Recupero dei debiti formativi

 

 

Vedi Decreto Ministeriale novembre 2007 sul recupero delle insufficienze.

 

 

Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007

Art. 1 Comma 3: A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei".

Art. 3 Comma 1: Il dirigente scolastico comunica per iscritto alla famiglia un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno (promosso con debito formativo), indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente, il dirigente scolastico fa presente alla famiglia che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, gli alunni debbono comunque saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.

Art. 3 Comma 2: Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo é stato contratto. Tenuto contro della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell'ultimo anno.

Art. 3 Comma 5: Agli alunni che abbiano saldato i debiti nell'ultimo anno di corso non é data l'integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.

 

> All'allievo con debito formativo viene data la possibilità di sostenere le prove di recupero in tre diversi momenti:

1) la prima e/o seconda settimana di ottobre

2) la prima e/o seconda settimana di febbraio

3) la prima e/o seconda settimana di maggio

 

> Il non assolvimento del debito formativo dell'anno precedente, per le materie che non proseguono, dovrà essere considerato carenza non recuperata e quindi elemento di valutazione per la promozione alla classe successiva.

Gli allievi interessati devono:

• frequentare i corsi di recupero attivati dagli insegnanti o a richiedere interventi di sportello al fine di colmare le lacune pregresse;

• impegnarsi nello studio e nella rielaborazione personale delle conoscenze;

• non sottovalutare questi momenti di verifica in quanto, il non superamento delle    prove, potrebbe compromettere la promozione alla classe successiva.

 

Nel caso l'allievo non si sia presentato alla data fissata per il recupero del debito, e non abbia fornito valide giustificazioni per l’assenza, il coordinatore darà comunicazione alla famiglia dell'assenza all'esame mediante il libretto personale dello studente.

Per le convocazioni successive è necessario che l'alunno, in accordo con i docenti coinvolti, stabilisca nei due periodi che rimangono per l'assolvimento del debito, la data prescelta (prima settimana di febbraio o prima settimana di aprile).

In caso di giustificato impedimento, in uno dei due periodi l'allievo è tenuto a comunicare in anticipo l'assenza all'insegnante della disciplina da recuperare e al personale di segreteria.

 

 

Nota alla tabella A del "Credito Scolastico" per i candidati interni

Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso, non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.