IL DOLCETTO di DOGLIANI ELEVATO A D.O.C.G.
di Luigi Salvo

Il nuovo disciplinare di produzione a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita del “Dolcetto di Dogliani Superiore” o “Dogliani” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2005.

Non si tratta di un passaggio alla DOCG della tradizionale DOC “Dolcetto di Dogliani”, la quale invece potrà continuare ad essere prodotta, ma una differenziazione della tipologia “Superiore”, la quale con una particolare struttura richiederà un periodo d’invecchiamento maggiore, quindi una scelta tesa verso la qualità e la valorizzazione di questo vino.

Il produttore prima della raccolta delle uve dovrà decidere quali saranno i vigneti che produrranno la tipologia D.O.C.G. o la D.O.C., infatti, per ciascuna è predisposto un proprio, separato albo dei vigneti. La produzione sarà possibile dalla vendemmia 2005 purché i vigneti siano stati iscritti al nuovo albo entro il 21 settembre.

La zona di produzione del Dolcetto di Dogliani è rappresentata dai comuni di Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Ciglié, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Ciglié ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano, in provincia di Cuneo.
Il disciplinare prevede densità d'impianto: non inferiore a 4.000 ceppi.
Resa massima: 7 t. per ettaro; 6,3 t. per ettaro se si usa la dicitura "vigna".
Titolo alcolometrico volumico totale: 12,5% minimo e 13% minimo se si usa la dicitura "vigna".
Resa massima dell'uva: inferiore al 68%.
Invecchiamento: 12 mesi con decorrenza dal 15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve; l'immissione al consumo é consentita soltanto a partire dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
Dicitura "vigna": può essere inserita in etichetta la dicitura "vigna" solo se il vigneto ha un'età d’impianto di almeno 7 anni.

Sulle bottiglie solo di vetro scuro, deve sempre figurare l’indicazione dell’annata e, come previsto dalla Legge 164/92, sarà apposto il sigillo a fascetta.

Luigi Salvo