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APPUNTI DI VIAGGIO

Lo Statuto

Nel 2001, in occasione del nostro XX° compleanno, abbiamo sentito il bisogno di riprecisare gli obiettivi e i criteri organizzativi della nostra associazione approvando un nuovo statuto, di cui riportiamo qui il testo.

TITOLO I

Denominazione - sede – rappresentanza legale

Art.1

É costituita, con sede legale in Rimini, via Wally n. 1, un’Associazione non commerciale, apartitica e apolitica, denominata “ L’UVA GRISA “.
La rappresentanza legale dell’Associazione è assunta dal sig. Gualtiero Gori.

TITOLO II

Scopo – Oggetto sociale

Art. 2

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa, promozione sociale e culturale a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera a favore dei propri associati  o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati.
In particolare l’Associazione si propone di conseguire seguenti scopi sociali:

-     studiare e far conoscere il patrimonio della cultura tradizionale romagnola, con particolare riferimento agli elementi musicali e coreutici,  attraverso manifestazioni ed attività che ne rispecchino le radici storiche, i codici espressivi ed i valori estetici, nelle quali siano riconoscibili le memorie e i vissuti delle popolazioni locali, anche per stimolare la conoscenza del proprio ambiente e favorire il senso di identità e di appartenenza alla comunità come luogo di vita collettiva;

-     sviluppare attività di ricerca e documentazione scientifica, didattica, e artistica, improntate alla tutela e valorizzazione delle culture locali e minori, che considerino l’assunzione dell’alterità e delle diverse appartenenze culturali, di cui ciascuno è portatore, come valori positivi nel processo di educazione alla pace e alla convivenza interculturale;

-     promuovere azioni di tipo spettacolare e ludico-ricreativo, per la costruzione di rapporti significativi fra soggetti interessati a dare nuova vita a forme culturali che reinventano o reinterpretano la tradizione, che favoriscano l’incontro e il dialogo fra le generazioni e le diverse culture, sia locali che dell’immigrazione, in un ottica di promozione del benessere individuale e comunitario e di prevenzione del disagio socio-culturale in una società in continua trasformazione.

Art. 3

Nel richiamo ai principi di cui all’Art. 2 l’Associazione può svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

-     avviare programmi di ricerca, indagini sul campo e documentazione scientifica sui vissuti popolari e i vari aspetti delle tradizioni, dalla musica fino alle forme più diverse della comunicazione quotidiana (i canti, le danze, la musica strumentale, gli strumenti musicali i riti, le feste, la religiosità, l’immaginario, i dialetti, la narrativa, il teatro, la poesia, lo spettacolo popolare, la cultura materiale, ecc.), con particolare riferimento all’area romagnola;

-     incoraggiare la riproposta e la pratica della danza, del canto e della musica etnica e di tradizione come momenti socializzanti, promuovendone la conoscenza storica e critica, incentivando le capacità espressiva e creativa dei soci affinché siano in grado di gestire le competenze tecniche acquisite come arte che soprattutto si realizza e si esprime insieme agli altri;

-     partecipare a seminari, dibattiti, convegni, corsi e laboratori didattici, sulle musiche, i canti, le danze tradizionali, ecc., stimolando una presa di coscienza ed interesse per il recupero delle tradizioni locali in via di estinzione, dando la possibilità agli anziani, autentici portatori della tradizione, di trasmettere i loro saperi alle giovani generazioni,  incoraggiando sul posto esperienze di riproposta (rivitalizzazione e rifunzionalizzazione) delle forme espressive dismesse;

-     favorire la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali, o anche di culture o tradizioni musicali diverse, incoraggiando la diffusione di tutte quelle esperienze che, nonostante la loro validità artistica e culturale, risultano spesso escluse dai tradizionali circuiti commerciali;

-     collaborare con enti, organizzazioni pubbliche e privati, istituti, associazioni e organismi diversi per manifestazioni e scambi culturali in Italia e all’estero, concerti, feste, produzioni artistiche e spettacolari in campo musicale, teatrale, letterario, ecc. iniziative editoriali, pubblicazioni di libri, riviste, CD, filmati e di tutto ciò che può essere impiegato a fini didattici e divulgativi;

-     svolgere ogni altra iniziativa atta a perseguire gli scopi sociali.

Art. 4

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Per i soci che intendono prestare la loro opera in nome dell’Associazione o per conto di essa, a fini educativi e promozionali nell’ambito dell’oggetto sociale, sono previsti rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio direttivo o, per delega, dallo stesso Presidente.

L’Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

TITOLO III

Soci

Art. 5

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone che ne condividano gli scopi di cui agli artt. 2-3 e che si impegnino a realizzarli.

Art. 6

Chi intende essere ammesso all’Associazione come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rifiuto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. 

Art. 7

La qualifica di socio dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio diritto di voto per le approvazioni, per le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
a godere dell’elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:
al pagamento della quota associativa annuale;
a rispettare scrupolosamente le disposizioni del presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
a partecipare alle assemblee esercitando il diritto di voto;
a impegnarsi, nei limiti delle proprie possibilità nello svolgimento delle attività dell’Associazione e in quelle volte al suo progredire.

TITOLO IV

Recesso - esclusione

Art. 8

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o per causa di morte.

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale; tale recesso ha efficacia dalla data nella quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a)   che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b)   che si renda moroso per un periodo di tre mesi del versamento del contributo annuale;

c)   che svolga o che tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d)   che, per qualunque altra azione od omissione, leda la dignità ed il prestigio sia del singolo socio che dell’Associazione.

La delibera di esclusione con effetto immediato viene presa dal Consiglio Direttivo in seguito a relazione motivata redatta dallo stesso.

Chi recede dall’Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio, né tantomeno al rimborso della quota associativa versata.

TITOLO V

Fondo comune

Art. 10

Il fondo comune è costituito da:

  1. quote e contributi degli associati;

  2. eredità, donazioni, legati;

  3. contributi di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutari;

  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di di attività economica di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;

  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;

  10. eventuali avanzi di gestione e tutte le altre entrate che possono pervenire all’Associazione nello svolgimento delle sue attività.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al presente articolo, lettere b), c),d), e), nonché per le risorse economiche di cui  alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni del reddito imponibile di cui all’art. 22 della L. 383 del 7.12.2000 di disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Art. 11 Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario è annuale e coincide con l’anno solare.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre annualmente il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 12 Avanzi di gestione

E’ fatto assoluto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché  fondi o riserve di capitale durante la vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

Art. 13

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

Art. 14

Assemblea degli associati

L’Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atta ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L’Assemblea degli associati delibera sulle linee generali dell’Associazione per il conseguimento dei fini statuari; provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, approva il bilancio preventivo e consuntivo.

L’Assemblea degli associati si riunisce una volta l’anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria ogni volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne sia richiesta la convocazione, con motivazione, da almeno un decimo degli associati.

Art. 15

L’Assemblea Ordinaria:

  • approva il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;

  • procede alla nomina del Consiglio Direttivo;

  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

  • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

  • delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa;

  • Delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria delibera:

  • sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell’Associazione; 

  • sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 16

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento della quota, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee sono valide sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni che comportano modifiche statuarie sono prese con maggioranza dei due terzi dei presenti.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

Per la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà per alzata di mano.

Art. 17

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea  stessa.

La nomina del Segretario verbalizzante è fatta dall’Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri eletti fra i soci dall’Assemblea ordinaria e definisce le linee operative per realizzare i fini dell’Associazione e le delibere dell’Assemblea; alle sue riunioni possono assistere gli altri associati.

Tutti gli associati possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, con principio del voto singolo così come previsto dall’art. 2532 secondo comma del C.C..

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.  In particolare, e senza che la sottoindicata elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni Assembleari;

  2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo dell’Associazione;

  3. compilare eventuali regolamenti interni nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto;

  4. stipulare atti e contratti inerenti l’attività sociale;

  5. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;

  6. deliberare sulle decisioni urgenti assunte dal presidente;

  7. compiere tutti gli atti e le operazioni ritenuti opportuni per il buon funzionamento e per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e delle quote specifiche inerenti i servizi offerti dall’Associazione.

Nelle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo devono astenersi dal voto gli associati che abbiano un interesse economico personale nell’oggetto in questione.

Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di adoperarsi per scegliere idonee forme di pubblicità delle convocazioni Assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

In caso di dimissioni di uno più componenti del Consiglio Direttivo il Presidente convoca entro 30 giorni l’Assemblea per la nomina dei consiglieri uscenti.

Art. 19

Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne predispone l’ordine del giorno e firma gli atti che comportino impegni anche finanziari dell’Associazione.

Esercita la direzione artistica e scientifica dell’Associazione.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può delegare ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 20

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione con particolare riferimento a bilanci e rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 21

La durata dell’Associazione è illimitata. Il suo scioglimento potrà essere deliberato solo dall’Assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze previste all’Art.16.

I residui del fondo comune eventualmente esistenti al momento dello scioglimento dell’Associazione, dopo la liquidazione saranno devoluti ad enti od istituti da indicarsi da parte dell’Assemblea nell’atto di scioglimento e comunque aventi oggetto affine a quello della presente Associazione o aventi fini di utilità sociale.

Clausola compromissoria

Art. 22

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa all’esclusiva competenza di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo questi sarà nominato su istanza della parte interessata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Art. 23

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO:

  • Gualtiero Gori, Presidente, responsabile artistico;

  • Giuseppe Scandiffo, vice presidente, segretario

  • Mirco Malferrari, tesoriere

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