Associazione Esposti Amianto

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Un altro mondo senza amianto è possibile

Forum Social Mundial 2003

Porto Alegre 23-28 gennaio 2003

 
 

COMMENTI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 27 OTTOBRE 2004 e alla Cicolare INAIL n. 90 del 29 dic. 2004

(avv. Amedeo Zamboni Padova – legale AEA)

 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 Dicembre 2004 il Decreto 27 Ottobre 2004 attuativo  dell’art. 47 del D.L. 50 Settembre 2003 convertito con modificazioni nella legge 24 Novembre 2003 n. 326.

La pubblicazione di questo decreto vorrebbe essere la pietra tombale della legge 257/92 nella parte della stessa in cui venivano riconosciuti ai lavoratori i cd. benefici pensionistici di cui all’art. 13 c. 8, perché come recita l’art. 47 della legge sopra citata tali benefici non potranno più essere riconosciuti dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo.

Tale norma è palesemente in violazione dell’art. 3 della Costituzione, perché lede il principio, ivi formulato, della eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

La limitazione temporale così introdotta impedisce di fatto a coloro che, per qualsivoglia, motivo, non abbiano avuto prima, conoscenza di tale diritto ma si trovino nelle condizioni di poterlo far valere.

E’ quindi esperibile il rimedio della eccezione di incostituzionalità per coloro che ne avessero interesse.

Va comunque percorsa, prima la via amministrativa, e si consiglia, a chi non avesse ancora fatto di proporre entro il Giugno 2005 le domande in via amministrativa.

E’ da dire che si tratta comunque di situazioni  residuali perché la più gran parte dei lavoratori aventi diritto vi aveva già provveduto.

Una parte di queste domande, tuttavia, proposte dagli iscritti ai sindacati confederali, sono rimaste inevase perché alla risposta negativa dell’INPS, non è seguita idonea azione legale per la rivendicazione del diritto.

Nel merito del decreto si osserva.

L’art. 1 recita che dal 20 Ottobre 2004 hanno diritto ai benefici di cui alla legge amianto (257/92) anche i lavoratori che abbiano svolto  attività “non soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL”.

Nella premessa del decreto in commento si legge che l’art. 47 “superando la preclusione presente nella previdente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL il beneficio” di cui si discute.

Tali affermazioni sono di fatto riduttive perché fanno credere che nella vigenza della vecchia legge il diritto ad ottenere il beneficio fosse limitato solo  agli assicurati INAIL.

Questa interpretazione era stata smentita sia in dottrina che in giurisprudenza: cfr. sentenze anche della Corte Costituzionale, avevano esteso il diritto al beneficio per esempio ai dipendenti delle Ferrovie, allora non assicurati INAIL, o ai dipendenti pubblici, assicurati INPDAP o ai marittimi.

Conseguentemente la disciplina previgente, è applicabile anche a queste categorie di lavoratori, semprechè essi, al tempo avessero proposto domanda in via amministrativa.

L’art. 2 come già il corrispondente articolo della novella legislativa innova sulla legge previgente trasformando “l’abbuono” pensionistico (1 anno ogni 2 lavoratori) in aggiunta pensionistica: nessun anno in più ma solo una maggiorazione della pensione già maturata in base ai contributi versati.

Anche tale modifica è inficiata di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 della Costituzione: si è creata con la successione delle norme – la seconda peggiorativa della prima – ma incostituzionale disparità di trattamento tra i lavoratori.

La circolare INAIL, applicativa dalle norme predette (n. 90 del 29.12.04):

-         stabilisce al 15.06.2005 il termine di decadenza per la presentazione all’Inail della domanda di rilascio del certificato di esposizione all’amianto;

-         chiarisce che i lavoratori soggetti all’ass.ne Inail che abbiano già maturato il diritto ai benefici previdenziali secondo la normativa previgente (vecchia legge) e presentino entro il termine di cui sopra la domanda di certificazione Inail hanno diritto alla applicazione della vecchia normativa.

In altre parole, secondo l’Inail è sufficiente che l’esposizione ultradecennale sia avvenuta entro l’ottobre 2003 perché sia applicabile la legge nella sua primitiva stesura.

Questo semprechè questa esposizione ultradecennale sia certificata dall’Inail, il che in moltissimi casi non è accaduto, e difficilmente accadrà.

Solo i coibentatori e scoibentatori, ed i lavori soggetti agli atti di indirizzo sono stati a tutt’oggi certificati dall’Inail.

Quanto affermato dall’Inail è di importanza relativa perché quello che conta è la posizione dell’Inps in quanto ente preposto alla erogazione del beneficio pensionistico.

Per quanto concerne i lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail, secondo la circolare Inail, “sussiste l’obbligo di ripresentare le domande eventualmente già inoltrate prima del 2 Ottobre 2003” poiché “le richieste presentate fino a tale data non sono valide e non devono essere istruite.

Le domande devono essere presentate secondo lo schema di cui all’allegato 2 del Decreto.

Tale interpretazione rappresenta un arbitrio da parte dell’Inail sulla base di quanto si è sopra esposto in sede di commento al Decreto attuativo.

Tuttavia qualora il lavoratore ritenga di poter ottenere la certificazione Inail in via amministrativa dovrà sempre seguire le istruzioni di questa Circolare e cioè riproporre la domanda di certificazione eventualmente già presentata a suo tempo.

Se poi si volesse evitare ogni contestazione conviene comunque ripresentare la domanda di certificazione all’Inail ma accompagnata da questa dicitura: “la presente domanda viene riproposta anche se la si ritiene una ripetizione di domanda valida già presentata prima del 2 Ottobre 2003”.

Alle domande di certificazione, sempre secondo la circolare bisogna allegare il curriculum lavorativo poiché, in mancanza di questo la domanda non sarà presa in considerazione.