MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
ARCHIVI SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE

ARCHIVIO DI STATO  DI PESCARA


IL NOTARIATO


Le scritture notarili servono a testimoniare e a conferire valore giuridico sia ai rapporti sociali che a quelli tra lo Stato e la società garantendone la certezza.
Nel Medioevo ai notai non veniva ancora riconosciuta la publica fides per cui, alla stesura dei loro atti, era sempre presente anche il Giudice ai Contratti.
Ferdinando I d’Aragona nel 1477 diede con una serie di editti nuove norme al notariato e impose l’osservanza di alcune formalità tali da offrire maggiori garanzie di veridicità agli atti.
La conservazione degli atti notarili rogati era affidata alla cura dei notai che li aveva redatti, per ovviare però alle inevitabili dispersioni degli atti stessi, furono impartite direttive a salvaguardia dei rogiti notarili.
Nel periodo napoleonico furono emanate norme più rigide e la legge del 3 gennaio 1809 n. 268, istituì in ogni capoluogo di provincia un ufficio per la raccolta e la custodia dei protocolli.
Trascorsi cento anni dalla data di morte o di cessazione dell’attività del singolo notaio, la scheda notarile deve essere versata dagli Archivi notarili distrettuali, in virtù della legislazione archivistica, all’Archivio di Stato competente per territorio.
Lo studio dei protocolli notarili rappresenta una miniera di informazioni per chi intende approfondire i temi legati alla grande proprietà terriera, alle vicissitudini delle varie famiglie, alle consuetudini locali e alle tradizioni, elementi questi imprescindibili per ricostruire la vita sociale, economica ed amministrativa delle nostre località.

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