AGGIORNAMENTO LINEA-GUIDA (Consiglio
Nazionale FNOMCeO 22.02.2007)
INERENTE L’APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 55-56-57 DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
PUBBLICITA’ DELL’INFORMAZIONE SANITARIA
1) Premessa
La presente linea-guida in attuazione degli artt. 55-56-57 del
Codice di Deontologia Medica è riferita a qualsivoglia forma di pubblicità
dell’informazione, comunque e con qualsiasi mezzo diffusa, compreso l’uso di
carta intestata e di ricettari, utilizzata nell’esercizio della professione in
forma individuale o societaria o comunque nello svolgimento delle funzioni di
direttore sanitario di strutture autorizzate.
2) Definizioni
Ai fini della presente linea-guida, si intendono:
Prestatore di servizi: la persona fisica (medico o odontoiatra)
o giuridica (struttura sanitaria pubblica o privata) che eroga un servizio
sanitario. Nella presente linea-guida si usa la parola “medico” al posto di
“prestatore di servizi”, pur riferendosi ugualmente a persone fisiche o
giuridiche.
Pubblicità: qualsiasi forma di messag
Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque
modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone
fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge, e che, a causa
del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento.
Pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che pone a
confronto in modo esplicito o implicito uno o più concorrenti di servizi
rispetto a quelli offerti da chi effettua la pubblicità.
Informazione sanitaria: qualsiasi notizia utile e funzionale al
cittadino per la scelta libera e consapevole di strutture, servizi e
professionisti. Le notizie devono essere tali da garantire sempre la tutela
della salute individuale e della collettività.
3) Elementi costitutivi
dell’informazione sanitaria
Il medico su
ogni comunicazione informativa dovrà inserire:
- nome e cognome
- il titolo di medico chirurgo e/o
odontoiatra
- il domicilio professionale
L’informazione
tramite siti Internet deve essere rispondente al D.Lgs
n. 70 del 9 aprile 2003 e dovrà contenere:
-
il
nome, la denominazione o la ra
-
il
domicilio o la sede legale;
-
gli
estremi che permettono di contattarlo rapidamente e di comunicare direttamente ed
efficacemente, compreso l'indirizzo di
posta elettronica;
-
l'Ordine
professionale presso cui è iscritto e il numero di iscrizione;
-
gli
estremi della laurea e dell’abilitazione e l’Università che li ha rilasciati;
-
la
dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messag
-
il
numero della partita IVA qualora eserciti un'attività soggetta ad imposta.
Inoltre dovrà contenere gli estremi della comunicazione inviata
all’Ordine provinciale relativa all’autocertificazione del sito Internet
rispondente ai contenuti della presente linea-guida.
I siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o
dell’Unione Europea, a garanzia dell’individuazione dell’operatore e del
committente pubblicitario.
4) Ulteriori elementi
dell’informazione
- i titoli di specializzazione, di libera docenza, i master
universitari, dottorati di ricerca, i titoli di carriera, titoli accademici ed
eventuali altri titoli. I titoli riportati devono essere verificabili; a tal
fine è fatto obbligo indicare le autorità che li hanno rilasciati e/o i
soggetti presso i quali ottenerne conferma;
- il curriculum degli studi universitari e delle attività
professionali svolte e certificate anche relativamente alla durata, presso
strutture pubbliche o private, le metodiche diagnostiche e/o terapeutiche
effettivamente utilizzate e ogni altra informazione rivolta alla salvaguardia e
alla sicurezza del paziente, certificato negli aspetti quali-quantitativi dal direttore
o responsabile sanitario;
- il medico non specialista può fare menzione della particolare
disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la
denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o
equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto
attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari
alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso
strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema
di autorizzazione e vigilanza, di cui all’art. 43 della Legge 23 dicembre 1978,
n. 833. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante
attestato rilasciato dal direttore o dal responsabile sanitario della struttura
o istituzione;
- nell’indicazione delle attività svolte e dei servizi prestati,
può farsi riferimento al Tariffario Nazionale o ai Nomenclatori Regionali.
L’Ordine valuterà l’indicazione di attività non contemplate negli elenchi di
cui sopra, in modo particolare le cosiddette Medicine e Pratiche non
convenzionali già individuate quale atto medico dalla FNOMCeO e, comunque, per
tali finalità già oggetto di specifiche deliberazioni del Comitato Centrale. In
ogni caso dovranno restare escluse le attività manifestamente di fantasia o di
natura meramente reclamistica, che possono attrarre i pazienti sulla base di
indicazioni non concrete o veritiere;
- ogni attività oggetto di informazione deve fare riferimento a
prestazioni sanitarie effettuate direttamente dal professionista e, ove
indicato, con presidi o attrezzature esistenti nel suo studio. In ogni caso
l’effettiva disponibilità di quanto necessario per l’effettuazione della
prestazione nel proprio studio costituirà elemento determinante di valutazione
della veridicità e trasparenza del messaggio pubblicitario;
- pagine dedicate all’educazione sanitaria in relazione alle
specifiche competenze del professionista;
- l’indirizzo di svolgimento dell’attività, gli orari di apertura,
le modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o
domiciliari, l’eventuale presenza di collaboratori e di personale con
l’indicazione dei relativi profili professionali e, per le strutture sanitarie,
le branche specialistiche con i nominativi dei sanitari afferenti e del
sanitario responsabile. Può essere pubblicata una mappa stradale di accesso
allo studio o alla struttura;
- le associazioni di mutualità volontaria con le quali ha
stipulato convenzione;
- laddove si renda
necessario ai fini della chiarezza informativa e nell’interesse del paziente,
il medico utilizza, ove non già previsto, il
cartellino o analogo mezzo
identificativo fornito dall’Ordine;
- nel caso in cui il professionista desideri informare l’utenza
circa le indagini statistiche relative alle prestazioni sanitarie, deve fare
esclusivo riferimento ai dati resi pubblici e/o e comunque elaborati dalle
autorità sanitarie competenti.
In caso di utilizzo dello strumento internet è raccomandata la
conformità dell’informazione fornita ai principi dell’HONCode,
ossia ai criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete. Inoltre in tali forme di informazione possono
essere presenti:
- collegamenti ipertestuali purché rivolti
soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti (ad esempio:
Ordini Professionali, Ministero della
Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario Regionale, Università,
Società Scientifiche);
- spazi pubblicitari tecnici al solo scopo
di fornire all’utente utili strumenti per la navigazione (ad esempio:
collegamenti per prelevare software per la visualizzazione dei documenti, per
la compressione dei dati, per il download dei files).
5) Regole deontologiche
Quale che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal
medico:
- non è ammessa la pubblicità ingannevole, compresa la
pubblicazione di notizie che ingenerino aspettative illusorie, che siano false
o non verificabili, o che possano procurare timori infondati, spinte
consumistiche o comportamenti inappropriati;
- non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestano i
caratteri di pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da
informazione sanitaria;
- non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della
dignità e del decoro della categoria o comunque eticamente disdicevoli;
- non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, a titolo commerciale
con particolare riferimento ad aziende
farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo
sanitario, né, nel caso di internet, ospitare collegamenti ipertestuali ai siti
di tali aziende o comunque a siti commerciali;
- per quanto concerne
- non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, né in forma
diretta, né, nel caso di internet, tramite collegamenti ipertestuali, di
prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio;
- è consentito diffondere messaggi
informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che
le caratteristiche
economiche di una prestazione non devono
costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo.
6) Pubblicità
dell’informazione tramite internet
Per le forme di pubblicità dell’informazione tramite internet, il
professionista dovrà comunicare all’Ordine provinciale l’iscrizione (in caso di
strutture sanitarie tale onere compete al Direttore Sanitario) di aver messo in
rete il sito, dichiarando la conformità deontologica alla presente linea-guida.
7) Utilizzo della posta
elettronica per motivi clinici
L’utilizzo della posta elettronica (e-mail) nei rapporti con i
pazienti è consentito purché vengano rispettati tutti i criteri di riservatezza
dei dati e dei pazienti cui si riferiscono ed in particolare alle seguenti
condizioni:
- ogni messaggio deve contenere l’avvertimento che la visita
medica rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento
terapeutico e che i consigli forniti via e-mail vanno intesi come meri
suggerimenti di comportamento; va altresì riportato che trattasi di
corrispondenza aperta;
- è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti dati
sanitari di un paziente ad altro
paziente o a terzi;
- è rigorosamente vietato comunicare a terzi o diffondere
l’indirizzo di posta elettronica dei pazienti, in particolare per usi
pubblicitari o per piani di marketing clinici;
- qualora il medico predisponga un elenco di pazienti suddivisi
per patologia, può inviare messaggi agli appartenenti alla lista, evitando che
ciascuno destinatario possa visualizzare dati relativi agli altri appartenenti
alla stessa lista;
- l’utilizzo della posta elettronica nei rapporti fra colleghi ai
fini di consulto è consentito purché non venga fornito il nominativo del
paziente interessato, né il suo indirizzo, né altra informazione che lo renda
riconoscibile, se non per quanto strettamente necessario per le finalità
diagnostiche e terapeutiche;
- la disponibilità di sistemi di posta elettronica sicurizzati equiparati alla corrispondenza chiusa, può
consentire la trasmissione di dati sensibili per quanto previsto dalla
normativa sulla tutela dei dati personali.
8) Utilizzo delle emittenti
radiotelevisive nazionali e locali, di
organi di stampa e altri strumenti di comunicazione e diffusione delle notizie
Nel caso di informazione sanitaria, il medico che vi prende parte
a qualsiasi titolo non deve, attraverso lo strumento radiotelevisivo, gli organi
di stampa e altri strumenti di comunicazione, concretizzare la promozione o lo
sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi. Il medico è
comunque tenuto al rispetto delle regole
deontologiche previste al punto 5) della presente linea-guida.
Nel caso di pubblicità dell’informazione sanitaria il medico è
tenuto al rispetto di quanto previsto ai punti 3) 4) e 5) della presente linea-guida.
9) Verifica e valutazione
deontologica
I medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti agli Albi professionali
sono tenuti al rispetto della presente linea-guida comunicando all’Ordine
competente per territorio il messaggio pubblicitario che si intende proporre onde consentire la verifica di cui
all’art. 56 del Codice stesso.
La verifica sulla veridicità e trasparenza dei messaggi
pubblicitari potrà essere assicurata tramite una specifica autodichiarazione,
rilasciata dagli iscritti, di conformità del messaggio pubblicitario, degli
strumenti e dei mezzi utilizzati alle norme del Codice di Deontologia Medica e
a quanto previsto nella presente linea-guida sulla pubblicità dell’informazione
sanitaria.
Gli iscritti potranno altresì avvalersi di una richiesta di
valutazione preventiva e precauzionale da presentare ai rispettivi Ordini di
appartenenza sulla rispondenza della propria comunicazione pubblicitaria alle
norme del Codice di Deontologia Medica.
L’Ordine Provinciale, ricevuta la suddetta richiesta, provvederà
al rilascio di formale e motivato parere di eventuale non rispondenza
deontologica.
L’inosservanza di quanto previsto dal Codice secondo gli
orientamenti della presente linea-guida è punibile con le sanzioni comminate
dagli organismi disciplinari previsti dalla legge.
La FNOMCeO predisporrà laddove opportuno ulteriori atti di
indirizzo e coordinamento.
Codice Deontologico 16.12.2006
CAPO XI
Pubblicità
e informazione sanitaria
Art. 55
Informazione
sanitaria
Nella comunicazione in materia sanitaria è
sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace e
trasparente informazione al cittadino .
Il medico deve attenersi in materia di
comunicazione ai criteri contenuti nel presente Codice in tema di pubblicità e
informazione sanitaria; l’Ordine vigila sulla corretta applicazione dei criteri
stessi.
Il medico collabora con le istituzioni
pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta
educazione alla salute.
Art. 56
Pubblicità
dell’informazione sanitaria
La pubblicità dell’informazione in materia
sanitaria, fornita da singoli o da strutture sanitarie pubbliche o private, non
può prescindere, nelle forme e nei contenuti, da principi di correttezza
informativa, responsabilità e decoro professionale.
La pubblicità promozionale e comparativa è vietata.
Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra
strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione, con
qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma obiettiva,
veritiera, corredata da dati oggettivi e controllabili e verificata dall’Ordine
competente per territorio.
Il medico che partecipa, collabora od offre patrocinio o
testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai venir meno a principi di
rigore scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza, escludendo qualsiasi
forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.
Il medico non deve divulgare notizie su
avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non
ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico in particolare se
tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.
Art. 57
Divieto
di patrocinio
Il medico singolo o componente di
associazioni scientifiche o professionali non deve concedere avallo o
patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore
di aziende o istituzioni relativamente a
prodotti sanitari o commerciali.