DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

COORDINAMENTO GENERALE
LEGALE
 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 7 dicembre 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 215

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Rinuncia all’azione giudiziaria da parte di lavoratori esposti all’amianto. Articolo 80, comma 25, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

SOMMARIO:

Abbandono dell’azione di recupero delle somme indebitamente percepite nei confronti dei pensionati, che hanno ottenuto i benefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto a seguito di sentenze favorevoli agli stessi, che presentino rinuncia all’azione giudiziaria.

 

L’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.388, al comma 25 prevede che: " In caso di rinuncia all’azione giudiziaria promossa da parte di lavoratori esposti all’amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n.257, e cessati dall’attività lavorativa antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all’estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell’INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizioni di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati".

Con circolare n.70 del 1° marzo 1994, nel portare a conoscenza delle Sedi il parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante i destinatari dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, commi 7 e 8 della citata legge n.257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n.271, è stato precisato che il beneficio in argomento è da riconoscersi "a tutti i lavoratori del settore considerato, compresi quindi i lavoratori titolari di pensione o titolari di assegno di invalidità", occupati alla data di entrata in vigore del provvedimento che li riguardi.

Sulla base delle predette istruzioni, le Sedi hanno adottato provvedimenti di diniego del diritto a pensione o alla ricostituzione di quelle già in essere, nei confronti di soggetti cessati dall’attività lavorativa antecedentemente all’entrata in vigore delle predette leggi.

A seguito di sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, sfavorevoli all’Istituto, sono stati riconosciuti in favore di taluni assicurati o pensionati, cessati dall’attività lavorativa antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, i benefici previsti dalla citata legge, che hanno dato luogo alla liquidazione di pensioni ovvero alla ricostituzione di trattamenti pensionistici in essere, con l’attribuzione dei benefici stessi.

Tenuto conto che il comma 25 dell’articolo 80 in esame si riferisce "all’azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori", si ritiene che la stessa contempli fattispecie riguardanti sentenze di primo grado provvisoriamente eseguite, riformate in appello in favore dell’Istituto, con conseguente revoca dei benefici già concessi e determinazione del relativo indebito pensionistico, i cui giudizi sono pendenti in Cassazione per ricorsi proposti dagli interessati prima che le sentenze passassero in giudicato.

L’abbandono dell’azione di recupero previsto dalla norma in esame, che preclude all’Istituto la possibilità della ripetizione degli importi erogati, non avendo la norma stessa previsto un termine di decadenza per la rinuncia all’azione giudiziaria, si deve ritenere operante fino alla data della rinuncia in argomento.

I competenti Uffici Pensioni, ricevuta comunicazione da parte degli Uffici Legali dell’estinzione della causa, per intervenuta rinuncia all’azione giudiziaria promossa dagli interessati, provvederanno a comunicare agli stessi l’abbandono dell’azione di recupero dell’indebito pensionistico a loro carico, a norma dell’articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all’estinzione della causa, per espressa previsione legislativa, devono essere compensate.

Recentemente, sulla questione riguardante il riconoscimento dei benefici pensionistici per i lavoratori esposti all’amianto, la cui attività lavorativa è cessata prima dell’entrata in vigore della legge n. 257/1992, come modificata dalla legge n.271/1993, sono intervenuti alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione all’esame degli Uffici.

Per l’eventualità che dovessero essere modificati, in senso favorevole ai lavoratori, i criteri fin qui seguiti dall’Istituto, la rinuncia all’azione giudiziaria non costituirà impedimento al riconoscimento nei confronti dei lavoratori interessati di diritti eventualmente derivanti dall’applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione.

Ovviamente in tali casi gli importi già corrisposti, oggetto dell’abbandono dell’azione di recupero di cui alla disposizione in esame, dovranno essere detratti da quelli dovuti allo stesso titolo e per lo stesso periodo.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO