IGEA LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA
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La consulenza del Laboratorio IGEA nell'ambito della medicina del lavoro.
La sicurezza del lavoro. I decreti legislativi 626/94.

 

 I recenti decreti legislativi 629/94 e 242/96, nel recepire le direttive quadro 89/391/CEE, definiscono i principi fondamentali che debbono essere osservati in materia di protezione della sicurezza e della salute sul posto di lavoro. 

Negli stessi viene data particolare importanza alla figura del medico competente, che espleta funzioni sia operative che consultive ed è il responsabile della sorveglianza sanitaria. 

Il Laboratorio di Analisi IGEA pone le Aziende in condizione di ottemperare perfettamente a tutte le disposizioni contenute nei decreti legislativi in argomento, ed offre: 
 

  1. Servizio di consulenza da parte di un medico competente, in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge (specializzazione e/o libera docenza in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, tossicologia industriale);
  2. Servizio di supporto tecnico per quanto concerne gli accertamenti preventivi o periodici richiesti dal medico competente (esami specialistici, analisi di laboratorio, esami radiografici, prove strumentali).
Le aziende interessate, in tutto o in parte, ai servizi esemplificati nei due punti precedenti, possono prendere contatto con la Direzione Sanitaria del Laboratorio IGEA mediante telefono, posta tradizionale o posta elettronica. 

Si ricorda qui di seguito che, secondo l'art. 16 del decreto legislativo 626/94, la sorveglianza sanitaria comprende: 

  1. Accertamenti preventivi (esami clinici, biologici ed indagini strumentali) intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica prevista;
  2. Accertamenti periodici per valutare lo stato di salute dei lavoratori, in relazione ai rischi cui sono esposti, ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Inoltre, l'art. 17 dello stesso decreto investe il medico competente di alcune particolari funzioni: 
  1. Istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria di rischio da custodire presso il datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale; 
  2. Effettuare eventuali visite mediche richieste dal lavoratore (oltre alle normali visite previste dall'art. 16), qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
  3. Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
  4. Collaborare all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
  5. Visitare almeno due volte l'anno gli ambienti di lavoro e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività, ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
  6. Collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
  7. Fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
  8. Informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
  9. Comunicare ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato dei risultati.
Da quanto su esposto scaturisce la necessità di ricorrere al parere del medico competente in tutte le situazioni lavorative a potenziale rischio. Ciò in una pratica moderna e realistica della prevenzione, nell'interesse primario del cittadino, la cui tutela della salute è un diritto sancito dall'art. 32 della Costituzione.