Lo Statuto

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

 

ARTICOLO 1

E’ costituita una società denominata :

“GRUPPO SPORTIVO ORATORIO LAORCA”

la società ha sede in Lecco Via Spreafico n° 10 ed ha durata illimitata.

I colori sociali dell’associazione sono : Bianco e Verde.

 

  

ARTICOLO 2

 L’associazione non prosegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport.

L’associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di Laorca, aderirà al C.S.I., avrà l’impegno al rispetto degli Statuti e Regolamenti del C.S.I., del CONI, delle Federazioni,e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il C.S.I. in data 02 aprile 2002.

L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obbiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative ed catechiste rivolte ai ragazzi e ai giovani.

L’associazione potrà aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive e nazionali per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.

  

 

ARTICOLO 3

Le finalità dell’Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l’organizzazione di attività sportiva aperta a tutti gli abitanti della Parrocchia di Laorca. Eventuali atleti provenienti dalle Parrocchie esterne saranno di complemento per le composizioni delle squadre.

L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal C.S.I.. e da gli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di  affiliazione, con enti privati e pubblici anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.

Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della Parrocchia di Laorca tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L’Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della Parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la Parrocchia stessa.

 

 

ARTICOLO 4

 L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il C.S.I., con la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri Soci ai momenti formativi proposti dalla Parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

 

 

ARTICOLO 5

 Gli organi della Associazione sono:

a)     l’Assemblea dei Soci;

b)     il Consiglio Direttivo;

c)      il Presidente e il Vice Presidente.

 

 

TITOLO II

I SOCI

 

ARTICOLO 6

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal  Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione , che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Tutti gli atleti sono tenuti a tesserarsi al C.S.I. e agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta.

I soci si distinguono in:

a)     atleti, coloro che praticano attività sportiva

b)     non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali della Associazione sportiva

 

 

ARTICOLO 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee  e possono far parte degli organi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo il voto consultivo.

I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell’Associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui gli articoli 6 e 7 ivi compreso l’obbligo di tesserarsi. Essi  avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

L’ammissione dei soci avviene a domanda degli interessati.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo il quale deciderà senza obbligo di motivare l’eventuale rigetto.

 

 

ARTICOLO 8

I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del C.S.I. e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

  

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all’ente di affiliazione dell’Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilità dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.

La morosità ed espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del C.S.I..

 

 

ARTICOLO 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

 

 

TITOLO III

L’ASSEMBLEA

 

ARTICOLO 11

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge. E’ comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

 

 

ARTICOLO 12

La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante lettera e  affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed i luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

 

 

ARTICOLO 13

Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

 

 

ARTICOLO 14

In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci,  in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora.

 

 

ARTICOLO 15

L’assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva.

Le modifiche statuarie sono  deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto mediante affissione nella sede sociale.

 

 

TITOLO IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

 

ARTICOLO 17

 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da sette membri: uno nominato  dal Parroco, sentito il consiglio pastorale; cinque eletti dall’Assemblea dei soci; l’ultimo membro è di diritto il responsabile o il direttore dell’oratorio (ad esempio la religiosa). Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il Parroco può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formare il numero legale allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’Associazione e al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali.

 

 

ARTICOLO 17 BIS 

Divieto per i componenti del Consiglio Direttivo di assumere analoghe cariche presso altre associazioni sportive.

 

 

ARTICOLO 18

Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo: A) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della Parrocchia di Laorca, o il Vicario parrocchiale o il direttore dell’oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tale attività con le iniziative pastorali; B) fissare la data dell’assemblea annuale; C) redigere il rendiconto; D) predisporre la relazione dell’attività svolta; E) deliberare sulla scelta dei tecnici; F) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l’Associazione si avvale con le proprie attività; G) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

 

ARTICOLO 19

 

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.

Nell’ambito del Consiglio direttivo deve essere eletto un tesoriere. (vedi Art.25)

Il vice presidente è di diritto il responsabile o direttore dell’oratorio.

 

 

ARTICOLO 20

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

 

 

ARTICOLO 21

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ogni qualvolta il presidente lo riterrà necessario.

Le cariche  direttive sono a titolo gratuito.

 

 

TITOLO X

IL PATRIMONIO

 

ARTICOLO 22

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

 

 

ARTICOLO 23

L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci e trasmesso alla Parrocchia.

 

 

ARTICOLO 24

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci con le maggioranze previste dall’articolo 14.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L’eventuale patrimonio sarà devoluto alla Parrocchia di Laorca da utilizzarsi ai sensi dell’articolo 90 della L.282/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

 

ARTICOLO 25

Il segretario del consiglio direttivo coincide con la figura del tesoriere (vedi Art.19)

 

 

ARTICOLO 26

E’ facoltà del consiglio nominare un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri che dureranno in carica quattro anni e saranno rieleggibili.

Esso avrà la responsabilità del controllo dei conti della Società e accompagnerà il bilancio presentato all’Assemblea con una propria relazione.

E’ altresì facoltà del consiglio nominare un collegio dei probiviri.

 

 

ARTICOLO 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del C.S.I.. nonché alle norme dell’ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

 

 

ARTICOLO 28

Tutte le cariche sociali sono gratuite.