Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

  

Ai

Dirigenti centrali e periferici

Ai

Direttori delle Agenzie

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 17 Gennaio 2003

periferici dei Rami professionali

Al

Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici

Circolare n.  7

e, per conoscenza,

Al

Commissario Straordinario

Al

Vice Commissario Straordinario

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

di Indirizzo e Vigilanza

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al

Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Articolo 39, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Abbandono dell’azione di recupero di importi oggetto di ripetizione di indebiti pensionistici derivanti dal riconoscimento, in sede giudiziaria, dei benefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto, riformate, in sede di appello, in favore dell’Istituto con sentenze definitive.

 

SOMMARIO:

Estensione dell’abbandono dell’azione di recupero di importi oggetto di ripetizione di indebiti pensionistici derivanti dal riconoscimento, in sede giudiziaria, dei benefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto in favore degli interessati, riformate in favore dell’Istituto con sentenze definitive, già previsto in caso di rinuncia all’azione giudiziaria da parte degli interessati, in presenza di sentenze non passate in giudicato.  

 

 

L’articolo 39, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), prevede che: “L’abbandono dell’azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall’articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell’ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge”.

 

Come è noto, l’articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disposto che: “ In caso di rinuncia all’azione giudiziaria promossa da parte di lavoratori esposti all’amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall’attività lavorativa antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all’estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell’INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati”.

 

Con circolare n. 215 del 7 dicembre 2001 sono stati forniti i criteri applicativi del citato articolo 80, comma 25.

 

L’articolo 39, comma 9, in esame, dispone l’estensione dell’abbandono dell’azione di recupero degli indebiti pensionistici derivanti da pensioni liquidate o ricostituite con attribuzione dei benefici previsti per lavoro svolto con esposizione all’amianto, in applicazione di sentenze provvisoriamente esecutive favorevoli agli interessati, cessati dall’attività prima dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate successivamente in favore dell’Istituto e passate in giudicato, con conseguente revoca dei benefici già concessi.

 

A seguito della revoca dei predetti benefici, le competenti Sedi hanno provveduto a determinare il conseguente indebito pensionistico, dando inizio alle relative azioni di recupero.

 

Gli interessati, che non abbiano sanato la propria situazione debitoria in unica soluzione, per i quali è ancora in corso l’azione di recupero, al fine di ottenere l’abbandono dell’indebito a loro carico, devono presentare apposita domanda.

 

Poiché per espressa disposizione legislativa la sanatoria in argomento non si applica ai recuperi già effettuati alla data del 1° gennaio 2003, di entrata in vigore della citata legge n. 289, le Sedi competenti, ricevuta la domanda, provvederanno alle attività connesse all’estinzione del debito residuo a carico degli interessati, dandone comunicazione agli stessi.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  F.F.

PRAUSCELLO