Art. 1 ) Denominazione e sede:
L’associazione è denominata “La Banca del Tempo dell’Abruzzo”;
ha sede presso il "M.N.P.C." Management No Profit Culturale, in via
Benedetto Croce n°135/137 - 65126 - Pescara.
Art. 2 ) Natura e finalità dell'associazione:
L'associazione “La Banca del Tempo” dell’Abruzzo, promossa dal M.N.P.C.
(Management No Profit Culturale) in qualità di Forum regionale del
Terzo Settore e patrocinata dai CC.SS.CC. della Regione Abruzzo di Pescara,
di Penne e di Sulmona, si basa sul volontariato dei propri soci e non ha
scopi di lucro, è apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha lo scopo di promuovere iniziative atte a favorire
lo scambio di servizi, competenze e attività tra le persone, le
associazioni e gli enti, senza alcuna intermediazione di carattere monetario.
Tali prestazioni sono quantificate a seconda del tempo impiegatovi e hanno
come unità di misura un’ora (1/h) di tempo; esse comunque non dovranno
mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro
autonomo e subordinato.
L’attività della Banca del Tempo consiste nel mettere
in relazione offerte e domande, creando le condizioni perché ciò
sia possibile. La responsabilità della qualità degli scambi
e degli eventuali danni sta in capo a coloro che effettuano tali scambi
(peraltro tale rischio di responsabilità civile, insieme a
quello relativo agli infortuni e alla malattia, viene coperto da una polizza
di assicurazione individuale). La Banca del Tempo risponde invece per gli
impegni contratti a suo nome e per suo conto.
L’associazione “La Banca del Tempo” dell’Abruzzo vuole:
• promuovere una maggiore collaborazione e incontro delle diverse fasce
generazionali;
• promuovere la solidarietà, l'integrazione sociale e il miglioramento
della qualità della vita, favorendo anche uno scambio di esperienze;
• aderire allo scopo del M.N.P.C. di creare una rete di interscambi
tra le associazioni abruzzesi per la realizzazione del Terzo Settore;
• collaborare con Stato, Regione, Provincia, Comuni ed Associazioni
per l'attuazione dei fini statutari.
Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri.
Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni, circoli
ed enti pubblici e privati, purché con scopi e finalità culturali,
sociali ed umanitarie non in contrasto con quelli dell'associazione.
TITOLO II - I SOCI
Art. 3 ) Categorie:
Gli associati si dividono in tre distinte categorie: fondatori, onorari
ed ordinari.
1. Associati fondatori.
Hanno la qualifica di soci fondatori tutti i cittadini, le associazioni
o gli enti, che siano intervenuti nella costituzione dell'associazione
o che abbiano contribuito al potenziamento di questa. La qualifica di socio
fondatore è dichiarata dal consiglio direttivo con deliberazione
inappellabile. Egli ha tutti i diritti e gli obblighi degli altri associati.
2. Associati onorari.
Sono associati onorari tutti i cittadini, le associazioni e gli enti
che per la loro attività, per la loro frequentazione all'associazione
e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto
l'attività e la valorizzazione.
I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.
3. Associati ordinari.
Sono associati ordinari tutti i cittadini, le associazioni e gli enti
che ne facciano richiesta al consiglio direttivo e che ne ottengano dal
medesimo la nomina. L'ammissione degli associati ordinari avviene su domanda
scritta. Una volta ammessi, gli associati ordinari devono concorrere alla
realizzazione degli scopi dell'associazione e attenersi alle norme del
presente statuto.
L'ammissione è perfezionata dal versamento di una quota associativa
il cui ammontare sarà stabilito annualmente dall'assemblea ordinaria.
Art. 4 ) Decadenza della qualità di associato.
La qualità di associato si perde:
• per mancato rinnovo della quota associativa;
• per decesso;
• per dimissioni comunicate per iscritto al consiglio direttivo;
• per delibera dell'assemblea su proposta del consiglio direttivo in
caso di contravvenzione alle disposizioni del presente statuto o per altri
comportamenti contrastanti lo spirito solidaristico dell'Associazione.
Art. 5 ) Diritti e doveri:
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma
impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni e risoluzioni prese
dai suoi organi. Gli associati hanno il diritto - dovere di partecipare
alle assemblee, sono elettori ed eleggibili in qualsiasi organo dell'associazione.
TITOLO III - ORGANI SOCIALI.
Sono organi dell'associazione:
• l'assemblea
• il consiglio direttivo
• il presidente
Art. 6 ) L'assemblea dei soci:
L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, conferente
mandato al consiglio direttivo, per la verifica, il controllo e il coordinamento
dell’attività programmata. Hanno diritto a parteciparvi tutti gli
associati, a qualsiasi categoria essi appartengano. L'assemblea è
ordinaria e straordinaria. L'assemblea deve essere convocata dal
presidente almeno una volta l'anno per la definizione del programma annuale.
Può essere convocata dal presidente su richiesta esplicitata
da almeno 1/3 dei componenti il consiglio direttivo, qualora se ne
ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno i
1/10 degli associati. Le assemblee sono convocate dal presidente almeno
cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di emergenza il termine è
ridotto a due giorni. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione è validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti.
All'assemblea spettano i seguenti compiti:
• deliberare i bilanci
• deliberare il piano di lavoro dell'associazione
• deliberare eventuali modifiche dello statuto e del regolamento
• eleggere i membri del consiglio direttivo.
Art. 7 ) Il presidente.
Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo;
in caso di sua assenza, assolve questa funzione il vicepresidente. In caso
di assenza pure di questi, lo farà una persona designata dagli intervenuti.
Il presidente è assistito dal segretario che redige i verbali delle
riunioni; sarà il presidente a scegliere il segretario tra i presenti.
I voti sono espressi per alzata di mano o su motivata richiesta, con scrutinio
segreto.
Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Può altresì intrattenere rapporti con gli Istituti di credito
e con gli Enti locali. Il presidente è il responsabile generale
della conduzione e del buon andamento dell'associazione. A lui spetta l'emissione
di tutti gli atti che impegnano l'associazione sia nei confronti dei soci,
sia di terzi. Il presidente sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea e del consiglio direttivo; può inoltre delegare ad
altri soci, membri del consiglio direttivo, alcune sue attribuzioni.
Art. 8 ) Deleghe e diritto di voto:
Il diritto di voto è personale e non delegabile ad alcuno.
Art. 9 ) Il consiglio direttivo:
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri
ad un massimo di undici, compreso il presidente.
Al consiglio direttivo spettano i seguenti compiti:
• eleggere nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il tesoriere;
• curare i rapporti con i soci, le associazioni, i gruppi, i movimenti
e le istituzioni;
• predisporre i documenti relativi all’ordine del giorno dell’assemblea;
• approvare le attività dell'associazione secondo le direttive
dell'assemblea;
• predisporre e redigere gli schemi dei bilanci e dei programmi di
lavoro da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
• accogliere nuove domande di adesione per la promozione dell'insediamento
dell’associazione sul territorio.
• procedere alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza
dei requisiti di ammissione richiesti;
• procedere periodicamente ad informare con estratti conto e con convocazioni
di assemblee i soci.
I componenti del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria
fra gli associati, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. In
caso di dimissioni o di mancata partecipazioni a tre riunioni consecutive
del consiglio, senza valida motivazione, i componenti superstiti del consiglio
direttivo provvederanno alla sostituzione, incaricando altri soci, i quali
resteranno in carica fino alla successiva assemblea.
Le dimissioni del presidente e/o dei 2/3 dei componenti del consiglio
direttivo comportano lo scioglimento dell'intero consiglio, con conseguente
rielezione in assemblea.
In caso di grave negligenza di un componente del consiglio direttivo,
l'assemblea può deliberare la revoca della carica.
Le approvazioni competenti all'organo sono assunte a semplice maggioranza
dei presenti.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il presidente o la
maggioranza dei componenti lo ritenga necessario. E' il presidente che
convoca le riunioni o un suo delegato.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei
consiglieri.
Ciascun componente del consiglio direttivo ha, durante le votazioni,
a disposizione un unico voto, indipendentemente dal numero delle cariche
rivestite.
Le sedute e le deliberazioni sono verbalizzate dal segretario e da
questi sottoscritte, unitamente al presidente.
Art. 10 ) Il tesoriere.
Il tesoriere deve tenere i conti dell'associazione segnalando preventivamente
eventuali squilibri contabili al presidente e al consiglio direttivo. Deve
provvedere al rilascio delle ricevute delle quote associative e delle relative
tessere dei soci.
Deve presentare i bilanci di previsione, richiesti dal presidente,
dal consiglio direttivo o dall'assemblea. Deve provvedere all’aggiornamento
dei libri contabili e dei conteggi periodici del “monte /ore” di tutti
i soci.
TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO.
Art. 11 ) Fondi dell'Associazione.
Le risorse economiche dell'associazione "La Banca del Tempo" sono costituite
da:
• quota associativa stabilita dall'assemblea;
• eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
• contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti
di credito o da aziende private e pubbliche;
• eventuali beni devoluti all’associazione;
• da fondi CEE.
Articolo 12) Bilancio.
Il consiglio direttivo ha l'obbligo di fare annualmente il rendiconto
economico e finanziario dell'associazione e chiederne l'approvazione in
assemblea.
Eventuali attivi di bilancio costituiranno un fondo di riserva o saranno
devoluti per iniziative analoghe a quelle dell'associazione.
TITOLO V - LE SEDI TERRITORIALI
Articolo 13) Organizzazione delle sedi territoriali e loro autonomia.
I soci possono organizzarsi in "sedi territoriali" assumendo questo
stesso statuto.
La sede territoriale può avere una competenza di quartiere,
di comune o di area; essa rappresenta la Banca del Tempo solo nel proprio
territorio; nel caso di più sedi nella medesima realtà territoriale,
la sede centrale stabilirà le aree di competenza, i modi e le forme
di coordinamento, rispettandone l’autonomia amministrativa e organizzativa.
La richiesta di costituire una sede territoriale va avanzata alla sede
centrale.
TITOLO VI - CONTROVERSIE
Art. 14) Il collegio dei probiviri:
Le controversie tra associati riguardanti il rapporto associativo,
nonché tra questi e l'associazione e/o i suoi organi, saranno sottoposte,
in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio
di probiviri da nominarsi nell'assemblea ordinaria; essi giudicheranno
senza formalità di procedura e le loro decisioni saranno inappellabili.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 ) Scioglimento dell'associazione:
La durata dell'associazione è illimitata, ma potrà essere
sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
In caso di scioglimento dell'associazione, richiesto e deliberato dai
2/3 dei componenti dell'assemblea, il consiglio direttivo assume le funzioni
di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi
saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari a
quelle dell'associazione, secondo le indicazioni dell'assemblea.
Art. 16 ) Disposizioni finali:
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni
di legge in materia.