REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 22-01-2001

Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM. Riesame

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 8
del 26 gennaio 2001
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA OPPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

 

 

 

ARTICOLO 1

(Comitato regionale per le comunicazioni)
	1.	Il Consiglio regionale della Calabria, nel rispetto del 
pluralismo e della concorrenza, dell’obiettività, della completezza e 
dell’imparzialità dell’informazione, nonché dell’apertura alle diverse 
opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali, linguistiche e 
religiose, promuove ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il 
potenziamento delle comunicazioni nella Regione. 
	2.	In attuazione dell’art.1, comma 13, della legge 31 luglio 
1997, n. 249, la presente legge istituisce presso il Consiglio 
regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, di seguito 
denominato “CORECOM CALABRIA”, quale organo con funzioni di governo, 
di garanzia, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, 
nonché funzionalmente organo, nell’ambito  delle norme di cui alla 
legge n. 249 del 31 luglio 1997, dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, di seguito denominata “Autorità”, e ne disciplina 
l’organizzazione ed il funzionamento.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

(Funzioni)
	1.	Il CORECOM - CALABRIA assicura in ambito regionale le 
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia 
di comunicazioni, è organo di consulenza della Regione ed è titolare 
di funzioni proprie e di funzioni delegate.
	2.	Il CORECOM - CALABRIA esercita, come funzioni proprie, 
quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale e, 
come funzioni delegate, quelle di competenza dell’Autorità dalla 
stessa delegate, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della Legge 
249/97, mediante la stipula di apposite Convenzioni sottoscritte dal 
presidente dell’Autorità e dal Presidente del CORECOM - CALABRIA, 
nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate di cui 
all’articolo 5, comma 2, lett. a),b),c) e d) del Regolamento adottato 
dall’Autorità con Deliberazione n.53/99 del 28 aprile 1999 nonché le 
risorse assegnate per provvedere all’esercizio delle stesse.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

(funzioni proprie)
	1.	Il CORECOM — CALABRIA, svolge le seguenti funzioni proprie:
A. - Funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale:
1)	esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e 
di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi 
dell’articolo 1, comma 6 lett. a), nn.1 e 2 della legge n.249/97, 
avuto riguardo alla definizione dei bacini d’utenza ed alla 
localizzazione comune dei relativi  impianti;
2)	esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse 
pubblicitarie di cui all’art.3, comma 9, della L.249/97;
3)	su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche 
a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre 
agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di 
editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione; 
4)	monitorizza l’utilizzazione dei fondi destinati alle emittenti 
private locali per la pubblicità; 
5)	su richiesta dei titolari dell’iniziativa legislativa predispone 
analisi e ricerche specifiche a supporto dell’elaborazione delle 
proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in 
parte, nel settore delle comunicazioni;
6)	cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni 
radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale;
7)	formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed 
istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore 
dell’informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono 
essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari 
privati;
8)	propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e 
la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, 
anche tramite conferenze regionali sull’informazione e la 
comunicazione;
9)	cura ricerche e rilevazioni sull’assetto e sul contesto 
socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore 
delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della 
Regione;
10)	attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua 
competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, 
con l’Ordine dei giornalisti, con l’Associazione Stampa Calabria, con 
le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari 
opportunità, con gli organi dell’amministrazione scolastica, con gli 
altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
 
B) Funzioni gestionali:
1. cura la tenuta dell’Archivio dei siti delle postazioni delle 
emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o 
ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
2. regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla 
legge 14 aprile 1975, n. 103;
3. cura la tenuta e l’aggiornamento dell'elenco regionale delle 
imprese radiotelevisive e di editoria locale;
C) Funzioni di controllo:
1. vigila, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente ed altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della 
normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze 
compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per 
effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano 
superati.


 

 

 

 

ARTICOLO 4

(Funzioni delegate)
	1.	Il CORECOM - CALABRIA esercita, a seguito della 
sottoscrizione delle convenzioni con l’Autorità di cui al comma 2 del 
precedente articolo. 2, le seguenti funzioni:
A- Funzioni consultive in materia di:
1) adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del 
registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo1, comma 
6, lett. a), punto n. 5, della legge n. 249 del 1997;
2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per 
l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di 
telecomunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 
7, della legge 249/97;
3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di 
qualità dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di 
una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d’attività, 
di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 2, della legge 
249/97;
4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei 
sondaggi, di cui all’articolo1, comma 6, lett. b), punto n. 12, della 
legge 249/97;
5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla 
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo di cui 
all’articolo1, comma 6, lett. b), punto n. 10, della legge 249/97;
B) Funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
1)	tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui 
all’articolo1, comma 6, lett.a), punto n. 5 della legge 249/97; 
2)	monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui 
all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 13, della legge 249/97;
 
C) Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui 
all’art.1, comma 6, lett. a), punto n. 3, della legge 249/97;
2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle 
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, 
lett. a), punto n. 8 della legge 249/97;
3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute 
umana, di cui all’articolo1, comma 6, lett.a), punto n. 15 della legge 
249/97;
4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti 
che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o di 
autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui  all’articolo 1, 
comma 6, lett. b), punto n. 1 della legge 249/97;
5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne 
elettorali;
6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la 
pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all’articolo1, comma 6, 
lett. b), punto n. 3, della legge 249/97;
7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per 
l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, 
di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 4, della legge 
249/97;
8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di 
tutela dei minori, di cui all’articolo 1, coma 6, lett. b), punto n. 
6, della legge 249/97;
9) rispetto delle norme in materia di rettifica di cui all’articolo 1, 
comma 6, lett. b), punto n. 8 della legge 249/97 la cui procedura 
riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla 
- osta da parte dell’Autorità che ne è informata tempestivamente;
10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla 
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di 
massa, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 12 della 
legge 249/97;
11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni 
dominanti, di cui all’articolo 2 della legge 249/97;
D) Funzioni istruttorie, in materia di:
1)	controversie in tema di interconnessione e accesso alle 
infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’articolo1, comma 6, 
lett. a), punto n. 9, della legge 249/97;
2)	controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e 
utenti privati, di cui all’articolo1, comma 6, lett. a), punto n. 10, 
della legge 249/97.	2.	Le funzioni delegate sono esercitate dal 
CORECOM - CALABRIA nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei 
criteri direttivi stabiliti dall’Autorità al fine di assicurare il 
necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti 
di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione ad 
essa affidati dalla legge 249/97.
	3.	Nell’esercizio della delega, il CORECOM - CALABRIA può 
avvalersi di tutti gli organi periferici dell’Amministrazione dello 
Stato di cui può avvalersi l’Autorità ai sensi della normativa 
vigente.
	4.	Il CORECOM - CALABRIA esercita, mediante la stipula di 
apposite convenzioni con l’Autorità, le funzioni che la stessa 
Autorità potrà delegare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 
dell’allegato A alla Deliberazione n. 53/99.
	5.	Le competenze attualmente svolte dal Comitato regionale 
radiotelevisivo sono attribuite al CORECOM - CALABRIA.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

(Composizione - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza)
	1.	Il CORECOM - CALABRIA è composto da cinque membri, compreso 
il Presidente, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza 
dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che 
possiedano competenze ed esperienza nel medesimo settore nei suoi 
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da 
idonea documentazione acquisita e valutata dall’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale.
	2.	I componenti del CORECOM - CALABRIA sono eletti dal 
Consiglio regionale all’inizio di ogni legislatura a votazione segreta 
con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, risulta eletto il più 
anziano di età.
	3.	Immediatamente dopo l’elezione dei componenti del CORECOM - 
CALABRIA, il Consiglio procede con due distinte votazioni  
all'elezione tra di essi del Presidente, del vice Presidente e del 
Segretario:
			a)	con la prima si eleggono, contestualmente e con 
una preferenza, il Presidente e il vice Presidente; risulta eletto 
Presidente il primo per voti ottenuti e Vice Presidente il secondo per 
voti ottenuti;  a parità di voti è eletto Presidente il più anziano di 
età.
			b)	con la seconda votazione si procede all'elezione 
del Segretario e risulta  eletto chi ha riportato il maggior numero di 
voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
	4.	Il Presidente ed i membri del CORECOM - CALABRIA sono 
nominati, entro il termine di quindici giorni dall'elezione, con 
decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica fino 
alla conclusione della legislatura e non sono rieleggibili.
	5.	Al CORECOM - CALABRIA si applica la vigente normativa 
statale e regionale in materia di proroga degli organi di 
amministrazione.
	6.	In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di 
un membro del CORECOM - CALABRIA, il Consiglio regionale procede 
all’elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza 
ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentri quando 
manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il 
divieto di rieleggibilità di cui al precedente comma 4.
	7.	Il Presidente del Consiglio regionale informa l’Autorità 
dell’avvenuta elezione e dell’insediamento del CORECOM - CALABRIA

 

 

 

 

ARTICOLO 6

(Incompatibilità e decadenza)
	1.	I membri del CORECOM - CALABRIA non possono, pena la 
decadenza, limitatamente al solo periodo del mandato, rivestire i 
seguenti incarichi:
		a)	Politici: membro del Parlamento europeo e nazionale, 
del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e 
comunali; membro di nomina governativa, o parlamentare, dei Consigli o 
delle Giunte regionali, provinciali e comunali alla presidenza o 
direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi 
elettivi di qualsiasi livello istituzionale, politico e amministrativo 
o di rappresentanza in partiti politici. 
		b)	Economico-professionali: amministratore o dipendente 
di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o 
delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche 
multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della 
programmazione nazionale e locale; dipendente regionale; titolare di 
rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra 
indicati. 
	2.	I soci risparmiatori delle società commerciali e delle 
società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;
	3.	Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al 
precedente comma 1, se eletti a membri del CORECOM CALABRIA, devono 
rimuovere le condizioni di incompatibilità prima del decreto di nomina 
del Presidente del Consiglio regionale. 
	4.	L’accertamento dell’esistenza, in corso di mandato, di una 
delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica 
di membro del CORECOM CALABRIA.
	5.	Decadono altresì dall’incarico i membri del CORECOM CALABRIA 
qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente 
comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero 
di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell’anno 
solare. Il Presidente del CORECOM - CALABRIA è tenuto a dare 
comunicazione della decadenza al Presidente del Consiglio regionale.
	6.	Ove i membri del CORECOM CALABRIA dovessero venire a 
trovarsi nel corso del mandato in una delle cause d’incompatibilità di 
cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio regionale procede 
alla loro contestazione  con il contestuale invito a far cessare la 
causa d’incompatibilità o a formulare osservazioni e controdeduzioni 
entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione. 
	7.	Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, il 
Presidente del Consiglio regionale:
		a)	provvede all’archiviazione del procedimento qualora la 
causa di decadenza risulti insussistente o rimossa;
		b)	dichiara la decadenza dalla carica negli altri casi.
	8.	Le decisioni di cui al comma 7 sono comunicate 
all’interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM - 
CALABRIA   e dell’Autorità.
	9.	Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al 
Presidente del CORECOM - CALABRIA.


 

 

 

 

ARTICOLO 7

(Dimissioni)
	1.	Le dimissioni dei membri del CORECOM CALABRIA sono 
irrevocabili e vengono presentate, tramite il suo Presidente, al 
Presidente del Consiglio regionale.
	2.	Le dimissioni da Presidente, Vice Presidente e Segretario  
del CORECOM CALABRIA sono presentate direttamente dagli interessati al 
Presidente del Consiglio regionale.
	3.	Il Presidente del Consiglio regionale iscrive all'ordine del 
giorno della prima seduta utile del Consiglio, l'elezione dei nuovi 
membri da scegliersi tra i candidati già ritenuti idonei, ovvero del 
nuovo Presidente, Vice Presidente e Segretario, informando l’Autorità 
delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
	4.	I membri dimissionari restano in carica, nelle rispettive 
funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i 
nuovi eletti.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

(Presidenza)
	1.	Il Presidente rappresenta il CORECOM - CALABRIA, convoca il 
Comitato, determina l’ordine del giorno, presiede le sedute, ne 
sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, nonché cura 
i rapporti con gli Organi regionali e con l’Autorità
	2.	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua 
assenza o impedimento.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

(Autonomia organizzativa)
	1.	Il CORECOM - CALABRIA adotta, a maggioranza assoluta, entro 
trenta giorni dal suo primo insediamento, un regolamento interno per 
definire l’organizzazione generale, disciplinare le modalità di 
convocazione delle riunioni, delle votazioni e le modalità di 
consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei 
settori delle comunicazioni e dell’informazione. 
	2.	Il CORECOM - CALABRIA è tenuto ad osservare il Codice Etico 
allegato alla  presente legge, con la lettera A).
	3.	Il CORECOM - CALABRIA, per l’esercizio delle sue funzioni, è 
assistito da apposita struttura, funzionalmente dipendente dal 
Presidente del CORECOM - CALABRIA.
	4.	Il personale del CORECOM - CALABRIA è inquadrato nel ruolo 
del personale del Consiglio regionale con dotazione organica separata. 
	5.	L'organico, le procedure di inquadramento e di mobilità del 
personale del CORECOM-CALABRIA, sono definiti dall’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio Regionale entro novanta giorni dall’entrata 
in vigore della presente legge sentito il Presidente del CORECOM, dopo 
aver acquisito il parere dell'Autorità.
	6.	A seguito della determinazione organica, il reclutamento del 
personale di ruolo del CORECOM-CALABRIA avviene prioritariamente a 
norma dell’art.1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n.249.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

(Programmazione)
	1.	Il CORECOM - CALABRIA presenta, entro il 15 settembre di 
ogni anno, al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed 
all’Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il 
programma di attività per l’anno successivo, unitamente al relativo 
fabbisogno finanziario.
	2.	Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM - CALABRIA 
predispone una relazione, sia agli Organi regionali sia all’Autorità, 
sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché 
sull’attività svolta nell’anno precedente, di cui viene data 
pubblicità negli organi di informazione del Consiglio e della Giunta 
regionale. 

 

 

 

 

ARTICOLO 11

(Rapporti con le istituzioni)
	1.	Nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 
della presente legge il CORECOM - CALABRIA collabora e si rapporta con 
gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e con 
altri enti e istituzioni.
	2.	Il CORECOM - CALABRIA intrattiene rapporti con i Corecom 
delle altre regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di 
coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o 
interregionale e partecipa alla loro attività.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

(Poteri sostitutivi)
	1.	In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del 
CORECOM - CALABRIA nell’esercizio delle funzioni delegate ovvero in 
caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite 
dell’Autorità di cui alla deliberazione n.52/1999 del 28 aprile 1999, 
da cui derivi un grave pregiudizio all’effettivo perseguimento delle 
finalità indicate dalla legge 249/97, l’Autorità opera direttamente, 
in via sostitutiva, previa contestazione dell’addebito al CORECOM - 
CALABRIA, nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un 
congruo termine per rimuovere l’omissione o per rettificare gli atti 
assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al 
precedente art.4.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

(Indennità di funzione e rimborsi)
	1.	Al Presidente del CORECOM - CALABRIA è attribuita 
un’indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari 
all'ottanta per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante 
al Consigliere regionale.
	2.	Ai componenti del CORECOM CALABRIA è attribuita un’indennità 
mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento 
dell’indennità di carica mensile lorda spettante al Consigliere 
regionale.
	3.	Ai componenti del CORECOM CALABRIA che, per ragioni 
attinenti al loro mandato, si recano in località diverse da quelle di 
residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e 
l’indennità di trasferta previsti per i consiglieri regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 14

( Registro regionale delle imprese radiotelevisive)
	1.	Presso il CORECOM - CALABRIA è istituito il Registro 
regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione 
radiotelevisiva con sede legale in Calabria, cui sono iscritte:
		a)	le emittenti radiofoniche e televisive;
		b)	le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;
		c)	le concessionarie di pubblicità locale.
	2.	I requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro 
regionale delle imprese radiotelevisive sono disciplinati da apposito 
regolamento che il CORECOM - CALABRIA dovrà emanare entro sessanta 
giorni dal suo insediamento.
	3.	L'iscrizione al Registro regionale delle imprese 
radiotelevisive è condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze 
che la Regione potrà erogare nel settore.

 

 

 

 

ARTICOLO 15

(Norma finanziaria)
	1.	Per l’esercizio delle funzioni proprie il CORECOM CALABRIA 
dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in 
apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale denominato 
“Spese per il funzionamento del CORECOM - CALABRIA”.
	2.	Per l’esercizio delle funzioni delegate il CORECOM CALABRIA 
dispone delle risorse concordate con l’Autorità nelle Convenzioni di 
cui all’art.2, comma 2 che sono iscritte nel bilancio del Consiglio 
regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 16

(Norma transitoria)
	1.	In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale 
provvede, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge, all’elezione dei membri e dell'Ufficio di Presidenza 
del CORECOM - CALABRIA.
	2.	Ove il Consiglio regionale non provveda entro il termine di 
cui al primo comma del presente articolo, il CORECOM - CALABRIA ed il 
suo Ufficio di Presidenza è eletto dall'Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale entro i successivi sette giorni.
	3.	Nelle more dell’elezione del CORECOM - CALABRIA, le funzioni 
proprie e delegate sono esercitate dal Comitato regionale per il 
servizio radiotelevisivo, ai cui membri si applicano le 
incompatibilità di cui all’articolo 6 e le disposizioni di cui 
all’articolo 13, a decorrere dall’entrata in vigore della presente 
legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 17

(Abrogazione)
1. E’ abrogata la legge regionale 28 marzo 1994, n. 12 recante: 
“Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per il servizio 
radiotelevisivo” fatto salvo quanto previsto nell'articolo 16 della 
presente legge.

 

 

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Calabria.

Catanzaro 22 gennaio 2001

 

ALLEGATO 1:

ALLEGATO

ALLEGATO A)
CODICE ETICO

 

 

Art. 1
Ambito di applicazione
	1.	Le disposizioni del presente Codice operano nel confronti 
dei componenti dei CORECOM - CALABRIA.
	2.	L'accettazione della designazione all'incarico di componente 
del CORECOM - CALABRIA deve essere corredata da apposita dichiarazione 
con la quale il designato si obbliga ad osservare le disposizioni del 
presente Codice.
Art. 2
Principi generali
	1.	I Componenti debbono tenere un comportamento ispirato a 
lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella 
consapevolezza che l'attività del CORECOM - CALABRIA è rivolta alla 
soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge 
rilevanti interessi economici di soggetti operanti nel settori delle 
comunicazioni.


Art. 3
Comportamento durante l'attività
	1.	I Componenti del CORECOM - CALABRIA svolgono la propria 
opera con impegno e costanza, attendendo con solerzia alle mansioni ed 
agli incarichi affidatigli.
	2.	Il comportamento dei Componenti è volto a stabilire rapporti 
di fiducia e collaborazione tra il CORECOM - CALABRIA e i soggetti 
interessati, a qualunque titolo, all'attività da essi svolta.
Art. 4
Doveri d'imparzialità
	1.	I Componenti operano con imparzialità, senza indulgere a 
trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima 
trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né 
concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.
	2.	Nello svolgimento dei suoi compiti il Componente non assume 
impegni, né fa promesse ovvero dà rassicurazioni in ordine a questioni 
che rientrino nella competenza del CORECOM - CALABRIA.
	3.	Il Componente non assume incarichi di rappresentanza in 
associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora 
da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter 
compromettere l'esercizio delle funzioni del CORECOM - CALABRIA.
Art. 5
Conflitto di interessi - Obbligo di astensione
	1.	I Componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non 
assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro 
mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.
	2.	I Componenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui 
esistano evidenti ragioni di opportunità.
Art 6
Obbligo di riservatezza
	1.	Il Presidente e i Componenti, nell'esercizio delle loro 
funzioni, sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di 
ogni ulteriore obbligo di riservatezza.




Art.7
Rapporti con i mezzi di informazione
	1.	I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal 
Presidente e dai Componenti.
	2.	L'orientamento del CORECOM - CALABRIA sulle materie di 
competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.
	3.	Il Componente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione 
pubblica concernente la sua attività nonché ogni altra dichiarazione 
che possa nuocere al prestigio ed all'immagine del CORECOM - CALABRIA.
	4.	Il Componente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di 
informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice 
divulgazione di notizie concernenti i lavori del CORECOM - CALABRIA.