MESSAGGIO n. 000434 del 10/10/2000

 

DIREZIONE CENTRALE

PRESTAZIONI

Ufficio Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti

 

 

 

Destinatari ALL

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. come modificato dall’art. 36 del decreto legislativo n. 80/98 per eventuale transazione in materia di prestazioni pensionistiche.

 

SOMMARIO:

La procedura di conciliazione, promossa dagli interessati, nella quale risulta coinvolto anche il datore di lavoro, non è applicabile alla materia previdenziale gestita dall’Istituto in quanto l’articolo 410 c.p.c, come modificato dall’art. 36 del decreto legislativo n. 80/98, che nella sua nuova versione ha introdotto l’obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, limita espressamente il proprio ambito di applicazione alle controversie di cui all’art. 409 c.p.c., tra le quali non sono comprese quelle previdenziali, oggetto, queste, di specifica normativa dettata dal capo II dello stesso codice

 

A far tempo dal corrente anno, pervengono di frequente, a questa Direzione Generale, comunicazioni di proposizioni del tentativo di conciliazione, di cui alla normativa in oggetto, da parte di talune Sedi, nonchè da parte di talune Direzioni Provinciali del Lavoro, ovvero portati a conoscenza della scrivente a cura di legali di assicurati.

Si è ravvisata, pertanto, l'opportunità di fornire chiarimenti in merito alla posizione dell'Istituto sulla questione di cui trattasi.

In via preliminare si fa presente che la procedura di conciliazione, promossa dagli interessati, nella quale risulta coinvolto anche il datore di lavoro, non è applicabile alla materia previdenziale gestita dall'Istituto in quanto l'articolo 410 c.p.c, come modificato dall'articolo 36 del decreto legislativo n.80/98, che nella sua nuova versione ha introdotto l'obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, limita espressamente il proprio ambito di applicazione alle controversie di cui all'articolo 409 c.p.c., fra le quali non sono comprese quelle previdenziali, oggetto, queste, di specifica normativa dettata dal capo II dello stesso codice.

D'altra parte il contenuto complessivo della disciplina appare, in tutta evidenza, dettato unicamente per le controversie individuali di lavoro, mentre il rinvio per le controversie previdenziali, sancito dall'articolo 442 c.p.c., alla disciplina del procedimento delle controversie individuali di lavoro, non può valere per l'articolo 410 c.p.c., in quanto norma attinente alla fase che precede il processo.

Si ricorda, peraltro, che l'articolo 443 c.p.c. già prevede, sotto pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria, la necessità del preventivo espletamento dei prescritti ricorsi amministrativi, con lo scopo di eliminare, ove possibile, la necessità del giudizio.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, cui è stata sottoposta la questione, ha condiviso le suesposte argomentazioni.

Conseguentemente il Direttore di Sede od il funzionario all'uopo incaricato dovrà, in caso di convocazione da parte delle predette Direzioni Provinciali del Lavoro, limitarsi ad esporre la posizione dell'Istituto sulla normativa in oggetto, facendo nel contempo presente che la materia riguardante le prestazioni pensionistiche, almeno per quanto concerne la competenza dell'Istituto medesimo, non può formare oggetto di transazione o di conciliazione.

In tale circostanza saranno altresì esposti i criteri applicativi diramati nel tempo dall'Istituto sulla materia che forma oggetto della controversia.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO