Organizzazione statale in età repubblicana (509 a.c.- 31 a.c.)



E' senza dubbio in questo periodo che inizia la grande fortuna di Roma data dalla forza del suo governo definito da molti perfetto: Polibio lo elogia vedendo in esso la sinergia tra i diversi princìpi costituzionali di monarchia (con i consoli), aristocrazia (con il senato) e democrazia (con i poteri concessi al popolo).


Mentre nell'età monarchica il potere era attribuito unicamente al re, in età repubblicana venne affidato a due magistrati, i consoli, eletti annualmente dall'intera cittadinanza, riunita nei comizi centuriati.

Le strutture statali permanenti erano molto leggere: in maggioranza erano elettive.

Facevano parte dell'elettorato attivo i cittadini romani maschi dai 17 anni.

Dato che le attività politiche si svolsero sempre nell'Urbe l'esercizio del diritto di voto per coloro che, pur possedendo la cittadinanza romana, risiedevano lontano da Roma era alquanto onerosa.

Si acquisiva il diritto all'elettorato passivo dopo 10 anni di servizio militare e si realizzava secondo determinati limiti di età, con una successione delle varie cariche che costituiva il cursus honorum.

Tutte le magistrature (cariche) erano collegiali, cioè costituite da un insieme di due o più persone, salvo qualche eccezione, ed in genere avevano la durata di un anno; solo il Senato era permanente in quanto i suoi membri erano a vita, permettendo così solamente un ricambio parziale e continuo.

Non esisteva indennità o stipendio per le magistrature, così la carriera politica era prerogativa dell'aristocrazia non solo per le spese legate all'ambitio (la campagna elettorale esercitata per passare a cariche più elevate), ma anche per la gestione della carica stessa.

Prima delle effettive votazioni che si tenevano nelle assemblee ( comitia ) si svolgevano delle riunioni ( contiones ) dedicate alla discussione.

A Roma non esistevano organizzazioni paragonabili ai moderni partiti politici.



LE ASSEMBLEE


1.Comizi curiati (comitia curiata)

I cittadini vi prendevano parte distribuiti in 30 curie, dieci per ognuna delle antiche tribù (Ramni, Tizi, Luceri).

Questi comizi, che risalivano all'età regia e durarono fino al III sec. d.c., avevano la prerogativa di conferire l'imperium a consoli, pretori, propretori, proconsoli già eletti dai comizi centuriati, oppure all'imperatore dopo l'elezione da parte del senato.


2.Comizi centuriati (comitia centuratia)

Erano le assemblee politicamente più importanti in età repubblicana.

I cittadini vi partecipavano divisi per censo e secondo il ruolo militare, raggruppati in 193 centurie, in origine di 100 uomini ciascuna.

Le centurie erano 18 dei cavalieri, 170 di fanti, 5 di non combattenti (inermes), e più precisamente tra questi inermes vi era 1 centuria di proletari, 1 di fabbri, 1 di carpentieri e falegnami, 1 di suonatori di corno e 1 di suonatori di tromba.

Ogni centuria era divisa in iuniores (17-45 anni) e seniores (46-60 anni).

I comizi centuriati eleggevano i censori ed i magistrati con potere decisionale (cum imperio): consoli, pretori, proconsoli e propretori; inoltre votavano leggi, approvavano la guerra e la pace, infliggevano la pena capitale per reati politici.

Questo comizio fungeva anche da tribunale quando un cittadino ricorreva al diritto di provocatio ad populum contro una sanzione (l'appello al popolo era il diritto concesso ai cittadini condannati a morte contro la coercitio del magistrato).


3.Comizi tributi (comitia tributa)

I cittadini romani, secondo la residenza e in via permanente ed ereditaria, appartenevano a una delle 12 tribù (4 urbane e 31 rustiche: il numuro delle tribù rimase invariato dal 241 a.c., quando i cittadini extraurbani cominciarono ad essere iscritti via via nelle tribù rustiche).

Le tribù erano la base organizzativa per il censimento, la tassazione, l'arruolamento e per le assemblee; ogni tribù disponeva di un voto in assemblea, cioè quello della maggioranza al suo interno.

I comizi tributi erano composti da tutto il popolo, patrizi e plebei, ed erano convocati e presieduti da un console o dal pretore urbano.

Eleggevano questori ed edili curuli e altri magistrati minori.


4.Assemblee della plebe (concilia plebis)

Erano composte dalla sola plebe ed eleggevano i tribuni della plebe e gli edili plebei.

Dal 287 a.c.(lex Hortensia) le deliberazioni di questa assemblea ebbero valore di legge.



LE CARICHE


1.Il Senato

Era in età regia un consiglio di anziani appartenenti alle famiglie patrizie più nobili.

Una delle sue funzioni principali era la gestione della politica estera ma dava anche consigli al re e nei casi di vacanza del trono nominava l'interrex; era un collegio di controllo più che decisionale.

Il numero dei membri passò da 300 a 600 nell'età di Silla, a 900 con Cesare, di nuovo a 600 con Augusto.

Verso la fine del V sec. a.c. si aggiunsero senatori plebei, nacque così l'appellativo di patres conscripti da patres (i patrizi) et conscripti (i plebei).

In origine i senatori erano nominati dal re con il requisito dell'anzianità (è incerta l'età minima, forse 60 anni); in età repubblicana il compito della nomina toccò ai consoli, dal 321 a.c. ai censori.

Dalla fine del III sec. a.c. entravano in senato automaticamente coloro che avevano ricoperto cariche curuli; alla fine del II sec. entravano anche gli ex edili plebei e gli ex tribuni della plebe; con Silla si poteva diventare senatore dopo aver ricoperto la carica di questore (carica iniziale del cursus honorum).

Il senato era un organismo che, pur rinnovandosi via via, come insieme ebbe vita perpetua attraverso i secoli: si spiega così la sua centralità nel sistema costituzionale romano, l'autorevolezza per l'accumulo di esperienze, la sua funzione di garantire una continuità rispetto alle magistrature elettive, tutte a tempo limitato.

Il senato aveva un ruolo decisivo soprattutto per la politica estera e per l'espansionismo.

Convocavano e presiedevano il senato prima i magistrati superiori e poi l'imperatore.

Le sedute si tenevano sempre entro un miglio di distanza da Roma.

Il senato era un organo consultivo e nel suo interno si deliberava sulle questioni proposte dal magistrato che l'aveva convocato: ogni senatore esprimeva il suo parere (sententia) senza limiti di tempo -fino ad Augusto- ed il princeps senatus, il più autorevole, aveva la precedenza, seguito dagli ex censori, dagli ex consoli, dagli ex pretori etc.

Il dibattito si concludeva con il senatus consultum, vincolante per il magistrato che l'aveva richiesto; in età imperiale il senatoconsulto acquistò forza di legge.

I magistrati arano tenuti a consultare il senato per tutte le misure che andavano oltre l'ordinaria amministrazione: le proposte di legge, le mobilitazioni dell'esercito, la proroga del comando militare al console, etc.

Il senatusconsultum ultimum era una misura estrema, la dichiarazione dello stato di grave pericolo per lo Stato.  Con esso il senato conferiva poteri dittatoriali ai consoli, ai pretori ai tribuni della plebe, ai promagistrati.

Tuttavia non tutti videro legittima questa misura con la quale il senato poteva dichiarare nemico pubblico qualsiasi cittadini romano.

Con Augusto sostanzialmente rimase al senato il governo dell'Italia e delle province ormai pacificate e quindi smilitarizzate.


2.Imperium

Indica il supremo potere proprio di alcuni magistrati: il comando in guerra e in pace, l'interpretazione e l'applicazione della legge, fino ad infliggere la pena di morte.

Lo avevano i consoli,  i pretori, i magistrati straordinari come il dittatore o il magister equitum, gli imperatori che lo ricevevano al momento della nomina da parte del senato.

Connessa all'imperium è la coercitio, la potestà di irrogare sanzioni e prendere misure repressive.

L'imperium veniva ratificato da una lex curiata e ne erano segno i fasci portati dai littori che accompagnavano i magistrati: 12 per il console ed il proconsole, 6 per il pretore ed il propretore; l'imperium del console prevaleva su tutti gli altri.


3.Intercessio

E' il diritto di veto, di bloccare o di annullare la decisione di un magistrato.  Gode di questo diritto un magistrato nei confronti di un collega di pari grado o di grado inferiore, oppure un tribuno della plebe nei confronti di un collega e di ogni altro magistrato, eccetto il dittatore.


3.Il console

IL console è il magistrato repubblicano che assume l'imperium dal re, anche se limitato nel tempo e da collegialità, da intercessio e da ius provocandi ad populum.

I due consoli si dividevano le competenze o si alternavano.  Di norma uno restava in città, l'altro andava a comandare l'esercito.

Fuori delle mura e nel campo il potere del console era assoluto nei confronti dell'esercito e dei nemici.

I consoli, che erano eletti dai comizi centuriati prima di agosto, all'età minima di 43 anni, entravano in carica il 1 gennaio successivo ed erano eponimi, cioè i loro nomi venivano usati per indicare l'anno.

Già dal 14 d.c. la loro carica divenne onorifica e assegnata dal senato.


5.Il pretore

In origine era un comandante militare.  Aveva l'imperium ma poteva comandare l'esercito e convocare i comizi solo in assenza dei consoli.  La funzione preminente era l'amministrazione della giustizia a Roma.  Veniva eletto all'età minima di 40 anni dai comizi centuriati.  Intorno al 242 a.c. all'unico pretore, che  diventava praetor urbanus con giurisdizione sui cittadini romani, si aggiunge un praetor peregrinus, per le cause tra cittadini e stranieri o tra stranieri.

In seguito il numero dei pretori aumentò per amministrare varie province; con Silla si arrivò al numero di 8.

All'inizio della sua giurisdizione il pretore emanava un edictum in cui esponeva le linee direttrici che avrebbero guidato la sua attività.

Proprio questi edicta ebbero un ruolo importante per la formazione dello ius honorarium.


6.Le promagistrature

Nacquero dalla consuetudine di prorogare l'imperium nel caso in cui il magistrato non riuscisse a portare a termine i suoi compiti entro la normale scadenza (ad es. in caso di assedi).

La carica di proconsole autorizzava ad operare con i poteri consolari, esclusi quelli civili; con Silla divenne normale che i consoli al termine della loro carica andassero a governare le province come proconsoli. All'estero la carica di console veniva sostituita con quella di proconsole.

I propretori con Silla divennero tutti coloro la cui carica di pretore era scaduta.


7.La censura

I censori, in numero di due, venivano eletti ogni cinque anni -distanza di norma tra un censimento e un altro- dai comizi centuriati, ma duravano in carica 18 mesi. Fino al census successivo le loro funzioni erano svolte dai consoli o dai pretori.

I censori eseguivano il censimento dei cittadini, registravano i loro beni, fissavano la lista delle imposte, delle classi e delle centurie; dovevano redigere l'elenco dei senatori riempiendo i vuoti lasciati dai decessi o dalle espulsioni; amministravano le finanze dello Stato e davano in appalto i lavori pubblici; esercitavano la sorveglianza dei costumi mettendo in atto provvedimenti inappellabili, i quali però decadevano alla fine del quinquennio; potevano spostare i cittadini da una tribù all'altra o espellerli da tutte; infine avevano la possibilità di rimuovere dal loro rango i senatori indegni.

I censori non avevano imperium e il loro potere di convocare e presiedere assemblee era limitato a poche circostanze.

La censura si esaurì del tutto con Domiziano che l'assunse a vita; quindi la nomina dei senatori passò all'imperatore e le altre funzioni ad altri magistrati.


8.Edili plebei e curuli

I primi edili, in numero di due, furono quelli eletti dalle adunanze della plebe a partire dal 493 a.c. come aiutanti dei tribuni della plebe e guardiani del tempio di Cerere, dove si conservavano i plebisciti e le case della plebe. Nel 367 a.c. furono istituiti 2 aediles curules (curule è il termine distintivo delle magistrature maggiori, in quanto usavano la sella curulis intarsiata d'avorio).

Con il tempo gli uni e gli altri ebbero le stesse funzioni: manutenzione di strade ed edifici pubblici, polizia urbana, annona, organizzazione dei giochi durante le festività religiose.

Con il principato (da Augusto) rimasero agli edili solo la manutenzione delle strade e la polizia dei mercati.


9.La questura

I questori, eletti nei comizi tributi, due in origine, arrivarono a 20 con Silla, a 40 con Cesare e di nuovo a 20 con Augusto.  Comunemente erano dei collaboratori finanziari per i consoli.

Nel 421 a.c. la questura fu aperta ai plebei; i questori a questo punto divennero quattro, due per amministrare l'erario della città e due per accompagnare i consoli in guerra: questi due ultimi pagavano in soldo, gestivano gli approvvigionamenti, si occupavano della parte di bottino destinata allo Stato.

Persero importanza con l'impero, quando le loro funzioni furono assunte dai prefetti.


10.I tribuni della plebe

Erano i rappresentanti e i difensori della plebe, dalla quale venivano eletti nei concilia plebis dove non erano ammessi i patrizi, che quindi non ebbero mai accesso al tribunato.  Due in origine, arrivarono a 10 nel 449 a.c. .

Non avevano l'imperium ed esercitavano il loro potere solo nell'Urbe; godevano dell'inviolabilità (sacrosanctitas: la pena per i trasgressori di questa era la morte), garantito da un giuramento dell'assemblea della plebe.

I tribuni avevano diritto di veto (intercessio) contro i senatusconsulta e gli atti di tutti i magistrati, compresi i colleghi se col consenso della maggioranza ma escluso il dittatore.

Essendo difensori legali della plebe non potevano assentarsi per più di un giorno da Roma e la loro casa rimaneva aperta giorno e notte.

Possedevano lo ius agendi cum plebe, il diritto di convocare e presiedere i concilia plebis; dal III sec. a.c. potevano convocare il senato e dal II sec gli ex-tribuni potevano diventare senatori.

Da Augusto la tribunicia potestas (le funzioni del tribuno) venne assunta dagli imperatori, quindi i tribuni -nominati dal senato- persero le antiche prerogative, tuttavia durarono fino al V sec. d.c.


11.Dictator e magister equitum

Si tratta di magistrature straordinarie.  Il dittatore (anticamente chiamato magister populi: comandante della fanteria) veniva di norma nominato dal console, dietro indicazione del senato, per uno scopo limitato.

Restava in carica per non più di 6 mesi e gli altri magistrati ordinari erano subordinati a lui, compresi i tribuni della plebe.

Dal 300 a.c. ci si poté appellare al popolo anche nei confronti del dittatore.

L'ultimo dittatore fu nominato nel 202 a.c. .

Il dittatore nominava un comandante della cavalleria (magister equitum) a lui subordinato ma inamovibile; abdicavano insieme nel sesto mese.

Silla nell'82 a.c. si fece nominare dictator con poteri più ampi dell'antica magistratura e a tempo indeterminato, così Cesare nel 48 a.c. e ripetutamente negli anni successivi.

Solo nel 44 a.c. M.Antonio propose una legge cancellò dall'ordinamento politico ogni forma di dittatura. 


12.L'impero o principato

Durante la repubblica veniva dai soldati acclamato imperator il magistrato fornito d'imperium che aveva raggiunto un vistoso successo bellico. Il comandante conservava tale titolo con relative insegne fino alla celebrazione del trionfo, se veniva accordato dal senato.

Solo con Augusto titolo e insegne di imperator divennero perpetue e passarono ai suoi successori: iniziava così l'età imperiale.



IL CURSUS HONORUM

Con questa espressione s'indicava l'ordine in cui si succedevano le varie magistrature della carriera politica. La successione fu regolamentata in particolare dalla Lex Villia annaIis del 180 a.c. Questo l'ordine: edilità (età minima 37 anni), pretura (40 anni), consolato (43 anni). La censura non entrava nella sequenza, ma di solito veniva rivestita da un ex-console; il tribunato della plebe, tra edilità e pretura, non era obbligatorio.

Con la lex Cornelia de magistratibus promulgata da Silla nell'81 a.c. la questura divenne obbligatoriamente il primo gradino (età minima 31 anni e dopo dieci anni di servizio militare). Sembra che la legge Villia fissasse in due anni l'intervallo tra una magistratura e l'altra: la legge Cornelia, invece, fissava un intervallo di dieci anni tra un consolato e l'altro.

Successivamente, il riordino augusteo introdusse come primo gradino (a 17 anni) una carica del vigintivirato, mentre l'età minima per la questura scese a 25 anni. Per i non patrizi fu obbligatorio il tribunato della plebe, prima di pretura (a 30 anni) e consolato (a 33 anni).

Con vigintivirato s'intendeva l'insieme di alcune magistrature minori che in età repubblicana tutte insieme assommavano a 26 membri, divenuti 20 quando Augusto ebbe abolito, nel 13 a.c., i duoviri viis extra urbem purgandis (I due addetti alla pulizia e alla manutenzione delle strade un miglio fuori di Roma) e i quattuorviri praefecti Capuam Cumas (eletti per amministrare la giustizia in dieci municipi della Campania in rappresentanza del pretore).

Erano: i decemviri stilitibus iudicandis, con competenze giurisdizionali riguardanti specialmente controversie circa lo stato di libero o di schiavo di una persona: i tresviri capitales (polizia, prigioni, esecuzioni capitali); i tresviri aere argento auro flando feriundo, indicati solitamente con la sigla AAAFF, che sovrintendevano alla coniazione delle monete (= addetti alla fusione e battitura dl rame, argento e oro): i quattuorviri viis in urbe purgandis, addetti alla pulizia e alla manutenzione delle strade cittadine.