MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
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ARCHIVIO DI
STATO
DI PESCARA
IL NOTARIATO
Le scritture notarili servono a
testimoniare e a conferire valore giuridico sia ai rapporti sociali che
a quelli tra lo Stato e la società garantendone la certezza.
Nel Medioevo ai notai non veniva
ancora riconosciuta la publica fides per cui, alla stesura dei loro
atti, era sempre presente anche il Giudice ai Contratti.
Ferdinando I d’Aragona nel 1477
diede con una serie di editti nuove norme al notariato e impose l’osservanza
di alcune formalità tali da offrire maggiori garanzie di veridicità
agli atti.
La conservazione degli atti notarili
rogati era affidata alla cura dei notai che li aveva redatti, per ovviare
però alle inevitabili dispersioni degli atti stessi, furono impartite
direttive a salvaguardia dei rogiti notarili.
Nel periodo napoleonico furono
emanate norme più rigide e la legge del 3 gennaio 1809 n. 268, istituì
in ogni capoluogo di provincia un ufficio per la raccolta e la custodia
dei protocolli.
Trascorsi cento anni dalla data
di morte o di cessazione dell’attività del singolo notaio, la scheda
notarile deve essere versata dagli Archivi notarili distrettuali, in virtù
della legislazione archivistica, all’Archivio di Stato competente per territorio.
Lo studio dei protocolli notarili
rappresenta una miniera di informazioni per chi intende approfondire i
temi legati alla grande proprietà terriera, alle vicissitudini delle
varie famiglie, alle consuetudini locali e alle tradizioni, elementi questi
imprescindibili per ricostruire la vita sociale, economica ed amministrativa
delle nostre località.