MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
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Mezzi di corredo: elencoCatignano (1811-1817), voll. 11, Loreto Aprutino (1809-1817), voll. 9, Manoppello (1812-1817), voll. 6, Pianella (1811-1817), voll. 9, S.Valentino (1810-1817),voll.3.
Istituiti con la legge del 20 maggio
1808, n.140 relativa all’Organizzazione giudiziaria, sostituirono i Governatori
e i Baiuli nella giurisdizione locale. Avevano il compito di "spegnere
le risse, le inimicizie e di prevenire ogni sorta di delitto". Nella giurisdizione
civile giudicavano sulle controversie che nascevano nelle università
nel corso di fiere e mercati, per danni causati da uomini e animali sui
campi e per contratti tra agricoltori e mercanti.
Erano anche giudici di polizia
e come tali giudicavano le piccole trasgressioni la cui pena non eccedeva
10 giorni di carcere o una multa non superiore a 20 ducati, fungevano anche
da giudice istruttore raccogliendo le prove per l’istruzione dei processi.
I giudicati di pace furono aboliti con l’emanazione della legge organica
dell’ordine giudiziario del 29 maggio 1817 n.727.
I documenti dei Giudicati di pace
sono frammisti a quelli delle rispettive corti locali e contengono sentenze
civili e correzionali.