ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI PESCARA
CERTIFICAZIONI
MALATTIA ON-LINE
Ogni Sanitario è deontologicamente tenuto a rilasciare
certificazione attestante una condizione
patologica e, sempre a richiesta, ad
attestare l’inabilità lavorativa secondo la normativa vigente.
II certificato di malattia deve essere
rilasciato al paziente solo dopo visita e con decorrenza dal giorno
della stessa; va trasmesso all'INPS
entro 24 ore ed esclusivamente per via telematica.
Il Ministro per
che la trasmissione
telematica riguarda anche i liberi professionisti.
Le certificazioni
di malattia rilasciate dai liberi professionisti devono tener conto di quanto
previsto dall’art. 69
del D.Lgs. 150/2009 “Controlli
sulle assenze” che recita “nell’ipotesi
di assenza di malattia protratta per
un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso,
dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza
viene giustificata esclusivamente mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale”.
- TUTTI i dipendenti del servizio sanitario
nazionale,
- TUTTI i convenzionati con il servizio sanitario
nazionale,
- TUTTI i liberi professionisti.
La certificazione
di competenza del libero professionista rientra nel complesso della prestazione
professionale
resa e non deve
costituire ulteriore onere a carico del
paziente.
Per effetto delle suddette disposizioni il
medico di famiglia non può trascrivere i giorni di malattia indicati
da altri Colleghi (specialisti, ospedalieri,
pronto soccorso, ecc.) che dovranno pertanto provvedere
direttamente alla certificazione di malattia.
LE
CREDENZIALI PER L’INVIO TELEMATICO DEI CERTIFICATI POSSONO ESSERE COSI’
ACQUISITE:
convenzionati
e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale:
A.USL di Pescara, presso i
servizi appositamente individuati
dall’Azienda.
Per informazioni: U.R.P. A.USL Pescara Tel. 085-4253201/2/3/4/5.
MEDICI
E ODONTOIATRI liberO-professionisti iscritti ALL’Ordine DI Pescara:
presso
-
Il PIN per accedere alla trasmissione del certificato è personale e non
cedibile a terzi
(segretaria, sostituti).
-
In caso di necessità ed assistenza tecnica e normativa ci si può rivolgere al
numero
verde 800 030 070, dal lunedì al sabato dalle
08,00 alle 20,00.
-
Per superare eventuali difficoltà temporanee dovute, ad esempio, mancanza di
connessione internet, è attivo il numero
verde 800 013 577.
A chi non si deve
fare il certificato on line:
La normativa non riguarda:
1. Magistrati ordinari, amministrativi e
contabili;
2. Avvocati e procuratori dello Stato;
3. Personale militare e delle Forze di Polizia
di Stato;
4. Personale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia;
5. Personale della Banca d’Italia;
6. Personale del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio;
7. Personale della Commissione nazionale per
le società e la borsa;
8. Personale dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato;
9. Personale anche di livello dirigenziale
del Corpo nazionale dei Vigili
del
Fuoco, esclusi il personale volontario e il personale di leva;
10. Personale della carriera dirigenziale
penitenziaria;
11. Professori e ricercatori universitari.
Per queste categorie rimane vigente la
tradizionale modalità cartacea, e le amministrazioni accettano
i relativi documenti nella stessa forma,
con le consuete modalità di produzione o trasmissione
da parte del dipendente interessato.
v CIRCOLARE INPS N. 60 DEL 16.04.2010
Altre
notizie sul sito www.sistemats.it
“Certificazioni di malattia”