LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI TRAPANI

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Legge 473/1993 in modifica dell'art. 727 C.P.

Riportiamo qui il testo completo della legge 473 del 22 novembre 1993,
che modifica l'articolo 727 del codice penale in materia di
maltrattamento di animali.

Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 novembre 1993.


Con la legge 473 del 22 novembre 1993,
l'articolo 727 e' sostituito dal seguente:

"Art. 727 (Maltrattamento di animali) -
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessita' o li
sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche
insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche,
o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'ammenda
da lire due milionia lire dieci milioni.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso con mezzi
particolarmente dolorosi, quale modalita' del traffico,
del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della
mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa
la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta
la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali
oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone
estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione
dall'esercizio dell'attivita' di commercio, di trasporto, di
allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni
che comportino strazio o sevizie per gli animali e' punito con
l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna
comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente
l'attivita' commerciale o di servizo e, in caso di morte degli
animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attivita' svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena e'
aumentata della meta' e la condanna comporta la sospensione
della licenza di attivita' commerciale, di trasporto o di
allevamento per almeno dodici mesi."

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge dello Stato.

Data a Roma, addi` 22 novembre 1993

SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri





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