Qui di seguito sono riportate le sentenze trattate.

  1. Sent. n. 8447, Sez. II, del 21-06-2000 sulla competenza del giudice in una causa promossa da un condomino contro il condominio

    Nella controversia promossa da un condomino nei confronti del condominio al fine di ottenere la declaratoria dell'inesistenza dell'obbligo di pagare la propria quota di spesa, deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini, sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all'invalidità dell'intero rapporto, il cui complessivo valore è, pertanto, quello rilevante ai fini della determinazione della competenza, atteso che il "thema decidendum" non riguarda l'obbligo del singolo Condomino, bensì l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può formare oggetto di riscontro soltanto in via incidentale.

  2. SENTENZA n. 9927, Sez. III, del 28-07-2000 sulla rinuncia alla prescrizione.

    La rinuncia alla prescrizione presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita l'univoca volontà di non sollevare la relativa eccezione. L'essersi difeso nel giudizio di primo grado sul merito della causa, senza eccepire preliminarmente la prescrizione, non integra di per sé stesso fatto univoco, incompatibile con la volontà di sollevare tale eccezione, la quale, pertanto, nella vigenza del testo originario dell'art. può essere dedotta per la prima volta anche in appello

  3. Sent. n. 10027, Sez. III, del 1.08.2000 Circolazione stradale e presunzione di colpa in base all'art. 2054 3° comma. Requisiti della prova liberatoria

    Ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 terzo comma non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento specificatamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto non idonea la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto non idonea ad integrare la prova liberatoria la condotta del proprietario consistita nell'affidamento del veicolo ad un depositario nella scelta della persona alla quale, a sua volta, affidare il veicolo, consentendone l'uso da parte di un minorenne). (Sent. n. 10027, Sez. III, del 1.08.2000).

  4. Sent. n. 8880, Sez. II, del 3.07.2000 Vendita di un immobile destinato ad abitazione. Mancato rilascio della licenza di abitabilità e responsabilità del venditore. Eccezione d'inadempimento.

    Il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione, in assenza di abitabilità, senza la quale esso non acquista la normale attitudine a realizzare la sua funzione economico-sociale; tale requisito giuridico, essenziale ai fini del legittimo godimento e della commerciabilità del bene, non può essere sostituito dalla definizione della pratica di condono o da altro, in quanto chi acquista un immobile - salvo che sia reso espressamente edotto dell'esistenza di qualche problema amministrativo o urbanistico - ha diritto alla consegna di un appartamento in tutto conforme alle leggi, ai regolamenti ed alla concessione edilizia e per il quale sia stata, quindi, rilasciata la licenza di abitabilità; conseguentemente la mancata consegna di tale licenza implica un indempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile ovvero costituire il fondamento dell'exceptio prevista dall'art. 1460 cod. civ., per il solo fatto che si è consegnato un bene che presenta problemi di commercibilità, essendo irrilevante la circostanza che l'immobile sia stato costruito in conformità alle norme igienico sanitarie, alla disciplina urbanistica e alle prescrizioni della concessione ad edificare, ovvero sia stato concretamente abitato. (Sent. n. 8880, Sez. II, del 3.07.2000).

    Sent. n. 10129, Sez. III, del 2.08.2000

    Il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all'art. 345, primo comma, cod. proc. civile, integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio.

    Sent. n. 10139, Sez. V, del 2.08.2000

    L'Art. 353 c.p.c., nel prevedere che il giudice di appello che riforma la sentenza di primo grado, dichiarando la propria giurisdizione, negata dal primo giudice, deve pronunciare, anche d'ufficio, sentenza con la quale rimette le parti al primo giudice, costituisce applicazione del tendenziale principio del doppio grado di giurisdizione di merito. La violazione della norma richiamata, compiuta dal predetto giudice allorché, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, decida la causa nel merito, comporta vizio del procedimento che, inficiando di nullità la sentenza di secondo grado, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e comporta la cassazione della sentenza stessa, con il conseguente rinvio della causa al primo giudice.

    Sent. n. 10352, Sez. III, del 8.08.2000

    Incidente stradale La presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito. fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato. Una volta poi accertate le responsabilità e l'imprudenza della condotta del pedone investito dal veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 comma primo cod. civ., con quella presunta dela conducente, prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ.

    Sent. n. 10427, Sez. II dell'8.08.2000

    Condominio - amministratore L'Amministraore del condominio può promuovere il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali, e l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera assembleare avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c.

    Sent. n. 10118, Sez. III dell'2.08.2000

    Contratto di ormeggio e contratto atipico Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella natura di contratto atipico, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale (in mancanza della quale non può dirsi relalizzata la detta convenzione negoziale) consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, peraltro, del tutto legittimamente estendersi anche ad altre prestazioni (sinallagmaticamente collegate al corrispettivo), quali la custodia del natante e/o quella delle cose in esso contenute, ed il relativo accertamento si esaurisce in un giudizio di merito che, se adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità

    Sent. n. 9921, Sez. II del 28.07.2000

    Interpretazione del contratto e giudizio di legittimità Accertato il rispetto dal parte del giudice di merito delle norme di ermeneutica contrattuale, il giudice di legittimità non può sindacare l'interpretazione compiuta sul rilievo dello squilibrio in danno di uno dei contraenti puntualmente risultante dall'arcertato regolamento d'interessi, poiché il criterio interpretativo dell'equo contemperamento dell'interesse delle parti, prescritto dall'art. 1371 cod. civ., costituisce criterio residuale cui - come espressamente dispone la norma - è consentito solo quando, nonostante l'applicazione delle precedenti regole interpretative, il contratto rimanga oscuro.ù

    Sent. n. 9532, Sez. I del 20.07.2000

    Interpretazione del contratto secondo buona fede Il giudice che si avvale del criterio ermeneutico di cui all'art. 1366 cod. civ. secondo il quale il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, deve procedere ad analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento, ricercandone così la comune intenzione, senza sovrappore una propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti.

    Sent. n. 8794, Sez. II del 28.06.2000

    L'inserzione automatica di norme imperative in sostituzione di una clausola contrattuale affetta da nullità può dirsi legittima, a norma dell'art. 1419 comma secondo cod. civ., soltanto se la sostituzione stessa debba avvenire "di diritto", in forza, cioè, di un'espressa disposizione di legge la quale, oltre a comminare la nullità di una determinata clausola, ne imponga anche la sostituzione con una normativa legale, mentre la predetta inserzione non è attuabile qualora il legislatore, nello stabilire la nullità di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente previsto la sostituzione con una specifica norma imperativa (fattispecie in tema di clausola di un contratto preliminare contenente una pattuizione contraria alla norma di cui all'art. 60 D.P.R. 634/1972 - previsione di indicazione di un prezzo minore di quello realmente pattuito in sede di rogito notarile -, ritenuta nulla dalla S.C., ma non sostituibile dal combinato disposto degli artt. 41,60 e 70 del citato D.P.R., mancando, nella specie, l'elemento rigidamente predeterminato destinato a sostituirsi alla clausola contrattuale.

    Sent. n. 8881, Sez. II del 3.07.2000

    Contratto per adesione: presupposti Un contratto è qualificabile per adesione secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ., e come tale soggetto per le clausole cosiddette onerose alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal secondo comma del citato articolo, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente in base a moduli o formulari e non anche in ipotesi diverse ed in particolare quando il negozio sia stato concluso a segutio e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.

    Sent. n. 8796, Sez. II del 28.06.2000

    Contratto preliminare ad effetti anticipati Nel contratto preliminare ad effetti anticipati - in base al quale le parti, nell'assumere l'obbligo della prestazione del consenso al contratto definitivo, convengono l'anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al pomissario acquirente, con o senza corrispettivo - la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non s'è ancora verificato, risultando dal titolo l'altruità della cosa. Ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l'animus possidendi, sicché la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione, con esclusione dell'applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 1148 cod. civ., relativa all'obbligo del possessore in buona fede di restituire i frutti percepiti dopo la domanda giudiziale.

    Sent. n. 10280, Sez. V del 4.08.2000

    In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

    Sent. n. 10110, Sez. III del 2.08.2000

    Impugnazioni e acquiscienza L'acquiescenza tacita o espressa, contemplata dall'art. 329 cod. proc. civ., opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta; mentre, ove questa sia già intervenuta, la volontà della parte soccombente di accettare la pronuncia del giudice può esprimersi solo mediante un'espressa rinuncia all'impugnazione stessa, da compiersi nella forma prescritta dalla legge.

    Sent. n. 10106, Sez. III, del 02.08.2000

    Locazione di immobili ad uso non abitativo: differenza rispetto all'affito di un'azienda Il criterio discretivo tra la locazione di immobile ad uso non abitativo e affitto d'azienda è fondato, rispettivamente, sulla valenza assorbente ed esclusiva dell'immobile nel primo caso e, viceversa, sulla sua considerazione funzionalmente paritaria e complementare con gli altri beni organizzati per l'azienda, nel secondo caso.

    Sent. n. 10124, Sez. III, del 02.08.2000

    Locazione di immobili ad uso non abitativo: mancata comunicazione della sublocazione La mancata comunicazione della sublocazione o della cessione del contratto, nel caso di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, rende solo inopponibile l'avvenuta sublocazione o la cessione al locatore, il quale, peraltro, non può considerare di per sé inadempiente il conduttore, ma solo notificargli la sua opposizione, specificando altresì i gravi motivi che la giustificano, all'accertamento della sussistenza dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di locazione.

    Sent. n. 10126, Sez. III, del 02.08.2000

    Locazione: obblighi del conduttore. Il primo comma dell'art. 1588 cod. civ. prevede che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. La norma, che sostanzialmente riproduce la disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ., importa che il conduttore per vincere la presunzione deve dare la prova, piena e completa, non solo del dato obiettivo della perdita o del deterioramento, ma altresì dell'assenza di colpa e, cioè, del caso fortuito o della forza maggiore (nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso con il quale si censurava la sentenza che aveva ritenuto, in un caso di furto di una cinepresa data in locazione e custodita in un camper, l'esistenza della causa non imputabile).

    Sent. n. 10129, Sez. III, del 02.08.2000

    Rinuncia alla prescrizione e accettazione del contraddittorioL'iniziale accettazione del convenuto del contraddittorio sul merito non comporta una rinuncia implicita alla prescrizione, non potendo tale comportamento ritenersi incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, atteso che il debitore può avere interesse a contestare in un primo tempo la fondatezza della domanda avversaria sotto il profilo attinente al merito, riservandosi di eccepire successivamente l'avvenuta prescrizione.

    Sent. n. 10414, Sez. III, dell'8.8.2000

    Responsabilità civile Nesso di causalità - Concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute - Rapporto di causalità con l'evento - Sussistenza -Indipendenza dall'azione o dall'omissione del colpevole - Irrilevanza A norma del primo comma dell'art. 41 cod. pen. norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento (Sent. n. 10414, Sez. III, dell'8-8-2000).

    Sent. N. 10127, Sez. III, del 2.08.2000

    * Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione - ProposIzione con citazione anziché con ricorso - Irrilevanza - Condizioni - Deposito tempestivo della citazione nella cancelleria del giudice - Necessità L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 va proposta con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice adito entro il termine perentorio ivi fissato. Ove tale opposizione sia proposta con citazione, il relativo atto è idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio solo se depositato nel rispetto dell'indicato termine, non essendo sufficiente la mera notificazione nel termine stesso (Sent. N. 10127, Sez. III, del 2.08.2000).

    Sent. n. 10719, Sez. III, dell'11-8-2000

    Appalto - Rovina e difetti di cose immobili Responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cod. civ. -Estensione al progettista, al direttore dei lavori ed al committente avvalsosi di detti ausiliari - Responsabilità da fatto illecito - Sussistenza La disciplina dell'art. 1669 cod. civ., relativa anche ai gravi difetti dell'opera ed applicabile anche negli appalti pubblici, si applica non solo nei confronti dell'appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari, e la relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito.

    Concordato preventivo - Ammissione - Istanza presentata dal debitore in pendenza della procedura fallimentare a suo carico - Audizione in camera di consiglio - Necessità - Esclusione - Condizioni

    Sent. n. 10673, Sez. I, dell'11-8-2000 Il debitore, il quale abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, sia stato sentito e si sia difeso nel corso della procedura.

    Contratto preliminare unilaterale - Dazione al promittente di una somma di denaro da parte del contraente non ancora obbligato - Caparra confirmatoria - Configurabilità - Esclusione -Funzione - Accordo sul prezzo

    Sent. n. 8488, Sez. II, del 22-6-2000 Nel contratto preliminare unilaterale la dazione di una somma di denaro da parte del contraente non ancora obbligato, ancorché qualificata come dazione a titolo di caparra confirmatoria, assolve solo la funzione di versamento di un acconto sul prezzo.

    Contratto - Risoluzione per inadempimento - Clausola risolutiva espressa - Necessità di approvazione scritta - Esclusione

    Sent. n. 8881, Sez. II, del 3-7-2000 La clausola risolutiva espressa, alla quale va equiparata quella relativa al termine essenziale, non deve essere approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ. in quanto non particolarmente onerosa.

    Contratto - Risoluzione per inadempimento - Termine essenziale per una delle parti - Inosservanza - Colpa -Elemento impeditivo della fattispecie risolutiva del contratto - Operatività

    Sent. n. 8881, Sez. IL, del 3-7-2000 Il requisito della colpa, nell'ipotesi di mancata osservanza del termine essenziale, non opera come elemento costitutivo della fattispecie della risoluzione del contratto, ma solo come elemento eventualmente impeditivo nel senso che, nel caso di adempimento che richiede la cooperazione di entrambi i contraenti, sorge a carico di chi si oppone alla risoluzione del contratto, nonostante la scadenza del termine, l'onere di dimostrare che soltanto per effetto del comportamento della controparte, contrario a buona fede, l'adempimento non è stato reso possibile.

    Esecuzione forzata presso terzi , spese e obbligo del debitore assegnatario

    Sent. n. 10724, Sez. III, dell'11-8-2000 A norma dell'art. 95 cod. proc. civ., nel processo esecutivo che si svolge con le forme del pignoramento di crediti o di cose del debitore che sono in possesso di terzi e si conclude con l'ordinanza di assegnazione del credito, l'obbligo del pagamento delle spese grava sul debitore assegnatario e non sul terzo assegnato.

    Sent. n. 10738, Sez. III, dell' 11-8-2000

    * Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori. Trasferimento agli organi della procedura della gestione dei beni e legittimazione del debitore cedente ad agire per la tutela del patrimonio e a resistere ad azioni di terzi. Sussistenza e conseguenze in caso di azione risarcitoria nei confronti di terzi per il danno derivante dal dissesto finanziario La procedura di concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi, nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto allorché - venuti meno quei poteri con la chiusura del concordato l'esercizio di tutti i crediti viene restituito alla piena disponibilità del debitore cedente, che torna ad assommare in sé la titolarità giuridica e i poteri di gestione, con piena libertà di azione e senza neanche più l'astratta possibilità di un contrasto di interessi con i creditori cessionari; conseguentemente, chiusa la procedura, il debitore cedente è legittimato attivamente a proporre azione di risarcimento nei confronti di terzi per il danno derivante dal dissesto finanziario, essendo invece inammissibile che tale diritto, rimasto di proprietà del suo titolare e sfuggito alla liquidazione, non possa essere azionato né dagli organi del concordato, decaduti per effetto della definitiva conclusione di questo, né dal suo titolare, e debba restare, in definitiva, privo di tutela.

    Sent. n. 10684, Sez. i, dell' 11-8-2000

    Concorrenza - Tutela - Ragioni - Fondamento - Abbassamento dei costi di produzione di un bene -Legittimità - Limiti La ragione dell'assunzione della "concorrenza" a valore da proteggere risiede nell'esigenza di consentire una competizione che premi l'efficienza assicurando la sostituibilità, da parte del consumatore, dei prodotti che soddisfano la medesima esigenza. Sotto un tal riguardo la scelta di abbassare i costi di produzione di uno specifico bene aggredisce legittimamente la clientela del concorrente, se è conseguita attraverso mezzi leciti. Non è legittima, invece, se consiste in mezzi che escludono la consapevolezza del consumatore nella scelta, e se fa premio sull'handicap costituito, per i concorrenti, dall'osservanza delle norme che regolano l'offerta dl quello specifico prodotto ().

    Sent. n. 10815, Sez. Il, del 16-8-2000

    Condominio - Amministratore - Natura - Rapporti con i condomini - Applicabilità delle norme relative al mandato con rappresentanza - Configurabilità - Conseguenze in tema di obblighi di restituzione alla scadenza L'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'art. 1713 cod. civ., alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono.

    Confessione stragiudiziale - Alla parte - Efficacia di prova legale equiparata alla confessione giudiziale - Configurabilità - Conseguenze La confessione stragiudiziale fatta alla parte, una volta provata (con qualsiasi mezzo, ivi compresa la confessione, valendo in tal caso le ordinarie regole probatorie), ha il medesimo valore di prova legale della confessione giudiziale, ed è dotata di efficacia vincolante sia nei confronti della parte che l'ha resa (alla quale non è riconosciuta alcuna facoltà di prova contraria), sia nei confronti del giudice che, a sua volta, non può valutare liberamente la prova, né accertare diversamente il fatto confessato (Sent. n. 10581, Sez. III, del 10-8-2000).

    Sent. n. 10680, Sez. I, dell'11-8-2000

    Espropriazione per pubblico interesse - Opposizione alla stima - Giudizio - Natura e contenuto - Domanda di attribuzione e ripartizione tra gli esproprianti della somma dovuta - Ammissibilità - Esclusione In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cosiddetta opposizione alla stima, non si configura come fase di mera impugnazione del provvedimento amministrativo, ma si caratterizza come giudizio di autonoma quantificazione dell'indennità da parte del giudice, il quale, in mancanza di specifica istanza, da parte dell'espropriante di ridurre l'indennità stabilita in via amministrativa, deve decidere unicamente sulla richiesta dell'opponente di un'indennità maggiore rispetto a quella fissata in sede amministrativa. La conseguente decisione interviene tra i proprietari e gli altri interessati (art. 19 della legge n. 865 del 1971), i primi dei quali vanno identificati nei soggetti iscritti nei registri o negli atti catastali, con possibilità di estensione agli eredi o aventi causa, mentre i secondi sono immediatamente individuabili nei titolari di diritti o pretese reali sul bene, in concorso ovvero in conflitto con la posizione dei proprietari. La stessa decisione ha contenuto giurisdizionale limitatamente all'ordine di deposito delle eventuali somme aggiuntive, lasciando impregiudicata l'attribuzione delle singole quote, cui è preordinato l'apposito procedimento camerale (artt. 30 e segg., 52 e segg. della legge n. 2359 del 1865), con implicazioni che possono legittimamente dar luogo ad un procedimento contenzioso nelle forme ordinarie, in caso di controversia tra i pretendenti alle somme dovute (la S.C. ha così confermato la sentenza impugnata, la quale, limitandosi a giudicare sull'indennità, aveva omesso di provvedere sulla domanda degli espropriati che, in conflitto tra loro, avevano chiesto la pronuncia sull'effettiva titolarità e la ripartizione delle somme dovute dall'espropriante).

    Sent. n. 10706, Sez. 111, dell'11-8-2000

    Impugnazioni - Acquiescenza tacita - Proposizione di un'altra domanda con "causa pretendi" diversa e " petitum " uguale - Esclusione dell'acquiescenza tacita La proposizione di una domanda avente lo Stesso petitum, ma diversa causa petendi, di altra già proposta contro gli stessi soggetti non dà luogo ad acquiescenza tacita all'impugnazione della sentenza pronunciata sulla prima domanda, non trattandosi di un atto inequivocabilmente funzionale all'incondizionata accettazione degli effetti della sentenza né assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di impugnare.

    Sent. n. 10739, Sez. III, dell'11-8-2000

    Mandato - Revoca - Natura - Efficacia irretroattiva - Obblighi del mandante La revoca del mandato, di cui al n. 2 dell'art. 1722 cod. civ., ha natura di recesso unilaterale con efficacia ex tunc, priva di effetti estintivi rispetto al rapporto e dotata della capacità di paralizzare l'efficacia del rapporto stesso per il futuro, ossia da quando la relativa dichiarazione di volontà sia stata indirizzata al mandatario e sia decorso l'eventuale preavviso. Ne consegue che la revoca non elimina l'attività gestoria compiuta dal mandatario, restando salvi gli effetti del contratto verificatisi anteriormente alla dichiarazione di revoca, ed il mandante è tenuto a far fronte alle obbligazioni in precedenza contratte per suo conto dal mandatario nei confronti dei terzi, per quanto non ancora eventualmente esigibili.

    Sent. n. 10803, Sez. III, del 12-8-2000

    Responsabilità civile della P.A. - Condotta dei dipendenti della P.A. - Riferibilità alla P.A. - Condizioni Presupposto della responsabilità diretta della pubblica amministrazione per fatto del proprio dipendente è la cosiddetta "occasionalità necessaria ", che sussiste tutte le volte in cui la condotta del dipendente sia strumentalmente connessa con l'attività d'ufficio. La riferibilità dell'atto o del comportamento del dipendente alla P.A. va esclusa solo relativamente a quelle attività strettamente personali del dipendente stesso in relazione alle finalità istituzionali e non legate neppure da un nesso di occasionalità con i compiti affidatigli (principio affermato in un caso di lesioni colpose provocate ad un carabiniere da un colpo di arma da fuoco sparato da un altro carabiniere.

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