Esercizio della professione forense per i praticanti avvocati. Procedura di abilitazione.

La soppressione delle preture ha modificato il regime giuridico a cui erano sottoposti i praticanti avvocati abilitati all'esercizio della professione davanti alle preture. Il regime giuridico a cui ora sono sottoposto è spiegato nel presente articolo.
Per esercitare la professione forense è necessario, ma anche sufficiente, l'iscrizione presso l'Albo degli Avvocati, secondo le prescrizioni che ogni categoria professionale è tenuta ad ottemperare (Avvocati, praticanti avvocati).
Gli albi sono tenuti dagli Ordini, ai quali spetta di accertare i requisiti per l'iscrizione, di procedere alle periodiche revisioni e di pronunciare le cancellazioni. Attraverso tali funzioni agli ordini professionali è riconosciuto il monopolio della professione, vale a dire che lo Stato assume nel proprio ordinamento generale i fini e i poteri che le associazioni professionali, di origine antichissima, già assumevano nel loro ordinamento sezionale.
Un siffatto regime è comune a tutte le professioni intellettuali ed è volto a tutelare sia la fede pubblica che la dignità della categoria professionale, in quanto consente un vaglio delle qualità morali e delle capacità tecniche dei professionisti.
Se un giudice rifiuta l'esercizio del patrocinio da parte di un praticante procuratore commette un sopruso così come ha anche affermato la Corte Costituzionale con sentenza del 21.01.1999 (C.C. 18-01-1999), n.5, che dice espressamente: "Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale della norma - art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (mentre le altre due disposizioni parimenti denunciate dal rimettente - l'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e l'art. 47 della medesima legge 21 novembre 1991, n. 374 - non disciplinano la situazione denunciata) - che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, di essere ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo non superiore a sei anni, davanti alle preture del distretto, giacché essa non configura una deroga alla regola dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ma consente una attività, soggetta al controllo dell'ordine professionale, compresa nell'ambito della pratica forense e si giustifica nei limiti in cui essa sia preordinata agli esami di abilitazione, né lede il diritto di difesa, posto che la parte che conferisce il mandato ad un praticante avvocato si avvale di difesa tecnica di un soggetto che, sulla base di determinati requisiti, è stato, sia pure temporaneamente, ammesso al patrocinio; ed in quanto la configurazione del patrocinio, per un tempo determinato e per questioni di limitata competenza, come elemento della pratica professionale forense, esclude la denunciata violazione del principio costituzionale di eguaglianza, sia perché non può essere effettuato utilmente il raffronto con le discipline delle altre professioni, peraltro neppure specificate nell'ordinanza di rimessione, prendendo in esame uno solo degli elementi che caratterizzano le attività preordinate all'accesso alla professione, sia perché sono prive di fondamento le situazioni denunciate in relazione al patrocinio dei praticanti avvocati dinanzi al giudice unico, patrocinio al quale essi continueranno ad essere ammessi limitatamente ai procedimenti in precedenza attribuiti alla competenza del pretore; cfr., sul patrocinio dinanzi al pretore, sent. nn. 202/1987 e 127/1985;
L'iscrizione all'albo ha natura giuridica di atto amministrativo di ammissione. Con essa viene conferito all'iscritto lo status professionale, il quale comporta principalmente l'inserimento nel gruppo organizzato, cioè nell'ordine, e la possibilità espletare legalmente le attività ovvero le funzioni proprie delle rispettive professioni (art. 1 l.f.);
La decisione dell'A.G.O. sulla mancanza dello ius postulandi di un praticante avvocato regolarmente iscritto sull'albo dei praticanti avvocati, sfocerebbe sicuramente in un conflitto di attribuzioni, in quanto non spetta all'A.G.O. ordinaria emettere giudizi di valore su tali questioni.

La tenuta degli albi comporta, a norma dell'art. 16 l.f., la revisione degli stessi, da parte del Consiglio dell'Ordine, all'inizio di ogni anno, con i conseguenti provvedimenti di cancellazione, se si riscontrano mancanza di titoli e dei requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione. Gli albi revisionati devono essere tempestivamente comunicati al Ministro di grazia e giustizia ed ai capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto; la legge forense, all'art. 15, attribuisce al Ministro di grazia e Giustizia l'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni forensi precisando che esso la esercita sia direttamente sia per mezzo dei primi presidenti che dei procuratori generali. L'ingerenza dello stato, costituente un temperamento all'autonomia dell'Ordine, si manifesta, oltre che attraverso l'alta vigilanza, anche con interventi puntualmente previsti dalla legge in ordine alle materie più delicate della disciplina professionale: infatti i provvedimenti relativi alle più importanti funzioni demandate agli Ordini in materia di tenuta degli albi e di disciplina, devono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro termini prescritti e le delibere relative all'iscrizione di nuovi soggetti, nonché le delibere relative alla cancellazione dagli albi, devono essere comunicate al Pubblico Ministero, il quale ha facoltà di ricorrere contro di esse al Consiglio nazionale forense, ed avverso le decisioni di quest'ultimo alle sezioni unite della Corte di Cassazione (art. 24,31,35 e ss., l.f. ed art. 68 reg.).
Al Pubblico ministero, inoltre, devono essere notificate le decisioni in materia adottate dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'Ordine, sulle quali esprime parere motivato alla Corte d'Appello, che ha facoltà di impugnare, innanzi al Consiglio nazionale forense, le decisioni dei Consigli dell'Ordine;
L'art. 7 Legge 479/99 così recita: "I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'art.8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
negli affari civili:
alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
alle cause per azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma, del codice di procedura civile;
alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'art. 550 del codice di procedura penale"; essi possono essere anche inseriti, altresì, nelle liste dei difensori d'ufficio.
Inoltre l'Art. 8 legge 27 novembre 1933, n. 1578 così si pronuncia:
"I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall' art. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.
E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia".
Per l'adempimento dell'ufficio di patrocinatore è prescritto il giuramento ai sensi dell'art. 8 decreto legge 1578/33.

Dr. Alessandro Ludovici