LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE
DI TRAPANI
Legge 473/1993 in modifica dell'art. 727
C.P.
Riportiamo qui il testo completo della legge
473 del 22 novembre 1993,
che modifica l'articolo 727 del codice penale in materia di
maltrattamento di animali.
Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 26 novembre 1993.
Con la legge 473 del 22 novembre 1993,
l'articolo 727 e' sostituito dal seguente:
"Art. 727 (Maltrattamento di animali)
-
Chiunque incrudelisce verso animali senza
necessita' o li
sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti
e fatiche
insopportabili per le loro caratteristiche
anche etologiche,
o li detiene in condizioni incompatibili
con la loro natura o
abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con
l'ammenda
da lire due milionia lire dieci milioni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso
con mezzi
particolarmente dolorosi, quale modalita'
del traffico,
del commercio, del trasporto, dell'allevamento,
della
mattazione o di uno spettacolo di animali,
o se causa
la morte dell'animale: in questi casi la
condanna comporta
la pubblicazione della sentenza e la confisca
degli animali
oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano
a persone
estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta
l'interdizione
dall'esercizio dell'attivita' di commercio,
di trasporto, di
allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli
o manifestazioni
che comportino strazio o sevizie per gli
animali e' punito con
l'ammenda da lire due milioni a lire dieci
milioni. La condanna
comporta la sospensione per almeno tre mesi
della licenza inerente
l'attivita' commerciale o di servizo e,
in caso di morte degli
animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio
dell'attivita' svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti
siano commessi in
relazione all'esercizio di scommesse clandestine
la pena e'
aumentata della meta' e la condanna comporta
la sospensione
della licenza di attivita' commerciale, di
trasporto o di
allevamento per almeno dodici mesi."
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi` 22 novembre 1993
SCALFARO
Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri