Statuti della città di Orte – Libro III^ Cap. LXXVIIII  – (1584)- Archivio storico comunale Dal libro “Statuti della Città di Orte” di Don Delfo Gioacchini - 1981

 

Dovere degli ortolani di seminare i meloni.

 Parimenti si è stabilito che l’ortolano che esercita l’arte, sarà tenuto e dovrà ogni anno seminare e piantare ognuno almeno una rasa di meloni alla pena di 100 soldi per chiunque e per ogni anno. E il Podestà sarà tenuto a indagare con diligenza e a far indagare ogni anno sulle questioni predette e punire gli eventuali colpevoli con detta pena senza riduzione. E se lo stesso Podestà sarà stato negligente nelle norme predette, pagherà detta pena dal suo salario.