MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
ARCHIVI SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE


ARCHIVIO DI STATO  DI PESCARA


FONDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI


RESTAURAZIONE (1815-1860)

GIUDICATI CIRCONDARIALI DI: Caramanico (1861-1865), voll. 14, Catignano (1817-1865), voll. 339, Loreto (1817-1865), voll.83, Manoppello (1817-1865),voll. 88, Pianella (1817-1865), voll.314, S.Valentino (1817-1865), voll. 95.

Mezzi di corredo: elenco

Istituiti con la legge 29 maggio 1817 n. 727 e presenti in ogni circondario, i giudici di circondario erano nominati dal re, assistiti da un cancelliere ed esercitavano funzioni di giudici in materia civile, in materia correzionale, erano anche giudici di polizia e ufficiali di polizia giudiziaria. In materia civile giudicavano tutte le cause di azioni reali o personali fino a 20 ducati inappellabilmente ed appellabilmente fino a trecento ducati nelle azioni di danni causati dagli uomini o animali ai campi e alla semina; come giudici in materia correzionale o di polizia avevano il compito di far cessare le risse e le inimicizie e prevenire ogni sorta di delitti. Come ufficiale di polizia giudiziaria, sotto le dipendenze del giudice istruttore e del regio procuratore presso la Gran Corte civile accoglievano le notizie e indagavano sui delitti. Duravano in carica tre anni e potevano essere rieletti. Il circondario, come circoscrizione giudiziaria, corrisponde al nostro mandamento e il giudice di circondario con tutte le attribuzioni all’odierno pretore.
Gli atti oltre alle sentenzecivili e correzionali presentano fogli di udienza, verbali e atti processuali vari.

Sommario uffici giudiziari - restaurazione