ORDINE
PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI PESCARA
- Ente di Diritto Pubblico -
Via dei Sabini, 102 - Tel. 085/67517 -
Fax: 085/4515177 - e-mail: omceope@tin.it - www.omceope.it
Orario di apertura al pubblico della segreteria:
- da Ottobre a Giugno: Mattina: Tutti i giorni tranne il Sabato dalle ore 10 alle ore 14
Giovedì orario continuato dalle ore 10 alle ore 17
Pomeriggio: Mercoledì dalle
ore 16 alle ore 17
-
da Luglio a Settembre: Mattina: Tutti
i giorni tranne il Sabato dalle
ore 10 alle ore 14
Giovedì orario continuato dalle ore 14 alle ore 17
ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE PROV.LE
Requisiti:
- essere residente
oppure esercitare la professione nella
PROVINCIA DI PESCARA;
Art. 10 DPR n. 221/1950
“Non è ammesso il trasferimento
dell’iscrizione del Sanitario che si trovi sottoposto a
procedimento penale o a procedimento
per l’applicazione di una misura di sicurezza
o a procedimento disciplinare o che
sia sospeso dall’esercizio della professione o che
non sia in regola con il pagamento dei
contributi obbligatori relativi alla quota di iscrizione
all’Albo ed ai contributi
previdenziali ENPAM.”
La domanda, in bollo da €. 14,62, (modello disponibile presso la Segreteria), può essere
presentata:
- dall’interessato munito
di documento valido di riconoscimento: - CARTA d’IDENTITA’
oppure
- spedita a mezzo posta trascrivendo
sulla domanda gli estremi della CARTA d’IDENTITA’
valida ed allegando fotocopia della stessa.
Nella stessa devono essere dichiarati i dati anagrafici, il codice
fiscale,
il codice ENPAM, la Laurea, l’Abilitazione e l’iscrizione all’Albo.
Alla domanda deve essere allegata:
- UNA FOTO TESSERA PER
IL FASCICOLO PERSONALE AUTENTICATA
(autentica foto: presso la
segreteria o nei modi di legge in caso di mancata presentazione della
domanda direttamente dall’interessato);
- FOTOCOPIA TESSERINO
CODICE FISCALE
La domanda
d'iscrizione per trasferimento sarà esaminata dal Consiglio Direttivo
nella prima
seduta utile successiva alla data di presentazione.
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TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO:
€. 95,49
comprensive di: tassa annuale di iscrizione €. 71,97
quota annuale competenza
A V V E R T E N Z E :
L'Ordine
provvederà a richiedere direttamente all’iscritto il pagamento della quota mediante
avviso bancario
(MAV)
emesso
dalla BNL nel mese di Marzo / Aprile.
- Via Torino, 38 - 00184 ROMA - Tel. 06 - 48294829 -
www.enpam.it
QUOTA A - CONTRIBUTO ANNUO FISSO OBBLIGATORIO PER
TUTTI - indicizzato -
E’ riscosso
direttamente dall'ENPAM con emissione di AVVISO DI PAGAMENTO (ESATRI-MILANO) recapitato all’indirizzo
dell’iscritto
intorno al mese di Aprile. E’ possibile eseguire il pagamento in unica
soluzione o in 4 rate.
Importi per l’ANNO 2012
Fino a
30 anni €. 193,92 Dal compimento dei 35 fino ai
40 anni €. 706,39
Dal
compimento dei 30 fino ai 35 anni €. 376,42 Dal compimento dei 40 fino ai
65 anni €. 1.304,56
contributo maternità - per tutti €. 51,50
(Le Colleghe non coperte da altra forma assistenziale possono richiedere
l’indennità di maternità entro 180 gg. dal parto, aborto,
ingresso del bambino in famiglia)
I contributi possono essere pagati in quattro rate con scadenza: 30
APRILE - 30 GIUGNO - 30 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE
o in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata (30
Aprile). Qualora l’avviso dovesse pervenire oltre la scadenza
di una o più rate, il versamento potrà essere effettuato entro 15 gg.
dalla data del ricevimento.
QUOTA B - CONTRIBUTO PROPORZIONALE AL REDDITO LIBERO-PROFESSIONALE
Il reddito
assoggettabile al contributo del 12,50% è quello derivante dall’esercizio della
professione medica e odontoiatrica,
non soggetto ad
altra copertura previdenziale obbligatoria ed al netto delle spese sostenute
per produrlo. Sono, pertanto,
assoggettati a
contribuzione: - i redditi da lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della
professione medica e odontoiatrica,
ivi compresa
l’attività svolta in forma associata e quella svolta in regime di “extra moenia”; - gli utili derivanti da associazioni
in
partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione
professionale; - i redditi da collaborazione
coordinata e
continuativa; - i compensi per l’attività libero professionale “intra moenia”. Il reddito da dichiarare deve essere
al netto delle
sole spese sostenute per produrlo e non soggetto ad altra forma di previdenza
obbligatoria (INPS, INPDAP,
Fondi Speciali
ENPAM, ecc.). La dichiarazione (modello D) va spedita all’ENPAM
improrogabilmente entro il 31 Luglio
utilizzando i
moduli trasmessi dall’Ente ed appositamente predisposti. Gli uffici della
Fondazione provvederanno a determinare
l’importo del contributo
dovuto detraendo dal reddito dichiarato nel modello D il contributo minimo
obbligatorio da versare
in un’unica
soluzione, utilizzando il bollettino MAV già compilato entro il 31 Ottobre.
I pensionati del Fondo Generale sono esonerati
d’ufficio dal
versamento dei contributi e, di conseguenza, dall’invio del modello D.
Nessun contributo
è dovuto qualora l’importo del reddito libero professionale prodotto, al netto
della relative spese,
risulti pari o
inferiore a:
-
€. 5.502,56 per gli iscritti
infraquarantenni e ultraquarantenni ammessi a
contribuzione ridotta “Quota A”
-
€. 10.162,08 per gli iscritti ultraquarantenni.
***i medici dipendenti o
convenzionati, su richiesta, sono ammessi a contribuzione ridotta del 2%
ENPAM POLIZZA
SANITARIA - RINNOVO 31 DICEMBRE
I colleghi
interessati possono consultare sul sito internet www.enpam.it le condizioni generali di assicurazione, gli
allegati e
l’elenco dei centri clinici
convenzionati.
ONAOSI (Opera
Nazionale assistenza orfani sanitari italiani)
Via R. D’Andreotto,8/18 –
06124 PERUGIA TEL: 075/ 5869511 FAX 075/ 5010665 www.onaosi.it
ATTENZIONE: Per i Sanitari già iscritti all’Albo ma non
contribuenti alla data del 09.02.2010 (data di entrata in vigore
del nuovo Statuto ONAOSI), la facoltà di
iscriversi come contribuenti volontari è scaduta l’8.02.2011.
E’
opportuno visitare il sito www.onaosi.it per acquisire
informazioni su tutte le opportunità offerte dall’Ente.
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TUTTI I PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI
ALBI SONO TENUTI AD ATTIVARE UN INDIRIZZO DI
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC
(Decreto Legge n. 185/2008, art. 16, comma 7)