebito
pensionistico, i cui giudizi sono pendenti in Cassazione per ricorsi
proposti dagli interessati prima che le sentenze passassero in
giudicato.
L’abbandono dell’azione di recupero previsto dalla
norma in esame, che preclude all’Istituto la possibilità della
ripetizione degli importi erogati, non avendo la norma stessa
previsto un termine di decadenza per la rinuncia all’azione
giudiziaria, si deve ritenere operante fino alla data della rinuncia
in argomento.
I competenti Uffici Pensioni, ricevuta
comunicazione da parte degli Uffici Legali dell’estinzione della
causa, per intervenuta rinuncia all’azione giudiziaria promossa
dagli interessati, provvederanno a comunicare agli stessi
l’abbandono dell’azione di recupero dell’indebito pensionistico a
loro carico, a norma dell’articolo 80, comma 25, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
Le spese e gli onorari relativi alle attività
antecedenti all’estinzione della causa, per espressa previsione
legislativa, devono essere compensate.
Recentemente, sulla questione riguardante il
riconoscimento dei benefici pensionistici per i lavoratori esposti
all’amianto, la cui attività lavorativa è cessata prima dell’entrata
in vigore della legge n. 257/1992, come modificata dalla legge
n.271/1993, sono intervenuti alcuni pronunciamenti della Corte di
Cassazione all’esame degli Uffici.
Per l’eventualità che dovessero essere modificati,
in senso favorevole ai lavoratori, i criteri fin qui seguiti
dall’Istituto, la rinuncia all’azione giudiziaria non costituirà
impedimento al riconoscimento nei confronti dei lavoratori
interessati di diritti eventualmente derivanti dall’applicazione dei
principi enunciati dalla Corte di Cassazione.
Ovviamente in tali casi gli importi già
corrisposti, oggetto dell’abbandono dell’azione di recupero di cui
alla disposizione in esame, dovranno essere detratti da quelli
dovuti allo stesso titolo e per lo stesso periodo.
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
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