POLIZZA n. 81301025

        Copertura rischi economici dei medici di Medicina Generale

 

II Medico di Famiglia, quando si assenta per malattia ed infortunio dal servizio per più di 3

giorni consecutivi, deve comunicare alla competente A.S.L. il nominativo del collega che

lo sostituisce al quale dovrà corrispondere un emolumento per i primi 30 giorni.

La polizza in questione nasce, per compensare il medico del danno economico subito

in questa circostanza. Per questo motivo viene richiesta la fattura, che rappresenta

l'unico documento comprovante l'effettivo carico economico subito. Nel caso in cui il medico

nominato abbia assicurato la sostituzione, a titolo gratuito (per es.: un collega con il

quale si scambia mutualmente il servizio) non è previsto il rimborso per la semplice

ragione che non c'è stato alcun danno economico.

Questo sistema consente una corretta gestione della polizza ed assicura la massima trasparenza.

CONTRAENTE

Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei

rapporti libero-professionali con i Medici di Medicina Generale.

ASSICURATORI

Assicurazioni Generali S.p.A. - Delegataria

Unipol - Coassicuratrice

Fondiaria – Sai - Coassicuratrice

ASSICURATI

I Medici di Medicina Generale

GARANZIE

La Società corrisponde al medico, che a causa di malattia si trovi nell'impossibilità di

prestare la propria opera e che abbia comunicato tale impossibilità alla competente

azienda A.S.L. e quindi sia stato sostituito da altro medico, il rimborso dell'effettiva

spesa sostenuta dall'assicurato stesso - nei limiti riportati al successivo punto

"limiti delle prestazioni" -, a presentazione della fattura in originale, quietanzata per

avvenuto pagamento, rilasciatagli dal collega sostituto. La fattura riporterà anche la

descrizione del servizio reso (sostituzione) e del periodo in cui lo stesso e' stato effettuato.

LIMITI DELLE PRESTAZIONI

Il rimborso sarà corrisposto, all'assicurato, entro il limite di un importo massimo

giornaliero calcolato secondo un indice forfettario delle competenze spettanti dell'ACN

a titolo dell'Art. 59 lettera A comma 1, con la variazione relativa alla maggiore

o minore morbilità individuata convenzionalmente nel 20% (integralmente nei

mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; maggiorati del 20% nei mesi di

dicembre, gennaio, febbraio e marzo; ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno,

luglio, agosto e settembre.).

Il suddetto rimborso sarà calcolato con decorrenza dal:

·         sesto giorno di sostituzione fino al trentesimo giorno, per ogni malattia che

     non comporti ricovero in Istituto di Cura;

·         primo giorno di sostituzione fino al trentesimo, in caso di malattia e/o malattia

     in gravidanza e/o infortunio che comporti ricovero in Istituto di Cura, day hospital

     con intervento chirurgico, day hospital per malattia oncologica anche senza intervento chirurgico;

·         primo giorno di sostituzione fino al trentesimo, in caso di malattia in gravidanza che

     comporti ricovero in Day Hospital per prestazioni diagnostiche invasive (amniocentesi,

     endoscopie con biopsia, biopsie, coronarografie, eliminazione dei

    calcoli renali attraverso bombardamento/laser);

·         primo giorno di sostituzione sino al trentesimo, in caso di infortunio senza ricovero

     che abbia per conseguenza un grave traumatismo (che comporta immobilizzazione

    o gessatura superiore a 40 gg.).

La sostituzione si deve iniziare e concludere in giorno lavorativo - eventuali giorni festivi all'inizio

e/o al termine del periodo non saranno liquidati.

 

La Garanzia non è operante nei seguenti casi:

1.         gravidanza;

2.         interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194 del 22/05/1978 e successive modifiche);

3.         maternità – nei due mesi antecedenti la data del parto e nei tre mesi successivi la data

      effettiva del parto (ai sensi della legge n. 379 del 11/12/1990);

4.       aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi nel periodo compreso tra l'inizio del terzo

     mese e il termine del sesto mese (ai sensi della legge n. 379 del 11/12/1990);

5.       cure termali;

6.       alcolismo, tossicodipendenza;

7.       infermità mentale, secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma f dell'A.C.N.;

8.       uso non terapeutico di stupefacenti o psicofarmaci;

9.       azioni dolose commesse o tentate dall'Assicurato, atti contro la propria persona

     da lui volontariamente compiuti o consentiti;

10.   quanto previsto agli artt. 18 e 19 dell'A.C.N..

Sono inoltre escluse dalla garanzia le malattie senza ricovero che abbiano colpito il medico

assicurato nei quindici giorni immediatamente successivi alla chiusura di ogni precedente

periodo, per il quale sia stato richiesto il rimborso a termini della presente assicurazione.

PRESCRIZIONE

In base all'art. 2952 del Codice Civile la prescrizione si realizza trascorso un anno dalla

data effettiva di accadimento dell'evento. L'interruzione dei termini può avvenire solo

su comunicazione del medico e resta valida per un anno dalla data dell'ultima comunicazione.

DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve comunicare – a mezzo di raccomandata al Servizio Malattia Medici –

sezione Medici di Medicina Generale – l'inizio della malattia che comporti l'impossibilità

di prestare la propria opera e la sostituzione con altro medico. (non vengono accettate

denunce via fax o via telefono). La comunicazione deve essere inviata entro 10 gg.

dall'inizio della malattia ovvero dalla dimissione dall'Istituto di Cura che contenga:

1.       certificato medico o dichiarazione di ricovero in Istituto di Cura;

2.       esatto recapito ove il medico si rende reperibile durante il decorso della malattia;

3.       autodichiarazione che attesti lo svolgimento di tutti gli incarichi in Convenzione

     (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ecc.)

 

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER EFFETTUARE IL RIMBORSO E' RIPORTATA NELLA

COMUNICAZIONE ALLEGATA CHE VIENE INVIATA AL MEDICO NON APPENA RICEVUTA

LA DENUNCIA DI INIZIO MALATTIA.

RIFERIMENTI

Servizio Malattia Medici

Viale di Villa Massimo, 39 - 00161 Roma (RM) - Tel. 06/44248341

 

Responsabile                                    Altri Operatori

Laura CARMOSINO                                     Valentina MANCINI – Marianna AMORE

 

                                                       * * * * * * * * * * * * * * *

 

                                     POLIZZA n. 81302066

                     Copertura rischi economici dei medici di

                 Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria

 

CONTRAENTE

Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti

libero-professionali con i Medici addetti ai servizi di Continuità Assistenziale e di Emergenza

Sanitaria.

ASSICURATORI

Assicurazioni Generali S.p.A. - Delegataria Unipol - Coassicuratrice

ASSICURATI

I Medici addetti ai servizi di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria.

GARANZIE

La società corrisponde al medico che per malattia e/o per malattia in gravidanza e/o

per infortunio extra-professionale si trovi nell'impossibilità di prestare servizio di

Continuità Assistenziale e/o di Emergenza Sanitaria, che abbia comunicato tale impossibilità

alla competente A.S.L., un indennizzo pari alle competenze spettanti, ma non percepite, riportato alla voce:

 

ONORARIO PROFESSIONALE

con il massimo della media oraria dei turni effettuati nei tre mesi precedenti alla data di

accadimento del sinistro, la liquidazione prevede l'applicazione dei seguenti scoperti:

·            sul l' sinistro 15% di scoperto;

·        sul 2° sinistro 25% di scoperto;

·        sul 3° sinistro 40% di scoperto;

·        sul 4° sinistro 50% di scoperto.

Tuttavia, in caso di "gravi mali" verrà sempre applicato lo scoperto del 15% indipendentemente

dal numero dei sinistri denunciati nel corso dell'anno solare.

Nel caso di intervento chirurgico con ricovero presso struttura sanitaria e/o day surgery

verrà applicato lo scoperto relativo all'eventuale sinistro precedente e non incide sul

numero progressivo di sinistri nell'anno solare.

L'INDENNIZZO E' CORRISPOSTO CON DECORRENZA:

dal primo giorno e fino al 30° giorno – fino ad un massimo di 104 ore mensili e di 24 ore

settimanali, per i medici in servizio di Continuità Assistenziale e fino ad un massimo di 164 ore

mensili e di 38 settimanali per i medici in servizio di Emergenza Sanitaria – indipendentemente dai

turni di servizio assegnati – per ogni malattia e/o infortunio extra-professionale.

Per infortunio extra-professionale s'intende l'evento occorso al medico al di fuori della sua

attività professionale dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca

lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza

l'effettivo impedimento per il medico a prestare servizio di Continuità Assistenziale e/o Emergenza

Sanitaria.

La Garanzia non è operante nei seguenti casi:

1.    gravidanza;

2.    interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194 del 22/05/1978);

3.    maternità nei due mesi antecedenti la data del parto e nei tre mesi successivi la data

     effettiva del parto (ai sensi della legge n. 379 del 11/12/1990);

4.      aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi nel periodo compreso tra l'inizio del

     terzo mese e il termine del sesto mese (ai sensi della legge n. 379 del 11/12/1990);

5.       cure termali;

6.         alcolismo, tossicodipendenza;

7.         infermità mentali secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma f dell'A.C.N.;

8.         uso non terapeutico di stupefacenti o psicofarmaci;

9.         infortuni professionali (tutelati da altre polizze secondo gli artt. 73 e 99 - commi 3,4,5,6, dell'A.C.N.;

10.      azioni dolose commesse o tentate dall'Assicurato, atti contro la propria persona da lui volontariamente

       compiuti o consentiti;

11.    quanto previsto dagli artt. 18 e 19 dell' A.C.N..

Sono inoltre escluse dalla garanzia la malattia e/o la malattia in gravidanza e/o l'infortunio extra-professionale

senza ricovero che abbiano colpito il medico assicurato nei quindici giorni immediatamente successivi

alla ripresa del lavoro e con effettuazione di un turno completo.

PRESCRIZIONE

In base all'art. 2952 del Codice Civile la prescrizione si realizza trascorso un anno dalla data effettiva

di accadimento dell'evento. L'interruzione dei termini può avvenire solo su comunicazione del medico e resta

valida per un anno dalla data dell'ultima comunicazione.

DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve comunicare - a mezzo di raccomandata al Servizio Malattia Medici - sezione Continuità

Assistenziale ed Emergenza Sanitaria - della malattia e/o malattia in gravidanza e/o infortunio extra-professionale

che comporti l'impossibilità di prestare la propria opera e l'eventuale sostituzione con altro medico

(non vengono accettate denunce via fax o via telefono).

La comunicazione deve essere inviata entro 10 gg. dall'inizio della malattia e/o malattia in gravidanza

e/o infortunio ovvero dalla dimissione dall'Istituto di Cura che contenga:

1.      certificato medico o dichiarazione di ricovero/day surgery in Istituto di Cura;

2.      esatto recapito ove il medico si rende reperibile durante il decorso della malattia;

3.      autodichiarazione che attesti lo svolgimento di tutti gli incarichi in Convenzione

      (Continuità assistenziale, Assistenza Primaria, Emergenza Sanitaria ecc.)

 

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER EFFETTUARE IL RIMBORSO E' RIPORTATA

NELLA COMUNICAZIONE ALLEGATA CHE VIENE INVIATA AL MEDICO NON APPENA

RICEVUTA LA DENUNCIA DI INIZIO MALATTIA.

RIFERIMENTI

Servizio Malattia Medici Sezione Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria

Viale di Villa Massimo, 39 00161 Roma (RM)

Tel. 06/4402037

 

Responsabile                                    Altri Operatori

Laura CARMOSINO                                     Valentina MANCINI – Marianna AMORE