ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PESCARA Via dei Sabini, 102 - 65127 Pescara |
NOTIZIE UTILI
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
LUNEDI' 10,00-14,00
MARTEDI' 10,00-14,00
MERCOLEDI' 10,00-14,00 / 16,00-17,00 *
GIOVEDI' orario continuato 10,00-17,00
VENERDI' 10,00-14,00
SABATO CHIUSO
* Dal 01/07 al 30/09 sospeso rientro pomeridiano del Mercoledì
CERTIFICATI DI ISCRIZIONE AGLI ALBI
Dal 01-01-2012 i certificati di iscrizione sono validi ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati.
NON POSSONO ESSERE PRODOTTI AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O
AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.
(ART. 15 LEGGE N. 183/2011 - D.P.R. N. 445/2000)
Le Pubbliche Amministrazioni o i privati gestori di pubblici servizi per
l'acquisizione d'ufficio ed il controllo delle dichiarazioni possono inoltrare
richiesta tramite posta elettronica certificata alla posta certificata
dell'ORDINE: segreteria.pe@pec.omceo.it
I certificati di iscrizione agli Albi per rapporti tra privati possono
essere rilasciati esclusivamente ai diretti interessati (Medici ed Odontoiatri
iscritti agli Albi) ovvero ad altra persona in possesso
di DELEGA SCRITTA per il ritiro del certificato
stesso. (Legge sulla privacy n. 196/2003)
CERTIFICATI DI SPECIALIZZAZIONE E TITOLI ACCADEMICI
I Colleghi possono aggiornare la loro posizione presentando
alla Segreteria dell'Ordine dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei titoli conseguiti,
per l'inserimento nel fascicolo personale.
VARIAZIONE RESIDENZA e/o DOMICILIO.
I Colleghi sono pregati di comunicare con nota scritta
alla Segreteria dell'Ordine le variazioni di residenza o
domicilio.
CONTRIBUTI OBBLIGATORI.
TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO - E' comprensiva di
- quota annuale competenza FNOMCeO: determinata dal Consiglio Nazionale
- quota annuale competenza Ordine: determinata dal Consiglio Provinciale
Tassa iscrizione Ordine Pescara: €. 95,49
L'Ordine provvede a richiedere direttamente all'iscritto il pagamento
della quota annuale mediante avviso bancario (MAV) emesso dalla Banca
Nazionale del Lavoro mese di Marzo/Aprile.
CONTRIBUTI PER IL FONDO PENSIONE ENPAM
- Via Torino, 38 - 00184 ROMA - Tel.06 - 48294829 - www.enpam.it
QUOTA A - CONTRIBUTO ANNUO FISSO OBBLIGATORIO PER TUTTI-indicizzato-
Si inizia a pagare dal mese successivo alla iscrizione all'Albo fino
al mese di compimento del 65° anno di età o al mese precedente quello
di decorrenza della pensione per invalidità.
E' riscosso direttamente dall'ENPAM con emissione di AVVISO DI PAGAMENTO
(EQUITALIA ESATRI S.p.a.) recapitato all'indirizzo dell'iscritto intorno al mese di Aprile.
E' possibile eseguire il pagamento in unica soluzione o in 4 rate.
Importi per l'ANNO 2012
Fino a 30 anni € 193,92
Fino a 35 anni € 376,42
Fino a 40 anni € 706,39
Fino a 65 anni € 1.304,56
Per gli iscritti ammessi, entro il 31.12.1989,alla contribuzione ridotta "Quota A" €. 706,39
contributo maternità - per tutti € 51,50
(Le colleghe non coperte da altra forma assistenziale possono richiedere l'indennità di maternità entro 180 gg. dal parto,aborto, ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione).
QUOTA B - CONTRIBUTO PROPORZIONALE AL REDDITO LIBERO-PROFESSIONALE ECCEDENTE IL MINIMO
Il reddito assoggettabile al contributo del 12,50% è quello derivante dall'esercizio della
professione medica e odontoiatrica, non soggetto ad altra copertura previdenziale obbligatoria
ed al netto delle spese sostenute per produrlo. Sono, pertanto, assoggettati a contribuzione:
- i redditi da lavoro autonomo prodotti nell'esercizio della professione medica e odontoiatrica,
ivi compresa l'attività svolta in forma associata e quella svolta in regime di "extra moenia";
- gli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione professionale; - i redditi da collaborazione coordinata e
continuativa; - i compensi per l'attività libero professionale "intra moenia". Il reddito
da dichiarare deve essere al netto delle sole spese sostenute per produrlo e non soggetto
ad altra forma di previdenza obbligatoria (INPS, INPDAP, Fondi Speciali ENPAM, ecc.).
La dichiarazione (modello D) va spedita all'ENPAM improrogabilmente entro il 31 Luglio
utilizzando i moduli trasmessi dall'Ente ed appositamente predisposti.
Gli uffici della Fondazione provvederanno a determinare l'importo del contributo dovuto
detraendo dal reddito dichiarato nel modello D il contributo minimo obbligatorio da versare
in un'unica soluzione, utilizzando il bollettino MAV già compilato entro il 31 Ottobre.
Nessun contributo è dovuto qualora l'importo del reddito libero professionale prodotto, al netto
delle relative spese, risulti pari o inferiore a:
- €. 5.502,56 per gli iscritti infraquarantenni e ultraquarantenni ammessi a contribuzione
ridotta "Quota A"
- €. 10.162,08 per gli iscritti ultraquarantenni.
I pensionati del Fondo Generale ENPAM, per l'eventuale svolgimento di attività libero professionale,
sono tenuti al versamento dei contributi e, di conseguenza, all'invio del modello D.
*** I medici dipendenti, convenzionati e pensionati, su richiesta, sono ammessi a contribuzione ridotta del 2%
N.B.= I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SONO INTERAMENTE DEDUCIBILI DALL'IMPONIBILE FISCALE
TARIFFE PROFESSIONALI.
Legge n. 27 del 24/03/2012 - Art.9 - comma 1
"SONO ABROGATE le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"
Codice Deontologico 16/12/06
Art. 54 "Onorari professionali"
Nell'esercizio libero professionale, fermo restando il principio dell'intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati.
Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario PREVENTIVAMENTE al cittadino.
La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali non deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purhè tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparamento
di clientela.
ATTENZIONE ALLA COMPILAZIONE DEI
CERTIFICATI DI MALATTIA
1) Il certificato di malattia va rilasciato sempre alla
presenza dell'interessato.
2) La data del certificato deve essere sempre quella in
cui il certificato viene redatto.
LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA DEVE ESSERE TRASMESSA PER VIA TELEMATICA.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Tutti i professionisti iscritti negli albi sono tenuti ad attivare un indirizzo
di Posta Elettronica Certificata - PEC (Decreto Legge n. 185/2008, art. 16, comma 7).
PER ATTIVAZIONE GRATUITA ISTRUZIONI SU HOME PAGE