REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 1-07-2002

“NORME IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E DI EMITTENZA RADIO TELEVISIVA ED ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - CO.RE.COM.-“

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 32
del 8 luglio 2002
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

 

 

 

ARTICOLO 1

Oggetto

1. In attuazione dell’articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio 
1997, n.249, “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo”, la presente Legge istituisce presso il Consiglio 
regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, 
denominato CO.RE.COM, e ne disciplina l'organizzazione ed il 
funzionamento, al fine di assicurare a livello territoriale 
regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di 
controllo in tema di comunicazioni.
2. Le disposizioni della presente Legge si attengono agli 
indirizzi ed ai criteri individuati dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della Legge 
31 luglio 1997, n.249, con deliberazione n.52 del 28 aprile 
1999, nonché al Regolamento adottato dall’Autorità, in 
applicazione della medesima norma, con deliberazione n.53 
del 28 aprile 1999.

 

 

 

 

ARTICOLO 2

Natura

1.  Il CO.RE.COM. è organo di consulenza, gestione e garanzia 
della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le 
leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
2.   Il CO.RE.COM., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni 
delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli 
da leggi o provvedimenti statali e regionali.
3. Il CO.RE.COM. è, altresì, organo funzionale dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

Composizione

1. Il CO.RE.COM. è costituito da nove componenti, compreso il 
Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari 
requisiti di competenza ed esperienza nel settore della 
comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e 
tecnologici, documentati ed appositamente valutati.
2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio 
regionale con votazione segreta, separata da quella per 
l’elezione degli altri componenti, su una terna di nomi proposta 
dal Presidente del Consiglio regionale, d’intesa con il 
Presidente della Giunta regionale. Il quorum per l’elezione del 
Presidente è quello della maggioranza dei due terzi dei 
presenti. Se non si raggiunge il quorum nelle prime due 
votazioni, si procede all’elezione con il quorum della 
maggioranza semplice. Gli altri componenti del CO.RE.COM 
sono ugualmente eletti dal Consiglio regionale, a votazione 
segreta, con voto limitato a cinque nomi, garantendo comunque 
l’elezione di tre componenti designati dalla minoranza. In caso 
di parità, si procede al ballottaggio tra i nominativi che hanno 
riportato pari numero di voti.
3. I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del 
Presidente della Giunta regionale, restano in carica per l’intera 
legislatura e non sono rieleggibili consecutivamente. In sede di 
prima attuazione non viene applicato il criterio di non 
rieleggibilità.
4. Il CO.RE.COM., subito dopo l’insediamento, elegge, con 
votazione segreta ed a maggioranza dei suoi componenti, il 
Vice Presidente. A quest’ultimo compete sostituire il Presidente 
in caso di assenza, di impedimento o di delega, nonché 
svolgere le funzioni di Presidente, in caso di anticipata 
cessazione dalla carica e fino all’elezione del nuovo 
Presidente.
5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l’Autorità 
dell’avvenuta elezione e dell’insediamento del CO.RE.COM.
6. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede entro sessanta giorni 
dalla scadenza del Comitato in carica.
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento 
permanente di un membro del CO.RE.COM., il Consiglio 
regionale procede all’elezione di un nuovo membro che resta in 
carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al 
componente che subentra quando manca meno della metà 
alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità 
di cui al comma 3.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

Incompatibilità

1.  La carica di componente del CO.RE.COM. è incompatibile 
con le seguenti funzioni:
a)  membro del Parlamento europeo o del Parlamento 
nazionale;
b)  componente del Governo nazionale;
c)Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta    
regionale,Consigliere regionale;
d)  Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, 
Assessore comunale o  provinciale;
e)  Presidente, Amministratore, componente di organismi 
direttivi di Enti pubblici  anche non economici, o di società a 
prevalente capitale pubblico, nominati da  organi governativi, 
regionali, provinciali o comunali;
          f)detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti 
e movimenti  politici;
            g) amministratore, dirigente, dipendente o socio 
azionista di imprese  pubbliche e private, operanti nel settore 
radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, 
dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e 
del  monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale 
che locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle 
società cooperative non versano in situazioni di incompatibilità;
 	     h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attiva 
con i soggetti di cui alla lettera “g”;
 i) dipendente regionale.
2.Ciascun componente del CO.RE.COM è tenuto a comunicare 
tempestivamente al Presidente  ed al Presidente del Consiglio 
regionale il sopravvenire di situazioni che  configurano cause di 
incompatibilità.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

Decadenza

1. Il Presidente ed i componenti decadono se sopravviene nei 
loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all’ 
articolo 4 e l’interessato non provvede a determinare la 
cessazione.
2. La causa di incompatibilità è contestata all’interessato dal 
Presidente del Consiglio regionale con l’invito a presentare le 
proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui 
al comma 1, a far cessare la causa di incompatibilità entro 
trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
3. I componenti del CO.RE.COM. decadono dall’incarico se non 
interviene, senza giustificato motivo tempestivamente 
comunicato al Presidente , a tre sedute consecutive, ovvero ad 
un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel 
corso dell’anno solare.
4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla 
contestazione sia d’ufficio, sia su segnalazione di cui al comma 
1, nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.
5. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Presidente del 
Consiglio regionale:
                 a)  provvede all’archiviazione del procedimento se  la  
causa  di  decadenza  risulta  insussistente, ovvero, nei casi di 
cui al comma 1, rimossa;
                 b) provvede all’adozione del provvedimento di 
decadenza, dandone comunicazione   al  Consiglio regionale.
6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate 
all’interessato e, per conoscenza, al Presidente del 
CO.RE.COM. ed all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

Dimissioni

1.  Le dimissioni dei componenti il CO.RE.COM. sono 
presentate, tramite il Presidente, al Presidente del Consiglio 
regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta 
regionale ed all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il 
Presidente del Consiglio regionale provvede, con le modalità di 
cui all’articolo 3, alla sostituzione dei componenti dimissionari, 
informandone successivamente l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni.
2. Per l’elezione dei componenti del CO.RE.COM. e del 
Presidente  non si applicano trasferimenti di competenza al 
Presidente del Consiglio.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

Funzioni del Presidente e del Vice Presidente

1.  Il Presidente del CO.RE.COM.:
       a)  rappresenta il Comitato;
           	b)  convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno 
delle sedute,  le  presiede   e  ne  sottoscrive i verbali e le 
deliberazioni in esse adottate;
                     c)  cura i rapporti istituzionali con gli Organi della 
Regione e con le Autorità.
2. In caso di assenza o di  impedimento del Presidente, le 
relative funzioni sono esercitate  dal Vice Presidente.

 

 

 

 

ARTICOLO 8

Regolamento interno

1.  Entro  un mese  dall’insediamento,  il  CO.RE.COM.  adotta  
un  Regolamento  interno che disciplina:
a)  la struttura organizzativa;
b)  le modalità di funzionamento;
c)  i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni 
pubblici e privati, operanti nel  settore delle comunicazioni e 
dell’informazione.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

Indennità e rimborsi

1. Al Presidente del CO.RE.COM è attribuita un’indennità 
mensile di funzione pari al 40 per cento della indennità di carica 
spettante ai Consiglieri regionali. Al Vice Presidente del 
CO.RE.COM. è attribuita un’indennità mensile di funzione pari 
al 35 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai 
Consiglieri regionali. 
2. Ai componenti è attribuita un’indennità mensile di funzione 
pari al 30 per cento dell’indennità di carica spettante ai 
Consiglieri regionali. Detta indennità è decurtata del 5 per cento 
mensile, in caso di assenza non giustificata.
3.  Ai componenti del CO.RE.COM., che non risiedono e non 
hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione 
del Comitato, è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso 
delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

Struttura organizzativa

1. Per l’esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di 
un’apposita sede istituita presso il Consiglio regionale.
2. La dotazione organica della struttura di supporto all’attività 
del CO.RE.COM.  è costituita con personale attualmente in 
servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello 
proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come 
previsto dall’articolo 1, comma 14, della Legge  n.249/97, o da 
aziende pubbliche operanti nel campo delle 
Telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità.
3.  Nelle more dell’individuazione delle sezioni e dei servizi con 
cui  definire l’organizzazione delle funzioni del CO.RE.COM., 
d’intesa con l’Autorità Nazionale per le Garanzie nelle 
Comunicazioni ed in applicazione di quanto disposto dagli 
articoli 12 e 13, la struttura operativa del CO.RE.COM. è 
costituita dal personale del Consiglio regionale attualmente in 
servizio ed assegnato al CO.RE.RAT.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

Norma transitoria

1. All’avvio dell’esercizio della propria attività, al CO.RE.COM. 
sono delegate le funzioni previste dall’articolo 13, attraverso la 
stipula di apposite convenzioni.
2.  In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale 
provvede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge, all’elezione dei membri del CO.RE.COM. 
3. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente 
legge, se il Consiglio non provvede con proprio atto legislativo, 
la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare 
competente, definisce con regolamento - in vigore fino a 
quando il Consiglio regionale non approva una legge organica 
sul sistema integrato della comunicazione in Campania - le 
politiche volte alla creazione, promozione o definizione di 
strumenti di sostegno alla realtà produttiva dell’informazione 
locale che facciano da volano allo sviluppo della 
comunicazione in Campania, e disciplina:
	a)  la possibile creazione di poli di produzione 
dell’informazione;
b)  la politica degli investimenti strutturali e infrastrutturali 
finalizzati al  miglioramento della logistica e dell’organizzazione 
dei centri di produzione;
c) le nuove iniziative editoriali nella fase iniziale della loro 
attività;
d) la creazione di un fondo di garanzia che consenta l’accesso 
al       credito agli operatori del settore;
	e)  le iniziative e le strutture volte alla formazione professionale 
dei lavoratori impegnati nel settore;
  f)  l’individuazione e la messa in opera di strumenti per 
l’acquisizione di servizi qualificati, se questi sono necessari al 
miglioramento dell’efficienza aziendale e della qualità 
dell’informazione;
 g)  la produzione di programma e servizi di informazione 
finalizzati alla diffusione  pubblicitaria dell’immagine e 
dell’attività della Regione, da destinare alle agenzie 
giornalistiche radiotelevisive ed alle emittenti radio televisive 
che operano in ambito regionale in modo continuativo da 
almeno due anni con propria sede redazionale;
                 h) la regolamentazione delle risorse destinate alla 
pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte delle 
pubbliche amministrazioni in Campania;
i)	la localizzazione e l’attribuzione dei siti di trasmissione delle 
reti pubbliche per l’emittenza radiotelevisiva e per le 
telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente 
necessari;
l )  il piano regionale per l’identificazione dei punti di vendita 
comunali destinati alla distribuzione in esclusiva della stampa 
quotidiana e periodica;
m)  l’istituzione del registro regionale  degli operatori della 
comunicazione, la iscrizione al quale è riservata alle imprese 
che operano nel settore dell’informazione e della 
comunicazione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 
249/97, la cui produzione sia destinata per almeno il 90 per 
cento alla popolazione residente nella Regione Campania ed il 
cui capitale sia detenuto per almeno il 75 per cento da soggetti 
residenti nella Regione stessa;
n)l’istituzione di un registro regionale per la quantificazione ed il 
controllo della spesa relativa alla pubblicità ed alla 
comunicazione istituzionale da parte degli enti locali campani e 
dei soggetti assimilabili.
4.  Nelle more dell’elezione del CO.RE.COM., le funzioni proprie 
e delegate sono esercitate dal CO.RE.RAT. , ai cui membri  si 
applicano le incompatibilità di cui all’articolo 4, a decorrere 
dall’entrata in vigore della stessa, e si corrisponde il 
trattamento economico previsto dall’articolo 9.
5.  A far data dall’attuazione di quanto previsto dal comma 2 , la 
legge regionale 6 novembre 1991, n.19, è abrogata.

 

 

 

 

ARTICOLO 12

Funzioni proprie

1.  Il CO.RE.COM.  svolge le seguenti funzioni proprie:
                
                 a)  funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta 
Regionale; in particolare:

                 1)  formula proposte di parere  sullo  schema  di  
piano  nazionale  di  assegnazione  e  di ripartizione delle 
frequenze trasmesso alla Regione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 6, lett. a), n. 1 e 2, della Legge 249/97, nonché sui 
bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
                 2)  formula proposte di parere sul progetto di rete 
televisiva senza risorse pubblicitarie, di cui all’articolo 3, 
comma 9, della legge 249/97;
                 3)  cura, su richiesta degli Organi  della  Regione,  
analisi  e  ricerche  a  supporto  dei provvedimenti che la 
Regione stessa adotta per disporre agevolazioni a favore di 
emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di 
comunicazione operanti nel territorio regionale;
                 4)  monitorizza l’utilizzazione della pubblicità degli Enti 
di cui all’articolo 9, comma 1, della Legge 6 agosto 1990, 
n.223, presentando rapporti periodici;
                 5)  predispone, su richiesta dei titolari dell’iniziativa 
legislativa, analisi e ricerche specifiche a supporto 
dell’elaborazione delle proposte di legge regionali in materia 
rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;
                 6)  cura il monitoraggio e l’analisi delle 
programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito 
nazionale e locale;
                 7)  formula proposte in ordine a forme di 
collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo, Regione ed istituzioni o organismi culturali o 
dell’informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni  
stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari 
privati;
                  8)  propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la 
formazione e la ricerca in materia di comunicazione 
radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze 
regionali sull’informazione e la comunicazione;
                  9)  cura ricerche e rilevazioni sull’assetto e sul 
contesto socioeconomico delle imprese operanti a livello 
regionale nel settore delle comunicazioni e  presenta rapporti 
periodici agli organi della Regione;
                10)  attua idonee forme di consultazione, sulle materie 
di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria 
del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle 
emittenti private, con l’ordine dei giornalisti, con l’associazione 
Stampa Campana, con le associazioni degli utenti, con la 
commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli organi 
dell’amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti 
collettivi interessati alle comunicazioni.
                    b)  funzioni gestionali:
             
                 1) cura la tenuta dell’archivio dei siti delle postazioni 
delle emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di 
trasmissione e ripetizione dei segnali di telefonia fissa e 
mobile;
                 2)  regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale 
di cui alla Legge 14 aprile 1975, n.103;
                 3)  cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco 
regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale di cui 
all’art.11, comma 3, lettera m).
                 4)  consente, nelle more, l’utilizzo delle denominazioni 
attuali come risultanti dall’elenco delle imprese radio televisive 
locali e regola, previa autorizzazione, le  modificazioni dei segni 
distintivi ad esse riferiti.
                c)  funzioni di controllo:
               1)  collabora, mettendo a disposizione le informazioni 
ed i dati di cui dispone, insieme con l’Agenzia Regionale Per 
l’Ambiente  Campania —A.R.P.A.C.- e con gli altri organismi a 
ciò predisposti, alla vigilanza continua sul rispetto della 
normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di 
radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che 
tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni 
elettromagnetiche, non vengano superati.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

Funzioni delegate

1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni di gestione, garanzia e 
controllo delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della Legge 
249/ 97 e del Regolamento adottato dall’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni con deliberazione n.53 del 28 
aprile 1999. In particolare, sono delegate al CO.RE.COM.  le 
seguenti funzioni di cui della Legge 249/97: 

a)   funzioni consultive in materia di:

1)  adozione  del  Regolamento  per  l’istituzione  e  la  tenuta  
del  registro  degli 
operatori   di comunicazione  di cui all’articolo 1, comma 6, 
lettera a), n.5;
               2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per 
l’interconnessione e per  l’accesso alle infrastrutture di 
telecomunicazione di cui all’articolo 1, comma 6,  lettera a), n.7;
               3)  emanazione delle direttive concernenti i livelli 
generali di qualità dei servizi  per  
l’adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di 
standard minimi  per ogni comparto di attività di cui all’articolo 
1, comma 6, lettera b), n.2;
               4)  adozione del Regolamento sulla pubblicazione e 
diffusione dei sondaggi di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), 
n.12;
    5) predisposizione dello schema di convenzione annessa 
alla concessione di servizio 
pubblico radiotelevisivo di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), 
n.10;
               
               b)  funzioni di gestione, con carattere prioritario, in 
materia di:
               
               1)  tenuta del registro degli operatori di comunicazione 
di cui all’articolo 1, comma 
6, lettera a), n.5;
               2)  monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive di 
cui all’articolo 1, comma 6,   lettera b), n.13;

               c)  funzioni di vigilanza e controllo in materia di:

               1)  esistenza dei fenomeni di interferenze 
elettromagnetiche di cui all’articolo 1,  comma 6, lettera a), n.3;
               2)  rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso 
alle infrastrutture di telecomunicazione  di cui all’articolo 1, 
comma 6, lettera a), n.8;
               3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la 
salute umana di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n.15;
               4)  conformità alle prescrizioni di Legge dei servizi e dei 
prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di 
concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente di 
cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), n.1;
               5)  verifica del rispetto della normativa in materia di 
campagne elettorali;
               6)  modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, 
inclusa la pubblicità in ogni forma diffusa di cui all’articolo 1, 
comma 6, lettera b), n.3;
               7)  rispetto dei periodi minimi necessari per 
l’utilizzazione  delle  opere audiovisive                     da parte dei 
diversi servizi, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), n.4;
               8)  rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in 
materia di tutela dei minori di cui all’articolo 1, comma 6, lettera 
b), n.6;
               9)  rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di 
cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), n.8;
             10)  rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo 
alla  pubblicazione  e diffusione  dei sondaggi sui mezzi di 
comunicazione di massa di cui all’articolo  1, comma 6, lettera 
b), n.12;
             11)   rispetto delle disposizioni relative al divieto di 
posizioni dominanti di cui all’articolo 2;
                  12) monitoraggio e verifica del rispetto delle norme di 
cui all’articolo 19 della Legge  223/90 per le radio televisioni 
locali.
              
              d)  funzioni istruttorie in materia di:

               1) controversie in tema di interconnessione ed 
accesso alle infrastrutture di telecomunicazione di cui 
all’articolo 1, comma 6, lettera a), n.9;
               2) controversie tra ente gestore del servizio di 
telecomunicazioni ed utenti privati di cui all’articolo 1, comma 6, 
lettera a), n.10.


 

 

 

 

ARTICOLO 14

Norma finanziaria
1.  Nella stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11, comma 
1, sono specificate le risorse assegnate dall’Autorità Nazionale 
per le Garanzie nelle Comunicazioni, così come previsto con 
delibera n.52 del 28 aprile 1999 di cui all’articolo 1,comma 2. 
Tali risorse sono iscritte sia  nell’entrata che nella spesa del 
bilancio di previsione della Regione Campania per gli anni 
corrispondenti.
2. Le spese per gli oneri derivanti dalla corresponsione delle 
indennità e dei rimborsi di cui all’articolo 9 sono iscritte nel 
Bilancio del Consiglio regionale.
3. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 
12, le spese per il funzionamento del CO.RE.COM. sono a 
carico del Consiglio regionale ed iscritte, con apposita 
dotazione, nel Bilancio del Consiglio regionale, in sostituzione 
dello stanziamento previsto per il funzionamento del 
CO.RE.RAT.

 

 

 

 

ARTICOLO 15

Dichiarazione di urgenza

1.  La presente legge è dichiarata urgente,  ai sensi e per gli 
effetti  degli articolo  43  e 45 dello Statuto regionale, ed entra in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli 1 luglio 2002
							                          Il Presidente
                                                                                               
-BASSOLINO-