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Uno strumento di misura, per poter essere utilizzato nell'ambito di scambi commerciali nel nostro Paese, deve essere conforme a quanto riportato nel "Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure" approvato con R.D. (Regio Decreto) del 12 giugno 1902 n. 226, nel caso in cui lo strumento non sia contemplato nel regolamento (bilancia ordinaria), deve essere sottoposto prima della sua messa in commercio ad un esame di approvazione del modello (omologazione) che viene eseguito su un prototipo esclusivamente dall'Ufficio Centrale Metrico; questo esame è essenzialmente volto ad accertare che lo strumento abbia idonee caratteristiche metrologiche ossia sia dotato dei requisiti essenziali necessari per assicurare l'efficace protezione degli utilizzatori e dei consumatori. Il modello viene approvato con un Decreto Ministeriale (D.M.) che deve essere riportato sul quadrante o su apposita targhetta.

Strumenti per pesare ordinari compresi nel regolamento - generalità.

Gli strumenti per pesare ordinari possono essere semplici, ad una sola leva o giogo, o composti, a più leve. Tra gli strumenti semplici abbiamo la bilancia a bracci uguali, la bilancia a bracci disuguali e la stadera con braccio (asta) graduato e cursore (romano). Tra gli strumenti composti notiamo sopratuttole bilance a sospensione inferiore e le stadere a piattaforma dette anche bilici o bascule.



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