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Cass. civile, sez. II, 18-08-1990, n. 8403. Responsabilità del venditore e del secondo compratore nel caso di seconda vendita di un bene immobile.

Pres. BRONZINI A - Rel. ROTUNNO G - P.M. GOLIA R (CONF) - RIBOLI c. MORETTI

Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - In genere - Vendita a terzi, con atto trascritto, di un bene oggetto di precedente eliminazione - Responsabilità contrattuale del venditore - Sussistenza - Responsabilità del successivo acquirente - Configurabilità - Condizioni.

La vendita a terzi con atto trascritto di un bene immobile che abbia già formato oggetto, da parte del venditore, di una precedente alienazione si risolve nella violazione di un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente, determinando la responsabilità contrattuale dell'alienante con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 cod. civ.; per converso la responsabilità del successivo acquirente, rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o almeno nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione e quindi nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto, al cui titolare incombe di conseguenza la relativa prova a norma dell'art. 2697 cod. CIV..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Domenico Riboli, con atto 24 ottobre 1975, conveniva davanti al

Tribunale di Milano la s.a.s. SACMA, per sentirla condannare al risarcimento dei danni in suo favore poiche' la medesima, dopo aver ceduto a lui e a Vittorio Moretti mediante scrittura privata del 19 giugno 1963 un terreno con fabbricati in Bergamo per il prezzo di lire 210.000.000, di cui una parte era stata corrisposta subito e un'altra regolata con rilascio di cambiali, aveva venduto gli stessi beni alla S.p.A. La Rocchetta con rogito 30 ottobre 1965, trascritto il successivo 12 novembre.

La convenuta resisteva alla domanda, tra l'altro deducendo che il contratto del 19 giugno 1963 era un preliminare di vendita ed eccependo la prescrizione decennale del diritto fatto valere dall'attore.

In causa venivano chiamati il Moretti dalla Sacma e la S.p.A. La Rocchetta dal Riboli, il quale estendeva ad entrambi i chiamati la richiesta di condanna risarcitoria in via solidale con l'originaria convenuta, ma il Moretti eccepiva la irritualita' di tale istanza nei suoi confronti. Anche la S.p.A. La Rocchetta eccepiva la prescrizione decennale.

L'adito tribunale, con sentenza 14 maggio 1984, riteneva essersi verificata la prescrizione in danno del Riboli e compensava le spese giudiziali tra le varie parti. In seguito a gravame principale del Riboli e a gravame incidentale della S.p.A. La Rocchetta e del Moretti (per la sola regolamentazione delle spese), la Corte di Appello di Milano, con sentenza 30 giugno 1986, riteneva essere stata interrotta la prescrizione, ma rigettava la domanda risarcitoria nei confronti della Sacma e della La Rocchetta, escludendo la responsabilita' sia dell'una sia dell'altra sulla base delle deposizione testimoniale dell'avv. Bomacina (secondo cui il Riboli e il Moretti avevano affidato la causa dei loro interessi al commercialista Pedroli, che aveva fatto poi trasferire il complesso immobiliare dalla Sacma alla La Rocchetta); la stessa Corte dichiarava improcedibile l'azione contro il Moretti in mancanza di una diretta chiamata in causa del medesimo da parte del Riboli e compensava tra le parti anche le spese del giudizio di appello.

Il Riboli ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di tutte le altre parti. Hanno risposto con controricorso soltanto il Moretti e la S.p.A. La Rocchetta (in liquidazione), la quale ha altresi' proposto ricorso incidentale (solo per la compensazione delle spese).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Il ricorso principale del Riboli e il ricorso incidentale della S.p.A. La Rocchetta (in liquidazione) devono essere previamente riuniti, trattandosi di impugnazioni rivolte contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2 - Con l'unico motivo del ricorso principale, articolato in una pluralita' di censure, si denunziano, in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., "vizio in procedendo; motivazioni errate; motivazioni omesse su punti decisivi della controversia; violazione, erronea applicazione di precise norme di diritto".

Il ricorrente principale deduce:

a) che la vendita a terzi dello stesso immobile con atto trascritto, essendone stato gia' pagato il prezzo della precedente vendita, giustificava la proposizione dell'azione risarcitoria proposta contro la Sacma ed estesa poi alla soc. La Rocchetta e al Moretti, azione che pertanto avrebbe meritato l'accoglimento;

b) che il rigetto (o la dichiarazione di improcedibilita') della domanda proposta contro il Moretti non trovava alcun supporto, ne' nell'esistenza di un giudicato esterno da escludersi per la precedente proposizione di un'azione diversa (non solo per la "causa petendi", ma in parte anche soggettivamente per essere stata indirizzata contro il Moretti e nel contempo contro Piero Pedroli), ne' nella formulazione di altra identica domanda, ritenuta preclusa nell'anteriore giudizio (riguardante dal lato passivo anche il Pedroli) in fase di appello ai sensi dell'art. 3450 c.p.c.;

c) che il mancato accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti della Sacma e della soc. La Rocchetta era da imputarsi all'errore in cui la Corte di Appello era caduta nel ritenere la seconda vendita fatta non in danno, ma addirittura sull'interesse del Riboli, in base ad una inesatta interpretazione della deposizione del teste Bonacina (sul ruolo svolto dal Pedroli nella vicenda della vendita del complesso immobiliare alla S.p.A. La Rocchetta e sulla natura dell'incarico conferitogli, in realta'esclusivamente professionale), e inoltre nel ravvisare nell'attribuzione al Pedroli "di ogni facolta' nei loro interessi" da parte del Riboli e del Moretti il conferimento di un "regolare mandato scritto di specifica autorizzazione a cosi' operare";

d) che, avendo il teste Bonacina precisato che l'incarico da parte del Riboli e del Moretti era stato dato al Pedroli "quale professionista", l'incarico stesso doveva essere inteso nella sua limitazione alla sola opera professionale di commercialista, senza il conferimento della facolta' di disporre dei beni acquistati dal Riboli nei confronti della Sacma, e che, pertanto, non era da trascurarsi la circostanza che il Pedroli era poi intervenuto nella stipula del rogito 30 ottobre 1965 non come "professionista" nell'interesse dello stesso Riboli, ma addirittura come acquirente, a mezzo di una societa' di comodo (S.p.A. La Rocchetta), di quegli stessi immobili, che egli sapeva essere stati gia' acquistati e pagati dal suo cliente, cagionando a costui notevoli danni.

Il complesso motivo racchiude in effetti - nonostante anche la denunziata ma non precisata violazione di norme di diritto - prevalentemente delle doglianze per la motivazione posta dai giudici di appello a sostegno della esclusione di responsabilita' sia della Sacma sia della soc. La Rocchetta e, per una parte, doglianze in ordine alla sorte toccata all'azione nei confronti del Moretti. Ovviamente non possono essere prese in considerazione le ulteriori questioni sollevate dal Riboli con la memoria, essendo tale atto destinato solo a chiarire le ragioni esposte nel ricorso.

Ora, in riferimento al primo dei punti menzionati, si osserva che, per una piu' precisa impostazione del discorso sulla responsabilita', i giudici d'appello avrebbero dovuto innanzitutto differenziare, per le diverse conseguenti implicazioni, la posizione della Sacma e quella della La Rocchetta: la vendita successiva da parte della Sacma dello stesso complesso immobiliare, seguita da trascrizione, frustrando definitivamente le aspettative del primo acquirente (o promissario acquirente) Riboli e risolvendosi quindi in una violazione dell'obbligo contrattualmente assunto verso il medesimo con la scrittura privata 19 giugno 1963, non poteva che determinare una responsabilita' contrattuale per l'alienante; invece, per la S.p.A. La Rocchetta, estranea al contratto intervenuto tra la Sacma e il Riboli, la responsabilita' si sarebbe potuta configurare solo su base aquiliana.

E poiche', nell'una come nell'altra ipotesi, non poteva prescindersi dall'imputabilita' del fatto generatore del danno a titolo di dolo o di colpa, i giudici d'Appello avrebbero dovuto tener presente che, in tema di inadempimento di obbligazioni, a norma dell'art. 1218 c.c., la colpa del contraente inadempiente si presume e che la presunzione e' vinta solo dalla ricorrenza di circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere il predetto elemento soggettivo, qualificante la condotta dell'obbligato.

Di cio' non fu affatto tenuto conto nella impugnata sentenza, nella quale, apoditticamente concludendosi che nulla era stato provato, fu liquidata in maniera del tutto sbrigativa la questione della Sacma attraverso uno scarno e acritico richiamo di alcune dichiarazioni del teste Bonacina sul ruolo svolto nel trasferimento del complesso immobiliare alla S.p.A. La Rocchetta dal Pedroli, in virtu' del conferimento "di ogni facolta' nei loro interessi nella qualita' di professionista" da parte del Riboli e del Moretti, avvalsisi all'uopo di una precisa clausola contrattuale. Stante l'incontroverso fatto oggettivo dell'inadempimento della Sacma e quindi la connessa presunzione di colpa, occorreva acclarare se fossero intervenute circostanze idonee ad escludere la responsabilita' della medesima.

In particolare, poiche' con contratto del 19 giugno 1963 la Sacma si era obbligata "a cedere e a vendere a Moretti Vittorio e a Riboli Domenico che accettano per se', persone o societa', che gli stessi si riservavano di indicare al momento del rogito o dei rogoto" il terreno con fabbricati indicato nel medesimo atto, si rendeva necessario verificare se l'attivita' compiuta dal Pedroli e culminata nel trasferimento degli stessi immobili col rogito 30 ottobre 1965 trovasse corrispondenza nella predetta previsione contrattuale, tenendosi conto appunto che si trattava di riaffermare o di escludere la colpa dell'alienante, ovviamente senza alcun coinvolgimento del tema relativo alla validita' o alla efficacia della vendita in favore della S.p.A. La Rocchetta in riferimento all'eventuale mancanza di atti scritti per la designazione dell'effettivo destinatario del trasferimento o per il conferimento di poteri allo stesso Pedroli.

Tale mancato accertamento si traduce in omesso esame del punto fondamentale concernente la riaffermazione o l'esclusione della colpa nell'operato della Sacma, cioe' dell'elemento soggettivo indispensabile per il riconoscimento della sua responsabilita'.

Accogliendosi, pertanto entro i precisati limiti il ricorso del Riboli, vien corrispondentemente cassata la sentenza della Corte milanese, col rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte, che provvedera' a colmare, attraverso un piu' completo esame delle risultanze acquisite, le riscontrate lacune ed omissioni al lume delle indicazioni sopra riportate.

3 - In una diversa angolazione deve invece essere considerato il discorso sulla responsabilita' della S.p.A. La Rocchetta. Vertendosi in tema di responsabilita' aquiliana (art. 2043 c.c.) dell'acquirente rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, il relativo fondamento si sarebbe dovuto individuare in una dolosa preordinazione intesa a frodare le ragioni del precedente acquirente, secondo l'indirizzo giurisprudenziale piu' diffuso di questa Suprema Corte (sentenza 1^ giugno 1976 n. 1983; 17 febbraio 1976 n. 523; 27 aprile 1960 n. 942; 31 luglio 1951 n. 2294), od almeno nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione di una trascrizione anteriore, quindi con la compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtu' dell'apporto dato nel privare di effetto il primo acquisto, secondo la pronunzia 8 gennaio 1982 n. 76.

In ogni caso, la soluzione del problema era dipendente strettamente dall'esito della prova sull'imprescindibile elemento psicologico, il cui onere, in base al criterio posto dall'art. 1 2697 c.c., non poteva che gravare sulla parte istante. Percio', a concludere (in senso negativo) il discorso sulla responsabilita' della soc. La Rocchetta, si rivela sufficiente la constatazione fatta dai giudici di appello sull'assenza di prove, a cui si aggiunsero, a rafforzare il convincimento raggiunto, le brevi considerazioni tratte dalle dichiarazioni del teste Bonacina. Per questa parte, conseguentemente, rimane l'impugnata pronuncia. 4 - Rimane ferma altresi' la decisione relativa alla "improcedibilita'" dell'azione contro il Moretti. Ora, in riferimento alle censure formulate al riguardo del ricorrente principale, e' opportuno rammentare che la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo, quando questo sia stato chiamato in causa dal convenuto in qualita' di unico ed effettivo destinatario delle pretesa fatta valere (sentenze 28 aprile 1981 n. 2580; 29 ottobre 1981 n. 5708; 6 febbraio 1982 n. 682), trattandosi in realta' di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico (sentenza 13 gennaio 1982 n. 182).

Essendovi stata la chiamata in causa del Moretti ad opera del convenuto Sacma al di fuori della ipotesi di operativita' del cennato automatismo, non poteva verificarsi l'estensione della domanda del Riboli al terzo senza una formale evocazione in giudizio (od almeno senza un'accettazione del contraddittorio), e percio', era inibito l'ingresso alle istanze indirizzate dell'attore contro lo stesso nel medesimo procedimento.

Cio' in effetti puntualizzo', correttamente, la Corte milanese. Il rilievo che, da solo, ha carattere assorbente e decisivo rende superfluo l'esame delle argomentazioni aggiunte dalla stessa Corte sulla ulteriore preclusione proveniente dall'esistenza di un giudicato esterno, contro le quali inutilmente percio' muove appunti il ricorrente principale, ricordando altresi' che nel precedente giudizio era stata dichiarata l'improponibilita' della domanda proposta contro il Moretti nella fase di appello, in quanto ritenuta domanda nuova.

5 - Il ricorso incidentale della S.p.A. La Rocchetta e' interamente rivolto contro l'operata compensazione delle spese del giudizio di primo e secondo grado. Ma non puo' trovare accoglimento, poiche', come e' stato ripetutamente affermato con uniformita' di indirizzo giurisprudenziale, l'ammissibilita' del sindacato di questa Suprema Corte in materia di regolamentazione delle spese processuali e' circoscritta alla violazione del principio, secondo cui non puo' mai essere condannata alle spese la parte completamente vittoriosa, perche' in tal modo si capovolgerebbe il criterio della soccombenza, con conseguente violazione di legge.

6 - In definitiva, come si e' detto, il ricorso principale viene accolto, per quanto di ragione, esclusivamente nei riguardi della Sacma, con la correlativa cassazione della sentenza impugnata e col conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, mentre viene respinto nei confronti della S.p.A. La Rocchetta e del Moretti. Demandandosi al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimita' nei rapporti tra il Riboli e la Sacma, vengono ora compensate le stesse spese, per ragioni di equita', nei rapporti del Riboli con le altri parti (S.p.A. La Rocchetta e Riboli).