REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 11-01-2000

"Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato Regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 3
del 19 gennaio 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

 

 


TITOLO I
Norme generali

 

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Umbria, in attuazione degli 
articoli 13, comma 3, e 14 dello Statuto regionale e con riferimento 
alla legislazione nazionale vigente in materia:

a) promuove la più ampia comunicazione istituzionale delle attività 
proprie e  degli organismi da essa funzionalmente od organicamente 
dipendenti, per garantire un qualificato rapporto informativo e di 
partecipazione tra cittadini e istituzioni;

b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle 
istanze  della società umbra, promuovendo il più ampio pluralismo 
informativo, la qualificazione e valorizzazione delle imprese di 
comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nella regione, nonché 
la formazione delle diverse figure professionali;

c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito 
denominato CO.RE.COM., ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 31 
luglio 1997, n. 249.

 

 

 


TITOLO II
Comunicazione istituzionale

 

ARTICOLO 2

(Obiettivi)

1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela della 
riservatezza dei dati personali ed in conformità ai comportamenti 
richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività 
d’informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere 
dalla Regione, in Italia e all’estero, volte a conseguire: 

a) l’informazione ai mezzi di comunicazione, quali la stampa 
quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie 
d’informazione, l’emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale 
e internazionale; 

b) la comunicazione esterna ai cittadini, sia singoli che associati, 
anche attraverso affissioni; 

c) la promozione dell’immagine della Regione in Italia e all’estero, 
attraverso vari mezzi individuati in relazione alle diverse esigenze 
di promozione.

2. L’attività d’informazione e comunicazione è, in particolare, 
finalizzata a: 

a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, 
al fine di facilitarne l’applicazione; 

b) illustrare l’organizzazione, l’attività ed il funzionamento della 
Regione; 

c) favorire la conoscenza e l’accesso dei cittadini all’informazione 
dell’Ente ed ai suoi servizi; 

d) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante 
interesse pubblico e sociale; 

e) promuovere l’immagine dell’Umbria in Italia e nel mondo attraverso 
la valorizzazione d’iniziative e mediante una coordinata campagna con 
ogni possibile mezzo pubblicitario.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e l’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive 
competenze, definiscono le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad 
assicurare tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie 
attraverso i mezzi d’informazione, avvalendosi anche delle emittenti e 
delle testate pubbliche e private d’informazione locale che operano in 
Umbria.

4. Per le finalità del presente articolo la Giunta regionale e il 
Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, approvano entro 
il 30 settembre di ogni anno le linee programmatiche di comunicazione 
integrata, recanti l’indicazione degli obiettivi, degli strumenti, 
della spesa e della relativa copertura finanziaria, sentito, per gli 
aspetti di sua competenza, il CO.RE.COM.

 

 

 

 

ARTICOLO 3

(Forme, strumenti e prodotti)

1. Le attività d’informazione e di comunicazione sono attuate con ogni 
mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di 
messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture 
informatiche, le funzioni di sportello, le iniziative di comunicazione 
integrata ed i sistemi telematici multimediali. Esse si esplicano 
anche attraverso la pubblicità, l’organizzazione di manifestazioni e 
la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

 

 

 

 

ARTICOLO 4

(Strutture)

1. Le attività di informazione e di comunicazione si realizzano 
attraverso le apposite strutture della Giunta regionale e del 
Consiglio regionale, definite in applicazione della legge regionale 22 
aprile 1997, n.15 e dei provvedimenti attuativi della stessa.

2. Presso la Presidenza della Giunta regionale e presso la Presidenza 
del Consiglio regionale operano gli Uffici stampa, costituiti ai sensi 
dell’art. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e composti da 
personale iscritto agli albi professionali dei giornalisti, anche 
dipendente da amministrazioni pubbliche, assunto con contratto a 
termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, 
il trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale 
di lavoro giornalistico. 

3. I giornalisti preposti agli Uffici stampa, per la parte relativa 
alle attività di informazione, sono coordinati da un giornalista, che 
assume la qualifica di capo redattore, il quale opera sulla base degli 
indirizzi impartiti rispettivamente dalla Presidenza della Giunta 
regionale e dalla Presidenza del Consiglio regionale. 

4. I giornalisti degli Uffici stampa  non possono assumere altri 
incarichi professionali se non formalmente autorizzati 
dall’Amministrazione.

 

 

 

 

ARTICOLO 5

(Ufficio relazioni con il pubblico - URP)

1. L’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) svolge attività di 
comunicazione pubblica, di comunicazione interna e concorre ad 
assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa.

 

 

 

 

ARTICOLO 6

(Bollettino Ufficiale)

1. La Regione esplica la comunicazione istituzionale anche attraverso 
il Bollettino Ufficiale che pubblica le leggi, i regolamenti, i 
decreti del Presidente della Giunta regionale e gli altri atti della 
Regione e degli enti locali dipendenti, di cui è prevista o richiesta 
la pubblicazione ai fini della conoscibilità legale degli stessi. 
Pubblica inoltre la normativa statale nelle materie di competenza 
della Regione in conformità alle norme che ne regolano l’attività.

 

 

 

 

ARTICOLO 7

(Promozione dell’immagine)

1. L’attività di promozione dell’immagine si attua attraverso:

a) gli strumenti di comunicazione di massa a livello regionale, 
nazionale e internazionale;

b) le attività editoriali della Regione;

c) il coordinamento delle azioni di promozione e pubblicità 
istituzionale della Regione, svolte in base alle linee programmatiche 
di comunicazione integrata di cui al comma 4 dell’art. 2. 

 

 

 

 

ARTICOLO 8

(Portavoce)

1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per tutta la 
durata del suo incarico, di un portavoce, che può essere scelto tra 
persone esterne all’Amministrazione, anche ai fini dei rapporti con 
gli organi d’informazione. 

2. Il portavoce, per tutta la durata dell’incarico, non può esercitare 
altra attività professionale, anche nei settori del giornalismo e 
della stampa o delle pubbliche relazioni.

3. Al portavoce è attribuito un compenso che, in ogni caso, non può 
essere superiore a quello di capo redattore.

 

 

 

 

ARTICOLO 9

(Comunicati di pubblica utilità)

1. La Regione può chiedere ai concessionari privati e alla 
concessionaria pubblica la trasmissione di comunicati di pubblica 
utilità, ai sensi dell’art. 10 comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 
223.

 

 

 

 

ARTICOLO 10

(Pubblicità)

1. La Regione individua annualmente una somma, per campagne 
pubblicitarie e di promozione delle proprie attività.

2.  Per la pubblicità diffusa in ambito locale, la Giunta regionale 
determina, ai sensi del comma 10 dell’art. 1 del decreto legge 23 
ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, 
la percentuale spettante alle emittenti locali operanti nei territori 
dei Paesi dell’Unione Europea, nonché alle emittenti radiotelevisive 
nazionali e locali operanti nei territori medesimi, sentito il parere 
del CO.RE.COM.

 

 

 

 

ARTICOLO 11

(Programmi radiotelevisivi d’iniziativa regionale)

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza, sulla base delle 
linee programmatiche di cui all’art. 2, comma 4, possono affidare la 
realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, regolati da 
apposita convenzione, alle sole emittenti radiotelevisive locali 
iscritte nel registro di cui all’art. 12, che producono e diffondono 
programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, 
individuate secondo modalità e criteri definiti con propria 
deliberazione, sentito il parere del CO.RE.COM.

2. La Regione può stipulare con il servizio pubblico radiotelevisivo, 
ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, 
convenzioni per la realizzazione di programmi e servizi di interesse 
regionale previsti nel piano di cui all’art. 2, comma 4, sentito il 
parere del CO.RE.COM.

 

 

 


TITOLO III
Emittenti radiotelevisive

 

ARTICOLO 12

(Registro regionale delle imprese delle comunicazioni)

1. E’ istituito presso il CO.RE.COM. il registro regionale delle 
imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva.

2. Allo stesso sono iscritte:

a) le emittenti radiofoniche e televisive con sede legale in Umbria;

b) le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;

c) le concessionarie di pubblicità locale.

3.  I requisiti e le modalità per l’iscrizione sono disciplinati da 
apposito regolamento che il CO.RE.COM. dovrà emanare entro 60 giorni 
dalla sua costituzione.

4. L’iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per 
l’accesso alle provvidenze di cui alla presente legge.

5. L’elenco delle imprese iscritte nel registro è pubblicato 
annualmente nel B.U.R.

 

 

 

 

ARTICOLO 13

(Sostegno per l’innovazione tecnologica)

1. La Regione, anche avvalendosi delle società a partecipazione 
regionale, favorisce gli investimenti delle emittenti radiotelevisive 
singole o associate,  iscritte al registro regionale di cui all’art. 
12, finalizzati all’acquisizione e all’ammodernamento delle strutture 
e dei mezzi per la produzione e la diffusione nel settore 
radiotelevisivo, mediante:

a) sostegno per operazioni di locazione finanziaria destinate 
all’acquisizione di strumenti per la produzione e diffusione;

b) contributi in conto interessi per la contrazione di mutui per 
investimenti diretti all’acquisizione e all’ammodernamento di mezzi e 
strutture di produzione;

c) contributi in conto capitale, per l’adeguamento degli impianti di 
produzione e trasmissione.

2. La Giunta regionale, per le finalità indicate al comma 1, sentito 
il parere del CO.RE.COM.:

a) definisce le modalità e i criteri per l’ammissibilità e 
l’erogazione dei contributi;

b) individua le imprese beneficiarie, sulla base di programmi e 
relativi piani di spesa;

c) stabilisce, entro il 30 giugno di ogni anno, la misura 
dell’abbattimento dei tassi di interesse di cui al comma 1, lettera 
b).

 

 

 

 

ARTICOLO 14

(Forme associative per i servizi radiotelevisivi)

1. Nell’ambito delle linee programmatiche di cui all’art. 2, comma 4, 
la Giunta regionale promuove la costituzione di forme associative fra 
le emittenti radiofoniche e fra le emittenti televisive iscritte al 
registro di cui all’art. 12, per la gestione comune di una o più fasi 
dell’attività diretta alla produzione e alla diffusione dei servizi 
radiotelevisivi, anche attraverso la creazione di servizi comuni. La 
costituzione di forme associative avviene nella misura del cinquanta 
per cento più uno fra le emittenti radiofoniche e del cinquanta per 
cento più uno fra le emittenti televisive.

2. Lo stato di associato, secondo quanto previsto al comma 1, 
costituisce titolo preferenziale per l’accesso alle provvidenze 
previste dalla presente legge.

 

 

 

 

ARTICOLO 15

(Qualificazione e formazione professionale)

1. La Regione, d’intesa con l’ordine regionale dei giornalisti e 
l’associazione della stampa umbra, può prevedere nell’ambito della 
programmazione regionale in materia di formazione professionale la 
realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento 
riservati agli operatori dell’informazione, e corsi di qualificazione 
riservati agli operatori della comunicazione, con particolare 
riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali 
rilevate dal CO.RE.COM.

 

 

 

 

ARTICOLO 16

(Parere sul piano d’assegnazione delle radiofrequenze)

1. La Giunta regionale, sentito il CO.RE.COM., esprime il parere sul 
piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai 
sensi dell’art. 3, commi 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e 
successive modificazioni e ne dà comunicazione al Consiglio.

 

 

 


TITOLO IV
Istituzione e funzionamento del CO.RE.COM.

 

ARTICOLO 17

(Istituzione del CO.RE.COM.)

1. E’ istituito il CO.RE.COM., organo funzionale dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ai sensi 
dell’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il Comitato 
è altresì organo di consulenza della Regione in materia di 
comunicazioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 18

(Composizione e durata)

1. Il CO.RE.COM. è composto da quattro membri più il Presidente scelti 
fra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed 
esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi 
aspetti, culturale, giuridico, economico e tecnologico. 

2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale su 
proposta del Presidente della Giunta regionale. I quattro membri sono 
altresì eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due, ai 
sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive 
modificazioni ed integrazioni. I membri del CO.RE.COM. sono nominati 
con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene 
comunicato all’Autorità.

3. I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono 
rieleggibili. Al rinnovo del CO.RE.COM. si provvede, ai sensi della 
legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed 
integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei membri in 
carica; qualora tale termine rientri nell’ultimo semestre della 
legislatura regionale, lo stesso è prorogato di sette mesi.

 

 

 

 

ARTICOLO 19

(Cause di incompatibilità)

1. La carica di componente e di Presidente del CO.RE.COM. è 
incompatibile con: 

a) quella di parlamentare europeo e nazionale, di Ministro, di 
Consigliere e Assessore regionale, provinciale e comunale, di Sindaco, 
di Presidente della Provincia nonché con la carica di Presidente o 
direttore di enti pubblici economici e non, di nomina governativa, 
parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e 
comunali;

b) quella di membro di Segreterie nazionali, regionali, provinciali e 
comunali dei partiti e dei movimenti politici;

c) quella di amministratore o dipendente di imprese pubbliche o 
private operanti nel settore radiotelevisivo o delle 
telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, 
della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio, della 
programmazione a livello sia nazionale che locale.

2. Sono altresì incompatibili i dipendenti regionali ovvero i titolari 
di rapporti di collaborazione o consulenza con i soggetti di cui alla 
lett. c) del comma 1.

3. L’incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è 
contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con 
il contestuale invito a far cessare la causa di incompatibilità o a 
formulare osservazioni entro sette giorni dalla comunicazione della 
contestazione.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al 
comma 3, il Presidente, ove ritenga sussistente la causa di 
incompatibilità, propone al Consiglio regionale l’adozione del 
provvedimento di decadenza dandone comunicazione all’interessato.

 

 

 

 

ARTICOLO 20

(Assenze dei membri del CO.RE.COM.)

1. In caso di assenza non giustificata alle riunioni del CO.RE.COM. 
viene operata una trattenuta del due per cento sull’indennità.

2. L’assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del 
CO.RE.COM. costituisce di diritto causa di decadenza dalla carica.

3. E’ considerata giustificata l’assenza documentata per motivi di 
salute, per forza maggiore o per missione fuori sede, debitamente 
autorizzata.

4. Costituisce di diritto, in ogni caso, causa di decadenza dalla 
carica l’assenza per impedimento protrattasi per oltre sei mesi.

5. La decadenza di cui ai commi 2 e 4 è pronunciata dal Presidente del 
Consiglio regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 21

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dei membri del CO.RE.COM. sono presentate al 
Presidente del Consiglio regionale.

2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso, anche di uno solo dei 
membri, si applica il comma 6 dell’art. 2 della legge regionale 21 
marzo 1995, n. 11 come modificata dalla legge regionale 21 marzo 1997, 
n. 8, aggiunto dall’art. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 
18. 

 

 

 

 

ARTICOLO 22

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Comitato;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le 
presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse 
adottate; 

c) cura i rapporti con gli Organi regionali e con l'Autorità.

2. Il Presidente designa il componente che lo sostituisce in caso di 
sua assenza o impedimento.

 

 

 

 

ARTICOLO 23

(Regolamento)

1. Il CO.RE.COM. adotta, entro due mesi dalla sua costituzione, un 
regolamento per il proprio funzionamento e l'organizzazione dei 
lavori, che contiene, tra l’altro, disposizioni per la convocazione e 
lo svolgimento delle sedute, nonché un “codice etico” di comportamento 
dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti, in cui sono 
disciplinate le modalità di consultazione dei soggetti esterni, 
pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e 
dell’informazione.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel 
B.U.R.

 

 

 

 

ARTICOLO 24

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un’indennità, per dodici 
mensilità, pari al sessanta per cento dell’indennità mensile lorda 
spettante al Consigliere regionale.

2. Ai componenti del CO.RE.COM. è attribuita un’indennità, per dodici 
mensilità, pari al venti per cento dell’indennità mensile lorda 
spettante al Consigliere regionale.

3. Nel caso in cui, per giustificati motivi, il Presidente del 
CO.RE.COM. debba assentarsi per oltre un mese, al componente che ne 
assume le funzioni spetta, a partire dal secondo mese, e fino al sesto 
mese di supplenza, il doppio della sua indennità di funzione. 
L’indennità del Presidente dopo il primo mese di assenza è ridotta del 
venti per cento e dell’ottanta per cento per i restanti cinque mesi.

4. Ai componenti del CO.RE.COM. che non risiedono e non hanno la 
propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. è 
dovuto, per ogni giornata di seduta o per altre riunioni espressamente 
autorizzate dal Presidente, il rimborso delle spese di viaggio nella 
misura prevista dall’art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 
9 e successive modificazioni.

5. Ai componenti del CO.RE.COM. che, con autorizzazione del 
Presidente, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla 
partecipazione alle sedute del CO.RE.COM., si recano fuori regione in 
località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento 
economico di missione previsto per i dirigenti regionali.

 

 

 

 

ARTICOLO 25

(Funzioni)

1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla 
legislazione nazionale e regionale, nonché le funzioni espressamente 
delegate dall’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 31 
luglio 1997, n. 249, con le modalità stabilite dall’apposito 
Regolamento.

2. Il CO.RE.COM. provvede al monitoraggio qualitativo e quantitativo 
di ogni forma di comunicazione di interesse regionale.

3. Il CO.RE.COM. può svolgere attività di studio, ricerca e 
monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni 
pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni.

 

 

 

 

ARTICOLO 26

(Struttura)

1. Il CO.RE.COM., per l’esercizio delle sue funzioni, è assistito da 
apposita struttura, costituita ai sensi dell’art. 8 della legge 
regionale 22 aprile 1997, n. 15, che può anche avvalersi di personale 
assegnato dal Ministero delle Comunicazioni in base all’art. 1, comma 
14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e da personale di ruolo degli 
enti locali. L’organico della struttura è definito sentita l’Autorità.

2. Nell’esplicazione delle sue funzioni, il CO.RE.COM. può avvalersi 
anche di soggetti pubblici e privati di riconosciuta indipendenza e 
competenza.

 

 

 

 

ARTICOLO 27

(Programmazione delle attività)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al 
Consiglio regionale, per l’approvazione, ed all'Autorità, per la parte 
relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per 
l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno 
finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio 
regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni 
in ambito regionale, con particolare riferimento al settore 
radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, 
dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione 
finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per 
quella relativa alle funzioni delegate.

3. La Regione rende pubblici, attraverso gli strumenti informativi a 
propria disposizione, il programma di attività e la relazione 
conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e 
sull’attività svolta nell’anno precedente dal CO.RE.COM..

 

 

 

 

ARTICOLO 28

(Forme di consultazione)

1. Il CO.RE.COM. attua idonee forme di consultazione sulle materie di 
sua competenza con la sede regionale della concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, 
con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le 
pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con l’Associazione 
stampa umbra, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle 
comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi 
interessati alle comunicazioni.

2. La Regione e il CO.RE.COM. organizzano conferenze regionali sulla 
informazione e sulla comunicazione.

 

 

 

 

ARTICOLO 29

(Finanziamento e gestione economica e finanziaria)

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla 
legislazione statale e regionale, il CO.RE.COM. dispone della 
dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo 
del bilancio del Consiglio regionale.

2. Nell’ambito delle previsioni contenute nel Programma annuale di 
attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in 
bilancio, il CO.RE.COM. ha autonomia gestionale e operativa, secondo 
le norme regionali in materia di amministrazione e contabilità. 

3. Il CO.RE.COM. si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a 
disposizione dal Consiglio regionale.

 

 

 

 

ARTICOLO 30

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli organi 
regionali competenti provvedono alla elezione del CO.RE.COM. entro 
trenta giorni dalla sua entrata in vigore. 

2. Nelle more della prima elezione del CO.RE.COM. e fino all’effettivo 
insediamento degli organi, le funzioni sono esercitate dal Comitato 
regionale Radiotelevisivo, di cui alla legge regionale 29 aprile 1991, 
n. 10. 

 

 

 


TITOLO V
Norme finali

 

ARTICOLO 31

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all’art. 1 è autorizzata, per l’anno 2000, 
la spesa di lire 100.000.000 con iscrizione, in termini di competenza 
e di cassa, al cap. di nuova istituzione  n. 175 denominato: “Spese 
per l’informazione e la comunicazione a mezzo stampa, agenzie di 
informazione, emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale ed 
internazionale”. 

2. Per le finalità di cui all’art. 13 è autorizzata, altresì, per 
l’anno 2000, la spesa di lire 400.000.000 con iscrizione, in termini 
di competenza e di cassa, al cap. di nuova istituzione  n. 6520 (tit. 
II, rubr. 2, ctg. 3) denominato: “Spese per il sostegno degli 
investimenti delle imprese radiotelevisive singole o associate”.

3. Al finanziamento dell’onere complessivo di lire 500.000.000 per 
l’anno 2000 si fa fronte con pari disponibilità che sarà prevista nel 
fondo globale del cap. 9710 del medesimo bilancio.

4. La Giunta regionale - a norma della legge regionale di contabilità 
3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare le conseguenti 
variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 2001 e successivi l’onere sarà annualmente determinato 
con legge di bilancio ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 3 
maggio 1978, n. 23.

6.  Agli oneri di cui all’art. 24 si fa fronte con gli stanziamenti 
appositamente previsti nel bilancio del Consiglio regionale per gli 
anni 2000 e successivi.

 

 

 


TITOLO V
Norme finali

 

ARTICOLO 32

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1991, n. 10 e 16 giugno 
1998, n. 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge della Regione dell’Umbria.

Data a Perugia, addì 11 gennaio 2000

BRACALENTE