MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
ARCHIVI SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE


ARCHIVIO DI STATO  DI PESCARA


FONDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI


ANTICO REGIME

CORTI LOCALI DEI GOVERNATORI REGI E BARONALI DI: Bolognano (1749-1804), voll.3, Caprara (Caprara d’Abruzzo) (1780-1789), vol. 1 Collecorvino (1784-1805), voll.2, Lettomanoppello (1716-1807), voll.10, Loreto Aprutino (1778-1801), vol. 1, Manoppello (1792-1810), voll.3, Moscufo (1752-1806), voll.2, Picciano (1788-1800), vol. 1, Ripacorbaria (1757-1808), vol. 1, Roccamontepiano (1772-1808), voll.6, San Valentino (1779-1809), voll.4, Serramonacesca (1773-1808), voll.9, Tocco (Tocco da Casauria)(1747-1805), voll.5, Turrivalignani (1774-1808), voll.3.

Mezzi di corredo: elenco

Erano magistrature ordinarie inferiori che si dividevano in regie e feudali; la distinzione era subordinata al relativo territorio regio o feudale. I governatori eletti dal re e quelli baronali dal barone, erano competenti a giudicare le cause civili e criminali salvo quelle che riguardavano materie o persone privilegiate. Contro le loro sentenze si poteva produrre appello alla Regia Udienza.
Alla comune attività processuale, essi alternavano quella consistente nella redazione delle obligationespenes acta cioè contratti privati in forma pubblica costituiti dalla compravendita di beni mobili ed immobili, da mutui, da affitti di "masserie di campo o di pecore".
La soppressione definitiva di questi uffici avvenne in seguito alle leggi 20 maggio 1808, n.140 e 22 maggio 1808, n. 153 rispettivamente per le corti dei governatori e per le baglive con il trasferimento delle loro attribuzioni ai giudici di pace e ai comuni.
La bagliva, magistratura di grado inferiore, svolgeva compiti di polizia urbana e rurale, si occupava delle cause criminali di lieve importanza: offese, bestemmie e piccoli furti.

Sommario uffici giudiziari - antico regime