Pubblicità
dell’informazione sanitaria
1.In conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di
circolazione delle persone e dei servizi,
nonché al fine di
assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta
nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni
legislative e regolamentari che
prevedono con riferimento alle attività libero-professionali e
intellettuali:
a)
l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli
obiettivi perseguiti;
b)
il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche
del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle
prestazioni secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio
il cui rispetto è verificato dall’Ordine;
c)
il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di
tipo interdisciplinare da parte di società di persone o
associazioni
tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo
all’attività libero-professionale deve essere
esclusivo,
che il medesimo professionista non può partecipare a più di una
società e che la specifica prestazione deve
essere
resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la
propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le
disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o
in rapporto convenzionale con lo
stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a
tutela degli utenti.
Il giudice provvede alla
liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di
liquidazione giudiziale e
di gratuito patrocinio, sulla
base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le
stazioni appaltanti possono
utilizzare le tariffe, ove motivatamente
ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione
dei
compensi per attività
professionali.
2-bis. All’articolo 2233
del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Sono
nulli, se non redatti in forma scritta,
i patti conclusi tra gli avvocati
ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali”.
4.Le disposizioni deontologiche e
pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al
comma 1 sono
adeguate, anche con
l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni
professionali, entro il 1° gennaio 2007.
n caso di mancato adeguamento, a
decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal
comma 1 sono
in ogni caso nulle.