Associazione Esposti Amianto

e ad altri rischi ambientali

via Nazionale, 57 -50123 Firenze - tel/fax : 055-494.858

URL http ://www.aea-nazionale.org  -   E-MAIL  assaea@virgiliot.it

 

 
 

 

ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO E  AD ALTRI RISCHI AMBIENTALI

STATUTO

 

Art.1-  L’ ”ASSOCIAZIONE  degli ESPO­STI all’AMIANTO e ad altri agenti tossico-nocivi” (in sigla A. E .A.) è  un’asso­cia­zione autonoma dai Partiti, dai Sindacati, da ogni centro di potere che si prefigge:

a) l’abolizione dell’amianto (o  asbesto) e degli altri agenti tossici-nocivi in ogni loro forma: estrazione, impiego produttivo, commercializ­zazione, trasporto.

b)  di conoscere e di studiare i c.d. “sostituti dell’amianto”, i quali si ritiene non debbano essere utilizzati se non viene dimostrata chiaramente la loro innocuità.

c)   in termini più generali l’Associazione è contro ogni concezione dello sviluppo come mera crescita quantitativa di  consumi, merci e profitti, che come tale escluda dai suoi  presupposti primari il diritto  alla salute e la sua tutela  individuale e collettiva, oltre che la salubrità ambientale, subordinandolo ad inte­ressi di  qualsiasi altra natura.

L’A.E.A. fa propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti per tutti dall’ORGANIZZAZIONE MONDIALE della SANITA’.

 

art. 2 - L’Associazione promuove: 

l’informazione scientifica sui  danni e rischi dovuti all’amianto e a qualunque altro agente tossico-nocivo utilizzando ogni strumento ritenuto idoneo al fine di creare e sostenere una maggiore consape­volezza in merito ai problemi riguardanti la salute.

la divulgazione delle esperienze di lotta di lavoratori e popolazioni  che, esposti all’amianto o ad altri agenti tossico-nocivi, si mobilitano per la loro eliminazione.

l’informazione scientifica in campo sanitario, la sua divulgazione con ogni mezzo ritenuto idoneo, al fine di creare e sostenere una maggiore consapevolezza in merito a problemi riguardanti la salute.

l’individuazione e la denuncia dei rischi prodotti dall’amianto e dagli altri agenti tossico - nocivi.la tutela  dell’ambiente, della salute dei cittadini, dei lavoratori dal­l’amian­to o da qualunque agente tossico nocivo.

L’Associazione sostiene:

a) i lavoratori che si prefiggono di bandire l’uso dell’amianto e di altri agenti tossici-nocivi in tutti i processi di  lavorazione.

b) i cittadini singoli o associati, anche sul piano giuridico, che sono colpiti da  esposizione all’amianto e da altri agenti tossico-nocivi.

L ‘Associazione si prefigge:

di arrivare alla definizione, da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo nazionale, europeo e internazionale che stabilisca in modo chiaro l’abolizione dell’amianto e dei suoi sostituti di analoga nocività, degli altri agenti tossici-nocivi e definisca le strutture e gli strumenti di controllo e di bonifica. A tale scopo l’Associazione prende gli opportuni contatti con i responsabili politici e tecnici delle U.S.L., delle Regioni, dei Ministeri interessati, della Comunità Economica Europea, dell’O.M.S.

di partecipare a convegni, congressi, seminari sul piano nazionale e internazionale in cui si faccia riferimento sul piano tecnico, epidemiologico, delle bonifica, etc..., all’amianto o ad altri agenti tossico-nocivi.

di promuovere essa stessa convegni, congressi, seminari aperti, con il contributo di Sindacati, Partiti e altre Associazioni (in particolare degli organismi politici e amministrativi dei Comuni, delle U.S.L., delle Regioni, dello Stato, della Comunità Economica Europea, dell’O.M.S.).

di intrattenere relazione con tutti quegli organismi scientifici e tecnici che studiano il problema dell’amianto e di altri agenti tossico-nocivi, dei loro effetti, quali ad esempio lo I.A.R.C. di Lione (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro).

di richiedere, se necessario, consu­lenze esterne di tecnici ed esperti.

 

Art. 3 - L’Associazione si costituisce parte civile nei procedimenti giudiziari in cui si rivendica il risarcimento di danni dovuti all’amianto e ad altri agenti tossico - nocivi.

 

Art. 4 - All’Associazione aderiscono:

a)     tutti coloro che condividono in pieno   gli scopi, con particolare riferimento alle persone che direttamente o indirettamente hanno subito l’esposizione all’amianto e ad altri agenti tossico-nocivi e i conseguenti danni alla salute, sia perché sono addetti alle loro lavorazioni o loro familiari, che perché vivono in zone contaminate;

b)    organizzazioni e associazioni per la salute e per la salvaguardia dell’ambiente;

c)     gli utenti, a titolo individuale o collettivo, di case, uffici, scuole, ospedali, mezzi di trasporto, che hanno riscontrato, o sospettano, la presenza di amianto e di altri agenti tossico-nocivi;

d)    membri di organizzazioni partitiche e sindacali a titolo personale;

e)     partiti e sindacati che dichiarino pubblicamente di essere contrari all’impiego dell’amianto e di altri agenti tossico-nocivi. Ai partiti si richiede l’attività di promozione legislativa in vista dell’eliminazione dell’amianto e di altri agenti tossici-nocivi, per i sindacati l’intento esplicito di inserire nei contratti collettivi di lavoro l’esclusione della lavorazione dell’amianto e di altri agenti tossico-nocivi;

f)      gli Enti locali che hanno riscontrato la presenza di amianto o di altri agenti tossico-nocivi nel loro territorio e si riconoscono negli obiettivi dell’A.E.A.;

g)     tecnici, medici, avvocati, magistrati, uomini di scienza che studiano il problema dell’amianto, degli altri agenti tossico-nocivi e dei loro effetti e condividono gli scopi della ‘AEA.

Art. 5 - L’A.E.A. non ha fini di lucro, è retta dalle norme di cui agli art. 36 e seg. del Codice Civile e dal presente Statuto. Ha durata fino al conseguimento dello scopo che si prefigge.

 

Art. 6 - La Sede Nazionale dell’Associazione viene fissata al rinnovo delle cariche statutarie oppure dall’Assemblea Straordinaria.

 

Art. 7 - Tutti hanno la facoltà di iscriversi alla Associazione, versando la quota sociale ed accettando la spirito e le norme che la regolano. I soci possono essere individuali e collettivi. Le domande vengono presentate al Comitato Direttivo cui compete la decisione circa l’ammissione.

Ogni socio, purché  in regola con i conferimenti, ha diritto di partecipare alla vita democratica della Associa­zione, alle sue attività, ai gruppi di lavoro.

 

Art. 8 - Gli organi dell’Associazione sono :

l’Assemblea - il  Comitato Direttivo - il Presidente – il Segretario- il Collegio dei revisori - Le associazioni provinciali e/o regionali.

 

Art. 9 - L’Assemblea rappresenta  tutti i soci, tramite rappresentanti  eletti nelle assemblee provinciali e/o regionali, rispettivamente, nelle proporzioni di un rappresentante ogni dieci soci e/o uno ogni venti soci. I soci che non fanno parte di strutture provinciali o regionali hanno diritto di farsi rappresentare da un rappresentante ogni dieci soci o frazione superiore a cinque. I soci collettivi hanno diritto a un solo voto. L’assemblea é ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere convocata ogni volta che lo ritenga necessario il Comitato Direttivo (e comunque, di norma, almeno una volta l’anno quella ordinaria) o qualora ne facciano richiesta motivata almeno cinque associazioni provinciali o due associazioni regionali oppure un quinto dei soci o degli equivalenti rappresentanti. La richiesta  va presentata in forma scritta al Presidente dell’Associazione, il quale dovrà convocare l’Assemblea non oltre i trenta giorni successivi dalla richiesta. Qualora il presidente non convoca l’assemblea nei termini stabiliti è dichiarato di fatto decaduto; in tal caso sarà in ordine indetta dal segretario entro dieci giorni oppure, scaduto tale termine, dal Comitato Direttivo. Se anche il Segretario o il Comitato Direttivo non convocano l’Assemblea nei termini sopra stabiliti, la stessa è autonomamente convocata entro e non oltre il sessantacinquesimo giorno dalla richiesta; il luogo e l’organizzazione dell’Assemblea saranno a curati dai richiedenti.

La convocazione dell’Assemblea, indipendentemente da chi la organizza deve essere sempre fatta nel rispetto dell’art. 10.

  

Art.10 - La convocazione dell’Assemblea è disposta con avviso, da inviare alle a tutti i soci, tramite le strutture territoriali, e, ove non esistono,  i loro referenti, che sono tenuti, ad organizzare le assemblee  dei  soci per l’elezioni dei rappresentanti, almeno trenta giorni prima della riunione, con  l’indicazione del giorno dell’ora di questa e degli argomenti all’ordine del giorno. Prima e seconda convocazione possono avvenire  nello stesso giorno, purché ad almeno un’ora di distanza l’una dall’altra e se ne dia comunicazione ai rappresentanti.

 

Art.11 - L’assemblea ordinaria  è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei rappresentanti; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega,  di un decimo dei rappresentanti.

L’Assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche del presente Statuto o sullo scioglimento dell’Associazione, è valida, in prima convocazione,  con la presenza, in proprio o  per  delega  della maggioranza dei rappresentanti ; in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un quinto dei rappresentanti. Ogni rappresentante può farsi rappresentare in Assemblea da un altro rappresentante. Ciascun rappresentante può  essere portatore di non più di due  deleghe.

 

Art. 12 - L’assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dal Segretario. In assenza dal Vicepresidente, si provvederà ad eleggere tra i rappresentanti, a maggioranza relativa, un presidente dell’Assemblea. Possono inoltre, essere eletti, due scrutatori per il controllo delle votazioni.

 

Art. 13 - Le deliberazioni sono prese normalmente con votazione per alzata di mano. Si potrà far ricorso alla votazione per appello nominale quando ciò sia ritenuto necessario per il buon ordine della votazione su richiesta di un quinto dei rappresentati presenti. Le deliberazioni relative a persone determinate e le elezione alle cariche sociali possono aver luogo a scrutinio segreto.

 

Art.14 - Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria devono essere prese con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

 

Art. 15 - Le deliberazioni vengono fatte constare da verbale redatto dal Segretario. Esso deve essere letto ed approvato dall’Assemblea (nella stessa riunione e in quella immediatamente successiva) e viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

 

Art. 16 - Il Comitato Direttivo,  il Collegio dei Revisori sono eletti dall’Assemblea Generale dei rappresentanti.

a)     Il Comitato Direttivo eleggerà, nel corso dell’assemblea generale, oppure entro dieci giorni, il presidente, il quale potrà essere anche all’esterno del Comitato stesso, del quale, però farà parte di diritto; sempre nel corso dell’Assemblea Generale il Comitato Direttivo eleggerà il Segretario ed il vicepresidente.

b)    Tutte le cariche sono gratuite, gli eletti restano in carica per due esercizi sociali e sono rieleggibili; qualora allo scadere del mandato, non si svolgono assemblee generali  straordinarie per l’elezione delle cariche statutarie, le stesse    sono rinnovate  automaticamente per un  altro anno;

c)     allo scadere del terzo  anno  tutte le cariche decadono automaticamente ed entro 30 giorni il  presidente uscente indirà le nuove elezioni, con convocazione dell’assemblea straordinaria;

d)      trascorsi 15  dalla scadenza del punto precedente senza la convocazione dell’assemblea straordinaria spetterà al  segretario ed in subordine, dopo dieci giorni, al consigliere più anziano del Comitato Direttivo decaduto indire le nuove elezioni, convocando l’assemblea straordinaria;

e)       trascorsi i 30 giorni, come previsti al punto precedente, l’assemblea straordinaria si auto convocherà nell’ordine: per iniziativa di  almeno tre  strutture provinciali, o di 20 elettori del Comitato Direttivo uscente, o di 200 soci, in regola con le quote associative, che dovranno sotto firmare l’invito di convocazione a tutti i soci in regola con le quote associative.

 

Art. 17 - Il Presidente rappresenta l’Associazione, in accordo con il segretario ne coordina le attività, convoca e presiede l’Assemblea ed il Comitato Direttivo e cura l’esecuzione delle loro deliberazioni, prende i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell’Associazione nell’intervallo delle riunioni del Consiglio  Direttivo al quale è tenuto a riferire i provvedimenti stessi alla prima riunione. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, può nominare avvocati e procuratori alle liti, può riscuotere qualunque credito ed incassare qualunque versamento, può fare pagamenti, rilasciando, o ricevendo quietanze. Può delegare singole funzioni, volta per volta o permanentemente ad altro membro del Comitato.

a)      “Il presidente deve godere della fiducia del Comitato Direttivo, che a maggioranza assoluta, ne può richiedere le dimissioni, con effetto immediato; il nuovo presidente può essere eletto nel corso della stessa seduta, in ogni caso entro sessanta giorni dalle dimissioni;

b)       Quando il Comitato Direttivo é dimissionario per scadenza del mandato o per i motivi  previsti dall’art. 18, anche il presidente è decaduto.

 

Art.18 - Il comitato Direttivo è formato da un numero di membri corrispondente alle realtà di base territoriali aderenti alla A.E.A., ivi compreso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario: in ogni caso , sempre in numero dispari.

a)     Se nel corso di durata della carica vengono a mancare, per dimissioni o per decadenza, uno dei suoi componenti, subentra il primo dei non eletti; esaurita la lista dei non eletti si procederà alla cooptazione, fino ad un massimo del 30% dei componenti  del direttivo originariamente eletto.

b)     Se viene meno la maggioranza del comitato, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I  Consiglieri nominati successivamente alla prima Assemblea decadono alla scadenza del mandato dei consiglieri originari. Se il Comitato Direttivo  non provvede alla convocazione dell’Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri mancanti o se vengono a mancare tutti i Consiglieri, l’Assemblea per la loro sostituzione deve  essere convocata dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

c)     Se un membro del Comitato direttivo  non partecipa per più di cinque riunioni consecutive del Comitato, senza giustificati motivi, decade dall’incarico e si procederà alla sostituzione come previsto dal comma precedente;

d)    Quando il Comitato Direttivo é dimissionario per scadenza del mandato o per i motivi  previsti dai commi precedenti tutte le cariche statutarie si intendono decadute.

 

Art.19- ll Comitato Direttivo delibera su tutte le questioni che interessino l’Associazione ed  ha  i  poteri  necessari  per  la corretta ed efficace gestione. Oltre al Presidente, elegge nel proprio seno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Esso si riunisce possibilmente una volta al mese, comunque non meno di tre volte l’anno, ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta due Consiglieri o un terzo del Collegio di Revisione. Le riunioni sono convocate con avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l’ora della riunione. In caso di urgenza la riunione potrà essere convocata quarantotto ore prima, con modalità opportune. Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il  Comitato direttivo prende posizione nei confronti dei Soci e/o delle strutture territoriali che non rispettino gli scopi dell’Associazione. Approva il regolamento elettorale elaborato dal Segretario, visiona i bilanci delle strutture territoriali, verificandone la correttezza.

 

Art. 20 - Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dal più anziano di età dei componenti. Le deliberazioni sono fatte constare da verbale, compilato dal Segretario, letto ed approvato dal Comitato nella stessa riunione o in quella immediatamente successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 21 - Le associazione provinciali e/o regionali sono le strutture  territoriali portanti dell’AEA nazionale, la quale ne promuove la formazione. Le strutture territoriali godono di ampia autonomia, e, nell’ambito della propria competenza territoriale, l’AEA nazionale  riconosce loro le sue stesse prerogative; pertanto, le associazioni territoriali provinciale e/o regionali possono:

a)     adottare propri statuti, purché non in contrasto con quello nazionale;

b)    Eleggere i rappresentanti per l’assemblea nazionale;

c)     eleggere i propri organi associativi come quelli previsti dall’art. 8.

Le associazioni provinciali contribuiscono al bilancio dall’AEA nazionale con una aliquota non inferiore al 15% della quota associativa dei propri aderenti o di qualunque altro introito previsto dal presente Statuto.

Tutte le strutture territoriali   devono presentare i propri bilanci all’AEA nazionale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Art. 22 - Il Segretario è l’organo tecnico dell’Associazione:  organizza e cura le riunioni del Comitato Direttivo e le Assemblee Generali, compila i verbali  e le delibere, sottoscrivendoli, con il Presidente; coordina, in accordo con il Presidente ed il Comitato Direttivo l’attività dell’Associazione a livello nazionale e internazionale, nonché  l’esecuzione delle delibere; sempre in accordo con il Presidente ed il Comitato Direttivo cura e promuove le pubblicazioni dell’AEA; elabora il regolamento elettorale da sottoporre al Comitato Direttivo per l’approvazione.

Il segretario può delegare parte delle sue funzioni ad altri soci, comunicando, per iscritto al Presidente ed al Comitato Direttivo le funzioni delegate ed i nomi dei soci delegati, verso i quali è unico responsabile e garante.

 

Art. 23 - Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri. Questi eleggono tra loro il Presidente. Il Collegio esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione e sulla regolare tenuta della contabilità. A tale scopo può esaminare in ogni momento i libri e i documenti contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni che ritenga necessario. Rilevando irregolarità amministrative o contabili deve darne comunicazione scritta al Comitato per i necessari provvedimenti. I Revisori devono essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo e possono far constare il proprio parere sulle deliberazioni che abbiano contenuto o conseguenze di ordine economico. Il Collegio dei Revisori provvede alla convocazione dell’Assemblea nei casi previsti dal presente Statuto.

 

Art. 24 -  I fondi per il funzionamento dell’Associazione saranno costituiti dalle aliquote versate dalle associazioni provinciali, dalle quote sociali  degli iscritti che non fanno riferimento a strutture territoriali, da eventuali contributi e di enti e dalla riscossione dei costi delle iniziative  ed attività promosse per il raggiungimento  dello scopo sociale.

             L’ammontare della quota associativa viene fissato annualmente dal Comitato Direttivo entro il trentuno dicembre di ogni esercizio sociale, lasciando alle strutture territoriali la facoltà di poterla variare entro un  margine del 15% .

 

Art. 25 - Il Comitato Direttivo provvederà alla gestione delle entrate, compilando un bilancio    preventivo    ed    un     conto consuntivo, che saranno sottoposti all’Assemblea corredati dal parere del Collegio dei Revisori. Verifica ed approva i bilanci delle strutture territoriali.

 

Art. 26 - L’esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 27 - Le  modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci. Esse dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria con le norme di cui ai precedenti articoli.

 

Art. 28 - Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto vigono le norme del Codice Civile sulle Associazioni di persone. –

 

Art. 29 - “la presente Assemblea dei soci, riunita a Bologna in data odierna, in deroga dell’articolo 16 del presente Statuto, elegge il Comitato Direttivo  ed il collegio dei revisori. I successivi Comitati Direttivi e collegi dei revisori saranno eletti nel rispetto dell’art, 16."