STATUTO

 

Conforme alle disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale, come da Decreto Legge n. 460/97, ed alla disciplina delle associazioni di promozione sociale, Legge  n. 383 del 07-12-2000

Articolo 1 – Natura, costituzione e sede

Si costituisce l’Associazione di promozione sociale denominata "G TANGO Associazione salernitana per la promozione del tango argentino e della cultura latino e centroamericana", in breve “G TANGO SALERNO”, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile. L’Associazione ha sede in Salerno alla Piazza C. Petrone, 4. ed ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie. L’Associazione non ha fine di lucro, Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste, ed è costituita da individui e organizzazioni liberamente associati. L’Associazione si costituisce per diffondere il Tango Argentino nonché la cultura latino e centroamericana in tutte le sue forme e espressioni e, in modo particolare, letteratura, musica, danza, fotografia. 

 

Articolo 2 – Oggetto Sociale

Scopo dell’Associazione è di promuovere socialità e partecipazione, realizzando attività di promozione sociale quali : culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci, offrire la possibilità al maggior numero di persone di aderire alle sue iniziative, la sua durata è illimitata. Per il conseguimento del suddetto scopo, l’Associazione può:

a)     promuovere la cultura artistica in generale, ed in particolare la cultura del Tango, attraverso la collaborazione, l’adesione e la conclusione di accordi con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, società, comitati ed entità culturali;

b)     organizzare e gestire spettacoli, festival, manifestazioni, attività formative, incontri, seminari e altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento degli scopi dell’Associazione; 

c)      pubblicare stampa periodica e non periodica in ogni sua forma; 

d)     acquistare, produrre e distribuire materiali su ogni supporto tradizionale o elettronico; 

e)     acquistare, produrre e distribuire oggetti promozionali od utilizzati per le attività sociali; 

f)      promuovere l’attività artistica in ogni sua forma ed espressione;

g)     promuovere lo scambio culturale in ogni sua forma con le comunità di origine italiana in Argentina e America Latina e Centrale;

h)     intraprendere tutte le altre iniziative ritenute utili a dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata. 

L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione e attività finanziaria ed economica ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente a beni sociali, la concessione di fideiussioni ed altre malleverie. 

 

Articolo 3 – Soci

Chiunque, senza alcuna distinzione di tipo religioso, etnico, di genere o di qualsiasi natura, può aderire all’Associazione, purché ne condivida e ne accetti finalità e modi di attuazione, e ne sia deliberata l’ammissione secondo le regole di cui al .

Gli associati si distinguono in:

I Soci Fondatori sono i promotori dell’Associazione che partecipano alla sua costituzione. Non è possibile acquisire tale titolo a posteriori.

Possono essere ammessi all’Associazione in qualità di Soci Ordinari coloro che, oltre a condividere gli scopi associativi, per particolari capacità professionali o personali, possono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi. I Soci Ordinari sono ammessi previa presentazione da parte di un socio fondatore e previa approvazione, per maggioranza di due terzi, della domanda di ammissione da parte dell’Assemblea dei soci secondo le regole di cui agli articoli 7 e 8.

I soci sostenitori, pur non partecipando direttamente alla gestione dell’Associazione ne condividono lo scopo e contribuiscono al suo raggiungimento. I soci sostenitori sono ammessi su semplice domanda, soggetta ad approvazione, per maggioranza di due terzi, da parte dell’Assemblea dei soci; la domanda viene considerata accolta se l’Assemblea non si pronuncia entro trenta giorni dalla sua presentazione.

L’Assemblea dei soci può conferire a soci che abbiano contribuito in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi associativi o che abbiano particolari benemerenze, la qualifica di "onorari".

 

Articolo 4 – Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a:

a)       Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione; 

b)       Contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi dell’Associazione; 

c)       Versare i contributi associativi fissati annualmente dall’Assemblea dei Soci, differenziati a seconda delle categorie dell’Articolo 3. 

I soci cui sia stata conferita la qualifica di onorari sono esentati da tali contributi. 

 

Articolo 5 – Diritto di recesso e sanzioni disciplinari

I soci possono sempre recedere dall’Associazione se non hanno assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Il Consiglio Direttivo è l’unico organo dell’Associazione che può proporre sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono: 

·         La sospensione

La sospensione è la sanzione temporanea che il Consiglio Direttivo può irrogare nei confronti dei soci che abbiano contravvenuto agli obblighi di cui all’Articolo 4. I soci fondatori e ordinari che non versino regolarmente i contributi associativi, vengono trasferiti d’ufficio fra i soci sostenitori, con delibera del Consiglio Direttivo.

·         L’espulsione

L’espulsione è la sanzione definitiva che comporta la revoca dei diritti societari e che viene deliberata dall’Assemblea dei soci all’unanimità allorché i soci:

a)       Abbiano compiuto azioni in netto contrasto con gli obblighi di cui all’Articolo 4 

b)       Abbiano commesso altre azioni moralmente o materialmente lesive nei confronti dell’Associazione.

 

Articolo 6 – Gli organi

Sono organi dell’Associazione:

a)       Assemblea dei Soci 

b)       Consiglio Direttivo 

c)       Il Presidente 

 

Articolo 7 – Assemblea dei Soci

Hanno diritto di intervento e di voto nell’Assemblea i Soci fondatori e ordinari. Il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno può fare partecipare senza diritto di voto o di intervento uno o più soci sostenitori. L’Assemblea si riunisce entro il 31 maggio di ogni anno per deliberare sulla situazione generale dell’Associazione per approvare il bilancio annuale e per la nomina delle cariche sociali. Inoltre l’Assemblea è convocata in sessione ordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o in sessione straordinaria quando sia pervenuta richiesta a detto organo da almeno un decimo dei soci ordinari da un decimo dei soci sostenitori. In Assemblea ogni associato, sia esso ente o persona fisica, ha diritto ad un voto. Spetta all’Assemblea dei Soci:

a)       Fissare le direttive generali dell’Associazione; 

b)       Approvare i rendiconti e il bilancio preventivo e consuntivo annuali proposti dal Consiglio Direttivo;

c)       Deliberare l’accettazione dei nuovi soci come previsto dall’articolo 3;

d)       Nominare i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti; 

e)       Deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione; 

f)        Deliberare su ogni altro argomento che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle sue competenze.

 

Articolo 8 – Convocazione e svolgimento dell’Assemblea

 La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo da lui designato ed è rivolta a tutti i soci fondatori e ordinari, almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione dovrà contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea sarà regolarmente costituita e le deliberazioni si intenderanno valide alle condizioni, modalità e nei termini di cui agli Artt. 20 e 21 del codice civile.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di una sua assenza o impedimento da un membro del Consiglio Direttivo designato dai membri presenti.

A chi presiede l’Assemblea spetta di regolare lo svolgimento della riunione. Ciascun membro avente diritto di intervento di Assemblea ha facoltà di far inserire a verbale in modo sintetico, eventuali dichiarazioni. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono esecutive immediatamente. In caso di rinvio le deliberazioni saranno valide se nuovamente approvate per maggioranza qualificata di tre quarti. Le deliberazioni e le decisioni dell’Assemblea sono valide se prese a maggioranza dei presenti, ove non altrimenti specificato. Le modalità di votazione ove non siano stabilite di volta in volta dall’Assemblea, sono determinate da chi la presiede. Il verbale delle riunioni è redatte da una persona designata da chi presiede l’Assemblea. Il verbale è sottoscritto da chi presiede l’Assemblea e dalla persona che lo ha redatto.

 

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, uno con funzioni di vicepresidente e segretario, uno con funzioni di tesoriere e amministratore, scelti fra i Soci Fondatori o Ordinari che restano in carica per due anni e sono rieleggibili. L’Assemblea ne determinerà previamente il numero all’atto della nomina. Decade dall’incarico il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni successive. Il Consiglio Direttivo uscente permane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi, per la nomina delle cariche sociali di sua competenza, entro trenta giorni dalla sua elezione.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fra i quali:

a)       Determinare le strategie necessarie alla realizzazione delle direttive generali dell’Associazione fissate dall’Assemblea; 

b)       Dare pratica esecuzione alle direttive Generali dell’Associazione; 

c)       Eleggere tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione a maggioranza dei due terzi; 

d)       Determinare la misura del contributo annuale obbligatorio e dei contributi "una tantum"; 

e)       Costituire commissioni o gruppi di lavoro determinandone le funzioni e la durata; 

f)        Redigere il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo da presentare all’Assemblea; 

g)       Emanare regolamenti per il funzionamento dell’Associazione nel rispetto delle norme statutarie. 

Il Consiglio Direttivo può delegare i compiti di ordinaria amministrazione al Presidente; gli atti indicati nei punti c), d), e), f) e g) non sono delegabili. Il Consiglio Direttivo può assegnare specifici incarichi ai Soci.

 

Articolo 10 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento da un membro del Consiglio Direttivo da lui designato, ogni volta che ricorra la necessità di decisioni di competenza del Consiglio stesso, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti in carica; comunque, per la redazione del bilancio annuale preventivo e di quello consuntivo da presentare all’Assemblea per la approvazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti in carica per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre occorrerà la presenza dei due terzi dei componenti per le decisioni di straordinaria amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del presidente. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo potrà essere presa conoscenza da parte dei Soci che ne facciano richiesta.

 

Articolo 11 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile; il Presidente deve essere un membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente coordina l’attività del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione in fronte a terzi ed in giudizio. In particolare:

a)      può rappresentare l’Associazione o designare i rappresentanti dell’Associazione verso terzi, enti pubblici e privati, organismi e commissioni nei quali ne sia ammessa o richiesta la rappresentanza; 

b)      può intestare a suo nome licenze ed autorizzazioni di polizia occorrenti all’attività dell’Associazione; 

c)      può nominare procuratori speciali o generali.

Il Presidente può essere sospeso dall’incarico dall’Assemblea dei Soci, convocata in sessione straordinaria con apposito ordine del giorno da un membro del Consiglio Direttivo; in tal caso, il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa ne assume le funzioni fino all’elezione del nuovo Presidente.

 

Articolo 12 – Compensi e rimborsi

L’entità e le modalità dei compensi relativi alle cariche sociali saranno deliberate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Eventuali rimborsi per spese sostenute dagli associati in attività dirette alla realizzazione degli scopi associativi saranno presi in esame caso per caso e dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 13 - Entrate dell’Associazione e patrimonio

Non avendo scopo di lucro, le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)      dai contributi associativi obbligatori; 

b)      dai contributi, dalle liberalità, dalle oblazioni, dalle donazioni, dai lasciti e dai legati; 

c)      dagli stanziamenti e contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Unione Europea, dalla Regione, da Enti Locali e da altri Enti pubblici o privati; 

d)      dai contributi versati dai partecipanti a corsi o a seminari e convegni organizzati dall'Associazione;

e)      dagli eventuali avanzi annuali di gestione derivanti dalle attività di cui all’articolo 2; 

f)       dai redditi dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; 

g)     dai proventi dei contratti di promozione o sponsorizzazione.

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni.

 

Articolo 14 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre. Il primo esercizio si concluderà il 31/12/2002. Il Bilancio è annuale, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 31/3 successivo all’esercizio oggetto del bilancio. Per quanto non scritto nel presente atto valgono le norme del Codice Civile.

 

Articolo 15 – Scioglimento e liquidazione

In caso di cessazione dell’attività per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea a dei Soci che nominerà uno o più liquidatori, determinandone le facoltà e destinerà il patrimonio netto risultante dalla liquidazione ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 111, comma 4 quinquies, lett. b) del D.P.R.  n. 917/96


Indietro