TITOLO
I
Denominazione
- sede – rappresentanza legale
Art.1
É costituita, con sede legale in Rimini, via Wally n. 1, un’Associazione
non commerciale, apartitica e apolitica, denominata “ L’UVA GRISA “.
La rappresentanza legale dell’Associazione è assunta dal sig. Gualtiero
Gori.
TITOLO
II
Scopo
– Oggetto sociale
Art.
2
L’Associazione
è un centro permanente di vita associativa, promozione sociale e
culturale a carattere volontario e democratico, la cui attività è
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera a
favore dei propri associati o
di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e
dignità degli associati.
In particolare l’Associazione si propone di conseguire seguenti scopi
sociali:
-
studiare e far conoscere il patrimonio della cultura tradizionale
romagnola, con particolare riferimento agli elementi musicali e coreutici,
attraverso manifestazioni ed attività che ne rispecchino le radici
storiche, i codici espressivi ed i valori estetici, nelle quali siano
riconoscibili le memorie e i vissuti delle popolazioni locali, anche per
stimolare la conoscenza del proprio ambiente e favorire il senso di
identità e di appartenenza alla comunità come luogo di vita collettiva;
-
sviluppare attività di ricerca e documentazione scientifica,
didattica, e artistica, improntate alla tutela e valorizzazione delle
culture locali e minori, che considerino l’assunzione dell’alterità e
delle diverse appartenenze culturali, di cui ciascuno è portatore, come
valori positivi nel processo di educazione alla pace e alla convivenza
interculturale;
-
promuovere azioni di tipo spettacolare e ludico-ricreativo, per la
costruzione di rapporti significativi fra soggetti interessati a dare
nuova vita a forme culturali che reinventano o reinterpretano la
tradizione, che favoriscano l’incontro e il dialogo fra le generazioni e
le diverse culture, sia locali che dell’immigrazione, in un ottica di
promozione del benessere individuale e comunitario e di prevenzione del
disagio socio-culturale in una società in continua trasformazione.
Art.
3
Nel
richiamo ai principi di cui all’Art. 2 l’Associazione può svolgere, a
titolo esemplificativo, le seguenti attività:
-
avviare programmi di ricerca, indagini sul campo e documentazione
scientifica sui vissuti popolari e i vari aspetti delle tradizioni, dalla
musica fino alle forme più diverse della comunicazione quotidiana (i
canti, le danze, la musica strumentale, gli strumenti musicali i riti, le
feste, la religiosità, l’immaginario, i dialetti, la narrativa, il
teatro, la poesia, lo spettacolo popolare, la cultura materiale, ecc.),
con particolare riferimento all’area romagnola;
-
incoraggiare la riproposta e la pratica della danza, del canto e
della musica etnica e di tradizione come momenti socializzanti,
promuovendone la conoscenza storica e critica, incentivando le capacità
espressiva e creativa dei soci affinché siano in grado di gestire le
competenze tecniche acquisite come arte che soprattutto si realizza e si
esprime insieme agli altri;
-
partecipare a seminari, dibattiti, convegni, corsi e laboratori
didattici, sulle musiche, i canti, le danze tradizionali, ecc., stimolando
una presa di coscienza ed interesse per il recupero delle tradizioni
locali in via di estinzione, dando la possibilità agli anziani, autentici
portatori della tradizione, di trasmettere i loro saperi alle giovani
generazioni, incoraggiando
sul posto esperienze di riproposta (rivitalizzazione e
rifunzionalizzazione) delle forme espressive dismesse;
-
favorire la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi
musicali, o anche di culture o tradizioni musicali diverse, incoraggiando
la diffusione di tutte quelle esperienze che, nonostante la loro validità
artistica e culturale, risultano spesso escluse dai tradizionali circuiti
commerciali;
-
collaborare con enti, organizzazioni pubbliche e privati, istituti,
associazioni e organismi diversi per manifestazioni e scambi culturali in
Italia e all’estero, concerti, feste, produzioni artistiche e
spettacolari in campo musicale, teatrale, letterario, ecc. iniziative
editoriali, pubblicazioni di libri, riviste, CD, filmati e di tutto ciò
che può essere impiegato a fini didattici e divulgativi;
-
svolgere ogni altra iniziativa atta a perseguire gli scopi sociali.
Art.
4
L’Associazione
si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,
libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini
istituzionali.
Per
i soci che intendono prestare la loro opera in nome dell’Associazione o
per conto di essa, a fini educativi e promozionali nell’ambito
dell’oggetto sociale, sono previsti rimborsi spese, gettoni di presenza
e borse di studio, assegnati dal Consiglio direttivo o, per delega, dallo
stesso Presidente.
L’Associazione
può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri
associati.
TITOLO
III
Soci
Art.
5
Il
numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le
persone che ne condividano gli scopi di cui agli artt. 2-3 e che si
impegnino a realizzarli.
Art.
6
Chi
intende essere ammesso all’Associazione come socio dovrà farne
richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli
eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi
dell’Associazione.
In
caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse
dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Il
Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione
entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento
di rifiuto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è
stata accolta.
Art.
7
La
qualifica di socio dà diritto:
a
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio diritto
di voto per le approvazioni, per le modifiche dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
a godere dell’elettorato attivo e passivo.
I
soci sono tenuti:
al pagamento della quota associativa annuale;
a rispettare scrupolosamente le disposizioni del presente statuto, il
regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
a impegnarsi, nei limiti delle proprie possibilità nello svolgimento
delle attività dell’Associazione e in quelle volte al suo progredire.
TITOLO
IV
Recesso
- esclusione
Art.
8
La
qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o per causa di
morte.
Art.
9
Le
dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo con la restituzione della tessera sociale; tale recesso ha
efficacia dalla data nella quale il Consiglio Direttivo riceve la
comunicazione della volontà di recesso
L’esclusione
sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a)
che
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi
dell’Associazione;
b)
che si renda moroso per un periodo di tre mesi del versamento del
contributo annuale;
c)
che svolga o che tenti di svolgere attività contrarie agli
interessi dell’Associazione;
d)
che, per qualunque altra azione od omissione, leda la dignità ed
il prestigio sia del singolo socio che dell’Associazione.
La
delibera di esclusione con effetto immediato viene presa dal Consiglio
Direttivo in seguito a relazione motivata redatta dallo stesso.
Chi
recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno
sul patrimonio, né tantomeno al rimborso della quota associativa versata.
TITOLO
V
Fondo
comune
Art.
10
Il
fondo comune è costituito da:
-
quote
e contributi degli associati;
-
eredità,
donazioni, legati;
-
contributi
di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di
specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini
statutari;
-
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
-
entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
-
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di di attività economica di natura
commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
-
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
-
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
-
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell’associazionismo di promozione sociale;
-
eventuali avanzi di gestione e tutte le altre entrate che possono
pervenire all’Associazione nello svolgimento delle sue attività.
Costituiscono
inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui
sopra.
Il
fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita
dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
L’Associazione
è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con
indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui
al presente articolo, lettere b), c),d), e), nonché per le risorse
economiche di cui alla
lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se
finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni del reddito
imponibile di cui all’art. 22 della L. 383 del 7.12.2000 di disciplina
delle associazioni di promozione sociale.
Art.
11 Esercizio finanziario
L’esercizio
finanziario è annuale e coincide con l’anno solare.
Il
Consiglio Direttivo deve predisporre annualmente il bilancio consuntivo da
presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere
approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede
dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter
essere consultato da ogni associato.
Art.
12 Avanzi di gestione
E’
fatto assoluto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma utili o avanzi
di gestione comunque denominati, nonché
fondi o riserve di capitale durante la vita dell’Associazione
stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge.
TITOLO
VI
Organi
dell’Associazione
Art.
13
Sono
organi dell’Associazione:
Art.
14
Assemblea
degli associati
L’Assemblea
degli associati è il momento fondamentale di confronto, atta ad
assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da
tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
L’Assemblea
degli associati delibera sulle linee generali dell’Associazione per il
conseguimento dei fini statuari; provvede alla elezione del Consiglio
Direttivo, approva il bilancio preventivo e consuntivo.
L’Assemblea
degli associati si riunisce una volta l’anno in seduta ordinaria ed in
seduta straordinaria ogni volta lo ritenga opportuno il Consiglio
Direttivo o ne sia richiesta la convocazione, con motivazione, da almeno
un decimo degli associati.
Art.
15
L’Assemblea
Ordinaria:
-
approva il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale;
-
procede alla nomina del Consiglio Direttivo;
-
delinea gli indirizzi generali dell’attività
dell’Associazione;
-
approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento
dell’attività dell’Associazione;
-
delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione stessa;
-
Delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine
del giorno.
L’Assemblea
straordinaria delibera:
Art.
16
L’Assemblea
è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno
la metà degli associati in regola con il pagamento della quota, in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o
rappresentati.
Le
delibere delle assemblee sono valide sia in prima che in seconda
convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.
Le
deliberazioni che comportano modifiche statuarie sono prese con
maggioranza dei due terzi dei presenti.
Ogni
socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più
di un socio.
Per
la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà per alzata di
mano.
Art.
17
L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal
vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea
stessa.
La
nomina del Segretario verbalizzante è fatta dall’Assemblea.
Le
deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Le
deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli
associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art.
18
Il
Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è formato da 3 membri eletti fra i soci
dall’Assemblea ordinaria e definisce le linee operative per realizzare i
fini dell’Associazione e le delibere dell’Assemblea; alle sue riunioni
possono assistere gli altri associati.
Tutti
gli associati possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, con principio
del voto singolo così come previsto dall’art. 2532 secondo comma del
C.C..
Il
Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice
Presidente, il Tesoriere.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali
vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno un terzo dei suoi membri.
Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è regolarmente
costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e
delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’Associazione. In
particolare, e senza che la sottoindicata elencazione debba intendersi
limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
-
curare l’esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
-
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo
dell’Associazione;
-
compilare eventuali regolamenti interni nel rispetto dei principi
fondamentali dello Statuto;
-
stipulare atti e contratti inerenti l’attività sociale;
-
deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli
associati;
-
deliberare sulle decisioni urgenti assunte dal presidente;
-
compiere tutti gli atti e le operazioni ritenuti opportuni per il
buon funzionamento e per la corretta amministrazione dell’Associazione
che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la
determinazione della quota associativa annuale e delle quote specifiche
inerenti i servizi offerti dall’Associazione.
Nelle
deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo devono astenersi
dal voto gli associati che abbiano un interesse economico personale
nell’oggetto in questione.
Il
Consiglio Direttivo ha l’obbligo di adoperarsi per scegliere idonee
forme di pubblicità delle convocazioni Assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci e rendiconti.
Le
funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e
saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento
dell’incarico.
In
caso di dimissioni di uno più componenti del Consiglio Direttivo il
Presidente convoca entro 30 giorni l’Assemblea per la nomina dei
consiglieri uscenti.
Art.
19
Il
Presidente
Il
Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo; convoca e presiede il
Consiglio Direttivo, ne predispone l’ordine del giorno e firma gli atti
che comportino impegni anche finanziari dell’Associazione.
Esercita
la direzione artistica e scientifica dell’Associazione.
Assume
le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal
Consiglio direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza
si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno
immediatamente informati gli altri membri del Consiglio direttivo, cui
spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.
In
caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice
Presidente.
In
caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il
Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il
Presidente può delegare ai soci procura speciale per la gestione di
attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Pubblicità
e trasparenza degli atti sociali
Art.
20
Oltre
alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo,
Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza
degli atti relativi all’attività dell’Associazione con particolare
riferimento a bilanci e rendiconti annuali.
Tali
documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi
a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO
VII
Scioglimento
Art.
21
La
durata dell’Associazione è illimitata. Il suo scioglimento potrà
essere deliberato solo dall’Assemblea straordinaria degli associati con
le maggioranze previste all’Art.16.
I
residui del fondo comune eventualmente esistenti al momento dello
scioglimento dell’Associazione, dopo la liquidazione saranno devoluti ad
enti od istituti da indicarsi da parte dell’Assemblea nell’atto di
scioglimento e comunque aventi oggetto affine a quello della presente
Associazione o aventi fini di utilità sociale.
Clausola
compromissoria
Art. 22
Qualsiasi
controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra soci o tra
questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa all’esclusiva competenza di un
arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza
formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.
L’arbitro
sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di
accordo questi sarà nominato su istanza della parte interessata dal
Presidente del Tribunale di Rimini.
Art.
23
Per
quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in
quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge
vigenti.
CONSIGLIO
DIRETTIVO:
-
Gualtiero
Gori, Presidente, responsabile artistico;
-
Giuseppe
Scandiffo, vice presidente, segretario
-
Mirco
Malferrari, tesoriere
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