MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
ARCHIVI SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE |
CORTI LOCALI DEI GOVERNATORI REGI E BARONALI DI: Bolognano (1749-1804), voll.3, Caprara (Caprara d’Abruzzo) (1780-1789), vol. 1 Collecorvino (1784-1805), voll.2, Lettomanoppello (1716-1807), voll.10, Loreto Aprutino (1778-1801), vol. 1, Manoppello (1792-1810), voll.3, Moscufo (1752-1806), voll.2, Picciano (1788-1800), vol. 1, Ripacorbaria (1757-1808), vol. 1, Roccamontepiano (1772-1808), voll.6, San Valentino (1779-1809), voll.4, Serramonacesca (1773-1808), voll.9, Tocco (Tocco da Casauria)(1747-1805), voll.5, Turrivalignani (1774-1808), voll.3.
Mezzi di corredo: elenco
Erano magistrature ordinarie inferiori
che si dividevano in regie e feudali; la distinzione era subordinata al
relativo territorio regio o feudale. I governatori eletti dal re e quelli
baronali dal barone, erano competenti a giudicare le cause civili e criminali
salvo quelle che riguardavano materie o persone privilegiate. Contro le
loro sentenze si poteva produrre appello alla Regia Udienza.
Alla comune attività processuale,
essi alternavano quella consistente nella redazione delle obligationespenes
acta cioè contratti privati in forma pubblica costituiti dalla
compravendita di beni mobili ed immobili, da mutui, da affitti
di "masserie di campo o di pecore".
La soppressione definitiva di questi
uffici avvenne in seguito alle leggi 20 maggio 1808, n.140 e 22 maggio
1808, n. 153 rispettivamente per le corti dei governatori e per le baglive
con il trasferimento delle loro attribuzioni ai giudici di pace e ai comuni.
La bagliva, magistratura di grado
inferiore, svolgeva compiti di polizia urbana e rurale, si occupava delle
cause criminali di lieve importanza: offese, bestemmie e piccoli furti.