Legge 5/2/1992 n° 175 e
successive modifiche
- modifiche: art.3 Legge n°
42 26.02.99
- art.12 Legge n°
362 14.10.99
- art. 7, comma 8, Legge n° 112
03.05.2004
NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA' SANITARIA E DI REPRESSIONE DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
1.
La
pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate
dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio
in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli
elenchi telefonici, "sugli elenchi generali di
categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le
professioni sanitarie e attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione e le
emittenti radiotelevisive locali”.
2.
Le targhe e le
inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:
a)
nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale
recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;
b)
titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e
di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
c)
onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3.
L'uso della
qualifica di specialista è
consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il
relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi
quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo
Stato.
4.
Il medico non
specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che
esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità
e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di
specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina
medesima per un periodo almeno pari alla durata legale
del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie
o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e
vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978 n.
5.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra
sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei
laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte
professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.
Art. 2
1.
Per la
pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'articolo 1, è
necessaria l'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo nulla-osta
dell'Ordine o Collegio Professionale presso il quale è iscritto il richiedente.
Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in Provincia diversa
da quella di iscrizione all'Albo Professionale, il nulla-osta è rilasciato
dall'Ordine o Collegio Professionale della Provincia nella quale viene diffuso
l'annuncio stesso.
2.
Ai fini del
rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda
attraverso l'Ordine o Collegio Professionale competente, corredata da una
descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti
dell'annuncio pubblicitario. L'Ordine o Collegio Professionale trasmette la domanda al
Sindaco, con il proprio nulla-osta, entro trenta giorni dalla data di
presentazione.
3.
Ai fini del
rilascio del nulla-osta, l'Ordine o Collegio Professionale deve verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, nonché la rispondenza
delle caratteristiche estetiche della targa, o dell'inserzione, o delle insegne
di cui all'articolo
"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo
qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità."
Art. 3
1.
Gli
esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino
pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione
del Sindaco, "sono
assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della
sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo
40 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
5/4/1950 n° 221."
Se
la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da
sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le
professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e
forme non disciplinati dalla presente legge.
Art. 4
1.
La pubblicità
concernente le Case di Cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti
alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte
sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni
sugli elenchi telefonici e "sugli elenchi generali
di categoria", "attraverso periodici
destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione e
le emittenti radiotelevisive locali”, con facoltà di indicare le specifiche attività
medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente
svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli
professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.
2.
E' in ogni
caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del
medico responsabile della Direzione Sanitaria.
3.
Ai
responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonché al
medico responsabile della Direzione Sanitaria di cui al comma 2, si applicano
le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Art. 5
1.
La
pubblicità di cui all'articolo 4 è autorizzata dalla Regione, sentite le
Federazioni Regionali degli Ordini o dei Collegi Professionali, ove costituiti,
che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e
scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa,
dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al
comma 3 dell'articolo 2.
2.
Con
Decreto del Ministro della Sanità sono
stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.
3.
Gli
annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi
dell'autorizzazione regionale.
4.I titolari e i direttori sanitari responsabili
delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme
consentite senza l'autorizzazione regionale, "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o
della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi
dell'articolo 40 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 5/4/1950 n° 221".
5.Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni
false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere, o
non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione
amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo
da sei mesi ad un anno.
"5-bis. Le inserzioni
autorizzate dalla Regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono
essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e,
viceversa, le inserzioni autorizzate dalla Regione per la pubblicità sugli
elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli
elenchi telefonici".
"5-ter. Le
autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche al testo originario delle pubblicità".
Art. 6
1. E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per
la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni
sanitarie.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo
parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.
3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le
arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute
nell'articolo 1 e nell'articolo
Art. 7
1.
Il
Ministro della sanità, di propria iniziativa
o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti,
può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere
medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la
stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.
2.
A
tal fine, il Ministro della sanità, sentito, ove necessario, il parere del
Consiglio Superiore di Sanità, invita i responsabili della pubblicazione o
della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione
della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di
trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa
la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
3.
I
responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al
Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti,
su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o
servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle
reti medesime.
4.
Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la
sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
1.
Gli
esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome,
ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio
abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla
professione per un periodo non inferiore ad un anno.
2.
Gli
ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere
ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi
provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle
rispettive professioni.
Art. 9
1.
Con
decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni
nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni
professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente
aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati
gli esercenti le predette arti ausiliarie.
2.
Il
commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e
strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono
vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi
degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo
organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
3.
La
violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta
alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una
ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di
recidiva.
"9-bis - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui
all'articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono
effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel
limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno
precedente".