ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
P E S C
A R A
Ente di diritto pubblico – D.L.C.P.S. 13.09.46
n. 233 e s.m. .
65127 PESCARA - Via dei
Sabini, 102 - Tel: 085/67517 - Fax:
085/4515177 - @: omceope@tin.it -
www.omceope.it
iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi
e all’Albo degli Odontoiatri
della Provincia di
P E S C A R A
Si conclude un anno assai travagliato per
Un pensiero particolare ai Colleghi dell’’Aquila ed ai Dipendenti del
gruppo Villa Pini
che vivono
contingenze gravissime.
TANTI AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI
SOTTO L’ALBERO DI NATALE
ALTRE
CONTROVERSE INCOMBENZE PER LA CATEGORIA
PEC
- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Il 29.11.2009 è scaduto
il termine entro il quale “i professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata” ai sensi dell’art. 16,
comma 7 del D.L. n. 185/2008.
Come già comunicato via sms, il termine è ordinatorio e non perentorio.
Non sono al momento previste sanzioni per gli inadempienti.
La titolarità di una
casella di posta elettronica certificata comporta una serie di ricadute sul
professionista, non ultima quella di una costante vigilanza sulla stessa perché
qualsivoglia comunicazione risulta notificata all’atto della registrazione
presso il provider e non all’apertura della posta certificata da parte del
destinatario. La FNOMCeO ha già provveduto a raccogliere le offerte al momento
più convenienti sul mercato ma, prima di procedere, si ritiene necessario
chiarire alcuni aspetti propedeudici.
Riportiamo la determinazione del Consiglio Nazionale del
12.12.2009.
“”” VISTO quanto disposto dalla L. n.
2 del 28 gennaio 2009 che obbliga gli Ordini a tenere un elenco delle caselle
di PEC di cui devono dotarsi tutti i professionisti iscritti ad Ordini e
Collegi professionali e metterlo a disposizione, su richiesta, delle pubbliche
amministrazioni;
RILEVATO
che la PEC consente a soggetti terzi, non solo enti, di agevolarsi di una asimmetria comunicativa (infatti ogni messaggio ricevuto
nella casella di posta certificata si intende pervenuto al Titolare della
casella stessa art. 14 DPR 445/2000) e che questa situazione crea gravi
problemi ai medici sia sotto l’aspetto meramente gestionale che sotto quello,
ben più rischioso, del profilo medico legale (si pensi ad esempio al
malfunzionamenti del sistema di trasmissione dati), essendo il professionista
costretto a subire incondizionatamente la ricezione di dati sensibili
con valore legale al di là della propria volontà;
CHIEDE
al
Comitato Centrale di mettere in atto tutto quanto in suo potere affinché il
Governo apporti le necessarie modifiche alla citata L. n. 2/2009 che rendano
meno problematica e più sicura per i cittadini l’applicazione e la gestione
della posta elettronica certificata per i professionisti medici ed odontoiatri
e si sospendano le decorrenze previste in attesa delle richieste modifiche.””””
Riceviamo dall’INPS con preghiera di pubblicazione
CERTIFICAZIONE INVALIDITA’ CIVILE
Con l’art. 20 del
decreto legge 01.07.2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge
03.08.2009, n. 102, sono state introdotte importanti innovazioni nel processo
di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità, con l’obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi
amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di
attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni.
Peraltro, l’art. 20 del
D.L. 78/2009 ha dettato un diverso flusso operativo per la gestione delle
domande di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità, che è sintetizzabile nei
seguenti punti fondamentali:
A decorrere dal 01.01.2010 le domande volte ad
ottenere i benefici in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite
dall’Istituto.
L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle
Aziende Sanitarie Locali.
Ai fini degli accertamenti sanitari le Commissioni mediche delle Aziende
Sanitarie Locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente
effettivo; in ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS.
In tal modo verrà
realizzato un sistema di presentazione, gestione, trattamento ed archiviazione
elettronica delle domande.
L’INPS rilascerà sul sito internet dell’Istituto
l’applicativo per la presentazione delle domande, per la gestione degli
appuntamenti e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni
Mediche delle ASL.
Ciò consentirà di
ottenere quanto segue:
- archiviazione
elettronica di tutti gli atti e degli esiti delle fasi procedurali;
- tempestiva
disponibilità degli atti, per effetto dell’utilizzo della sola modalità
telematica per la presentazione e gestione, da parte delle funzioni
amministrative, sanitarie e legali ai fini dell’erogazione delle prestazioni e della eventuale difesa in giudizio;
- rispetto,
nell’effettuazione delle visite e nell’erogazione delle eventuali prestazioni
economiche, del limite massimo di 120
giorni dalla data di presentazione della domanda, termine da cui decorre il
riconoscimento degli interessi legali per il ritardato pagamento.
La fase di
presentazione della domanda si articola in due passi:
Step 1
– la compilazione del certificato medico
Step 2 – la presentazione della domanda
all’INPS
Il cittadino, prima di
presentare la domanda all’INPS dovrà preventivamente richiedere ad un medico la
compilazione di un certificato on-line con modulo messo a disposizione
dall’INPS in apposita procedura.
Possono compilare (e
trasmettere on-line) il certificato TUTTI i medici iscritti all’albo (liberi
professionisti, medici di base, medici di Patronato ecc.).
I medici certificatori
possono operare in procedura attraverso le credenziali di accesso rilasciate
dall’Istituto per gli utenti professionali. Per ottenere il PIN il medico
certificatore deve recarsi presso una sede INPS oppure seguire le informazioni
e le indicazioni che saranno pubblicate sul sito web dell’INPS. I dati
necessari alla compilazione del certificato sono:
1) anagrafica
soggetto; 2) anamnesi, es.
obiettivo, diagnosi, ev. terapie; 3)
patologie gravi di cui al D.M. 02.08.2007; 4) art. 6 della legge n. 80/2006
(patologie oncologiche); 5) codici nosologici ICD-9 della patologia relativa
all’infermità invalidante.
Al termine
dell’acquisizione il medico provvederà a stampare e a consegnare al cittadino
una ricevuta con l’indicazione di un codice univoco e identificativo del
certificato. Ogni medico potrà visualizzare/ristampare le ricevute soltanto per
i certificati da lui stesso acquisiti. Il certificato medico ha una validità di
30 giorni dalla data della sua compilazione.
In caso di richiesta di
visita medica domiciliare il medico dovrà certificare che
Le rimanenti
informazioni della domanda di invalidità civile potranno essere acquisite
(anche successivamente alla trasmissione on-line del certificato medico) da un
Patronato, da un’associazione di categoria oppure anche dal cittadino medesimo.
CIRCOLARE E MODELLO PER RICHIESTA ABILITAZIONE AI SERVIZI TELEMATICI INPS
c/o:
- Sede Provinciale Inps - Segreteria
Ordine – sito www.omceope.it
DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 (Decreto Brunetta)
”””””” art.69
di modifica ex art. 55 D.L.vo 165/2001
Art. 55 - quinquies - (False
attestazioni o certificazioni) -
1. Fermo quanto
previsto dal codice penale, il
lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta
falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi
di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante
una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad
euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro
concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al
comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale
e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno
patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi
per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine
subiti dall’amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il
delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare
della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria
pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il
licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime
sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal
servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente
constatati né oggettivamente documentati.
Art. 55 - septies - (Controlli
sulle assenze) –
1. Nell'ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in
ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio
sanitario nazionale.
3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale,
gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni
interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,
strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica
4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della
certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al
comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta
l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in
rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla
convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
LA FNOMCEO in attesa di una
puntuale ed efficace regolamentazione applicativa della materia - che si chieda
avvenga per gli aspetti tecnico-professionali e deontologici con il pieno
coinvolgimento dell’Ente - sollecita una proroga per l’attuazione del
trasferimento delle competenze all’INPS.