ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

 

LINEE DI INDIRIZZO PUBBLICITA' SANITARIA

 

VALUTAZIONE DEONTOLOGICA DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie sono tenute a comunicare all'Ordine (per le strutture sanitarie l'onere compete al Direttore Sanitario) gli strumenti pubblicitari ed il loro contenuto, attestando che il messaggio pubblicitario è diffuso conformemente alle norme del Codice Deontologico e alle linee-guida sulla pubblicità sanitaria allegate al Codice stesso.

Gli iscritti, tuttavia, potranno chiedere all'Ordine una valutazione preventiva e precauzionale dello strumento e del messaggio che intendono diffondere, per verificarne la rispondenza alle norme deontologiche.

Per la pubblicazione di siti internet, il titolare del sito è tenuto a segnalare all'Ordine (per le strutture sanitarie l'onere compete al Direttore Sanitario), di aver pubblicato il sito, dichiarando sotto la propria responsabilità di essersi conformato alle norme del Codice Deontologico e alle linee guida allegate al Codice stesso.

Il titolare del sito deve altresì dichiararsi disponibile ad operare le modifiche al sito che eventualmente dovessero essere richieste dall'Ordine professionale.

 

DIVIETI

Qualunque sia lo strumento pubblicitario utilizzato:

- non è ammessa la pubblicità ingannevole, ossia quella che è idonea ad indurre in errore l'utente e che può così pregiudicare il suo comportamento, compresa la pubblicazione di notizie che ingenerano aspettative illusorie, che siano false o non verificabili o che possono procurare timori infondati, spinte consumistiche o  comportamenti clinicamente inopportuni;

- non è ammessa la pubblicità comparativa, cioè che pone a confronto in modo esplicito o implicito uno o più soggetti, se non utilizzando dati statistici resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e da fonti ufficiali certificate;

- non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestono i caratteri della pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da    informazione sanitaria;

- non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, da parte dei professionisti e delle strutture sanitarie, di farmaci.

 

CARATTERISTICHE ESTETICHE
 
STRUMENTI PUBBLICITARI - CARATTERISTICHE CONSIGLIATE

 

TARGHE DEGLI STUDI PROFESSIONALI                  

Dimensioni non superiori a 3.000 cmq.(50x60)   

Fattura compatta e non luminosa.

Apposizione sull'edificio in cui si svolge l'attività e/o sulla recinzione esterna

 

TARGHE DELLE STRUTTURE SANITARIE                 

Dimensioni non superiori a 6.000 cmq.(100x60)

Fattura compatta e non luminosa.                                     

Apposizione sull'edificio in cui si svolge l'attività e/o sulla recinzione esterna

 

INSEGNE DELLE STRUTTURE SANITARIE                

Dimensioni non superiori a 20.000 cmq. (100x200)

Eventuale luminosità non intermittente o lampeggiante.

Collocazione orizzontale, verticale o a bandiera, sopra l'edificio e, quando l'edificio insiste su un complesso recintato, anche sulla recinzione.

 

INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI, ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA (ELENCHI, GUIDE, ANNUARI, ECC.)         

Dimensioni non superiori a 50 cmq.(5x10)

All'interno dell'inserzione il testo può essere riquadrato o sottolineato

 

 

INSERZIONI SU GIORNALI, QUOTIDIANI E PERIODICI:

Dimensioni non superiori a 350 cmq.

 

CARTA INTESTATA, FOGLI DI RICETTARIO,   BIGLIETTI DA VISITA, ECC               

La veste grafica deve evitare di utilizzare simboli, colori e caratteri tipografici di richiamo spiccatamente  promozionale

 

LOGHI

Sono di volta in volta oggetto di specifica valutazione da parte dell’Ordine.

La veste grafica deve comunque evitare di utilizzare simboli, colori e caratteri di richiamo spiccatamente promozionale.

 

EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE STRUMENTI MULTIMEDIALI                            ­

Gli spot pubblicitari diffusi tramite emittenti televisive devono avere durata conforme agli ordinari passaggi pubblicitari e devono recitare un messaggio pubblicitario trasparente e veritiero.

Gli spot pubblicitari diffusi tramite devono avere durata conforme agli ordinari passaggi pubblicitari e devono recitare un messaggio trasparente e veritiero. Le immagini trasmesse durante lo spot pubblicitario possono riprodurre gli ambienti e i locali ove viene svolta l'attività sanitaria pubblicizzata, il professionista o i professionisti titolari dello studio professionale e, previo consenso scritto per la diffusione dei dati, anche i collaboratori, il personale addetto e gli utenti dello studio o della struttura sanitaria. Non possono essere riprodotte immagini che non abbiano diretta attinenza con il contesto  operativo di svolgimento dell'attività professionale.

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono realizzare presentazioni multimediali della propria attività professionale, fermo restando che il contenuto delle informazioni inserite nella presentazione deve essere trasparente e veritiero.

I supporti contenenti le presentazioni multimediali (Cd, Dvd, ecc.) possono essere distribuiti, con il consenso dei destinatari, ai colleghi e alle strutture sanitarie e agli utenti, purché il loro contenuto sia conforme alle  regole previste per le trasmissioni televisive e per i siti internet.

Le presentazioni multimediali possono essere proiettate nei locali dello studio o della struttura che le  ha prodotte.

 

VOLANTINI INFORMATIVI E DEPLlANTS PUBBLICITARI                                                

La veste grafica del volantino o del depliant deve evitare di utilizzare simboli, colori e caratteri tipografici di richiamo spiccatamente promozionale.

I volantini non possono essere distribuiti "a pioggia", né in farmacie, né in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico (ad esempio: bar, ristoranti, circoli, ecc.). Possono essere diffusi all'interno delle strutture sanitarie o degli studi medici, nelle sale di attesa o in apposite bacheche. Possono essere recapitati a  colleghi o a strutture sanitarie, avendo cura di osservare le disposizioni sull'acquisizione del consenso al    ricevimento di materiale pubblicitario, previsto dalla legge sulla privacy.

 

CARTELLI SEGNALETICI STRADALI

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono utilizzare cartelli segnaletici stradali, anche su palina, allo scopo di fornire alla cittadinanza le necessarie informazioni relativamente  all'ubicazione dello studio o della sede della struttura. Tali cartelli segnaletici devono trovarsi nelle immediate vicinanze dello studio o della struttura e possono riportare la denominazione e l'indirizzo ed, eventualmente, una freccia direzionale.

Non è ammesso il ricorso a cartelloni pubblicitari stradali.

Non è ammesso il ricorso a striscioni pubblicitari in luoghi pubblici, sportivi e di raduno

Allo stesso modo, non è consentito sponsorizzare eventi o manifestazioni. 

Nel caso in cui si tratti di iniziative a scopo benefico, educativo o di solidarietà, per le quali la raccolta pubblicitaria è unicamente destinata a finanziare progetti di utilità sociale, eventuali deroghe ai precedenti divieti sono di volta in volta oggetto di specifica valutazione da parte dell’Ordine.

Non è ammesso il ricorso a cartelli pubblicitari a bordo di mezzi destinati al trasporto pubblico.

 

CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE- LINEE DI INDIRIZZO

 

NOMINATIVO                                                             

Se persona fisica, il nome e cognome.

Se associazione professionale (studio associato), il nome e cognome di tutti i professionisti che fanno parte dell'associazione,

ad esclusione di denominazioni di fantasia.

Se struttura sanitaria, la denominazione o ragione sociale oggetto di autorizzazione ed il nome e cognome   del Direttore Sanitario.

 

TITOLO ACCADEMICO                                               

Tutti gli iscritti agli Albi possono utilizzare il titolo accademico di "Dottore" in forma estesa o abbreviata, al maschile o al femminile.

Possono far uso del titolo di "Professore", in forma estesa o abbreviata, al maschile o al femminile, i seguenti soggetti:

- professori universitari di ruolo ordinari, straordinari o associati. Possono far uso del titolo di professore anche coloro che ricoprono insegnamenti in ambito universitario in corsi di laurea concernenti le professioni sanitarie e anche i ricercatori ai quali è stato conferito, con apposita deliberazione della Facoltà, la titolarità di un insegnamento. L'uso del titolo è limitato al periodo di insegnamento;                                           

- professori a contratto, ex artt. 25 e 100 del DPR 382/1980 e art. 4 DPR 162/1982. Per costoro, la dizione "Professore" deve essere accompagnata dalla indicazione, senza abbreviazioni, "a contratto in …….., presso la Facoltà di …………… Scuola di …………..anno accademico      ………..";

- liberi docenti, con docenza confermata ex art. 10 Legge 1175/1958. Per costoro, la dizione "Professore" deve essere accompagnata dalla indicazione, senza abbreviazioni, "libero docente in……." specificando la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.

 

TITOLO PROFESSIONALE                                         

Gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi possono indicare il titolo professionale di "Medico Chirurgo

Gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri possono indicare il titolo professionale di "Odontoiatri

Gli iscritti ad entrambi gli Albi, possono indicare il titolo professionale di " Medico Chirurgo Odontoiatra”.          

Gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri laureati in Medicina e Chirurgia possono indicare “laureato in Medicina e Chirurgia -

Odontoiatra”

 

DOMICILIO PROFESSIONALE                                   

Le persone fisiche devono indicare l'indirizzo dello studio professionale.

Le associazioni professionali devono indicare l'indirizzo dello studio ove viene svolta la professione in forma associata.

Le strutture sanitarie devono indicare l'indirizzo corrispondente alla sede di svolgimento dell'attività sanitaria autorizzata.

In presenza di più studi o sedi, possono essere indicati gli indirizzi dello studio o sede principale e di quelli secondari.

 

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE                                  

Le persone fisiche possono indicare il titolo di specializzazione conseguito presso le Università italiane senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco e utilizzando l'esatta denominazione universitaria.

I titoli di specializzazione conseguiti in un Paese dell'Unione Europea possono essere utilizzati, nella corrispondente denominazione italiana, se riconosciuti ai sensi del D.Lvo 368/1999. In tal caso, può essere utilizzata la denominazione della specializzazione anche nella lingua di origine.

I titoli di specializzazione conseguiti in un Paese estero, non appartenente all'Unione Europea, possono essere utilizzati, nella corrispondente denominazione italiana, se riconosciuti ai sensi del DPR 394/1999. Anche in tal caso, può essere utilizzata anche la denominazione della specializzazione nella lingua di origine.

Le persone fisiche possono indicare il titolo di "Medico Psicoterapeuta", se inserite nell'elenco speciale annesso all'Albo dei Medici Chirurghi, previsto dalla Legge 56/1989.

I professionisti in possesso del titolo di formazione in Medicina Generale possono indicare il titolo di: "Medico di Medicina Generale", al pari di coloro che svolgono tale attività in quanto abilitati entro il 31/12/1994.

I professionisti che esercitano le funzioni di "medico competente" ai sensi del D.Lvo 626/1994, possono indicare il titolo: "Medico competente D.Lvo 626/1994".

Il professionista non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetono la denominazione ufficiale della specialità, ma che non inducono in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione con un impegno a tempo pieno, presso strutture sanitarie o istituzioni private autorizzate. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Non può comunque essere consentito l'utilizzo della denominazione specialistica da parte di professionisti non specialisti, per quelle attività che, per legge, possono essere esercitate solo da professionisti in possesso di specifici titoli (ad esempio: anestesia, radioterapia e radiologia; psicoterapia; medicina del lavoro; odontoiatria). Per le associazioni professionali, ogni professionista aderente all'associazione può indicare il titolo di specializzazione posseduto, secondo quanto previsto per le persone fisiche. Le strutture sanitarie possono indicare il titolo di specializzazione posseduto dal Direttore Sanitario e dai professionisti operanti nella struttura, secondo quanto previsto dall'atto autorizzatorio.

 

MASTER UNIVERSITARI                                            

I professionisti possono indicare il possesso del titolo di Master se conseguito a norma del Decreto Ministeriale 509/1999,

utilizzando la dizione: "Master universitario  in……….” con l’indicazione della denominazione attribuita dall'Università.

 

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI E DI CARRIERA

Le persone fisiche, esplicitandone impegno e durata con riferimento ad ogni titolo, possono rendere noto il     proprio curriculum formativo e professionale, citando il possesso di ulteriori titoli professionali (ad esempio: CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE    dottorati di ricerca) o di carriera (ad esempio: incarichi e responsabilità presso strutture sanitarie pubbliche e private, attività di tutoraggio o di docenza, ecc.), la partecipazione a corsi di perfezionamento universitari, la frequenza di eventi formativi accreditati ECM, la pubblicazione di lavori scientifici, ecc.. I dati riportati nel curriculum devono essere obiettivi e certificabili e devono consentire di individuare le autorità o i soggetti pubblici e privati presso i quali poterne ottenere conferma.

 

ATTIVITA’ SVOLTA E SERVIZI PRESTATI                 

Le persone fisiche possono indicare l'attività effettivamente svolta presso lo studio professionale ed i servizi in concreto

offerti alla cittadinanza.

Le associazioni professionali possono indicare tali informazioni, relativamente ai professionisti associati.

Per quanto riguarda l'attività effettivamente svolta ed i servizi in concreto erogati, deve essere utilizzata una terminologia

descrittiva che consenta di fornire una informazione corretta, senza al contempo ingenerare equivoci circa il possesso

di particolari titoli.

Le strutture sanitarie possono indicare tutte le attività svolte ed i servizi prestati, in quanto oggetto di autorizzazione. Pertanto, nell'ambito delle branche autorizzate ed al fine di fornire all'utenza una più ampia informazione, le strutture possono anche indicare con maggior dettaglio le attività ed i servizi erogati con le medesime regole sopra descritte per i professionisti. Nel caso in cui le persone fisiche, le associazioni professionali e le strutture sanitarie si avvalgano, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, di particolari strumenti o attrezzature, possono indicare il tipo di strumento o attrezzatura posseduta, avendo cura di non citare il nominativo del produttore e dando assicurazione che l'apparecchiatura risponde ai requisiti di conformità previsti dalla normativa vigente. Può essere indicato il tipo di prestazioni e di risultati diagnostici e/o terapeutici che l'apparecchiatura è in grado di fornire, purché tale informazione sia scientificamente fondata e senza, pertanto, ingenerare negli utenti illusorie ed immotivate aspettative di successo.

La pubblicizzazione di titoli e competenze che non hanno riscontri oggettivi è considerata pubblicità ingannevole e, come tale, perseguibile disciplinarmente.

In ogni caso non può essere utilizzata, per la descrizione dell'attività e dei servizi, una terminologia manifestamente di fantasia o di natura meramente reclamistica, che possa attrarre i pazienti sulla base di indicazioni non concrete o non veritiere.

Laddove si renda necessario ai fini della chiarezza informativa e nell’interesse del paziente, il medico utilizza, ove non già previsto, il cartellino o analogo mezzo identificativo rilasciato dall'Ordine

 

MODALITA’ DI ACCESSO                                          

Le persone fisiche, le associazioni professionali e le strutture sanitarie, oltre all'indirizzo di svolgimento dell'attività, possono indicare gli orari di apertura dello studio o della sede e le modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari.

Può essere pubblicata una mappa stradale per facilitare l'accesso allo studio o alla sede della struttura.

Può essere pubblicato il numero telefonico dello studio o della struttura, il numero di fax, eventuali indirizzi di posta elettronica e l'eventuale indirizzo del sito internet del professionista, dell'associazione  professionale o della struttura.

Possono essere pubblicate informazioni sui documenti necessari, sia amministrativi che sanitari, che l'utente deve produrre in sede di accettazione presso lo studio professionale o la struttura sanitaria.

 

COLLABORATORI E PERSONALE D’AUSILIO            

Le persone fisiche e le associazioni professionali possono indicare l'eventuale presenza di personale medico, infermieristico

o ausiliario che opera presso lo studio professionale. In ogni caso si deve trattare di personale in possesso dei requisiti legali per

lo svolgimento delle rispettive attività.

Le strutture sanitarie possono indicare i nominativi e i titoli del personale medico, infermieristico o ausiliario che opera presso la sede della struttura, con particolare riguardo ai nominativi dei responsabili delle varie branche specialistiche oggetto di autorizzazione. Laddove si renda necessario ai fini della chiarezza informativa e nell’interesse del paziente, il medico ed il personale d’ausilio utilizzano, ove non già previsto, il cartellino o analogo mezzo identificativo.

 

TARIFFE                                                                    

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie sono tenute a far conoscere preventivamente alla cittadinanza le tariffe praticate per le prestazioni sanitarie erogate.

Nel regime libero-professionale, fermo restando il principio dell'intesa diretta fra professionista e cittadino, le tariffe devono essere commisurate alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati e non possono essere subordinate ai risultati delle prestazioni medesime. Le tariffe devono essere indicate in modo chiaro con riferimento alle singole prestazioni professionali, o a gruppi di prestazioni fra loro coordinate, sulla base della elencazione contenuta nei nomenclatori e devono essere espresse in euro. Per le prestazioni sanitarie che, a norma delle leggi fiscali devono essere gravate di IVA, deve essere indicata la percentuale di imposta da aggiungere al compenso.

La pubblicizzazione delle tariffe non deve, comunque, costituire l'aspetto esclusivo del messaggio pubblicitario.

L'effettuazione di prestazioni a titolo gratuito, è possibile limitatamente ai seguenti casi: - in situazioni specifiche ed episodiche, sulla base di considerazioni personali nei confronti del singolo paziente; - nei confronti di assistiti che versino in situazioni di indigenza o emarginazione sociale; - nei confronti dei colleghi e dei loro familiari.

 

ADESIONE A MUTUE INTEGRATIVE                          

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono indicare l'eventuale adesione ad associazioni di mutualità volontaria integrativa con le quali hanno stipulato apposita convenzione per erogare prestazioni sanitarie in favore dei soci delle associazioni medesime.

Le tariffe praticate ai pazienti associati a mutue integrative possono essere indicate a valore assoluto, oppure indicando chiaramente la percentuale di riduzione rispetto alla tariffa ordinariamente applicata.In ogni caso il compenso non può essere irrisorio, non adeguato e al di sotto della soglia di decorosità e dignità professionale.

 

EDUCAZIONE SANITARIA E INDAGINI STATISTICHE                        

I professionisti, le associazioni professionali e le strutture sanitarie possono pubblicare messaggi contenenti temi di educazione sanitaria, in relazione alle specifiche competenze dei professionisti o della struttura sanitaria. In ogni caso, allorché vengono fornite informazioni di carattere medico-sanitario, è raccomandato che venga citata la letteratura scientifica di riferimento, al fine di attestarne la fondatezza scientifica.

L'educazione sanitaria deve, pertanto, basarsi su dati scientificamente convalidati o in adesione a linee guida professionali o, ancora, in attuazione a campagne di sensibilizzazione promosse da organismi e istituzioni sanitarie. Nell'ambito dell'educazione sanitaria, possono essere pubblicati risultati di indagini statistiche anche relative a specifiche prestazioni sanitarie e anche in modo comparativo, purché venga fatto riferimento a dati resi pubblici o comunque elaborati dai competenti organismi e istituzioni sanitarie o da fonti ufficiali certificate.

 

PARTICOLARITA' PER LA DIFFUSIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO TRAMITE LA RETE INTERNET                                                                                     

I siti devono essere registrati su domini nazionali e/o dell'Unione Europea, a garanzia della individuazione dell'operatore e del committente pubblicitario. Inoltre i siti internet devono prevedere obbligatoriamente i seguenti elementi di informazione: - indicazione dell'Ordine professionale presso cui il professionista o i professionisti sono iscritti, con relativo numero di iscrizione. Per le strutture sanitarie, dovranno essere riportati i dati del Direttore Sanitario; - indicazione degli estremi della laurea e dell'abilitazione e l'Università che li ha rilasciati; - il numero di partita IVA per i professionisti che esercitano in regime di libera professione e per le strutture sanitarie; - la dichiarazione, sotto la personale responsabilità del titolare del sito, che i contenuti del sito sono conformi alle linee guida approvate dall'Ordine.

Nel sito possono essere presenti collegamenti ipertestuali, purché rivolti verso siti internet di autorità, organismi ed istituzioni indipendenti (ad esempio: Ordine professionale, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario Regionale, Università, Società scientifiche, ecc.).

Nel sito possono essere presenti spazi pubblicitari tecnici, allo scopo di fornire all'utente utili strumenti per la consultazione e navigazione (ad esempio: collegamenti per prelevare software per la visualizzazione dei documenti, per la compressione o decompressione dei files, per il download, ecc.). Non è ammesso ospitare sul sito spazi pubblicitari commerciali, tantomeno di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi  medici, né proporre la vendita di farmaci, dispositivi medici o altri beni e servizi.

Ogni informazione medica e sanitaria contenuta nel sito internet deve chiaramente essere accompagnata da un avvertimento per gli utenti che li avvisi che la visita medica tradizionale rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che gli eventuali suggerimenti contenuti nel sito vanno           intesi come meri consigli di comportamento, non sostitutivi della visita medica.

E' fortemente raccomandata l'adesione ai principi stabiliti dalla Health on the net Foundation in merito all'informazione fornita su internet in materia di medicina e di sanità. Tali principi sono consultabili sul sito: http://www.hon.ch/HONcodelltalian e l'adesione a tali principi consente al titolare del sito di poter inserire nella propria home page il logo della HON Foundation a garanzia degli utenti.