Statuti della città di Orte – Libro IV^ Cap.CXVI   – (1584)- Archivio storico comunale Dal libro "Statuti della Città di Orte" di Don Delfo Gioacchini - 1981

Divieto di lavorare nelle festività sottoscritte

A lode, gloria e onore di Dio Onnipotente e della sua gloriosissima Vergine Madre Maria e dei suoi Santi, si è stabilito e ordinato che nessuno oserà o presumerà lavorare o fare qualche lavoro nei giorni delle sottoscritte festività, cioè:

-Nella solennità del Natale del Nostro Signore Gesù Cristo con un giorno precedente  e 3 giorni seguenti.

-Nel giorno della Circoncisione.

-Nella festa dell’Epifania.

-Nella festa di Pasqua di Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo con 3 giorni  precedenti  e 2 seguenti.

-Nel giorno dell’Ascensione del medesimo.

-Nel giorno di Pentecoste con 2 giorni seguenti.

-Nel giorno dell’Ufficio del Corpo di Cristo.

-In tutte le domeniche.

-In tutte le feste di tutti gli Apostoli e degli Evangelisti.

-In tutte le feste dei Quattro Dottori di Santa Madre Chiesa.

-Nella festa di Sant’Antonio del mese di gennaio.(17/1)

-Nella festa dell’invenzione della Santa Croce nel mese di maggio.(3/5)

-Nella festa dei Santi Ambrogio e Pancrazio.

-Nel giorno di San Giovanni Battista nel mese di giugno.(29/8)

-Nel giorno di San Lorenzo nel mese di agosto.(10/8)

-Nel giorno di Sant’Egidio nel mese di settembre.(1/9)

-Nel giorno della festa della Dedicazione del beato Michele Arcangelo nel mese  suddetto.

-Nel giorno di San Francesco nel quarto giorno del mese di ottobre.(4/10)

-Nella festa di tutti i Santi nel 1° giorno di novembre.(1/11)

-Nella festa di San Martino vescovo e confessore del medesimo.

-Nella festa di Santa Lucia nel mese di dicembre.(13/12)

-Nella festa di San Silvestro nel mese di dicembre.

Se poi qualcuno contravverrà alle norme predette pagherà mediamente come pena 10 soldi e nessun ufficiale potrà dare alcuna licenza alla pena di 10 soldi e la licenza non avrà valore.

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