ASSOCIAZIONE
DEGLI ESPOSTI AMIANTO
E
AD ALTRI RISCHI AMBIENTALI
STATUTO
(valido dal
15 ottobre 2005)
art. 1 DENOMINAZIONE
L’ ”ASSOCIAZIONE degli ESPOSTI all’AMIANTO e ad altri
agenti tossico-nocivi” del Veneto (in
sigla A E A Veneto) è un’associazione autonoma
dai Partiti, dai Sindacati, da ogni centro di potere.
Ispirata ai principi di volontariato e promozione
sociale ed ambientale; basata sulla solidarietà e
democrazia, al fine di garantire la più ampia
partecipazione degli iscritti alla vita
dell’associazione
L’Associazione
pertanto si prefigge :
a)
l’abolizione
dell’amianto (o asbesto) e degli altri agenti
tossici-nocivi in ogni loro forma: estrazione, impiego
produttivo, commercializzazione, trasporto.
b)
di
conoscere e di studiare i c.d. “sostituti
dell’amianto”, i quali si ritiene non debbano essere
utilizzati se non viene dimostrata chiaramente la loro
innocuità.
c)
in
termini più generali l’Associazione è contro ogni
concezione dello Sviluppo come mera crescita
quantitativa di consumi, merci e profitti, che come
tale escluda dai suoi presupposti primari il Diritto
alla Salute e la sua tutela individuale
e collettiva, oltre che la salubrità
ambientale, subordinandolo ad interessi di qualsiasi
altra natura.
d) in generale di tutelare, , in modo
pacifico, i diritti civili ed umani di ogni cittadinoL’A.E.A. fa
propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti
per tutti dall’ORGANIZZAZIONE MONDIALE della SANITA’.
art. 2 -
OBIETTIVI E SCOPI
SPECIFICI DELL’ASSOCIAZIONE :
L’Associazione
promuove
a)
l’informazione scientifica sui danni e rischi dovuti
all’amianto e a qualunque altro agente tossico-nocivo
utilizzando ogni strumento ritenuto idoneo al fine di
creare e sostenere una maggiore consapevolezza in
merito ai problemi riguardanti la salute;
b)
la
divulgazione delle esperienze di lotta di lavoratori e
popolazioni che, esposti all’amianto o ad altri
agenti tossico-nocivi, si mobilitano per la loro
eliminazione;
c)
l’informazione scientifica in campo sanitario, la sua
divulgazione con ogni mezzo ritenuto idoneo, al fine
di creare e sostenere una maggiore consapevolezza in
merito a problemi riguardanti la salute;
d)
l’individuazione e la denuncia dei rischi prodotti
dall’amianto e dagli altri agenti tossico – nocivi;
e)
la
tutela dell’ambiente, della salute dei
cittadini, dei lavoratori dall’amianto o da qualunque
agente tossico nocivo
L’Associazione
sostiene :
a)
i
lavoratori che si prefiggono di bandire l’uso
dell’amianto e di altri agenti tossici-nocivi in tutti
i processi di lavorazione;
b)
quei
cittadini singoli o associati, anche sul piano
giuridico, che sono colpiti da esposizione
all’amianto e da altri agenti tossico-nocivi.
L ‘Associazione si
prefigge :
a)
di
arrivare alla definizione, da parte degli organi
competenti, di un quadro legislativo nazionale,
europeo e internazionale che stabilisca in modo chiaro
l’abolizione dell’amianto e dei suoi sostituti di
analoga nocività,degli altri agenti tossici-nocivi e
definisca le strutture e gli strumenti di controllo e
di bonifica. A tale scopo
l’Associazione prende gli opportuni contatti con i
responsabili; politici e tecnici delle U.S.L., delle
Regioni, dei Ministeri interessati, della Comunità
Economica Europea, dell’O.M.S;
b)
di
partecipare a convegni, congressi, seminari sul piano
nazionale e internazionale in cui si faccia
riferimento sul piano tecnico, epidemiologico, delle
bonifica, etc..., all’amianto o ad altri agenti
tossico-nocivi;
c)
di
promuovere essa stessa convegni, congressi, seminari
aperti, con il contributo di Sindacati, Partiti e
altre Associazioni (in particolare degli organismi
politici e amministrativi dei Comuni, delle U.S.L.,
delle Regioni, dello Stato, della Comunità Economica
Europea, dell’O.M.S.);
d)
di
intrattenere relazione con tutti quegli organismi
scientifici e tecnici che studiano il problema
dell’amianto e di altri agenti tossico-nocivi, dei
loro effetti, quali ad esempio lo I.A.R.C. di Lione
(Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro);
e)
di
richiedere, se necessario consulenze esterne di
tecnici ed esperti.
Art. 3
-
L’Associazione si costituisce parte civile nei
procedimenti giudiziari in cui si rivendica il
risarcimento di danni dovuti all’amianto e ad altri
agenti tossico - nocivi.
Art. 4 -
ADERENTI
ALL’ASSOCIAZIONE
All’Associazione aderiscono:
a)
tutti coloro che condividono in pieno gli scopi, con
particolare riferimento alle persone che direttamente
o indirettamente hanno subito l’esposizione
all’amianto e ad altri agenti tossico-nocivi e i
conseguenti danni alla salute, sia perché hanno
lavorato queste sostanze, sia perché loro stessi e/o i
loro familiari vivono in zone contaminate;
b)
organizzazioni e associazioni di lotta per la salute e
per la salvaguardia dell’ambiente;
c)
gli utenti, a titolo individuale
o collettivo, di case, uffici, scuole, ospedali, mezzi
di trasporto, che hanno riscontrato, o ne hanno il
sospetto, la presenza di amianto e di altri agenti
tossico-nocivi;
d)
membri
di organizzazioni partitiche e sindacali a titolo
personale;
e)
partiti
e sindacati che dichiarino pubblicamente di essere
contrari all’impiego dell’amianto e di altri agenti
tossico-nocivi. Ai partiti si richiede l’attività di
promozione legislativa in vista dell’eliminazione
dell’amianto, per i sindacati l’intento esplicito di
inserire nei contratti collettivi di lavoro
l’esclusione della lavorazione dell’amianto e di altri
agenti tossico-nocivi.
f)
gli
Enti locali che hanno riscontrato la presenza di
amianto o di altri agenti tossico-nocivi nel loro
territorio e si riconoscono negli obiettivi dell’A.E.A.;
g)
tecnici,
medici, avvocati, magistrati, uomini di scienza che
studiano il problema dell’amianto, degli altri agenti
tossico-nocivi e dei loro effetti e condividono gli
scopi della A.E.A.
L’A.E.A. non ha fini
di lucro, è retta dalle norme di cui agli art. 36 e
seg. del Codice Civile e dal presente Statuto. Ha
durata fino al conseguimento dello scopo che si
prefigge.
La Sede legal
dell’Associazione è in Padova, via Dalmazia 6/b.,
sede anche della segreteria.
Tutti hanno la facoltà di
iscriversi alla Associazione, versando la quota
sociale ed accettando la spirito e le norme che la
regolano.
I soci possono essere individuali
e collettivi. Le domande vengono presentate al
Comitato Direttivo cui compete la decisione circa
l’ammissione.
Ogni socio, purché in regola
con i conferimenti, ha diritto di partecipare alla
vita democratica della Associazione, alle sue
attività, ai gruppi di lavoro.
tutti i soci hanno pari dignità
all’interno dell’associazione ,e tutti i hanno pari
opportunità nel ricoprire le cariche associative.
la
qualità di socio si perde quando non si versa la quota
associativa per due anni consecutivi
Gli organi regionali
dell’Associazione sono :
a-
L’Assemblea
b-
Comitato direttivo
c-
presidente
d-
segretario
e-
collegio dei revisori
1-
L’Assemblea regionale rappresenta tutti i soci
tramite delegati, nominati o eletti nelle assemblee
provinciali. I soci che non fanno parte di strutture
provinciali hanno diritto di farsi rappresentare da un
delegato ogni dieci soci o frazione superiore a
cinque I soci collettivi hanno diritto a un solo
voto. L’assemblea é ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni volta
che lo ritenga necessario il Comitato Direttivo (e
comunque, di norma, almeno una volta l’anno) o qualora
ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei
soci o degli equivalenti delegati. La richiesta va
presentata in forma scritta al Presidente
dell’Associazione, il quale dovrà convocare
l’Assemblea non oltre i trenta giorni successivi.
2-
In
occasione delle assemblee ordinarie e straordinarie,
l’AEA del Veneto nomina i propri rappresentanti per
l’AEA nazionale nella misura, di uno ogni 15 soci.”
La convocazione
dell’Assemblea è disposta con avviso, da inviare alle
strutture provinciali, e, ove non esiste, ai singoli
soci almeno trenta giorni prima della riunione, con
l’indicazione del giorno dell’ora di questa e degli
argomenti all’ordine del giorno. Prima e seconda
convocazione possono avvenire nello stesso giorno,
purché ad almeno un’ora di distanza l’una dall’altra e
se ne dia comunicazione ai delegati.
L’assemblea ordinaria
è valida in prima convocazione con la presenza, in
proprio o per delega, della maggioranza dei delegati;
in seconda convocazione con la presenza, in proprio o
per delega, di un decimo dei delegati.
L’Assemblea
straordinaria, che delibera sulle modifiche del
presente Statuto o sullo scioglimento
dell’Associazione, è valida, in prima convocazione,
con la presenza, in proprio o per delega della
maggioranza dei
delegati ; in seconda convocazione con la presenza, in
proprio o per delega, di un quinto dei delegati. Ogni
delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un
altro delegato. Ciascun delegato può essere portatore
di non più di cinque deleghe.
L’assemblea è presieduta
dal Presidente, coadiuvato dal Segretario. In assenza
del Vicepresidente, si provvederà ad eleggere tra i
delegati o soci, a maggioranza relativa, un presidente
dell’Assemblea. Possono inoltre, essere eletti, due
scrutatori per il controllo delle votazioni.
Le deliberazioni sono
prese normalmente con votazione per alzata di mano. Si
potrà far ricorso alla votazione per appello nominale
quando ciò sia ritenuto necessario per il buon ordine
della votazione su richiesta di un quinto dei delegati
presenti. Le deliberazioni relative a persone
determinate e le elezione alle cariche sociali possono
aver luogo a scrutinio segreto.
Per la validità delle
deliberazioni è richiesto il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Le deliberazioni
dell’Assemblea straordinaria devono essere prese con
voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Le deliberazioni
vengono fatte constare da verbale redatto dal
Segretario. Esso deve essere letto ed approvato
dall’Assemblea (nella stessa riunione e in quella
immediatamente successiva) e viene sottoscritto dal
Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se
nominati.
a-
Tutte le cariche statutarie sono gratuite
durano due esercizi consecutivi e sono rieleggibili
e, qualora allo scadere del mandato, non si svolgono
assemblee generali ordinarie o straordinarie per
l’elezione delle cariche statutarie, le stesse sono
rinnovabili automaticamente per altri due anni;
b-
allo scadere del quarto anno consecutivo tutte
le cariche decadono automaticamente ed entro 30 giorni
il consigliere più anziano del Comitato Direttivo
indirà le nuove elezioni, tramite l’assemblea
straordinaria;
c-
trascorsi i 30 giorni, come previsti al punto
precedente, l’assemblea straordinaria si auto
convocherà nell’ordine: per iniziativa di almeno una
struttura provinciale, o di almeno 100 soci, in regola
con le quote associative, che dovranno sotto firmare
l’invito di convocazione a tutti i soci. L’Assemblea
sarà ritenuta valida se rispetta quanto stabilito
dall’art. 11 ;
d-
trascorsi 120 giorni dalla scadenza del mandato
come al punto b l’AEA del Veneto si intende sciolta.
Il Presidente
rappresenta l’Associazione, ne coordina le attività,
convoca e presiede l’Assemblea ed il Comitato
Direttivo e cura l’esecuzione delle loro
deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed
urgenti per il buon funzionamento dell’Associazione
nell’intervallo delle riunioni del Consiglio
Direttivo al quale è tenuto a riferire i provvedimenti
stessi alla prima riunione. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Associazione
di fronte ai terzi ed
in giudizio, può nominare avvocati e procuratori alle
liti, può riscuotere qualunque credito ed incassare
qualunque versamento, può fare pagamenti, rilasciando,
o ricevendo quietanze. Può delegare singole funzioni,
volta per volta o permanentemente ad altro membro del
Comitato.
Il comitato Direttivo
è formato da un numero non inferiore a sette membri,
corrispondenti alle realtà di base territoriali
aderenti alla A.E.A., ivi compreso il Presidente, il
Vicepresidente e il Segretario. Se nel corso del
mandato di carica vengono a mancare, per dimissioni o
altra causa, uno dei suoi componenti, subentra il
primo dei non eletti. Se viene meno la maggioranza del
comitato, i Consiglieri rimasti in carica devono
convocare l’Assemblea perché provveda alla
sostituzione dei mancanti. I Consiglieri nominati
dall’Assemblea scadono insieme con quelli in carica al
momento della loro nomina. Se il Comitato Direttivo
non provvede alla convocazione dell’Assemblea per la
sostituzione dei Consiglieri mancanti o se vengono a
mancare tutti i Consiglieri, l’Assemblea per la loro
sostituzione deve essere convocata dal Collegio dei
Revisori, il quale può compiere, nel frattempo, gli
atti di ordinaria amministrazione.
Il Comitato Direttivo
delibera su tutte le questioni che interessino
l’Associazione ed ha tutti i poteri necessari
per la
corretta ed efficace
gestione. Può eleggere nel proprio seno un
Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Può
delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
Esso si riunisce possibilmente una volta al mese,
comunque non meno di tre volte l’anno, ed ogni volta
che lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano
richiesta due Consiglieri e un terzo del Collegio di
Revisione. Le riunioni sono convocate con avviso
scritto da inviare almeno dieci giorni prima della
riunione, contenente l’elenco degli argomenti da
trattare, il luogo e l’ora della riunione. In caso di
urgenza la riunione potrà essere convocata quarantotto
ore prima, con modalità opportune. Le riunioni del
Comitato sono valide quando sia presente la
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il segretario è
l’organo tecnico dell’Associazione: organizza e cura
le riunioni del Comitato Direttivo e le Assemblee
Generali; compila i verbali e le delibere,
sottoscrivendole con il Presidente ed il Comitato
Direttivo, in accordo con i quali coordina l’attività
dell’Associazione e cura l’esecuzione delle delibere.
Il Comitato direttivo
prende posizione nei confronti dei Soci che non
rispettino gli scopi dell’Associazione.
Le riunioni del
Comitato sono presiedute dal Presidente o in sua
assenza dal Vicepresidente o dal più anziano di età
dei componenti. Le deliberazioni sono fatte constare
da verbale, compilato dal Segretario, letto ed
approvato dal Comitato nella stessa riunione o in
quella immediatamente successiva e sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Il Collegio dei
Revisori è formato da almeno tre membri. Questi
eleggono tra loro il Presidente. Il Collegio esercita
la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione e
sulla regolare tenuta della contabilità. A tale scopo
può esaminare in ogni momento i libri e i documenti
contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni
che ritenga necessario. Rilevando irregolarità
amministrative o contabili deve darne comunicazione
scritta al Comitato per i necessari provvedimenti. I
Revisori devono essere invitati alle riunioni del
Comitato Direttivo e possono far constare il proprio
parere sulle deliberazioni che abbiano contenuto o
conseguenze di ordine economico. Il Collegio dei
Revisori provvede alla convocazione dell’Assemblea nei
casi previsti dal presente Statuto.
I fondi per il
funzionamento dell’Associazione saranno costituiti
dalle quote sociali, da eventuali contributi e di enti
e dalla riscossione dei costi delle iniziative ed
attività promosse per il raggiungimento dello scopo
sociale. L’ammontare della quota sociale viene fissato
annualmente, entro il 31 dicembre, dal Comitato
Direttivo.
Art. 23 Il
Comitato Direttivo sovra intenderà alla gestione delle
entrate, e delle uscite, che sarà curato dal
tesoriere, il quale compilerà un bilancio
preventivo ed un conto consuntivo, che
saranno sottoposti, a fine anno, per l’approvazione,
all’Assemblea corredati dal parere del Collegio dei
Revisori.
Qualora il bilancio di
fine anno dovesse presentare degli utili, il Comitato
Direttivo dovrà immediatamente deliberarne il suo
utilizzo nella gestione dell’anno successivo, per gli
scopi statutari previsti dall’art. 2.
L’esercizio sociale
inizia con il primo gennaio e termina al 31 dicembre
di ogni anno.
Le modifiche al
presente Statuto o lo scioglimento dell’associazione
potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da
un quinto dei Soci. Esse dovranno essere approvate
dall’Assemblea straordinaria con le norme di cui ai
precedenti articoli.
Art. 26
Nel caso di
scioglimento dell’associazione, i fondi e i beni che
residuano, dopo il saldo di tutte le passività,
devono essere devoluti ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale,
conformi allo spirito
e agli scopi dell’associazione. In nessun caso
possono essere distribuiti, direttamente o
indirettamente, beni, utili e riserve ai soci.
Art. 27
Per tutto quanto non
contemplato dal presente Statuto vigono le norme del
Codice Civile sulle Associazioni di persone.