GIURAMENTO
PROFESSIONALE
Consapevole dell'importanza e della solennità
dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:
-
di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di
comportamento;
-
di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela
della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo della sofferenza, cui
ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e
sociale, ogni mio atto professionale;
-
di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di
un paziente;
-
di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà
umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò
mai le mie conoscenze;
-
di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo
scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano
l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto
con gli scopi della mia professione;
-
di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità
professionale e alle mie doti morali;
-
di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e
comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della categoria;
-
di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
-
di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno
indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni
differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia
politica;
-
di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e
di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità
competente;
-
di rispettare e facilitare in ogni
caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che
il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul
reciproco rispetto;
-
di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico;
-
di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che
ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione
del mio stato.
CODICE DEONTOLOGICO
Approvato
dalla FNOMCeO il 16 Dicembre 2006
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.
1
- Definizione -
Il Codice
di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e
l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico,
devono osservare nell'esercizio della professione.
Il
comportamento del medico anche al di fuori dell’esercizio della professione,
deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa, in armonia con
i principi di solidarietà, umanità e
impegno civile che la ispirano.
Il
medico è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei
rapporti con il proprio Ordine professionale.
Il medico è
tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice e degli orientamenti
espressi nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla
responsabilità disciplinare.
Il medico deve prestare giuramento professionale.
Art. 2
- Potestà e sanzioni disciplinari -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge.
Le sanzioni, nell’ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli atti.
Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
TITOLO II
DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAP. I
Libertà,
indipendenza e dignità della professione
Art.
3
- Doveri del medico -
Dovere del
medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il
sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della
persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di
nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo di pace e in tempo di
guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali
opera.
La salute
è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di
benessere fisico e psichico della persona.
Art.
4
- Libertà e indipendenza della professione -
L'esercizio
della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione
che costituiscono diritto inalienabile del medico.
Il medico nell’esercizio della professione
deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della
professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute
fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve
soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve operare al fine di salvaguardare l’autonomia
professionale e segnalare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli
comportamenti non conformi alla deontologia professionale.
Art. 5
- Educazione alla
salute e rapporti con l’ambiente -
Il medico è tenuto a considerare l’ambiente nel quale
l’uomo vive e lavora quale fondamentale
determinante della salute dei cittadini.
A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura
civile tesa all’utilizzo appropriato
delle risorse naturali, anche allo scopo di garantire alle future generazioni
la fruizione di un ambiente vivibile.
Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di
prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della
salute individuale e collettiva.
Art. 6
- Qualità
professionale e gestionale -
Il medico agisce secondo il
principio di efficacia delle cure nel rispetto dell’autonomia della persona
tenendo conto dell’uso appropriato delle risorse.
Il medico è tenuto a collaborare
alla eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario, al fine
di garantire a tutti i cittadini stesse opportunità di accesso, disponibilità, utilizzazione e
qualità delle cure.
Art. 7
- Limiti dell'attività professionale -
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
CAPO
II
Art. 8
- Obbligo di intervento -
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare assistenza.
Art. 9
-
Calamità -
Il medico,
in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia,
deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente.
CAPO
III
Obblighi peculiari del medico
Art. 10
- Segreto professionale -
Il medico
deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a
conoscenza nell’esercizio della professione.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del
segreto.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo
del segreto professionale. L’inosservanza del segreto medico costituisce
mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero
nocumento della persona assistita o di altri.
La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa,
rappresentata dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e
referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie
infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai
successivi artt. 11 e 12.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su
fatti e circostanze inerenti il segreto professionale.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico
dagli obblighi del presente articolo.
Art. 11
- Riservatezza
dei dati personali -
Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel
trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili
inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del
trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso
del paziente o di chi ne esercita la tutela.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di
osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non
identificabilità delle stesse.
Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore
trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe
stabilite dalla legge.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche
di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della
sicurezza e della vita privata della persona.
Art. 12
- Trattamento dei dati sensibili -
Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di
quest’ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze
e sull’opportunità della rivelazione stessa.
Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati
personali del paziente in assenza del consenso dell’interessato solo ed
esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge
ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del
paziente o di terzi nell’ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado
di prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in
quest’ultima situazione peraltro, sarà
necessaria l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante laddove
precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie
dell’art. 11 anche in caso di diniego dell’interessato ove vi sia l’urgenza di
salvaguardare la vita o la salute di terzi.
CAPO
IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti
terapeutici
- Prescrizione e trattamento terapeutico -
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia
impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può
che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato
sospetto diagnostico.
Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia
nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio
diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà
del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.
Le
prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e
sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato delle
risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente secondo criteri di
equità.
Il medico
è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci,
delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle reazioni
individuali prevedibili, nonché delle
caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare,
nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati o
alle evidenze metodologicamente fondate.
Sono vietate l’adozione e la diffusione di terapie e di
presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata
sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie
segrete.
In
nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con
i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle
sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La
prescrizione di farmaci, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica
sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita purché la loro efficacia
e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali
casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il
medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli
effetti.
È
obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le
reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.
- Sicurezza del paziente e prevenzione del
rischio clinico
Il
medico opera al fine di garantire le più
idonee condizioni di sicurezza del paziente e contribuire all'adeguamento
dell'organizzazione sanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico
anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori al
fine del miglioramento della qualità delle cure.
Il
medico al tal fine deve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per
comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i comportamenti
necessari per evitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono
esclusiva riflessione
tecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi, alla
correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.
- Pratiche non
convenzionali -
Il ricorso a
pratiche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della
dignità della professione e si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e
non delegabile responsabilità professionale del medico.
Il ricorso a
pratiche non convenzionali non deve comunque sottrarre il cittadino a
trattamenti specifici e scientificamente consolidati e richiede sempre
circostanziata informazione e acquisizione del consenso.
E’ vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di
favorire l’esercizio di terzi non medici nel settore delle cosiddette pratiche
non convenzionali.
Art. 16
-
Accanimento
diagnostico-terapeutico –
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove
espresse, deve astenersi
dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa
fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un
miglioramento della qualità della vita.
Art. 17
- Eutanasia -
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte.
Art. 18
- Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica -
I trattamenti che incidono sulla integrità e sulla resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO
V
Obblighi professionali
Art. 19
-Aggiornamento e formazione professionale permanente -
Il medico
ha l’obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica,
etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo
continuo delle sue conoscenze e competenze in
ragione dell’ evoluzione dei progressi della scienza, e di
confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione
sanitaria e della domanda di salute dei cittadini.
Il medico deve altresì essere disponibile a trasmettere
agli studenti e ai colleghi le proprie conoscenze e il patrimonio culturale ed
etico della professione e dell'arte medica.
TITOLO
III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO
I
Regole generali di comportamento
Art.
20
- Rispetto dei diritti della persona -
Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Art. 21
- Competenza professionale -
Il medico
deve garantire impegno e competenza professionale,
non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve
affrontare nell’ambito delle specifiche responsabilità e competenze ogni
problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo
necessario per una accurata valutazione
dei dati oggettivi, in particolare dei dati anamnestici, avvalendosi delle
procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo e
assicurando attenzione alla disponibilità dei presidi e delle risorse.
Art. 22
- Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica -
Il medico
al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o
con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che
questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve
fornire al cittadino ogni utile informazione e chiarimento.
Art.
23
- Continuità delle cure -
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Art. 24
- Certificazione -
Il medico
è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di
salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente
documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta
registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e
scientificamente corretti.
Art. 25
- Documentazione
clinica -
Il medico
deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la
documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi
legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Art. 26
- Cartella clinica-
La cartella clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.
La cartella clinica deve registrare i modi e i tempi delle
informazioni nonché i termini del consenso del paziente, o di chi ne esercita
la tutela, alle proposte diagnostiche e terapeutiche; deve inoltre registrare
il consenso del paziente al trattamento dei dati sensibili, con particolare
riguardo ai casi di arruolamento in un
protocollo sperimentale.
CAPO
II
Doveri del medico e diritti del cittadino
Art. 27
- Libera scelta del medico e del luogo di cura -
La libera scelta del medico e del luogo di cura da parte
del cittadino costituisce il fondamento del rapporto tra medico e paziente.
Nell’esercizio dell’attività libero professionale svolta
presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce
diritto fondamentale del cittadino.
È vietato
qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla
libera scelta.
Il medico può consigliare, a richiesta e nell’esclusivo
interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il
cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui
ritenuti idonei per le cure necessarie.
Art. 28
- Fiducia del
cittadino -
Qualora
abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi
legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico può rinunciare
all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque,
prestare la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la
documentazione utili alla
prosecuzione delle cure, previo consenso scritto dell'interessato.
Art. 29
- Fornitura di
farmaci -
Il medico non può fornire i farmaci necessari alla cura a
titolo oneroso.
-Conflitto di interesse –
Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l’interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario.
Il conflitto
di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella
ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella
prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di
gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con
Il medico deve:
-
essere consapevole del
possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l’importanza e
gli eventuali rischi;
-
prevenire ogni
situazione che possa essere evitata;
-
dichiarare in maniera
esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte
consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.
Il
medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivi
ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e
per altri.
Art.
31
Comparaggio -
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO
III
Doveri di assistenza
Art. 32
- Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili-
Il medico
deve impegnarsi a tutelare il minore, l'anziano e il disabile,
in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare, nel
quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute,
ovvero sia sede di maltrattamenti fisici o psichici, violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli
obblighi di segnalazione previsti dalla legge.
Il medico
deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di
quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso,
all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo
particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assistiti non
autosufficienti sul piano psico-fisico o sociale, qualora vi sia incapacità
manifesta di intendere e di volere,
ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico,
in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei
minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria.
Informazione e consenso
Art. 33
-
Informazione al
cittadino -
Il medico
deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla
prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche
e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.
Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto
delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima
partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte
diagnostico-terapeutiche.
Ogni
ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere
soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di
informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le
informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare
preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza,
usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non
essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere
rispettata.
Art. 34
- Informazione a terzi -
L'informazione
a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto
salvo quanto previsto all’art. 10 e all’art. 12, allorché sia in grave pericolo
la salute o la vita del soggetto stesso
o di altri.
In caso di
paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle
persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei
dati sensibili.
Art. 35
- Acquisizione del consenso -
Il medico
non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza
l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti
dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla
integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della
volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo
di cui all'art. 33.
Il
procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare
grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in
caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze,
cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.
In ogni
caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve
desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito
alcun trattamento medico contro la volontà della persona.
Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei
confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e
della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto
delle precedenti volontà del paziente.
Assistenza d’urgenza
-
Allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l’assistenza indispensabile.
- Consenso del legale rappresentante -
Allorché
si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e
terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal
rappresentante legale.
Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare
un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo
conto le sue istanze.
In caso di
opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e
indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare
l'autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la
salute del minore e dell’incapace, il medico deve comunque procedere senza
ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili.
Art. 38
- Autonomia del cittadino e direttive
anticipate -
Il medico deve
attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la
professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire
nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.
Il medico, compatibilmente con l’età, con la
capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua
volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale
rappresentante deve segnalare il caso all’autorità giudiziaria; analogamente
deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la
propria volontà, deve tenere conto
nelle proprie scelte di quanto
precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.
CAPO
V
Assistenza ai malati inguaribili
Art. 39
- Assistenza al
malato a prognosi infausta -
In caso di malattie
a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve
improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili
sofferenze psichico-fisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela,
per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il
medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta
ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.
CAPO
VI
Trapianti di organi, tessuti e cellule
Art. 40
- Donazione di organi, tessuti e cellule-
è compito del medico la promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule anche collaborando alla idonea informazione ai cittadini.
Art. 41
- Prelievo di organi e tessuti -
Il prelievo di organi e tessuti da donatore cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalla legge.
Il prelievo non può essere effettuato per fini di lucro e presuppone l’assoluto rispetto della normativa relativa all’accertamento della morte e alla manifestazione di volontà del cittadino.
Il trapianto di organi da vivente è una risorsa aggiuntiva e non sostitutiva del trapianto da cadavere, non può essere effettuato per fini di lucro e può essere eseguito solo in condizioni di garanzia per quanto attiene alla comprensione dei rischi e alla libera scelta del donatore e del ricevente.
CAPO
VII
Sessualità e riproduzione
Art. 42
- Informazione in materia di sessualità,
riproduzione e contraccezione -
Il medico, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione.
Ogni atto medico in materia di sessualità e di riproduzione è consentito unicamente al fine di tutela della salute.
Art. 43
- Interruzione volontaria di gravidanza -
L’interruzione
della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave
infrazione deontologica tanto più se compiuta a scopo di lucro.
L’obiezione di coscienza del medico si
esprime nell’ambito e nei limiti della legge vigente e non lo esime dagli
obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della
donna.
Art. 44
- Fecondazione assistita -
La fecondazione
medicalmente assistita è un atto integralmente medico ed in ogni sua fase il
medico dovrà agire nei confronti dei soggetti coinvolti secondo scienza e
coscienza. Alla coppia vanno prospettate tutte le opportune soluzioni in base
alle più recenti ed accreditate acquisizioni scientifiche ed è dovuta la più
esauriente e chiara informazione sulle possibilità di successo nei confronti
dell’infertilità e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna
e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.
E’ fatto divieto al medico, anche nell’interesse del bene del nascituro, di attuare:
a) forme di maternità surrogata;
b) forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E’ proscritta
ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a selezione etnica e a fini
eugenetici; non è consentita la
produzione di embrioni ai soli fini di ricerca ed è vietato ogni sfruttamento
commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti
embrionali o fetali.
Sono vietate
pratiche di fecondazione assistita in centri
non autorizzati o privi di idonei requisiti strutturali e professionali.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di
coscienza.
Art. 45
Ogni eventuale intervento sul genoma deve tendere
alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Art. 46
-
Test predittivi-
I test diretti
in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie su base
ereditaria, devono essere espressamente richiesti, per iscritto, dalla gestante
o dalla persona interessata.
Il medico deve fornire al paziente informazioni
preventive e dare la più ampia ed adeguata illustrazione sul significato e sul
valore predittivo dei test, sui rischi per la gravidanza, sulle conseguenze
delle malattie genetiche sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui
possibili interventi di prevenzione e di terapia.
Il
medico non deve eseguire test genetici o
predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di
espressa e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino
interessato che è l’unico destinatario dell’informazione..
E’
vietato eseguire test genetici o predittivi
in centri privi dei
requisiti strutturali e professionali previsti dalle vigenti norme nazionali
e/o regionali.
CAP. VIII
Sperimentazione
Art. 47
- Sperimentazione scientifica -
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull’animale e sull’uomo.
Art. 48
-
Ricerca
biomedica e sperimentazione sull’uomo
-
La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio della salvaguardia dell'integrità psicofisica e della vita e della dignità della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonché sui rischi potenziali e sul diritto del soggetto stesso di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.
Nel caso di soggetti minori, interdetti e posti in amministrazioni di sostegno è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche.
Il
consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti,
ma il medico sperimentatore è tenuto ad
informare la persona documentandone la volontà e tenendola comunque sempre in considerazione.
Ogni tipologia di sperimentazione compresa quella clinica deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Art. 49
- Sperimentazione clinica -
La sperimentazione può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
I predetti principi adottati in tema di sperimentazione sono applicabili anche ai volontari sani.
Art. 50
- Sperimentazione sull’animale -
La sperimentazione sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità di sviluppo delle conoscenze non altrimenti conseguibili e non a finalità di lucro, deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze e i protocolli devono avere ricevuto il preventivo assenso di un Comitato etico indipendente.
Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di
coscienza.
CAPO
IX
Trattamento medico e libertà personale
Art. 51
- Obblighi del medico -
Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve richiedere o porre in essere misure coattive, salvo casi di effettiva necessità, nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti dalla legge.
Art. 52
- Tortura e
trattamenti disumani-
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare,
partecipare o semplicemente presenziare a esecuzioni capitali o ad atti di
tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Il medico non deve praticare, per finalità diversa da
quelle diagnostiche e terapeutiche, alcuna forma di mutilazione o menomazione,
né trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Art.
53
- Rifiuto consapevole di nutrirsi -
Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.
CAPO
X
Onorari professionali nell’esercizio libero
professionale
Art. 54
- Onorari professionali -
Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il
principio dell’intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro
professionale, l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità
e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi
impegnati.
Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario
preventivamente al cittadino.
La corresponsione
dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai
risultati delle prestazioni medesime.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare
gratuitamente la sua opera purché tale
comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di
clientela.
CAPO
XI
Pubblicità e
informazione sanitaria
Art. 55
- Informazione
sanitaria -
Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre
necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace e trasparente
informazione al cittadino .
Il medico deve attenersi in materia di comunicazione ai
criteri contenuti nel presente Codice in tema di pubblicità e informazione
sanitaria; l’Ordine vigila sulla corretta applicazione dei criteri stessi.
Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al fine di
una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute.
Art. 56
-
Pubblicità dell’informazione sanitaria -
La pubblicità
dell’informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie
pubbliche o private, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da
principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale.
La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
Per
consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi
e professionisti è indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo
diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva, veritiera, corredata
da dati oggettivi e controllabili e verificata dall’Ordine competente per
territorio.
Il medico che partecipa, collabora od offre
patrocinio o testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai venir meno
a principi di rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza,
escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale
o a favore di altri.
Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella
ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non ancora validate e
accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se tali da alimentare
infondate attese e speranze illusorie.
Art. 57
-
Divieto di patrocinio-
Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche
o professionali non deve concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di
pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni
relativamente a prodotti sanitari o
commerciali.
TITOLO
IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO
I
Rapporti di
collaborazione
Art.
58
- Rispetto reciproco -
Il rapporto
tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco
rispetto e di considerazione della attività professionale di ognuno.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un
collegiale comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro
salvo il diritto al ristoro delle spese.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati.
Art. 59
- Rapporti con il medico curante -
Il medico
che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di
specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega, previo consenso
dell’interessato o del suo legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione
al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli
indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche relative, tenuto conto delle norme di tutela
della riservatezza.
Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private,
anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve sussistere,
nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di
consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di
garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di norma
tramite il paziente, al medico curante o ad altro medico indicato dal paziente.
CAPO
II
Consulenza e consulto
Art.
60
- Consulenza e consulto -
Qualora la
complessità del caso clinico o l'interesse del paziente esigano il ricorso a
specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche, il medico
curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso
idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e
fornendo la documentazione in suo possesso.
In caso di divergenza di opinioni, si dovrà comunque
salvaguardare la tutela della salute del paziente che dovrà essere
adeguatamente informato e le cui volontà dovranno essere rispettate.
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza
devono rispettare la dignità sia del curante che del consulente.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto
sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi,
fornendo, comunque, tutte le informazioni e l’eventuale documentazione relativa
al caso.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in
assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e
l’indirizzo terapeutico consigliato.
CAPO
III
Altri rapporti tra medici
Art. 61
- Supplenza -
Il medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità terapeutica.
CAPO
IV
Attività medico-legale
Art. 62
- Attività
medico- legale -
L’esercizio
dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla
consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne
derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da
ogni sorta di influenza e condizionamento.
L’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla
sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da
soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei
diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e
preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo
professionale.
In casi di
particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è
doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di
comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.
Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non
può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei
quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel
caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura
sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.
La consulenza di parte deve tendere unicamente a
interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell’ottica dei
patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica
nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti
coinvolti.
L’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi
alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito
sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.
Art. 63
- Medicina
fiscale -
Nell’esercizio
delle funzioni di controllo, il medico deve far conoscere al soggetto
sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione.
Il medico fiscale e il curante, nel reciproco rispetto del
diverso ruolo, non devono esprimere al cospetto del paziente giudizi critici
sul rispettivo operato.
CAPO
V
Rapporti con l’Ordine professionale
Art. 64
-
Doveri di
collaborazione -
Il
medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine i titoli conseguiti
utili al fine della compilazione e tenuta degli albi.
Il
medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività
o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione,
è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.
Il
medico è tenuto a comunicare al Presidente dell’Ordine eventuali infrazioni
alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi
e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti
della professione medica con le altre professioni sanitarie.
Nell’ambito del procedimento disciplinare la mancata
collaborazione e disponibilità del medico convocato dal Presidente della
rispettiva Commissione di albo costituiscono esse stesse ulteriore elemento di valutazione a fini
disciplinari.
Il
Presidente della rispettiva Commissione di albo, nell'ambito dei suoi poteri di
vigilanza deontologica, può convocare i colleghi esercenti la professione nella
provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad
altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali
conseguenti valutazioni.
Il
medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve adempiere
all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e
osservare prudenza e riservatezza nell' espletamento dei propri compiti.
TITOLO
V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO
I
Modalità e forme di espletamento
dell’attività professionale
Art. 65
-
Società tra professionisti -
I
medici sono tenuti a comunicare all’Ordine territorialmente competente ogni
accordo, contratto o convenzione privata diretta allo svolgimento dell’attività
professionale al fine della valutazione della conformità ai principi di decoro,
dignità e indipendenza della professione.
I
medici che esercitano la professione in forma societaria sono tenuti a
notificare all’Ordine l’atto costitutivo della società, costituita secondo la
normativa vigente, l’eventuale statuto e ogni successiva variazione statutaria
ed organizzativa.
Il medico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali,
commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza
professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre
professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo
industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Il medico, che opera a qualsiasi titolo nell'ambito di
qualsivoglia forma societaria di esercizio della professione:
- garantisce, sotto la sua responsabilità, l’esclusività
dell’oggetto sociale dell’attività professionale relativamente all’albo di
appartenenza;
-
può detenere partecipazioni societarie nel rispetto delle normative di legge;
-
è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
-
non deve subire condizionamenti di qualsiasi natura della sua autonomia e
indipendenza professionale.
L’Ordine,
al fine di verificare il rispetto delle norme deontologiche, è tenuto,
nell’ambito della normativa vigente, a iscrivere in apposito elenco i soci
professionisti e le società costituite
secondo la normativa vigente, anche in ambito interprofessionale, alle quali
partecipino i professionisti iscritti presso i rispettivi albi, nell’ambito
delle linee di indirizzo e coordinamento emanate dalla FNOMCeO.
Art. 66
-
Rapporto con
altre professioni sanitarie –
Il medico deve garantire la più ampia collaborazione e favorire la comunicazione tra tutti gli
operatori coinvolti nel processo assistenziale, nel rispetto delle peculiari competenze
professionali.
Art. 67
- Esercizio
abusivo della professione e prestanomismo-
E' vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o di
favorire, anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente la
professione.
Il medico che nell'esercizio professionale venga a
conoscenza di prestazioni mediche o
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di
favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.
TITOLO
VI
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO
I
Obblighi deontologici del medico a rapporto
di impiego o convenzionato
Art. 68
- Medico dipendente o convenzionato -
Il medico
che presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito
di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto alla potestà
disciplinare dell’Ordine anche in riferimento agli obblighi connessi al
rapporto di impiego o convenzionale.
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture
pubbliche e/o private non può in
alcun modo adottare comportamenti che possano indebitamente favorire la propria
attività libero-professionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme
deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la
propria attività professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde
siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.
In attesa della
composizione della vertenza egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di
grave violazione dei diritti e dei valori umani delle persone a lui affidate e
della dignità, libertà e indipendenza della propria attività professionale.
Art. 69
- Direzione sanitaria -
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell’espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera.
Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e collabora con l’Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.
Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie non si
manifestino atteggiamenti vessatori nei
confronti dei colleghi.
Art. 70
- Qualità delle prestazioni -
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità e l’equità delle prestazioni nonché sul rispetto delle norme deontologiche. Il medico deve altresì esigere che gli ambienti di lavoro siano decorosi e adeguatamente attrezzati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa compresi quelli di sicurezza ambientale.
Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza del malato.
CAPO
II
Medicina dello Sport
Art. 71
- Accertamento della idoneità fisica -
La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.
Art. 72
- Idoneità - Valutazione medica -
Il medico
è tenuto a far valere, in qualsiasi circostanza, la sua potestà di tutelare
l’idoneità psico-fisica dell’atleta valutando se un atleta possa
intraprendere o proseguire la preparazione
atletica e l’attività sportiva.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e all'Ordine professionale.
Art. 73
- Doping -
Ai fini della tutela della salute il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati ad alterare le prestazioni psico-fisiche correlate ad attività sportiva a qualunque titolo praticata, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico-fisico del soggetto.
CAPO
III
Tutela della salute collettiva
Art.
74
- Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie -
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Art. 75
Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso -
L’impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi nell’aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini
provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a recepire il
presente Codice e a garantirne il rispetto delle norme, nel quadro dell’azione
di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli
Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; sono tenuti inoltre a
consegnare ufficialmente o, comunque, ad inviare ai singoli iscritti agli albi
il Codice di Deontologia Medica e a tenere periodicamente corsi di
aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.
Le presenti norme saranno oggetto di costante monitoraggio da parte della FNOMCeO al fine di garantirne l’eventuale aggiornamento.
AGGIORNAMENTO LINEA-GUIDA (C.N. 22.02.2007)
INERENTE L’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 55-56-57
DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
PUBBLICITA’ DELL’INFORMAZIONE SANITARIA
1) Premessa
La
presente linea-guida in attuazione degli artt. 55-56-57 del Codice di
Deontologia Medica è riferita a qualsivoglia forma di pubblicità
dell’informazione, comunque e con qualsiasi mezzo diffusa, compreso l’uso di
carta intestata e di ricettari, utilizzata nell’esercizio della professione in
forma individuale o societaria o comunque nello svolgimento delle funzioni di
direttore sanitario di strutture autorizzate.
2) Definizioni
Ai fini
della presente linea-guida, si intendono:
Prestatore di servizi: la persona fisica (medico o odontoiatra)
o giuridica (struttura sanitaria pubblica o privata) che eroga un servizio
sanitario. Nella presente linea-guida si usa la parola “medico” al posto di
“prestatore di servizi”, pur riferendosi ugualmente a persone fisiche o
giuridiche.
Pubblicità: qualsiasi forma di messag
Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque
modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone
fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge, e che, a causa
del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento.
Pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che pone a
confronto in modo esplicito o implicito uno o più concorrenti di servizi
rispetto a quelli offerti da chi effettua la pubblicità.
Informazione sanitaria: qualsiasi notizia utile e funzionale al
cittadino per la scelta libera e consapevole di strutture, servizi e
professionisti. Le notizie devono essere tali da garantire sempre la tutela
della salute individuale e della collettività.
3) Elementi costitutivi dell’informazione
sanitaria
Il medico su ogni comunicazione
informativa dovrà inserire:
- nome e cognome
- il titolo di medico chirurgo e/o
odontoiatra
- il domicilio professionale
L’informazione tramite siti
Internet deve essere rispondente al D.Lgs n. 70 del 9 aprile 2003 e dovrà
contenere:
-
il nome, la
denominazione o la ra
-
il domicilio o la sede
legale;
-
gli estremi che
permettono di contattarlo rapidamente e di comunicare direttamente ed
efficacemente, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
-
l'Ordine professionale
presso cui è iscritto e il numero di iscrizione;
-
gli estremi della
laurea e dell’abilitazione e l’Università che li ha rilasciati;
-
la dichiarazione, sotto
la propria responsabilità, che il messag
-
il numero della
partita IVA qualora eserciti un'attività soggetta ad imposta.
Inoltre
dovrà contenere gli estremi della comunicazione inviata all’Ordine provinciale
relativa all’autocertificazione del sito Internet rispondente ai contenuti
della presente linea-guida.
I siti
devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o dell’Unione Europea,
a garanzia dell’individuazione dell’operatore e del committente pubblicitario.
4) Ulteriori elementi dell’informazione
-
i titoli di
specializzazione, di libera docenza, i master universitari, dottorati di
ricerca, i titoli di carriera, titoli accademici ed eventuali altri titoli. I
titoli riportati devono essere verificabili; a tal fine è fatto obbligo
indicare le autorità che li hanno rilasciati e/o i soggetti presso i quali
ottenerne conferma;
-
il curriculum degli
studi universitari e delle attività professionali svolte e certificate anche
relativamente alla durata, presso strutture pubbliche o private, le metodiche
diagnostiche e/o terapeutiche effettivamente utilizzate e ogni altra
informazione rivolta alla salvaguardia e alla sicurezza del paziente,
certificato negli aspetti quali-quantitativi dal direttore o responsabile
sanitario;
-
il medico non
specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che
esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della
specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di
specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina
medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso
universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni
private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di
cui all’art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’attività svolta e la
sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal direttore
o dal responsabile sanitario della struttura o istituzione;
-
nell’indicazione delle
attività svolte e dei servizi prestati, può farsi riferimento al Tariffario
Nazionale o ai Nomenclatori Regionali. L’Ordine valuterà l’indicazione di
attività non contemplate negli elenchi di cui sopra, in modo particolare le
cosiddette Medicine e Pratiche non convenzionali già individuate quale atto
medico dalla FNOMCeO e, comunque, per tali finalità già oggetto di specifiche
deliberazioni del Comitato Centrale. In ogni caso dovranno restare escluse le
attività manifestamente di fantasia o di natura meramente reclamistica, che
possono attrarre i pazienti sulla base di indicazioni non concrete o veritiere;
-
ogni attività oggetto
di informazione deve fare riferimento a prestazioni sanitarie effettuate
direttamente dal professionista e, ove indicato, con presidi o attrezzature
esistenti nel suo studio. In ogni caso l’effettiva disponibilità di quanto
necessario per l’effettuazione della prestazione nel proprio studio costituirà
elemento determinante di valutazione della veridicità e trasparenza del
messaggio pubblicitario;
-
pagine dedicate
all’educazione sanitaria in relazione alle specifiche competenze del
professionista;
-
l’indirizzo di
svolgimento dell’attività, gli orari di apertura, le modalità di prenotazione
delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari, l’eventuale
presenza di collaboratori e di personale con l’indicazione dei relativi profili
professionali e, per le strutture sanitarie, le branche specialistiche con i
nominativi dei sanitari afferenti e del sanitario responsabile. Può essere
pubblicata una mappa stradale di accesso allo studio o alla struttura;
-
le associazioni di
mutualità volontaria con le quali ha stipulato convenzione;
-
laddove si renda necessario ai fini della chiarezza informativa e
nell’interesse del paziente, il medico utilizza, ove non già previsto, il
cartellino o analogo mezzo identificativo fornito dall’Ordine;
-
nel caso in cui il
professionista desideri informare l’utenza circa le indagini statistiche
relative alle prestazioni sanitarie, deve fare esclusivo riferimento ai dati
resi pubblici e/o e comunque elaborati dalle autorità sanitarie competenti.
In caso
di utilizzo dello strumento internet è raccomandata la conformità dell’informazione
fornita ai principi dell’HONCode, ossia ai criteri di qualità dell’informazione
sanitaria in rete. Inoltre in tali forme
di informazione possono essere presenti:
-
collegamenti
ipertestuali purché rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni
indipendenti (ad esempio: Ordini Professionali,
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario
Re
-
spazi pubblicitari
tecnici al solo scopo di fornire all’utente utili strumenti per la navigazione
(ad esempio: collegamenti per prelevare software per la visualizzazione dei
documenti, per la compressione dei dati, per il download dei files).
5) Regole deontologiche
Quale
che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal medico:
-
non è ammessa la
pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie che ingenerino
aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che possano
procurare ti
-
non è ammessa la
pubblicazione di notizie che rivestano i caratteri di pubblicità personale
surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria;
-
non è ammessa la
pubblicazione di notizie che siano lesive della dignità e del decoro della
categoria o comunque eticamente disdicevoli;
-
non è ammesso ospitare
spazi pubblicitari, a titolo commerciale con particolare riferimento ad aziende farmaceutiche o produttrici di
dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario, né, nel caso di internet,
ospitare collegamenti ipertestuali ai siti di tali aziende o comunque a siti
commerciali;
-
per quanto concerne
-
non è ammessa la
pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta, né, nel caso di internet,
tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di
ogni altro bene o servizio;
- è consentito
diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni
erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di una prestazione
non devono costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo.
6) Pubblicità dell’informazione tramite
internet
Per le
forme di pubblicità dell’informazione tramite internet, il professionista dovrà
comunicare all’Ordine provinciale l’iscrizione (in caso di strutture sanitarie
tale onere compete al Direttore Sanitario) di aver messo in rete il sito,
dichiarando la conformità deontologica alla presente linea-guida.
7) Utilizzo della posta elettronica per
motivi clinici
L’utilizzo
della posta elettronica (e-mail) nei rapporti con i pazienti è consentito
purché vengano rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati e dei
pazienti cui si riferiscono ed in particolare alle seguenti condizioni:
-
ogni messag
-
è rigorosamente
vietato inviare messaggi contenenti dati sanitari di un paziente ad altro paziente o a terzi;
-
è rigorosamente
vietato comunicare a terzi o diffondere l’indirizzo di posta elettronica dei
pazienti, in particolare per usi pubblicitari o per piani di marketing clinici;
-
qualora il medico
predisponga un elenco di pazienti suddivisi per patologia, può inviare messaggi
agli appartenenti alla lista, evitando che ciascuno destinatario possa
visualizzare dati relativi agli altri appartenenti alla stessa lista;
-
l’utilizzo della posta
elettronica nei rapporti fra colleghi ai fini di consulto è consentito purché
non venga fornito il nominativo del paziente interessato, né il suo indirizzo,
né altra informazione che lo renda riconoscibile, se non per quanto
strettamente necessario per le finalità diagnostiche e terapeutiche;
-
la disponibilità di
sistemi di posta elettronica sicurizzati equiparati alla corrispondenza chiusa,
può consentire la trasmissione di dati sensibili per quanto previsto dalla
normativa sulla tutela dei dati personali.
8) Utilizzo delle emittenti
radiotelevisive nazionali e locali, di
organi di stampa e altri strumenti di comunicazione e diffusione delle notizie
Nel
caso di informazione sanitaria, il medico che vi prende parte a qualsiasi
titolo non deve, attraverso lo strumento radiotelevisivo, gli organi di stampa
e altri strumenti di comunicazione, concretizzare la promozione o lo
sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi. Il medico è
comunque tenuto al rispetto delle regole
deontologiche previste al punto 5) della presente linea-guida.
Nel
caso di pubblicità dell’informazione sanitaria il medico è tenuto al rispetto
di quanto previsto ai punti 3) 4) e 5) della
presente linea-guida.
9) Verifica e valutazione deontologica
I
medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti agli Albi professionali sono tenuti
al rispetto della presente linea-guida comunicando all’Ordine competente per
territorio il messaggio pubblicitario che si intende proporre onde consentire la verifica di cui
all’art. 56 del Codice stesso.
La
verifica sulla veridicità e trasparenza dei messaggi pubblicitari potrà essere
assicurata tramite una specifica autodichiarazione, rilasciata dagli iscritti,
di conformità del messaggio pubblicitario, degli strumenti e dei mezzi
utilizzati alle norme del Codice di Deontologia Medica e a quanto previsto
nella presente linea-guida sulla pubblicità dell’informazione sanitaria.
Gli
iscritti potranno altresì avvalersi di una richiesta di valutazione preventiva
e precauzionale da presentare ai rispettivi Ordini di appartenenza sulla
rispondenza della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Codice di
Deontologia Medica.
L’Ordine
Provinciale, ricevuta la suddetta richiesta, provvederà al rilascio di formale
e motivato parere di eventuale non rispondenza deontologica.
L’inosservanza
di quanto previsto dal Codice secondo gli orientamenti della presente
linea-guida è punibile con le sanzioni comminate dagli organismi disciplinari
previsti dalla legge.
La
FNOMCeO predisporrà laddove opportuno ulteriori atti di indirizzo e
coordinamento.
CONFLITTO DI INTERESSE
PREMESSA
·
Le situazioni di
conflitto di interesse riguardano aspetti economici e non, e possono
manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento
professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei
rapporti con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la
pubblica amministrazione.
· I medici debbono rifiutare elargizioni che possono interferire con le proprie decisioni di cui i pazienti sarebbero i destinatari non informati; tali elargizioni possono essere assegnate a strutture pubbliche o a società non a scopo di lucro.
· I medici possono ricevere compensi, retribuzioni o altre forme di elargizione solo attraverso i meccanismi previsti dalla normativa vigente.
· L’informazione fornita ai medici deve garantire la massima correttezza
scientifica e la massima trasparenza. E’ compito dell’Ordine svolgere azione di
supporto e controllo per perseguire tali fini.
· E’ compito del medico acquisire
strumenti e metodi per esercitare una continua revisione critica della validità
degli studi clinici onde poterne estendere le acquisizioni alla prassi
quotidiana.
·
I medici o le associazioni professionali che effettuano campagne di educazione
sanitaria o promuovono forme di informazione sanitaria o partecipano alla
diffusione di notizie scientifiche attraverso i mass media o la stampa di
categoria, debbono manifestare il nome dello sponsor e applicare le norme del
presente regolamento, valido anche nei rapporti eventualmente intrattenuti con
industrie, organizzazioni e enti pubblici e privati.
1. Ricerca Scientifica
a.
Il ricercatore deve
svolgere un ruolo indipendente nella definizione e nella conduzione degli studi,
assumendo sempre quale fine essenziale l’interesse dei pazienti, assicurandosi
della priorità dell’obiettivo scientifico della ricerca;
b.
il ricercatore deve
dichiarare gli eventuali rapporti di consulenza o collaborazione con gli
sponsor della ricerca;
c.
il ricercatore deve
applicare sempre regole di trasparenza, condurre l’analisi dei dati in modo
indipendente rispetto agli eventuali interessi dello sponsor e non accettare
condizioni per le quali non possa pubblicare o diffondere i risultati delle ricerche,
senza vincoli di proprietà da parte degli sponsor, qualora questi comportino
risultati negativi per il paziente;
d.
se la pubblicazione,
anche quando non sia frutto di specifica ricerca, è sponsorizzata il nome dello
sponsor deve essere esplicitato;
e.
chiunque pubblichi
redazionali o resoconti di convegni o partecipi a conferenze stampa deve
dichiarare il nome dell’eventuale sponsor;
f.
il ricercatore e i
membri dei comitati editoriali debbono dichiarare alla rivista scientifica,
nella quale intendono pubblicare, il ruolo avuto nel progetto e il nome del
responsabile dell’analisi dei dati;
g.
il ricercatore deve
vigilare sugli eventuali condizionamenti, anche economici, esercitati sui
soggetti arruolati nella ricerca, in particolare rispetto a coloro che si trovano
in posizione di dipendenza o di vulnerabilità;
h.
il medico non deve
accettare di redigere il rapporto conclusivo per la pubblicazione di una
ricerca alla quale non ha partecipato;
i.
il ricercatore non può
accettare clausole di sospensione della ricerca a discrezione dello sponsor ma
solo per motivazioni scientifiche o etiche comunicate al Comitato etico per la
convalida.
I medici operanti nei comitati
Etici per la sperimentazione sui farmaci (CESF) e nei Comitati Etici locali
(CEL) devono rispettare le regole di trasparenza della sperimentazione prima di approvarla e
rilasciare essi stessi dichiarazione di assenza di conflitti di interesse. Le norme di cui sopra si applicano anche agli
studi multicentrici.
a.
I medici non possono
percepire direttamente finanziamenti allo scopo di favorire la loro
partecipazione a eventi formativi; eventuali finanziamenti possono essere
erogati alla società scientifica organizzatrice dell’evento o all’azienda
sanitaria presso la quale opera il medico;
b.
il finanziamento da
parte delle industrie a congressi e a corsi di formazione non deve condizionare
la scelta sia dei partecipanti che dei contenuti, dei relatori, dei metodi
didattici e degli strumenti impiegati; la
responsabilità di tali scelte spetta al responsabile scientifico dell’evento;
c.
il medico non può
accettare ristoro economico per un soggiorno superiore alla durata dell’evento,
né per iniziative turistiche e sociali aggiuntive e diverse da quelle
eventualmente organizzate dal congresso né ospitalità per familiari o amici;
d.
i relatori ai
congressi hanno diritto ad un compenso ragionevole per il lavoro svolto, in
particolare di preparazione, ed al rimborso delle spese di viaggio, alloggio e
vitto;
e.
il responsabile
scientifico vigila affinché il materiale distribuito dall’industria nel corso
degli eventi formativi sia rispondente alla normativa vigente e che le voci di
spesa relative al contributo dello sponsor, siano chiaramente esplicitate dalla
società organizzatrice;
f.
i relatori nei mini
meeting, organizzati dalle industrie per illustrare ai medici le
caratteristiche dei loro prodotti innovativi, devono dichiarare gli eventuali
rapporti con l’azienda promotrice;
g.
è fatto divieto ai
medici di partecipare ad eventi formativi, compresi i minimeeting, la cui
ospitalità non sia contenuta in limiti ragionevoli o, comunque, intralci
l’attività formativa;
h.
nel caso in cui i
corsi di aggiornamento si svolgano e vengano sponsorizzati in località
turistiche nei periodi di stagionalità, i medici non devono protrarre, oltre la
durata dell’evento, la loro permanenza
a carico dello sponsor;
i.
il medico, ferma
restando la libertà delle scelte formative, deve partecipare a eventi la cui
rilevanza medico scientifica e valenza formativa sia esclusiva.
3. La prescrizione
dei farmaci
La
pubblicità dei medicinali effettuata dall’industria farmaceutica tesa a promuoverne la prescrizione,
deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo
senza esagerarne le proprietà, e non può essere ingannevole.
a.
L’Ordine collabora,
ove richiesto, alla attuazione e alla verifica dei suddetti precetti e
favorisce l’informazione indipendente e la formazione alla lettura critica
della letteratura scientifica;
b.
il medico è tenuto a
non sollecitare e a rifiutare premi, vantaggi pecuniari o in natura, offerti da
aziende farmaceutiche o da aziende fornitrici di materiali o dispositivi
medici, salvo che siano di valore trascurabile e comunque collegati
all’attività professionale; il medico può accettare pubblicazioni di carattere
medico-scientifico;
c.
i campioni di farmaci
di nuova introduzione possono essere accettati dai medici per un anno dalla
loro immissione in commercio;
d.
i medici ricevono gli
informatori scientifici del farmaco in base alla loro discrezionalità e alle
loro esigenze informative e senza provocare intralcio all’assistenza;
dell’orario di visita è data notizia ai pazienti mediante informativa esposta
nelle sale di aspetto degli ambulatori pubblici o privati e degli studi
professionali;
e.
il medico non deve
sollecitare la pressione delle
associazioni dei malati per ottenere la erogazione di farmaci di non provata
efficacia;
f.
i medici facenti parte
di commissioni di aggiudicazione di forniture non possono partecipare a
iniziative formative a spese delle aziende partecipanti.