ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
PESCARA
LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICITA' SANITARIA
VALUTAZIONE
DEONTOLOGICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
I professionisti, le associazioni professionali e le
strutture sanitarie sono tenute a comunicare all'Ordine (per le strutture
sanitarie l'onere compete al Direttore Sanitario) gli strumenti pubblicitari ed
il loro contenuto, attestando che il messaggio pubblicitario è diffuso
conformemente alle norme del Codice Deontologico e alle linee-guida sulla
pubblicità sanitaria allegate al Codice stesso.
Gli iscritti, tuttavia, potranno chiedere all'Ordine
una valutazione preventiva e precauzionale dello strumento e del messaggio che
intendono diffondere, per verificarne la rispondenza alle norme deontologiche.
Per la pubblicazione di siti internet, il titolare
del sito è tenuto a segnalare all'Ordine (per le strutture sanitarie l'onere
compete al Direttore Sanitario), di aver pubblicato il sito, dichiarando sotto
la propria responsabilità di essersi conformato alle norme del Codice
Deontologico e alle linee guida allegate al Codice stesso.
Il titolare del sito deve altresì dichiararsi
disponibile ad operare le modifiche al sito che eventualmente dovessero essere
richieste dall'Ordine professionale.
DIVIETI
Qualunque sia lo strumento pubblicitario utilizzato:
- non è ammessa la pubblicità ingannevole, ossia
quella che è idonea ad indurre in errore l'utente e che può così pregiudicare
il suo comportamento, compresa la pubblicazione di notizie che ingenerano
aspettative illusorie, che siano false o non verificabili o che possono
procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti clinicamente
inopportuni;
- non è ammessa la pubblicità comparativa, cioè che
pone a confronto in modo esplicito o implicito uno o più soggetti, se non
utilizzando dati statistici resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e
da fonti ufficiali certificate;
- non è ammessa la pubblicazione di notizie che
rivestono i caratteri della pubblicità personale surrettizia, artificiosamente
mascherata da informazione
sanitaria;
- non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, da
parte dei professionisti e delle strutture sanitarie, di farmaci.
TARGHE DEGLI STUDI PROFESSIONALI
Dimensioni non superiori a 3.000
cmq.(50x60)
Fattura compatta e non luminosa.
Apposizione sull'edificio in cui
si svolge l'attività e/o sulla recinzione esterna
TARGHE DELLE STRUTTURE SANITARIE
Dimensioni non superiori a 6.000 cmq.(100x60)
Fattura compatta e non luminosa.
Apposizione sull'edificio in cui si svolge l'attività e/o
sulla recinzione esterna
INSEGNE DELLE STRUTTURE SANITARIE
Dimensioni non superiori a 20.000 cmq. (100x200)
Eventuale luminosità non intermittente o lampeggiante.
Collocazione orizzontale, verticale o a bandiera, sopra l'edificio e,
quando l'edificio insiste su un complesso recintato, anche sulla recinzione.
INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI, ELENCHI GENERALI DI
CATEGORIA (ELENCHI, GUIDE, ANNUARI, ECC.)
Dimensioni non superiori a 50 cmq.(5x10)
All'interno dell'inserzione il testo può essere riquadrato o
sottolineato
INSERZIONI SU GIORNALI, QUOTIDIANI E PERIODICI:
Dimensioni non superiori a 350 cmq.
CARTA INTESTATA, FOGLI DI
RICETTARIO, BIGLIETTI DA VISITA, ECC
La veste grafica deve evitare di
utilizzare simboli, colori e caratteri tipografici di richiamo spiccatamente promozionale
LOGHI
Sono di volta in volta oggetto di specifica valutazione da
parte dell’Ordine.
La veste grafica deve comunque evitare di utilizzare
simboli, colori e caratteri di richiamo spiccatamente promozionale.
EMITTENTI
RADIO-TELEVISIVE STRUMENTI MULTIMEDIALI
Gli spot
pubblicitari diffusi tramite emittenti televisive devono avere durata
conforme agli ordinari passaggi pubblicitari e devono recitare un messaggio
pubblicitario trasparente e veritiero.
Gli
spot pubblicitari diffusi tramite devono avere durata
conforme agli ordinari passaggi pubblicitari e devono recitare un messaggio
trasparente e veritiero. Le immagini trasmesse durante lo spot pubblicitario
possono riprodurre gli ambienti e i locali ove viene svolta l'attività
sanitaria pubblicizzata, il professionista o i professionisti titolari dello
studio professionale e, previo consenso scritto per la diffusione dei dati,
anche i collaboratori, il personale addetto
e gli utenti dello studio o della struttura sanitaria. Non possono essere
riprodotte immagini che non abbiano diretta attinenza con il contesto operativo di
svolgimento dell'attività professionale.
I professionisti, le associazioni
professionali e le strutture sanitarie possono realizzare presentazioni
multimediali della propria attività professionale, fermo restando che il
contenuto delle informazioni inserite nella presentazione deve essere
trasparente e veritiero.
I
supporti contenenti le presentazioni multimediali (Cd, Dvd, ecc.) possono
essere distribuiti, con il consenso dei destinatari, ai colleghi e alle
strutture sanitarie e agli utenti, purché il loro contenuto sia conforme alle regole previste per
le trasmissioni televisive e per i siti internet.
Le presentazioni multimediali possono essere proiettate nei
locali dello studio o della struttura che le ha prodotte.
VOLANTINI
INFORMATIVI E DEPLlANTS PUBBLICITARI
La
veste grafica del volantino o del depliant deve evitare di utilizzare simboli,
colori e caratteri tipografici di richiamo spiccatamente promozionale.
I
volantini non possono essere distribuiti "a pioggia", né in farmacie,
né in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico (ad esempio: bar,
ristoranti, circoli, ecc.). Possono essere diffusi all'interno delle strutture
sanitarie o degli studi medici, nelle sale di attesa o in apposite bacheche.
Possono essere recapitati a
colleghi o a strutture sanitarie, avendo cura di osservare le
disposizioni sull'acquisizione del consenso al ricevimento di materiale pubblicitario,
previsto dalla legge sulla privacy.
CARTELLI
SEGNALETICI STRADALI
I
professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono
utilizzare cartelli segnaletici stradali, anche su palina, allo scopo di
fornire alla cittadinanza le necessarie informazioni relativamente all'ubicazione dello studio o della sede
della struttura. Tali cartelli segnaletici devono trovarsi nelle immediate
vicinanze dello studio o della struttura e possono riportare la denominazione e
l'indirizzo ed, eventualmente, una freccia direzionale.
Non
è ammesso il ricorso a cartelloni pubblicitari stradali.
Non
è ammesso il ricorso a striscioni pubblicitari in luoghi pubblici,
sportivi e di raduno
Allo
stesso modo, non è consentito sponsorizzare eventi o
manifestazioni.
Nel
caso in cui si tratti di iniziative a scopo benefico, educativo o di
solidarietà, per le quali la raccolta pubblicitaria è unicamente destinata a
finanziare progetti di utilità sociale, eventuali deroghe ai precedenti divieti
sono di volta in volta oggetto di specifica valutazione da parte dell’Ordine.
Non
è ammesso il ricorso a cartelli pubblicitari a bordo di mezzi destinati
al trasporto pubblico.
CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE- LINEE DI INDIRIZZO
NOMINATIVO
Se persona fisica, il nome e
cognome.
Se associazione professionale (studio
associato), il nome e cognome di tutti i professionisti che fanno parte
dell'associazione,
ad esclusione di denominazioni di fantasia.
Se struttura
sanitaria, la denominazione o ragione sociale oggetto di autorizzazione ed
il nome e cognome del
Direttore Sanitario.
TITOLO ACCADEMICO
Tutti gli iscritti agli Albi possono utilizzare il
titolo accademico di "Dottore" in forma estesa o abbreviata,
al maschile o al femminile.
Possono far uso del titolo di "Professore",
in forma estesa o abbreviata, al maschile o al femminile, i seguenti soggetti:
-
professori universitari di ruolo ordinari, straordinari o associati. Possono far uso del titolo di professore
anche coloro che ricoprono insegnamenti in ambito universitario in corsi di
laurea concernenti le professioni sanitarie e anche i ricercatori ai quali è
stato conferito, con apposita deliberazione della Facoltà, la titolarità di un
insegnamento. L'uso del titolo è limitato al periodo di insegnamento;
- professori
a contratto, ex artt. 25 e 100 del DPR 382/1980 e art. 4 DPR 162/1982. Per
costoro, la dizione "Professore" deve essere accompagnata dalla indicazione, senza abbreviazioni, "a contratto in
…….., presso la Facoltà di …………… Scuola di …………..anno accademico ………..";
- liberi
docenti, con docenza confermata ex art. 10 Legge 1175/1958. Per costoro, la
dizione "Professore" deve essere accompagnata dalla
indicazione, senza abbreviazioni, "libero docente in……."
specificando la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.
TITOLO PROFESSIONALE
Gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi possono indicare
il titolo professionale di "Medico Chirurgo
Gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri possono indicare il
titolo professionale di "Odontoiatri
Gli iscritti ad entrambi gli Albi, possono indicare il
titolo professionale di " Medico Chirurgo Odontoiatra”.
Gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri laureati in Medicina
e Chirurgia possono indicare “laureato in Medicina e Chirurgia -
Odontoiatra”
DOMICILIO PROFESSIONALE
Le persone fisiche devono
indicare l'indirizzo dello studio professionale.
Le associazioni professionali
devono indicare l'indirizzo dello studio ove viene svolta la professione in
forma associata.
Le strutture sanitarie devono
indicare l'indirizzo corrispondente alla sede di svolgimento dell'attività
sanitaria autorizzata.
In presenza di più studi o sedi,
possono essere indicati gli indirizzi dello studio o sede principale e di
quelli secondari.
TITOLI
DI SPECIALIZZAZIONE
Le persone
fisiche possono indicare il titolo di specializzazione conseguito presso le
Università italiane senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco
e utilizzando l'esatta denominazione universitaria.
I
titoli di specializzazione conseguiti in un Paese dell'Unione Europea
possono essere utilizzati, nella corrispondente denominazione italiana, se
riconosciuti ai sensi del D.Lvo 368/1999. In tal
caso, può essere utilizzata la denominazione della specializzazione anche nella
lingua di origine.
I
titoli di specializzazione conseguiti in un Paese estero, non appartenente
all'Unione Europea, possono essere utilizzati, nella corrispondente denominazione
italiana, se riconosciuti ai sensi del DPR 394/1999. Anche in tal caso, può
essere utilizzata anche la denominazione della specializzazione nella lingua di
origine.
Le
persone fisiche possono indicare il titolo di "Medico
Psicoterapeuta", se inserite nell'elenco speciale annesso all'Albo dei
Medici Chirurghi, previsto dalla Legge 56/1989.
I
professionisti in possesso del titolo di formazione in Medicina Generale
possono indicare il titolo di: "Medico di Medicina Generale",
al pari di coloro che svolgono tale attività in quanto abilitati entro il
31/12/1994.
I
professionisti che esercitano le funzioni di "medico competente" ai
sensi del D.Lvo 626/1994, possono indicare il titolo:
"Medico competente D.Lvo 626/1994".
Il professionista
non specialista può fare menzione della particolare disciplina
specialistica che esercita, con espressioni che ripetono la denominazione
ufficiale della specialità, ma che non inducono in errore o equivoco sul
possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività
professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata
legale del relativo corso universitario di specializzazione con un impegno a
tempo pieno, presso strutture sanitarie o istituzioni private autorizzate.
L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato
rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Non può
comunque essere consentito l'utilizzo della denominazione specialistica da
parte di professionisti non specialisti, per quelle attività che, per legge,
possono essere esercitate solo da professionisti in possesso di specifici
titoli (ad esempio: anestesia, radioterapia e radiologia; psicoterapia;
medicina del lavoro; odontoiatria). Per le associazioni professionali, ogni
professionista aderente all'associazione può indicare il titolo di
specializzazione posseduto, secondo quanto previsto per le persone fisiche. Le strutture
sanitarie possono indicare il titolo di specializzazione posseduto dal
Direttore Sanitario e dai professionisti operanti nella struttura, secondo
quanto previsto dall'atto autorizzatorio.
MASTER UNIVERSITARI
I professionisti possono indicare il
possesso del titolo di Master se conseguito a norma del Decreto
Ministeriale 509/1999,
utilizzando la dizione: "Master
universitario in……….” con l’indicazione
della denominazione attribuita dall'Università.
ALTRI
TITOLI PROFESSIONALI E DI CARRIERA
Le
persone fisiche, esplicitandone impegno e durata con riferimento ad ogni
titolo, possono rendere noto il proprio
curriculum formativo e professionale, citando il possesso di ulteriori
titoli professionali (ad esempio: CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE dottorati di
ricerca) o di carriera (ad esempio: incarichi e responsabilità presso strutture
sanitarie pubbliche e private, attività di tutoraggio o di docenza, ecc.), la
partecipazione a corsi di perfezionamento universitari, la frequenza di eventi
formativi accreditati ECM, la pubblicazione di lavori scientifici, ecc.. I dati
riportati nel curriculum devono essere obiettivi e certificabili e devono
consentire di individuare le autorità o i soggetti pubblici e privati presso i
quali poterne ottenere conferma.
ATTIVITA’ SVOLTA E SERVIZI PRESTATI
Le persone fisiche possono
indicare l'attività effettivamente svolta presso lo studio professionale ed i
servizi in concreto
offerti alla cittadinanza.
Le associazioni professionali
possono indicare tali informazioni, relativamente ai professionisti associati.
Per quanto riguarda l'attività
effettivamente svolta ed i servizi in concreto erogati, deve essere
utilizzata una terminologia
descrittiva che consenta di fornire una
informazione corretta, senza al contempo ingenerare equivoci circa il possesso
di particolari titoli.
Le strutture
sanitarie possono indicare tutte le attività
svolte ed i servizi prestati, in quanto oggetto di autorizzazione. Pertanto,
nell'ambito delle branche autorizzate ed al fine di fornire all'utenza una più
ampia informazione, le strutture possono anche indicare con maggior dettaglio le
attività ed i servizi erogati con le medesime regole sopra descritte per i
professionisti. Nel caso in cui le persone fisiche, le associazioni
professionali e le strutture sanitarie si avvalgano, per l'erogazione delle
prestazioni sanitarie, di particolari strumenti o attrezzature, possono indicare il tipo di strumento o attrezzatura posseduta, avendo
cura di non citare il nominativo del produttore e dando assicurazione che
l'apparecchiatura risponde ai requisiti di conformità previsti dalla normativa
vigente. Può essere indicato il tipo di prestazioni e di risultati diagnostici
e/o terapeutici che l'apparecchiatura è in grado di fornire, purché tale
informazione sia scientificamente fondata e senza, pertanto, ingenerare negli
utenti illusorie ed immotivate aspettative di successo.
La
pubblicizzazione di titoli e competenze che non hanno riscontri oggettivi è
considerata pubblicità ingannevole e, come tale, perseguibile disciplinarmente.
In
ogni caso non può essere utilizzata, per la descrizione dell'attività e dei
servizi, una terminologia manifestamente di fantasia o di natura meramente
reclamistica, che possa attrarre i pazienti sulla base di indicazioni non
concrete o non veritiere.
Laddove
si renda necessario ai fini della chiarezza informativa e nell’interesse del
paziente, il medico utilizza, ove non già previsto, il cartellino o analogo
mezzo identificativo rilasciato dall'Ordine
MODALITA’
DI ACCESSO
Le
persone fisiche, le associazioni professionali e le strutture sanitarie, oltre
all'indirizzo di svolgimento dell'attività, possono indicare gli orari di
apertura dello studio o della sede e le modalità di prenotazione delle
visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari.
Può
essere pubblicata una mappa stradale per facilitare l'accesso allo
studio o alla sede della struttura.
Può
essere pubblicato il numero telefonico dello studio o della struttura,
il numero di fax, eventuali indirizzi di posta elettronica e
l'eventuale indirizzo del sito internet del professionista,
dell'associazione professionale o della
struttura.
Possono
essere pubblicate informazioni sui documenti necessari, sia amministrativi che
sanitari, che l'utente deve produrre in sede di accettazione presso lo studio
professionale o la struttura sanitaria.
COLLABORATORI E PERSONALE D’AUSILIO
Le persone fisiche e le associazioni
professionali possono indicare l'eventuale presenza di personale medico,
infermieristico
o ausiliario che opera presso lo studio
professionale. In ogni caso si deve trattare di personale in possesso dei
requisiti legali per
lo svolgimento delle rispettive
attività.
Le
strutture sanitarie possono indicare i nominativi e i titoli del personale
medico, infermieristico o ausiliario che opera presso la sede della struttura,
con particolare riguardo ai nominativi dei responsabili delle varie branche
specialistiche oggetto di autorizzazione. Laddove
si renda necessario ai fini della chiarezza informativa e nell’interesse del
paziente, il medico ed il personale d’ausilio utilizzano, ove non già previsto,
il cartellino o analogo mezzo identificativo.
TARIFFE
I
professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie sono
tenute a far conoscere preventivamente alla cittadinanza le tariffe praticate
per le prestazioni sanitarie erogate.
Nel regime
libero-professionale, fermo restando il principio
dell'intesa diretta fra professionista e cittadino, le tariffe devono essere
commisurate alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione,
tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati e non possono essere
subordinate ai risultati delle prestazioni medesime. Le tariffe devono essere
indicate in modo chiaro con riferimento alle singole prestazioni professionali,
o a gruppi di prestazioni fra loro coordinate, sulla base della elencazione
contenuta nei nomenclatori e devono essere espresse in euro. Per le prestazioni
sanitarie che, a norma delle leggi fiscali devono essere gravate di IVA, deve
essere indicata la percentuale di imposta da aggiungere al compenso.
La
pubblicizzazione delle tariffe non deve, comunque, costituire l'aspetto
esclusivo del messaggio pubblicitario.
L'effettuazione
di prestazioni a titolo gratuito, è possibile limitatamente
ai seguenti casi: - in situazioni specifiche ed episodiche, sulla base di
considerazioni personali nei confronti del singolo paziente; - nei confronti di
assistiti che versino in situazioni di indigenza o emarginazione sociale; - nei
confronti dei colleghi e dei loro familiari.
ADESIONE
A MUTUE INTEGRATIVE
I
professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono
indicare l'eventuale adesione ad associazioni di mutualità volontaria
integrativa con le quali hanno stipulato apposita convenzione per erogare
prestazioni sanitarie in favore dei soci delle associazioni medesime.
Le
tariffe praticate ai pazienti associati a mutue integrative possono essere
indicate a valore assoluto, oppure indicando chiaramente la percentuale
di riduzione rispetto alla tariffa ordinariamente applicata.In
ogni caso il compenso non può essere irrisorio, non adeguato e al di sotto
della soglia di decorosità e dignità professionale.
EDUCAZIONE
SANITARIA E INDAGINI STATISTICHE
I
professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono
pubblicare messaggi contenenti temi di educazione sanitaria, in
relazione alle specifiche competenze dei professionisti o della struttura
sanitaria. In ogni caso, allorché vengono fornite informazioni di carattere
medico-sanitario, è raccomandato che venga citata la letteratura scientifica di
riferimento, al fine di attestarne la fondatezza scientifica.
L'educazione
sanitaria deve, pertanto, basarsi su dati scientificamente convalidati o in
adesione a linee guida professionali o, ancora, in attuazione a campagne di
sensibilizzazione promosse da organismi e istituzioni sanitarie. Nell'ambito
dell'educazione sanitaria, possono essere pubblicati risultati di indagini
statistiche anche relative a specifiche prestazioni sanitarie e anche in
modo comparativo, purché venga fatto riferimento a dati resi pubblici o
comunque elaborati dai competenti organismi e istituzioni sanitarie o da fonti
ufficiali certificate.
PARTICOLARITA'
PER
I
siti devono essere registrati su domini nazionali e/o dell'Unione Europea,
a garanzia della individuazione dell'operatore e del committente pubblicitario.
Inoltre i siti internet devono prevedere obbligatoriamente i seguenti elementi
di informazione: - indicazione dell'Ordine professionale presso cui il professionista o i professionisti sono iscritti, con
relativo numero di iscrizione. Per le strutture sanitarie, dovranno essere
riportati i dati del Direttore Sanitario; - indicazione degli estremi della
laurea e dell'abilitazione e l'Università che li ha rilasciati; - il numero
di partita IVA per i professionisti che esercitano in regime di libera
professione e per le strutture sanitarie; - la dichiarazione, sotto la
personale responsabilità del titolare del sito, che i contenuti del sito sono conformi
alle linee guida approvate dall'Ordine.
Nel sito possono essere presenti collegamenti
ipertestuali, purché rivolti verso siti internet di autorità, organismi ed
istituzioni indipendenti (ad esempio: Ordine professionale, Ministero della
Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario Regionale, Università,
Società scientifiche, ecc.).
Nel sito possono essere presenti spazi pubblicitari
tecnici, allo scopo di fornire all'utente utili strumenti per la
consultazione e navigazione (ad esempio: collegamenti per prelevare software
per la visualizzazione dei documenti, per la compressione o decompressione dei files, per il download, ecc.). Non è ammesso ospitare sul sito spazi pubblicitari commerciali, tantomeno di
aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi medici, né proporre la vendita di farmaci,
dispositivi medici o altri beni e servizi.
Ogni informazione medica e sanitaria contenuta nel sito
internet deve chiaramente essere accompagnata da un avvertimento per gli utenti
che li avvisi che la visita medica tradizionale rappresenta il solo
strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che gli
eventuali suggerimenti contenuti nel sito vanno intesi come meri consigli di comportamento, non sostitutivi
della visita medica.
E' fortemente raccomandata l'adesione ai principi stabiliti
dalla Health on the net Foundation
in merito all'informazione fornita su internet in materia di medicina e di
sanità. Tali principi sono consultabili sul sito: http://www.hon.ch/HONcodelltalian
e l'adesione a tali principi consente al titolare del sito di poter inserire
nella propria home page il logo della HON Foundation a garanzia degli utenti.