ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

                          P E S C A R A

                                              Ente di diritto pubblico – D.L.C.P.S. 13.09.46 n. 233 e s.m.                                           .

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Prot. 3402/13-10                                                                    Pescara, 18.12.2009

 

A tutti gli

                                                                                              iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi

                                                                                              e all’Albo degli Odontoiatri

                                                                                              della Provincia di

                                                                                                         

P E S C A R A

 

 

Si conclude un anno assai travagliato per la nostra Regione.

Un pensiero particolare ai Colleghi dell’’Aquila ed ai Dipendenti del gruppo Villa Pini

che vivono contingenze gravissime.

 

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE A TUTTI

 

SOTTO L’ALBERO DI NATALE ALTRE

CONTROVERSE INCOMBENZE PER LA CATEGORIA

 

 PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il 29.11.2009 è scaduto il termine entro il quale “i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata” ai sensi dell’art. 16, comma 7 del D.L. n. 185/2008.

Come già comunicato via sms, il termine è ordinatorio e non perentorio.

Non sono al momento previste sanzioni per gli inadempienti.

La titolarità di una casella di posta elettronica certificata comporta una serie di ricadute sul professionista, non ultima quella di una costante vigilanza sulla stessa perché qualsivoglia comunicazione risulta notificata all’atto della registrazione presso il provider e non all’apertura della posta certificata da parte del destinatario. La FNOMCeO ha già provveduto a raccogliere le offerte al momento più convenienti sul mercato ma, prima di procedere, si ritiene necessario chiarire alcuni aspetti propedeudici.

Riportiamo la determinazione del Consiglio Nazionale del 12.12.2009.

“””       VISTO quanto disposto dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009 che obbliga gli Ordini a tenere un elenco delle caselle di PEC di cui devono dotarsi tutti i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali e metterlo a disposizione, su richiesta, delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la PEC consente a soggetti terzi, non solo enti, di agevolarsi di una asimmetria comunicativa (infatti ogni messaggio ricevuto nella casella di posta certificata si intende pervenuto al Titolare della casella stessa art. 14 DPR 445/2000) e che questa situazione crea gravi problemi ai medici sia sotto l’aspetto meramente gestionale che sotto quello, ben più rischioso, del profilo medico legale (si pensi ad esempio al malfunzionamenti del sistema di trasmissione dati), essendo il professionista costretto a subire incondizionatamente la ricezione di dati sensibili con valore legale al di là della propria volontà;

CHIEDE

al Comitato Centrale di mettere in atto tutto quanto in suo potere affinché il Governo apporti le necessarie modifiche alla citata L. n. 2/2009 che rendano meno problematica e più sicura per i cittadini l’applicazione e la gestione della posta elettronica certificata per i professionisti medici ed odontoiatri e si sospendano le decorrenze previste in attesa delle richieste modifiche.””””

 

Riceviamo dall’INPS con preghiera di pubblicazione

CERTIFICAZIONE INVALIDITA’ CIVILE

Con l’art. 20 del decreto legge 01.07.2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 03.08.2009, n. 102, sono state introdotte importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l’obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni.

Peraltro, l’art. 20 del D.L. 78/2009 ha dettato un diverso flusso operativo per la gestione delle domande di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, che è sintetizzabile nei seguenti punti fondamentali:

A decorrere dal 01.01.2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità   

civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’Istituto.

L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.

Ai fini degli accertamenti sanitari le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo; in ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS.

In tal modo verrà realizzato un sistema di presentazione, gestione, trattamento ed archiviazione elettronica delle domande.

L’INPS rilascerà sul sito internet dell’Istituto l’applicativo per la presentazione delle domande, per la gestione degli appuntamenti e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni Mediche delle ASL.

Ciò consentirà di ottenere quanto segue:

- archiviazione elettronica di tutti gli atti e degli esiti delle fasi procedurali;

- tempestiva disponibilità degli atti, per effetto dell’utilizzo della sola modalità telematica per la presentazione e gestione, da parte delle funzioni amministrative, sanitarie e legali ai fini dell’erogazione delle prestazioni e della eventuale difesa in giudizio;

- rispetto, nell’effettuazione delle visite e nell’erogazione delle eventuali prestazioni economiche, del limite massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, termine da cui decorre il riconoscimento degli interessi legali per il ritardato pagamento.

La fase di presentazione della domanda si articola in due passi:

Step 1 – la compilazione del certificato medico      Step 2 – la presentazione della domanda all’INPS

Il cittadino, prima di presentare la domanda all’INPS dovrà preventivamente richiedere ad un medico la compilazione di un certificato on-line con modulo messo a disposizione dall’INPS in apposita procedura.

Possono compilare (e trasmettere on-line) il certificato TUTTI i medici iscritti all’albo (liberi professionisti, medici di base, medici di Patronato ecc.).

I medici certificatori possono operare in procedura attraverso le credenziali di accesso rilasciate dall’Istituto per gli utenti professionali. Per ottenere il PIN il medico certificatore deve recarsi presso una sede INPS oppure seguire le informazioni e le indicazioni che saranno pubblicate sul sito web dell’INPS. I dati necessari alla compilazione del certificato sono:

1) anagrafica soggetto;  2) anamnesi, es. obiettivo, diagnosi, ev. terapie;  3) patologie gravi di cui al D.M. 02.08.2007; 4) art. 6 della legge n. 80/2006 (patologie oncologiche); 5) codici nosologici ICD-9 della patologia relativa all’infermità invalidante.

Al termine dell’acquisizione il medico provvederà a stampare e a consegnare al cittadino una ricevuta con l’indicazione di un codice univoco e identificativo del certificato. Ogni medico potrà visualizzare/ristampare le ricevute soltanto per i certificati da lui stesso acquisiti. Il certificato medico ha una validità di 30 giorni dalla data della sua compilazione.

In caso di richiesta di visita medica domiciliare il medico dovrà certificare che la persona E’ IN CONDIZIONI DI INTRASPORTABILITA’.

Le rimanenti informazioni della domanda di invalidità civile potranno essere acquisite (anche successivamente alla trasmissione on-line del certificato medico) da un Patronato, da un’associazione di categoria oppure anche dal cittadino medesimo.

 

CIRCOLARE E MODELLO PER RICHIESTA ABILITAZIONE AI SERVIZI TELEMATICI INPS

c/o: - Sede Provinciale Inps  - Segreteria Ordine – sito www.omceope.it

DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 (Decreto Brunetta)

                              

”””””” art.69  di modifica ex art. 55  D.L.vo  165/2001

Art. 55 - quinquies - (False attestazioni o certificazioni) -

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

Art. 55 - septies - (Controlli sulle assenze) –

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.

3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. ””””””””

 

La FNOMCEO ha segnalato ai Ministri competenti le proprie preoccupazioni in ragione delle incertezze applicative che rendono iniquo e del tutto sproporzionato il regime sanzionatorio previsto dal decreto per i medici. Considerato che per molte patologie (emicranie, alcune lombalgie ecc…) non esistono dati clinici obiettivi e per altre (cefalea, dispepsia acuta, colica addominale, insonnia in lavoratore con mansioni a rischio, ecc...) possono essersi manifestate senza aver lasciato postumi rilevabili al momento della visita. La norma non distingue il caso clamoroso “falso ideologico in atto pubblico” di una certificazione di malattia per un pubblico dipendente in vacanza ed in ottima salute – evento possibile ma eccezionale – dal caso – invece del tutto quotidiano – del lavoratore che si presenta al medico descrivendo una sintomatologia clinica verosimile e coerente con una patologia transitoria, ma al momento non più in atto. Il risultato sarà pertanto uno solo, che: il medico si troverà nell’impossibilità di fornire il certificato al suo paziente. Ma c’è un  altro possibile “effetto collaterale” della legge che, senza ulteriori chiarimenti, l’applicazione della norma possa tradursi verso i professionisti in una forte sollecitazione ad autotutelarsi con prescrizioni di consulenze ed indagini inappropriate, mettendo in campo costosi ed inutili comportamenti difensivi”.

LA FNOMCEO in attesa di una puntuale ed efficace regolamentazione applicativa della materia - che si chieda avvenga per gli aspetti tecnico-professionali e deontologici con il pieno coinvolgimento dell’Ente - sollecita una proroga per l’attuazione del trasferimento delle competenze all’INPS.