MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
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GIUDICATI CIRCONDARIALI DI: Caramanico (1861-1865), voll. 14, Catignano (1817-1865), voll. 339, Loreto (1817-1865), voll.83, Manoppello (1817-1865),voll. 88, Pianella (1817-1865), voll.314, S.Valentino (1817-1865), voll. 95.
Mezzi di corredo: elenco
Istituiti con la legge 29 maggio
1817 n. 727 e presenti in ogni circondario, i giudici di circondario erano
nominati dal re, assistiti da un cancelliere ed esercitavano funzioni di
giudici in materia civile, in materia correzionale, erano anche giudici
di polizia e ufficiali di polizia giudiziaria. In materia civile giudicavano
tutte le cause di azioni reali o personali fino a 20 ducati inappellabilmente
ed appellabilmente fino a trecento ducati nelle azioni di danni causati
dagli uomini o animali ai campi e alla semina; come giudici in materia
correzionale o di polizia avevano il compito di far cessare le risse e
le inimicizie e prevenire ogni sorta di delitti. Come ufficiale di polizia
giudiziaria, sotto le dipendenze del giudice istruttore e del regio procuratore
presso la Gran Corte civile accoglievano le notizie e indagavano sui delitti.
Duravano in carica tre anni e potevano essere rieletti. Il circondario,
come circoscrizione giudiziaria, corrisponde al nostro mandamento e il
giudice di circondario con tutte le attribuzioni all’odierno pretore.
Gli atti oltre alle sentenzecivili
e correzionali presentano fogli di udienza, verbali e
atti processuali vari.