Associazione Esposti Amianto

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Un altro mondo senza amianto è possibile

Forum Social Mundial 2003

Porto Alegre 23-28 gennaio 2003

 
 

Critiche e commenti agli emendamenti

 7.5; 7.6; 7.10; 7.12; 7.13;7.14

(Consulenza giuridica dell'avv. C.D. Cisternino del Foro di Padova)

  

7.5:

l’emendamento proposto è un obbrobrio giuridico oltre che una gravissimo attacco ai diritti dei lavoratori malati e alle loro famiglie. Il I° comma pretenderebbe di limitare la responsabilità civile del datore di lavoro ai soli casi in cui sia intervenuta una sentenza di condanna del datore di lavoro, passata in giudicato e addirittura a seguito di dibattimento (e non si capisce perché neppure l’eventuale condanna in sede di rito abbreviato non dovrebbe essere considerata idonea).

La modifica proposta risulta assolutamente incostituzionale, perlomeno per violazione dell’art. 3 della Costituzione. Ed infatti a seguito delle numerose sentenze della Corte Costituzionale dell’inizio degli anni 90, la responsabilità civile del datore di lavoro è pacificamente affermata in tutti i casi in cui la tecnopatia sia stata provocata dalla violazione della normativa antinfortunistica ed indipendentemente dall’accertamento del giudice penale. Tant’è che il lavoratore o i suoi prossimi congiunti ben possono chiedere, direttamente al giudice civile, l’accertamento della sussistenza anche del reato e ciò al fine di ottenere anche il risarcimento del danno morale (oltre che di quello biologico). Orbene escludere l’applicabilità di tale coerente sistema per i soli lavoratori affetti da tecnopatie amianto correlate come si concilierebbe con il principio di eguaglianza?

Veramente incredibile è poi il contenuto degli articoli successivi. Con essi si pretenderebbe di introdurre una disposizione che più che le caratteristiche della norma generale ed astratta, presenta quelle del provvedimento giurisdizionale. Invero si pretende di indicare in cosa sia consistita la colpa del datore di lavoro per l’insorgenza delle patologie amianto correlate, posticipando addirittura al periodo successivo al 1983 la conoscibilità della pericolosità di quelle malattie. Oltre ad essere questa circostanza assolutamente falsa (sono oramai numerose le sentenza della Cassazione che individuano nella metà degli anni 60 il periodo a partire dal quale si è acquisita la conoscenza diffusa della pericolosità dell’esposizione ad amianto in ordine a tutte le patologie causate dal minerale), certo è che non è possibile per il provvedimento normativo sostituirsi al giudice nell’accertamento dei singoli elementi costituitivi del reato che è chiamato ad accertare.

7.6 e 7.10:

Unitamente alla soppressione del I° comma  però sarebbe meglio prevedere anche quella del II° comma. Insomma la cosa migliore sarebbe  la soppressione dell’intero comma 7. Il rischio, molto grave, è infatti che, poiché una norma che non introduce novità non avrebbe senso, possano svilupparsi dottrine comunque tendenti a limitare le ipotesi di responsabilità del datore di lavoro. Insomma, sulla responsabilità civile e penale del datore di lavoro per l’insorgenza di patologie amianto correlate in danno di propri dipendenti, non si dovrebbe prevedere nessuna modifica al sistema in essere valido per ogni tecnopatia. Ogni intervento, infatti, non può che andare nella direzione  di una riduzione di tutela per i lavoratori e le loro famiglie.

 

7.12:

Anche tale emendamento, così come quello 7.5 mira a prevedere una speciale esclusione di responsabilità del datore di lavoro, solo per le patologie amianto correlate. Vi è una pacifica violazione perlomeno dell’art. 3 della Costituzione.

 

7.13:

la speciale esclusione di responsabilità del datore di lavoro viene prevista non solo per le neoplasie ma per qualsiasi altra patologia amianto correlata.   Vergognoso.

 

7.14:

E’ comunque meno grave degli altri perché a seguito del d. lgs. 38/2000 si ritiene che il danno biologico risarcibile sia solo quello eccedente le prestazioni erogate dall’Inail.

 

Si ribadisce, comunque, la nostra  convinzione, confermata da quanto poi purtroppo accaduto con gli emendamenti presentati:

Qualunque  intervento con disposizioni speciali sul tema della responsabilità del datore di lavoro,  non possono che mirare a introdurre ipotesi di limitazione di quella responsabilità, con conseguenze gravissime per i diritti del malati e dei propri familiari.