Pubblicità dell’informazione sanitaria

LA MODULISTICA PER LA VALUTAZIONE PREVENTIVA E PRECAUZIONALE DEL MESSAGGIO
CHE SI INTENDE DIFFONDERE E’ REPERIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORDINE.
 
Art. 4 D.P.R. N. 137 DEL 07.08.2012:
 
Libera concorrenza e pubblicità informativa
1.     E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate,
le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi
richiesti per le prestazioni.
2.     La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare
l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3.    La violazione della disposizioni di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare
una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 agosto 2007,
n. 145.
Art. 2 Legge n. 248/2006

1.In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi,

nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle

prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni

legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali:

a)    l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento

degli obiettivi perseguiti;

b)    il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le

caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di

trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine;

c)     il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o

associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere

esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve

essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o

in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e

di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono

utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei

compensi per attività professionali.

2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta,

i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.

4.Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono

adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. 

n caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono

in ogni caso nulle.

Linee-guida pubblicità Ordine Medici C. e O. Pescara
Codice deontologico e linee-guida pubblicità e informazione sanitaria FNOMCeO
Ex Legge n. 175/92 e s.m.