6 Ottobre 2009

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare del 4 Agosto 2009

Prot. n. 77410/08.03:

““Accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità

alla guida dei ciclomotori.

Il comma 49 dell’art. 3 della legge 15.07.2009, n. 94 (pubblicata sul supplemento ordinario

n. 128/L alla G.U.) ha apportato modifiche in materia di certificazione sanitaria per il rilascio

o la conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

In particolare, il nuovo testo del comma 1 quater, dell’art. 116 del codice della strada, risultante

A seguito della modifica introdotta dal citato comma 49, recita: “I requisiti fisici e psichici richiesti

per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella

speciale. Fino alla data di applicazione del 30.09.2009, la certificazione potrà essere limitata

all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal

medico di medicina generale.”

In base alla nuova disposizioni normativa, dunque, a far dada 1.10.2009 tutti i certificati medici

allegati alle istanze per il conseguimento dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori

ovvero necessari per il loro rinnovo dovranno essere rilasciati dai sanitari di cui all’art. 119,

commi 2 o 4 del codice della strada (medici delle ASL cui sono attribuite funzioni in materia

medico-legale e anche medici militari in servizio permanente effettivo, medici del ruolo

professionale dei sanitari della Polizia di Stato, ispettori medici delle Ferrovie dello Stato,

medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ecc.).””

 

 

LEGGE 168/05 art. 5

“Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori”

La Legge 168/05 ha dettato nuove disposizioni relative al rilascio del certificato di

idoneità alla guida dei ciclomotori stabilendo che “I requisiti fisici e psichici richiesti

per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A…

Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all’esistenza

di condizioni psicofisiche non ostative all’uso del ciclomotore, eseguito dal medico di

medicina generale”. Con Circolare MOT3/4397/M350 del 02.09.2005 il Ministero

dei Trasporti ha fornito chiarimenti sul punto in questione sottolineando di aver

interessato il Ministero della Salute per la determinazione delle condizioni

psicofisiche minime per la conduzione dei ciclomotori nonché dei medici competenti al

rilascio dei certificati di idoneità.

Il Ministero dei Trasporti ha, inoltre, stabilito che in attesa di una risposta del Ministero

della Salute, gli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri possono

accettare certificazioni, rilasciate da medici che svolgono la loro attività sia in regime

libero professionale sia in ambito di strutture pubbliche, che attestino che l’interessato

sia in possesso di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore.

Trattandosi di materia che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini

e coinvolge in prima persona l’attività dei medici che devono rilasciare i suddetti certificati,

anche la FNOMCeO ha ritenuto di dover evidenziare alcuni aspetti che presentano elementi

di problematicità. Innanzitutto è necessario che il Ministero della Salute identifichi quanto

prima i “requisiti di principio non ostativi alla guida del ciclomotore” per consentire al medico

di poter rilasciare o meno il certificato valutando con cognizione di causa e disponendo di

linee-guida ad hoc. In secondo luogo deve essere chiarito quale sia il medico competente

al rilascio dei certificati in oggetto, se, come dice la legge 168/05, il medico di medicina generale,

o, come indicato nella Circolare del Ministero dei Trasporti, “i medici che svolgono la loro

attività sia in regime libero professionale sia in ambito di strutture pubbliche”

(A mio modestissimo avviso il Ministero dei Trasporti qualifica come libero-professionisti

i Medici di medicina generale).

Altro aspetto rilevante, di cui non è fatta menzione né nella legge né nella circolare, è

costituito da quei soggetti che presentino particolari situazioni patologiche.

In questi casi è previsto, per il rilascio della patente A, il ricorso alla Commissione patenti speciali, 

organismo collegiale che è in grado di poter valutare, attraverso il concorso di varie professionalità,

l’idoneità di un soggetto, che presenta alcuni tipi di patologia, a poter guidare il mezzo.

A nostro avviso si dovrebbe prevedere, anche nel caso dei certificati per la guida dei ciclomotori,

la possibilità dei medici competenti – nel caso di dubbio sulla presenza dei requisiti di principio

non ostativi alla guida del ciclomotore – di dirottare il soggetto interessato alla Commissione

patenti speciali per una più attenta disamina del caso.

In caso contrario un eventuale diniego da parte del medico comporterebbe per il soggetto interessato

l’impossibilità di far ricorso ad un’ulteriore autorità competente, negando una prova d’appello, facendo,

così, ricadere solo ed esclusivamente sul medico la responsabilità del mancato rilascio del certificato.

La Federazione ha chiesto pertanto un urgente intervento del Ministero della Salute sui punti

in questione e rimane a disposizione per un eventuale incontro nel quale potrebbero essere

risolte le problematicità evidenziate.

                                                                              Enrico Lanciotti

 

 

 

           CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI

                             (LEGGE N. 168 del 17.08.2005)

 

CERTIFICO CHE

 

Nome ____________________________ Cognome _________________________

 

nato a _____________________________ il _____________________________

 

sulla base delle risultanze anamnestico-cliniche, secondo le linee guida predisposte dal

Ministero della Salute, è in possesso delle condizioni psicofisiche di principio non ostative

all’uso del ciclomotore.

                                                                  Ovvero

presenta un quadro clinico anamnestico tale da non consentire al medico di famiglia di

esprimere giudizio di idoneità sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della

Salute.

Resta salva la possibilità di chiedere la revisione del giudizio secondo la vigente normativa,

alla Commissione Provinciale Patenti Speciali.

 

(Cassare la condizione esclusa)

 

Dichiarazione del richiedente

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia

conoscenza utili a definire il mio stato di salute, in particolare dichiaro di non fare abuso

di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e non aver avuto crisi epilettiche negli

ultimi due anni.

 

Data___________________

                                                  Firma del richiedente o di chi ne esercita la patria potestà

 

                                                                   ____________________________

 

Luogo e data ____________________

                                                                                     Firma e timbro

 

                                                                    ___________________________

 

 

 

    CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI

                                  (LEGGE N. 168 del 17.08.2005)

 

      SCHEDA ANAMNESTICA

 

Nome ___________________________ Cognome ____________________________

 

Deficit visivo

O assente                              O presente

O compatibile con la guida O incompatibile con la guida

 

Deficit uditivo

O assente                              O presente

O compatibile con la guida O incompatibile con la guida

 

Affezioni cardiovascolari

O assente                              O presente

O compatibile con la guida O incompatibile con la guida

 

Complicanze del diabete

O assente                              O presente

O compatibile con la guida O incompatibile con la guida

 

Malattie endocrine

O assente                              O presente

O compatibile con la guida O incompatibile con la guida

 

Malattie del sistema nervoso

O assente                              O presente

O compatibile con la guida O incompatibile con la guida

 

Efficienza degli arti

O compatibile con l’uso dei comandi del veicolo             

O non compatibile con l’uso dei comandi del veicolo     

 

Epilessia

O assente                              O presente

O compatibile con la guida O incompatibile con la guida

 

Malattie psichiche

O assente                              O presente

O compatibile con la guida O incompatibile con la guida

 

Malattie del sangue

O assente                              O presente

O compatibile con la guida O incompatibile con la guida

 

Assunzione di sostanze psicoattive

O assente                              O presente

 

Dichiarazione del richiedente

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni

in mia conoscenza utili a definire il mio stato di salute, in particolare dichiaro

di non fare abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e non aver avuto

crisi epilettiche negli ultimi due anni.

 

Data___________________          Firma del richiedente o di chi ne esercita la patria potestà

 

                                                                             _____________________________