STATUTO DELLA BANCA DEL TEMPO D'ABRUZZO
 
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 ) Denominazione e sede:
L’associazione è denominata “La Banca del Tempo dell’Abruzzo”;
ha sede presso il "M.N.P.C." Management No Profit Culturale, in via Benedetto Croce n°135/137 - 65126 - Pescara.

Art. 2 ) Natura e finalità dell'associazione:
L'associazione “La Banca del Tempo” dell’Abruzzo, promossa dal M.N.P.C. (Management No Profit Culturale) in qualità di Forum regionale del Terzo Settore e patrocinata dai CC.SS.CC. della Regione Abruzzo di Pescara, di Penne e di Sulmona, si basa sul volontariato dei propri soci e non ha scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha lo scopo di promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi, competenze e attività tra le persone, le associazioni e gli enti, senza alcuna intermediazione di carattere monetario. Tali prestazioni sono quantificate a seconda del tempo impiegatovi e hanno come unità di misura un’ora (1/h) di tempo; esse comunque non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo e subordinato.
 L’attività della Banca del Tempo consiste nel mettere in relazione offerte e domande, creando le condizioni perché ciò sia possibile. La responsabilità della qualità degli scambi e degli eventuali danni sta in capo a coloro che effettuano tali scambi (peraltro tale rischio di responsabilità  civile, insieme a quello relativo agli infortuni e alla malattia, viene coperto da una polizza di assicurazione individuale). La Banca del Tempo risponde invece per gli impegni contratti a suo nome e per suo conto.
L’associazione “La Banca del Tempo” dell’Abruzzo vuole:
• promuovere una maggiore collaborazione e incontro delle diverse fasce generazionali;
• promuovere la solidarietà, l'integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita, favorendo anche uno scambio di esperienze;
• aderire allo scopo del M.N.P.C. di creare una rete di interscambi tra le associazioni abruzzesi per la realizzazione del Terzo Settore;
• collaborare con Stato, Regione, Provincia, Comuni ed Associazioni per l'attuazione dei fini statutari.
Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri.
Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati, purché con scopi e finalità culturali, sociali ed umanitarie non in contrasto con quelli dell'associazione.

TITOLO II - I SOCI

 Art. 3 ) Categorie:
Gli associati si dividono in tre distinte categorie: fondatori, onorari ed ordinari.
1. Associati fondatori.
Hanno la qualifica di soci fondatori tutti i cittadini, le associazioni o gli enti, che siano intervenuti nella costituzione dell'associazione o che abbiano contribuito al potenziamento di questa. La qualifica di socio fondatore è dichiarata dal consiglio direttivo con deliberazione inappellabile. Egli ha tutti i diritti e gli obblighi degli altri associati.
2. Associati onorari.
Sono associati onorari tutti i cittadini, le associazioni e gli enti che per la loro attività, per la loro frequentazione all'associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la valorizzazione.
I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.
3. Associati ordinari.
Sono associati ordinari tutti i cittadini, le associazioni e gli enti che ne facciano richiesta al consiglio direttivo e che ne ottengano dal medesimo la nomina. L'ammissione degli associati ordinari avviene su domanda scritta. Una volta ammessi, gli associati ordinari devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'associazione e attenersi alle norme del presente statuto.
L'ammissione è perfezionata dal versamento di una quota associativa il cui ammontare sarà stabilito annualmente dall'assemblea ordinaria.

Art. 4 ) Decadenza della qualità di associato.
La qualità di associato si perde:
• per mancato rinnovo della quota associativa;
• per decesso;
• per dimissioni comunicate per iscritto al consiglio direttivo;
• per delibera dell'assemblea su proposta del consiglio direttivo in caso di contravvenzione alle disposizioni del presente statuto o per altri comportamenti contrastanti lo spirito solidaristico dell'Associazione.

Art. 5 ) Diritti e doveri:
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni e risoluzioni prese dai suoi organi. Gli associati hanno il diritto - dovere di partecipare alle assemblee, sono elettori ed eleggibili in qualsiasi organo dell'associazione.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI.

Sono organi dell'associazione:
• l'assemblea
• il consiglio direttivo
• il presidente

Art. 6 ) L'assemblea dei soci:
L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, conferente mandato al consiglio direttivo, per la verifica, il controllo e il coordinamento dell’attività programmata. Hanno diritto a parteciparvi tutti gli associati, a qualsiasi categoria essi appartengano. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea deve essere convocata  dal presidente almeno una volta l'anno per la definizione del programma annuale. Può essere convocata dal presidente  su richiesta esplicitata da almeno 1/3  dei componenti il consiglio direttivo, qualora se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno i 1/10 degli associati. Le assemblee sono convocate dal presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di emergenza il termine è ridotto a due giorni. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
All'assemblea spettano i seguenti compiti:
• deliberare i bilanci
• deliberare il piano di lavoro dell'associazione
• deliberare eventuali modifiche dello statuto e del regolamento
• eleggere i membri del consiglio direttivo.

Art. 7 ) Il presidente.
Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo; in caso di sua assenza, assolve questa funzione il vicepresidente. In caso di assenza pure di questi, lo farà una persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito dal segretario che redige i verbali delle riunioni; sarà il presidente a scegliere il segretario tra i presenti. I voti sono espressi per alzata di mano o su motivata richiesta, con scrutinio segreto.
Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Può altresì intrattenere rapporti con gli Istituti di credito e con gli Enti locali. Il presidente è il responsabile generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione. A lui spetta l'emissione di tutti gli atti che impegnano l'associazione sia nei confronti dei soci, sia di terzi. Il presidente sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo; può inoltre delegare ad altri soci, membri del consiglio direttivo, alcune sue attribuzioni.

Art. 8 ) Deleghe e diritto di voto:
Il diritto di voto è personale e non delegabile ad alcuno.

Art. 9 )  Il consiglio direttivo:
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici, compreso il presidente.
Al consiglio direttivo spettano i seguenti compiti:
• eleggere nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il tesoriere;
• curare i rapporti con i soci, le associazioni, i gruppi, i movimenti e le istituzioni;
• predisporre i documenti relativi all’ordine del giorno dell’assemblea;
• approvare le attività dell'associazione secondo le direttive dell'assemblea;
• predisporre e redigere gli schemi dei bilanci e dei programmi di lavoro da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
• accogliere nuove domande di adesione per la promozione dell'insediamento dell’associazione sul territorio.
• procedere alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione richiesti;
• procedere periodicamente ad informare con estratti conto e con convocazioni di assemblee i soci.
I componenti del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria fra gli associati, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di mancata partecipazioni a tre riunioni consecutive del consiglio, senza valida motivazione, i componenti superstiti del consiglio direttivo provvederanno alla sostituzione, incaricando altri soci, i quali resteranno in carica fino alla successiva assemblea.
Le dimissioni del presidente e/o dei 2/3 dei componenti del consiglio direttivo comportano lo scioglimento dell'intero consiglio, con conseguente rielezione in assemblea.
In caso di grave negligenza di un componente del consiglio direttivo, l'assemblea può deliberare la revoca della carica.
Le approvazioni competenti all'organo sono assunte a semplice maggioranza dei presenti.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il presidente o la maggioranza dei componenti lo ritenga necessario. E' il presidente che convoca le riunioni o un suo delegato.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.
Ciascun componente del consiglio direttivo ha, durante le votazioni, a disposizione un unico voto, indipendentemente dal numero delle cariche rivestite.
Le sedute e le deliberazioni sono verbalizzate dal segretario e da questi sottoscritte, unitamente al presidente.
 

Art. 10 ) Il tesoriere.
Il tesoriere deve tenere i conti dell'associazione segnalando preventivamente eventuali squilibri contabili al presidente e al consiglio direttivo. Deve provvedere al rilascio delle ricevute delle quote associative e delle relative tessere dei soci.
Deve  presentare i bilanci di previsione, richiesti dal presidente, dal consiglio direttivo o dall'assemblea. Deve provvedere all’aggiornamento dei libri contabili e dei conteggi periodici del “monte /ore” di tutti i soci.
 

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO.

Art. 11 ) Fondi dell'Associazione.
Le risorse economiche dell'associazione "La Banca del Tempo" sono costituite da:
• quota associativa stabilita dall'assemblea;
• eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
• contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di credito o da aziende private e pubbliche;
• eventuali beni devoluti all’associazione;
• da fondi CEE.

Articolo 12)  Bilancio.
Il consiglio direttivo ha l'obbligo di fare annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'associazione e chiederne l'approvazione in assemblea.
Eventuali attivi di bilancio costituiranno un fondo di riserva o saranno devoluti per iniziative analoghe a quelle dell'associazione.
 

TITOLO V - LE SEDI TERRITORIALI

Articolo 13)  Organizzazione delle sedi territoriali e loro autonomia.
I soci possono organizzarsi in "sedi territoriali" assumendo questo stesso statuto.
La sede territoriale può avere una competenza di quartiere, di comune o di area; essa rappresenta la Banca del Tempo solo nel proprio territorio; nel caso di più sedi nella medesima realtà territoriale, la sede centrale stabilirà le aree di competenza, i modi e le forme di coordinamento, rispettandone l’autonomia amministrativa e organizzativa.
La richiesta di costituire una sede territoriale va avanzata alla sede centrale.
 

TITOLO VI - CONTROVERSIE

Art. 14)  Il collegio dei probiviri:
Le controversie tra associati riguardanti il rapporto associativo, nonché tra questi e l'associazione e/o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di probiviri da nominarsi nell'assemblea ordinaria; essi giudicheranno senza formalità di procedura e le loro decisioni saranno inappellabili.
 
 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 )  Scioglimento dell'associazione:
La durata dell'associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
In caso di scioglimento dell'associazione, richiesto e deliberato dai 2/3 dei componenti dell'assemblea, il consiglio direttivo assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari a quelle dell'associazione, secondo le indicazioni dell'assemblea.

Art. 16 ) Disposizioni finali:
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia.